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D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), 4 e 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
86;
Vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, relativa al
ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da
costruzione;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale o precompresso ed a struttura metallica;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni con
particolari
prescrizioni per le zone sismiche;
Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, sugli organi
consultivi in materia
di opere pubbliche;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, concernente ordinamento dei servizi antincendi e
del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante
regolamento
concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre
1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
18 dicembre
1992;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato
della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile
1993;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Emana il seguente regolamento:
1. Campo di applicazione - Definizioni. - 1. Il presente regolamento si applica ai
materiali da
costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o più requisiti
essenziali, di cui
all'allegato A, relativi alle opere di costruzione.
2. Ai fini del presente regolamento è considerato «materiale da costruzione» ogni
prodotto
fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e
nelle altre
opere di ingegneria civile. I «materiali da costruzione» sono in appresso denominati
«prodotti». Le
opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in
appresso denominate
«opere».
3. La Commissione delle Comunità europee è in appresso denominata Commissione.
4. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «specificazioni tecniche», le norme, nonché gli atti di benestare tecnico di cui
all'art. 5;
b) «norme armonizzate», le specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da
entrambi
su mandato della Commissione conferito conformemente alla direttiva 83/189/CEE. I numeri
di
riferimento delle norme armonizzate sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a
cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di
corrispondenti
riferimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
c) «documenti interpretativi», documenti che precisano i requisiti essenziali di cui
all'allegato A, e
costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il
rilascio del
benestare tecnico europeo, nonché per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche
ai sensi degli
articoli 3 e 6.
2. Condizioni di immissione sul mercato. - 1. I prodotti possono essere immessi sul
mercato solo
se idonei all'impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da
rendere le opere
sulle quali devono essere incorporati o comunque istallati, se adeguatamente progettate e
costruite,
conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato A, se e per quanto tali requisiti
sono prescritti. [I
prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all'impiego previsto] (2).
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dei lavori
pubblici e le
altre amministrazioni competenti adottano ed attuano le misure occorrenti per l'osservanza
del comma
1.
3. Restano ferme le disposizioni che regolano la progettazione, l'esecuzione ed il
collaudo delle
opere di cui all'art. 1.
3. Requisiti per la marcatura CE. - 1. Si presumono idonei al loro impiego i prodotti che
consentono alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di
soddisfare i
requisiti essenziali di cui all'allegato A, qualora i suddetti prodotti rechino la
marcatura CE che indica
che essi soddisfano tutte le disposizioni del presente regolamento, comprese le procedure
di
valutazione di conformità previste agli articoli 6 e 7 e la procedura prevista
all'articolo 5. Possono
essere muniti di marcatura CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti:
a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono
stati
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali
riconosciute
dalla Commissione tali da beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le
competenti
amministrazioni, tramite il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
comunicano alla
Commissione europea i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli
specifici
requisiti essenziali;
c) conformità al benestare tecnico europeo, di cui al successivo articolo 5.
2. La marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti di cui al comma 1; spetta
al
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio comunitario assumere la
responsabilità di
apporre la marcatura CE sul prodotto stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo
imballaggio o
sui documenti commerciali che lo accompagnano.
3. La marcatura CE:
a) è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue: (Si omette il
simbolo
grafico CE);
b) in caso di riduzione o di ingrandimento, deve rispettare le proporzioni indicate per il
simbolo
grafico graduato di cui alla lettera a);
c) deve avere sostanzialmente i suoi diversi elementi della stessa dimensione verticale,
che non
può essere inferiore a 5 mm;
d) è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante la fase
di controllo
della produzione;
e) è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle ultime due cifre
dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati dal numero del
certificato CE di
conformità e, se del caso, da indicazioni che permettano di individuare le
caratteristiche del prodotto in
funzione delle specifiche tecniche.
4. Se i prodotti sono disciplinati anche da disposizioni emanate in attuazione di altre
direttive
comunitarie relative ad aspetti differenti e che prevedono l'apposizione della marcatura
CE, questa
indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare anche le disposizioni di
queste altre direttive;
se tali direttive lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare
durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal
fabbricante; in tal
caso, i riferimenti a queste direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee devono
essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle
suddette direttive
e che accompagnano i prodotti (3).
4. Divieti. - 1. E' vietato apporre sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che
possano
indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE.
Sull'etichetta
applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzione, o sui documenti commerciali, può
essere apposto
ogni altro marchio o indicazione purché questo non limiti la visibilità e la
leggibilità della marcatura CE
(4).
5. Benestare tecnico europeo. - 1. Il benestare tecnico europeo è una valutazione
tecnica positiva
dell'idoneità di un prodotto per l'impiego previsto, fondata sulla corrispondenza a
requisiti essenziali per
le opere per cui il prodotto deve essere utilizzato. Detto benestare è rilasciato in
esito ad esami e
prove e sulla base dei documenti interpretativi e degli orientamenti riguardanti il
prodotto medesimo o
la categoria dei prodotti cui esso appartiene.
2. Il benestare tecnico può essere rilasciato:
a) per prodotti per i quali non esiste una norma armonizzata, né una norma nazionale
riconosciuta,
né un mandato della Commissione per una norma armonizzata, e per i quali la Commissione
ritiene
impossibile o prematura l'elaborazione di una norma armonizzata;
b) per prodotti che, per caratteristiche intrinseche o per l'uso previsto, si discostino
notevolmente
dalle categorie di prodotti considerate dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali
riconosciute;
c) per prodotti per i quali, pur esistendo già un mandato per una norma armonizzata,
esistono
d'altra parte anche orientamenti per il benestare tecnico europeo.
3. In deroga al comma 2, lettera a), e previa autorizzazione della Commissione, un
benestare
tecnico europeo può essere rilasciato per prodotti per i quali esiste un mandato per una
norma
armonizzata o per i quali la Commissione ha già stabilito che è possibile elaborare una
norma
armonizzata. L'autorizzazione della Commissione è valida per un periodo determinato.
4. Il benestare tecnico europeo ha di norma durata di cinque anni la quale può essere
prorogata, se
permangono le condizioni di cui al comma 2.
5. La domanda per il rilascio di un benestare tecnico, da presentarsi a cura del
produttore o di un
suo mandatario stabilito nella Comunità, è rivolta ad uno solo degli organismi
competenti.
6. I benestari tecnici europei sono pubblicati a cura degli organismi che li rilasciano,
che ne
informano tutti gli altri organismi europei. Ciascun organismo può richiedere copia della
documentazione completa del benestare rilasciato da un altro organismo. Resta fermo quanto
disposto
all'art. 9, comma 2, della direttiva 89/106/CEE.
7. Le spese relative al rilascio del benestare tecnico europeo sono a carico del
richiedente.
8. Il benestare tecnico europeo è rilasciato in Italia dai seguenti organismi:
a) servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, relativamente ai
prodotti e
sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di
prioritaria importanza
garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza
meccanica e stabilità);
b) centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente ai
prodotti e
sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di
prioritaria importanza
garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato A (sicurezza in
caso di incendio);
c) istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (ICITE) del CNR,
relativamente
ai prodotti e sistemi per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto dei
rimanenti requisiti
essenziali citati nell'allegato A.
9. Gli organismi di cui al comma 8 si coordinano tra loro al fine di operare con regole
procedurali
unificate per la richiesta, l'istruzione ed il rilascio del benestare tecnico e per tutti
i problemi connessi
all'espletamento della propria attività. Tali regole sono stabilite con decreto del
Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Le domande di benestare tecnico devono essere presentate al servizio di cui al comma
8,
lettera a), che provvederà ad interessare gli altri organismi preposti, nel rispetto
delle regole stabilite
con il decreto di cui al comma 9.
11. Gli organismi per il benestare tecnico entrano a far parte dell'Organizzazione europea
per il
benestare tecnico (EOTA); presso tale organizzazione organismo portavoce è il servizio di
cui al
comma 8, lettera a).
12. Per l'esame di eventuali motivate segnalazioni concernenti il mancato rilascio del
benestare
tecnico, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato potrà
richiedere la pertinente documentazione agli enti di cui al comma 8.
6. Attestato di conformità. - 1. Il fabbricante od il suo mandatario nella Comunità
europea è
responsabile dell'attestato di conformità di un prodotto ai requisiti della
specificazione tecnica, secondo
le tipologie di cui all'art. 7.
2. L'attestato presuppone:
a) che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il quale permetta di
stabilire
che la produzione corrisponde alle relative specificazioni tecniche; ovvero, per i
prodotti indicati nelle
relative specificazioni tecniche;
b) che un organismo di certificazione riconosciuto intervenga nella valutazione e nella
sorveglianza
del controllo della produzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo
della produzione
applicato nella fabbrica.
3. I prodotti di cui al comma 2, lettera b), sono individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'interno e del Ministro dei lavori
pubblici, da emanare a
seguito delle determinazioni di competenza della Commissione e da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro
dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono
indicati i metodi di controllo della conformità.
7. Tipologie dell'attestato di conformità. - 1. A seconda delle diverse procedure e
metodi di
controllo della conformità, l'attestato di conformità assume le seguenti tipologie:
A) Certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto in base
alla
effettuazione delle seguenti procedure:
(compiti del fabbricante):
1) controllo della produzione in fabbrica;
2) prove complementari di campioni prelevati nella fabbrica dal produttore secondo uno
specifico
programma di controllo;
(compiti dell'organismo riconosciuto):
3) prove iniziali del prodotto;
4) ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi procedimenti di controllo della
produzione;
5) sorveglianza, valutazione e approvazione permanenti del controllo di produzione della
fabbrica;
6) eventualmente, prove eseguite su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o nel
cantiere.
B) Dichiarazione di conformità del fabbricante per il prodotto rilasciata in base alla
effettuazione
delle seguenti procedure alternative:
Procedura n. 1:
a) (compiti del fabbricante):
1) prove del tipo iniziale del prodotto;
2) controllo della produzione in fabbrica;
3) eventualmente esame di campioni prelevati in fabbrica secondo un specifico programma di
controllo;
b) (compiti dell'organismo riconosciuto):
1) certificazione del controllo di produzione nella fabbrica in base a:
ispezione iniziale della fabbrica e dei suoi controlli di produzione;
eventualmente, sorveglianza, giudizio e approvazione permanenti dei controlli di
produzione nella
fabbrica.
Procedura n. 2:
1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte di un laboratorio riconosciuto;
2) controllo di produzione nella fabbrica.
Procedura n. 3:
1) prove del tipo iniziale del prodotto da parte del fabbricante;
2) controllo di produzione nella fabbrica.
2. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo interno permanente
della
produzione, effettuato dal fabbricante. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni
adottati dal fabbricante
devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte.
Questa
documentazione del sistema di controllo della produzione deve garantire una comune
interpretazione
delle garanzie di qualità e permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un
prodotto nonché di
controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.
8. Organismi interessati dall'attestato di conformità. - 1. Ai fini del rilascio
dell'attestato di
conformità di cui all'art. 6:
a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che
possiedono la
competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità
secondo le regole
di procedura e di gestione fissate;
b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione
l'organizzazione, il
personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri
specifici, compiti quali
valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo
della qualità
effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o
altrove secondo
criteri specifici;
c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano,
classificano
o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei
prodotti.
2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dall'art. 7,
lettera A), e con la
lettera B), procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in
possesso dei
relativi requisiti.
3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo
di
certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di
ingegneria
strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria
importanza il rispetto
del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità).
4. Il centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di
certificazione
ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e
passiva contro
l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito
essenziale n. 2 di cui
all'allegato A (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono
laboratori di prova
per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.
5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del
richiedente.
6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio superiore
dei lavori
pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (5).
L'autorizzazione
prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle
rocce.
7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del
Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio
1965, n. 595 (6).
9. Organismi riconosciuti. - 1. Sono riconosciuti il servizio ed il centro di cui all'art.
8, commi 3 e 4,
gli organismi abilitati ai sensi dei commi da 2 a 10, e gli organismi notificati dagli
altri Stati membri della
Comunità europea.
2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione
fissati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei
lavori pubblici e del
Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base
delle condizioni minime
previste dall'allegato B e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite
anche le
modalità di presentazione della domanda di abilitazione.
3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del
Ministro dei
lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti o sistemi sono destinati alle opere
di ingegneria
strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto
del requisito
essenziale n. 1 di cui all'allegato A (resistenza meccanica e stabilità).
4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del
Ministro
dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla
protezione attiva e passiva
contro l'incendio e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del
requisito essenziale n. 2
di cui all'allegato A (sicurezza in caso di incendio).
5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e
sistemi sono
riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato A.
6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del
Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono
individuati gli
organismi di cui all'art. 8, comma 1.
7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono
avvalersi,
mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire
supporti per le
istruttorie tecniche.
8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più volte.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero
dell'interno ed il Ministero
dei lavori pubblici, vigilano sull'attività degli organismi abilitati e, se rilevano il
venir meno dei requisiti di
cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarità, promuovono la revoca delle
abilitazioni
rilasciate.
10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla
Commissione europea e
agli altri Stati membri gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori
incaricati delle prove
abilitati dalla competente amministrazione ad effettuare i compiti che devono essere
eseguiti ai fini
delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni e delle
prove, conformemente
al presente regolamento, nonché nome e indirizzo e numeri di identificazione loro
attribuiti in
precedenza dalla Commissione europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
comunica, annualmente, le variazioni di detti elenchi e trasmette, ogni tre anni, alla
Commissione
europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento. L'elenco degli organismi
notificati ed
i relativi aggiornamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
(7).
11. Le spese relative al rilascio delle abilitazioni sono a carico del richiedente.
12. Gli elenchi degli organismi di certificazione, abilitati a rilasciare il certificato
di conformità e di
quelli notificati da altri Stati membri della Comunità europea è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
per ogni
organismo, gli elenchi indicano i prodotti o gruppi di prodotti e le attività per i quali
è abilitato. Tali
organismi sono denominati organismi notificati ai fini del presente regolamento.
13. Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno
rilasciato
l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per
l'espletamento di fasi o
parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata
superiore a quella
residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso
ai sensi dei
commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2.
14. L'inosservanza del comma 13 comporta revoca dell'abilitazione.
10. Elementi dell'attestazione di conformità. - 1. Il certificato di conformità CE
rilasciato da parte
di un organismo riconosciuto deve contenere in particolare:
a) il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato;
b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
c) la descrizione del prodotto ed, in particolare, il campo di utilizzazione;
d) le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto;
e) le condizioni particolari d'uso del prodotto;
f) il numero del certificato;
g) le eventuali condizioni di durata di validità del certificato;
h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare il certificato.
2. La dichiarazione di conformità, a seconda della procedura prescelta dal fabbricante o
dal suo
mandatario, deve indicare in particolare:
a) il tipo di procedura seguito;
b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
c) la descrizione del prodotto ed, in particolare, il tipo, l'identificazione e
l'utilizzazione;
d) le caratteristiche tecniche alle quali corrisponde il prodotto;
e) le condizioni particolari di utilizzazione del prodotto;
f) il numero della dichiarazione;
g) eventualmente, il nome e l'indirizzo dell'organismo riconosciuto ed i documenti da essa
forniti;
h) il nome e la qualifica della persona abilitata a firmare la dichiarazione a nome del
fabbricante o
del suo mandatario.
11. Vigilanza. - 1. Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle
prescrizioni
del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
il Ministero
dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, ciascuno nell'ambito delle rispettive
competenze, hanno
facoltà di disporre verifiche e controlli, con spesa a carico del fabbricante o del suo
mandatario,
mediante i propri uffici centrali o periferici, eventualmente coadiuvati da istituti o
dipartimenti
universitari ovvero da altri enti o laboratori individuati con specifico decreto del
Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro
dei lavori pubblici.
2. A tal fine è consentito alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento o di uso dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. I prodotti, che risultino non muniti della marcatura CE, o dell'attestato di
conformità, o del
benestare tecnico europeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamente ritirati
dal
commercio e non possono essere incorporati o istallati in edifici (8).
4. La consegna al possessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo
verbale di
constatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comporta temporanea non
commerciabilità dei
prodotti stessi ed ordine di sospensione dei lavori. Entro i novanta giorni successivi
alla predetta
consegna il Ministero dal quale dipendono i verbalizzanti, se ravvisa sussistenti gli
illeciti, emana
provvedimento motivato in applicazione del comma 3 e lo comunica al fabbricante o suo
mandatario
ed al possessore dei prodotti, nonché al costruttore; in tal caso, l'importo del costo
della verifica o del
controllo è maggiorato dal 50 per cento.
5. Ove si constati che prodotti, anche se muniti della marcatura CE o dell'attestato di
conformità, o
del benestare tecnico europeo, ed utilizzati conformemente all'art. 2, comma 2, possono
compromettere la sicurezza delle persone e/o dei beni, il Ministero competente con
provvedimento
cautelare ne vieta l'immissione in commercio e l'utilizzazione, eventualmente disponendone
il sequestro
(8).
6. Il provvedimento di cui al comma 5, è comunicato entro dieci giorni alla commissione
del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
6-bis. Fatte salve le norme stabilite al comma 6-ter:
a) la constatazione di apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante
o il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle
disposizioni sulla
marcatura CE e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dall'amministrazione
competente;
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformità l'amministrazione competente adotta
tutte le
misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione o a
garantirne il ritiro
dal commercio (9).
6-ter. Se un prodotto dichiarato conforme non risponde ai requisiti essenziali di cui
all'art. 2 del
D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni, le amministrazioni competenti
adottano tutte
le misure utili per il ritiro temporaneo dei prodotti dal mercato o per proibirne o
limitarne la libera
circolazione; i provvedimenti vengono comunicati al Ministero dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato che ne informa immediatamente la Commissione europea, precisandone i
motivi e
indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dell'art. 2 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, qualora il prodotto
non
corrisponda alle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3 del decreto
presidenziale medesimo e
successive modificazioni;
b) ad un'imperfetta applicazione delle specificazioni tecniche di cui agli articoli 1 e 3
del D.P.R. 21
aprile 1993, n. 246, e successive modificazioni;
c) ad una lacuna delle specificazioni tecniche stesse di cui agli articoli 1 e 3 del
D.P.R. 21 aprile
1993, n. 246, e successive modificazioni (9).
12. Prodotti in esemplare unico. - 1. Per i prodotti fabbricati in esemplare unico il
fabbricante o il
suo mandatario adotterà per la dichiarazione di conformità la procedura n. 3 prevista al
comma 1
dell'art. 7, salvo disposizione contraria definita dalle autorità comunitarie, relativa a
prodotti che
possano avere degli effetti particolarmente importanti sulla salute e sulla sicurezza.
13. Prodotti marginali. - 1. I prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e
sulla
sicurezza non devono recare la marcatura CE (10).
2. Gli elenchi dei prodotti di cui al comma precedente individuati dalla Commissione per i
quali
l'immissione sul mercato è subordinata solo ad una dichiarazione di conformità alle
«regole dell'arte»
rilasciata dal fabbricante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori
pubblici.
14. Comitato permanente. - 1. I rappresentanti in seno al comitato permanente previsto
dall'art. 19
della direttiva n. 89/106/CEE sono nominati dal Ministro degli affari esteri su
designazione
rispettivamente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministro dei lavori
pubblici. I predetti rappresentanti possono essere assistiti da esperti. Un esperto
permanente è
designato dal Ministro dell'interno nell'ambito della Direzione generale per la protezione
civile e dei
servizi antincendio.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre
amministrazioni
pubbliche interessate, anche per la designazione dei componenti di comitati tecnici di cui
all'art. 12
della direttiva n. 89/106/CEE.
3. Il comma 1 si applica anche per la designazione e nomina di supplenti dei
rappresentanti e degli
esperti permanenti.
15. Proventi. - 1. I proventi derivanti da attività svolte da organi dell'amministrazione
centrale o
periferica dello Stato, per gli adempimenti di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 11, sono
versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del
tesoro, agli
stati di previsione dei Ministeri interessati, sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti
allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro
dei lavori
pubblici e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinati ogni due
anni i proventi di cui al comma 1, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, e le
relative modalità di
riscossione. In prima attuazione il decreto viene emanato entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del
presente regolamento.
16. Norma transitoria. - 1. I prodotti conformi alla normativa vigente alla data di
entrata in vigore
del presente regolamento possono essere commercializzati e messi in opera pur essendo
sprovvisti
della marcatura CE, per quanto e fino a quando non saranno completati e comunicati alla
Repubblica
italiana gli atti comunitari attuativi della direttiva n. 89/106/CEE (11).
ALLEGATO A
REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBBONO RISPONDERE LE OPERE
1) Resistenza meccanica e stabilità.
Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da
sopportare i
carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni
inammissibili, deterioramenti
di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi
accidentali ma
comunque prevedibili.
2) Sicurezza in caso d'incendio.
Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da
garantire, in
caso di incendio:
la stabilità degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli
occupanti;
la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine;
la possibilità che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi
in altro modo;
la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
3) Igiene, salute ed ambiente.
Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non
costituire
una minaccia per l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini, causata, in
particolare, dalla
formazione di gas nocivi, dalla presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi,
dall'emissione di
radiazioni pericolose, dall'inquinamento o dalla contaminazione dell'acqua o del suolo, da
difetti di
evacuazione delle acque, dai fumi e dai residui solidi o liquidi e dalla formazione di
umidità in parti o
sulle superfici interne dell'opera.
4) Sicurezza di utilizzazione.
Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che
la sua
utilizzazione o il suo funzionamento non presentino dei rischi inaccettabili di incidenti
come
scivolamenti, cadute, colpi, bruciature, scariche elettriche, ferimenti a seguito di
esplosioni ed altri
prevedibili danneggiamenti alle persone che la occupano o che si trovano nelle sue
prossimità.
5) Protezione contro il rumore.
Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo tale che
il rumore
percepito dagli occupanti o da persone trovantesi in sua prossimità sia mantenuto a
livelli che non
presentino minaccia per la loro salute e che non permetta loro di dormire, di riposarsi e
di lavorare in
condizioni soddisfacenti.
6) Risparmio energetico e isolamento termico.
Per soddisfare questa esigenza l'opera ed i suoi impianti di riscaldamento, di
raffreddamento e di
aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo tale che il consumo d'energia
necessario
all'utilizzazione resti moderato tenuto conto delle condizioni climatiche locali, senza
pur tuttavia
nuocere al comfort termico degli occupanti.
ALLEGATO B
CONDIZIONI MINIME CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DAGLI ORGANISMI
AUTORIZZATI
1. Gli organismi autorizzati devono disporre del personale qualificato in numero
sufficiente e dei
mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche amministrative
connesse
con il rilascio delle certificazioni.
2. L'organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il
costruttore, né il
fornitore, né l'installatore dei prodotti da costruzione, né il mandatario di una di
queste persone. Essi
non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella
costruzione,
nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali prodotti.
Ciò non esclude
la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo
autorizzato.
3. Il personale incaricato di esaminare e valutare i prodotti ed i processi produttivi, in
vista del
rilascio della certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità
e competenza
tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere
finanziario, che
possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di
persone o gruppi
interessati ai risultati dell'esame.
4. Il personale incaricato degli esami deve possedere:
una buona formazione tecnica e professionale;
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami e prove che esegue e
una
pratica sufficiente di tali lavori;
l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori
effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La
retribuzione di ogni
agente non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai
risultati ottenuti.
6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che la
responsabilità civile non sia coperta dallo Stato in virtù della legislazione nazionale.
7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che
apprende
nell'esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorità amministrative competenti a
concedere
l'autorizzazione).
Note:
(1)
(2) Periodo abrogato dall'art. 2, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499 .
(5)
(6)
(7) Comma così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.
(8) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.
(9) Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.
(10) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499.
(11) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499 .
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