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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1956 n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro.
Artt.
TITOLO I - Disposizioni generali:
Capo I - Campo d'applicazione. . . . . . . . . 1 - 3
Capo II - Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti, dei preposti e dei
lavoratori. . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
TITOLO II - Disposizioni relative alle aziende
industriali e commerciali:
Capo I - Ambienti di lavoro. . . . . . . . . . 6 - 17
Capo II - Difesa dagli agenti nocivi. . . . . . 18 - 26
Capo III - Servizi sanitari. . . . . . . . . . . 27 - 35
Capo IV - Servizi igienico-assistenziali. . . . 36 - 47
Capo V - Nuovi impianti. . . . . . . . . . . . 48
TITOLO III - Disposizioni relative alle aziende
agricole. . . . . . . . . . . . . . . 49 - 57
TITOLO IV - Norme penali. . . . . . . . . . . . . 58 - 60
TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali:
Capo I - Deroghe . . . . . . . . . . . . . . . 61 - 62
Capo II - Applicazione delle norme. . . . . . . 63 - 68
Capo III - Disposizioni finali . . . . . . . . . 69 - 70
1. Attività soggette. -- Le norme del presente decreto si
applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3,
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle
Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di
istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente
indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate
da privati in regime di concessione le disposizioni del presente
decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze
dell'esercizio ferroviario.
2. Attività escluse. -- Le norme del presente decreto non si
applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo
degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave
e delle torbiere.
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali
gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri
della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate
nel secondo comma dell'art. 49.
3. Definizione di lavoratore subordinato. -- Agli effetti
dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che
fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza
retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere,
un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi,
anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle
società o degli enti stessi.
4. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti. -- I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che
esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività indicate
all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente
decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono
esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni
derivanti dai rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le
norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro
disposizione.
5. Obblighi dei lavoratori. -- I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure
disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri
mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti
le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione
suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di
protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione.
6. Altezza, cubatura e superficie. -- I limiti minimi per
l'altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o
da destinarsi al lavoro nelle aziende che occupano più di 5
lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni
indicate nell'art. 33, devono essere i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve
disporre di una superficie di almeno mq. 2.
I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono
lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti
fissi.
L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento
alla altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano,
l'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario,
può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate
e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione
dell'ambiente.
L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa
l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro
è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5
lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano
ritenute, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
7. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico. -- 1. A
meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della
lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali
chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e
provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del
tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei
soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere
fissi, stabili ed antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul
pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve
avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente
per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e
scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di
passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in
permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non
sono forniti di idonee calzature impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le
pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le
pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei
posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere
chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza
ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di
circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non
possono entrare in contatto con le pareti, né essere feriti
qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai
lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono
essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i
lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti
congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che
consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che
effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti
nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non
sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se
sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro
in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in
piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi
di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di
emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle
dimensioni dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.
Ove è tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano
m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna
estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da
evitare che i lavoratori possono cadere.
8. Locali sotterranei. -- E' vietato adibire al lavoro locali
chiusi sotterranei o semi-sotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono
essere destinati al lavoro locali sotterranei o semisotterranei,
quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si
deve provvedere con mezzi idonei alla aereazione, alla
illuminazione ed alla protezione contro l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro, d'intesa con l'ufficiale sanitario,
può consentire l'uso dei locali sotterranei e semisotterranei
anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le
esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad
emanazioni nocive e non espongano i lavoratori a temperature
eccessive, sempreché siano rispettate le altre norme del
presente decreto e sia provveduto, con mezzi idonei, alla
aereazione, alla illuminazione ed alla protezione contro
l'umidità.
9. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. -- 1. Nei luoghi di
lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi
di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i
lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità
sufficiente.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve
essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve
essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è
necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o
di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i
lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un
pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto
all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato
rapidamente.
10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di
lavoro. -- 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente
luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la
sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di
infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono
particolarmente esposti a rischi in caso di guasto
dell'illuminazione artificiale, devono disporre di
un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di
illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in
buone condizioni di pulizia e di efficienza.
11. Temperatura dei locali. -- 1. La temperatura nei locali
di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il
tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e
degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si
deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di
essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il
personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e
dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla
destinazione specifica di questi locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere
tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro,
tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di
lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro
le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure
tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
12. Apparecchi di riscaldamento. -- Gli apparecchi a fuoco
diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali
chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere
muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed
avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria
con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui,
per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
13. Umidità. -- Nei locali chiusi di lavoro delle aziende
industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi
notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto
è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la
temperatura e l'umidità nei limiti minimi compatibili con le
esigenze tecniche.
14. Locali di riposo. -- 1. Quando la sicurezza e la salute
dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di
riposo facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il
personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che
offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed
essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in
funzione del numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per
la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del
fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e
frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere
messi a disposizione del personale altri locali affinché questi
possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in
cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti
locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione
dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di
lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la
normale esecuzione del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la
possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni
appropriate.
15. Pulizia dei locali. -- Il datore di lavoro deve mantenere
puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per
quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da
ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente,
oppure mediante aspiratori.
16. Sistemazione dei terreni scoperti dipendenti dai locali di
lavoro. -- I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei
locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo
scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.
17. Depositi di immondizie, di rifiuti e di materiali
insalubri. -- Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro
dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di
immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi
capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano
adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che
tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono
essere osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai
regolamenti sanitari.
Capo II - Difesa dagli agenti nocivi.
18. Difesa dalle sostanze nocive. -- Ferme restando le norme di
cui al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157, e successive
modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i
prodotti ed i rifiuti, che abbiano proprietà tossiche o
caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono
facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il
contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni di cui
all'art. 355 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o
possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni
sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in
quantità superiore a quella strettamente necessaria per la
lavorazione.
I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione
oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di
dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente
e, ove occorra, disinfettati.
19. Separazione dei lavori nocivi. -- Il datore di lavoro è
tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi
separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non
esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre
lavorazioni.
20. Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi.
-- Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o
tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano
normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro
deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per
quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per
quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si
producono.
Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi
appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad
emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di
polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di
ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a
tali pericoli.
21. Difesa contro le polveri. -- Nei lavori che dànno luogo
normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il
datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad
impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la
diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della
natura delle polveri e della loro concentrazione nella
atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro
polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in
apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di
raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione
indicate nel comma precedente, e la natura del materiale
polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del
materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la
eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad
impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la
natura e la concentrazione delle polveri non esigano
l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma
precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al
vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di
lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti,
prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi
personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti
dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti
previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in
quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine
tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire
efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.
22. Difesa dalle radiazioni nocive. -- Il datore di lavoro deve
provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a
radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione di
mezzi personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile
attuare sistemi tecnici di isolamento o altre misure generali di
protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce
viva, i mezzi indicati al comma precedente devono essere atti a
proteggere efficacemente gli occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le
radiazioni ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti
idonei.
23. Difesa contro le radiazioni ionizzanti. -- Nei procedimenti
lavorativi che esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che
emettono radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad
adottare le misure necessarie a tutelare efficacemente la salute
dei lavoratori contro le radiazioni e le emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite
le modalità d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono
radiazioni ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e
le misure di protezione, tenuto conto della natura delle
radiazioni nocive, della loro intensità, nonché della entità e
della durata della esposizione e della estensione della
superficie corporea esposta.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i
residui e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprietà
ionizzanti, siano convenientemente eliminati o resi innocui.
24. Rumori e scuotimenti. -- Nelle lavorazioni che producono
scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono
adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per
diminuirne l'intensità.
25. Lavori in ambienti sospetti di inquinamento. -- E' vietato
far entrare i lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei
camini, come pure in fosse, in gallerie, ed in generale in
ambienti od in recipienti, condutture, caldaie e simili, dove
possano esservi gas deleteri, se non sia stata preventivamente
accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la vita,
oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata
mediante ventilazione o con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera,
i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza,
vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti
di apparecchi di protezione.
26. Mezzi personali di protezione. -- I mezzi personali di
protezione forniti ai lavoratori, quando possano diventare
veicolo di contagio, devono essere individuati e contrassegnati
col nome dell'assegnatario o con un numero.
Capo III - Servizi sanitari.
27. Pronto soccorso. -- Nelle aziende industriali, e in quelle
commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di
lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti
da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di
medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera
di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza
sociale, sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno
indicate la quantità e la specie dei presidi chirurgici e
farmaceutici.
28. Pacchetto di medicazione. -- Sono obbligate a tenere un
pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si
trovano nelle condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30,
nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
29. Cassetta di pronto soccorso. -- Sono obbligate a tenere una
cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti,
quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di
posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che
in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia,
di infezione o di avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50
dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile
accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i
rischi considerati alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti,
quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto
pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse
si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti,
ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra
indicati.
30. Camera di medicazione. -- Sono obbligate a tenere la
camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di
5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici
permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si
svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione
o di avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, ricorrano
particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di
cui al precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto
soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le
aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti
all'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma
degli artt. 33, 34 e 35 del presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari
previsti dall'art. 27, deve essere convenientemente aereata ed
illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un
lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e
per lavarsi; di sapone e asciugamani.
31. Decentramento del pronto soccorso. -- Nei complessi
industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal
posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire
la necessaria tempestività delle cure, l'Ispettorato del lavoro
può prescrivere che l'azienda oltre a disporre del posto
centrale di pronto soccorso, provveda ad istituire altri
localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino
particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di
medicazione. L'Ispettorato del lavoro, in relazione al numero
degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo
dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in
luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto
soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino
rischi specifici, l'Ispettorato del lavoro può altresì
prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le
apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in
relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
32. Personale sanitario. -- Nelle aziende che eseguono le
lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso
in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome
e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere
ed eventualmente il numero del suo telefono oppure il posto di
soccorso pubblico più vicino all'azienda.
Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in
difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve
essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali,
degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
33. Visite mediche. -- Nelle lavorazioni industriali che
espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che
risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al
presente decreto, i lavoratori devono essere visitati da un
medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se
essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono
destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per
constatare il loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che
pertanto sono indicate in più di una voce della tabella, i
periodi da prendere a base per le visite mediche sono quelli più
brevi.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere la esecuzione di
particolari esami medici, integrativi della visita, quando li
ritenga indispensabili per l'accertamento delle condizioni
fisiche dei lavoratori.
34. I lavoratori occupati nella stessa azienda in
lavorazioni diverse da quelle indicate nella tabella, quando
esse siano eseguite nello stesso ambiente di lavoro ed
espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, a rischi
della medesima natura, devono essere sottoposti alle visite
mediche previste dall'articolo precedente.
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori
occupati in lavorazioni diverse da quelle previste nella
tabella, ma che espongono a rischi della medesima natura, quando
le lavorazioni stesse siano soggette all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della
legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le condizioni in cui si
svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro,
particolarmente pregiudizievoli alla salute dei lavoratori che
vi sono addetti.
35. Il datore di lavoro può essere autorizzato
dall'Ispettorato del lavoro a far eseguire le visite mediche
periodiche a intervalli più lunghi di quelli prescritti nella
tabella allegata, ma non superiori al doppio del periodo
indicato, quando i provvedimenti adottati nella azienda siano
tali da diminuire notevolmente i periodi igienici della
lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro può altresì esentare il datore di
lavoro dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la
esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato e per la
efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il
carattere occasionale del lavoro insalubre, possa fondatamente
ritenersi irrilevante il rischio per la salute dei lavoratori.
Capo IV - Servizi igienico-assistenziali.
36. Acqua. -- Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate
vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua
in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per
lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione
dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
37. Docce e lavabi. -- 1. Docce sufficienti ed appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo
di attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per le docce separati per
uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le
docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente
comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti
per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci
e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne
ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia
necessario per motivi di decenza.
38. Docce. -- Nelle aziende industriali occupanti più di 20
operai quando questi siano esposti a materie particolarmente
insudicianti, o lavorino in ambienti molto polverosi, o nei
quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelli
dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive od
infettanti, qualunque sia il numero degli operai, l'Ispettorato
del lavoro può prescrivere che il datore di lavoro metta a
disposizione dei lavoratori docce per fare il bagno appena
terminato l'orario di lavoro e fissare le condizioni alle quali
devono rispondere i locali da bagno, tenuto conto
dell'importanza e della natura dell'azienda.
Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda in
quantità sufficiente ed essere provviste di mezzi detersivi e
per asciugarsi. Le docce devono essere individuali ed in locali
distinti per i due sessi.
I locali dei bagni devono essere riscaldati nella stagione
fredda.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere determinati requisiti
costruttivi e modalità di uso dei bagni, tenuto conto
dell'importanza della azienda e della natura dei rischi igienici
presenti.
I lavoratori sono obbligati a fare il bagno per la tutela
della loro salute in relazione ai rischi cui sono esposti.
39. Gabinetti e lavabi. -- 1. I lavoratori devono disporre,
in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,
degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di locali speciali
dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con
acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi
detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati.
40. Spogliatoi e armadi per il vestiario. -- 1. Locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a
disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare
indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o
di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri
locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro
aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che
consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti,
polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle
dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o
comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro
devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve
poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter
riporre i propri indumenti.
41. Refettorio. -- Salvo quanto è disposto dall'art. 43 per i
lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti
rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la
refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate
dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di
refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aereati e riscaldati
nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e
le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro può in tutto o in parte esonerare il
datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando
riconosce che non sia necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate
dall'art. 38 e nei casi in cui l'Ispettorato ritiene opportuno
prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è
vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro
ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.
42. Conservazione vivande e somministrazione bevande. -- Ai
lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti
posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i
relativi recipienti.
E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre
bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.
E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità
di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei
pasti.
43. Locali di ricovero e di riposo. -- Nei lavori eseguiti
normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei
lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le
intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve
essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere
riscaldato durante la stagione fredda.
44. Dormitori stabili. -- I locali forniti dal datore di lavoro
ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i
requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione
della località ed avere l'arredamento necessario rispondente
alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella
stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in
quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per
lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni
indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi
ai locali di lavoro.
In detti locali è vietato l'illuminazione a gas, salvo casi
speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno
prescritte dall'Ispettorato del lavoro.
I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli
per le donne e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile
sotto i quindici anni da quelli per gli adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto
individuale; è vietato l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi
deve essere un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria
contenente almeno due letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti
alati i dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di
essi.
45. Dormitori di fortuna. -- Per i lavori in aperta campagna,
lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare
sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori
capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti
atmosferici. Nel caso che la durata dei lavori non superi i 15
giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio
costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o
di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano
ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
46. Dormitori temporanei. -- Quando la durata dei lavori ecceda
i limiti indicati dall'art. 45, il datore di lavoro deve
provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali
baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti
condizioni:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli
per fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano
destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno
bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la
penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di
essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da
difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici
ed essere riscaldate durante la stagione fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva
ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di
insetti alati le aperture devono essere difese contro la
penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50
metri quadrati per persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una
branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino,
lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un
attaccapanni ed una mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma
prevista dal quarto comma dell'art. 44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi
devono essere convenienti locali per uso di cucina e di
refettori, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.
47. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali. -- Le
installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli
spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai
servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere
mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di
lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le
installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
48. Notifiche all'Ispettorato del lavoro. -- Chi intende
costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per
adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente
essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia
all'Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in
altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle
lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle
caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da
disegni di massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro può chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti
e alle modalità delle lavorazioni quando le ritenga necessarie
per l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni
delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del
vicinato prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico
provinciale o con l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare
l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro
i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i
lavori, ferma restando però la loro responsabilità per quanto
riguarda la osservanza delle disposizioni del presente decreto.
TITOLO III
Disposizioni relative alle aziende agricole
Capo unico.
49. Aziende e lavori soggetti al presente titolo. -- Le
disposizioni contenute nel presente titolo si applicano alle
aziende in cui si compiono non solo i lavori attinenti
direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della boschi-coltura
e della pastorizia, ma anche quelli di carattere industriale e
commerciale che hanno per scopo la preparazione, la
conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano
compiuti esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli
addetti alla custodia ed al governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie
gestite dal proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi
direttamente il fondo con l'aiuto dei membri della famiglia seco
lui conviventi, anche se per brevi periodi di tempo occupi mano
d'opera per lavori stagionali.
50. Abitazioni e dormitori. -- Ferme restando le disposizioni
relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali,
contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad
abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori
assunti per lavori stagionali di carattere periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque
specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in
parte dalla roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno,
canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni
di ventura.
E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori
non continuativi, né periodici che si devono eseguire in
località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato,
per qual caso si applicano le disposizioni dell'art. 45.
E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando
siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo
e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in
mano assegnate.
51. Dormitori temporanei. -- Le costruzioni fisse o mobili,
adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori
stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle
condizioni prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del
presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere che i dormitori
dispongano dei servizi accessori previsti dall'ultimo comma del
predetto art. 46, quando li ritenga necessari in relazione alla
natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.
52. Acqua. -- Per la provvista, la conservazione e la
distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere
osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e
ad impedire la diffusione di malattie.
53. Acquai e latrine. -- Le abitazioni stabili assegnate dal
datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere
provviste di acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi
devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel
terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione,
nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con
le stanze di abitazioni, a meno che le latrine non siano a
chiusura idraulica.
54. Stalle e concimaie. -- Le stalle non devono comunicare
direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono
avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite
di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi
in appositi bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo
le norme consigliate dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere
aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle
abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea
orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non
minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai
depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia
possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del
lavoro può consentire che la concimaia venga situata anche a
distanze minori.
55. Locali sotterranei. -- E' vietato eseguire in locali
sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere
industriale o commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.
Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e
le successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi
devono essere adottate opportune misure per il ricambio
dell'aria.
56. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi. -- Le aziende che
occupano almeno cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di
medicazione di cui all'art. 27; quando il numero dei
lavoratori superi i cinquanta, le aziende devono tenere la
cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori
addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione
necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.
57. Nelle attività concernenti il diserbamento, la
distribuzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli
animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi,
nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle
malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire
nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in
cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche,
infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono
essere osservate le disposizioni contenute nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si
debba fare uso di mezzi individuali di protezione devono essere
applicate le disposizioni di cui all'art. 26.
58. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai
dirigenti. -- I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme
di cui agli artt. 4 lettera c), 6 primo e terzo comma, 7 primo e
terzo comma, 8, 9 primo comma, 10 primo, terzo, quarto e quinto
comma, 13, 18 primo, terzo e quarto comma, 20, 21 primo,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, 22, 23 primo e terzo
comma, 25, 52. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di
lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni
rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli artt. 6
quarto comma, 21 sesto e settimo comma;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli artt. 4 lettera b), 10 secondo e sesto comma,
11, 12, 14 primo comma, 16, 17 primo comma, 18 secondo comma,
19, 24, 28, 29, 30, 36, 37, 38 secondo e terzo comma, 40, 41
primo e secondo comma, 43, 44, 45, 46, 47 primo comma, 48 primo
e secondo comma, 50 primo comma, 51 primo comma, 53, 55, 65
secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i
datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi
degli artt. 14 secondo comma, 31 terzo comma, 38 primo e quarto
comma, 48 terzo comma, 51 secondo comma;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per la inosservanza delle
norme di cui agli articoli 4 lettera d), 7 secondo comma, 9
secondo comma, 15, 31 secondo comma, 32, 39, 42 primo e secondo
comma, 54 primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 56.
Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro ed
i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate
dall'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 31 primo e
secondo comma, 33 terzo comma;
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire
due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
26, 33, primo comma e 34.
59. Contravvenzioni commesse dai preposti. -- I preposti sono
puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire
un milione a lire quattro milioni per la inosservanza delle
norme di cui agli articoli 4 lettera b), 9 primo comma, 11, 13,
18 primo, terzo e quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e
quarto comma, 25;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire
due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli
4 lettera d), 9 secondo comma, 18 secondo comma, 36 secondo
comma, 37 primo comma, 50 primo comma.
60. Contravvenzioni commesse dai lavoratori. -- I lavoratori
sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 5 lettera d), 20 secondo comma,
21 terzo comma, 47 secondo comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 5 lettera a), b) e c), 38 quinto
comma, 41 quarto comma.
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Deroghe.
61. Deroghe di carattere generale. -- Le disposizioni del
presente decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per gli edifici, locali,
impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
relativamente alle attività industriali, commerciali ed agricole
per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri
motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate
idonee misure sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei
lavoratori.
62. Deroghe particolari. -- Gli Ispettori del lavoro competenti
per territorio hanno facoltà di concedere alle singole aziende,
che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per
l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando
non sia possibile in impianti o loro parti preesistenti alla
data di entrata in vigore del decreto medesimo, l'applicazione
di dette norme, per riconosciute esigenze tecniche o di
esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano
adottate opportune misure igienico-sanitarie.
Capo II - Applicazione delle norme.
63. Vigilanza. -- La vigilanza sull'applicazione del presente
decreto è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche
stabilire che la vigilanza sia esercitata, per le aziende
agricole e forestali, sotto la direzione degli Ispettorati del
lavoro, dal personale tecnico del Ministero dell'agricoltura e
dal Corpo forestale dello Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo
Stato, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
prenderà accordi con le Amministrazioni dalle quali tali aziende
dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato esercita
direttamente sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi
tecnici ed ispettivi, la vigilanza per l'applicazione del
presente decreto.
64. Ispezioni. -- Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di
visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di
lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica
il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o
prodotti ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di
lavoro, ai dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le
informazioni che ritengano necessarie per l'adempimento del loro
compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di prendere visione,
presso gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della
documentazione clinica dei lavoratori per malattie dovute a
cause lavorative o presunte tali.
Gli ispettori del lavoro devono mantenere il segreto sopra i
processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali
vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.
65. Prescrizioni. -- Le prescrizioni impartite dagli ispettori
del lavoro per l'applicazione del presente decreto sono
compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in
doppio, firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla
persona che lo rappresenta all'atto della visita, al quale viene
consegnata una delle copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo
del lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite
di ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo
rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di
prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.
66. Ricorsi. -- Le disposizioni impartite dagli ispettori del
lavoro in materia di igiene del lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
il termine di giorni 30 dalla data di comunicazione delle
disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al
Ministero predetto tramite l'Ispettorato del lavoro competente
per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la
sospensione sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di
cui al comma precedente o dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
E' altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro il termine e con le modalità di cui al
secondo comma, avverso le determinazioni adottate dagli
Ispettori del lavoro in materia di deroghe temporanee ai sensi
dell'art. 62.
67. Contravvenzioni. -- I verbali di contravvenzione devono
determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto
costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per
il giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del
lavoro e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo
rappresenta in quel momento, oppure dal lavoratore nel caso di
violazioni da lui commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il
diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni
che riterrà convenienti nel proprio interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo
verbale, l'ispettore del lavoro ne fa menzione indicandone le
ragioni.
68. Coordinamento della vigilanza. -- Nulla è innovato per
quanto riguarda la competenza delle autorità sanitarie
nell'applicazione dei provvedimenti relativi alla tutela
dell'igiene e della sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria e del commercio, dei trasporti e delle poste e
delle telecomunicazioni, nonché l'Alto Commissariato per
l'igiene e la sanità stabiliranno d'accordo le norme per
coordinare l'azione dei rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro collabora con le autorità sanitarie
per impedire che l'esercizio delle aziende industriali e
commerciali sia causa di diffusione di malattie infettive oppure
di danni o di incomodi al vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali e
l'Ispettorato del lavoro, circa la natura dei provvedimenti da
adottarsi, giudicherà il prefetto, con decreto motivato, sentito
il Consiglio provinciale di sanità.
Capo III - Disposizioni finali.
69. Coordinamento con le disposizioni speciali vigenti in
materia. -- Le disposizioni in materia di igiene del lavoro
contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali restano
ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente
decreto, o riguardanti settori o materie da questo non
espressamente disciplinati.
70. Decorrenza. -- Il presente decreto entra in vigore il 1
luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per l'igiene
del lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530,
è abrogato.
Allegato
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche
(art. 33 del Decreto)
---------------------------------------------------------------
| CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO |
| RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE |
---------------------------------------------------------------
| 1.Antimonio,|Lavoratori addetti: | |
|leghe e com-| a) alla produzione dell'antimonio; | Semestr.|
|posti. | b) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; | Id. |
| | c) alla produzione di colori, vernici| |
| | e mastici; | Id. |
| | d) alla preparazione delle miscele| |
| | per la produzione di vetri; | Id. |
| | e) alla produzione degli antiparassi-| |
| | tari ed all'uso professionale di| |
| | essi; | Id. |
| | f) all'impiego dei composti di anti-| |
| | monio nell'industria chimico-far-| |
| | maceutica; | Id. |
| | g) alla vulcanizzazione e colorazione| |
| | della gomma; | Id. |
| | h) alla tintura e stampaggio dei| |
| | tessuti. | Id. |
| | | |
| 2. Arsenico,|Lavoratori addetti: |Trimestr.|
|leghe e com-| a) alla produzione dell'arsenico; | Id. |
|posti. | b) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; | Id. |
| | c) ai lavori di pittura, verniciatura| |
| | e smaltatura; | Id. |
| | d) alla preparazione delle miscele| |
| | per la produzione del vetro; | Id. |
| | e) alla tintura dei filati e dei| |
| | tessuti; | Id. |
| | f) alla concia delle pelli. | Id. |
| | | |
| 3. Bario e|Lavoratori addetti: | Annuale |
|composti. | a) alla produzione del bario; | Id. |
| | b) alla produzione degli ossidi e dei| |
| | sali. | Id. |
| | | |
| 4. Berillio,|Lavoratori addetti: | |
| leghe e| a) alla produzione del berillio; | Semestr.|
| composti.| b) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; |Trimestr.|
| | c) alla fabbricazione delle lampade,| |
| | schermi ed altri materiali fluo-| |
| | rescenti; | Id. |
| | d) alla fabbricazione di cristalli,| |
| | di ceramiche e di refrattari. | Semestr.|
| | | |
| 5. Cadmio, |Lavoratori addetti: | |
|leghe e com-| a) alla produzione del cadmio; | Semestr.|
|posti. | b) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; | Id. |
| | c) alla cadmiatura; | Id. |
| | d) alla fabbricazione degli accumula-| |
| | tori. | Id. |
| | | |
| 6.Cromo, le-|Lavoratori addetti: | |
|ghe e compo-| a) alla produzione del cromo; |Trimestr.|
|sti. | b) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; | Id. |
| | c) alla cromatura; | Id. |
| | d) alla concia delle pelli. | Id. |
| | | |
| 7.Fosforo e|Lavoratori addetti: | |
|composti. | a) alla produzione del fosforo; |Trimestr.|
| | b) all'impiego del fosforo come mate-| |
| | ria prima nei processi chimici| |
| | industriali; | Id. |
| | c) all'impiego professionale di anti-| |
| | parassitari contenenti composti| |
| | organici al fosforo. | Id. |
| | | |
| 8.Manganese,|Lavoratori addetti: | |
|leghe e com-| a) alla produzione del manganese; | Semestr.|
|posti. | b) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; | Id. |
| | c) alla fabbricazione di pile a sec-| |
| | co; | Id. |
| | d) alla preparazione delle miscele| |
| | per la produzione del vetro e de-| |
| | gli smalti; | Id. |
| | e) alla produzione dei fiammiferi; | Id. |
| | f) alla saldatura con elettrodi al| |
| | manganese. | Id. |
| | | |
| 9. Mercurio,|Lavoratori addetti: | |
|amalgame e| a) alla produzione del mercurio; |Trimestr.|
|composti. | b) alla preparazione delle amalgame| |
| | e dei composti; | Id. |
| | c) alla fabbricazione, riparazione e| |
| | manutenzione di apparecchi e stru-| |
| | menti a mercurio (limitatamente| |
| | alle operazioni che espongono alla| |
| | azione del mercurio); | Semestr.|
| | d) alla fabbricazione di cristalli,| |
| | di ceramiche e di refrattari; |Trimestr.|
| | e) alla produzione e lavorazione in| |
| | bianco del feltro ottenuto median-| |
| | te secretaggio con preparati mer-| |
| | curiali; | Id. |
| | f) alla lavorazione in nero del fel-| |
| | tro secretato; | Id. |
| | g) alle operazioni di elettrolisi con| |
| | catodo di mercurio; | Semestr.|
| | h) alla doratura od argentatura a| |
| | fuoco con uso di mercurio; |Trimestr.|
| | i) alla fabbricazione di inneschi; | Id. |
| | l) al trattamento dei minerali auri-| |
| | feri e argentieri di recupero; | Id. |
| | m) all'impiego di pompe a mercurio; | Semestr.|
| | n) all'impiego professionale di an-| |
| | tiparassitari contenenti composti| |
| | organici di mercurio; |Trimestr.|
| | o) alla preparazione e all'impiego| |
| | di vernici contenenti mercurio o| |
| | composti. | Id. |
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche
(art. 33 del Decreto)
---------------------------------------------------------------
| CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO |
| RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE |
---------------------------------------------------------------
|10. Nichel, |Lavoratori addetti: | |
|leghe e com-| a) alla raffinazione del nichel; | Semestr.|
|posti. | b) alla produzione e all'impiego del| |
| | nichel-carbonile. | Mensile |
| | | |
|11. Piombo, |Lavoratori addetti: | |
|leghe e com-| a) alla produzione del piombo; |Trimestr.|
|posti. | b) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; | Id. |
| | c) alla fabbricazione e preparazione| |
| | di colori, di vernici e di ma-| |
| | stici; | Id. |
| | d) alla fabbricazione di lamine, tu-| |
| | bi, proiettili ed altri oggetti| |
| | di piombo o contenenti piombo;| |
| | alla cernita e al ricupero dei| |
| | materiali piombiferi; | Id. |
| | e) alle operazioni di pittura e di| |
| | intonaco con mastici o colori di| |
| | piombo; alla asportazione di ver-| |
| | niciature piombifere; | Id. |
| | f) alla composizione tipografica (a| |
| | mano, con la linotype, con la mo-| |
| | notype, con la stereotipia); | Semestr.|
| | g) alla cromolitografia eseguita con| |
| | colori o polveri piombiferi; |Trimestr.|
| | h) alla fabbricazione e governo (ca-| |
| | rica, pulizia, riparazione, ecc.)| |
| | degli accumulatori; | Id. |
| | i) alla saldatura autogena e al ta-| |
| | glio con processi termici delle| |
| | lastre di piombo o rivestite di| |
| | piombo; | Id. |
| | l) alla saldatura con leghe piombi-| |
| | fere e dissaldatura; | Id. |
| | m) alla messa in opera e manutenzio-| |
| | ne di tubazioni, condutture ed in| |
| | genere di impianti costituiti da| |
| | materiale piombifero; | Id. |
| | n) alla piombatura o smaltatura su| |
| | superfici metalliche; | Id. |
| | o) alle operazioni di tempera con| |
| | bagno di piombo; | Id. |
| | p) alla zincatura delle lamiere o| |
| | alla stagnatura o alla vernicia-| |
| | tura dei recipienti con uso di| |
| | materiali contenenti piombo; | Semestr.|
| | q) alle operazioni di pulimento con| |
| | o su materiali piombiferi; |Trimestr.|
| | r) all'industria ceramica (limitata-| |
| | mente alla preparazione e macina-| |
| | zione delle vernici, alla vetri-| |
| | ficazione delle terraglie dolci| |
| | ed alla decorazione di stoviglie| |
| | od altri oggetti di ceramica con| |
| | vetrine o vernici piombifere); | Id. |
| | s) alla preparazione delle miscele| |
| | per la fabbricazione del vetro| |
| | piombifero; | Semestr.|
| | t) alla produzione della gomma, gut-| |
| | taperca, ed ebanite (limitatamen-| |
| | te alle operazioni di mescola con| |
| | composti di piombo); | Id. |
| | u) alla lavorazione della gomma piom-| |
| | bifera. | Id. |
| | | |
|12. Selenio, |Lavoratori addetti: | |
|leghe e com-| a) alla produzione del selenio; | Semestr.|
|posti. | b) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; | Id. |
| | c) alla fabbricazione delle cellule| |
| | fotoelettriche, alla preparazione| |
| | di colori e inchiostri, alla vul-| |
| | canizzazione della gomma. | Id. |
| | | |
|13. Vanadio, |Lavoratori addetti: | |
|leghe e com-| a) alla produzione del vanadio; | Semestr.|
|posti. | b) alla pulitura degli impianti di| |
| | combustione della nafta ed al ri-| |
| | cupero delle ceneri relative; | Id. |
| | c) alla preparazione delle leghe e| |
| | dei composti; | Id. |
| | d) all'impiego del vanadio e dei| |
| | composti come materie prime nei| |
| | processi chimici industriali; | Id. |
| | e) alla preparazione delle miscele| |
| | per la fabbricazione del vetro. | Id. |
| | | |
|14. Bromo e|Lavoratori addetti: | |
|composti. | a) alla produzione del bromo; |Trimestr.|
| | b) all'impiego del bromo come materia| |
| | prima nei processi chimici indu-| |
| | striali. | Id. |
| | | |
|15. Cloro e|Lavoratori addetti: | |
|composti. | a) alla produzione del cloro e del-| |
| | l'acido cloridrico; |Trimestr.|
| | b) all'impiego del cloro e dell'a-| |
| | cido cloridrico come materie pri-| |
| | me nei processi chimici indu-| |
| | striali; | Id. |
| | c) al decapaggio dei metalli con a-| |
| | cido cloridrico; | Id. |
| | d) all'imbianchimento delle fibre| |
| | tessili con acido cloridrico. | Semestr.|
| | | |
|16. Fluoro e|Lavoratori addetti: | |
|composti. | a) alla produzione del fluoro e del-| |
| | l'acido fluoridrico; |Trimestr.|
| | b) alla preparazione dei composti| |
| | del fluoro; | Id. |
| | c) alla incisione del vetro; | Id. |
| | d) alla preparazione della criolite| |
| | artificiale; | Id. |
| | e) alla elettrolisi dell'allumina con| |
| | impiego di criolite. | Id. |
| | | |
|17. Iodio e|Lavoratori addetti: | |
|composti. | a) alla produzione dello iodio; |Trimestr.|
| | b) alla preparazione dei composti. | Id. |
| | | |
|18. Acido |Lavoratori addetti: | |
|cianidrico e| a) alla produzione di acido cianidri-| |
|composti. | co, di cianuri e di altri composti| |
| | del cianogeno; |Trimestr.|
| | b) alla derattizzazione e disinfezio-| |
| | ne; | Id. |
| | c) alla distruzione di parassiti no-| |
| | civi alla agricoltura (in quanto| |
| | assuma il carattere professionale| |
| | o di lavorazione industriale); | Id. |
| | d) alla depurazione chimica del gas| |
| | illuminante; | Id. |
| | e) alle operazioni di galvanoplasti-| |
| | ca; | Id. |
| | f) alle operazioni di tempera e di| |
| | cementazione; | Id. |
| | g) alla fabbricazione di gomme e re-| |
| | sine sintetiche (limitatamente al-| |
| | le operazioni che espongono all'a-| |
| | zione dell'acrilnitrile e dei| |
| | diisocianati organici). | Id. |
| | | |
|19. Acido |Lavoratori addetti: | |
|nitrico e gas| a) alla produzione dell'acido nitri-| |
|nitrosi. | co; |Trimestr.|
| | b) alla produzione della nitrocellu-| |
| | losa; | Id. |
| | c) alla produzione degli esplosivi| |
| | con processo di nitrazione; |Trimestr.|
| | d) alla produzione di coloranti a-| |
| | zoici; | Id. |
| | e) al decapaggio ed all'incisione dei| |
| | metalli; | Semestr.|
| | f) alle saldature ossiacetilenica e| |
| | ad arco. |Trimestr.|
| | | |
|20. Cloropi-|Lavoratori addetti: | |
|crina (nitro-| a) alla produzione della cloropicri-| |
|cloroformio).| na; |Trimestr.|
| | b) alla distruzione di parassiti no-| |
| | civi alla agricoltura (in quanto| |
| | assuma il carattere professionale| |
| | o di lavorazione industriale). | Id. |
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche
(art. 33 del Decreto)
----------------------------------------------------------------
| CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO |
| RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE |
---------------------------------------------------------------
|21. Anidride|Lavoratori addetti: | |
|solforosa. | a) alla produzione dello zolfo; | Semestr.|
| | b) alla produzione dell'anidride sol-| |
| | forosa; | Id. |
| | c) alla sbiancatura di paglia, carta| |
| | e fibre tessili; | Id. |
| | d) alla solforazione della frutta e| |
| | delle sostanze alimentari in gene-| |
| | re; | Id. |
| | e) alla derattizzazione e disinfesta-| |
| | zione in quanto assuma il caratte-| |
| | re professionale; |Trimestr.|
| | f) alla fusione dell'elektron. | Semestr.|
| | | |
|22. Acido |Lavoratori addetti: | |
|solforico. | a) al carbonissaggio delle lane; | Semestr.|
| | b) al decapaggio dei metalli; | Id. |
| | c) alla produzione dello zinco elet-| |
| | trolitico; | Id. |
| | d) alla purificazione e raffinazione| |
| | dei grassi e degli olii; | Id. |
| | e) all'impiego dell'acido solforico| |
| | nelle sintesi organiche. | Id. |
| | | |
|23. Idrogeno|Lavoratori addetti: | |
|solforato. | a) alla raffinazione degli olii mi-| |
| | nerali; | Semestr.|
| | b) alla filatura della viscosa; | Id. |
| | c) alla vuotatura dei pozzi neri. | Id. |
| | | |
|24. Cloruro |Lavoratori addetti: | |
|di zolfo. | a) alla produzione del cloruro di| |
| | zolfo; | Semestr.|
| | b) alla vulcanizzazione della gomma. | Id. |
| | | |
|25. Ossido di|Lavoratori addetti: | |
|carbonio. | a) alla produzione, distribuzione e| |
| | trattamento industriale dell'ossi-| |
| | do di carbonio e di miscele gasso-| |
| | se contenenti ossido di carbonio; | Semestr.|
| | b) alla condotta termica dei forni,| |
| | delle fornaci, delle fucine; | Id. |
| | c) alla seconda lavorazione del ve-| |
| | tro alla fiamma; | Id. |
| | d) alla saldatura autogena ed al ta-| |
| | glio dei metalli con arco elet-| |
| | trico o con fiamma ossidrica o| |
| | ossiacetilenica; | Id. |
| | e) alla prova di motori a combustio-| |
| | ne interna o a scoppio. | Id. |
| | | |
|26. Cloruro|Lavoratori addetti: | |
|di carbonile| a) alla produzione e utilizzazione| |
|(fosgene) e| del cloruro di carbonile e del| |
|disfogene | cloroformiato di metile tricloru-| |
|(cloroformia-| rato. | Mensile |
|to di metile| | |
|triclorurato)| | |
| | | |
| | | |
|27. Tetraclo-|Lavoratori addetti: | |
|ruro di| a) alla produzione del tetracloruro| |
|carbonio. | di carbonio; | Semestr.|
| | b) all'impiego del tetracloruro di| |
| | carbonio come solvente; | Id. |
| | c) alla carica degli estintori; | Id. |
| | d) alla produzione delle miscele fri-| |
| | gorifere (freon). | Id. |
| | | |
|28.Solfuro di|Lavoratori addetti: | |
|carbonio. | a) alla produzione di solfuro di| |
| | carbonio; |Trimestr.|
| | b) all'impiego del solfuro di carbo-| |
| | nio come solvente; | Id. |
| | c) al trattamento dell'alcalicellu-| |
| | losa con solfuro di carbonio e| |
| | successive operazioni fino al-| |
| | l'essiccamento del prodotto; | Id. |
| | d) alla vulcanizzazione della gomma;| Id. |
| | e) alla disinfestazione e derattiz-| |
| | zazione in quanto assuma caratte-| |
| | re professionale. | Id. |
| | | |
|29. Aldeide|Lavoratori addetti: | |
|formica e a-| a) alla produzione dell'aldeide for-| |
|cido formico.| mica e dell'acido formico; | Semestr.|
| | b) alla fabbricazione delle resine| |
| | sintetiche e delle colle; | Semestr.|
| | c) alla fabbricazione dei compensati| |
| | di legno; | Id. |
| | d) al trattamento antipiega dei tes-| |
| | suti. | Id. |
| | | |
|30. Etere di|Lavoratori addetti: | |
|petrolio e| a) alla distillazione e raffinazione| |
|benzina. | del petrolio; | Semestr.|
| | b) alla preparazione delle miscele| |
| | di benzina; | Id. |
| | c) alla preparazione e all'impiego| |
| | di solventi a base di benzina. | Id. |
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche
(art. 33 del Decreto)
---------------------------------------------------------------
| CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO |
| RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE |
---------------------------------------------------------------
|31. Piombo |Lavoratori addetti: | |
|tetraetile. | a) alla produzione del piombo tetrae-| |
| | tile; | Sett.le |
| | b) alla etilazione della benzina; | Mensile |
| | c) alla ripulitura e riparazione di| |
| | serbatoi contenenti piombo te-| |
| | traetile o benzina etilata. |Trimestr.|
| | | |
|32. Glicoli,|Lavoratori addetti: | |
|nitrogliceri-| a) alla produzione di glicoli, nitro-| |
|na e loro de-| glicerina e loro derivati; |Trimestr.|
|rivati. | b) all'impiego dei glicoli e derivati| |
| | come materie prime nei processi| |
| | chimici industriali; | Semestr.|
| | c) all'impiego di solventi contenenti| |
| | glicoli. | Id. |
| | | |
|33. Idrocar-|Lavoratori addetti: | |
|buri benzeni-| a) alla produzione degli idrocarburi| |
|ci (benzolo,| benzenici ed omologhi; |Trimestr.|
|toluolo, xi-| b) alla rettificazione del benzolo e| |
|lolo ed omo-| degli omologhi; | Id. |
|loghi). | c) all'impiego del benzolo ed omolo-| |
| | ghi come materie prime nei pro-| |
| | cessi chimici industriali; | Id. |
| | d) alla preparazione e impiego di| |
| | solventi contenenti benzolo e o-| |
| | mologhi; | Id. |
| | e) alla rotocalcografia. | Id. |
| | | |
|34. Fenoli,|Lavoratori addetti: | |
|tiofenoli e| a) alla produzione di fenoli, tiofe-| |
|cresoli. | noli e cresoli; | Semestr.|
| | b) all'impiego dei fenoli, tiofenoli| |
| | e cresoli come materie prime nei| |
| | processi chimici industriali; | Id. |
| | c) alla distruzione dei parassiti| |
| | nocivi all'agricoltura mediante| |
| | derivati nitrati dei fenoli e| |
| | cresoli (in quanto assuma il ca-| |
| | rattere professionale o di lavo-| |
| | razione industriale). | Id. |
| | | |
|35. Derivati|Lavoratori addetti: | |
|aminici de-| a) alla produzione dei derivati ami-| |
|gli idrocar-| nici degli idrocarburi benzenici| |
|buri benzeni-| e dei fenoli; |Trimestr.|
|ci e dei fe-| b) all'impiego delle sostanze pre-| |
|noli. | dette come materie prime nei pro-| |
| | cessi chimici industriali; | Id. |
| | | |
|36. Derivati|Lavoratori addetti: | |
|alogenati,ni-| a) alla produzione dei derivati alo-| |
|trici, solfo-| genati, nitrici, solfonici e fo-| |
|nici e fosfo-| sforati degli idrocarburi benze-| |
|rati degli| nici e dei fenoli; |Trimestr.|
|idrocarburi | b) all'impiego delle sostanze pre-| |
|benzenici e| dette come materie prime nei pro-| |
|dei fenoli. | cessi chimici industriali. | Id. |
| | | |
|37. Naftalina|Lavoratori addetti: | |
|ed omologhi;| a) alla produzione della naftalina| |
|naftoli e| ed omologhi, dei naftoli e nafti-| |
|naftilamine; | lamine; dei derivati alogenati,| |
|derivati a-| solforati e nitrati della nafta-| |
|logenati,sol-| lina e omologhi; | Semestr.|
|forati, e ni-| b) all'impiego delle sostanze pre-| |
|trati della| dette come materie prime nei pro-| |
|naftalina e| cessi chimici industriali. | Id. |
|omologhi. | | |
| | | |
|38. Derivati|Lavoratori addetti: | |
|alogenati de-| a) alla produzione dei derivati alo-| |
|gli idrocar-| genati degli idrocarburi alifa-| |
|buri alifati-| tici; |Trimestr.|
|ci (tetraclo-| b) all'impiego delle sostanze pre-| |
|roetano, esa-| dette come materie prime nei pro-| |
|cloroetano, | cessi chimici industriali; | Id. |
|triclorometa-| c) all'impiego di solventi contenen-| |
|no,cloruro di| ti derivati alogenati degli idro-| |
|etilene, di-| carburi alifatici. | Id. |
|cloroetilene,| | |
|tricloroeti- | | |
|lene,cloruro | | |
|di etile,clo-| | |
|ruro di meti-| | |
|le,bromuro di| | |
|metile,ioduro| | |
|di metile). | | |
| | | |
|39. Acetone e|Lavoratori addetti: | |
|derivati alo-| a) alla produzione dell'acetone e| |
|genati; acido| derivati alogenati, dell'acido a-| |
|acetico; ani-| cetico, dell'anidride acetica, del| |
|dride aceti-| cloruro di acetilene e dell'ace-| |
|ca; cloruro| tilacetone; | Semestr.|
|di acetilene| b) all'impiego delle sostanze pre-| |
|e acetilace-| dette come materie prime nei pro-| |
|tone. | cessi chimici industriali; | Id. |
| | c) all'impiego di solventi contenen-| |
| | ti acetone. | Id. |
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche
(art. 33 del Decreto)
---------------------------------------------------------------
| CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO |
| RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE |
--------------------------------------------------------------
|40. Alcool |Lavoratori addetti: | |
|amilico, al-| a) alla produzione dell'alcool ami-| |
|cool butili-| lico, dell'alcool butilico, del-| |
|co, alcool| l'alcool propilico, dell'alcool| |
|isopropilico,| isopropilico e dell'alcool meti-| |
|alcool meti-| lico; | Semestr.|
|lico. | b) all'impiego delle sostanze pre-| |
| | dette come materie prime nei pro-| |
| | cessi chimici industriali; | Id. |
| | c) all'impiego di solventi contenen-| |
| | ti le sostanze predette. | Id. |
| | | |
|41. Eteri |Lavoratori addetti: | |
|(acetato di| a) alla produzione dell'acetato di| |
|amile,acetato| amile, dell'acetato di butile,| |
|di butile,| dell'acetato di etile, dell'ace-| |
|acetato di| tato di propile e dell'acetato di| |
|etile,acetato| metile; | Semestr.|
|di propile,| b) all'impiego delle sostanze pre-| |
|acetato di| dette come materie prime nei pro-| |
|metile). | cessi chimici industriali. | Id. |
| | c) all'impiego di solventi contenen-| |
| | ti le sostanze predette. | Id. |
| | | |
|42.Eteri (os-|Lavoratori addetti: | |
|sido di eti-| a) alla produzione dell'ossido di e-| |
|lene, diossa-| tilene, del diossano e dell'etere| |
|no ed etere| etilico; | Semestr.|
|etilico). | b) all'impiego delle sostanze pre-| |
| | dette come materie prime nei pro-| |
| | cessi chimici industriali; | Id. |
| | c) all'impiego di solventi contenen-| |
| | ti le sostanze predette. | Id. |
| | | |
|43. Acridina.|Lavoratori addetti: | |
| | a) alla produzione dell'acridina; | Semestr.|
| | b) all'impiego dell'acridina nella| |
| | industria farmaceutica e dei co-| |
| | loranti. | Id. |
| | | |
|44. Piridina.|Lavoratori addetti: | |
| | a) alla produzione della piridina; | Semestr.|
| | b) all'impiego della piridina come| |
| | denaturante dell'alcool; | Id. |
| | c) all'impiego della piridina nel-| |
| | l'industria chimico-farmaceutica; | Id. |
| | d) all'impiego della piridina nel-| |
| | l'industria dei coloranti; | Id. |
| | e) all'impiego di solventi contenen-| |
| | ti piridina. | Id. |
| | | |
|45. Radio,|Lavoratori addetti: | |
|raggi X e so-| a) alla produzione di sostanze ra-| Trime- |
|stanze ra-| dioattive; |strale e|
|dioattive. | b) alle lavorazioni che implicano| visita |
| | l'uso di radio, raggi X e sostan-|immediata|
| | ze radioattive. | quando |
| | |l'operaio|
| | |denunci o|
| | |presenti |
| | | segni |
| | | patolo- |
| | | gici |
| | |sospetti.|
| | | |
|46.Radiazioni|Lavoratori addetti: | |
|ultraviolette| a) alle applicazioni industriali dei|Semestra-|
|e infrarosse.| raggi ultravioletti e infrarossi; | le e |
| | b) alla saldatura ad arco. | visita |
| | |immediata|
| | | quando |
| | |l'operaio|
| | |denunci o|
| | |presenti |
| | | segni |
| | | patolo- |
| | | gici |
| | |sospetti.|
| | | |
|47. Sostanze|Lavoratori addetti a operazioni che|Semestra-|
|cancerogene | espongono abitualmente al contatto| le e |
|non comprese| con catrame, bitume, fuliggine, olii| visita |
|in altre voci| minerali, pece, paraffina, loro com-|immediata|
|(catrame, bi-| posti, derivati e residui. | quando |
|tume, fulig-| |l'operaio|
|gine, olii| |denunci o|
|minerali, pe-| |presenti |
|ce, paraffi-| |sospette |
|na, loro com-| | manife- |
|posti, deri-| |stazioni |
|vati e resi-| | di |
|dui). | |neoplasie|
| | | |
|48.Vibrazioni|Lavoratori che impiegano utensili ad| |
|e scuotimen-| aria compressa o ad asse flessibile. | Annuale |
|ti. | | |
| | | |
|49. Rumori.| a) lavoro dei calderai; | Annuale |
| | b) ribaditura dei bulloni; | Id. |
| | c) battitura e foratura delle lamiere| |
| | con punzoni; | Id. |
| | d) prove dei motori a scoppio e a| |
| | reazione; | Id. |
| | e) produzione di polveri metalliche| |
| | con macchine a pestelli; | Id. |
| | f) fabbricazione di chiodi; | Id. |
| | g) lavoro ai telai meccanici per| |
| | tessitura. | Id. |
| | | |
|50. Ferro |Lavoratori addetti ai laminatoi di| |
|(ossido). | ferro e di acciaio, in quanto esposti| |
| | all'inalazione di polvere di ossido| |
| | di ferro. | Annuale |
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle
visite mediche preventive e periodiche
(art. 33 del Decreto)
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| CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO |
| RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE |
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|51. Polveri |Lavoratori addetti alla macinazione e| |
|di zolfo [1].| alla raffinazione dello zolfo. | Annuale |
| | | |
|52. Polveri |Lavoratori addetti: | |
|di talco [1].| a) alla produzione e alla lavorazione| |
| | del talco; | Annuale |
| | b) alla talcatura nella lavorazione| |
| | della gomma. | Id. |
| | | |
|53. Polveri |Lavoratori addetti: | |
|di cotone,| a) alla apertura, battitura, cardatu-| |
|lino, canapa| ra e pulitura delle fibre di coto-| |
|e juta. | ne, lino, canapa e juta; | Annuale |
| | b) alla filatura e tessitura della| |
| | canapa e della juta. | Id |
| | | |
|54. Anchilo-|Lavori nelle gallerie, nelle fornaci|Annuale e|
|stomiasi. | di laterizi. | quando |
| | |l'operaio|
| | |denunci o|
| | |presenti |
| | | sintomi |
| | | di |
| | |infezione|
| | | |
|55.Carbonchio|Lavoratori addetti: | |
|e morva. | a) alle infermerie per animali; | Visita |
| | |immediata|
| | | quando |
| | |l'operaio|
| | |denunci o|
| | |presenti |
| | | sintomi |
| | | di |
| | |infezione|
| | b) ai macelli; | Id. |
| | c) alle sardigne; | Id. |
| | d) alla concia delle pelli; | Id. |
| | e) alla lavorazione del crine; | Id. |
| | f) alla raccolta e alla lavorazione| |
| | dei residui animali per la fab-| |
| | bricazione di concimi, di colla e| |
| | di altri prodotti industriali. | Id. |
| | | |
|56. Leptospi-| a) lavori nelle fogne e nei canali; | Visita |
|rosi. | b) lavori di bonifica in terreni pa-|immediata|
| | ludosi. | quando |
| | |l'operaio|
| | |denunci o|
| | |presenti |
| | | sintomi |
| | | di |
| | |infezione|
| | | |
|57. Tuberco-|Soffiatura del vetro con mezzi non| Ogni |
|losi, sifili-| meccanici (in quanto implichi l'uso|quindici |
|de ed altre| di canne promiscue). |giorni ed|
|malattie tra-| | ogni |
|smissibili. | |volta che|
| | |l'operaio|
| | |riprenda |
| | |il lavoro|
| | |dopo una|
| | | assenza |
| | |superiore|
| | |a cinque|
| | | giorni |
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[1] I controlli sanitari sono limitati ai lavoratori esposti
all'inalazione di dette polveri, quando esse siano esenti da
silice, in quanto per le lavorazioni che comportano la
inalazione di polveri silicee provvedono le norme contenute
nella legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla assicurazione
obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (in corso di
modifica).
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