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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 126.
GU040598
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 94/9/CE in materia di
apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, che autorizza il recepimento, in
via regolamentare della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti
normativi, nell'adunanza del 12 gennaio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio
1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente regolamento, con i relativi allegati che ne fanno parte integrante, si
applica agli apparecchi ed ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento anche i dispositivi di
sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di
atmosfere potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro funzionamento degli
apparecchi e dei sistemi di protezione, al fine di evitare rischi di esplosione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresì, ai veicoli destinati
ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente medico;
b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di esplosione è dovuto
esclusivamente alla presenza di materie esplosive o di materie chimiche instabili;
c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e non commerciale, ove
un'atmosfera potenzialmente esplosiva può essere provocata unicamente da una fuga
accidentale di gas;
d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475;
e) alle navi marittime e alle unità mobili off-shore, nonché alle attrezzature
utilizzate a bordo di dette navi o unità;
f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi, destinati unicamente al
trasporto di persone per via aerea, sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via
navigabile e ai mezzi di trasporto di merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie
oppure per via navigabile;
g) ai prodotti contemplati dall'articolo 223, paragrafo 1, lettera b), del trattato CEE.
5. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "apparecchi" le macchine, i materiali, i dispositivi fissi o mobili, gli
organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da
soli o combinati, sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito, alla
misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e al trattamento di materiale
e che, per via delle potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di
provocare una esplosione;
b) "sistemi di protezione", i dispositivi, incorporati negli apparecchi o
separati da essi, diversi dai componenti degli apparecchi di cui alla lettera a), la cui
funzione è arrestare le esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi
separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome;
c) "componenti" i pezzi essenziali per il funzionamento degli apparecchi e dei
sistemi di protezione privi di funzione autonoma;
d) "atmosfera esplosiva", la miscela, in condizioni atmosferiche, di aria con
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo
l'innesco, la combustione si propaga all'insieme della miscela non bruciata;
e) "atmosfera potenzialmente esplosiva" l'atmosfera suscettibile di trasformarsi
in atmosfera esplosiva a causa delle condizioni locali ed operative;
f) "gruppo di apparecchi I", gli apparecchi destinati ai lavori in sotterraneo
nelle miniere, nelle gallerie e nei relativi impianti di superficie, esposti a rischio di
sprigionamento di grisù ovvero di polveri combustibili, individuati secondo i criteri di
cui all'allegato I;
g) "gruppo di apparecchi II" gli apparecchi destinati ad essere utilizzati in
altri siti esposti ai rischi di atmosfere esplosive, individuati secondo i criteri di cui
all'allegato I;
h) "impiego conforme alla destinazione" l'uso in conformità alla destinazione
prevista per i gruppi di apparecchi di cui alle lettere f) e g), nonché alle indicazioni
fornite dal fabbricante e necessarie per un corretto funzionamento degli stessi.
Art. 2.
Requisiti essenziali di sicurezza
1. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma
2, sono immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora debitamente installati,
mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non
compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
2. Gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma
2, devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute che sono loro
applicabili e che figurano nell'allegato II.
3. In occasione di fiere, esposizioni o dimostrazioni, è ammessa la presentazione di
apparecchi, di sistemi di protezione e di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, non
conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché un cartello visibile ne
indichi chiaramente la non conformità, nonché l'impossibilità di acquisto degli stessi
prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario, stabilito nell'Unione
europea. Nel corso di tali dimostrazioni devono essere adottate adeguate misure di
sicurezza per assicurare la protezione delle persone.
Art. 3.
Presunzione di conformità
1. Si considerano conformi alle disposizioni del presente regolamento, comprese le
procedure di valutazione della conformità prevista dall'articolo 6:
a) gli apparecchi e sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2,
corredati dell'attestazione CE di conformità di cui all'allegato X e muniti della
marcatura CE prevista dall'articolo 5;
b) i componenti di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), corredati dell'attestazione di
conformità prevista dall'articolo 6, comma 3.
2. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, gli apparecchi, i
sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, fabbricati in
conformità alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate, i cui riferimenti
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
3. I riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate sono
pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. In mancanza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate
le norme e le specifiche tecniche esistenti che rilevano ai fini della sussistenza dei
requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui all'allegato II.
Art. 4.
Immissione in commercio
1. Non possono essere immessi in commercio, o posti in servizio gli apparecchi, i sistemi
di protezione e i dispositivi non debitamente corredati della dichiarazione CE di
conformità di cui all'allegato X o privi della marcatura CE.
2. Non possono altresì essere immessi in commercio o posti in servizio i componenti di
cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), non corredati della dichiarazione scritta di
conformità di cui all'articolo 6, comma 3.
Art. 5.
Marcatura CE di conformità
1. La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE, secondo il modello di
cui all'allegato X. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato qualora quest'ultimo intervenga nella fase di controllo della
produzione.
2. La marcatura CE deve essere apposta su apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi
di cui all'articolo 1, comma 2, in modo chiaro, visibile, leggibile ed indelebile
unitamente alle indicazioni previste al punto 1.0.5. dell'allegato II.
3. E' vietato apporre sugli apparecchi, sui sistemi di protezione e sui dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 2, marcature che possono indurre in errore i terzi circa il
significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Su detti apparecchi, sistemi di
protezione e dispositivi può essere apposta ogni altra marcatura, purché essa non limiti
la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Art. 6.
Procedure di valutazione della conformità
1. Ai fini dell'apposizione della marcatura CE, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea deve per i sistemi di protezione di cui all'articolo 1,
comma 1, compresi i dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, seguire le seguenti
procedure:
a) Per il gruppo di apparecchi I categoria M1 e gruppo di apparecchi II categoria 1:
procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla procedura relativa
alla garanzia qualità produzione di cui all'allegato IV oppure alla procedura relativa
alla verifica su prodotto di cui all'allegato V;
oppure:
procedura relativa alla verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.
b) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II categoria 2,
motori a combustione interna ed apparecchi elettrici:
procedura di esame CE del tipo di cui all'allegato III unitamente alla procedura relativa
alla conformità al tipo di cui all'allegato VI, oppure alla procedura relativa alla
garanzia di qualità dei prodotti di cui all'allegato VII;
oppure:
procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.
c) Per il gruppo di apparecchi I categoria M2 e gruppo di apparecchi II categoria 2,
apparecchi non contemplati alla lettera b):
procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII con
trasmissione della documentazione prevista al paragrafo 3 dell'allegato VIII ad un
organismo notificato, che ha l'obbligo di conservare la stessa e dare avviso dell'avvenuto
ricevimento;
oppure:
procedura di verifica CE di un unico prodotto di cui all'allegato IX.
d) Per il gruppo di apparecchi II categoria 3:
procedura relativa al controllo di fabbricazione interno di cui all'allegato VIII.
2. Per i sistemi di protezione a funzione autonoma, la conformità deve essere stabilita a
norma del comma 1, lettera a).
3. Le procedure di cui al comma 1 si applicano ai componenti di cui all'articolo 1, comma
5, lettera c), ad eccezione dell'apposizione della marcatura CE. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea rilasciano un attestato scritto di conformità,
specificando le caratteristiche dei componenti e le condizioni di incorporamento in un
apparecchio o sistema di protezione che contribuiscono al rispetto dei requisiti
essenziali applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione completi.
4. Al fine di soddisfare le esigenze di sicurezza di cui all'allegato II, punto 1.2.7, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea può, per l'apposizione
della marcatura CE, applicare la procedura relativa al controllo di fabbricazione interno
di cui all'allegato VIII.
5. In deroga ai commi 1, 2, 3 e 4, qualora non siano state eseguite le procedure previste
nei predetti commi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può,
sentito il Ministero dell'interno, su richiesta congruamente motivata, autorizzare
temporaneamente la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi, dei
sistemi di protezione e dei singoli dispositivi di cui all'articolo 1, comma 2, a
condizione che il relativo impiego soddisfi esigenze di protezione e a condizione che le
medesime esigenze non possano essere soddisfatte ricorrendo all'uso di apparecchi o
sistemi di protezione già autorizzati con le procedure previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
devono essere redatti in lingua italiana, oppure in una lingua accettata dall'organismo
notificato.
Art. 7.
Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità
1. Qualora gli apparecchi, i sistemi di protezione ed i dispositivi di cui all'articolo 1,
comma 2, siano disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima può essere apposta solo se il
predetto materiale è conforme anche a tali direttive.
2. Nel caso in cui il fabbricante abbia facoltà di scegliere il regime da applicare
durante un periodo transitorio previsto dalle direttive di cui al comma 1, la marcatura CE
indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate
dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle direttive comunitarie applicate devono
essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che
accompagnano tali apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi.
3. Gli organismi nazionali autorizzati trasmettono al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciate,
nonché le eventuali revoche delle stesse.
4. In caso di diniego dell'attestazione di conformità da parte di uno degli organismi di
cui al comma 1 dell'articolo 7, l'interessato può richiedere il riesame dell'istanza di
attestazione di conformità al Ministero dell'industria, del commerci o e dell'artigianato
che provvede entro sessanta giorni dalla richiesta suddetta.
Art. 8.
Organismi di certificazione
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di
cui all'articolo 6, i soggetti che soddisfano i requisiti fissati con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino all'entrata in vigore del
decreto ministeriale, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati,
rispettivamente, negli allegati XI e XII.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica dei
requisiti. L'autorizzazione, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, indica i compiti
specifici attribuiti all'organismo. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende
negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata.
L'autorizzazione è revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel
caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo
autorizzato.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attività
degli organismi autorizzati e per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica
alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea l'elenco degli
organismi autorizzati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva
variazione.
Art. 9.
V i g i l a n z a
1. La vigilanza sull'applicazione del presente regolamento è demandata al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente
regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone
verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti relativi ai prodotti immessi in commercio possono essere effettuati,
anche con metodo a campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i
grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli installatori; a tal fine è
consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di
esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato può avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di
laboratori conformi alle norme della serie EN 45000, diversi da quelli di cui all'articolo
8, specificatamente autorizzati con provvedimento del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nell'Unione europea predispone e mantiene a disposizione degli organi
di vigilanza la documentazione prevista dagli allegati al presente regolamento, per il
periodo di tempo previsto dagli allegati stessi.
6. Ogni constatazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato della non conformità degli apparecchi e dei sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva di cui all'articolo 1
alle disposizioni del presente regolamento comporta per il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di far cessare l'infrazione.
7. L'amministrazione vigilante, quando accerta la non conformità al presente regolamento
degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi di cui all'articolo 1, comma
2, destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ordina al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario o al responsabile
dell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir meno la
situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni.
8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7 il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ordina l'immediato ritiro dal commercio degli apparecchi e
sistemi di protezione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, a cura e spese del
soggetto destinatario dell'ordine.
9. Nel caso in cui l'infrazione continui, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta le misure atte a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul
mercato o a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario o del responsabile dell'immissione in
commercio.
Art. 10.
Ritiro dal mercato
1. Qualora sia constatato che gli apparecchi, i sistemi di protezione e i dispositivi di
cui all'articolo 1, comma 2, pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed
utilizzati conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la sicurezza
delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne
ordina, a cura e spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea,
il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione. Il presente comma si
applica, altresì, nel caso in cui il ritardo nell'effettuazione dei controlli sia dovuto
alla violazione degli obblighi di tenuta della documentazione e di collaborazione degli
interessati.
2. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono motivati e notificati
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui è
possibile ricorrere.
Art. 11.
Norma di rinvio
1. Alle procedure di valutazione della conformità degli apparecchi, dei sistemi di
protezione e dei dispositivi, disciplinati dal presente regolamento, a quelle di riesame
delle istanze per la valutazione della conformità, alle procedure finalizzate alle
autorizzazioni degli organismi e alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché
all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 12.
Disposizioni transitorie
1. Fino al 30 giugno 2003 è ammessa la commercializzazione e la messa in servizio del
materiale elettrico corredato dalla certificazione di conformità prevista dai decreti del
Presidente della Repubblica n. 727 e n. 675 del 21 luglio 1982 e dalla legge del 17 aprile
1989, n. 150, purché detta certificazione non scada prima di tale data.
2. Il certificato di conformità di cui al comma 1 attesta esclusivamente che il tipo di
materiale elettrico è conforme alle norme armonizzate.
3. Gli organismi di certificazione di cui all'articolo 8, ai fini della valutazione di
conformità alle disposizioni del presente regolamento del materiale elettrico immesso sul
mercato prima del 1 luglio 2003, tengono conto dei risultati delle prove e delle verifiche
effettuate in base alle norme di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 marzo 1998
(Seguono le firme)
ALLEGATI I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII
(Allegati omessi. In caso di necessità richiedere a TecnoLeggi@sviluppo.com)
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