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LEGGE 11 maggio 1999, n. 140.
GU210599
Norme in materia di attività produttive.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi per il settore aeronautico)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta
tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria
aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato
ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente
nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad
elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel
settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego
duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale
di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di
cooperazione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo
i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di
parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle
competenti Commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione
italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;
b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in
relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;
c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con
particolare riferimento alle aree depresse del paese;
d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie
italiane in campo internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi
avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5
del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo
articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari
e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da
parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani
di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai
sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in
comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad
assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di
emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono
autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a
decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno
2000.
Art. 2.
(Programmi dei settori aerospaziale e duale)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono
considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il
rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici
che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica
nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta
tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni
internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.
2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono
disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di
regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni,
con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai princìpi e
criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere,
ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo
alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla
richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere
emanato.
3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale
miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio,
progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di
finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;
b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di
cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un
massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese
impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di
clienti finali;
c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese
italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia
per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le
esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la
costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate
alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine
partecipando al capitale di rischio delle stesse;
d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai
finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del
credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate
di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;
e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano
cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse
attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;
f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la
rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il
ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima
lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai
rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei
medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3.
4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente
legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui
alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire
35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal
2001.
Art. 3.
(Studi e ricerche per la politica industriale)
1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio
nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o
società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di
esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di
supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei
criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto
1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo,
comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è
determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.
Art. 4.
(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta
e delle imprese assicurative)
1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento
presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del
personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante
inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di
qualifica e livello professionale, purchè entro i limiti accertati delle
vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai
sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo
stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere
corrispondente.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24
settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti
da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal
commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti
l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.
Art. 5.
(Mercati agro-alimentari all'ingrosso)
1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico
dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del
fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate
alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico
che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati
obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di
lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti
finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti
gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere
delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura
dell'agevolazione e le modalità di concessione.
2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11,
comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle
società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati
agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un
periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti
delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del
contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di
spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n.
41 del 1986, e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite
d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.
Art. 6.
(Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi)
1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle
medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998
al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma
35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è
riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge
e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e
motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della
direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno
1997.
2. All'articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole:
"al 1 gennaio 1989" sono sostituite dalle seguenti: "al 1 gennaio 1992".
3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266,
le parole: "al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "al 31
dicembre 1998".
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla
data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici
mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti
misure:
a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;
c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.
5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione
di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive
modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno
2000.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30
luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni
per l'anno 2000.
7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a
lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo
11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse
previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del
fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per
le normative citate.
8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi
omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese,
prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare
organizzazione interna.
2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui
al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese
industriali nonchè dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese.
3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonchè al finanziamento di
progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti
da soggetti pubblici o privati".
9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è
sostituita dalla seguente: "Sistemi produttivi locali, distretti industriali
e consorzi di sviluppo industriale".
10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto
possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di
cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione
incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con
decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla
successiva lettera c) , previa presentazione, acquisito il necessario parere
di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il
termine di cui alla richiamata lettera b) , di specifica richiesta di
concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento
amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n.
47.
11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato
in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno
2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo,
dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal
presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo
riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 7.
(Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e
interpretazione autentica di norme)
1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre
1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30
luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed
erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso
di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto
il rimborso dell'ammontare erogato.
2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va
interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la
promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni
industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi
amministrativi competenti.
3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come
modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va
interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento
dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici
occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di
ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni.
4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351,
costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate
nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis,
previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.
5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di
attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.
6. Nell'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario
incluse nell'obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88, del
Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, è corrisposta,
per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree
di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato".
7. Al comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1994, n. 402".
8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma
3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse,
l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società
Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie
alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
nonchè dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si
intendono attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione temporanea
delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli
investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività
mineraria.
Art. 8.
(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune)
1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione
tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza
degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui
possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei
medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite
di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni
interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al
comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande,
la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione
delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni
dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico
di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate
mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo
della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano
aumento del contributo assegnato.
Art. 9.
(Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798)
1. All'articolo 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23
agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'articolo 2 della legge 29 luglio
1991, n. 236, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
" e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, ivi compresa la determinazione dei controlli sugli
strumenti prodotti nei paesi appartenenti all'Unione europea e allo Spazio
economico europeo e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono
essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di
provenienza. Nel caso di prodotti importati da un paese membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo, la verificazione al momento
dell'immissione in commercio prevista dal comma 1 non viene effettuata se i
risultati delle prove effettuate nel paese membro dell'Unione o dello Spazio
economico europeo siano a disposizione delle autorità italiane competenti".
2. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai
seguenti:
"Qualora le attrezzature di controllo degli uffici metrici non consentano
la verificazione prima CEE degli strumenti di una determinata categoria, la
sua esecuzione può essere delegata sia ad enti ed istituti pubblici, o loro
aziende, sia ai fabbricanti che abbiano idonea attrezzatura ed offrano
adeguate garanzie nel settore metrologico.
Le deleghe sono conferite con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato alle condizioni fissate nel decreto stesso e
sono notificate agli Stati membri ed alla Commissione delle Comunità
europee".
Art. 10.
(Attività di valutazione delle leggi)
1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di
funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di
informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle
attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse
alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei
consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento
informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal
1999.
2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad
avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante
appositi contratti.
Art. 11.
(Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura)
1. Al comma 7 dell'articolo 10, al comma 2 dell'articolo 14 e al comma 3
dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola "quattro" è
sostituita dalla parola "cinque", e al comma 2 dell'articolo 17 della
medesima legge la parola "tre" è sostituita dalla parola "quattro".
2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle
imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di
un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle
amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari
all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e
amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le
amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le
modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a
disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere,
le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle
imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese
medesime.
Art. 12.
(Inquadramento di personale delle camere di commercio)
1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo
servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente
alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente
superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 13.
(Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile)
1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le
amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a
favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente
partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo
2, comma 1, lettera a) , della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche
attraverso l'indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di
fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle
peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati.
2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in
applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria
femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista
dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di
lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di
lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per
l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera
f) , dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a
decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione
della lettera f) del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e
dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire
366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 15.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 11 maggio 1999
(Seguono le firme)
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