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LEGGE 31 dicembre 1998, n. 485.
GU140199
Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari
esigenze dei servizi espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su
quelli adibiti alla pesca, nonchè dei servizi svolti nei porti, comprese le operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, in coerenza con
il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242.
2. I decreti legislativi saranno informati ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, tutela della salute, formazione e
prevenzione, il mantenimento delle condizioni previste dalla legislazione nazionale, ove
più favorevoli alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, e garantire, in particolare,
l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, sia a bordo delle navi che nei
porti, ivi comprese le attività di manutenzione e riparazione, salve le specificazioni e
integrazioni contenute nei decreti legislativi di cui al comma 1, che in ogni caso non
potranno comportare un abbassamento del livello di tutela previsto dalle predette
disposizioni;
b) determinare, sempre nel contesto della normativa di prevenzione vigente, anche gli
obblighi e le responsabilità specifiche in relazione alla valutazione dei rischi a bordo
delle navi relativamente alla esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici ed in
particolare a piombo, amianto, rumore ed agenti cancerogeni;
c) fissare i criteri relativi alle condizioni di igiene e di abitabilità degli alloggi
degli equipaggi;
d) definire le forme organizzative di sicurezza e le forme di cooperazione degli equipaggi
al processo prevenzionale;
e) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
f) fissare, relativamente al personale marittimo, i criteri relativi ai periodi minimi di
riposo e massimi di lavoro;
g) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
h) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi, nonchè del personale
addetto alle attività nell'ambito del porto, tramite l'istituzione di corsi specifici di
formazione, anche obbligatori;
i) prevedere i criteri per il rilascio di certificazioni e attestazioni dell'avvenuta
formazione del personale marittimo e del personale addetto alle attività nell'ambito del
porto;
l) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, prevedere sanzioni
amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali saranno riservate alle infrazioni in materia di sicurezza del lavoro ed
igiene in conformità del disposto e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), numero 3), e lettera b), numero 1), numero 2) e, limitatamente al primo
periodo, numero 3) della legge 6 dicembre 1993, n. 499, ed al Capo II del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e tenendo conto della necessità di armonizzare la
disciplina rispetto a quella prevista dal titolo IX del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le infrazioni che non
rientrano nella previsione della predetta legge n. 499 del 1993, nelle parti sopra
richiamate, e dunque che non attengono a violazioni di norme di sicurezza e di igiene,
potranno essere previste sanzioni amministrative in ragione di una somma non inferiore a
lire cinquecentomila e non superiore a lire duecento milioni. Ad integrazione delle
sanzioni penali ed amministrative potranno essere previste misure interdittive quali la
revoca da parte della autorità portuale di autorizzazioni o concessioni, limitatamente ai
casi più gravi;
m) individuare nell'autorità portuale l'organo competente ad irrogare le sanzioni
amministrative. Per quanto riguarda le prescrizioni in materia penale, indicare la
competenza esclusivamente nell'organo di vigilanza previsto dall'articolo 19, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. Al fine di assicurare la
coerenza degli interventi e di evitare sovrapposizioni, può essere individuato un organo
di mero coordinamento per le aree e i settori considerati nei decreti legislativi di cui
al comma 1, nell'ambito delle competenze generali di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5
febbraio 1998.
3. Gli schemi di decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione
degli schemi stessi. Decorso inutilmente il termine suindicato, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1998
(Firme)
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