L. 9 gennaio 1991 n. 10 . Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.


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LEGGE 9 gennaio 1991 n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
TITOLO I


Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

1. Finalità ed ambito di applicazione. -- 1. Al fine di
migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre
i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di
servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente
titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica
energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale
dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella
produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle
fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici
di energia nei processi produttivi, una più rapida sostituzione
degli impianti in particolare nei settori a più elevata
intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le
fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di
produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso
razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso
di azioni organiche dirette alla promozione del risparmio
energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche
convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che
utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime
energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti
rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento,
l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto
ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o
di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione,
intesa come produzione combinata di energia elettrica o
meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di
scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da
processi industriali, nonché le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi
i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro
edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici
resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le
opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi
sulle opere pubbliche.



2. Coordinamento degli interventi. -- 1. Per la coordinata
attuazione del piano energetico nazionale e al fine di
raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei
trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle
partecipazioni statali, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e successivamente con
cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego
degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della
promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei
settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi
energetici.



3. Accordo di programma. -- 1. Per lo sviluppo di attività
aventi le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a
stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità
triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di
attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al
programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al
10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente legge.



4. Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive. -- 1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme
che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi
e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata
nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e al titolo
II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura,
ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo
1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è
condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e
l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione
di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri
generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti
di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di
categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali
operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate norme
per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in
particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti:
determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di
attivazione nonché periodi di accensione degli impianti termici;
temperatura massima dell'aria negli ambienti degli edifici
durante il funzionamento degli impianti termici; rete di
distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto,
di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di
favorirne l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e
privati per le finalità di cui all'articolo 1.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei
trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai
trasporti nonché ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo
pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare
norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati,
dirette ad assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono emanate norme idonee a rendere
apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale
dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei
criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente
rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della
pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle
relative aziende, degli istituti di previdenza e di
assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella
normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitolati
relativi.



5. Piani regionali. -- 1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA,
individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle
dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti
rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e
alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le
aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di
uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei
bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale
o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di
energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento;
d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare
alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un
ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta
di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio
energetico;
f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di
intervento;
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di
impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt
elettrici per impianti installati al servizio dei settori
industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché
per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2
e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede
con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti
locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni,
dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti,
devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo
all'uso delle fonti rinnovabili di energia.



6. Teleriscaldamento. -- 1. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che
risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di
teleriscaldamento nonché i limiti ed i criteri nel cui ambito le
amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti
pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di
assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a
reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in
tali aree.



7. Norme per le imprese elettriche minori. -- 1. Il limite
stabilito dall'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962,
n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e
distributrici a condizione che l'energia elettrica prodotta
venga distribuita entro i confini territoriali dei comuni già
serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese
produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di
energia di cui all'articolo 1, comma 3, resta disciplinata dalle
disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta
della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce
entro ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente
delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1,
l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno
precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria
alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso
rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del
personale che modifichino in modo significativo i costi di
esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici
e distributrici.



8. Contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia nell'edilizia. -- 1. Al fine di
incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il
consumo specifico di energia, il miglioramento dell'efficienza
energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione
degli ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, nell'illuminazione
stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di
acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e
ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in
conto capitale nella misura minima del 20 per cento e nella
misura massima del 40 per cento della spesa di investimento
ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un
risparmio di energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata
secondo le regole tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto
rendimento, che in condizioni di regime presentino un
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 90 per
cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli
esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento
ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30
per cento del fabbisogno termico dell'impianto in cui è attuato
l'intervento nell'ambito delle disposizioni del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione
combinata di energia elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione
di energia elettrica; per tali interventi il contributo può
essere elevato fino all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di
contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di
calore e acqua sanitaria di ogni singola unità immobiliare, di
sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli
impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti
centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui
all'articolo 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento
in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico
di regolazione della temperatura, inseriti in edifici composti
da più unità immobiliari, con determinazione dei consumi per le
singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree
individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 ove siano presenti reti di
teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto
rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili
urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si
applica l'articolo 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392.



9. Competenza delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. -- 1. La concessione e la erogazione dei
contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con
proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le direttive per uniformare i
criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità
di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono
conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di
realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia
preesistenti, dei benefici energetici attesi, della quantità di
energia primaria risparmiata per unità di capitale investito,
nonché: per gli interventi di cui all'articolo 8, della
tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei
contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli
interventi di cui all'articolo 10, dell'obsolescenza degli
impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli
interventi di cui all'articolo 13, della tipologia delle unità
produttive e delle potenziali risorse energetiche del
territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita
richiesta di fondi documentata sulla base delle domande
effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di
cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che
provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei
fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli
articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati
mediante appositi atti di concessione dei contributi entro
centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui,
per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti
di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle
percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del
comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il
termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla
data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione
dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali
fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della
normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il
termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'articolo 16, comma 3,
provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio
energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a
campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito
negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e provvedono
all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi
ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un
interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui
all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici,
dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le
modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il
termine per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato,
l'autorità competente può provvedere anche in assenza dello
stesso.



10. Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei
settori industriale, artigianale e terziario. -- 1. Al fine di
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 nei settori
industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione dei
prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale
fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per
realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o componenti,
nonché mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre
megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso
l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore
rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di
idrocarburi con altri combustibili.



11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di
fonti rinnovabili di energia o assimilate. -- 1. Alle regioni,
alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed
ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia
tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui
all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643,
modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982,
n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi
degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi
costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi
contributi in conto capitale per studi di fattibilità
tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili,
industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e
di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione,
nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e
le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo,
escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa
ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire
trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia
effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti
caratteristiche minime:
a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre
megawatt elettrici;
b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad
almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere
concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la
modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci
megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi
generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di
energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite
suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi
impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e
coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme
associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa
totale ammessa al contributo preventivata e documentata,
elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione
e per gli impianti di cui all'articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere
corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed
economico che ostino, deve includere nei progetti per la
costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali
esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del
calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino
al punto di collegamento con la rete di distribuzione del
calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,
ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende
municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti
pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra
imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione
di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore
recuperabile da processi industriali possono usufruire di
contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo
costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la
realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto
di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



12. Progetti dimostrativi. -- 1. Alle aziende pubbliche e
private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti
pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale
per la progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali
e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia
e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a
basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione,
di gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento
delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non
fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto la maturità
commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi
sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine
solare finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in
particolare, la potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del
50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su delibera del CIPE.



13. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili
di energia nel settore agricolo. -- 1. Al fine di raggiungere gli
obiettivi di cui all'articolo 1 nel settore agricolo, possono
essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a
consorzi di imprese agricole, ovvero a società che offrono e
gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione
dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti
pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre
megawatt elettrici per la produzione o il recupero di energia
termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia,
nella misura massima del 55 per cento della spesa ammessa,
elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori
agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di
soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso
razionale dell'energia nel settore agricolo.



14. Derivazioni di acqua -- Contributi per la riattivazione e
per la costruzione di nuovi impianti. -- 1. Ai soggetti che
producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per
cederla in tutto o in parte all'ENEL e/o alle imprese
produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della
legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18
della legge 29 maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste
dalla vigente normativa, nonché alle predette imprese
produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi
in conto capitale per iniziative:
a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino
concessioni rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso
prima della data di entrata in vigore della presente legge;
b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento
di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di derivazioni
di acqua.
2. L'articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si
applica quando l'energia elettrica acquistata proviene dalle
fonti rinnovabili di energia di cui all'articolo 1, comma 3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1,
corredata dagli elementi tecnico-economici, dal piano
finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio, nonché da
ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ivi
comprese le valutazioni ambientali, è presentata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla regione o
alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della
competenza dell'impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria
competenza, previa istruttoria tecnico-economica espletata
dall'ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella misura
massima del 30 per cento della spesa ammissibile documentata.



15. Locazione finanziaria. -- 1. I contributi di cui agli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per
iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da
società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi
dell'articolo 1 del decreto del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'articolo 9, comma 13, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei
contributi di cui al comma 1, nonché le modalità di controllo
del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno
determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le
società di cui al comma 1.



16. Attuazione della legge -- Competenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. -- 1. Le regioni
emanano, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e
di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei
consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le
prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere
nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del
CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI),
l'ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad apposite
convenzioni e nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali,
assistono le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o
associati, possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione
degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente
legge.



17. Cumulo di contributi e casi di revoca. -- 1. I contributi
di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con
altre incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a
carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento
dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può
promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e società
finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la
realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente
legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
l'ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di
priorità circa l'effettiva e completa realizzazione delle
iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli
articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche
l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca
parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi
già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale
di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le
modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici
servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto
14 aprile 1910, n. 639.



18. Modalità di concessione ed erogazione dei contributi. -- 1.
Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di
concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste
per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti
esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare
esercizio e di corretta manutenzione degli impianti incentivati,
nonché i criteri di valutazione delle domande di finanziamento
sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1,
le spese sostenute possono essere documentate nelle forme
previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire
l'utilizzo di tali facoltà, si provvede in conformità a quanto
disposto dall'articolo 18, sesto comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono
essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da
polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti
all'uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti, fissati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.



19. Responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia. -- 1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti
operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei
trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di
energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate
equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a
1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri
settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i
soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della
presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici
relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure
e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale
dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci
energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al
comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede
informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse,
diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e di
soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla
base di apposite convenzioni con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne
promozionali sulle finalità della presente legge,
all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare
direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.



20. Relazione annuale al Parlamento. -- 1. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30
aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di
attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni
che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno,
sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare
con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei
rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1
illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti
dall'ENEA per l'attuazione dell'articolo 3.



21. Disposizioni transitorie. -- 1. Alla possibilità di fruire
delle agevolazioni previste dalla presente legge sono ammesse
anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982,
n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra
quelle previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non
siano ancora state oggetto di apposito provvedimento di
accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la
concessione delle agevolazioni resta di competenza
dell'amministrazione cui sono state presentate ai sensi della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e
del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445.



22. Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base. -- 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la
funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al
potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto
espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme di
cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
anche per le successive modifiche dell'ordinamento della
medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni
organiche sono aumentate, per quanto riguarda le qualifiche
dirigenziali di non più di undici unità con specifica
professionalità tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non più di novanta unità, secondo la
seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV,
quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748;
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì
prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base la costituzione di un'apposita
segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci
esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non più di una
volta scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
società di capitale -- con esclusione delle imprese private --
specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici
e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
trattamento economico degli esperti di cui al presente comma è
determinato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del
tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso l'ente
o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non
dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle
dotazioni organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere
dal 1 gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure di
mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni,
ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive
modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni
dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può
procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del
25 per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti,
restando comunque i posti residui riservati per l'intero biennio
alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000
milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400
milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le proiezioni
dell'accantonamento Riordinamento del Ministero ed
incentivazioni al personale e, quanto a lire 200 milioni per
l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400
milioni per l'anno 1992, l'accantonamento Automazione del
Ministero dell'industria.



23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi
residui. -- 1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982,
n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui
alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive
modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché quelle di cui all'articolo
15, comma 37, della legge 1 1 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore
della presente legge non sono state ancora trasferite alle
regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano o non
sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli
interventi di propria competenza, possono essere utilizzate
rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13
e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti
alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si
provvede con le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.
Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si
provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2
dell'articolo 38, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del
medesimo articolo 38.



24. Disposizioni concernenti la metanizzazione. -- 1. Il
contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato
dal CIPE con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o
integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei
regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24
giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del 19
dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli
stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50
per cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle
agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784, e successive modificazioni e integrazioni, e
il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro, nonché con la
Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura
per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie
agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno relativo al primo triennio approvato dal CIPE con
deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo
stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall'articolo 19
della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento
di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con
l'articolo 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella
misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio
dello Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma
per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad
individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas
metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione
del territorio della Sardegna di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del
sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5,
il CIPE stabilisce una prima fase stralcio in conformità al
programma deliberato, per la realizzazione di reti di
distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate
mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione
delle opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.

TITOLO II
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici

25. Ambito di applicazione. -- 1. Sono regolati dalle norme del
presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e
privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché,
mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al
tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.


26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e
di impianti. -- 1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche,
di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 in edifici
ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione
specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della
legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti
solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda
e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario
già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed
all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi
associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale
da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 4, sono regolate, con riguardo ai momenti
della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le
caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non
di processo ad essi associati, nonché dei componenti degli
edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il
conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al
consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio
decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del
codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di
nuova costruzione, la cui concessione edilizia, sia rilasciata
dopo la data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico
degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia
o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.



27. Limiti ai consumi di energia. -- 1. I consumi di energia
termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati
secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4, in
particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica
di appartenenza.



28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni. -- 1. Il
proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare
in comune, in doppia copia insieme alla denuncia dell'inizio dei
lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il
progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti
la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al
comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio
dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa
di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al
compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata
secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è
conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di
cui all'articolo 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1,
restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito,
deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o
di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso
l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di
tale documentazione in cantiere.



29. Certificazione delle opere e collaudo. -- 1. Per la
certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente
legge si applica la legge 5 marzo 1990, n. 46.



30. Certificazione energetica degli edifici. -- 1. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la
certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua
tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di
collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a
conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile
o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune
ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. Le spese
relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa
richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo
rilascio.



31. Esercizio e manutenzione degli impianti. -- 1. Durante
l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo,
che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per
la restante parte del territorio effettuano i controlli
necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza
delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza
tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui alla presente legge, contenenti
clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del
codice civile.



32. Certificazioni e informazioni ai consumatori. -- 1. Ai fini
della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono
essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio
decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di
cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.



33. Controlli e verifiche. -- 1. Il comune procede al controllo
dell'osservanza delle norme della presente legge in relazione al
progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente
dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il
sindaco ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il
sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche
necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste
dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il
prefetto per la irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
34.



34. Sanzioni. -- 1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma
1 dell'articolo 28 è punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque
milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere
difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo
28 e che non osserva le disposizioni degli articoli 26 e 27 è
punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore al
5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 29, ovvero che rilasciano una
certificazione non veritiera nonché il progettista che rilascia
la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 non veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del
valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 29 è punito con la sanzione amministrativa pari al
50 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un
milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui
venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la
sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del
contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 32 è
punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti
salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai
sensi dell'articolo 19, del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non
superiore a lire cento milioni.



35. Provvedimenti di sospensione dei lavori. -- 1. Il sindaco,
con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei
lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento
dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al
prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa
e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.



36. Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore. --
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra
difformità dalle norme della presente legge, anche non emerse da
eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune
entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal
diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario.



37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi
decreti ministeriali. -- 1. Le disposizioni del presente titolo
entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio
lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in
vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni
dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18
novembre 1983, n. 645, sono abrogate. Il decreto del
Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo
4, al comma 1 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 32.

TITOLO III
Disposizioni finali

38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria. -- 1. Per le
finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427
miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi
per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme è destinato
alle finalità di cui all'articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è
autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi per il 1991, di lire
621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993,
secondo la seguente ripartizione:
a) per l'articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire
510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi per il 1993;
b) per l'articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75
miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993;
c) per l'articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire
36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo
periodo, e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993,
al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento Rifinanziamento della legge n.
308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di
risparmio dei consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma
16, della legge n. 67 del 1988 .
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è
autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire
271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991 all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982
in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei
consumi energetici, nonché dell'articolo 17, comma 16, della
legge n. 67 del 1988 .
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari
interventi delle somme di cui al comma 2, si provvede con
decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto
conto degli indirizzi governativi in materia di politica
energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del
presente articolo lettera a) tra gli interventi previsti
dall'articolo 1 1 della presente legge si provvede con decreti
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



39. Entrata in vigore. -- 1. La presente legge entra in vigore,
salvo quanto previsto dall'articolo 37, il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Tabella A
(Articolo 8)
Regole tecniche per gli interventi di cui
all'articolo 8 nel caso di edifici esistenti

Omissis