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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1998, n. 459.
GU040199
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.
447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 1997;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, nella seduta del 19 marzo 1998;
Considerata la necessità di armonizzare la legislazione nazionale con quella di altre
nazioni europee;
Considerato il ruolo essenziale di infrastruttura strategica per lo sviluppo di modalità
alternative di trasporto di persone e merci svolto dalle ferrovie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 14 settembre 1998;
Ritenuto di dover adeguare il testo del regolamento alle osservazioni formulate dal
Consiglio di Stato, tranne che per la osservazione relativa alla salvezza del precedente
regime giuridico delle costruzioni e degli edifici, in quanto in precedenza non sussisteva
alcuna specifica normativa riguardante il rumore ferroviario, e per quella relativa
all'articolo 2, comma 1, lettera b), in quanto l'intento del regolamento è quello di non
ricomprendere nella particolare disciplina delle infrastrutture esistenti anche quelle che
non siano effettivamente in esercizio all'atto di entrata in vigore del medesimo
regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre
1998;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il
Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
a) infrastruttura: l'insieme di materiale rotabile, binari, stazioni, scali, parchi,
piazzali e sottostazioni elettriche;
b) infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) infrastruttura di nuova realizzazione: quella non effettivamente in esercizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto;
d) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di
persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli
ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di
rumore da sorgenti sonore esterne a locali in cui si svolgono le attività produttive;
e) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree
esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche
vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo
svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già
individuate dai vigenti piani regolatori generali e loro varianti generali, vigenti al
momento della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione delle
infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), ovvero vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a);
f) affiancamento di infrastrutture di nuova realizzazione a infrastrutture esistenti:
realizzazione di infrastrutture parallele o confluenti, tra le quali non esistono aree
intercluse non di pertinenza delle infrastrutture stesse;
g) variante: costruzione di un nuovo tratto in sostituzione di uno esistente, anche fuori
sede, con uno sviluppo complessivo inferiore a 5 km;
h) area edificata: raggruppamento continuo di edifici, anche se intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 edifici adibiti ad ambiente
abitativo o ad attività lavorativa o ricreativa;
i) LAmax: il maggiore livello sonoro pesato A, misurato al passaggio del treno facendo uso
della costante di tempo «veloce».
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento
dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle
ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle
funicolari.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova
realizzazione in affiancamento a quelle esistenti;
b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.
3. Alle infrastrutture di cui al comma 1 non si applica il disposto degli articoli 2, 6 e
7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1º dicembre 1997.
Art. 3.
Fascia di pertinenza
1. A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce
territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
a) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per le
infrastrutture di nuova realizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con
velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti:
la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A;
la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia
B;
b) m 250 per le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), con velocità
di progetto superiore a 200 km/h.
2. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in
esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a
carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di
pertinenza di cui al comma 1.
3. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la
fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente.
Art. 4.
Infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h
1. Per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200
km/h il proponente l'opera individua i corridoi progettuali che meglio tutelino anche i
singoli ricettori e quindi tutti i ricettori presenti all'interno di un corridoio di 250 m
per lato, misurati a partire dalla mezzeria del binario esterno e fino la larghezza del
corridoio può essere estesa fino a 500 m per lato in presenza di scuole, ospedali, case
di cura e case di riposo.
2. Per i ricettori di cui al comma 1 devono essere individuate ed adottate opportune opere
di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul
ricettore, per ridurre, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili,
l'inquinamento acustico ascrivibile all'esercizio della infrastruttura di nuova
realizzazione.
3. All'interno della fascia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), i valori limite
assoluti di immissione del rumore prodotto da infrastrutture di nuova realizzazione, con
velocità di progetto superiore a 200 km/h sono i seguenti:
a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di
riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori.
4. Il rispetto dei valori di cui al comma 3 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il
rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento
diurno e notturno in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei
punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora i valori di cui al comma 3 e, al di
fuori della fascia di pertinenza, i valori stabiliti nella tabella C del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non siano tecnicamente
conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere
ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori,
deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
6. Gli interventi di cui al comma 5 verranno attuati sulla base delle valutazioni di una
commissione istituita con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dei trasporti e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le regioni e le
province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla presentazione del
progetto.
7. I valori di cui al comma 5 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con
il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.
Art. 5.
Infrastrutture esistenti e di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore
a 200 km/h
1. Per le infrastrutture esistenti, le loro varianti, le infrastrutture di nuova
realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e le infrastrutture di nuova
realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, all'interno della fascia
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, i valori limite assoluti
di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:
a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di
riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della
fascia A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della
fascia B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il rispetto dei valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, il
rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997, è verificato con misure sugli interi periodi di riferimento
diurno e notturno, in facciata degli edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei
punti di maggiore esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
3. Qualora i valori di cui al comma 1 e, al di fuori della fascia di pertinenza, i valori
stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
novembre 1997, non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni
tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere ad
interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq diurno per le scuole.
4. Gli interventi di cui al comma 3 verranno attuati sulla base della valutazione di una
commissione istituita con decreto dei Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dei trasporti e della navigazione e della sanità, che dovrà esprimersi, di intesa con le
regioni e le province autonome interessate, entro quarantacinque giorni dalla
presentazione del progetto.
5. I valori di cui al comma 3 sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con
il microfono posto all'altezza di 1,5 m dal pavimento.
6. I valori limite di cui ai commi 1 e 3 devono essere conseguiti mediante l'attività
pluriennale di risanamento, con l'esclusione delle infrastrutture di nuova realizzazione
con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, delle infrastrutture di nuova
realizzazione realizzate in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di
infrastrutture esistenti, per le quali tali limiti hanno validità immediata. In via
prioritaria l'attività di risanamento dovrà essere attuata all'interno della intera
fascia di pertinenza per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno
della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con le modalità di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento saranno armonizzate con
i piani di cui all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli
stessi.
Art. 6.
Limiti massimi di emissione per materiale rotabile di nuova costruzione
1. I valori limite di emissione LAmax del materiale rotabile di nuova costruzione sono
riportati negli allegati A e B del presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante; tali valori sono misurati a m 25 dalla mezzeria del binario di corsa, in campo
libero, a 3,5 m sul piano del ferro.
2. Il materiale rotabile è sottoposto a verifica, almeno ogni sei anni, per accertarne la
rispondenza alla certificazione di omologazione ai fini acustici. Per il materiale
rotabile con velocità di esercizio superiore a 200 km/h la verifica di cui sopra deve
essere effettuata ogni cinque anni. La relativa documentazione deve essere disponibile per
eventuali controlli da parte delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e
degli altri organi competenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 novembre 1998
(Seguono le firme)
ALLEGATO A
1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale
trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in
servizio dal 1º gennaio 2002 è fissato ad 88 dB LAmax.
2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio
dal 1º gennaio 2002 sono i seguenti:
a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250
km/h, LAmax = 90 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una
velocità di 250 km/h, LAmax = 88 dB;
b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160
km/h, LAmax = 85 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una
velocità di 160 km/h, LAmax = 83 dB;
c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h,
LAmax = 85 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di
160 km/h, LAmax = 90 dB;
d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h,
LAmax = 84 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di
90 km/h, LAmax = 89 dB;
e) per le locomotive diesel ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 88 dB;
f) per le automotrici ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 83 dB.
ALLEGATO B
1. Il valore di capitolato relativo al livello massimo del rumore emesso dal materiale
trainante adibito al trasporto passeggeri ad una velocità di 250 km/h che entra in
servizio dal 1 gennaio 2012 è fissato ad 85 dB LAmax.
2. I valori limite di emissione da rispettare nell'intervallo tra due successive verifiche
ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e relativi al materiale rotabile che entra in servizio
dal 1º gennaio 2012 sono i seguenti:
a) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 250
km/h, LAmax = 88 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una
velocità di 250 km/h, LAmax = 86 dB;
b) per il materiale trainante adibito al trasporto passeggeri, ad una velocità di 160
km/h, LAmax = 83 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto passeggeri, ad una
velocità di 160 km/h, LAmax = 81 dB;
c) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 160 km/h,
LAmax = 83 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di
160 km/h, LAmax = 88 dB;
d) per il materiale trainante adibito al trasporto merci, ad una velocità di 90 km/h,
LAmax = 82 dB; per il materiale trainato adibito al trasporto merci, ad una velocità di
90 km/h, LAmax = 87 dB;
e) per le locomotive diesel ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 86 dB;
f) per le automotrici ad una velocità di 80 km/h, LAmax = 81 dB.
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