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L. 18/10/77 n. 791. DIRETTIVA BASSA TENSIONE


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LEGGE 18 ottobre 1977, n. 791.

GU021177

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (N.72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano al
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una
tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente
alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le
seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti
esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati
sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle
disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali,
cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica
europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori
dal territorio della Comunità economica europea.



2. Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art. 1
può essere posto in commercio solo se -- costruito a regola
d'arte in materia di sicurezza -- non comprometta, in caso di
installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione
conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone,
degli animali domestici e dei beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati
nell'allegato alla presente legge.
Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale
elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.



3. Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il
materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate
rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo
dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica
notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità
europea.
Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito
in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai
requisiti di sicurezza previsti dall'art. 2 a causa di lacune
delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria,
il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli
affari esteri per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà
a vietarne o a limitarne l'ammissione sul mercato, con il
rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva
CEE 19 febbraio 1973, n. 23.



4. Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi
dell'art. 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'art.
2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia
di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle
regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e
della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate
con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6
della direttiva CEE 19 febbraio 1973, numero 23, e recepita in
Italia.



5. Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi
dell'art. 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'art.
4, si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il
materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni,
in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità
in cui il materiale è stato prodotto, purché dette norme
garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta
in Italia.



6. Salvo prova del contrario, ed ancorché non conforme alle
norme armonizzate di cui all'articolo 3 o alle disposizioni
degli artt. 4 e 5, si considera rispondente alle disposizioni di
cui all'art. 2, il materiale elettrico per il quale, in caso di
contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una
relazione elaborata a uno degli organismi notificati ai sensi
dell'art. 11 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, da cui
risulti la conformità del materiale elettrico alle disposizioni
dell'articolo 2.



7. L'approvazione sul materiale elettrico di un marchio di
conformità ovvero il rilascio di un attestato di conformità da
parte degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri
della Comunità economica europea importa la presunzione che il
materiale stesso è conforme alle disposizioni degli artt. 3, 4 e
5.
Si considera altresì conforme alle disposizioni degli artt. 3,
4 e 5 il materiale elettrico, in particolare quello industriale,
munito di una dichiarazione di conformità rilasciata dal
costruttore.



8. La designazione per l'Italia degli organi di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, degli enti che
stabiliscono i marchi e gli attestati a norma dell'art. 7 e di
quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 è
effettuata con decreto del Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli
affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale.



9. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è
demandata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che ha facoltà di disporre accertamenti per
campione direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori
appositamente autorizzati al fine di verificare che il materiale
elettrico soddisfi alla disposizione dell'articolo 2.
Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato riscontri la non corrispondenza del materiale
elettrico alle disposizioni dell'art. 2 può vietarne
l'immissione nel mercato o limitarne la circolazione con il
rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva
CEE 19 febbraio 1973, n. 23, salvo quanto disposto dall'articolo
3.



10. La libera circolazione del materiale indicato dall'art. 1
è ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo
comma dell'art. 2. Rimane confermata in ogni caso la piena
validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di
installazione dei materiali oggetto della presente legge.



Allegato
Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione

1. -- Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la
cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego
conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate
sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò non sia
possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono
apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non
è possibile, sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono
costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed
adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo
da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3
del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in
conformità della sua destinazione e osservando le norme di
manutenzione.
2. -- Protezione dai pericoli che possono derivare dal
materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere
tecnico affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente
protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano
derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o
radiazioni che possono causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano
adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che,
come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale
elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni
previste.
3. -- Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori
esterni sul materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine
tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo
da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e
agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle
condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi
pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.