D.P.R.16/12/92 n. 495. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.


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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992 n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare
l'articolo 3 il quale prevede che con decreto del Presidente
della Repubblica sono emanate norme regolamentari per
l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei
trasporti;
Emana il seguente regolamento:

Artt.
TITOLO I - Disposizioni generali
1. Definizioni e classificazioni di carattere
generale (Artt. 1-3 Codice della Strada). . . 1 - 5
2. Disposizioni generali sulla circolazione
(Artt. 5-6 Codice della Strada) . . . . . . . 6 - 8
3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a
trasporti eccezionali (Art. 10 Codice della
Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 20
4. Servizi di polizia stradale (Artt. 11-12 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . . 21 - 25

TITOLO II - Costruzione e tutela delle strade
Capo I
1. Fasce di rispetto (Artt. 16-18 Codice della
Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 - 28
2. Installazione di opere e cantieri ed apertura
di accessi sulle strade (Artt. 20-22 Codice
della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . 29 - 46
3. Pubblicità sulle strade e sui veicoli (Art.
23 Codice della Strada) . . . . . . . . . . . 47 - 59
4. Pertinenze, attraversamenti e condotta delle
acque (Artt. 24-33 Codice della Strada) . . . 60 - 71
5. Oneri supplementari (Art. 34 Codice della
Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Capo II
1. Competenze (Art. 35 Codice della Strada). . . 73
2. La segnaletica in generale (Artt. 37-38 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . . . 74 - 76
3. La segnaletica verticale (Art. 39 Codice della Strada)
A) Segnali verticali in generale . . . . . . . . 77 - 83
B) Segnali di pericolo . . . . . . . . . . . . . 84 - 103
C) Segnali di prescrizione . . . . . . . . . . . 104
a Segnali di precedenza . . . . . . . . . . . . 105 - 114
b Segnali di divieto. . . . . . . . . . . . . . 115 - 120
c Segnali di obbligo. . . . . . . . . . . . . . 121 - 123
D) Segnali di indicazione. . . . . . . . . . . . 124 - 136
4. La segnaletica orizzontale (Art. 40 Codice
della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . 137 - 155
5. Segnali luminosi (Art. 41 Codice della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 - 171
6. Segnali complementari (Art. 42 Codice della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 - 180
7. Segnali degli agenti del traffico (Art. 43 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . 181 - 183
8. Segnaletica relativa ai passaggi a livello (Art. 44 Codice della Strada) . . . . . . . . 184 - 191
9. Controlli ed omologazioni (Art. 45 Codice della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . 192 - 195

TITOLO III - Dei veicoli
Capo I - Dei veicoli in generale. . . . . . . 196 - 219
Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi. . . . . . . . . 220 - 226
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Sez. I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la
circolazione
1. Caratteristiche costruttive, di equipaggia mento e di identificazione (Artt. 71-74 Codi-
ce della Strada). . . . . . . . . . . . . . . 227 - 233
2. Certificato di approvazione, origine ed omologazione (Artt. 76-79 Codice della Strada) . 234 - 237
3. Revisioni (Artt. 80-81 Codice della Strada) . 238 - 242
Sez. II - Destinazione ed uso dei veicoli. . . 243 - 244
Sez. III - Documenti di circolazione e immatricolazione
1. Formalità per la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori (Artt. 93-99 Codice
della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . 245 - 255
2. Targhe (Artt. 100-102 Codice della Strada). . 256 - 263
3. Cessazione dalla circolazione (Art. 103 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . . . 264
Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici
1. Disposizioni sulla circolazione di macchine
agricole eccezionali (Artt. 104-105 Codice della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . 265 - 268
2. Costruzione ed equipaggiamento delle macchine agricole (Art. 106 Codice della Strada) . . . 269 - 289
3. Certificati di idoneità e di omologazione, carta di circolazione delle macchine agricole
(Artt. 107-110 Codice della Strada) . . . . . 290 - 294
4. Revisione delle macchine agricole (Art. 111
Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . 295
5. Circolazione delle macchine operatrici (Art.
114 Codice della Strada). . . . . . . . . . . 296 - 306

TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali
1. Patente di guida (Artt. 115-121 Codice della Strada)
A) Disposizioni generali sulla patente e sul CAP
(Artt. da 115 a 118 Codice della Strada). . . 307 - 318
B) Requisiti per il rilascio della patente di
guida (Artt. da 119 a 121 Codice della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 - 333
2. Autoscuole (Artt. 122-123 Codice della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 - 337
3. Altre disposizioni (Artt. 127-139 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 - 341

TITOLO V - Norme di comportamento
1. Limitazioni della velocità (Artt. 141-142 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . . 342 - 345
2. Comportamenti riguardanti la marcia dei veicoli (Artt. 144-155 Codice della Strada). . . 346 - 350
3. Arresti, soste e fermate dei veicoli (Artt.157-163 Codice della Strada). . . . . . . . . 351 - 360
4. Carichi sporgenti e trasporto merci pericolose (Artt. 163-168 Codice della Strada). . . . 361 - 370
5. Altri comportamenti (Artt. 169173 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
6. Circolazione sulle autostrade (Artt. 175-176 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . 372 - 374
7. Veicoli senza cronotachigrafo e con cronotachigrafo (Artt. 178-179 Codice della Strada). 375 - 376
8. Circolazione dei velocipedi (Art. 182 Codice della Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . 377
9. Circolazione e sosta delle autocaravan (Art.185 Codice della Strada). . . . . . . . . . . 378
10. Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (Artt. 186-188 Codice della
Strada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 - 381

TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal codice
della strada e delle relative sanzioni
Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sez. I. - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste
ultime (Artt. 196-208 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . . . 382 - 393
Sez. II. - Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative
pecuniarie (Artt. 213-218 Codice della Strada). . . . . . . . . . . . . . . 394 - 400

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie
Capo I - Disposizioni finali (Artt. 226-231
Codice della Strada) . . . . . . . . 401 - 406
Capo II - Disposizioni transitorie (Artt.
232-240 Codice della Strada) . . . . 407 - 408
APPENDICI
ALLEGATI


TITOLO I
Disposizioni generali
1. Definizioni e classificazioni di carattere generale
(Artt. 1-3 Codice della Strada)

1. (Art. 1 Cod. Str.) Relazione annuale. -- 1. La relazione
annuale, predisposta dalla Presidenza del Consiglio sulla base
di specifici rapporti e indagini, riguardanti i diversi profili
sociali, ambientali ed economici della circolazione e della
sicurezza stradale è trasmessa alla Presidenza del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati entro il 30 giugno. I
rapporti e le indagini sono elaborati dai ministeri, anche
avvalendosi dell'apporto di studi e ricerche effettuati da
istituzioni, pubbliche e private, particolarmente qualificate
nel settore.
2. La relazione annuale di cui al comma 1 viene trasmessa
entro il 30 aprile al Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, che fa conoscere il suo parere entro quarantacinque
giorni dall'invio.



2. (Art. 2 Cod. Str.) Classificazione delle strade. -- 1. Il
decreto del Ministro dei lavori pubblici di classificazione
delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 è
predisposto sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21
aprile 1962, n. 181, rivisti ed aggiornati secondo i criteri
di cui agli articoli 2 e 13, comma 4, del codice. Le strade
statali, che saranno costruite successivamente all'entrata in
vigore del codice, sono classificate secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 2 del codice e con le modalità e nei termini di
cui al comma 3.
2. Per la classificazione delle strade statali esistenti il
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale trasmette i dati necessari
per la classificazione e per gli aggiornamenti da apportare,
traendoli dalle acquisizioni di cui all'articolo 13, comma 8,
del codice, agli enti tenuti al parere richiesto dall'articolo
2, comma 8, del codice entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del codice; gli enti richiesti trasmettono il loro parere
all'Ispettorato generale nei tre mesi successivi. Il decreto di
classificazione è soggetto a registrazione nell'archivio
nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata
la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti decorrono
dalla definizione del collaudo della strada. Se la strada entra
in esercizio prima dello scadere dei termini suddetti, all'atto
della definizione del collaudo, il Ministero dei lavori pubblici
- Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, emette una classificazione provvisoria secondo i
criteri di legge.
4. Per le strade non statali, i decreti di classificazione
relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse
regionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, articolo 87 e dell'articolo 2, comma
8, del codice, sono emanati dagli organi regionali competenti.
Il Presidente della Regione procede alla trasmissione del
decreto di classificazione entro trenta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino regionale al Ministero dei lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che provvede all'aggiornamento dell'archivio
nazionale di cui all'articolo 226 del codice. L'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale può
formulare osservazioni, previo parere del Consiglio Superiore
dei lavori pubblici.
5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti e di
nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali
competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal
comma 4.
6. La classificazione delle strade comunali, esistenti e di
nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali
competenti. Viene rispettata la ulteriore procedura prevista dal
comma 4.
7. I provvedimenti di classificazione hanno effetto
dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e,
negli altri casi, nel Bollettino regionale.
8. Nelle more degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma
8, del codice, le disposizioni relative alla sicurezza della
circolazione connesse alla classificazione delle strade di cui
all'articolo 2, comma 2, del codice, si applicano alle strade
esistenti che hanno caratteristiche corrispondenti a quelle
individuate dall'articolo 2, comma 3, del codice per ciascuna
classe di strada.
9. Nella attuazione dell'articolo 2, comma 8, del codice si
applica, per quanto compatibile, la legge 29 novembre 1980, n.
922 ed i relativi decreti di attuazione. La classificazione
prevista dalla legge sopracitata individua gli itinerari
internazionali ed è aggiuntiva rispetto a quella di cui
all'articolo 2, comma 8, del codice.



3. (Art. 2 Cod. Str.) Declassificazione delle strade. -- 1. Nei
casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, il decreto
di declassificazione, è emanato, per le strade statali, dal
Ministro dei lavori pubblici, e, negli altri casi, dal
Presidente della regione, nel rispetto delle competenze
istituzionali degli enti proprietari delle strade.
2. La proposta di declassificazione viene deliberata, per le
strade statali, dall'ANAS e, negli altri casi, dai competenti
organi regionali e locali, sulla base di specifica relazione
tecnica predisposta dal competente assessorato. La procedura di
declassificazione è disciplinata dall'articolo 2, comma 4.
3. La sopravvenuta non rispondenza delle strade alle
caratteristiche tecniche o costruttive, anche a seguito
dell'applicazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del codice,
e agli scopi funzionali di cui al suddetto articolo 13,
costituiscono ulteriori casi di declassificazione.
4. L'accertamento è avviato dagli uffici tecnici
dell'assessorato competente, anche su segnalazione di cittadini
o associazioni di utenti della strada.
5. I provvedimenti di declassificazione sono trasmessi, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino regionale,
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade
di cui all'articolo 226 del codice.
6. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto
dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e,
negli altri casi, nel Bollettino regionale.



4. (Art. 2 Cod. Str.) Passaggi di proprietà fra enti
proprietari delle strade. -- 1. Qualora per variazioni di
itinerario o per varianti alle strade esistenti, ovvero per
esigenze socio-economiche o per altri motivi, in funzione delle
caratteristiche di cui alle lettere A-B e C dell'articolo 2,
comma 6, del codice, si rende necessario il trasferimento di
strade, o di tronchi di esse, fra gli enti proprietari, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 3, si provvede a norma dei
commi seguenti.
2. L'assunzione e la dismissione di strade statali o di
singoli tronchi avvengono con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, su proposta dei compartimenti A.N.A.S. competenti,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il
Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.. Per le strade non
statali il decreto è emanato dal Presidente della regione
competente su proposta degli enti proprietari interessati, con
le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5, e 6.
3. In deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di
strade statali dismessi a seguito di varianti, che non alterano
i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la
classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili,
sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune.
4. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada deve
formare oggetto di apposito verbale da redigersi entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro dei
lavori pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per i
tratti di strade statali dismessi a seguito di costruzione di
varianti e per i tratti di strada interni agli abitati
regolarmente delimitati come traverse interne, la consegna
all'ente nuovo proprietario della strada deve avvenire entro
sessanta giorni dalla notifica effettuata dal Capo del
compartimento dell'A.N.A.S. competente.
5. Qualora l'amministrazione che deve prendere in consegna la
strada, o tronco di essa, non interviene nel termine fissato,
l'amministrazione cedente è autorizzata a redigere il relativo
verbale di consegna alla presenza di due testimoni, a notificare
all'amministrazione inadempiente, mediante ufficiale
giudiziario, il verbale di consegna e ad apporre agli estremi
della strada dismessa, o dei tronchi di essa, appositi cartelli
sui quali vengono riportati gli estremi del verbale richiamato.
6. L'ente cedente la strada, o tronco di essa, è tenuto a
comunicare le variazioni di classifica conseguenti
all'applicazione dei commi precedenti all'archivio nazionale
delle strade di cui all'articolo 226 del codice.



5. (Art. 3 Cod. Str.) Altre definizioni stradali e di
traffico; rinvio. -- 1. Le altre definizioni stradali e di
traffico di specifico rilievo tecnico di cui all'articolo 3,
comma 2, del codice sono contenute nelle singole disposizioni
del presente regolamento riguardanti le varie materie.
2. Le definizioni di barriere architettoniche e di
accessibilità anche per persone con ridotta o impedita capacità
motoria o sensoriale sono quelle contenute nel decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

2. Disposizioni generali sulla circolazione
(Artt. 5-6 Codice della Strada)

6. (Art. 5 Cod. Str.) Limitazioni alla circolazione.
Condizioni e deroghe. -- 1. Il decreto del Ministro dei lavori
pubblici, contenente le direttive ai prefetti, di cui
all'articolo 5, comma 1, del codice, viene emanato entro il 30
ottobre e contiene le prescrizioni applicabili per l'anno o fino
ad un triennio successivi. Il decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla
emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni devono essere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
comunicate tempestivamente all'utenza a mezzo del CCISS di cui
all'articolo 73 del presente regolamento.
2. Con il decreto di cui al comma 1, riguardante la
circolazione sulle strade fuori dei centri abitati, sono
indicati i giorni nei quali è vietata, nel rispetto delle
condizioni e delle deroghe indicate nei provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5, la circolazione degli autoveicoli per il trasporto
di cose indicati dal comma 3; tra detti giorni sono compresi:
a) i giorni festivi;
b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi;
c) l'eventuale o eventuali giorni precedenti o successivi a
quelli indicati nelle lettere a) e b).
3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive:
a) le fasce di orario, differenziate in relazione ai giorni
indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di
circolazione fuori dei centri abitati degli autoveicoli, per il
trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a
trasporto eccezionale nonché dei veicoli che trasportano merci
pericolose di cui all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice;
b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle fasce
orarie di cui alla lettera precedente, che consente di circolare
agli autoveicoli per il trasporto di cose, aventi massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, provenienti
dall'estero e dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla
Sardegna, purché muniti di idonea documentazione attestante
l'origine e la destinazione del viaggio.
4. Con i provvedimenti previsti il Ministro dei lavori
pubblici disciplina la facoltà di deroga esercitabile dai
prefetti al divieto di cui al comma 3, al fine di garantire le
fondamentali esigenze di vita delle comunità, sia nazionale che
locali, nel rispetto delle migliori condizioni di sicurezza
della circolazione stradale.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli
che trasportano cose o merci destinate a servizi pubblici
essenziali o che soddisfano primarie esigenze della collettività
da escludere dal divieto di circolazione; sono altresì esclusi
dal divieto i veicoli, appartenenti al servizio di polizia e
della pubblica amministrazione circolanti per motivi di
servizio.



7. (Art. 5 Cod. Str.) Modalità e procedura per l'esercizio
della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici.
Sostituzione in caso di inadempienza. -- 1. Il potere di diffida
di cui all'articolo 5, comma 2, del codice è esercitato dal
Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia
accertata l'inosservanza, da parte dell'ente proprietario della
strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento
nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi
richiamate.
2. Il Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale, per i fini di cui al
comma 1, si avvale di informazioni, segnalazioni e denunce che
siano pervenute dagli organi di cui all'articolo 12 del codice,
da qualsiasi persona e da associazioni senza scopo di lucro che
perseguano finalità di salvaguardia dell'ambiente.
3. Per assicurare l'attuazione operativa del servizio di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera e) del codice, gli organi di
polizia stradale che, per ragioni di istituto, rilevano casi di
inosservanza delle norme di cui al comma 1, sono tenuti a
trasmettere specifico rapporto al capo del Compartimento
dell'A.N.A.S. territorialmente competente. Il rapporto, cui
viene allegata dettagliata relazione da parte dell'indicato
ufficio statale periferico, viene trasmesso entro trenta giorni
al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale.
4. L'esercizio del potere di diffida nei riguardi dell'ente
proprietario della strada può essere esercitato dal Ministro dei
lavori pubblici, quando ne ricorrano le condizioni, anche
d'ufficio.
5. Il provvedimento di diffida, predisposto dal competente
ufficio dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, può essere emanato, su delega del Ministro
dei lavori pubblici, dal dirigente preposto all'Ispettorato
generale.
6. Il provvedimento di diffida deve indicare i casi accertati
di inosservanza, senza che sia necessario specificare la fonte
di informazione o la denuncia, le prescrizioni normative che si
ritengono violate e gli interventi ritenuti necessari per
ovviarvi. E' fissato il termine, che non può essere, in genere,
inferiore ai sessanta giorni, entro il quale l'ente proprietario
deve ottemperare alla stessa. In caso di grave situazione di
pericolo, il termine indicato può essere motivatamente ridotto.
7. Il provvedimento di diffida deve essere notificato all'ente
proprietario della strada inadempiente secondo le vigenti
disposizioni di legge.
8. Trascorso inutilmente il termine fissato nel provvedimento
di diffida, il Ministro dei lavori pubblici ordina, con
provvedimento notificato all'ente proprietario inadempiente, la
immediata esecuzione delle opere necessarie incaricando chi deve
provvedervi e le modalità di essa.
9. Ultimata l'esecuzione delle opere, il Ministro dei lavori
pubblici emette ordinanza-ingiunzione, a carico dell'ente
diffidato, di rivalere completamente il Ministero dei lavori
pubblici di tutte le somme erogate per l'esecuzione delle
stesse, fissando il termine per il pagamento; in caso di
inadempienza nel termine fissato, l'ordinanza-ingiunzione
acquista immediata efficacia esecutiva ai sensi delle
disposizioni di legge vigenti.



8. (Art. 6 Cod. Str.) Aree interne ai porti e aeroporti. -- 1.
Ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del
codice sono considerate aree interne ai porti e agli aeroporti
quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono
definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle
competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con
idonee indicazioni.

3. Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti
eccezionali
(Art. 10 Codice della Strada)

9. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a
trasporti eccezionali. -- 1. Le caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al
trasporto eccezionale, di cui all'articolo 10, comma 16, del
codice, sono determinate con le disposizioni che seguono.
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati
dall'articolo 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore
a 6;
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa
complessiva massima;
b.3) velocità massima calcolata per costruzione in
servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al
successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: è ammesso l'attrezzaggio con
trasmissioni che consentano di raggiungere una velocità massima
calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se
il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi
costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti
di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice
e soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell'appendice III
al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una
massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa
massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In
questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare,
oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli
eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tutte le norme
tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi compresa
l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova
di cui al comma 5, punto b) dell'appendice III al titolo III o
della verifica ivi prevista del valore minimo della potenza
specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore è
non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42 t, nel caso
di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a
terra del semirimorchio.
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché
riconosciuti ammissibili e affidabili dalla Direzione generale
della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini
della valutazione della velocità massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio:
29 t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante
sugli assi a terra;
c.2) velocità di base ai fini del dimensionamento e
dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di
gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i
10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e
sino a 80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti
quelli dell'articolo 61 del codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t.
Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti
eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera,
la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80
km/h.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal
costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in
salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino
verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del
freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto
b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del
rapporto di traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del
rapporto di traino uguale o superiore a 3;
d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di
prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in
quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b), ai fini
della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì
verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul
veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della
combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non
risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva
sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva
di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi
tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere
quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17
kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte
rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore
interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa
complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori
ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od
elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto
d.3.3;
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sarà attuata
in conformità delle disposizioni di cui agli allegati I e II con
esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa
appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e
successive modificazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al
punto 2.4 dell'allegato III, della direttiva citata, non deve
essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a
circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del
codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo
10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata
anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle
norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresì verificato che i veicoli di cui
al punto b), alla massa massima eccezionale che possono formare,
siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le
combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e
del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non
inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di
25<241>5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore
di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di
frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La
verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una
lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato II
citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quella
di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi
sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato
II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle
masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi
dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il
riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i
veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia
a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati
esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli
ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale
o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni
dettate, con specifico provvedimento, dal Ministro dei
trasporti.



10. (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera. --
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
qualificati mezzi d'opera, di cui agli articoli 10, comma 16 e
all'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice sono determinate
dalle disposizioni dei commi seguenti.
2. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le
caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli
della categoria N3, salvo quanto così specificato:
a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli
effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi,
vengono considerati come asse unico;
b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa
complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi
complessivi; non inferiore al 50% della massa complessiva
massima per gli autoveicoli a quattro assi;
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20%
della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel
caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su
ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5%;
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t;
dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o
più assi: 14 t;
e) slivellamenti per assi tandem o tridem eseguiti sia a
carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute
su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il <241>
25%;
f) sospensioni degli assi tandem o tridem realizzate con un
grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno
pari a 3,0 rispetto al carico di snervamento del materiale
impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le
sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni
degli assi tandem e tridem tali che ogni asse risulti compensato
per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a
decorrere dal 1 gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni
devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle
ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;
g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si
definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con
esclusione di quelli direttivi, posti tra loro a distanza non
superiore a 1,80 m;
h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di
tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura
posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere
inferiore, a pieno carico, a 250 mm;
i) velocità massima, calcolata per costruzione: non
superiore ad 80 km/h;
l) devono essere dotati di dispositivo per il bloccaggio del
differenziale, con esclusione degli assi motori direttivi, e,
nel caso di più assi motori, di dispositivo per il bloccaggio
della scatola di ripartizione;
m) per i trattori di semirimorchi la posizione della ralla
deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento
della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a
quello eccezionale;
n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa
complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a
44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo
trattore non inferiori a 259 kW senza che ricorra l'obbligo
dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, punto b)
dell'appendice III al titolo III o della verifica, ivi prevista,
del valore minimo della potenza specifica.
3. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle
prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato
ai punti seguenti:
a) massa aderente minima: non inferiore al 28% della massa
massima del complesso di veicoli a 4 assi; non inferiore al 40%
della massa massima del complesso di veicoli a 5 o più assi;
b) tara minima: la tara di un complesso di veicoli a 4 assi
non deve essere inferiore a 16 t; la tara di un complesso di
veicoli a 5 o più assi non deve essere inferiore a 17,6 t.
4. I rimorchi sono realizzati ad almeno due assi, eccezionali
o non per massa, per il trasporto esclusivo di macchine
operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e
macchine operatrici trainate, eccezionali o non per massa,
destinati al trasporto di materiale o attrezzati (spandisabbia,
spandisale e simili) al fine di consentire il traffico stradale
in caso di neve o gelo. Devono rispondere a tutte le
prescrizioni stabilite per la categoria internazionale O4 di cui
all'articolo 47, comma 2, lettera d) del codice. Se eccezionali
per massa, essi devono altresì soddisfare le prescrizioni
stabilite dall'articolo 9, comma 1, lett. c.1) e c.2).
5. I semirimorchi sono ad almeno due assi, eccezionali per
massa, e valgono per essi tutte le prescrizioni stabilite per i
semirimorchi della categoria O4, nonché quelle indicate al comma
2, lettere a), e), f), g) e h).
6. Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 possono essere
modificate od integrate dal Ministro dei trasporti, in relazione
a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica
di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.



11. (Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva. --
1. I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali,
ivi compresi i mezzi d'opera, quando circolano in eccedenza ai
limiti di cui agli articoli 61 o 62 del codice, devono essere
muniti, nei casi indicati dai commi seguenti, di dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione, ad integrazione di
quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del
presente regolamento.
2. Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce
lampeggiante gialla può essere costituito da uno o più
dispositivi applicati secondo quanto previsto dal presente
articolo. In ogni caso devono essere rispettati, anche nel caso
di veicoli a pieno carico, gli angoli di visibilità di cui
all'articolo 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del
veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi
anche quando non è prescritto l'uso di dispositivi di
segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo
152 del codice, inoltre è obbligatorio in ogni caso l'uso
contemporaneo delle luci di posizione e dei proiettori
anabbaglianti.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonché
quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono
essere altresì equipaggiati con il segnale di pericolo di cui
all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 24
gennaio 1977.
5. Fermo restando quanto prescritto al comma 1, i complessi
destinati al trasporto di carri ferroviari devono montare le
seguenti segnalazioni:
a) i dispositivi a luce lampeggiante gialla montati sul
veicolo trattore che dovranno essere due, allargabili a partire
dalla sagoma trasversale del trattore a quella massima del carro
ferroviario che trasporta, aumentata di 0,20 m;
b) le segnalazioni posteriori di illuminazione e visive del
rimorchio a carico, che devono essere riportate in
corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario;
c) sul limite posteriore del carro ferroviario, inoltre,
dovrà essere applicato un pannello retroriflettente, a strisce
alternate bianche e rosse inclinate a 45 , di altezza 0,30 m e
larghezza pari a quella del carro ferroviario. Il pannello dovrà
essere applicato ad altezza da terra non inferiore a 0,40 m,
misurata dal suo bordo inferiore, e non superiore a 1,40 m,
misurata dal suo bordo superiore.
6. Con provvedimento del Ministro dei trasporti, da pubblicare
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il 31 dicembre
1992, sono determinati i tipi, le dimensioni e le altre
caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti di tutti
gli altri veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, e
dei trasporti eccezionali, nonché le caratteristiche dei
materiali riflettenti approvate dalla Direzione generale della
M.C.T.C.



12. (Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o
alla rimozione di veicoli. -- 1. Gli autoveicoli di cui agli
articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al
soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati
autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Essi
possono essere muniti di gru (anche se di tipo telescopico ed a
scomparsa tra le pedane), di verricello o di altro dispositivo
per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature
necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati
con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente
scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni,
e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia,
il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61
o 62 del codice.
2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se
presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo
sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un
asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei
triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure
mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria
dell'autoveicolo di soccorso.
3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di
un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di
rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino
di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli
soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di
soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a
servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi
dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.
4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme
costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva
della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, punto c)
del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:
a) velocità massima calcolata non superiore a 130 km/h, se
la massa complessiva massima del veicolo non supera 3,5 t; 120
km/h, se la massa complessiva massima non supera 11,5 t; 110
km/h, se la massa complessiva massima supera 11,5 t;
b) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a
condizione che non modifichi la visibilità originaria
dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85%
del passo. Il veicolo deve inscriversi nella fascia d'ingombro
di cui all'articolo 217;
c) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere
segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo,
per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con
sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di
45 , alternate di colore bianco e rosso. Per la parte estrema
dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi
mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni
riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle
dimensioni minime di 50x50 cm, segnalati come sopra disposto;
d) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del
volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada è
subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovrà
prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche
scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento
di incroci o nell'immissione nella carreggiata;
e) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione
trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma
trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore
ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata,
qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito al
precedente punto c);
f) il dispositivo antincastro non è obbligatorio se alla sua
funzione supplisce la presenza eventuale di travi
portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti
la faccia posteriore a superficie piana, risponda al
dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e
ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo
dell'attrezzatura dell'allestimento;
g) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con
rapporto di traino non superiore a 1 ed a condizione: che il
traino avvenga o secondo quanto previsto al comma 2 o con barra
rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso
retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse
ed il rapporto minimo fra le masse sul o sugli assi di guida e
quello o quelli posteriori; che sia stato verificato, inoltre e
in tali condizioni, il rispetto dell'efficienza dei sistemi di
frenatura di servizio e di soccorso. La barra rigida deve
costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere
marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le
parti a sbalzo del precedente punto c);
h) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare
condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da
quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la
visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere
alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;
i) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono
ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella
posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed
affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi
idraulici del o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non
devono poter essere azionati involontariamente dal conducente
durante la marcia su strada;
l) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con
valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella
posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita
e prova.



13. (Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla
circolazione per veicoli e trasporti eccezionali. -- 1. Le
autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti
eccezionali, di cui all'articolo 10, comma 6, del codice, sono
dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da
effettuarsi in un determinato periodo di tempo;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da
effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma entro un
determinato periodo di tempo;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in
una data prestabilita, o in una data libera ma entro un
determinato periodo di tempo. In quest'ultimo caso la data di
effettuazione del viaggio deve essere posta, su indicazione
dell'interessato, dall'ente rilasciante all'atto del ritiro
dell'autorizzazione. Qualora per successive e documentabili
necessità il soggetto richiedente debba variare la data di
effettuazione del viaggio, tale nuova data, che deve essere
compresa sempre nel periodo autorizzato, deve essere annotata
sull'autorizzazione prima dell'inizio del viaggio, a cura di uno
degli enti rilascianti autorizzazioni.
2. L'autorizzazione periodica è rilasciata quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) i veicoli e i trasporti sono eccezionali solamente ai
sensi dell'articolo 61 del codice;
b) il carico del trasporto eccezionale sporge, rispetto al
veicolo, solo posteriormente e per non più di quattro decimi
della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso
viene effettuato;
c) durante tutto il periodo di validità dell'autorizzazione,
gli elementi oggetto del trasporto sono costituiti sempre da
materiale della stessa natura e sono riconducibili sempre ad una
stessa tipologia;
d) su tutto il percorso è garantito in qualunque condizione
planoaltimetrica un franco minimo del veicolo e del suo carico
rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non
inferiore a m 0,20;
e) non ricorre nessuna delle condizioni per le quali è
prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella
tecnica;
f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrano entro i
limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per
ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle
stesse in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale
e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
-- altezza m 4,30, larghezza m 3,00, lunghezza m 20,00;
-- altezza m 4,30, larghezza m 2,50, lunghezza m 25,00.
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni
ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 del codice.
3. L'autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in
ciascun viaggio, rimangano invariate tutte le caratteristiche
del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, e
dei percorsi, per veicoli o per trasporti che risultano
eccezionali sia solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice,
nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma
precedente, sia solamente ai sensi dell'articolo 62 del codice,
sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.
4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai
commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo
singolo.
5. Per le autorizzazioni di tipo periodico, fatta salva la
invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli
elementi, è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli
elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi,
in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del
veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di
circolazione ovvero dalla documentazione rilasciata dalla
Direzione generale della M.C.T.C. tra i limiti superiori fissati
dalla autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del
codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a
condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque
condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui
all'articolo 16 e di tutti i limiti di massa fissati
dall'articolo 62 del codice.
6. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una
dichiarazione di responsabilità, sottoscritta nelle forme di
legge, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di
carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e
dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice.
Nell'autorizzazione è riportata solo l'indicazione dei limiti
dimensionali superiori del trasporto.
7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, fatta
salva la invariabilità della natura del materiale e della
tipologia degli elementi, è ammessa la facoltà di ridurre le
dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il
loro posizionamento, in maniera tale da ridurre le dimensioni o
la massa del trasporto entro la percentuale massima del 5%, con
il limite, per la dimensione longitudinale, di 1,50 m, a
condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque
condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui
all'articolo 16 e dei limiti di massa fissati
dall'autorizzazione stessa o, nel caso in cui questa non li
preveda, dall'articolo 62 del codice. Per i trasporti
eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61
del codice, autorizzati per una dimensione longitudinale
contenuta entro 25,00 m, e per i quali nel provvedimento di
autorizzazione non è prescritta la scorta della polizia della
strada, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione
longitudinale del trasporto, riducendo conseguentemente anche la
sua massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice,
potendo rientrare anche entro il limite stesso.
8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo di un
trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti
tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere
stradali, l'ente proprietario della strada può prescrivere un
servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad
interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con
esclusione di qualunque intervento di regolazione della
circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere
di norma svolto con personale e attrezzature dell'ente
proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia
la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può
affidarne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su
indicazione del richiedente l'autorizzazione, la quale deve
documentare il possesso del personale e delle attrezzature
idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere
sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un
tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri economici
del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto
richiedente.
9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le
eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo
61 del codice non possono derivare dall'affiancamento,
sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse.
10. Qualora le sistemazione del carico determini una sporgenza
anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non
deve diminuire la visibilità da parte del conducente.



14. (Art. 10 Cod. Str.) Domande di autorizzazione. -- 1. Le
domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i
veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di
eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le
autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la
rimanente rete viaria almeno quindici giorni prima della data
fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di
autorizzazione richiesto.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere ridotti per
ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti
autorità.
3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo
o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte,
fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di
quelli scelti per il trasporto, a condizione che:
a) sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi
di veicoli scelti per il trasporto;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa,
rimangano invariati i carichi trasmessi a terra da ciascun asse,
in relazione alle condizioni di carico autorizzate;
c) gli interassi, varino entro una tolleranza del 20% e che
comunque si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
d) la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non
sia superiore a quella del primo veicolo.
L'autorizzazione accordata si intende valida per il primo
veicolo isolato o complesso di veicoli indicati nella domanda e
la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente,
nel caso che intenda fare ricorso ad uno dei veicoli indicati
come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi,
per via telegrafica o telefax, all'ente rilasciante, gli estremi
del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare per il
trasporto. Copia di tale comunicazione deve accompagnare
l'autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai fini
della validità.
4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore,
mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati
fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di
documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni
combinazione tutti i limiti di massa fissati dall'articolo 62
del codice ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.
5. Il veicolo o trasporto eccezionale per altezza che debba
attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie
elettrificate deve ottenere anche l'autorizzazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato o dell'ente concessionario, rispettivamente
per la rete delle ferrovie dello Stato o per quella in
concessione, cui deve essere inoltrata istanza. Detta
autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della
continuità del servizio ferroviario e della sicurezza
dell'attraversamento.
6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente
rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti
eccedenti in altezza, i richiedenti devono, altresì, dichiarare
di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee
elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere
d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso.
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati
necessari ad individuare il richiedente e la consistenza della
sua impresa, devono essere di norma indicati:
A) per le autorizzazioni di tipo periodico:
a) una descrizione del carico compresa la natura del
materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che
lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e
planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli
compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella
configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti
dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione,
rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente
proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la
distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella
configurazione di massimo ingombro prevista nonché i limiti di
massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo
62 del codice;
c) le strade o i tronchi di strada interessate al
transito;
d) il periodo di tempo per il quale si richiede
l'autorizzazione;
B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale
imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e
planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o
complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con
il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa
totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che
a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite
superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza
rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono
essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il
baricentro del carico complessivo, attestato da documento
probatorio. Nel caso di trasporti eccezionali anche ai sensi
dell'articolo 61 del codice, va anche allegata alla domanda una
dichiarazione sull'inscrivibilità in curva su tutto il percorso
del veicolo o complesso di veicoli, a firma di un tecnico, e
anche del titolare o legale responsabile della ditta. Nel caso
di trasporti eccezionali anche ai sensi dell'articolo 62 del
codice, analoga dichiarazione deve essere presentata in merito
alla stabilità delle opere d'arte;
c) le strade o i tronchi di strada interessate al
transito;
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il
trasporto ed il periodo di tempo nel quale si effettuano il
viaggio o i viaggi.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da
fotocopia autenticata del documento di circolazione o del
documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale della
M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime
riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi,
l'abbinabilità della motrice con il rimorchio o semirimorchio.
Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per
asse, questi devono essere certificati da un documento della
casa costruttrice o della Direzione generale della M.C.T.C. Deve
inoltre essere presentata la ricevuta attestante il pagamento,
ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle
spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa
che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a
consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata all'ente
rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che
l'ente stesso non disponga altrimenti, purché tale disposizione
sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante.
Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati:
copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la
dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al
comma 6, ove prevista; la dichiarazione di rispetto delle
prescrizioni di cui all'articolo 16 e dei limiti di massa
fissati dall'articolo 62 del codice.
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese
concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri
ferroviari sarà corredata dalla copia della carta di
circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte
del competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci
rimorchi; l'autorizzazione è rilasciata per i complessi che
possono così formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, le
domande di autorizzazione presentate da parte delle ditte
costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli
articoli 61, 62, 104 e 114 del codice, in luogo della
documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da
una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della
ditta costruttrice, autenticata, contenente le medesime
specifiche tecniche sopra elencate, ed un disegno di insieme del
veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia
del certificato della targa di prova o del foglio di via che
accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255.
11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte
dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o
dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per
conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici
requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n.
298 e successive modificazioni ed integrazioni. Per le ditte
costruttrici di cui al comma 10, tale dichiarazione non è
necessaria.
12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio
nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati
all'estero oppure effettuare trasporti eccezionali, devono
produrre un documento tecnico rilasciato dalla Direzione
generale della M.C.T.C. a richiesta dell'interessato secondo un
modello fissato dal Ministero dei trasporti.



15. (Art. 10 Cod. Str.) Domande di rinnovo. -- 1. Le
autorizzazioni sono rinnovabili su domanda, per non più di tre
volte, fino ad un periodo di validità complessivo non superiore
a due anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al
suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere
corredata da:
a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
b) dichiarazione attestante il permanere di tutti i
requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo ove
previsto e delle spese di cui agli articoli 18 e 19;
d) fotocopia del documento di circolazione.
3. All'atto del rinnovo dell'autorizzazione l'ente
proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di
integrare o modificare le prescrizioni contenute
nell'autorizzazione originaria.



16. (Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione. -- 1.
Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le
prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio
stradale e la sicurezza della circolazione e in particolare, gli
eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità
da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica, qualora
non si preveda la necessità di regolamentare la circolazione
stradale o della scorta della polizia della strada, gli
eventuali periodi temporali (orari e giornalieri) di non
validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia,
la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso. Resta fermo
che la sistemazione del carico deve essere fatta in modo da
evitare la perdita di carico, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 164 del codice. Il provvedimento deve altresì
contenere prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o
scarsa visibilità, il veicolo debba essere tempestivamente
allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area
disponibile.
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso
di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente
larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di
strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la
larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a
senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata
con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada.
3. La scorta è prescritta, qualora si verifichi anche una sola
delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i
veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed
a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in
larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto
eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia,
decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del
percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza
superiore a 3 m;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza
superiore a 25 m;
e) la velocità consentita sia inferiore a 50 km/h sulle
strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai
4/10 della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a
2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3, è
prescritta la scorta tecnica:
a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B a tre
corsie, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino a
4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;
b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B a due
corsie, per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza fino
a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;
c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D a più di
una corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti
eccezionali di larghezza fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a
28 m;
d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per
senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali di
larghezza fino a 3,30 m e lunghezza fino a 27 m.
5. E' prescritta la scorta della polizia della strada quando
le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i
valori indicati nel comma 4 e nei casi di cui al comma 2.
6. Qualora l'impresa sia stata autorizzata ad eseguire la
scorta tecnica nel relativo provvedimento sono indicati: il
divieto, per gli incaricati della scorta, di porre in atto
segnalazioni e interventi diretti alla regolazione del traffico;
l'obbligo di rispettare la segnaletica stradale e le
prescrizioni circa l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva
e di illuminazione, la condotta di guida dei veicoli di scorta.
La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle
imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la
disponibilità o può essere affidata a imprese specializzate. In
entrambi i casi le imprese devono essere munite di
autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e
le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite
di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per
l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di
scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad
eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico
sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere
dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica e
le modalità di svolgimento della stessa. L'autorizzazione allo
svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa
e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da
parte del Ministero dell'interno.
7. Per le scorte assicurate dalla Polizia Stradale sono a
carico del richiedente gli oneri stabiliti dal regolamento di
amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della
Pubblica Sicurezza.
8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono
tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo
eccezionale per peso su opere d'arte avvenga in modo tale che
non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del
viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.
9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di
autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il
transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti
e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni
localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple devono essere
annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di
effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine
del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente
che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a
veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo
14, comma 3, prima dell'inizio del viaggio devono essere
comunicati per via telegrafica o telefax all'ente rilasciante, i
numeri delle targhe e gli estremi del documento di circolazione
del veicolo con cui si inizia il viaggio.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta
iscritta sul documento di autorizzazione, e se la comunicazione
di cui al comma 11 non è allegata al documento stesso, il
trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto,
in caso di accertamento da parte degli organi di polizia
stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste
per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il
quale è stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve
essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi
in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la
sua circolazione in regime di trasporto eccezionale e non devono
essere in alcun modo manomessi, pena la immediata decadenza.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati,
da parte degli organi di polizia stradale, rilievi circa le
accertate inadempienze alle prescrizioni imposte
nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada,
alle quali consegue la sospensione della patente fin dal primo
accertamento, da parte del trasportatore. Gli organi di polizia
stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la
segreteria del comitato centrale dell'albo degli
autotrasportatori. Il titolare dell'autorizzazione deve, nei
casi suddetti, restituire con effetto immediato all'ente
proprietario della strada l'autorizzazione.
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi
costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può
essere autorizzato, sempre che l'ammissibilità alla circolazione
di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico
degli uffici competenti della Direzione generale della M.C.T.C.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere
autorizzati soltanto nei limiti di massa massima, complessiva o
per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla
documentazione rilasciata dalla Direzione generale della
M.C.T.C., ovvero dalla carta di circolazione, nonché, nei casi
di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui
predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite
con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici per quanto
riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali
militari su richiesta dell'ente militare competente in accordo
con l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti
eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal Servizio
nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.



17. (Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni. -- 1. Le
autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere
rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi uno
ed a mesi tre.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere
rilasciate per un periodo superiore a mesi sei. Per i carrelli
ferroviari, le macchine agricole o le macchine operatrici,
l'autorizzazione ha validità annuale.
3. Le autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari o
concessionari di autostrade hanno, di norma, validità di un anno
e, comunque, non superiore ad un anno.
4. E' facoltà dell'amministrazione concedente revocare o
sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque
momento, quando risulti incompatibile con la conservazione delle
sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la
sicurezza della circolazione.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di
accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della
percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto
dell'autorizzazione.



18. (Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo. -- 1. La misura
dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari per la maggiore
usura della strada in relazione al transito dei veicoli
eccezionali o del trasporto eccezionale si calcola con le
modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte
integrante del presente regolamento. Detta misura, per ciascun
anno solare, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, è
adeguata automaticamente con decreto del Ministro dei lavori
pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, alle
variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per
le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con
arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a
cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si
assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, entro il 1 dicembre di ogni anno.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare
alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente
rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada
interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento
delle somme percepite a favore del competente ente.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non
controllabili con esazioni di ingresso uscita, l'indennizzo è
calcolato assumendo come valore L (elle) che figura nel
calcolo di I - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della
lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano
la rete viaria di più regioni, per i quali è previsto il
pagamento di un indennizzo convenzionale, esso compete alle
regioni in proporzione alla lunghezza dei tratti relativi al
percorso dei transiti effettuati come indicati nelle rispettive
autorizzazioni.
5. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo
per la maggiore usura per i veicoli adibiti al trasporto di
carri ferroviari, nonché per le macchine operatrici e gli
autoveicoli ad uso speciale qualora, all'atto della domanda di
autorizzazione a tempo, il richiedente l'autorizzazione non sia
in grado di precisare il chilometraggio da effettuare
complessivamente nè i singoli itinerari richiesti, nè
l'effettivo carico del singolo trasporto.
6. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno
e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla
relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) macchine agricole o macchine operatrici atte al carico:

    sino a 20 t . . . . . . . . . . . . . . . . .   L.   988.000

    da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . . .      1.646.000

    da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . . .      2.798.000



    b) macchine agricole  o  macchine  operatrici  non  atte  al

carico:



    sino a 20 t . . . . . . . . . . . . . . . . .    L.  329.000

    da oltre 20 t a 33 t. . . . . . . . . . . . .        576.000

    da oltre 33 t a 56 t. . . . . . . . . . . . .        988.000

    da oltre 56 t a 70 t. . . . . . . . . . . . .      1.646.000

    oltre 70 t (per ogni t in più). . . . . . . .         49.000


c) veicoli ad uso speciale allestiti con autogrù e simili: i
medesimi importi dei veicoli qualificati mezzi d'opera. Per la
massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per
ogni t in più.
d) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al
trasporto di carri ferroviari a due assi entro la massa massima
di 40 t del carro ferroviario e L. 13.000 per viaggio, per i
complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro
assi, entro la massa massima di 80 t del carro ferroviario. A
tal fine, i richiedenti devono, all'atto della domanda da
presentare tramite l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione,
versare a titolo di acconto per ogni trimestre con i due tipi di
carri convalidata dall'Azienda stessa, ovvero
dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In
alternativa, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella
veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a
versare direttamente ed in unica soluzione entro il primo mese
successivo al trimestre con i due tipi di carri. In tale caso, i
richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della
domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come
sopra determinati.
7. Le valutazioni convenzionali di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 6, su domanda del richiedente l'autorizzazione,
possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di
quella annuale; in tal caso l'autorizzazione avrà il valore
temporale corrispondente all'entità della soluzione versata. In
alternativa, il richiedente potrà indicare l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 1 e 2. I valori dell'indennizzo,
anche se determinati in maniera convenzionale, sono dovuti solo
per i veicoli eccedenti le masse stabilite dagli articoli 62 e
104 del codice.
8. Gli importi, come determinati nel comma 7, sono versati,
nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la
viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni
regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per
territorio operativo. In tali casi, nelle domande rivolte ai due
enti interessati, dovrà essere indicato l'itinerario, e cioè
quello riguardante la viabilità minore e quelli riguardanti
l'A.N.A.S. e dovranno essere allegate le ricevute dei relativi
versamenti.
9. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma
6 sarà effettuato nella misura di X/12 rispetto a quanto dovuto
per l'intero anno, in conformità dei mesi X di validità
dell'autorizzazione.
10. Gli importi come definiti al comma 6, saranno per ciascun
anno solare, a partire dal 1 gennaio del 1993, adeguati
automaticamente alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al
comma 1, con arrotondamento alle mille lire.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione
dei commi 1, 2 e 3 non si applicano alle autorizzazioni
rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.



19. (Art. 10 Cod. Str.) Oneri a carico del richiedente. -- 1.
Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le
eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti
riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali opere di
rafforzamento necessarie e quando la richiesta sia avanzata alle
società concessionarie di autostrade, le spese relative alla
istruzione della pratica. Per gli altri enti le spese di
autorizzazione si calcolano secondo le tariffe stabilite
nell'articolo 405.
2. E' data facoltà all'ente proprietario o concessionario di
esigere la costituzione di apposita polizza assicurativa o
fidejussoria, a scelta del richiedente, a garanzia degli
eventuali danni che possano essere arrecati alla strada e alle
relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in
dipendenza del transito di veicoli eccezionali o del trasporto
eccezionale, nonché del loro numero. All'atto del ritiro
dell'autorizzazione il richiedente è tenuto a esibire copia
della polizza assicurativa o dichiarazione della società
assicuratrice, o copia della polizza fidejussoria a garanzia
degli eventuali danni.



20. (Art. 10 Cod. Str.) Aggiornamenti. -- 1. Le amministrazioni
regionali provvedono a mantenere aggiornate le risultanze
dell'archivio nazionale delle strade della rispettiva area
circoscrizionale, contenente tutte le informazioni necessarie
per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni al transito
eccezionale su strade regionali, provinciali e comunali. Compete
alle amministrazioni regionali, inoltre, l'aggiornamento dei
dati relativi alle autorizzazioni rilasciate.

4. Servizi di polizia stradale
(Artt. 11-12 Codice della Strada)

21. (Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia
Stradale. Rilascio di informazioni. -- 1. Ai compiti di
coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'articolo 11, comma 3, del codice, provvede con proprie
direttive il Ministro dell'interno.
2. L'espletamento dei servizi di scorta a veicoli o trasporti
eccezionali è affidato alla specialità polizia stradale della
Polizia di stato. La scorta è curata dai corpi di polizia
municipale quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa
su strade comunali. L'espletamento dei servizi di scorta a
veicoli o trasporti eccezionali militari è affidato all'Arma dei
carabinieri. All'espletamento di tale servizio si applica
l'articolo 16, commi 5 e 7.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'articolo 11, comma
4, del codice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o
con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o ufficio
cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla
rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio è tenuto a fornire, previo pagamento
delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le
vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una
persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di
nulla-osta rilasciato dall'autorità giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle persone, le
informazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale,
previa autorizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa
attestazione prodotta dall'interessato e rilasciata dalla
medesima autorità dell'avvenuto decorso del termine utile
previsto per la presentazione della querela.



22. (Art. 12 Cod. Str.) Organi preposti. -- 1. Ai servizi di
polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del
codice, provvede il Ministero dell'interno, Dipartimento della
Pubblica Sicurezza - Servizio Polizia Stradale.
2. Sono organi diretti del Ministero dell'interno, per
l'espletamento in via primaria dei servizi di cui al comma 1, i
Compartimenti della Polizia Stradale, alle dipendenze dei quali
operano le sezioni di polizia stradale, istituite in ogni
capoluogo di provincia, il reparto operativo speciale, nonché i
centri operativi autostradali, le sottosezioni, i distaccamenti
e i posti mobili, costituiti in rapporto alle necessità dei
servizi medesimi con decreto del Ministro dell'interno.
3. I servizi di polizia stradale sono espletati dagli
appartenenti alle amministrazioni di cui all'articolo 12, commi
1 e 2, del codice, in relazione agli ordinamenti e ai
regolamenti interni delle stesse.



23. (Art. 12 Cod. Str.) Esame di qualificazione. -- 1. Le
amministrazioni cui appartiene il personale di cui all'articolo
12, comma 3, del codice, stabiliscono l'organizzazione e le
procedure per lo svolgimento di corsi di preparazione e
qualificazione per sostenere i prescritti esami di idoneità per
l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'articolo 11, comma 1, lettere a) ed e) del codice. Per gli
enti di cui all'articolo 12, comma 3, lett. b), del codice,
provvedono le regioni per il proprio personale, le province per
il personale delle province stesse ed i comuni per il personale
di appartenenza.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 stabiliscono i
requisiti per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11,
comma 1, lett. a) ed e) del codice, le modalità e i tempi per
l'espletamento dei servizi stessi ed il contingente di personale
da qualificare. Sono richiesti in ogni caso il possesso della
patente di guida di categoria B ordinaria, l'effettivo servizio
e l'inquadramento organico nei ruoli dell'amministrazione
interessata da almeno tre anni.
3. L'esame deve essere finalizzato all'accertamento della
conoscenza delle norme in materia di circolazione stradale, con
particolare riguardo alle norme di comportamento, ai compiti di
prevenzione e repressione delle violazioni e ai procedimenti
sanzionatori, nonché alla conoscenza delle norme concernenti la
tutela ed il controllo sull'uso della strada.
4. Al personale di cui al comma 1 è rilasciata apposita
tessera di riconoscimento per l'espletamento del servizio
conforme al modello allegato che fa parte integrante del
presente regolamento (fig. I.1); essa ha validità quinquennale,
con conferma annuale mediante l'apposizione di un bollo
riportante l'anno solare di validità.
5. Al titolare della tessera di riconoscimento di cui al comma
4 è consentita la libera circolazione sui trasporti pubblici
urbani e sui trasporti automobilistici di linea nell'ambito del
territorio di competenza della amministrazione di appartenenza.



24. (Art. 12 Cod. Str.) Segnale distintivo e norme d'uso. -- 1.
Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di
polizia stradale devono usare quando non siano in uniforme, ai
sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, deve essere
conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente
alle seguenti caratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di
15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la
parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la
rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di
larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana
di colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza
dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in
lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della
direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore
della corona circolare, in lettera nere alte 1 cm se disposta su
una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5
cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore
bianco lungo 30 cm, sullo stesso è inciso un numero o matricola
che identifica chi detiene il segnale.
2. Il segnale distintivo deve essere usato esclusivamente per
intimare l'ALT agli utenti della strada in movimento e, in
situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a
regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dei
casi consentiti è perseguibile anche disciplinarmente
dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma
1.



25. (Art. 12 Cod. Str.) Intimazione dell'alt. - 1. Gli organi
di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando
non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che
circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice
stradale, devono esibire in modo chiaramente visibile il segnale
distintivo indicato nell'articolo 24 e successivamente, prima di
qualsiasi accertamento o contestazione, devono esibire la
speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.
2. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare
l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di
fischietto o con segnale manuale o luminoso.
3. L'intimazione dell'Alt ad opera di organi di polizia
stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o
privati deve essere eseguita sorpassando il veicolo da fermare
ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo indicato
nell'articolo 24.

TITOLO II
Costruzione e tutela delle strade
Capo I
1. Fasce di rispetto
(Artt. 16-18 Codice della Strada)

26. (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri
abitati. -- 1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri
abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire
qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere
inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed
in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi
dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni
conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade
vicinali come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le strade vicinali di tipo F.
2-bis. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi
dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come
edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico
generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di
attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi
gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine
stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle
ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli
ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere
inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
2-ter. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma
2-bis, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale
ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono parimenti
stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi
insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
2-quater. Le distanze dal confine stradale, fuori dei centri
abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri
di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle
strade, non possono essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
2-quinquies. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma
2-quater, non sono stabilite distanze minime dal confine
stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Non sono
parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere
dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di
realizzazione.
3. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati,
da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada,
non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per
ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e
comunque non inferiore a 6 m.
4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati,
da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi
vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non
superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 1 m.
Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori
ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili
spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi
direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm
dal suolo.
5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati,
da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi
vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non
può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per
le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite
come previsto al comma 4, e per quelle di altezza inferiore ad 1
m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal
suolo.



27. (Art. 17 Cod. Str.) Fasce di rispetto nelle curve fuori
dai centri abitati. -- 1. La fascia di rispetto nelle curve fuori
dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza
della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:
a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a
250 m si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati
all'articolo 26;
b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o
uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le
proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di
tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal
confine stradale indicata dall'articolo 26 in base al tipo di
strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta
corda.



28. (Art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione
nei centri abitati. -- 1. Le distanze dal confine stradale
all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove
costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti
ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non
possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D.
2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1,
non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini
della sicurezza della circolazione.
3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze
dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non
possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo D ed E;
c) 10 m per le strade di tipo F.
4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri
abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei
muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente
alle strade, non possono essere inferiori a:
a) m 3 per le strade di tipo A;
b) m 2 per le strade di tipo D.
5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono
stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione.

2. Installazione di opere e cantieri ed apertura di accessi
sulle strade
(Artt. 20-22 Codice della Strada)

29. (Art. 20 Cod. Str.) Ubicazione di chioschi od altre
installazioni. -- 1. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od
altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuori dai
centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26, commi 4 e 5, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 2,
e 20, comma 2, del codice.



30. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento temporaneo. -- 1. I lavori
ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere
dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego
di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed
autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5,
comma 3, del codice.
2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il
segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.
3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti
e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che
devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi
condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali
zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi
che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera
appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze
specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi
segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi
segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve
essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad
uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi
criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali
temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal
fine i segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con
quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia
verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi
e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.
6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata
superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto
apposito pannello (fig. II.382) recante le seguenti indicazioni:
a) ente proprietario o concessionario della strada;
b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
d) inizio e termine previsto dei lavori;
e) recapito e numero telefonico del responsabile del
cantiere.
7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti
di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la
disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario
responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si
protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata
dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni
festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore. In caso
di interventi non programmabili e comunque di modesta entità,
cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività
di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non
rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente
stradale, l'ente proprietario può predisporre gli schemi ed i
dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza
adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla
fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la
preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente
proprietario o concessionario della strada.
8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di strade
extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di
quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche
utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria,
nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte
dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più
ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere
realizzati nei periodi annuali di minore traffico.
9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito
di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali
sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la
cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento
stesso.



31. (Art. 21 Cod. Str.) Segnalamento e delimitazione dei
cantieri. -- 1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla
fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un
cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali,
consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite
ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da
eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle
situazioni di traffico e locali.
2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di
manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI (fig.
II.383) corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del
cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di
100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi
segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli
successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in
presenza di cantieri stradali.
3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo
30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti
segnali:
a) divieto di sorpasso (figg. II.48 e II.52) e limite
massimo di velocità (fig. II.50);
b) segnali di obbligo:
1) direzione obbligatoria (figg. II.80/a, II.80/b,
II.80/c);
2) preavviso di direzione obbligatoria (figg. II.80/d,
II.80/e);
3) direzioni consentite (figg. II.81/a, II.81/b, II.81/c);
4) passaggio obbligatorio (figg. II.82/a, II.82/b);
5) passaggi consentiti (fig.II.83);
c) strettoia (figg. II.384, II.385, II.386) e doppio senso
di circolazione (fig. II.387);
d) chiusura di una o più corsie (figg. II.411/a, II.411/b,
II.411/c, II.411/d), carreggiata chiusa (figg. II.412/a,
II.413/a, II.413/b) e rientro in carreggiata (figg. II.412/b,
II.413/c);
e) segnali di fine prescrizione (figg. II.70, II.71, II.72,
II.73).
4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere
utilizzati anche i seguenti segnali:
a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi
segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti
dalle condizioni locali del cantiere stradale;
b) mezzi di lavoro in azione (fig. II.388);
c) strada deformata (fig. II.389);
d) materiale instabile sulla strada (fig. II.390);
e) segnali orizzontali in rifacimento (fig. II.391);
f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con
colore di fondo giallo.
5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei
depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni
locali, sono i seguenti:
a) le barriere;
b) i delineatori speciali;
c) i coni e i delineatori flessibili;
d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi
retroriflettenti integrativi;
e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in
sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente
autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.
6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma
5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve
presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori
pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento
aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e
della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il
segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato
generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile
e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare
modifiche di carattere tecnico o temporale.



32. (Art. 21 Cod. Str.) Barriere. -- 1. Le barriere segnalano i
limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al
piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni
idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del
cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite
con elementi idonei di pari efficacia, purché approvati
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle
direttive da esso impartite.
2. Lungo i lati longitudinali le barriere possono essere
sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione
stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di
delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici e in
conformità alle direttive da esso impartite.
3. Le barriere sono di due tipi: normale e direzionale .
4. La barriera normale (fig. II.392) è colorata a strisce
alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce
rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche.
Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta
parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad
altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da
renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici
di pre-segnalamento.
5. La barriera direzionale (fig. II.393/a) è colorata sulla
faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di
freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella
direzione della deviazione. Deve avere una dimensione normale
non inferiore a 60x240 cm e grande di 90x360 cm, oppure deve
essere composta da quattro moduli di dimensione normale 60x60 cm
o grande 90x90 cm, (fig. II.395) posti orizzontalmente con il
bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra,
preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio
(fig. II.393/b). La larghezza delle zone rosse deve essere pari
a 1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei
centri abitati le dimensioni possono essere ridotte alla metà.



33. (Art. 21 Cod. Str.) Delineatori speciali. -- 1. I
delineatori speciali sono dei seguenti tipi:
a) PALETTO DI DELIMITAZIONE (fig. II.394). Esso deve essere
usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di
approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre
ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. L'intervallo
tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è
colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse.
Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle
bianche. Le dimensioni minime sono di 20x80 cm ed il sostegno
deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm
da terra;
b) DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA (fig. II.395).
Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato
esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio
inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre
ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i
delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti
valori:

 ---------------------------------------------------------------
|     Raggio della curva      |    Spaziamento longitudinale   |
|        (in metri)           |           (in metri)           |
 ---------------------------------------------------------------
| fino a 30 . . . . . . . . . |               5                |
| da  30 a  50. . . . . . . . |              10                |
| da  50 a 100. . . . . . . . |              15                |
| da 100 a 200. . . . . . . . |              20                |

Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di
freccia bianca su fondo rosso. La dimensione normale è 60x60
cm, quella grande è di 90x90 cm.



34. (Art. 21 Cod. Str.) Coni e delineatori flessibili. -- 1. Il
CONO (fig. II.396) deve essere usato per delimitare ed
evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di breve
durata, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per
indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti
temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di
opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori.
Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali
gomma o plastica. E' di colore rosso con anelli di colore bianco
retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte
le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere
una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o
dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La
spaziatura di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva. Nei
centri abitati la spaziatura è dimezzata, salvo diversa distanza
necessaria per particolari situazioni della strada e del
traffico.
2. Il DELINEATORE FLESSIBILE (fig. II.397) deve essere usato
per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli,
e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di
lunga durata. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico,
deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o
plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore
bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle
figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata
alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal
traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale
originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza
di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva, salvo distanza
diversa nei centri abitati, a seconda delle necessità locali
della segnalazione.
3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e
per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.



35. (Art. 21 Cod. Str.) Segnali orizzontali temporanei e
dispositivi retroriflettenti integrativi. -- 1. I segnali
orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in
corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata
superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui
condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la
corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di
cui al comma 6. I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare
i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio
ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti
dall'esistenza di lavori stradali.
2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo,
devono essere antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5
mm dal piano della pavimentazione.
3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e
rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la
necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla
pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare
disturbi o intralcio alla circolazione.
4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di
lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e
discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di
marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto
di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le
frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le
dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.
5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali
costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei
dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6,
nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono
stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
6. I dispositivi retroriflettenti integrativi devono essere
usati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di
durata compresa tra due e sei giorni lavorativi. Possono essere
usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in
situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere
luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a
2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza alla
pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza
della sollecitazione del traffico. Devono poter essere
facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale
conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma 5. La
frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m in
rettifilo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento
temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti
possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei
lavori pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite.
Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma
6.



36. (Art. 21 Cod. Str.) Visibilità notturna. -- 1. La
visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei
lavori stradali è regolamentata nell'articolo 79.
2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali,
la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto
stabilito dall'articolo 79, comma 8.
3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la
visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza
almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del
coefficiente areico di intensità luminosa non inferiori a quelli
delle pellicole di classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.
4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi
integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con
materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte
anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.
5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei
segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi integrativi di
detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui
all'articolo 35, comma 5.
6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici
rifrangenti, durante le ore notturne ed in tutti i casi di
scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro
devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso
a luce fissa. Il segnale LAVORI (fig. II.383) deve essere
munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce
fissa.
7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di
lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla
lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).
8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere
integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono
vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma
libera.
9. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei dispositivi
luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8, nonché i metodi di misura di
dette caratteristiche, sono stabiliti con apposito disciplinare
tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



37. (Art. 21 Cod. Str.) Persone al lavoro. -- 1. Coloro che
operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che
comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento
della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di
giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e
rifrangenti.
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di
base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con
applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata
una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che
rifrangente di colore arancio.
4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei
materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono
stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.



38. (Art. 21 Cod. Str.) Veicoli operativi. -- 1. I veicoli
operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori
o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento, devono
portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse,
integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia
orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato
(fig. II.398). Il pannello e il segnale PASSAGGIO OBBLIGATORIO
devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di
classe 2 come previsto all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di
segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la
natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a
velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli
devono essere equipaggiati con una o più luci gialle
lampeggianti.
2. I veicoli operativi, anche se devono compiere lavori
manutentori di brevissima durata quali la sostituzione di
lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto
stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo:
a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig.
II.383), con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduto,
qualora opportuno, dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48),
STRETTOIA (figg. II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO
(figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50)
se il limite è inferiore a 50 km/h;
b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla
lettera a) con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' a
scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero
sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a
monte.



39. (Art. 21 Cod. Str.) Cantieri mobili. -- 1. Un cantiere
stradale si definisce mobile se è caratterizzato da una
velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da
poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.
2. Il segnalamento di un cantiere mobile consiste in un:
a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in
avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero
anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e,
comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale
manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli
stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto
sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso
posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita
generalmente di un cartello composito contenente il segnale
LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo
indicante la distanza del cantiere (figg. II.399/a e II.399/b),
ed eventuali luci gialle lampeggianti. La segnaletica di
preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può
assumere la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO (fig.
II.400);
b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato
in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale
assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE (fig.
II.401), costituito da un pannello a strisce bianche e rosse
contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia
orientata verso il lato dove può essere superata la zona del
cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle
quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di
passaggio obbligatorio. La segnaletica sul posto comprende
anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti,
questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle
lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere
sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello
trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo
di accompagnamento. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle
strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi
all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui
veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti
di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non
sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al
traffico.
3. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al
loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE
devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto
in posizione ripiegata.



40. (Art. 21 Cod. Str.) Sicurezza dei pedoni nei cantieri
stradali. -- 1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei
depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere
speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che
transitano in prossimità dei cantieri stessi.
2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici,
nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre
delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni,
con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come
previsto dall'articolo 32, comma 2.
3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con
luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie
minima di 50 cm2, opportunamente intervallati lungo il perimetro
interessato dalla circolazione.
4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal
cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di
transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il
traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto
corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito
sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata
protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto
di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come
precisato al comma 3.
5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo
brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su
marciapiedi, devono essere completamente recintati (fig.
II.402).



41. (Art. 21 Cod. Str.) Limitazioni di velocità in prossimità
di lavori o di cantieri stradali. -- 1. Le limitazioni di
velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri
stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso
ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE
DI VELOCITA' deve essere posto in opera di seguito al segnale
LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il
valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve
essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la
velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti
a scalare.
2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il
segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI
VELOCITA'. E' invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI
VELOCITA' se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione
di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona
lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite
senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.



42. (Art. 21 Cod. Str.) Strettoie e sensi unici alternati. --
1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri
stradali determini un restringimento della carreggiata è
necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA
in una delle tre versioni previste (figg. II.384, II.385 e
II.386). Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o
di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere
corredato da pannello integrativo indicante la distanza della
strettoia.
2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m
occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo,
regolato ai sensi del comma 3.
3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza
inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:
a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA.
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL
SENSO UNICO ALTERNATO (fig. II.41) dalla parte in cui il
traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente
l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO
(fig. II.45) dà la priorità a quel senso di circolazione che è
meno intralciato dai lavori.
b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI.
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita
paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali
presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia
rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato
al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a
vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo
moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono
circolari (fig. II.403) del diametro di 30 cm e munite di manico
di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente
verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche
fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle
dimensioni non inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre
gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore
prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche
a dispositivi meccanici.
c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI.
Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti
per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità
reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso
alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano
o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso,
la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali
di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati
l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di
pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II.404) con una luce gialla
lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il
collegamento semaforo-centralino-semaforo può avvenire via
cavo o via radio. Il semaforo va posto sul lato destro,
all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico
in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere
ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di
marcia. La messa in funzione di un impianto semaforico per
transito alternato deve essere autorizzata dall'ente
proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di
stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle
situazioni di traffico.



43. (Art. 21 Cod. Str.) Deviazioni di itinerario. -- 1. Si ha
una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di
esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato)
dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere
obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative
(itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere
decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario
della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga
altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e
l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.
2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente:
a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE (fig. II.405) da porre a 100 m
sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali (fig. II.406);
b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle
intersezioni (figg. II.407/a e II.407/b);
c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa
sull'itinerario normale, devono essere installati, alla
intersezione che precede il cantiere, PREAVVISI DI DEVIAZIONE
sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per
segnalare l'itinerario deviato (fig. II.408);
d) una deviazione obbligatoria solo per una o più
particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col
segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli
delle categorie veicolari escluse (figg. II.409/a, II.409/b);
e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari
categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di
DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle
categorie veicolari escluse (figg. II.410/a, II.410/b).
3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie
per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di
indicazione per la disponibilità e l'uso delle corsie:
a) il segnale CORSIA O CORSIE CHIUSE (figg. II.411/a,
II.411/b, II.411/c, II.411/d) deve essere impiegato quando, su
una carreggiata a due o più corsie, si riduce il numero di
quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di due o più
corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la
chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica
del simbolo varia secondo la situazione stradale ed il numero di
corsie interessate. Il segnale può essere preceduto dal
preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da un
pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è
localizzata la chiusura;
b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA (figg. II.412/a, II.413/a,
II. 413/b) deve essere impiegato quando su una strada a
carreggiate separate, una di esse viene chiusa al traffico;
c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA (figg. II.412/b,
II.413/c) deve essere impiegato per indicare il ripristino delle
condizioni viabili normali;
d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare
l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di
veicoli (fig. II.414).
4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente:
a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA
(secondo le condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni
del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del
diritto di precedenza;
b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA,
barriere direzionali nel numero necessario;
c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la
strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni
per il traffico a transito vietato.



44. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi in generale. -- 1. Ai fini
dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso
pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale
alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a
raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli
accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le
corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 2
del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le
caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli
sfalsati.



45. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi alle strade extraurbane. -- 1.
Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.
2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi
privati a livelli sfalsati ubicati a distanza non inferiore a
metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi
consecutivi.
3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi
privati purché realizzati a distanza non inferiore a 300 m tra
loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.
4. Le strade extraurbane principali e secondarie di nuova
costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno
tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio
per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla
strada.
5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei
luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia
visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di
strada in rettilineo.
6. L'ente proprietario della strada può negare
l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per
la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso
degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare
pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e
particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni
esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada
in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia
possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità
per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.
7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in
zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti
condizioni di sicurezza.
8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con
materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo
da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo
delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre
pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non
inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della
strada da cui si diramano.
9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti dall'ente
proprietario della strada per la sola zona insistente sulla
strada; al privato spetta la costruzione e la manutenzione
dell'accesso ricadente sulla proprietà privata. Le spese per la
manutenzione degli accessi privati sono a carico dei titolari
dell'accesso anche per la parte cui provvede direttamente l'ente
proprietario della strada.



46. (Art. 22 Cod. Str.) Accessi nelle strade urbane. Passo
carrabile. -- 1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata
dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa
edilizia e urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le
seguenti condizioni:
a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni
e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo
spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
nella strada medesima;
b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia
idonea allo stazionamento dei veicoli;
c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato
anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una
separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
d) deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui
all'articolo 120.
3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale
avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che
nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente,
deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione
dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a
protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo
scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un
veicolo in attesa di ingresso.
4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per
motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali
casi devono essere osservate, per quanto possibile, le
condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea
segnalazione di pericolo allorquando non possono essere
osservate le distanze dall'intersezione.

3. Pubblicità sulle strade e sui veicoli
(Art. 23 Codice della Strada)

47. (Art. 23 Cod. Str.) Definizione dei mezzi pubblicitari. --
1. E' da considerare insegna la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un
marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi
natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o
nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia
per luce propria che per luce indiretta.
2. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo
illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce
in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree,
fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed
emergenze naturali.
3. Si definisce cartello quel manufatto bifacciale,
supportato da una idonea struttura di sostegno, che è
finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di
altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate
anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce
propria che per luce indiretta.
4. Si considera manifesto l'elemento bidimensionale
realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza,
finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri
supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi
pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria nè per
luce indiretta.
5. Si considera striscione, locandina e stendardo l'elemento
bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura,
privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o
comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione
pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere
luminoso per luce indiretta.
6. E' da considerare segno orizzontale reclamistico la
riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive,
di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi,
finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o
propagandistici.
7. E' da qualificare impianto di pubblicità o propaganda
qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla
propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile,
secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come
cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale
reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per
luce indiretta.
8. Nel termine generico altri mezzi pubblicitari , indicato
negli articoli successivi, sono da ricomprendere i seguenti
elementi inerenti la pubblicità: insegne, segni orizzontali
reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, striscioni,
locandine e stendardi.



48. (Art. 23 Cod. Str.) Dimensioni dei cartelli pubblicitari.
-- 1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti
dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se
installati fuori dai centri abitati non devono superare la
superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne
poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono
raggiungere la superficie di venti metri quadrati; se installati
entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni
dimensionali previste dai regolamenti comunali.
2. Il limite di superficie di cui al comma precedente viene
ridotto da sei a tre metri quadrati se i cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari sono installati lungo o in prossimità delle
strade, fuori dai centri abitati capoluoghi di provincia, entro
la distanza di chilometri cinque dal cartello di indicazione del
centro abitato.



49. (Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli e dei
mezzi pubblicitari non luminosi. -- 1. I cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non
deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere
calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente
realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli
elementi.
3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la
cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche
norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi
da queste previste deve essere documentato prima del ritiro
dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere
sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco
o di triangolo. L'uso del colore rosso, deve essere limitato
esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può
comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o
altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad
una quota superiore di 1,5 m rispetto a quella della banchina
stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi
dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con
materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo,
alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza
dei veicoli sugli stessi.



50. (Art. 23 Cod. Str.) Caratteristiche dei cartelli e dei
mezzi pubblicitari luminosi. -- 1. Le sorgenti luminose, i
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi posti fuori dai
centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è
consentita l'installazione, non possono avere luce né
intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa
superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque
provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi
pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in
ogni caso non può essere quella di disco o triangolo.
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per
indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni
previste dai regolamenti comunali.



51. (Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione lungo le strade e le fasce
di pertinenza. -- 1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e
dentro i centri abitati, è vietata l'affissione di manifesti
come definiti nell'articolo 47.
2. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto al successivo
comma 5, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita
l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel
rispetto delle seguenti distanze minime:
a) m 3 dal limite della carreggiata;
b) m 150 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di
prescrizione;
d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di
prescrizione;
e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
g) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
h) m 300 dalle intersezioni;
i) m 200 dagli imbocchi delle gallerie;
l) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e
convessi.
3. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità
delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque
vietato nei seguenti punti:
a) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva
stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in
terreni di qualsiasi natura e pendenza;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e
convessi;
f) sui ponti e sottoponti;
g) sui cavalcavia e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e
sugli altri dispositivi laterali di protezione e di
segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
entro i centri abitati, salvo quanto previsto al comma 5, è
vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito
dai regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed
effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) m 50 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai
segnali stradali e dalle intersezioni;
b) m 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e
dagli imbocchi delle gallerie;
c) m 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e
convessi.
Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le
norme del regolamento comunale. Le limitazioni di cui sopra non
si applicano alle transenne parapedonali a condizione che i
messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai
pedoni.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3
limitatamente al posizionamento in curva, non si applicano per
le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei
veicoli ed in aderenza a fabbricati o comunque ad una distanza
non inferiore a 3 m dal limite della sede stradale, sempreché
siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del
codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle
relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per i
cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione
parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza,
per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una
distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata. Entro
i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di
individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di
tali cartelli e altri mezzi pubblicitari e le percentuali
massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto
alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte
stradale.
7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la
collocazione per ogni senso di marcia, di un solo cartello
pubblicitario di indicazione delle stazioni di rifornimento di
carburante e delle stazioni di servizio, della superficie
massima di 3 m2 ferme restando tutte le altre disposizioni del
presente articolo. I cartelli non possono essere collocati a
distanza inferiore a 200 m tra di loro e dagli altri cartelli.
8. Lungo le strade e in prossimità delle stesse è ammessa la
posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati
alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali
orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline,
indicazioni toponomastiche ed altre, sempreché siano rispettate
le distanze minime previste dai commi 2 e 4. Nel caso in cui
ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di
esposizione inferiore a 1,00 m2, non si applicano le distanze
rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di
complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree
delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di
vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle
stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive.
Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai
commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali
orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è
ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della
manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché
durante la settimana precedente e le ventiquattro ore successive
allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi le
distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai
commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 100 ed a 25 m.
11. E' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi
pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di
variabilità inferiore a 10 minuti, in posizione trasversale al
senso di marcia dei veicoli.
12. E' vietata la collocazione di cartelli e di altri mezzi
pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.



52. (Art. 23 Cod. Str.) Ubicazione dei mezzi pubblicitari
nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio. -- 1.
Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono
essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie
complessiva non supera il 5% delle aree occupate dalle stazioni
di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di
tipo C e F, e l'1% delle stesse aree se trattasi di strade di
tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il
fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e
decelerazione e in corrispondenza degli accessi.
2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo
le strade di tipo D ed E si applicano le disposizioni dei
regolamenti comunali.
3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre
disposizioni del codice e del presente regolamento.
4. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle
superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la
collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla
prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite
di 2 m2 per ogni servizio prestato.



53. (Art. 23 Cod. Str.) Autorizzazioni. -- 1. L'autorizzazione
al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa,
richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:
a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione
compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio o dagli
uffici speciali per le autostrade;
b) per le autostrade in concessione dalla società
concessionaria;
c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di
proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;
d) per le strade militari dal comando territoriale
competente.
2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni
devono essere improntate ai principi della massima
semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione
per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari
deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio
dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla
documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente
un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si
intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in
opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del
vento, in modo da garantirne la stabilità. Alla domanda deve
essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre e una
planimetria in duplice copia ove è riportata la posizione nella
quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. Possono
essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di
esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non
può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a
cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di
messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i
messaggi previsti.
4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato
una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa
gli estremi di ricevimento.
5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi,
concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve
essere motivato.
6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi
pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è
rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente
di cui al comma 3.
7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare
per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da
parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale,
comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti
dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico
da parte di ciascun ente competente entro il trenta novembre
dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.
8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare
dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la
durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario
riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve
farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio,
all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare
l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i
quali si intende rilasciata.
9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono
tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate,
che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del
rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del
cartello o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni
autorizzate dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari devono
essere riportate nel catasto stradale.
10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a
richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico
rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente
definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono
destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio
nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del
codice.



54. (Art. 23 Cod. Str.) Obblighi del titolare
dell'autorizzazione. -- 1. E' fatto obbligo al titolare
dell'autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e
degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di
sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon
mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni
impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma
1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche
successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca
dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di
sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata
richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione,
rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché
di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti
dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli
stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione
della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento
sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei
luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici
stradali.



55. (Art. 23 Cod. Str.) Targhette di identificazione. -- 1. Su
ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere
saldamente fissata, a cura e a spese del titolare
dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione
facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con
caratteri incisi, i seguenti dati:
a) amministrazione rilasciante;
b) soggetto titolare;
c) numero dell'autorizzazione;
d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
e) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere
sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta
intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.



56. (Art. 23 Cod. Str.) Vigilanza. -- 1. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio
personale competente in materia di viabilità, sulla corretta
realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli
altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli
stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di
conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli
altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle
autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del
personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a
mezzo di specifico verbale al soggetto titolare
dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine
fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le
osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto,
provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto
titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il
personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale
trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della
strada per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del
codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle
rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri
dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le
proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i
provvedimenti di competenza.
5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono
essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53,
commi 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'articolo 23,
comma 1, del codice, devono essere rimossi entro le 48 ore
successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e
spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del
concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.
6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle
autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa
contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare
dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48
ore dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede
d'ufficio.



57. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità sui veicoli. -- 1. La
pubblicità luminosa di cui all'articolo 23, comma 2 del codice,
purché non intermittente e non realizzata mediante messaggi
variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio
di taxi, quando circolano entro i centri abitati, alle seguenti
condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano
bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del
veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che esponga messaggi di immediata percezione che non
impegnino particolarmente l'attenzione dei conducenti di altri
veicoli;
c) che sia resa luminosa solamente in condizione di marcia
del veicolo;
d) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm e
le dimensioni utili per l'esposizione del messaggio
pubblicitario di 70x30 cm;
e) che la superficie di esposizione sia realizzata, in
misura non inferiore a 4/10, con un colore di fondo neutro;
f) che siano esclusi i colori rosso, verde e giallo;
g) che l'intensità luminosa del pannello non sia superiore a
100 candele per metro quadrato.
2. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è
consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4,
unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e
se realizzata senza creare sporgenze rispetto alla superficie
del veicolo. Sulle autovetture ad uso privato è consentita
unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale
della ditta cui appartiene il veicolo.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui
veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia limitata alle
superfici distanti dai dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione e dalle targhe almeno 20 cm, riducibili a 10 cm
sulle parti laterali;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli
stessi non sporgano di oltre tre centimetri rispetto alla
superficie sulla quale sono applicati.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui
veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano
bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del
veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75x35 cm;
c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari
rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti
condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di
rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più
di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia
superiore a tre metri quadrati;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non
superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a
distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione
visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
6. In tutti i casi di cui ai commi precedenti le scritte, i
simboli e la combinazione dei colori non devono generare
confusione con i segnali stradali e in particolare non devono
avere: forme di disco o di triangolo; disegni confondibili con i
simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo,
prescrizione o indicazione; colore rosso, salvo che per la
riproduzione di marchi depositati nei limiti di 1/5 della
superficie utilizzata.
7. E' vietata qualunque forma di pubblicità luminosa
all'interno dei veicoli.



58. (Art. 23 Cod. Str.) Adattamenti delle forme di pubblicità
esistenti all'entrata in vigore del codice. -- 1. I cartelli o
mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in
essere all'atto dell'entrata in vigore del codice e non
rispondenti alle disposizioni dello stesso e del presente
regolamento, devono essere rimossi entro dodici mesi dalla sua
entrata in vigore, a cura e a spese del titolare
dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al
rimborso della somma anticipata per la residua durata
dell'autorizzazione non sfruttata.
2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali,
in base alle distanze minime previste dall'articolo 51 occorre
provvedere, a cura e spesa del titolare dell'autorizzazione, ad
uno spostamento, si procede, per ogni lato della strada, nella
direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando
gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i
successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali
stradali). I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari che non
possono più trovare collocazione in ciascuno degli interspazi
devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro
tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova
autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la
durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione
originaria.



59. (Art. 23 Cod. Str.) Pubblicità fonica. -- 1. Ai fini di cui
all'articolo 155 del codice, con gli autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e ciclomotori non è consentito effettuare pubblicità
fonica. Possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico
interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal
sindaco.
2. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione
del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il
tempo della campagna elettorale.

4. Pertinenze, attraversamenti e condotta delle acque
(Artt. 24-33 Codice della Strada)

60. (Art. 24 Cod. Str.) Ubicazione delle pertinenze di
servizio. -- 1. La localizzazione delle pertinenze di servizio
indicate nell'articolo 24, comma 4, del codice, è parte
integrante del progetto stradale e deve rispondere ai requisiti
di sicurezza e fluidità del traffico.
2. Le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A, B
e D di cui all'articolo 2 del codice, devono essere ubicate su
apposite aree predisposte a cura dell'ente proprietario della
strada, comprendenti lo spazio idoneo per i veicoli in movimento
ed in sosta, e provviste di accessi separati con corsie di
decelerazione ed accelerazione per l'entrata e l'uscita dei
veicoli.
3. Le pertinenze stradali non possono essere ubicate in
prossimità di intersezioni, di fossi, di fermate di mezzi
pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità
limitata. L'ubicazione delle stesse deve essere tale da
consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti
che percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita
dalla pertinenza medesima; presso le uscite sono vietati siepi e
cartelli che impediscono la visuale sulla strada ai conducenti
che devono reinserirsi nel traffico.
4. Ulteriori criteri per la localizzazione e gli standards
dimensionali e qualitativi delle pertinenze di servizio sono
fissati dalle norme che il Ministro dei lavori pubblici emana ai
sensi dell'articolo 13 del codice, salva la conformità a norme
specifiche per ciascun manufatto.



61. (Art. 24 Cod. Str.) Aree di servizio destinate al
rifornimento e al ristoro degli utenti. -- 1. Le aree di servizio
destinate al rifornimento ed al ristoro degli utenti sono dotate
di tutti i servizi necessari per il raggiungimento delle
finalità suddette, con i distributori di carburante, le officine
meccaniche e di lavaggio, i locali di ristoro ed eventualmente
di alloggio, i posti telefonici, di pronto soccorso e di polizia
stradale, gli adeguati servizi igienici collettivi ed i
contenitori per la raccolta anche differenziata dei rifiuti.
2. Gli impianti di distribuzione di carburante sono da
considerare parte delle aree di servizio. La installazione e
l'esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di
carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione
o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori,
è subordinata al parere tecnico favorevole dell'ente
proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti. Con
le norme di cui all'articolo 13 del codice, il Ministro dei
lavori pubblici stabilisce, oltre gli standards e i criteri di
cui all'articolo 60, comma 4, le caratteristiche tecniche che
devono essere imposte con l'autorizzazione dell'impianto, in
relazione alla tipologia delle strade e per tipo di carburante
erogato.
3. Sulle strade di tipo E ed F gli impianti di distribuzione
dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli
accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili, di cui
all'articolo 46. Gli impianti di distribuzione, comprese le
relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la
carreggiata stradale.



62. (Art. 24 Cod. Str.) Aree di servizio destinate a
parcheggio e sosta. -- 1. Le aree di servizio destinate al
parcheggio ed alla sosta dei veicoli devono essere dotate di
un'area apposita per il parcheggio, con indicazioni, a mezzo di
strisce longitudinali bianche a terra, dei singoli posti
macchina. Tale area deve essere munita del segnale di
parcheggio, come stabilito dal presente regolamento.
2. Esse devono essere dotate, inoltre, di area destinata alla
sosta, con spazi destinati alla medesima, con zona a verde e
devono essere attrezzate con camminamenti pedonali, sedili e, se
possibile, con punti per picnic. Devono essere dotate, altresì,
di adeguati servizi igienici collettivi e di contenitori per la
raccolta differenziale dei rifiuti.



63. (Art. 24 Cod. Str.) Aree e fabbricati di manutenzione e di
esercizio della rete viaria. -- 1. Le aree e i fabbricati
destinati alla manutenzione e all'esercizio della rete viaria
devono essere ubicati in posizione tale, lungo il tracciato, da
garantire la tempestività e l'efficienza degli interventi di
esercizio e di manutenzione. Essi sono preclusi agli utenti
della strada.



64. (Art. 24 Cod. Str.) Concessione. -- 1. L'ente proprietario
della strada può concedere, ad uno o più richiedenti, nel
rispetto dei criteri dettati dalle disposizioni vigenti in
materia, l'uso dell'area necessaria per la realizzazione delle
opere e la gestione dei servizi. Qualora l'ente proprietario si
avvalga della facoltà di affidare in concessione la
realizzazione dell'opera e la gestione dei servizi ad uno o più
richiedenti, potrà essere affidata a terzi la gestione di taluni
servizi di cui l'area è dotata, previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada.
2. I rapporti tra ente proprietario della strada e
concessionario sono regolati da apposita convenzione.
3. Alla convenzione di cui sopra è allegato, facendone parte
integrante, il disciplinare predisposto dall'ente proprietario
della strada che stabilisce le norme di progettazione,
costruzione e gestione e che regola i poteri di vigilanza
dell'ente stesso.
4. La convenzione stabilisce anche la durata della concessione
e detta la disciplina dei rapporti economici.
5. La convenzione può subire modificazioni e integrazioni a
mezzo di una successiva convenzione, anche a richiesta del
soggetto concessionario, in relazione alle variate esigenze del
traffico e della utenza.



65. (Art. 25 Cod. Str.) Attraversamenti ed occupazioni
stradali in generale. -- 1. Gli attraversamenti e le occupazioni
di strade, di cui all'articolo 25 del codice, possono essere
realizzati a raso o mediante strutture sopraelevate o in
sotterraneo. Essi, quando sono realizzati a raso, si distinguono
in:
a) trasversali se interessano in tutto o in parte la sezione
della sede stradale e delle fasce di rispetto;
b) longitudinali se seguono parallelamente l'asse della
strada entro i confini della sede stradale e delle fasce di
rispetto;
c) misti se sono costituiti da attraversamenti trasversali e
occupazioni longitudinali.
2. Nelle strade extraurbane principali e, di norma, nelle
strade extraurbane secondarie, sono vietati attraversamenti a
raso di linee ferroviarie e tranviarie di qualsiasi tipo e
importanza.
3. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali a raso sono
consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste
comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
4. La soluzione tecnica prescelta deve tener conto della
sicurezza e fluidità del traffico sia durante l'esecuzione dei
lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché
della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni
caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza
previste per ciascun impianto.



66. (Art. 25 Cod. Str.) Attraversamenti in sotterraneo o con
strutture sopraelevate. -- 1. Gli attraversamenti in sotterraneo,
di norma, devono essere posizionati in apposita sede, in
cunicoli realizzati con sistema a spinta dei manufatti nel corpo
stradale che proteggono gli stessi e assorbono le sollecitazioni
del traffico stradale.
2. Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinché la
praticabilità di essi sia consentita senza comportare
manomissione del corpo stradale e intralcio al traffico e
affinché consentano, compatibilmente con le norme di sicurezza,
l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento.
L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della
fascia di pertinenza stradale; non deve essere comunque previsto
a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata.
3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso
dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo
deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della
strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e
delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal
piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.
4. Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono
essere realizzati mediante sostegni situati fuori della
carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e
comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della
strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di
campagna più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di
impianto. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere
previsto al di fuori della carreggiata.
5. Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano
viabile nel punto più depresso deve essere maggiore o uguale al
franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso
il maggior franco di sicurezza.
6. La progettazione degli attraversamenti sia in sotterraneo
che in strutture sopraelevate è sottoposta all'approvazione
dall'ente proprietario della strada prima del rilascio della
concessione di cui all'articolo 67.
7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo mediante
cunicoli devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di
pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima
distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti
attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili
soluzioni alternative.
8. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori della
carreggiata e preferibilmente nelle zone di pertinenza o sui
marciapiedi stradali.
9. Le opere sopraelevate longitudinali sono di norma
realizzate nelle fasce di pertinenza stradali e i sostegni
verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di
servizio a una distanza dal margine della strada uguale alla
altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un
franco di sicurezza. Si può derogare da tale norma quando le
situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione
dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle
pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei
franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare in ogni
caso al di fuori della carreggiata.
10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica nella
realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione
tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria.
In tale caso i sostegni verticali della linea di alimentazione
devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della
carreggiata non inferiore a 0,50 m e devono essere adeguatamente
protetti e segnalati, secondo quanto previsto dal presente
regolamento.



67. (Art. 25 Cod. Str.) Concessione per la realizzazione degli
attraversamenti e delle occupazioni stradali. -- 1. L'ente
proprietario della strada, quando rilascia la concessione per
l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che
nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme
tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di
impegno totale della carreggiata per periodi di tempo
prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni
in sito o in percorsi alternativi.
2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla
manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per
i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il
periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di
ultimazione dei lavori.
3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione
necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.
4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il
termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte
dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori,
trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.
5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la
manutenzione dei manufatti di attraversamento è accompagnata
dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario
della strada concedente e l'ente concessionario nella quale
devono essere stabiliti:
a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di
ingombro della carreggiata;
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico
stradale;
c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche
da osservarsi;
d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al
concedente;
e) la durata della concessione;
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali
inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente
proprietario della strada che dei terzi danneggiati.
6. Le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo
dopo l'esito positivo del collaudo.



68. (Art. 25 Cod. Str.) Cassonetti per la raccolta anche
differenziata dei rifiuti. -- 1. I cassonetti per la raccolta
anche differenziata dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo
di cui all'articolo 25, comma 3, del codice, devono essere
collocati in genere fuori della carreggiata in modo, comunque,
da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione.
2. Su ciascuno degli spigoli verticali del cassonetto devono
essere apposti pannelli di pellicola rifrangente a strisce
bianche e rosse, per una superficie complessiva utile per
cassonetto, non inferiore a 3.200 cm2 comunque frazionabili
(fig. II.479/a) Le pellicole rifrangenti devono possedere i
requisiti colorimetrici e fotometrici stabiliti nel disciplinare
di cui all'articolo 79, comma 9. Nelle zone urbane, ove
coesistono elevati volumi di traffico e fonti di disturbo
luminose o alto livello di luminosità ambientale, le pellicole
rifrangenti devono di norma essere della classe 2 di cui
all'articolo 79, comma 10.
3. Quando, per conformazione del cassonetto e per disposizione
delle attrezzature accessorie, la segnaletica di cui al comma 2
non può essere applicata, essa può essere sostituita con quattro
pannelli ridotti, ciascuno di superficie di 20x20 cm in modo da
realizzare una superficie totale di segnalazione non inferiore a
1600 cm2 (fig. II.479/b). In questa ipotesi, i cassonetti devono
essere ubicati in aree riservate destinate a parcheggio fuori
della carreggiata o entro la stessa.
4. I cassonetti che non siano dotati della segnaletica di cui
ai commi 2 e 3 devono essere ubicati in sede propria.
5. Ove il cassonetto venga collocato ai margini della
carreggiata l'area di ubicazione dello stesso deve essere
delimitata con segnaletica orizzontale conforme all'articolo
152, comma 2.



69. (Art. 28 Cod. Str.) Obblighi dei concessionari di
determinati servizi. -- 1. Quando si verificano le condizioni di
cui all'articolo 28, comma 1 del codice, l'ente proprietario
indica con proprio atto, comunicato con raccomandata con avviso
di ricevimento, ai concessionari indicati, le condizioni e le
prescrizioni necessarie per la conservazione della strada e la
sicurezza della circolazione. Nello stesso atto sono indicati i
termini in cui le predette prescrizioni devono essere eseguite,
ed i relativi lavori effettuati, con la eventuale fissazione di
penali nell'ipotesi di ritardo che non sia ascrivibile a caso
fortuito o a forza maggiore.
2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti
non siano effettuati nei termini indicati dall'ente
proprietario, questo procede alla esecuzione diretta,
comunicando, con raccomandata con avviso di ricevimento al
concessionario, la data di inizio dei lavori e, successivamente
ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il
ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta
giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario
richiede al Prefetto l'emanazione di decreto ingiuntivo avente
immediata efficacia esecutiva secondo la legislazione vigente.



70. (Art. 32 Cod. Str.) Condotta delle acque. -- 1.
Nell'ipotesi prevista dall'articolo 32, commi 4 e 5 del codice,
l'ente proprietario della strada, con raccomandata con avviso di
ricevimento, ingiunge ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dello
stesso articolo, l'esecuzione delle opere a loro imposte dai
richiamati commi, indicando le modalità, le condizioni e le
prescrizioni da eseguire, nonché i termini entro cui le opere
devono essere effettuate.
2. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al comma 1,
l'ente proprietario della strada procede alla esecuzione
diretta, comunicando, con raccomandata con avviso di
ricevimento, al soggetto tenuto la data di inizio dei lavori e,
successivamente ai lavori, le spese sostenute. Se tale soggetto
non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento
della raccomandata, l'ente proprietario richiede al Prefetto
l'emanazione di decreto ingiuntivo avente immediata efficacia
esecutiva secondo la legislazione vigente.



71. (Art. 33 Cod. Str.) Canali artificiali e manufatti sui
medesimi. -- 1. Nelle ipotesi in cui i soggetti tenuti
all'adempimento degli obblighi e delle opere indicati
dall'articolo 33 del codice non vi ottemperino spontaneamente,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70.

5. Oneri supplementari
(Art. 34 Codice della Strada)

72. (Art. 34 Cod. Str.) Oneri supplementari a carico dei mezzi
d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali. -- 1. Il
Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal
Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei
proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di
ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla
Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per
la prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre
il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994.
3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34,
comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di
determinazione annuale delle quote di trasferimenti da
effettuare a favore dell'A.N.A.S. e delle regioni tiene conto
delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del
codice e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino
sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di
7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento
A.N.A.S. competente per territorio operativo.
4. Le società concessionarie delle autostrade comunicano il 1
aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno all'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi
acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La
comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di
comune accordo con l'AISCAT e su supporto informatico.

Capo II
1. Competenze
(Art. 35 Codice della Strada)

73. (Art. 35 Cod. Str.) Competenze. -- 1. Il coordinamento
degli enti proprietari delle strade per il perseguimento dei
fini indicati all'articolo 35, comma 1, del codice, e nei casi
richiamati è promosso e gestito dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori
pubblici nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale cura e svolge, in piena autonomia funzionale e
operativa, le attribuzioni di competenza del Ministero dei
lavori pubblici nel settore della circolazione e quelle previste
comunque dal presente regolamento e dalla legislazione vigente
in materia.
3. All'Ispettorato generale spetta il coordinamento
dell'attività di raccolta dei dati e delle informazioni
necessari alla elaborazione del rapporto annuale sui problemi
della circolazione stradale sotto i profili sociale, ambientale,
economico e culturale da presentare al Parlamento nei termini e
con le modalità indicate nell'articolo 1.
4. L'Ispettorato generale coordina, d'intesa con il Ministero
dell'interno, l'attività del Centro di coordinamento delle
informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza
stradale (CCISS) istituito con decreto interministeriale 8
maggio 1990, n. 154 presso il Ministero dei lavori pubblici,
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
e diretto dal dirigente ad esso preposto.
5. Il dirigente preposto all'Ispettorato generale, nel
rispetto anche delle direttive formulate dal Ministro o dal
Sottosegretario di Stato all'uopo delegato, informa entrambi
tali organi delle soluzioni adottate.
6. L'Ispettorato generale provvede alla autonoma gestione del
proprio Centro di elaborazione automatica dei dati. Alle
informazioni contenute nel sistema informativo nazionale,
gestito dal Centro di elaborazione automatica dei dati, si può
accedere ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990,
n. 241.
7. Presso l'Ispettorato generale è costituito il Centro di
documentazione sui problemi della circolazione e della sicurezza
stradale, che è articolato in due sezioni e in una medioteca. La
prima sezione raccoglie documenti in lingua italiana; nella
seconda sezione sono raccolti documenti prodotti in lingua
diversa da quella italiana.
8. L'Ispettorato generale è dotato di un ufficio che si occupa
della gestione amministrativo-contabile dei capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
destinati al supporto finanziario delle attività indicate nel
codice della strada. All'Ispettorato generale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
9. L'Ispettorato generale è preposto alla gestione
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del
codice con le modalità indicate dall'articolo 401.
10. Le attività dell'Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale non comportano oneri aggiuntivi, dovendo
svolgersi nei limiti di spesa fissati dal codice. La quota
annuale dei proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo
101, comma 1 del codice, destinati all'Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale, è utilizzata per le
finalità di cui all'articolo 208, comma 2, del codice e agli
oneri ad essi conseguenti.

2. La segnaletica in generale
(Artt. 37-38 Codice della Strada)

74. (Art. 37 Cod. Str.) Ricorso contro provvedimenti relativi
alla segnaletica. -- 1. Il ricorso, previsto dall'articolo 37,
comma 3, del codice è proposto, nel termine di sessanta giorni,
da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in
relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve
contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge
l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione
al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di
modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei
lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della
segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.
2. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del
provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza,
nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare
provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato. L'esecuzione
provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di
ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori
pubblici.
3. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria
dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni
dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal
Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a
conformarsi ad essa.



75. (Art. 38 Cod. Str.) Campo di applicazione delle norme
sulla segnaletica. -- 1. Il campo di applicazione delle norme
relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e
alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli
autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei
mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre
aree demaniali aperte al pubblico transito.
2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree
aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli
stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi
autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli
stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte
all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati,
devono essere conformi a quelli regolamentari.
3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e
9, del codice sono stabilite negli articoli che seguono,
relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.



76. (Art. 38 Cod. Str.) Segnali per le esigenze dell'autorità
militare. -- 1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del
codice, sono i seguenti:
a) segnali di classe dei ponti;
b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali
indicazioni;
c) segnali campali temporanei.
2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la
disposizione del richiamato articolo 38, comma 11 del codice,
alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono
diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere
osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio
del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale
competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade
in cui le esigenze del traffico militare impongono la
installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in
quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li
comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.
3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori
nonché le modalità di apposizione dei singoli segnali sono
stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente
proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà
effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale
militare; il Comando competente può richiedere il concorso
dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le
modalità di essa.

3. La segnaletica verticale
(Art. 39 Codice della Strada)
A) Segnali verticali in generale

77. (Art. 39 Cod. Str.) Norme generali sui segnali verticali.
-- 1. I segnali stradali verticali da apporre sulle strade per
segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o una
indicazione, ai sensi dell'articolo 39 del codice, devono avere,
nella parte anteriore visibile dagli utenti, forma, dimensioni,
colori e caratteristiche conformi alle norme del presente
regolamento e alle relative figure e tabelle allegate che ne
fanno parte integrante.
2. Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite
dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico
progetto riferito ad una intera area o a singoli itinerari,
redatto, se del caso, di concerto con gli enti proprietari delle
strade limitrofe cointeressati, ai fini della costituzione di un
sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia
della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e
veicolare.
3. Il progetto deve tenere conto, inoltre, delle
caratteristiche delle strade nelle quali deve essere ubicata la
segnaletica ed, in particolare, delle velocità di progetto o
locali predominante e delle prevalenti tipologie di traffico cui
è indirizzata (autovetture, veicoli pesanti, motocicli); per i
velocipedi ed i pedoni può farsi ricorso a specifica segnaletica
purché integrata o integrabile con quella diretta ai conducenti
dei veicoli a motore.
4. Al fine di preavvisare i conducenti delle reali condizioni
della strada per quanto concerne situazioni della circolazione,
meteorologiche o altre indicazioni di interesse dell'utente i
segnali verticali possono essere realizzati in modo da
visualizzare di volta in volta messaggi diversi, comandati
localmente o a distanza mediante idonei sistemi di controllo.
Tali segnali, detti a messaggio variabile , anche se impiegati
a titolo di preavviso e di informazione, devono essere
realizzati facendo uso di figure e scritte regolamentari e cioè
riproducenti integralmente per forme, dimensioni, colori e
disposizione le figure e gli alfabeti prescritti nei segnali
verticali di tipo non variabile. Il passaggio da un messaggio
all'altro deve avvenire in maniera rapida per non ingenerare
confusione o distrazione nell'utente.
5. E' vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel
presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito
negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei
lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale. E' consentito il permanere in opera di
segnali già installati che presentano solo lievi difformità
rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni
di cui agli articoli 79, comma da 1 a 8, e 81. Quando tali
segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche
non soddisfano più ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo
79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto
conformi a quelli previsti nel presente regolamento.
6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi
forma di pubblicità con i segnali stradali. E' tuttavia
consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali
per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario
della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle
presenti norme.
7. Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro
opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o
l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della
ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione
nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei
lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei
segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cm2. Per i segnali di
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri
stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi
dell'ordinanza di apposizione.



78. (Art. 39 Cod. Str.) Colori dei segnali verticali. -- 1. I
colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito
indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite
con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i
segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i
colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni
previste nelle figure e modelli allegati al presente
regolamento.
2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i
seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente
previste:
a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni
urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive
affini in ambito urbano;
d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso
e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e
variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali
o, comunque, di lavori sulla strada;
e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse
storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni
geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche,
stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri
commerciali nelle zone periferiche urbane;
g) arancio: per i segnali SCUOLABUS E TAXI;
h) rosso: per i segnali SOS E INCIDENTE;
i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei
cantieri stradali;
l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.
3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
b) nere: sul giallo e sull'arancio;
c) gialle: sul nero;
d) blu o nere: sul bianco;
e) grigio: sul bianco.
4. I simboli sui colori di fondo devono essere:
a) neri: sull'arancio e sul giallo;
b) neri o blu: sul bianco;
c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
d) grigio: sul bianco.
5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura
(50%) del fondo bianco con il colore nero.



79. (Art. 39 Cod. Str.) Visibilità dei segnali. -- 1. Per
ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento
tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per
una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve
progressivamente poter percepire la presenza del segnale,
riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato
e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il
comportamento richiesto.
2. Sono segnali sul posto quelli ubicati all'inizio della zona
o del punto in cui è richiesto un determinato comportamento.
3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali
di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti:

 ---------------------------------------------------------------
|                                    | Segnali  |   Segnali    |
|           Tipi di strade           |    di    |     di       |
|                                    | pericolo | prescrizione |
 ---------------------------------------------------------------
| Autostrade  e  strade  extraurbane |          |              |
|   principali . . . . . . . . . . . |   m 150  |     m 250    |
| Strade  extraurbane  secondarie  e |          |              |
|   urbane di scorrimento (con velo- |          |              |
|   locità superiore a 50 km/h). . . |   m 100  |     m 150    |
| Altre strade . . . . . . . . . . . |   m  50  |     m  80    |

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di
indicazione sono riportate nei relativi articoli.
4. Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento
inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3,
le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da
altro identico integrato da apposito pannello modello 1,
definito all'articolo 83.
5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di
notte come di giorno.
6. La visibilità notturna può essere assicurata con
dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per
rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La
rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee
pellicole.
7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli
aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con
illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché
posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che
appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui
appaiono di giorno.
8. Tutti i segnali devono essere realizzati in modo da
consentire il loro avvistamento su ogni tipo di viabilità ed in
qualsiasi condizione di esposizione e di illuminazione
ambientale.
9. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata
delle pellicole rifrangenti usate per i segnali stradali sono
stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
10. Le pellicole rifrangenti sono a normale (classe 1) o ad
elevata efficienza (classe 2) secondo i parametri e i valori
stabiliti con il disciplinare di cui al comma 9.
11. La scelta del tipo di pellicola rifrangente deve essere
effettuata dall'ente proprietario della strada in relazione
all'importanza del segnale e del risalto da dare al messaggio ai
fini della sicurezza, alla sua ubicazione ed altezza rispetto
alla carreggiata, nonché ad altri fattori specifici quali la
velocità locale predominante della strada, l'illuminazione
esterna, le caratteristiche climatiche, il particolare
posizionamento del segnale in relazione alle condizioni
orografiche.
12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata
efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è
esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza,
fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di
sorpasso, nonché per i segnali di preavviso e di direzione di
nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per i
segnali: divieto di accesso, limiti di velocità, direzione
obbligatoria, delineatori speciali.
13. Sullo stesso sostegno non devono essere posti segnali con
caratteristiche di illuminazione o di rifrangenza differenti fra
loro.



80. (Art. 39 Cod. Str.) Dimensioni e formati dei segnali
verticali. -- 1. Il formato e le dimensioni dei segnali
verticali, esclusi quelli di indicazione e quelli di cui ai
commi 4, 5, 6 e 7, sono stabiliti nelle tabelle II.1, II.2,
II.3, II.4, II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11, II.12,
II.13, II.14 e II.15 che fanno parte integrante del presente
regolamento.
2. I segnali di formato grande devono essere impiegati sul
lato destro delle strade extraurbane a due o più corsie per
senso di marcia, su quelle urbane a tre o più corsie per senso
di marcia e nei casi di installazione al di sopra della
carreggiata. Se ripetuti sul lato sinistro, essi possono essere
anche di formato normale .
3. I segnali di formato piccolo o ridotto si possono
impiegare solo allorché le condizioni di impianto limitano
materialmente l'impiego di segnali di formato normale .
4. Le dimensioni dei segnali, in caso di necessità, possono
essere variate in relazione alla velocità predominante e
all'ampiezza della sede stradale, previa autorizzazione del
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale.
5. Qualora due o più segnali compaiono su un unico pannello
segnaletico, tale pannello viene denominato segnale composito .
Le dimensioni del segnale composito devono essere tali che i
dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40
cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Il
fondo del segnale risultante deve essere di colore bianco o
giallo per i segnali temporanei. Le dimensioni minime dei
segnali compositi relativi alla sosta sono quelle di formato
ridotto indicate nella tabella II.7 ed il disco di divieto di
sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm.
6. L'impiego di segnali aventi dimensioni diverse può essere
consentito solo per situazioni stradali o di traffico
eccezionali temporanee; se si tratta di situazioni eccezionali
permanenti occorre l'autorizzazione del Ministero dei lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale.
7. Le dimensioni dei segnali di preavviso e di quelli di
conferma nonché di quei segnali per i quali non siano stati
fissati specifici dimensionamenti negli articoli relativi alla
segnaletica di indicazione, sono determinate dall'altezza delle
lettere commisurate alla distanza di leggibilità richiesta in
funzione della velocità locale predominante e dal numero delle
iscrizioni, secondo le norme riguardanti la segnaletica di
indicazione (tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20, II.21
che fanno parte integrante del presente regolamento).



81. (Art. 39 Cod. Str.) Installazione dei segnali verticali. --
1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato
destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro
ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della
carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero
previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie
di segnali.
2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali
laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non
inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del
marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze
inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono
ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali
dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a
0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della
banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere
ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché
non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.
3. Per altezza dei segnali stradali dal suolo si intende
l'altezza del bordo inferiore del cartello o del pannello
integrativo più basso dal piano orizzontale tangente al punto
più alto della carreggiata in quella sezione.
4. Su tratte omogenee di strada i segnali devono essere posti,
per quanto possibile, ad altezza uniforme.
5. L'altezza minima dei segnali laterali è di 0,60 m e la
massima è di 2,20 m, ad eccezione di quelli mobili. Lungo le
strade urbane, per particolari condizioni ambientali, i segnali
possono essere posti ad altezza superiore e comunque non oltre
4,50 m. Tutti i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su
percorsi pedonali devono avere un'altezza minima di 2,20 m, ad
eccezione delle lanterne semaforiche.
6. I segnali collocati al di sopra della carreggiata devono
avere un'altezza minima di 5,10 m, salvo nei casi di
applicazione su manufatti di altezza inferiore. Qualora il
segnale sia di pericolo o di prescrizione e abbia valore per
l'intera carreggiata deve essere posto con il centro in
corrispondenza dell'asse della stessa; se invece si riferisce ad
una sola corsia, deve essere ubicato in corrispondenza dell'asse
di quest'ultima ed integrato da una freccia sottostante con la
punta diretta verso il basso (pannello integrativo modello
II.6/n di cui all'articolo 83, comma 10).
7. I segnali di pericolo devono essere installati, di norma,
ad una distanza di 150 m dal punto di inizio del pericolo
segnalato. Nelle strade urbane con velocità massima non
superiore a quella stabilita dall'articolo 142, comma 1, del
codice, la distanza può essere ridotta in relazione alla
situazione dei luoghi.
8. I segnali di prescrizione devono essere installati in
corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia
la prescrizione. Essi, muniti di pannello integrativo modello
II.1 di cui all'articolo 83, comma 4, possono essere ripetuti in
anticipo con funzione di preavviso.
9. I segnali DARE PRECEDENZA (Art. 106) e FERMARSI E DARE
PRECEDENZA (Art. 107) devono essere posti in prossimità del
limite della carreggiata della strada che gode del diritto di
precedenza e comunque a distanza non superiore a 25 m da esso
fuori dai centri abitati e 10 m nei centri abitati; detti
segnali devono essere preceduti dal relativo preavviso (art.
108) posto ad una distanza sufficiente affinché i conducenti
possano conformare la loro condotta alla segnalazione, tenuto
conto delle condizioni locali e della velocità locale
predominante su ambo le strade.
10. I segnali che indicano la fine del divieto o dell'obbligo
devono essere installati in corrispondenza o il più vicino
possibile al punto in cui cessa il divieto o l'obbligo stesso.
11. In funzione delle caratteristiche del materiale impiegato,
la disposizione del segnale deve essere tale da non dare luogo
ad abbagliamento o a riduzione di leggibilità del segnale
stesso.
12. I segnali installati al di sopra della carreggiata devono
avere un'altezza ed un'inclinazione rispetto al piano
perpendicolare alla superficie stradale in funzione
dell'andamento altimetrico della strada. Per i segnali posti ad
altezza di 5,10 m, di norma, detta inclinazione sulle strade
pianeggianti è di 3 circa verso il lato da cui provengono i
veicoli (schema II.A). La disposizione planimetrica deve essere
conforme agli schemi II.B, II.C, II.D.
13. I segnali possono essere installati in versione mobile e
con carattere temporaneo per comprovati motivi operativi o per
situazioni ambientali di emergenza e di traffico, nonché
nell'ambito di cantieri stradali o su attrezzature di lavoro
fisse o mobili.



82. (Art. 39 Cod. Str.) Caratteristiche dei sostegni, supporti
ed altri materiali usati per la segnaletica stradale. -- 1. I
sostegni ed i supporti dei segnali stradali devono essere
generalmente di metallo con le caratteristiche stabilite da
appositi disciplinari approvati con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. L'impiego di altri materiali deve essere approvato
dal Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale.
2. I sostegni devono avere, nei casi di sezione circolare, un
dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al
sostegno e del sostegno rispetto al terreno.
3. La sezione del sostegno deve garantire la stabilità del
segnale in condizione di sollecitazioni derivanti da fattori
ambientali.
4. I sostegni e i supporti dei segnali stradali devono essere
adeguatamente protetti contro la corrosione.
5. Ogni sostegno, ad eccezione delle strutture complesse e di
quelle portanti lanterne semaforiche, deve portare di norma un
solo segnale. Quando è necessario segnalare più pericoli o
prescrizioni nello stesso luogo, è tollerato l'abbinamento di
due segnali sullo stesso sostegno.



83. (Art. 39 Cod. Str.) Pannelli integrativi. -- 1. I segnali
possono essere muniti di pannelli integrativi nei seguenti casi:
a) per definire la validità nello spazio del segnale;
b) per precisare il significato del segnale;
c) per limitare l'efficacia dei segnali a talune categorie
di utenti o per determinati periodi di tempo.
2. I pannelli integrativi sono di forma rettangolare e devono
contenere simboli od iscrizioni esplicative sintetiche e
concise.
3. I pannelli integrativi sono dei seguenti modelli:
modello II.1 - per le distanze;
modello II.2 - per le estese;
modello II.3 - per indicare periodi di tempo;
modello II.4 - per indicare eccezioni o limitazioni;
modello II.5 - per indicare l'inizio, la continuazione o la
fine;
modello II.6 - per esplicitazioni o indicazioni;
modello II.7 - per indicare l'andamento della strada
principale.
4. Il modello II.1 indica la DISTANZA, espressa in chilometri
o in metri arrotondati ai 10 m per eccesso, tra il segnale e
l'inizio del punto pericoloso, del punto dal quale si applica la
prescrizione o del punto oggetto dell'indicazione (modelli
II.1/a, II.1/b).
5. Il modello II.2 indica l'ESTESA, cioè la lunghezza,
espressa in chilometri o in metri, arrotondata ai 10 m per
eccesso, del tratto stradale pericoloso o nel quale si applica
la prescrizione (modelli II.2/a, II.2/b).
6. Il modello II.3 indica il TEMPO DI VALIDITA', cioè il
giorno, l'ora o i minuti primi, mediante cifre o simboli,
durante il quale vige la prescrizione o il pericolo (modelli
II.3/a, II.3/b, II.3/c, II.3/d).
7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè
autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie
di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione
è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono
inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece
si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i
relativi simboli neri su fondo bianco saranno preceduti dalla
parola ECCETTO (modello II.4/b).
8. Il modello II.5 indica: l'INIZIO, la CONTINUAZIONE, la FINE
di una prescrizione, di un pericolo o di una indicazione
(modelli II.5/a1, II.5/a2, II.5/a3 e modelli II.5/b1, II.5/b2,
II.5/b3). L'uso del pannello INIZIO deve essere limitato ai casi
in cui sia opportuno evidenziare la circostanza, essendo
generalmente implicito in ciascun segnale il concetto di inizio.
9. Il modello II.6 indica, mediante simboli o concisa
iscrizione, la spiegazione del significato del segnale
principale, ovvero aggiunge una indicazione o esplicitazione al
fine di ampliare o specificare utilmente il significato del
segnale stesso, in particolari casi di occasionalità o
provvisorietà (modelli II.6/a, II.6/b, II.6/c, II.6/d, II.6/e,
II.6/f, II.6/g, II.6/h, II.6/i, II.6/l, II.6/m, II.6/n, II.6/p1,
II.6/p2, II.6/q1, II.6/q2).
10. I simboli da utilizzare per i pannelli integrativi modello
6, salvo altri che potranno essere autorizzati dal Ministero dei
lavori pubblici, sono:

 ------------------------------------------ --------------------
|       Simbolo       |      Significato     |      Figura     |
 ------------------------------------------ --------------------
| Pennello e striscia | Segni orizzontali  in| modello II.6/a  |
|                     | corso di  rifacimento|                 |
| Auto in collisione  | Incidente            | modello II.6/b  |
| Locomotive          | Attraversamento    di| modello II.6/c  |
|                     |   binari             |                 |
| Lama  sgombraneve  e| Sgombraneve in azione| modello II.6/d  |
| cristallo  di ghiac-|                      |                 |
|   cio               |                      |                 |
| Onde azzurre        | Zona soggetta  ad al-| modello II.6/e  |
|                     |   lagamento          |                 |
| Due file di auto    | Coda                 | modello II.6/f  |
| Pala meccanica      | Mezzi  di  lavoro  in| modello II.6/g  |
|                     |   azione             |                 |
| Cristalli di  ghiac-| Strada sdrucciolevole| modello II.6/h  |
|   cio               |   per ghiaccio       |                 |
| Nuvola con gocce    | Strada sdrucciolevole| modello II.6/i  |
|                     |   per pioggia        |                 |
| Autocarro e auto    | Autocarri in  rallen-| modello II.6/l  |
|                     |   tamento            |                 |
| Gru e auto          | Zona rimozione coatta| modello II.6/m  |
| Freccia verticale   | Segnale di corsia    | modello II.6/n  |
| Esempi con iscrizio-| Tornanti             | modelli II.6/p1,|
|   ne                |                      |   II.6/p2       |
| Macchina  operatrice| Pulizia strada       | modelli II.6/q1,|
|   del servizio N.U. |                      |   I.6/q2        |

11. Il modello II.7 indica, mediante una striscia più larga
rispetto a quelle confluenti più strette, l'andamento della
strada che gode della precedenza rispetto alle altre. Il simbolo
è di colore nero su fondo bianco.
12. Nei pannelli integrativi è vietato l'uso di iscrizioni
quando è previsto un simbolo specifico. E', altresì, vietato
utilizzare il segnale di pericolo generico (ALTRI PERICOLI, fig.
II.35) con pannello modello II.6 quando uno specifico segnale
per indicare lo stesso pericolo è stabilito dalle presenti
norme.
13. Ove motivi di visibilità lo rendano opportuno, il segnale
ed il relativo pannello integrativo possono essere riuniti in un
unico segnale composito (modelli II.8/a, II.8/b, II.8/c,
II.8/d).

B) Segnali di pericolo

84. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di pericolo in generale. -- 1.
I segnali di pericolo hanno forma di triangolo equilatero con un
vertice diretto verso l'alto.
2. I segnali di pericolo devono essere installati quando
esiste una reale situazione di pericolo sulla strada, non
percepibile con tempestività da un conducente che osservi le
normali regole di prudenza.
3. Nei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza di
posizionamento stabilita dall'articolo 81, comma 7, il segnale
deve essere integrato con il pannello modello II.1 indicante la
effettiva distanza dal pericolo: per motivi di sicurezza, il
segnale può essere preceduto da un altro identico, sempre con
pannello integrativo indicante la effettiva distanza dal
pericolo.
4. I segnali di pericolo devono essere posti sul lato destro
della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso
di marcia, devono adottarsi opportune misure, in relazione alle
condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente
percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le
corsie interne, ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra
della carreggiata.
5. Se il segnale è utilizzato per indicare un pericolo esteso
su un tratto di strada di lunghezza definita (es.: serie di
curve pericolose, carreggiata dissestata, lavori sulla strada,
ecc.) quest'ultima deve essere indicata con pannello integrativo
ESTESA (modello II.2). Se in tale tratto di strada vi sono
intersezioni, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni
intersezione. L'estesa massima, oltre la quale il segnale deve
essere comunque ripetuto, non può superare i 3 km.
6. Quando l'estesa di un tratto di strada interessata dal
pericolo segnalato non è chiaramente individuabile, il termine
del pericolo può essere segnalato mediante lo stesso segnale
integrato dal pannello FINE (modelli II.5/a3, II.5/b3).
7. In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un
segnale di obbligo sullo stesso sostegno, il primo deve essere
sempre al di sopra del secondo.



85. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi a strada deformata,
dosso e cunetta. -- 1. Il segnale STRADA DEFORMATA (fig. II.1)
deve essere usato per presegnalare un tratto di strada in
cattivo stato o con pavimentazione irregolare.
2. Il segnale DOSSO (fig. II.2) deve essere usato per
presegnalare una anomalia altimetrica convessa della strada che
limita la visibilità.
3. Il segnale CUNETTA (fig. II.3) deve essere usato per
presegnalare una anomalia altimetrica concava della strada.



86. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi a curve pericolose. --
1. Per presegnalare una curva pericolosa, per caratteristiche
planimetriche o per insufficiente visibilità, deve essere usato
uno dei seguenti segnali:
a) CURVA A DESTRA (fig. II.4);
b) CURVA A SINISTRA (fig. II.5);
c) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA (fig. II.6);
d) DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA (fig. II.7).
2. Per segnalare una serie di curve pericolose in successione
si deve impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento
della prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello
II.2 recante l'indicazione della lunghezza del tratto di strada
interessato.
3. Per segnalare una serie di tornanti in successione si deve
impiegare il segnale c) o d) a seconda dell'andamento della
prima curva, aggiungendo il pannello integrativo modello
II.6/p1. Ciascun tornante può essere indicato con un numero su
apposito pannello da collocare sul margine del ciglio stradale
esterno e al centro della curva (modello II.6/p2).



87. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di passaggio a livello. -- 1.
Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE (fig. II.8) deve
essere usato per presegnalare ogni attraversamento ferroviario
munito di barriere o semibarriere.
2. Il segnale di PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE (fig.
II.9) deve essere usato per presegnalare ogni attraversamento
ferroviario privo di barriere. Nelle immediate vicinanze
dell'attraversamento deve essere apposto il segnale CROCE DI S.
ANDREA (fig. II.10/a) che indica l'obbligo di fermarsi in
corrispondenza dell'apposita striscia di arresto. Il segnale
DOPPIA CROCE DI S. ANDREA (fig. II.10/b) indica che la ferrovia
è a due o più binari.
3. I segnali CROCE DI S. ANDREA E DOPPIA CROCE DI S. ANDREA
devono essere installati con l'asse maggiore orizzontale; in
mancanza di spazio possono essere installati con l'asse maggiore
verticale (figg. II.10/c, II.10/d).
4. Il pannello distanziometrico di cui alla figura II.11/a
deve essere posto sotto i segnali delle figure II.8 e II.9;
quelli di cui alle figure II.11/b e II.11/c devono essere
collocati rispettivamente a 2/3 e a 1/3 della distanza tra il
segnale e l'attraversamento ferroviario.
5. I pannelli distanziometrici devono portare rispettivamente
3, 2 e 1 barre rosse su fondo bianco oblique a 45 e discendenti
verso la carreggiata.
6. Quando la strada è attraversata da un binario di raccordo
ferroviario e il passaggio di convogli è regolato a vista con
segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra,
l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale
ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello
II.6/c e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario
stesso. Il segnale è facoltativo nei centri abitati.
7. In prossimità di una diramazione stradale su cui esiste un
passaggio a livello con o senza barriere, a distanza inferiore a
quella prescritta per l'impianto del primo segnale di pericolo,
si deve fare uso di uno dei segnali specifici di pericolo, di
formato piccolo, inseriti nei segnali di preavviso di
intersezione, da apporre sulla strada non interessata
dall'attraversamento ferroviario a cura e spese dell'ente
proprietario della stessa, ad una distanza dall'intersezione non
inferiore ai valori di cui all'articolo 126, comma 2 (fig.
II.240).



88. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di attraversamento tranviario,
attraversamento pedonale e attraversamento ciclabile. -- 1. Il
segnale ATTRAVERSAMENTO TRANVIARIO (fig. II.12) deve essere
usato per presegnalare, fuori e dentro i centri abitati, una
linea tranviaria, non regolata da semaforo, intersecante,
interferente o riducente la parte di carreggiata destinata ai
veicoli.
2. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.13) deve
essere usato per presegnalare un passaggio di pedoni,
contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle
strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità
superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del
codice.
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.14) deve
essere usato per presegnalare un passaggio di ciclisti,
contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata, nelle
strade extraurbane ed in quelle urbane con limite di velocità
superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1, del
codice.
4. Il segnale di cui ai commi 2 e 3 può essere usato nelle
altre strade dei centri abitati solo quando le condizioni del
traffico ne consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.



89. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di pendenza pericolosa. -- 1.
Il segnale di DISCESA PERICOLOSA (fig. II.15) o di SALITA RIPIDA
(fig. II.16) deve essere utilizzato per presegnalare un tratto
di strada con andamento rispettivamente discendente o ascendente
secondo il senso di marcia, con pendenza tale da costituire
pericolo in conseguenza di fattori locali particolarmente
sfavorevoli.
2. La pendenza, in ambedue i casi, deve essere espressa in
percentuale.



90. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di strettoia. -- 1. Il segnale
STRETTOIA SIMMETRICA (fig. II.17) deve essere usato per
presegnalare un restringimento simmetrico della carreggiata
costituente pericolo per la circolazione stradale.
2. I segnali STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA (fig. II.18) e
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA (fig. II.19) devono essere usati
quando il restringimento riguarda il lato sinistro o destro
della carreggiata.
3. Sulle strade a due o più corsie per senso di marcia le
strettoie che comportano la riduzione del numero delle corsie
sono indicate con i segnali di cui all'articolo 135, comma 20,
VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.
4. Disposizioni particolari possono essere emanate dal
Ministero dei lavori pubblici per organizzare la circolazione in
presenza di strettoie.



91. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di ponte mobile. -- 1. Il
segnale PONTE MOBILE (fig. II.20) deve essere usato per
presegnalare una struttura stradale mobile comunque manovrabile.
Sotto il segnale potrà essere apposto il primo dei pannelli
distanziometrici di cui all'articolo 87, comma 4, con eventuale
indicazione degli orari di manovra o di funzionamento su
pannello integrativo modello II.3.



92. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di banchina pericolosa. -- 1.
Il segnale BANCHINA PERICOLOSA (fig. II.21) deve essere usato
per presegnalare un tratto di strada con banchina cedevole o non
praticabile, o il pericolo di caduta in una cunetta profonda o
in un fosso in caso di accostamento.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo
modello II.2 con l'indicazione della estesa del tratto di strada
interessato.



93. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di strada sdrucciolevole. -- 1.
Il segnale STRADA SDRUCCIOLEVOLE (fig. II.22) deve essere usato
per presegnalare un tratto della carreggiata che in particolari
condizioni può presentare una superficie sdrucciolevole in
misura superiore al normale.
2. Le particolari condizioni, consistenti prevalentemente in
pioggia, gelo o altre cause localizzate, devono essere indicate
mediante i pannelli integrativi modello II.6 unitamente a quelli
integrativi modello II.2 e modello II.5. Per pioggia e gelo si
devono utilizzare i pannelli II.6/n e II.6/i; per altre cause
localizzate non raffigurabili con simboli, sul pannello deve
esserne riportata sinteticamente la natura.



94. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale bambini. -- 1. Il segnale
BAMBINI (fig. II.23) deve essere usato per presegnalare luoghi
frequentati da fanciulli quali le scuole, i giardini pubblici, i
campi di gioco ed altri ambienti di richiamo per costoro.



95. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali relativi agli animali. -- 1. I
segnali ANIMALI VAGANTI sono di due tipi: ANIMALI DOMESTICI
(fig. II.24) e ANIMALI SELVATICI (fig. II.25); essi devono
essere usati per presegnalare la vicinanza di un tratto di
strada con probabile attraversamento di animali.



96. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di doppio senso di
circolazione e di circolazione rotatoria. -- 1. Il segnale DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE (fig. II.26) deve essere usato per
presegnalare un tratto di strada dove la circolazione si svolge
nei due sensi sulla stessa carreggiata, quando nel tratto di
strada precedente la circolazione è regolata a senso unico.
2. Il segnale deve essere posto prima dei due punti d'inizio
del tratto a doppio senso per ambedue i sensi di marcia. Non è
necessario l'uso di esso quando viene utilizzato il segnale di
cui all'articolo 135, comma 20, VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI.
3. Nei casi in cui il tratto di strada a doppio senso, per la
lunghezza e per l'andamento planoaltimetrico, richiede la
ripetizione del segnale, questo deve essere corredato dal
pannello integrativo modello II.5/a2 o II.5/b2.
4. Nei centri abitati può essere usato solo nei casi in cui
viene ritenuto necessario ai fini della sicurezza.
5. La fine del doppio senso di circolazione è indicata con il
segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349).
6. Il segnale CIRCOLAZIONE ROTATORIA (fig.II.27) deve essere
installato sulle strade extraurbane per presegnalare una
intersezione tra due o più strade regolamentate con circolazione
rotatoria. Nei centri abitati può essere usato solo quando le
condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per motivi di
sicurezza.



97. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di sbocco su molo o su argine.
-- 1. Il segnale SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE (fig. II.28) deve
essere usato per presegnalare che la strada sbocca su un molo o
su un argine di fiume o di canale, con pericolo di caduta in
acqua.



98. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di materiale instabile sulla
strada e di caduta massi. -- 1. Il segnale MATERIALE INSTABILE
SULLA STRADA (fig. II.29) deve essere usato per presegnalare la
presenza sulla pavimentazione stradale di ghiaia, pietrisco,
graniglia od altro materiale in piccola pezzatura che, per
effetto del passaggio del veicolo, può essere scagliato in aria
o proiettato a distanza, o può far diminuire l'aderenza del
veicolo sulla strada.
2. Il segnale CADUTA MASSI deve essere usato per presegnalare
un tratto di strada ove esiste pericolo per la caduta di pietre
e di massi o l'eventuale presenza dei medesimi sulla
carreggiata. Il simbolo ha la scarpata o pendice a sinistra o a
destra a seconda che le stesse siano rispettivamente a sinistra
(fig. II.30/a) o a destra (fig. II.30/b).



99. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale semaforo. -- 1. Il segnale
SEMAFORO deve essere usato per presegnalare un impianto
semaforico.
2. I tre dischi, rosso, giallo e verde, del simbolo del
semaforo devono essere rifrangenti. Il disco giallo può essere
sostituito con un segnale luminoso giallo lampeggiante.
3. I tre dischi possono essere disposti in verticale (fig.
II.31/a) o in orizzontale (fig. II.31/b) a seconda della
disposizione effettiva delle lanterne del semaforo cui il
segnale si riferisce.
4. Le dimensioni del segnale devono essere di formato grande
ovunque le condizioni di impianto lo consentano.



100. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale aeromobili. -- 1. Il segnale
AEROMOBILI (fig. II.32) deve essere usato per presegnalare la
possibilità di improvvisi e forti rumori od abbagliamenti, su
strade in prossimità di aerodromi od aviosuperfici, dovuti ad
aeromobili a bassa quota.



101. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale forte vento laterale. -- 1. Il
segnale FORTE VENTO LATERALE (fig. II.33) deve essere usato per
presegnalare un tratto di strada dove possono verificarsi forti
raffiche di vento laterale, come viadotti esposti, uscite da
gallerie, fine di tratti in trincea o analoghe situazioni.



102. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale pericolo di incendio. -- 1. Il
segnale PERICOLO DI INCENDIO (fig. II.34) deve essere impiegato
per richiamare l'attenzione degli utenti della strada sul
pericolo di infiammabilità delle zone boschive attraversate o
contigue alla strada, ovvero in vicinanza di luoghi ad alto
rischio di incendio.
2. Il segnale deve essere corredato da pannello integrativo
modello II.2 con l'indicazione della estesa della zona a
rischio.



103. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di altri pericoli. -- 1. Il
segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) deve essere usato per
presegnalare un pericolo diverso da quelli previsti dagli
articoli precedenti.
2. Il segnale deve essere sempre corredato da pannello
integrativo modello II.6. In situazioni di emergenza ed in
attesa del segnale specifico o del pannello integrativo può
essere utilizzato temporaneamente senza pannello.

C) Segnali di prescrizione

104. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di
prescrizione. -- 1. I segnali che comportano prescrizioni imposte
dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono
in:
a) SEGNALI DI PRECEDENZA;
b) SEGNALI DI DIVIETO;
c) SEGNALI DI OBBLIGO.
2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i
segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di
precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.
3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato
destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni
senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione
alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente
percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le
corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della
carreggiata.
4. I segnali di prescrizione devono essere posti ove inizia il
divieto o l'obbligo; possono essere ripetuti anche in formato
ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2,
II.5/b2.
5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali
esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una
prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di
pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3.
6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad
una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti
in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende
concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il
pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla
parola ECCETTO.

a) Segnali di precedenza

105. (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di
precedenza. -- 1. I segnali stradali che rendono noto agli utenti
di dover dare o avere la precedenza si dividono in due classi:
I) quelli che impongono ai conducenti l'obbligo di dare la
precedenza, che comprendono i segnali di:
a) dare precedenza (art. 106),
b) fermarsi e dare precedenza (art. 107),
c) preavviso di dare precedenza (art. 108),
d) intersezione con precedenza a destra (art. 109),
e) dare precedenza nei sensi unici alternati (art. 110),
f) fine del diritto di precedenza (art. 111);
II) quelli che indicano agli utenti che, nelle intersezioni e
confluenze di traiettorie, i conducenti che provengono da altre
strade o in senso opposto hanno l'obbligo di dare la precedenza
e che comprendono i segnali di:
g) intersezione con diritto di precedenza (art. 112),
h) diritto di precedenza (art. 113),
i) diritto di precedenza nei sensi unici alternati (art.
114).
2. Gli eventuali segnali che confermano le disposizioni sulla
precedenza devono essere corredati da pannello integrativo
modello II.1 o modello II.5/a2 o II.5/b2.
3. I segnali di precedenza indicati nel comma 1, classe I,
lettere a), b), c) e classe II, lettere g) ed h) possono essere
corredati da pannello integrativo modello II.7.
4. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I,
lettera d), e classe II, lettera g), devono essere installati
con il rispetto delle distanze di cui all'articolo 81, comma 7 e
articolo 104, comma 4.
5. Ai segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I,
lettere a) e b), possono essere abbinati, sullo stesso sostegno,
i segnali di direzione obbligatoria che vanno sempre posti al di
sotto dei primi.
6. I segnali di precedenza di cui al comma 1, classe I,
lettere a) e b), posti in corrispondenza delle intersezioni
regolate da semaforo si intendono validi solo quando il semaforo
è spento o a luce gialla lampeggiante. In questi casi non deve
essere applicato alcun pannello integrativo con tale specifica.



106. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di dare precedenza. -- 1. Il
segnale DARE PRECEDENZA (fig. II.36) deve essere usato sul ramo
della intersezione che non gode del diritto di precedenza, per
indicare ai conducenti l'obbligo di dare la precedenza ai
veicoli che circolano nei due sensi sulla strada sulla quale
essi stanno per immettersi o che vanno ad attraversare.
2. Il detto segnale deve essere installato sulla soglia
dell'intersezione e, comunque, a distanza dal limite della
carreggiata della strada che gode della precedenza, non
superiore a 25 m ed a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i
centri abitati.
3. Il segnale può essere usato per esigenze di sicurezza o di
volumi di traffico in particolari intersezioni, in sostituzione
del segnale di cui all'articolo 109 (fig. II.40), sulla strada
senza precedenza, in deroga alla gerarchia delle strade, previo
accordo fra gli enti proprietari. A tal fine, per garantire la
visibilità dell'intersezione, ferme restando le norme per le
distanze di avvistamento dei segnali, gli enti proprietari
possono:
a) proibire le installazioni di chioschi, stazioni di
rifornimento, cartelli pubblicitari ed altri impedimenti alla
visibilità;
b) provvedere mediante opportuni sbancamenti, diserbamenti,
taglio di cespugli o di alberi ovvero, laddove è possibile, con
l'eliminazione di muri o di altri impedimenti.
4. Il segnale deve essere integrato, laddove la pavimentazione
stradale lo consenta, con la segnaletica orizzontale prevista
nell'articolo 144 e può essere integrato con il simbolo previsto
nell'articolo 148, comma 9.



107. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale fermarsi e dare precedenza. --
1. Il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.37) deve
essere installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono
del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l'obbligo
di fermarsi, in corrispondenza dell'apposita striscia di
arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell'area
dell'intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione.
2. Il segnale deve essere utilizzato nelle intersezioni ove
non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente
visibilità di cui all'articolo 106, comma 3, o comunque in
situazioni di particolare pericolosità.
3. Il segnale deve essere corredato dalla segnaletica
orizzontale prevista nell'articolo 144, nonché della iscrizione
orizzontale STOP prevista nell'articolo 148, comma 8.
4. Il segnale deve essere installato in corrispondenza della
soglia della intersezione o quanto più possibile vicino ad essa.



108. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso di precedenza. --
1. I segnali di PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA (fig. II.38) e di
PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.39) devono
essere installati nel tratto prossimo all'immissione sulla
strada con precedenza fuori dei centri abitati, e dentro i
centri abitati alle intersezioni con strade aventi limite di
velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma 1
del codice ovvero quando le condizioni del traffico ne
consigliano l'impiego per motivi di sicurezza o di disciplina
della circolazione.
2. In luogo dei segnali di cui al comma 1 possono essere posti
segnali di preavviso di intersezione, integrati con i segnali di
precedenza nei quali è riportata la configurazione topografica
dell'intersezione.
3. La distanza tra il segnale di preavviso e la striscia di
arresto è inserita nel pannello integrativo modello II.1 posto
sopra il segnale stesso.
4. Sulle strade di cui al comma 1, allorché esistano altre
intersezioni tra il segnale di preavviso di precedenza e
l'intersezione, il segnale deve essere ripetuto dopo ogni
intersezione, integrato con il pannello modello II.1 indicante
la relativa distanza.



109. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di intersezione con
precedenza a destra. -- 1. Il segnale INTERSEZIONE CON PRECEDENZA
A DESTRA (fig. II.40) deve essere installato sulle strade
extraurbane per presegnalare una intersezione tra due o più
strade per le quali vige la regola generale della precedenza a
destra. Tale segnale nei centri abitati può essere usato solo
quando le condizioni del traffico ne consigliano l'impiego per
motivi di sicurezza.



110. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di dare precedenza nei sensi
unici alternati. -- 1. Il segnale DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI
ALTERNATI (fig. II.41) deve essere usato all'inizio delle
strettoie permanenti o temporanee nelle quali, per le limitate
dimensioni delle corsie e tenuto conto dell'andamento
planimetrico della strada, nonché del tipo e delle dimensioni
dei veicoli ai quali è consentito il transito, si renda
necessario stabilire il senso unico di marcia alternato. Il
segnale prescrive all'utente di dare la precedenza alla corrente
di traffico proveniente in senso inverso.
2. Sul retro del segnale deve essere apposto, a cura del
fabbricante, un simbolo o una scritta che ne indichi la corretta
installazione.
3. Nelle strettoie con il senso unico alternato ed i cui
imbocchi non sono visibili uno dall'altro o che distino più di
50 m, si deve porre in opera un impianto semaforico funzionante
per l'intera giornata. Qualora le condizioni del traffico lo
richiedano, ovvero quando il senso unico alternato sia attivato
per un tempo determinato, in luogo del semaforo può essere
disposto un servizio di segnalamento manuale mediante personale
a ciò delegato dell'ente proprietario della strada o
dell'impresa che esegue i lavori o compie opere sulla strada.



111. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di fine del diritto di
precedenza. -- 1. Il segnale FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA (fig.
II.42) deve essere usato per indicare agli utenti della strada
con priorità che la strada non gode più del diritto di
precedenza. Esso può essere installato solo quando sulla strada
sia stato installato il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig.
II.44).
2. Il segnale può essere ripetuto più volte prima del punto in
cui cessa la precedenza quando le condizioni del traffico ne
consigliano l'impiego per motivi di sicurezza.
3. Sulle strade extraurbane o su quelle urbane con limite di
velocità superiore a quello stabilito dall'articolo 142, comma
1, del codice il segnale deve essere ripetuto almeno una volta.
4. I segnali posti prima del punto ove cessa la precedenza
devono essere corredati da pannello integrativo modello II.1.



112. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di intersezione con diritto
di precedenza. -- 1. Il segnale INTERSEZIONE CON DIRITTO DI
PRECEDENZA (fig. II.43/a) deve essere usato sulle strade
extraurbane e, ove ritenuto necessario, su quelle urbane, per
presegnalare una intersezione con strade subordinate.
2. Il segnale prevede due varianti qualora la strada
subordinata si immetta solo da destra (fig. II.43/b) o da
sinistra (fig. II.43/c) denominata INTERSEZIONE A T , ed altre
due varianti denominate CONFLUENZA, qualora la strada
subordinata si immetta con corsia di accelerazione da destra
(fig. II.43/d) o da sinistra (fig. II.43/e).
3. Sulle strade subordinate devono essere installati i segnali
che indicano l'obbligo di dare la precedenza.



113. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di diritto di precedenza. --
1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA (fig. II.44) deve essere
usato per indicare che un tratto di strada gode del diritto di
precedenza.
2. Il segnale può essere ripetuto in formato piccolo prima e
dopo ogni intersezione o, eventualmente, su isole spartitraffico
nelle intersezioni canalizzate, corredato di pannello
integrativo modello II.7.



114. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di diritto di precedenza nei
sensi unici alternati. -- 1. Il segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEI
SENSI UNICI ALTERNATI (fig. II.45) deve essere usato in
prossimità delle strettoie nelle quali è istituito il senso
unico alternato ai sensi dell'articolo 110 per indicare
all'utente che ha precedenza di passaggio rispetto ai veicoli
provenienti nel senso opposto di marcia.

b) Segnali di divieto

115. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto in generale. -- 1.
I segnali di divieto sono di forma circolare e vietano agli
utenti il transito o determinate direzioni di marcia, una
particolare manovra, ovvero impongono limitazioni.
2. I segnali di divieto si dividono in generici o specifici:
sono generici quelli che si riferiscono a tutti i veicoli; sono
specifici quelli afferenti solo a categorie di veicoli o a
particolari categorie di utenti.



116. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto generici. -- 1. I
segnali di divieto relativi alla circolazione di tutti i veicoli
sono:
a) il segnale DIVIETO DI TRANSITO (fig. II.46);
b) il segnale SENSO VIETATO (fig. II.47);
c) il segnale DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), che indica
il divieto di sorpassare i veicoli a motore eccetto i
ciclomotori e i motocicli anche se la manovra può compiersi
entro la semicarreggiata con o senza la striscia continua;
d) il segnale DISTANZIAMENTO MINIMO OBBLIGATORIO (fig.
II.49), che indica il divieto di seguire il veicolo che precede
ad una distanza inferiore a quella indicata in metri sul
segnale;
e) il segnale LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50), che
indica la velocità massima in chilometri orari alla quale i
veicoli possono procedere sul tratto di strada interessato dal
segnale, ferme restando le norme di comportamento di cui
all'articolo 142 del codice o degli eventuali limiti inferiori
imposti a determinate categorie di veicoli;
f) il segnale DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE (fig.
II.51), che indica che è proibito, salvo in caso di pericolo
immediato, l'uso di avvisatori acustici.



117. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di divieto specifici. -- 1. I
segnali di divieto alla circolazione relativi a particolari
categorie di veicoli sono:
a) il segnale DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A
PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.52). Indica il divieto
di sorpassare veicoli a motore per i veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t, indicata sulla carta di circolazione e
non adibiti a trasporto di persone. Il sorpasso dei veicoli non
a motore è consentito solo se la manovra può compiersi entro la
semicarreggiata con o senza la striscia continua. La massa può
essere diversamente definita dall'ente proprietario della strada
e, in tale caso, il segnale deve essere dotato di pannello
integrativo riportante il diverso valore;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
(fig. II.53);
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI PEDONI (fig. II.54);
d) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE (fig. II.55);
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI (fig. II.56);
f) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA (fig.
II.57);
g) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI (fig.
II.58) compresi i motoveicoli a 3 ruote e i quadricicli a
motore;
h) il segnale TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS (fig. II.59);
i) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO
CARICO SUPERIORE A 3,5 t indicata dalla carta di circolazione
(fig. II.60/a) non adibiti al trasporto di persone; mediante
un'iscrizione in bianco dentro la sagoma del simbolo del veicolo
(fig. II.60/b), ovvero con pannello integrativo, si può
prescrivere un diverso valore della suddetta massa consentita al
transito;
l) il segnale TRANSITO VIETATO A TUTTI I VEICOLI A MOTORE
TRAINANTI UN RIMORCHIO (fig. II.61). Eventuali deroghe per
rimorchi che non superano una determinata massa possono essere
indicate con pannello integrativo;
m) il segnale TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE (fig.
II.62);
n) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO
MERCI PERICOLOSE (fig. II.63).
o) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO
ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI (fig. II.64/a) e
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI
SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA (fig. II.64/b). Eventuali
deroghe per il trasporto di piccole quantità possono essere
indicate con pannello integrativo che ne indichi la quantità.
2. Se le condizioni locali di impianto impediscono l'impiego
di segnali di divieto singoli o di segnali di divieto integrati
da pannelli di limitazione modello II.4/a è consentito
l'inserimento in un solo segnale di un massimo di due simboli
relativi alle categorie di veicoli soggette al divieto.



118. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di limitazioni alle
dimensioni e alla massa dei veicoli. -- 1. I segnali di divieto
che comportano limitazioni alle dimensioni e alla massa dei
veicoli sono:
a) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA
SUPERIORE A...METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la
larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata
dall'articolo 61 del codice;
b) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA
COMPLESSIVA SUPERIORE A... METRI (fig. II.66): deve essere posto
solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore
all'altezza degli autoveicoli definita dall'articolo 61 del
codice;
c) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI
VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A...METRI (fig. II.67): deve
essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla
lunghezza degli autoveicoli definita dall'articolo 61 del
codice;
d) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA
SUPERIORE A...TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se
la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai
sensi dell'articolo 62 del codice per i veicoli ammessi a
circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere
integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo
dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente;
e) il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER
ASSE SUPERIORE A...TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto
solo se la massa consentita sull'asse più caricato è inferiore a
quella stabilita dall'articolo 62 del codice.
2. Le limitazioni di transito di cui al presente articolo
devono essere riportate sui cartelli di preavviso di
intersezione.
3. I valori numerici inseriti nei segnali, di cui al comma 1,
sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo
al momento del transito dello stesso.



119. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fine prescrizione. -- 1. I
segnali che indicano la fine di una prescrizione sono:
a) il segnale VIA LIBERA (fig. II.70). Indica il punto ove
le prescrizioni precedentemente indicate cessano di essere
valide;
b) il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITA' (fig. II.71).
Deve essere usato ogniqualvolta si vogliano ripristinare i
limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di
strada. Qualora si voglia imporre un diverso limite di velocità
inferiore ai limiti suddetti, in luogo del segnale FINE
LIMITAZIONE DI VELOCITA' deve essere usato il segnale LIMITE
MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) indicante il nuovo limite.
c) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.72). Indica
la fine del divieto di sorpasso per tutti i veicoli.
d) il segnale FINE DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI
MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t (fig. II.73) indicata
dalla carta di circolazione non adibiti al trasporto di persone.
2. I segnali sono a fondo bianco con simboli in grigio scuro e
barra obliqua nera.



120. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di fermata, di sosta e di
parcheggio. -- 1. I segnali che regolano la FERMATA, la SOSTA ed
il PARCHEGGIO, o che forniscono indicazioni utili a tal fine,
sono:
a) il segnale DIVIETO DI SOSTA (fig. II.74). Deve essere
usato per indicare i luoghi dove è stato disposto il divieto di
sosta dei veicoli, ad eccezione dei luoghi ove per regola
generale vige il divieto. Lungo le strade extraurbane, in
assenza di iscrizioni integrative, indica che il divieto di
sosta è permanente, ed ha valore anche nelle ore notturne. Lungo
le strade urbane, in assenza di iscrizioni integrative, indica
che il divieto di sosta vige dalle ore 8 alle ore 22. Il segnale
può essere corredato da pannelli integrativi sui quali cifre, o
brevi iscrizioni, possono limitare la portata del divieto
indicando, secondo i casi:
1) i giorni della settimana o del mese o le ore della
giornata durante i quali vige il divieto (pannello integrativo
modello II.3);
2) le eccezioni per talune categorie di utenti (pannello
integrativo modello II.4/b;
3) i periodi relativi a giorni e ad ore in cui vige il
divieto per consentire le operazioni di pulizia della sede
stradale mediante macchine operatrici o con altri mezzi
(pannello integrativo modello II.6/q2 o, in versione integrata,
modello II.8/a).
b) il segnale DIVIETO DI FERMATA (fig. II.75). Deve essere
usato per indicare i luoghi dove in assenza di iscrizioni
integrative sono vietate in permanenza la sosta e la fermata e,
comunque, qualsiasi momentaneo arresto volontario del veicolo. I
segnali DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA possono essere
integrati dagli specifici segni orizzontali;
c) il segnale PARCHEGGIO (fig. II.76). Può essere usato per
indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un
tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può
essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore
prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a
pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta
parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o
escluse. Il segnale può essere inserito in quelli di preavviso e
di direzione;
d) il segnale PREAVVISO DI PARCHEGGIO (fig. II.77). Indica
la direzione da seguire verso il più vicino parcheggio;
e) il segnale PASSO CARRABILE (fig. II.78). Indica la zona
per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in
corrispondenza della quale vige il divieto di sosta, ai sensi
dell'articolo 158 del codice. Il segnale ha dimensioni normali
di 40x60 cm e dimensioni maggiorate di 60x90 cm. Sulla parte
alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della
strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere
indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione
dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta
l'inefficacia del divieto. Per le strade private, aperte al
pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune.
2. Le iscrizioni poste sul pannello integrativo dei divieti di
sosta e di fermata devono essere concise e del tipo 7.30 -
19.00 . Nel caso di divieto di sosta valido per un'intera
giornata deve essere apposta l'indicazione 0 - 24 . Per
indicarne l'inizio, la ripetizione e la fine, si adottano
pannelli integrativi modello II.5. Per indicare l'estesa si
impiegano pannelli integrativi modello II.2. Eccezioni al
divieto di sosta -- esclusivamente per i veicoli degli invalidi e
per le ambulanze -- sono indicate con il segnale composito di
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a,
II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo
nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per
la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello
II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale
di divieto.
3. Il segnale composito di cui al comma 2 deve essere
utilizzato anche per segnalare l'eccezione al divieto di sosta
disposta per i veicoli appartenenti alle forze armate, alle
forze di polizia, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e
ad altri servizi di pubblico interesse e di soccorso, ovvero a
veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente
proprietario della strada, limitatamente alle aree limitrofe le
rispettive sedi e per la superficie strettamente indispensabile
(fig. II.79/c).
4. I segnali di PARCHEGGIO E PREAVVISO DI PARCHEGGIO possono
essere corredati di pannello integrativo modello II.1 o modello
II.4/a per indicare rispettivamente distanza e categoria di
veicoli cui il parcheggio è riservato. Il segnale PARCHEGGIO in
formato ridotto può essere usato in combinazione con segnali di
DIVIETO DI SOSTA e DIVIETO DI FERMATA per indicare deroghe ai
divieti per quelle particolari, singole categorie, elencate al
comma 1, lettera a), punto 2), aventi invece diritto a sostare o
a fermarsi. La figura II.79/d rappresenta un esempio di cartello
composito per indicare varie regolamentazioni flessibili utili
nei centri abitati o nelle località turistiche.

c) Segnali di obbligo

121. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo in generale. -- 1.
I segnali di obbligo sono di forma circolare ed impongono agli
utenti uno specifico comportamento, ovvero una particolare
condizione di circolazione da rispettare.
2. I segnali di obbligo si dividono in generici o specifici.
Quelli generici hanno fondo blu e simbolo bianco; quelli
specifici hanno fondo bianco, bordo rosso e simbolo nero.
3. I segnali di obbligo sono diretti a tutti gli utenti, salvo
deroghe indicate mediante pannello integrativo modello II.4.



122. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico. -- 1. I
segnali di obbligo generico sono:
a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
b) DIREZIONI CONSENTITE;
c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
d) ROTATORIA;
e) LIMITE MINIMO DI VELOCITA';
f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.
2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a,
II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per
indicare al conducente l'unica direzione consentita. I cartelli
di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di
norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica direzione;
quelli di cui alle figure II.80/d e II.80/e sono installati di
norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo dell'unica
direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello
II.1.
3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a, II.81/b e
II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le
uniche direzioni consentite e sono installati di norma prima del
punto in cui ha inizio l'obbligo.
4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a,
II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono essere
usati per indicare al conducente: i primi due l'obbligo di
passaggio rispettivamente a sinistra o a destra di un ostacolo,
di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di
traffico o di uno spartitraffico posti sulla strada, ovvero per
segnalare deviazioni in occasione di lavori stradali o per altre
cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati
dell'ostacolo.
5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla
testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico, del
salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o sull'ingombro, in
modo da essere percepiti tempestivamente e da rendere chiara
l'indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le
strade abbiano spartitraffico tra le carreggiate di larghezza
superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal
segnale SENSO VIETATO (fig. II.47) installato sul lato opposto
della testata spartitraffico stessa.
6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere usato per
indicare ai conducenti l'obbligo di circolare secondo il verso
indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia
dell'area ove si svolge la circolazione rotatoria. Sulle strade
extraurbane è sempre preceduto dal segnale di PREAVVISO DI
CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fig. II.27).
7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITA' (fig. II.85) deve
essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada,
o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti
ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non
suscettibili di sviluppare la velocità minima indicata non
devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto
segnale. La fine dell'obbligo deve essere indicata con analogo
segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87) deve
essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal
punto di impianto del segnale, con catene da neve o con
pneumatici da neve. Il segnale può essere inserito in
alternativa entro quello di TRANSITABILITA' mantenendo il
proprio valore prescrittivo.
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE
DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la
strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti
prevista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve essere
posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso
riservato ai soli pedoni (area pedonale urbana);
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve essere
posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario
riservato alla circolazione delle biciclette. Deve essere
ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig.
II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. II.92/b) che deve
essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e
alla circolazione delle biciclette e deve essere ripetuto dopo
ogni interruzione o dopo le intersezioni;
d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA
SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di una pista
o di un passaggio particolare.
10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve
essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una
fascia rossa (figg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).



123. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo specifico. -- 1. I
segnali di obbligo specifico sono:
a) ALT - DOGANA
b) ALT - POLIZIA
c) ALT - STAZIONE.
2. Il segnale ALT - DOGANA (fig. II.96) deve essere posto per
segnalare un varco doganale al quale è obbligatorio fermarsi.
Nello stesso segnale, al di sotto della barra orizzontale, può
essere riportata la parola Dogana nella lingua dello Stato
confinante. Alle frontiere con i paesi aderenti alla Comunità
Economica Europea il segnale va sostituito con quello riportato
nelle figg. II.97/a e II.97/b.
3. Il segnale ALT - POLIZIA (fig. II.98) deve essere posto per
segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di
polizia al quale è obbligatorio fermarsi. Il segnale è di
impiego mobile, deve essere posto a distanza opportuna dal posto
di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo
utile affinché il conducente possa adeguare la sua condotta,
tenuto conto delle condizioni plano-altimetriche della strada e
della velocità predominante dei veicoli nel tratto che precede
il posto di blocco. Il segnale deve essere ripetuto all'altezza
del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in
modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza
stradale. E' consentito ripetere il segnale nella lingua dello
stato confinante quando il posto di blocco è in prossimità delle
zone di confine.
4. Il segnale ALT - STAZIONE (fig. II.99) deve essere posto
sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati
per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le
operazioni di pedaggio. E' consentito ripetere il segnale nella
lingua dello stato confinante quando la stazione di pedaggio è
in prossimità del confine.

D) Segnali di indicazione
(Art. 39 Codice della Strada)

124. (Art. 39 Cod. Str.) Generalità dei segnali di
indicazione. -- 1. Si definiscono segnali di indicazione quei
segnali che forniscono agli utenti della strada informazioni
necessarie per la corretta e sicura circolazione, nonché per
l'individuazione di itinerari, località, servizi ed impianti
stradali.
2. L'insieme dei segnali di indicazione contemplati nel
progetto di cui all'articolo 77, comma 2, deve avere i seguenti
requisiti:
a) congruenza: la qualità e la quantità della segnaletica
deve essere adeguata alla situazione stradale in modo da
consentirne la corretta percezione;
b) coerenza: sul medesimo itinerario, si devono trovare le
stesse indicazioni;
c) omogeneità: sul medesimo itinerario, dall'inizio alla
fine, la segnaletica di indicazione deve essere realizzata con
la stessa grafica, simbologia, colori e distanza di leggibilità.
3. La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente
circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere
realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile
e riconoscibile.
4. Per la sua rilevanza funzionale, la segnaletica stradale di
indicazione deve essere sottoposta a periodiche verifiche di
valutazione della rispondenza alle esigenze del traffico e delle
necessità degli utenti, nonché alla verifica sullo stato di
conservazione. Le verifiche sono compiute dall'ente proprietario
della strada o dall'ente concessionario, in accordo con l'ente
proprietario.
5. Nella progettazione e nelle verifiche di cui al comma 4, va
posta particolare attenzione alla scelta dei messaggi da
inserire che devono rispondere al criterio della essenzialità,
sempre ai fini della sicurezza e fluidità della circolazione.
6. Nella progettazione, nella verifica e nella esecuzione
della segnaletica di indicazione relativa alle intersezioni
stradali, devono essere adottati i seguenti criteri fondamentali
di informazione all'utente:
a) segnalare prima delle intersezioni la località
raggiungibile tramite ciascun ramo in modo da realizzare
un'adeguata preselezione e canalizzazione delle diverse correnti
veicolari;
b) confermare nelle intersezioni le direzioni da prendere
per raggiungere le località indicate dai segnali di cui al
precedente punto a);
c) segnalare le manovre consentite nelle intersezioni;
d) confermare, dopo l'intersezione, le destinazioni
raggiungibili.
7. La segnaletica di indicazione posta sulle autostrade, sulle
strade extraurbane, sulle strade urbane di scorrimento con
velocità di esercizio superiore a quella stabilita dall'articolo
142, comma 1, del codice, sugli itinerari di ingresso ed uscita
dai centri abitati, ad eccezione delle intersezioni con strade
locali non asfaltate o di scarsa importanza, è obbligatoria e
deve essere conforme ai criteri di cui al comma 6.
8. Secondo quanto prescritto nei successivi articoli, in
alcuni tipi di segnali di indicazione, si inseriscono, quando
occorre, zone o inserti rettangolari, di colore diverso,
rappresentativi della natura della destinazione o del tipo di
viabilità da percorrere per raggiungerla.
9. Se i segnali contengono una o più indicazioni della stessa
natura, il colore di fondo è quello proprio della o delle
destinazioni cui esse indirizzano.



125. (Art. 39 Cod. Str.) Iscrizioni, lettere e simboli
relativi ai segnali di indicazione. -- 1. In sostituzione o in
aggiunta alle iscrizioni è consentito inserire nei segnali
simboli, numero della strada, direzioni cardinali od
abbreviazioni. E' da evitare, comunque, la concentrazione di più
iscrizioni su limitate superfici.
2. I simboli da utilizzare nei cartelli di indicazione sono
quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
3. Nel caso in cui la quantità di iscrizioni da riportare
necessariamente sul segnale sia tale da non consentire una
soddisfacente e completa leggibilità o una buona composizione
del segnale, può essere impiegato il solo simbolo.
4. L'utilizzo di simboli non previsti dal presente
regolamento, deve essere autorizzato dal Ministero dei lavori
pubblici. I simboli devono essere chiari e facilmente
comprensibili.
5. Le iscrizioni contenute nei segnali di indicazione devono
essere composte utilizzando i caratteri alfabetici sottoelencati
e secondo le seguenti prescrizioni:
a) alfabeto normale positivo minuscolo (tab. II.22a)
b) alfabeto normale positivo maiuscolo (tab. II.22b)
c) numeri normali positivi (tab. II.22c)
d) alfabeto normale negativo minuscolo (tab. II.22d)
e) alfabeto normale negativo maiuscolo (tab. II.22e)
f) numeri normali negativi (tab. II.22f)
g) alfabeto stretto positivo minuscolo (tab. II.22g)
h) alfabeto stretto positivo maiuscolo (tab. II.22h)
i) numeri stretti positivi (tab. II.22i)
l) alfabeto stretto negativo minuscolo (tab. II.22l)
m) alfabeto stretto negativo maiuscolo (tab. II.22m)
n) numeri stretti negativi (tab. II.22n).
Le tabelle richiamate fanno parte integrante del presente
regolamento.
6. I caratteri maiuscoli devono essere utilizzati per la
composizione di nomi propri di regioni, province, città, centri
abitati, municipi, frazioni o villaggi. I caratteri minuscoli
devono essere utilizzati per la composizione dei nomi comuni e
propri riguardanti i punti di pubblico interesse urbano come:
a) strade urbane ed extraurbane;
b) quartieri, parchi, stazioni, porti, aeroporti, uffici,
enti, posta, comandi, amministrazioni, centro città,
nomi-strada, ospedali;
c) ogni altra iscrizione di natura differente da quella dei
nomi propri geografici, comprese quelle dei pannelli
integrativi.
7. Di norma devono essere usati i caratteri normali . I
caratteri stretti sono impiegati solo in presenza di parole o
gruppi di parole non abbreviabili o comunque quando l'uso dei
caratteri normali comporta iscrizioni eccessivamente lunghe
rispetto alla grandezza del segnale.
8. L'altezza dei caratteri è determinata in funzione della
distanza di leggibilità richiesta dal tipo di strada secondo le
indicazioni delle tabelle II.16 e II.17.
9. I nomi di località composti o molto lunghi possono essere
abbreviati per evitare una lunghezza eccessiva delle iscrizioni.
10. Lo spessore del tratto dei caratteri negativi (chiari su
fondo scuro) deve essere ridotto di circa il 15% rispetto allo
spessore dei caratteri positivi, (scuri su fondo chiaro).



126. (Art. 39 Cod. Str.) Posizionamento dei segnali di
indicazione. -- 1. I segnali di preavviso di cui all'articolo 127
devono essere posizionati conformemente a quanto disposto
dall'articolo 81. Per detti segnali occorre assicurare uno
spazio di avvistamento d in funzione della velocità locale
predominante, conformemente ai valori espressi nella seguente
tabella:
a) velocità = 130 km/h: d = 250 m
b) velocità = 110 km/h: d = 200 m
c) velocità = 90 km/h: d = 170 m
d) velocità = 70 km/h: d = 140 m
e) velocità = 50 km/h: d = 100 m
Per valori di velocità non previsti si procede per
interpolazione lineare.
2. I segnali di preavviso di intersezione di cui all'articolo
127, comma 2 e seguenti, devono essere posti a distanza d dal
punto in cui inizia la manovra di svolta (inizio della corsia di
decelerazione, per le intersezioni che ne sono dotate), in
funzione della velocità locale predominante, conformemente ai
valori espressi nella seguente tabella:
A) intersezioni con corsia di decelerazione:
a) velocità = 130 km/h : d = 50 m
b) velocità = 110 km/h : d = 40 m
c) velocità = 90 km/h : d = 30 m
B) intersezioni senza corsia di decelerazione:
a) velocità = 110 km/h : d = 130 m
b) velocità = 90 km/h : d = 100 m
c) velocità = 70 km/h : d = 80 m
d) velocità = 50 km/h : d = 60 m
Per valori di velocità non previsti si procede per
interpolazione lineare.
3. Quando il segnale non può essere installato con il rispetto
delle distanze indicate nella tabella di cui al comma 2, per
insufficiente spazio di avvistamento o in presenza di gallerie o
viadotti, può trovare collocazione a distanza superiore purché
la distanza venga riportata su pannello integrativo.
4. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali ed
ogni qualvolta le condizioni di traffico o di sicurezza lo
rendano necessario, il segnale posto alla distanza indicata
nella tabella di cui al comma 2 deve essere preceduto da uno o
più segnali analoghi posti a distanza adeguata, riportata su
pannello integrativo.
5. Il segnale di preselezione di cui all'articolo 127, comma
8, deve essere posto in corrispondenza dell'inizio della zona di
preselezione che precede l'intersezione. Sulle strade
extraurbane qualora non sia possibile rispettare lo spazio di
avvistamento di cui al comma 1, il segnale dovrà essere ripetuto
in anticipo con la distanza riportata su pannello integrativo.
6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno
dell'area di intersezione, devono essere disposti con
orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla
corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della
necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:
a) sulla soglia dell'intersezione;
b) su apposite isole spartitraffico;
c) al limite di uscita dell'intersezione.
7. I medesimi segnali di direzione possono essere posti al di
sopra della carreggiata quando ricorrano una o più delle
seguenti condizioni:
a) due o più corsie per senso di marcia;
b) intersezioni canalizzate o planimetricamente complesse;
c) elevati volumi di traffico con alte percentuali di
veicoli con sagoma alta;
d) itinerari autostradali, tangenziali e principali
direttrici di attraversamento o itinerari di entrata e di uscita
dai centri urbani;
e) impossibilità di realizzare razionali impianti di segnali
laterali efficaci.
8. Se l'intersezione è semaforizzata, le singole lanterne
semaforiche possono essere incorporate nei relativi cartelli di
direzione disposti sopra la carreggiata sulla soglia
dell'intersezione stessa (fig. II.232).
9. I ponti, i cavalcavia o i manufatti ubicati nel punto di
posa ottimale, o nelle immediate vicinanze, possono costituire
ancoraggi per i segnali.
10. La stabilità delle strutture portanti dei segnali, nonché
l'idoneità delle fondazioni e degli ancoraggi, devono essere
calcolati o verificati da tecnici dell'ente proprietario della
strada.



127. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di preavviso. -- 1. I segnali
di preavviso si suddividono in due tipologie:
a) preavvisi di intersezione;
b) segnali di preselezione.
2. I segnali di preavviso di intersezione hanno forma
rettangolare e contengono lo schema dell'intersezione,
realizzato mediante frecce che possono avere spessore differente
secondo la geometria e l'importanza delle strade, con i nomi
delle località raggiungibili attraverso i vari rami
dell'intersezione (figg. II.233, II.234, II.235).
3. Ogni direzione segnalata deve, preferibilmente, riportare
il nome di una sola località e comunque un numero limitato di
nomi. Le frecce direzionali, inserite nel segnale di preavviso
di intersezione, devono essere di estensione tale da consentire
una corretta impaginazione delle iscrizioni.
4. Più intersezioni non possono figurare sullo stesso
preavviso salvo che non si trovino a meno di 250 m l'una
dall'altra, o non sia possibile rispettare le distanze di cui
all'articolo 126 (figg. II.236, II.237, II.238).
5. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di
sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia
assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere
conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella
II.23, che fa parte integrante del presente regolamento, con le
frecce opportunamente orientate.
6. Le cornici sono di colore:
a) nero su fondo giallo, bianco e arancio;
b) bianco sugli altri colori di fondo.
7. Sulle frecce contenute nei segnali di preavviso di
intersezione possono rappresentarsi, in formato ridotto,
eventuali segnali di pericolo o di prescrizione posti nel ramo
dell'intersezione dove vige il pericolo o la limitazione (figg.
II.239 e II.240).
8. Quando la carreggiata è suddivisa in due o più corsie nello
stesso senso di marcia, ma con destinazione differente, per
consentire la scelta preventiva della posizione sulla
carreggiata in rapporto alle direzioni che i conducenti
intendono prendere nella intersezione, in luogo del segnale di
preavviso di intersezione deve essere usato il segnale di
preselezione (figg. da II.241 a II.245).
9. Nel segnale di preselezione sono riportate le strisce
discontinue che evidenziano le corsie disponibili e le frecce
che indicano le direzioni consentite per ciascuna corsia. Entro
le corsie così rappresentate, corrispondenti a quelle tracciate
sulla carreggiata di approccio all'intersezione, sono riportate
le destinazioni con gli stessi criteri e colori utilizzati per i
cartelli di preavviso di intersezione.
10. Nel segnale di preselezione in corrispondenza di ogni
corsia, la freccia sarà inserita nella parte inferiore ed una
volta sola. La grandezza delle frecce deve essere proporzionata
a quella del cartello e la loro altezza deve essere compresa tra
1/3 e 1/4 di quella del cartello (figg. II.246 e II.247).
11. I colori di fondo e quelli delle cornici, le iscrizioni e
le frecce dei segnali di preselezione sono gli stessi dei
segnali di preavviso di intersezione di cui al comma 6 ed
all'articolo 78, comma 2.
12. Le frecce da impiegare sui segnali di preselezione sono
del tipo di cui alla tabella II.24 che fa parte integrante del
presente regolamento. Sono previsti quattro tipi base di
freccia:
a) verticale diretta verso l'alto;
b) curvilinea diretta a destra o a sinistra;
c) diretta verso l'alto e a destra o a sinistra;
d) diretta a destra e a sinistra.
13. Sui segnali di preavviso di intersezione e di preselezione
possono essere inseriti simboli. Qualora vengano indicate
strade, autostrade, o itinerari internazionali, tali segnali
devono essere accompagnati dal simbolo di identificazione.
14. Le dimensioni dei segnali di preavviso di intersezione e
di preselezione sono date dall'applicazione delle norme di cui
alle tabelle II.16, II.17, II.18, II.19, II.20 e II.21 in
attuazione dell'articolo 80, comma 7.
15. I segnali di preavviso di intersezione e di preselezione
sono a carico dell'ente proprietario o concessionario della
strada in cui sono installati.
16. Con circolari del Ministro dei lavori pubblici, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono
esemplificate le soluzioni segnaletiche di dettaglio per le aree
di svincolo, di servizio o di parcheggio, per le stazioni
autostradali, per l'avvio alle autostrade, nonché per
particolari soluzioni segnaletiche anche relative ad altre
strade.



128. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di direzione. -- 1. I segnali
di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno
forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche
indicate nella tabella II.13 (fig. II.248).
2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade
extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia
orientata in direzione della località segnalata, e devono essere
conformi alle caratteristiche indicate nella tabella II.14 (fig.
II.249).
3. I segnali di cui al presente articolo, se installati al di
sopra delle carreggiate a due o più corsie per senso di marcia
assumono la funzione di segnali di corsia e devono essere
conformi agli schemi di installazione riportati nella tabella
II.23 con le frecce di cui all'allegata tabella II.25, che fa
parte integrante del presente regolamento, opportunamente
orientate verso il basso (figg. II.250, II.251 e II.252).
4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni
che possono essere prese dagli utenti; i nomi di località che
compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che
figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li
precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere
aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie
purché non venga disturbata la corretta percezione dei segnali
di direzione principali.
5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere
indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre
senza il simbolo km; può essere riportato, inoltre, il simbolo
di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249).
6. Il nome di una località riportato su un segnale di
direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso
di marcia fino alla località stessa.
7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui
all'articolo 127, comma 6.
8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un
gruppo segnaletico unitario (figg. II.253, II.254 e II.255).
In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i
seguenti criteri:
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le
stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi
scritti in essi;
b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni
diverse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco
verticale di 5 cm;
c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna
direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi
lo stesso colore di fondo;
d) le frecce indicanti diritto devono essere poste al di
sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra,
la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del
segnale;
e) le frecce indicanti sinistra devono essere poste sotto
le frecce dritto , e per ultime, in basso, vanno poste le
frecce indicanti destra ;
f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa
direzione, dall'alto in basso, è il seguente, secondo i colori
di fondo:
1) bianco
2) verde
3) blu
4) marrone
5) nero;
g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali.
Qualora fosse necessario installare un numero di segnali
maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi;
h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa
direzione, devono essere posizionati nei punti più opportuni
dell'intersezione;
i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici
sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia,
mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con
freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.
9. L'onere dell'installazione del telaio di supporto è a
carico dell'ente proprietario o concessionario della strada
sulla quale è posto il gruppo. Anche i singoli segnali di
direzione che indicano punti urbani di pubblico interesse,
nonché le località da raggiungere per viabilità ordinaria,
devono essere posti a cura del predetto ente. Costituiscono
eccezione a tale regola le installazioni di singoli cartelli con
specifiche indicazioni, che possono essere forniti dagli enti
interessati e posti in opera a loro cura, previa autorizzazione
dell'ente proprietario o concessionario della strada.



129. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di identificazione strade e
progressive distanziometriche. -- 1. I simboli di identificazione
delle strade sono composti da lettere e cifre in combinazione,
le cui caratteristiche sono:
a) per itinerari internazionali a fondo verde (fig. II.256);
b) per autostrade e trafori a fondo verde (fig. II.257);
c) per strade statali a fondo blu (fig. II.258);
d) per strade provinciali a fondo blu (fig. II 259);
e) per strade comunali extraurbane a fondo bianco (fig.
II.260).
2. I segnali di progressiva distanziometrica riportano le
distanze espresse in chilometri o eventualmente in ettometri e
chilometri (figg. da II.261 a II.268). Sulle strade già aperte
al traffico è consentito mantenere in opera segnali
distanziometrici lapidei.
3. I simboli di cui al comma 1 possono essere posti su segnali
di preavviso, di preselezione, di direzione, di conferma, oppure
possono costituire segnali a se stanti.
4. L'altezza delle lettere e delle cifre dei simboli di cui al
comma 1 non deve essere inferiore a 8 cm sui segnali di
direzione e, negli altri casi, di dimensioni adeguate e
proporzionate a quelle del segnale ed alla distanza di
leggibilità necessaria.
5. I segnali di identificazione strade combinati con freccia
possono essere usati in funzione di segnali di direzione (figg.
II.269, II.270 e II.271).
6. Con circolare del Ministro dei lavori pubblici, da
pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono
stabiliti i numeri da attribuire alle autostrade ed ai trafori.



130. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale di itinerario. -- 1. Sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali si può fare uso
del SEGNALE DI ITINERARIO (fig. II.272).
2. Esso va posto prima di ogni uscita per segnalare le
località secondarie o lontane e i punti di interesse pubblico,
turistico o geografico raggiungibili attraverso la viabilità
ordinaria dall'uscita stessa.
3. Questo segnale non deve contenere più di cinque righe di
iscrizioni. Le iscrizioni relative a località urbane, turistiche
o geografiche devono essere inserite all'interno di inserti
aventi il colore specifico a norma dell'articolo 78.



131. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di località e di
localizzazione. -- 1. I segnali che localizzano il territorio ai
fini della circolazione stradale sono del tipo:
a) segnali di località e fine località;
b) localizzazione di punti di pubblico interesse.
2. I segnali di località si suddividono in:
a) obbligatori, che sono disposti all'inizio del centro
abitato e devono essere a fondo bianco con cornice e lettere
nere;
b) facoltativi, che possono essere disposti all'inizio e
alla fine del territorio regionale o provinciale.
3. Il segnale di inizio centro abitato di cui al tipo a) del
comma 1 ha di massima le seguenti dimensioni:
a) per la installazione laterale: altezza 70/120 cm e
lunghezza variabile in rapporto al nome della località;
b) per le installazioni al di sopra della carreggiata:
altezza 90/160 cm e lunghezza variabile in rapporto al nome
della località con un massimo di 350 cm.
4. Il segnale di INIZIO CENTRO ABITATO (fig. II.273) ha valore
anche per segnalare per i centri abitati il limite di velocità e
il divieto dei segnali acustici, di cui rispettivamente agli
articoli 142, comma 1, e 156, comma 3 del codice. Pertanto non è
necessario aggiungere i due segnali di prescrizione di LIMITE DI
VELOCITA' e di DIVIETO DI SEGNALAZIONI ACUSTICHE.
5. Nei segnali di cui al comma 4 i nomi di località devono
essere riportati per intero e senza abbreviazioni. Quando la
località ha nome composto, l'iscrizione può essere riportata su
due righe. Questi segnali devono essere posti all'inizio
dell'abitato lungo tutte le strade dirette alla località
segnalata. Qualora si tratti di frazione di un Comune, il nome
di quest'ultimo può figurare, tra parentesi ed in carattere
ridotto, al di sotto del nome della località segnalata.
6. Il segnale FINE CENTRO ABITATO (fig. II.274) è costituito
dalla combinazione di un segnale di località sbarrato
obliquamente in rosso e da un segnale di conferma recante i nomi
di due o tre località successive, integrati dalle rispettive
distanze in chilometri. Le caratteristiche della combinazione
sono le seguenti:
a) dimensioni suggerite 120x160 cm;
b) colori: parte superiore con fondo bianco, cornice e
iscrizioni nere, barra obliqua rossa (dall'alto a destra in
basso a sinistra); nella parte inferiore, con fondo blu e
iscrizioni in bianco, le distanze espresse in chilometri delle
località seguenti;
c) prima riga in alto il prossimo centro abitato;
d) nella riga o righe sottostanti il centro abitato o i
centri abitati successivi importanti, come il capoluogo della
provincia.
7. I segnali INIZIO E FINE REGIONE (fig. II.275) e INIZIO E
FINE PROVINCIA (fig. II.276) sono a fondo verde o blu, in
relazione al tipo di strada sulla quale sono installati, con
cornici ed iscrizioni bianche. Il nome della regione o provincia
in cui si entra è posto superiormente, quello della regione o
provincia da cui si esce, posto inferiormente, è barrato con una
fascia obliqua rossa, come nel segnale di fine centro abitato.
Le dimensioni suggerite del segnale sono di 90x200 cm.
8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre
iscrizioni, nè porre sotto il segnale altre scritte sia pure con
pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere
riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera. L'ente
proprietario o concessionario della strada deve imporre il
ripristino a chi è tenuto e, in caso di inadempienza entro
sessanta giorni, può provvedervi d'ufficio con l'addebito delle
relative spese. All'uopo comunicherà, con raccomandata con
ricevuta di ritorno, al soggetto tenuto, la nota delle spese,
con diffida a versarle entro venti giorni dal ricevimento della
nota. Se nel termine fissato il versamento non è effettuato,
l'ente proprietario si rivolge al Prefetto che, entro trenta
giorni emette ordinanza ingiuntiva di pagamento, che costituisce
titolo esecutivo ai sensi di legge.
9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico
interesse, non altrimenti individuabili, possono essere
installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso,
stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni,
ospedale, comune, vigili urbani.
10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente
all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono
costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta
verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100
a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che
indicano servizi di impianti utili (tab. II.8). Il colore del
fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a
II.284).



132. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali di conferma. -- 1. I segnali
di conferma possono essere posti sulle strade di uscita dalle
principali località o dopo attraversamenti di intersezioni
complesse.
2. Questi segnali sono posti lungo l'itinerario nelle
posizioni più idonee ad evitare errori di percorso in caso di
distrazione o scarsa visibilità.
3. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, il
segnale di conferma è posto a circa 500 m dopo la fine delle
corsie di accelerazione.
4. Sul segnale di conferma (fig. II.285) possono iscriversi
più nomi di località, seguiti dalle rispettive distanze
chilometriche, nell'ordine con il quale esse vengono raggiunte
lungo l'itinerario e con caratteri di diverse dimensioni a
seconda l'importanza di esse.
5. Sulla viabilità urbana la funzione di conferma può essere
assolta da segnali di direzione con freccia verticale verso
l'alto.
6. Il segnale di conferma può coincidere con il segnale di
identificazione della strada, combinato con freccia verticale
(fig. II.286). In tal caso è opportuno che detti segnali
compaiano anche sul preavviso di intersezione, sul segnale di
preselezione e su quello di direzione.
7. I simboli di cui all'articolo 125, comma 2, abbinati a
frecce verticali, possono costituire segnali di conferma (figg.
II.287, II.288, II.289); abbinati a frecce orizzontali possono
costituire segnali di direzione.



133. (Art. 39 Cod. Str.) Segnale nome-strada. -- 1. Il segnale
NOME-STRADA indica il nome di strade, vie, piazze, viali e di
qualsiasi altra tipologia viaria e deve essere collocato nei
centri abitati su entrambi i lati di tutte le strade in
corrispondenza delle intersezioni.
2. Nelle zone centrali della città il segnale nome-strada può
essere sostituito dalle targhe toponomastiche di tipo
tradizionale.
3. I segnali nome-strada hanno le dimensioni e le
caratteristiche di cui alla tabella II.15 e cornice di colore
blu.
4. Il segnale nome-strada può essere applicato:
a) al di sopra delle lanterne semaforiche, con lo sbalzo
tutto sopra il marciapiede, e comunque rivolto dalla parte
esterna alla carreggiata. L'altezza del bordo inferiore del
segnale deve essere compresa tra 3,00 e 3,50 m circa dal piano
stradale (fig. II.290);
b) nelle piazze, viali alberati, ecc. su supporti posti
presso il bordo del marciapiede. Ogni supporto può comprendere i
segnali delle due strade in angolo, disposti secondo l'angolo
formato dalle due strade, e sfalsati in altezza (fig. II.291);
c) ove esistano pali o sostegni della pubblica illuminazione
o di altro tipo, il segnale può essere applicato ad essi;
d) in altri casi, ove le circostanze lo consiglino, con
attacchi a muro;
e) nei casi b), c) e d) l'altezza dei segnali è compresa tra
2,50 e 3,00 m, salvo casi di impossibilità materiale.
5. Nelle strade a senso unico il segnale SENSO UNICO PARALLELO
deve essere applicato congiuntamente al segnale NOME-STRADA,
sullo stesso supporto e al di sotto di quello; i due segnali
devono avere uguali dimensioni.
6. Il segnale NOME-STRADA può contenere l'indicazione dei
numeri civici relativi al tratto di strada (fig. II.292).
7. Il segnale di numero civico può essere utilizzato per
indicare il numero delle civili abitazioni, singole o
condominiali, secondo le norme dei regolamenti comunali in
materia. Inoltre è consentito applicare, ogni decina di numeri
circa, un numero civico perpendicolare all'asse stradale,
fissato sui pali della pubblica illuminazione o su altri
supporti, in maniera che esso appaia frontalmente alle correnti
del traffico (fig. II.293).
8. Il segnale NOME-STRADA non deve essere abbinato ad
installazioni pubblicitarie.



134. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali turistici e di territorio. --
1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite
nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si
suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera
sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
a) turistiche;
b) industriali;
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra
quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.
2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono
essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di
direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal
caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità
dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui
al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati
unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo
segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di
distanza dal luogo.
3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la
manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del
soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di
soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà
essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo,
che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.
4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a
fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco.
Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati
dalle figure II.294 e II.295.
5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1, lettera b)
possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della
rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema
segnaletico informativo di avvio all'industria, purché non
compromettano la sicurezza della circolazione e la efficacia
della restante segnaletica e siano installati in posizione
autonoma.
6. Nessuna indicazione di tipo industria può essere inserita
sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui
segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece
installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col
gruppo segnaletico unitario ivi esistente, il segnale di
direzione con l'indicazione di zona industriale (fig. II.296)
che, col relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di
intersezione o nei segnali di preselezione.
7. Nei centri abitati, ove la zona o le zone industriali sono
ben localizzate, si deve fare uso di segnali indicanti
collettivamente la zona industriale; tutte le attività e gli
insediamenti particolari saranno indicati successivamente sulle
intersezioni locali a valle degli itinerari principali di avvio
alla zona industriale in genere (fig. II.297).
8. Le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte
possono essere riprodotti con la grafica propria, al fine di
renderne visivamente più agevole la percezione.
9. I segnali di indicazione alberghiera devono far parte di un
sistema unitario ed autonomo di segnalamento di indicazione
qualora, a giudizio dell'ente proprietario della strada, sia
utile segnalare l'avvio ai vari alberghi. L'installazione di
tale sistema segnaletico è subordinata alla autorizzazione
dell'ente proprietario della strada che stabilirà le modalità
per la posa in opera.
10. La segnaletica di indicazione alberghiera comprende:
a) un segnale con funzione di preavviso di un punto o di un
ufficio di informazioni turistico-alberghiere o del segnale di
informazione di cui al punto b) seguente (fig. II.298);
b) un segnale di informazione generale sul numero, categoria
ed eventuale denominazione degli alberghi (fig. II.299);
c) una serie di segnali specializzati di preavviso e
direzione, posti in sequenza in posizioni autonome e non
interferenti con la normale segnaletica di indicazione, per
indirizzare l'utente sull'itinerario di destinazione (fig.
II.300 e II.301).
11. I segnali di indicazione alberghiera sono a fondo bianco
con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica come
esemplificati dalle figure.



135. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali utili per la guida. -- 1. I
segnali utili per la guida devono essere collocati in prossimità
del luogo indicato (segnali di localizzazione). Tali segnali
possono essere preceduti da un segnale di tipo composito
(segnale di preavviso), che riporta anche una freccia indicante
la direzione da seguire, ed eventualmente possono essere
abbinati ad un pannello integrativo modello II.1, indicante la
distanza in metri tra il segnale e il luogo indicato. I segnali
di questa categoria devono avere le dimensioni di cui alle
tabelle II.6 e II.7, salvo diversa indicazione. Per le
autostrade devono essere adottate dimensioni di 120x120 cm, con
proporzionale aumento delle altre grandezze, e colore di fondo
verde. Se utilizzati come inserti, le loro dimensioni devono
essere adeguate a quelle del segnale in cui sono inseriti ed
alla relativa composizione grafica.
2. Il segnale OSPEDALE (fig. II.302) deve essere usato per
indicare la vicinanza di ospedali, case di cura, cliniche,
istituti di ricovero per ammalati, esso ha, fra l'altro, lo
scopo di invitare gli utenti della strada ad adottare le
precauzioni dovute ed in particolare ad evitare i rumori. Il
nome dell'ospedale o delle altre case indicate può essere
riportato su pannello integrativo modello II.6; qualora
l'ospedale comprenda un pronto soccorso, il segnale deve essere
abbinato con quello di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353).
3. Il segnale ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (fig. II.303) localizza
un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico
e non in corrispondenza di intersezioni. Nel caso di segnale a
luce propria, ne è consigliata la combinazione con apposite
sorgenti di luce, per l'illuminazione concentrata sui segni
orizzontali zebrati. E' sempre a doppia faccia, anche se la
strada è a senso unico, e va posto ai due lati della
carreggiata, sulla eventuale isola spartitraffico salvagente
intermedia, oppure al di sopra della carreggiata. Sulle strade
extraurbane e su quelle urbane primarie deve essere preceduto
dal segnale di pericolo di cui alla figura II.13 con funzione di
preavviso.
4. Il segnale SCUOLABUS (fig. II.304) posto sul bordo del
marciapiede indica la fermata dello scuolabus. L'installazione è
sempre a doppia faccia ed ortogonale all'asse stradale. Se posto
all'esterno di un autobus segnala che esso è adibito al
trasporto di bambini da e per la scuola.
5. Il segnale SOS (fig. II.305) localizza un dispositivo di
chiamata di soccorso o di assistenza. E' installato a doppia
faccia ortogonale all'asse stradale.
6. I segnali SOTTOPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.306) e
SOVRAPPASSAGGIO PEDONALE (fig. II.307) localizzano un
sottopassaggio o un sovrappassaggio per l'attraversamento
stradale. Sono installati a doppia faccia all'inizio della
rampa. Ove necessario, possono essere montati anche a tre
elementi con facce angolate tra loro di 60 . Stessa
utilizzazione ha il segnale RAMPA PEDONALE INCLINATA (fig.
II.308).
7. Il segnale STRADA SENZA USCITA (fig. II.309), posto
all'inizio di una strada, indica che la stessa è senza uscita
per i veicoli. Il segnale ha simbolo fisso e topografia
invariabile. Per segnalare l'intersezione di una strada con
un'altra senza uscita si usa il segnale PREAVVISO DI STRADA
SENZA USCITA (figg. II.310 e II.311). Le diverse figure
rappresentano lo schema grafico più significativo della
configurazione dei luoghi. Il simbolo costituito dalla sola
barra rossa può essere applicato ed integrato anche nei
preavvisi di intersezione o di preselezione, extraurbani (a
fondo blu) ed urbani (a fondo bianco) per preavvisare un ramo a
fondo cieco dell'intersezione.
8. Il segnale VELOCITA' CONSIGLIATA (fig. II.312) indica la
velocità che si consiglia di non superare in condizioni ottimali
di traffico e di tempo meteorologico. Può essere installato su
strade extraurbane ed autostrade, in corrispondenza, ad esempio
di curve pericolose o di tratti soggetti a forti venti, con
eventuale pannello integrativo modello II.2. Al termine del
tratto segnalato deve essere installato il segnale di FINE
VELOCITA' CONSIGLIATA (fig. II.313).
9. Il segnale STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE (fig.
II.314) indica l'inizio di una strada, diversa dall'autostrada,
riservata alla circolazione dei veicoli a motore. Il segnale
deve essere posto a tutti gli ingressi di tale strada e
sostituisce i segnali di divieto riferiti ai veicoli senza
motore. E' da utilizzare sulle strade nelle quali si devono
osservare le stesse norme che regolano la circolazione sulle
autostrade. Il pannello integrativo modello II.1 può essere
aggiunto per indicare la distanza, tra cartello ed inizio della
strada, all'altezza dell'ultima intersezione utile. Ha
dimensioni minime 90x90 cm. Ad ogni uscita deve essere
installato il segnale FINE STRADA RISERVATA AI VEICOLI A MOTORE
(fig. II.315).
10. Il segnale GALLERIA (fig. II.316) indica l'inizio di una
galleria naturale o artificiale; l'eventuale denominazione e la
lunghezza possono essere indicati mediante pannelli integrativi
rispettivamente modello II.6 e modello II.2. Il segnale ricorda
le norme di comportamento da osservare nelle gallerie, e cioè:
a) accendere le luci anabbaglianti;
b) divieto di fermata e di sosta;
c) divieto di compiere inversioni di marcia;
d) spegnere il motore in caso di arresto per motivi di
traffico.
Il segnale medesimo è installato prima dell'imbocco della
galleria.
11. Il segnale PONTE (fig. II.317) indica l'inizio di un
ponte, viadotto, cavalcavia, sovrappasso e similari; può essere
integrato da pannelli modello II.6 e modello II.2 indicanti il
nome del ponte o del corso d'acqua attraversato, e la lunghezza
dell'opera d'arte espressa in metri. E' installato all'inizio
del ponte.
12. Il segnale ZONA RESIDENZIALE (fig. II.318) indica l'inizio
di una strada o zona a carattere abitativo e residenziale, nella
quale vigono particolari cautele di comportamento. Può essere
installato all'inizio o agli inizi della strada o zona
residenziale. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA
RESIDENZIALE (fig. II.319). Un pannello integrativo di formato
quadrato (tab. II.9) a fondo bianco deve riassumere le
particolari cautele di comportamento da osservare nella strada o
nella zona.
13. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II.320) indica l'inizio
della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può
contenere deroghe per i velocipedi, per i veicoli al servizio di
persone invalide con limitate capacità motorie od altre deroghe,
limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo.
All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig.
II.321).
14. Il segnale ZONA A TRAFFICO LIMITATO (fig. II.322) indica
l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono
limitati nel tempo o a particolari categorie di veicoli.
All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(fig. II.323).
15. Il segnale ATTRAVERSAMENTO CICLABILE (fig. II.324)
localizza un attraversamento della carreggiata da parte di una
pista ciclabile, contraddistinta da apposita segnaletica
orizzontale. Sulle strade extraurbane e sulle strade urbane di
scorrimento deve essere preceduto dal segnale triangolare di
pericolo di cui alla figura II.14. Il segnale può essere
impiegato in versione con illuminazione propria e in tal caso ne
è consigliata la combinazione con apposite sorgenti di luce, per
l'illuminazione concentrata sulla segnaletica orizzontale. Può
essere installato a doppia faccia, ai due lati della carreggiata
ovvero al di sopra della stessa. E' sempre disposto in
corrispondenza dell'attraversamento.
16. Il segnale SVOLTA A SINISTRA preavvisa la obbligatorietà
di manovre alternative per svoltare a sinistra quando, alla
intersezione successiva, vige il divieto di svolta a sinistra,
predisponendo il conducente ad eseguire una svolta di tipo
semidiretto (fig. II.325) o una svolta di tipo indiretto (fig.
II.326). La rifrangenza è applicata al bianco e al grigio. Il
simbolismo dei segnali è fisso ed invariabile, qualunque sia la
topografia dei luoghi. Il segnale INVERSIONE DI MARCIA (fig.
II.327) è da considerare variante di uso specifico del segnale
di svolta a sinistra di tipo semidiretto ed è impiegato per
indicare la presenza di un manufatto sotto o sovrappassante una
strada a carreggiate separate per consentire il ritorno nella
direzione di provenienza.
17. Il segnale PIAZZOLA (figg. II.328 e II.329) indica
l'esistenza di una piazzola a lato della carreggiata per
effettuare una fermata. E' installato a circa 10 metri prima
dell'inizio della piazzola.
18. Il segnale TRANSITABILITA' (fig. II.330) presegnala lo
stato temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli
eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici da
neve o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va
posto all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in
corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all'uscita di
eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia necessario
far conoscere in tempo utile condizioni stradali difficili o di
totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli
mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali
contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o
congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i
significati seguenti:




 -------------------------------------------------------------
| Pannello |       Aspetto e colore      |   Significato [*]   |
 -------------------------------------------------------------- 
|    a     |  fondo verde e iscrizione   |  via libera         |
|          |     aperto  in bianco       |                     |
|          |  oppure:                    |                     |
|          |  fondo rosso e iscrizione   |  strada intransita- |
|          |     chiuso in bianco        |    bile             |
 -------------------- ------------------------------------------
|    b     |  tutto bianco senza alcun   |                     |
|          |    simbolo                  |                     |
|          |  oppure:                    |                     |
|          |  segnale di figura  II.87   |  catene da neve ob- |
|          |                             |    bligatorie       |
|          |  oppure:                    |                     |
|          |  simboli II.181 e  II.182   |  si    raccomandano |
|          |                             |    pneumatici o ca- |
|          |                             |    tene da neve     |
 -------------------- ------------------------------------------
|    c     |  tutto bianco senza alcun   |                     |
|          |    simbolo                  |                     |
|          |  oppure:                    |                     |
|          |  nomi di località  o pro-   |  punto  fin dove la |
|          |    gressive   chilometri-   |    strada è percor- |
|          |    che                      |    ribile           |

--------------------
[*] Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso,
il pannello a mostra il rosso e reca l'iscrizione chiuso ri-
petuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il
pannello a mostra il verde e reca l'iscrizione aperto , ripe-
tuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello
bianco c non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco
b , secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna
iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con al-
tezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli
II.181 e II.182: PNEUMATICI DA NEVE O CATENE RACCOMANDATI
(figg. II.331, II.332, II.333). Se il passo è chiuso, il pannel-
lo bianco c può recare il nome della località e della progres-
siva chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pan-
nello b , secondo lo stato di percorribilità fino alla località
suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE
OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI DA NE-
VE O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336). La ri-
frangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate:
cartello principale 200x135 cm; pannelli a, b e c 35x105 cm.

19. Il segnale USO CORSIE (figg. da II.337 a II.340) indica le
modalità per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la
carreggiata ovvero disponibili nel senso di marcia. Può essere
utilizzato per indicare la corsia destinata ai veicoli che
procedono a velocità tale da costituire intralcio alla
circolazione. Le dimensioni per le autostrade e altre strade
aventi più corsie sono riportate nella figura II.337. I segnali
di prescrizione inseriti nei cartelli hanno il diametro di cm 60
o 40.
20. Il segnale VARIAZIONE CORSIE DISPONIBILI deve essere usato
per segnalare una variazione del numero delle corsie disponibili
nel senso di marcia in riduzione (figg. II.341 e II.343) ed in
aumento (figg. II.342 e II.344). Le dimensioni sono le stesse
del segnale di cui al comma 19. Il segnale di preavviso,
costituito da analogo segnale completo di pannello modello II.1,
deve essere impiegato quando la corsia abbia lunghezza superiore
a 500 m e compatibilmente con le condizioni e caratteristiche
della strada.
21. Il segnale AUTOSTRADA (fig. II.345) indica l'inizio di
un'autostrada; le sue dimensioni sono di 300x170 cm, in formato
ridotto (simbolo II.161), identifica, su segnali di preavviso,
di preselezione, di direzione e di conferma, l'itinerario verso
sistemi autostradali tangenziali od anulari. In funzione di
preavviso, posto all'inizio del tronco di raccordo tra viabilità
ordinaria ed autostrada, vale a ricordare le norme di
circolazione vigenti in autostrada (fig. II.347); le sue
dimensioni minime sono di 300x120 cm la parte sinistra e 300x180
cm la parte destra.
22. Il segnale FINE AUTOSTRADA (fig. II.346) è identico al
segnale AUTOSTRADA, ma con una barra diagonale rossa. In
funzione di preavviso è corredato da un pannello modello II.1 e
le sue dimensioni sono uguali a quelle del segnale autostrada.
23. I segnali INIZIO STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE e FINE
STRADA EXTRAURBANA PRINCIPALE sono uguali a quelli di cui ai
commi 21 e 22 ma con colore di fondo blu (figg. II.345, II.346,
II.347).
24. Il segnale SENSO UNICO PARALLELO (fig. II.348) deve essere
usato nelle intersezioni per indicare che sulla strada
intersecata la circolazione è regolata a senso unico,
precisandone nel contempo il senso. E' installato parallelamente
all'asse stradale ed è opportuno che sia combinato con il
segnale NOME-STRADA assumendone identiche dimensioni. Se
l'intersezione è semaforizzata i due segnali possono essere
applicati al palo sopra la lanterna semaforica. Se il segnale
del SENSO UNICO è impiegato da solo ha dimensioni normali di
25x100 cm.
25. Il segnale SENSO UNICO FRONTALE (fig. II.349) è installato
normalmente all'asse della carreggiata e può integrare
l'indicazione del segnale di cui al comma 24. Il segnale indica
che la strada è a senso unico e che quindi i conducenti possono
utilizzarne l'intera larghezza. Viene installato a destra e a
sinistra, all'inizio del senso unico, con eventuali ripetizioni
a sinistra. Le dimensioni sono quelle di tabella II.6. I segnali
SENSO UNICO PARALLELO e SENSO UNICO FRONTALE devono essere
installati dopo aver posto in opera il segnale di SENSO VIETATO
dal lato interdetto all'entrata.
26. Il segnale PREAVVISO DI DEVIAZIONE CONSIGLIATA AUTOCARRI
IN TRANSITO (fig. II.350) deve essere usato per presegnalare
l'itinerario consigliato ai veicoli di massa superiore a 3,5 t
per evitare che attraversino un centro abitato o parte di esso.
Nel punto della deviazione deve essere usato il segnale
DIREZIONE AUTOCARRI CONSIGLIATA (fig. II.351).
27. Il segnale LIMITI DI VELOCITA' GENERALI (fig. II.352) deve
essere usato particolarmente in prossimità delle frontiere
nazionali per indicare i limiti di velocità generali in vigore
in Italia. Il nome, il contrassegno e la bandiera italiana sono
posti nella parte alta del cartello. Il segnale indica i limiti
di velocità generali in vigore nel seguente ordine dall'alto
verso il basso:
a) nel primo riquadro il limite massimo di velocità nei
centri abitati;
b) nel secondo, il limite massimo di velocità fuori dei
centri abitati;
c) nel terzo, il limite massimo di velocità sulle strade
extraurbane principali;
d) nel quarto, il limite massimo di velocità sulle
autostrade.
Il bordo del cartello e la parte superiore sono a fondo blu o
verde a seconda della viabilità su cui il segnale è installato,
i riquadri sono a fondo bianco, i simboli dei primi due riquadri
sono neri e il secondo è barrato da una linea rossa obliqua.



136. (Art. 39 Cod. Str.) Segnali che forniscono indicazioni di
servizi utili. -- 1. I segnali che forniscono indicazioni di
servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio
segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia
indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un
pannello integrativo modello II.1 indicante la distanza in metri
tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale
denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il
simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente
articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente
ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di
direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella
tabella II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade
devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con
proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è
fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.
2. Il segnale di PRONTO SOCCORSO (fig. II.353) indica un posto
sanitario organizzato per interventi di primo soccorso. Gli
itinerari adducenti devono essere segnalati mediante analoghi
cartelli di avvio, posti nelle intersezioni più importanti della
viabilità principale.
3. Il segnale ASSISTENZA MECCANICA (fig. II.354) indica una
officina meccanica o similari lungo la viabilità extraurbana.
4. Il segnale TELEFONO (fig. II.355) indica un punto o posto
telefonico pubblico lungo la viabilità extraurbana.
5. Il segnale RIFORNIMENTO (figg. II.356 e II.357) indica un
impianto di distribuzione di carburante lungo la viabilità
extraurbana.
6. Il segnale FERMATA AUTOBUS (fig. II.358) indica i punti di
fermata degli autoservizi di pubblico trasporto extraurbani. Lo
spazio blu sottostante al quadrato bianco col simbolo nero può
essere utilizzato per l'indicazione dei servizi in transito,
loro destinazioni ed eventuali orari. Se tale spazio non è
sufficiente, il segnale è integrato con un pannello modello II.6
avente le dimensioni della tabella II.9. Il segnale può essere
usato anche lungo le strade urbane.
7. Il segnale FERMATA TRAM (fig. II.359) indica i punti di
fermata di una linea tranviaria. Si applicano le disposizioni
del comma 6.
8. Il segnale INFORMAZIONI (fig. II.360) indica un posto di
informazioni turistiche o di altra natura.
9. Il segnale OSTELLO PER LA GIOVENTU' (fig. II.361) indica un
ostello o albergo per la gioventù.
10. Il segnale AREA PER PICNIC (fig. II.362) indica uno spazio
attrezzato con tavoli, panche ed altri eventuali arredi, ove
l'utente della strada possa fermarsi e sostare.
11. Il segnale CAMPEGGIO (fig. II.363) indica la vicinanza di
una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per
l'attendamento di campeggiatori e la sosta di caravan e
auto-caravan. E' usato sulla viabilità extraurbana e su quella
urbana periferica. Il segnale è installato a spese e cura dei
proprietari o gestori dei campeggi, previa autorizzazione
dell'ente proprietario della strada.
12. Il segnale RADIO INFORMAZIONI STRADALI (fig. II.364)
indica agli utenti la frequenza d'onda sulla quale possono
ricevere le notizie utili per la circolazione stradale. Sulle
autostrade i segnali vanno posti 500 metri circa dopo la fine
della corsia di accelerazione delle entrate. Sulla viabilità
normale sono posti 1 km circa dopo la fine dei centri abitati.
La fornitura e la posa in opera sono a carico dell'ente
proprietario, gestore o concessionario della strada.
13. Il segnale MOTEL (fig. II.365) indica la vicinanza di un
albergo prossimo alla strada, fuori dei centri abitati e deve
essere usato solo sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il
simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
14. I segnali BAR (fig. II.366) e RISTORANTE (fig. II.367)
indicano rispettivamente la vicinanza di un esercizio di bar o
di ristorante sulle strade extraurbane. Sulle autostrade il
simbolo può essere inserito nei preavvisi di area di servizio.
Questi segnali sono vietati nei centri abitati.
15. I segnali PARCHEGGIO DI SCAMBIO (con autobus, ovvero tram,
ovvero metropolitana ed altri servizi di trasporto od itinerari
pedonali (figg. da II.368 a II.371), indicano od avviano verso
un parcheggio di scambio ubicato e predisposto vicino ad una
fermata o un capolinea dei mezzi di trasporto o di itinerari
pedonali. Nella zona a destra in basso del segnale possono
essere inserite le indicazioni essenziali relative alle
destinazioni od ai numeri distintivi delle linee di pubblico
trasporto disponibili. Le dimensioni sono riportate nella
tabella II.7. Può essere aggiunto un pannello integrativo
modello II.3 con la eventuale denominazione della fermata.
16. Il segnale AUTO SU TRENO E AUTO AL SEGUITO (figg. II.372 e
II.373), posto nelle vicinanze di una stazione ferroviaria,
avvia gli automobilisti al servizio di trasporto autovetture al
seguito del viaggiatore. E' installato a cura e spese dell'ente
ferroviario previo accordo con l'ente proprietario della strada.
17. Il segnale AUTO SU NAVE (fig. II.374) posto in vicinanza
di un porto, all'ingresso di un centro abitato, lungo il
percorso verso il porto, avvia ai moli o punti di imbarco
autoveicoli su navi traghetto. E' installato lungo determinati
itinerari, od anche entro l'area portuale per smistare i veicoli
verso singoli punti di imbarco in rapporto alle destinazioni
delle navi. I segnali posti entro la zona portuale devono
contenere l'indicazione della destinazione, ove esistono diversi
attracchi. Tale indicazione deve essere espressa col nome
dell'isola, della nazione o della città di sbarco, in lingua
italiana e nella lingua del paese di destinazione. Si può anche
fare uso della sigla automobilistica della nazione di
destinazione, in lettere nere entro un ovale bianco. E' vietato
l'uso di questo segnale per indicare agenzie di viaggio. Può
essere aggiunto pannello integrativo modello II. 6 ove si
ritengano utili ulteriori informazioni, come la compagnia di
navigazione, il molo o il punto di imbarco.
18. Il segnale TAXI (fig. II.375) indica l'ubicazione di
un'area di sosta riservata alle autovetture in servizio
pubblico. L'area è delimitata da strisce gialle, integrata da
iscrizioni orizzontali TAXI . Le dimensioni normali sono di
40x60 cm, quelle grandi 60x90 cm.
19. Per indicare le AREE DI SERVIZIO sulla viabilità
extraurbana e su quella autostradale è impiegato un segnale
composito (fig. II.376) ove sono riportati i simboli dei servizi
esistenti utilizzando i simboli appropriati previsti nei commi
precedenti. All'interno delle aree possono essere usati segnali
con il solo simbolo del servizio per indicarne la
localizzazione, ovvero i percorsi da seguire per raggiungerli.
20. Il segnale AREA ATTREZZATA CON IMPIANTI DI SCARICO (fig.
II.377) indica un'area attrezzata riservata alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan dotata di impianti
igienico-sanitari, atti ad accogliere i residui organici e le
acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni
delle auto-caravan e degli altri autoveicoli circolanti su
strada dotati di analoghi impianti.
21. Il segnale POLIZIA (figg. da II.378 a II.381) indica la
sede più vicina di un posto o ufficio di un organo di polizia.
Sul segnale devono essere indicate la località, la via ed il
numero di telefono. E' installato lungo la viabilità extraurbana
in prossimità degli accessi ai centri abitati. Il segnale è a
fondo bianco con scritte in nero ed ha dimensioni di 90x60 cm.

4. La segnaletica orizzontale
(Art. 40 Codice della Strada)

137. (Art. 40 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali
orizzontali. -- 1. Tutti i segnali orizzontali devono essere
realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno
che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale
bagnato; nei casi di elevata frequenza di condizioni
atmosferiche avverse possono essere utilizzati materiali
particolari.
2. I segnali orizzontali sono usati da soli, con autonomo
valore prescrittivo quando non siano previsti altri specifici
segnali, ovvero per integrare altri segnali.
3. I segnali orizzontali devono essere realizzati con
materiali antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 3 mm
dal piano della pavimentazione.
4. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche, di
scivolosità e di durata dei materiali da usare per i segnali
orizzontali, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche,
sono stabiliti da apposito disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. I colori dei segnali orizzontali sono i seguenti:
a) bianco,
b) giallo,
c) azzurro,
d) giallo alternato con il nero.
Il loro impiego è specificato per ogni categoria di segnali
negli articoli seguenti; possono essere adottati i colori della
segnaletica verticale quando i relativi segnali vengono ripetuti
sulla pavimentazione.
6. Nessun altro segnale è consentito sulle carreggiate
stradali all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme;
per indicazioni connesse a manifestazioni su strada o
competizioni sportive, i segnali dovranno essere realizzati con
materiale asportabile e rimossi prima del ripristino della
normale circolazione.
7. I segnali orizzontali devono essere mantenuti sempre
efficienti: in caso di rifacimento della pavimentazione
stradale, devono essere ripristinati nei tempi tecnici
strettamente necessari. La mancanza dei segnali orizzontali, in
caso di riapertura al traffico deve essere opportunamente
segnalata con il prescritto segnale verticale.
8. I segnali orizzontali, quando non siano più rispondenti
allo scopo per il quale sono stati eseguiti, devono essere
rimossi o sverniciati, con idonee tecniche esecutive tali da
evitare, anche con il trascorrere del tempo, confusione con i
nuovi segnali.



138. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce longitudinali. -- 1. Le
strisce longitudinali servono per separare i sensi di marcia o
le corsie di marcia, per delimitare la carreggiata ovvero per
incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza
minima della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, è
di 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane
principali, di 12 cm per tutte le altre strade.
2. Le strisce longitudinali si suddividono in:
a) strisce di separazione dei sensi di marcia;
b) strisce di corsia;
c) strisce di margine della carreggiata;
d) strisce di raccordo;
e) strisce di guida sulle intersezioni.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o
discontinue (fig. II.415); le lunghezze dei tratti e degli
intervalli delle strisce discontinue, nei rettilinei, sono
stabilite nella seguente tabella:




 --------------------------------------------------------------- 
|  Tipo di | Tratto | Intervallo |         Ambito  di          |
| striscia |   m    |     m      |        applicazione         |
 -------------------------------------------------------------- 
|    a     |  4,5   |    7,5     |  Per separazione dei  sensi |
|          |        |            |   di marcia e delle  corsie |
|          |        |            |   di marcia nei tratti  con |
|          |        |            |   velocità di progetto  su- |
|          |        |            |   periore a 110 km/h        |
 ---------------------------------------------------------------
|    b     |  3,0   |    4,5     |  Per separazione dei  sensi |
|          |        |            |   di marcia e delle  corsie |
|          |        |            |   di marcia nei tratti  con |
|          |        |            |   velocità di progetto  tra |
|          |        |            |   50 e 110 km/h             |
 ---------------------------------------------------------------
|    c     |  3,0   |    3,0     |  Per separazione dei  sensi |
|          |        |            |   di marcia e delle  corsie |
|          |        |            |   di marcia nei tratti  con |
|          |        |            |   velocità  non superiore a |
|          |        |            |   50 km/h o in galleria     |
 ---------------------------------------------------------------
|    d     |  4,5   |    1,5     |  Per strisce  di  preavviso |
|          |        |            |   dello  approssimarsi   di |
|          |        |            |   una striscia continua     |
 -------------------------------------------------------------- 
|    e     |  3,0   |    3,0     |  Per delimitare  le  corsie |
|          |        |            |   di accelerazione e  dece- |
|          |        |            |   lerazione                 |
 -------------------------------------------------------------- 
|    f     |  1,0   |    1,0     |  Per  strisce  di  margine, |
|          |        |            |   per interruzione di linee |
|          |        |            |   continue in corrisponden- |
|          |        |            |   za di  accessi laterali o |
|          |        |            |   di passi carrabili        |
 -------------------------------------------------------------- 
|    g     |  1,0   |    1,5     |  Per strisce di guida sulle |
|          |        |            |   intersezioni              |
 ---------------------------------------------------------------
|    h     |  4,5   |    3       |  Per strisce di separazione |
|          |        |            |   delle corsie  reversibili |


4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo a e b ,
di cui alla tabella del comma 3, possono essere ridotti in
funzione dei raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto.
5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore
a 30 m, salvo il caso in cui due intersezioni successive siano
così ravvicinate da non consentire tale lunghezza.
6. Il tracciamento delle strisce longitudinali è obbligatorio
su tutti i tipi di strade, ad eccezione delle strade non dotate
di pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre è
facoltativo su quelle locali.



139. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di separazione dei sensi di
marcia. -- 1. La separazione dei sensi di marcia si realizza
mediante una o due strisce longitudinali affiancate di colore
bianco e di uguale larghezza; la distanza tra le due strisce
affiancate deve essere non inferiore alla larghezza di una di
esse.
2. La striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere
continua:
a) sulle carreggiate a due corsie di marcia, allorché non si
voglia consentire l'occupazione, neppure momentanea, della
corsia adiacente per il sorpasso;
b) in prossimità delle intersezioni a raso;
c) nelle zone di attestamento;
d) in prossimità degli attraversamenti pedonali e di quelli
ciclabili;
e) in prossimità di tratti stradali in cui la visibilità è
ridotta, come nelle curve e sui dossi;
f) in prossimità dei passaggi ferroviari a livello;
g) in prossimità delle strettoie.
3. Lungo le curve, sui dossi e nelle strettoie, non
disciplinate con senso unico alternato, la striscia continua di
separazione dei sensi di marcia deve avere lunghezza tale da
impedire l'occupazione della corsia adiacente, per tutto il
tratto in cui la visibilità non è sufficiente.
4. Due strisce affiancate, di cui una continua ed una
discontinua, devono essere impiegate allorché uno dei due sensi
di marcia dispone di una distanza di visibilità ridotta (figg.
da II.416 a II.424), ovvero per consentire la possibilità di
sorpasso ai veicoli in uscita dalle aree di intersezione (fig.
II.425); la lunghezza di tali strisce affiancate non deve essere
inferiore a 30 m.
5. Nel caso di due strisce affiancate, di cui una continua ed
una discontinua, la striscia continua non impedisce al
conducente, che ha effettuato un sorpasso consentito, di
riprendere la sua posizione normale sulla carreggiata.
6. Due strisce affiancate continue devono essere tracciate per
separare i sensi di marcia nei seguenti casi:
a) nelle strade a carreggiata unica a due o più corsie per
senso di marcia (fig. II.426);
b) quando due o più corsie nello stesso senso di marcia sono
delimitate da strisce continue (fig. II.426);
c) quando la separazione dei sensi di marcia non coincide
con l'asse della carreggiata;
d) quando si predispone uno spartitraffico, anche senza
apposito manufatto, per conferire maggiore sicurezza alla
circolazione distanziando i due sensi di marcia; in questo caso,
se lo spazio tra le due strisce è superiore a 50 cm, esso dovrà
essere evidenziato con le zebrature di cui all'articolo 150,
comma 2.
7. In presenza di sistemi di regolazione del traffico con
corsie reversibili, le strisce di separazione delle corsie sono
discontinue, del tipo h di cui alla tabella dell'articolo 138,
comma 3, e i conducenti possono effettuare il cambio di corsia
solo se autorizzati dalla apposita segnaletica semaforica.
8. In tutti gli altri casi non previsti dal presente articolo
le strisce di separazione dei sensi di marcia devono essere
discontinue.
9. Le strisce continue possono essere interrotte in
corrispondenza di strade o accessi laterali, sempre che sia
garantita una sufficiente visibilità per le manovre di
attraversamento o di svolta.
10. Le strisce longitudinali continue, connesse a strisce
trasversali, che servono a delimitare gli stalli di sosta,
possono essere sorpassate per la effettuazione delle manovre
connesse con la sosta.
11. Per preavvisare i conducenti dell'approssimarsi di una
striscia longitudinale continua di separazione dei sensi di
marcia, si possono adottare strisce longitudinali discontinue
del tipo d , di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3.



140. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di corsia. - 1. Il modulo di
corsia, inteso come distanza tra gli assi delle strisce che
delimitano la corsia, è funzione della sua destinazione, del
tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e della sua
regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m -
3 m - 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza
il modulo va scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.
2. Negli attestamenti delle intersezioni urbane il modulo di
corsia può essere ridotto a 2,5 m, purché le corsie che adottano
tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o dal
traffico pesante.
3. La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve
essere mantenuta il più possibile costante, salvo che in
prossimità delle intersezioni o in corrispondenza dei salvagenti
posti sulle fermate dei tram; in curva deve essere realizzato
idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in transito
e del raggio di curvatura.
4. Nelle zone di attestamento, in prossimità delle
intersezioni, le strisce di separazione delle corsie di marcia
devono essere continue, nel tratto immediatamente precedente la
striscia di arresto, per una lunghezza minima di 30 m.
5. Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza
possono essere prolungate all'interno delle aree di
intersezione, purché tracciate in modo discontinuo; tuttavia le
strisce di corsia non possono essere prolungate all'interno
delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida
di cui all'articolo 143.
6. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in
elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre
corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una
bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate
tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato
della corsia riservata (fig. II.427/a).
7. Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in
elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle corsie di
marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di
12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm distanziate tra loro
di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della
pista ciclabile (fig. II.427/b).



141. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di margine della carreggiata.
-- 1. I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di
colore bianco.
2. Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle
corsie di emergenza e delle banchine; esse possono essere
realizzate nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta.
3. Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di
una strada con obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di
corsie di accelerazione e decelerazione, di piazzole o zone di
sosta e di passi carrabili (fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c).
4. La larghezza minima delle strisce di margine è di: 25 cm
per le autostrade e le strade extraurbane principali, 15 cm per
le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed
urbane di quartiere e 12 cm per le strade locali.
5. Le strisce di margine delle autostrade e delle strade
extraurbane principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui
si verificano frequenti condizioni atmosferiche avverse, possono
essere dotate di elementi di rilievo che producono un effetto
sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per avvertire il
conducente della sua posizione rispetto al margine della
carreggiata; tale accorgimento può essere adottato tutte le
volte che sia ritenuto necessario. In tale caso lo spessore
della striscia con gli elementi a rilievo può raggiungere lo
spessore di 5 mm. Sia i materiali da utilizzare per la
costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli
stessi, sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale.



142. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di raccordo. -- 1. Le strisce
di raccordo sono strisce continue oblique di colore bianco e
vanno usate in dipendenza di variazioni della larghezza della
carreggiata utilizzabile dal traffico, o delle corsie.
2. L'inclinazione delle linee di raccordo rispetto all'asse
stradale non deve superare il 5% per le strade urbane di
quartiere e per le strade locali e il 2% per tutti gli altri
tipi di strade, fatti salvi i casi in cui ciò risultasse
impossibile per la presenza di intersezioni a monte (fig.
II.429).
3. Le strisce di raccordo possono delimitare zone della
carreggiata dalle quali si voglia escludere il traffico; in tal
caso queste zone possono essere visualizzate mediante zebratura.
4. Le strisce di raccordo per far divergere il traffico da
ostacoli o isole posti entro la carreggiata devono essere
realizzati come indicato in figura II.430.



143. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di guida sulle intersezioni.
-- 1. Le strisce di guida sulle intersezioni sono del tipo g ,
di cui alla tabella dell'articolo 138, comma 3, sono curve,
discontinue, di colore bianco e possono essere tracciate nelle
aree di intersezione per guidare i veicoli in manovra secondo
una corretta traiettoria (figg. II.431/a e II.431/b).
2. Le strisce di guida sulle intersezioni possono essere
tracciate altresì per indicare i limiti dell'ingombro in curva
dei tram.



144. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce trasversali. - 1. Le strisce
trasversali, o linee di arresto, sono continue o discontinue e
di colore bianco; quelle continue hanno larghezza minima di 50
cm e vanno usate in corrispondenza delle intersezioni
semaforizzate, degli attraversamenti pedonali semaforizzati ed
in presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (figg.
II.432/a, II.432/b, II.432/c); quelle discontinue vanno usate in
presenza del segnale DARE PRECEDENZA.
2. La linea di arresto deve essere tracciata con andamento
parallelo all'asse della strada principale, di massima sulla
soglia dell'intersezione e, comunque, in posizione tale da
consentire agevolmente le manovre di svolta; deve essere
tracciata, inoltre, in posizione tale che il conducente possa,
se necessario, fermarsi in tempo utile prima di tale linea ed
avere la visuale più ampia possibile sui rami della
intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento degli
altri veicoli e dei pedoni. La linea non deve essere tracciata
in presenza di corsie di accelerazione.
3. La linea di arresto deve collegare il margine della
carreggiata con la striscia longitudinale di separazione dei
sensi di marcia ovvero, nei sensi unici, con l'altro margine
della carreggiata. Per le strade prive di salvagente od isola
spartitraffico, la linea deve essere raccordata con la striscia
longitudinale continua per una lunghezza non inferiore a 25 m e
a 10 m, rispettivamente fuori e dentro i centri abitati.
4. La linea di arresto, in presenza del segnale DARE
PRECEDENZA, è costituita da una serie di triangoli bianchi
tracciati con la punta rivolta verso il conducente obbligato a
dare la precedenza; tali triangoli hanno una base compresa tra
40 e 60 cm ed un'altezza compresa tra 60 e 70 cm (fig. II.433).
5. Sulle intersezioni regolate mediante segnali semaforici, la
linea di arresto deve essere tracciata prima
dell'attraversamento pedonale ad una distanza di 1 m dal limite
di questo (fig. II.431/a).



145. (Art. 40 Cod. Str.) Attraversamenti pedonali. -- 1. Gli
attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata
mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione
di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m,
sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m,
sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli
intervalli è di 50 cm (fig. II.434).
2. La larghezza degli attraversamenti pedonali deve essere
comunque commisurata al flusso del traffico pedonale.
3. In presenza del segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA
l'attraversamento pedonale, se esiste, deve essere tracciato a
monte della linea di arresto, lasciando uno spazio libero di
almeno 5 m; in tal caso i pedoni devono essere incanalati verso
l'attraversamento pedonale mediante opportuni sistemi di
protezione (fig. II.435).
4. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la
visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni
che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli
attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di
marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo
di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza
commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è
vietata la sosta (fig. II.436).



146. (Art. 40 Cod. Str.) Attraversamenti ciclabili. -- 1. Gli
attraversamenti ciclabili devono essere previsti solo per
garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di
intersezione.
2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla
carreggiata mediante due strisce bianche discontinue, di
larghezza di 50 cm; con segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la
distanza minima tra i bordi interni delle due strisce
trasversali è di 1 m per gli attraversamenti a senso unico e di
2 m per gli attraversamenti a doppio senso (fig. II.437).
3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4,
sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la
visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei ciclisti
che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli
attraversamenti ciclabili possono essere preceduti, nel verso di
marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo
di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza
commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è
vietata la sosta.



147. (Art. 40 Cod. Str.) Frecce direzionali. - 1. Sulle strade
aventi un numero sufficiente di corsie per consentire la
preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità di una
intersezione, le corsie da riservare a determinate manovre,
devono essere contrassegnate a mezzo di frecce direzionali di
colore bianco.
2. Le frecce direzionali sono:
a) freccia destra per le corsie specializzate per la svolta
a destra;
b) freccia diritta per le corsie specializzate per
l'attraversamento diretto dell'intersezione per confermare il
senso di marcia sulle strade a senso unico;
c) freccia a sinistra per le corsie specializzate per la
svolta a sinistra;
d) freccia a destra abbinata a freccia diritta per le corsie
specializzate per la svolta a destra e l'attraversamento diretto
dell'intersezione;
e) freccia a sinistra abbinata a freccia diritta per le
corsie specializzate per la svolta a sinistra e
l'attraversamento diretto dell'intersezione;
f) freccia di rientro.
3. Le dimensioni delle frecce si diversificano in funzione del
tipo di strada su cui vengono applicate e sono stabilite nelle
figure II.438/a, II.438/b, II.438/c e II.438/d.
4. Le frecce direzionali possono essere tracciate anche per
segnalare le direzioni consentite o quelle vietate (fig.
II.439).
5. La posizione delle frecce all'interno delle corsie è
stabilita in figura II.440.
6. La punta delle frecce tracciate in prossimità di una linea
di arresto deve distare dal bordo di questa almeno 5 m.
7. L'intervallo longitudinale tra più frecce uguali, ripetute
lungo la stessa corsia, non deve essere inferiore a 10 m; il
numero delle frecce da ripetere deve essere commisurato alla
lunghezza delle zone di preselezione e di attestamento.



148. (Art. 40 Cod. Str.) Iscrizioni e simboli. -- 1. Iscrizioni
e simboli possono essere tracciati sulla pavimentazione
esclusivamente allo scopo di guidare o regolare il traffico. Per
le iscrizioni devono essere impiegati i caratteri alfanumerici
di cui alle tabelle II.26/a, II.26/b, II.26/c e II.26/d che
fanno parte integrante del presente regolamento.
2. Le iscrizioni devono riferirsi esclusivamente a nomi di
località e di strade, o a parole facilmente comprensibili anche
all'utenza straniera.
3. Le iscrizioni devono essere limitate al numero minimo di
parole e, a tale scopo, possono essere abolite le iscrizioni di
via , piazza o simili, sempre che la loro mancanza non dia
luogo ad equivoci.
4. Le iscrizioni devono essere di colore bianco, eccettuate le
parole BUS, TRAM e TAXI, che devono essere di colore giallo.
5. Le iscrizioni si diversificano in funzione del tipo di
strada su cui vengono applicate e le dimensioni delle singole
lettere e cifre sono stabilite nelle tabelle da II.26/a a
II.26/d, che fanno parte integrante del presente regolamento,
riguardanti i diversi tipi di caratteri alfanumerici (figg. da
II.441/a a II.441/f).
6. Le lettere e le parole facenti parte di una iscrizione
devono essere allineate sul bordo inferiore perpendicolarmente
all'asse della corsia.
7. Se l'iscrizione comprende più parole da tracciarsi su righe
separate, lo spazio longitudinale tra le due righe non deve
essere inferiore a due volte la dimensione maggiore delle
lettere.
8. In presenza del segnale verticale FERMARSI E DARE
PRECEDENZA, la linea di arresto deve essere integrata con
l'iscrizione STOP sulla pavimentazione; tale iscrizione deve
essere ripetuta per ogni corsia del senso di marcia cui si
riferisce e la distanza tra il limite superiore dell'iscrizione
ed il bordo della linea di arresto deve essere compresa tra 1 e
3 m (fig. II.432/a).
9. In presenza del segnale verticale DARE PRECEDENZA, la linea
di arresto può essere integrata con il simbolo del triangolo,
tracciato sulla pavimentazione (fig. II.442/a); tale simbolo, se
tracciato, deve essere ripetuto per ogni corsia del senso di
marcia cui si riferisce ed il limite superiore del triangolo non
deve distare dai vertici dei triangoli costituenti la linea di
arresto meno di 2 m.
10. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve
essere tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su
ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI
SANT'ANDREA integrata dalle lettere PL; il colore di tali
segnali è bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella
figura II.443.
11. I simboli possono costituire ripetizione dei segnali
verticali, o di simboli in essi contenuti; in particolare, sulle
piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il
segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig.
II.442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente
deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne
la corretta percezione.
12. Altri simboli od iscrizioni, non replicanti la segnaletica
verticale, possono essere consentiti previa approvazione del
Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale.



149. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione degli stalli
di sosta o per la sosta riservata. - 1. La delimitazione degli
stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla
pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un
rettangolo, entro il quale dovrà essere parcheggiato il veicolo.
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce
(fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a
spina (con inclinazione di 45 rispetto all'asse della corsia
adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90
rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è
consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente
(parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di
sosta sono:
a) bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b) azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c) giallo per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione,
mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo
stallo è riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono
essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla
pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere
affiancati da uno spazio libero necessario per consentire
l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di
entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso
al marciapiede (figg. II.445/a, II.445/b, II.445/c).



150. (Art. 40 Cod. Str.) Presegnalamento di isole di traffico
o di ostacoli entro la carreggiata. -- 1. Le isole di traffico a
raso sulla pavimentazione ed i triangoli di presegnalamento
delle isole di traffico in rilievo devono essere evidenziati
mediante zebrature poste entro le strisce di raccordo per
l'incanalamento dei veicoli o tra queste ed il bordo della
carreggiata.
2. Le strisce delle zebrature devono essere di colore bianco,
inclinate di almeno 45 rispetto alla corsia di marcia e di
larghezza non inferiore a 30 cm; gli intervalli tra le strisce
sono di larghezza doppia rispetto alle strisce (fig. II.446).
3. Le strisce di raccordo sono bianche.
4. Sulle zone di presegnalamento è vietata la sosta.



151. (Art. 40 Cod. Str.) Strisce di delimitazione della
fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo
di linea. -- 1. Le strisce di delimitazione della fermata dei
veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea
sono costituite da una striscia longitudinale gialla
discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal
marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due
strisce trasversali gialle continue che si raccordano
perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata
le strisce trasversali possono non essere tracciate. La
larghezza delle strisce è di 12 cm.
2. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e
l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per
l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e
di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la
zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla
lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua
la fermata.
3. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate
mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag (fig.
II.447).
4. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve
essere apposta l'iscrizione BUS.
5. Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli.



152. (Art. 40 Cod. Str.) Altri segnali orizzontali. -- 1. I
segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dell'articolo
35.
2. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata
dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non
fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia
gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della
parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è
vietata la sosta in permanenza.
3. Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono
essere indicati con segni orizzontali consistenti in segmenti
alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia
verticale del ciglio del marciapiede (fig. II.448).
4. Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali
orizzontali essi sono regolati dall'articolo 154.



153. (Art. 40 Cod. Str.) Dispositivi retroriflettenti
integrativi dei segnali orizzontali. -- 1. I dispositivi
retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono
essere usati per rafforzare i segnali orizzontali.
2. Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello
stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono
rafforzamento.
3. La superficie rifrangente minima, per ogni faccia utile,
deve essere di 20 cm2.
4. I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano
della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale
con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi
sotto la sollecitazione del traffico. La frequenza di posa dei
dispositivi deve essere di 10 m in rettilineo e di 3 m in curva.
5. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di
resistenza all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono
stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.



154. (Art. 40 Cod. Str.) Altri dispositivi per segnaletica
orizzontale. -- 1. I dispositivi come chiodi, inserti e simili,
devono essere installati a raso della pavimentazione o di poco
sporgenti.
2. Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono
essere realizzati con qualunque materiale, purché idoneo per
visibilità e durata a costituire segno sulla carreggiata.
Possono essere impiegate, con significato di striscia continua,
dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli
precedenti.
3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei
suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm.
4. I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla
carreggiata sono soggetti all'approvazione del Ministero dei
lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale.



155. (Art. 40 Cod. Str.) Segnali orizzontali vietati. -- 1.
Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate
stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli
previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni
connesse con gare su strada o competizioni sportive.

5. Segnali luminosi
(Art. 41 Codice della Strada)

156. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi di pericolo e di
prescrizione. -- 1. I segnali stradali verticali di pericolo e di
prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purché
colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali
segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di
illuminazione e non producano abbagliamento.



157. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi di indicazione. -- 1.
I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono
essere illuminati per trasparenza, purché colori, dimensioni e
forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali,
ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non
producano abbagliamento.



158. (Art. 41 Cod. Str.) Funzione delle lanterne semaforiche.
-- 1. Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche
gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo,
l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o
in un tronco stradale.



159. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche veicolari
normali. -- 1. Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a
tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel
seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce
verde in basso (fig. II.449).
2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono
incorporate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra
della carreggiata, la disposizione delle luci può essere
orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al centro e
luce verde a destra (fig. II.232).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) luce verde,
b) luce gialla,
c) luce rossa.
4. Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare
normale può essere integrata da una seconda luce rossa, posta al
di sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso
anche in caso di bruciatura della lampada di una delle due luci.



160. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche veicolari di
corsia. -- 1. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a
tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare
disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto,
freccia gialla al centro, freccia verde in basso (fig. II.450 e
II.451).
2. La sequenza di accensione delle luci è identica a quella
prevista dall'articolo 159, comma 3.
3. Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere
usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie
specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate
dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di
traffico in fasi semaforiche lo richiede.
4. Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione,
coerentemente con il ramo dell'intersezione verso cui devono
dirigersi i veicoli.
5. Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, nel
caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative
frecce colorate possono essere accoppiate in un'unica luce.



161. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico. -- 1. Le lanterne semaforiche per i veicoli
di trasporto pubblico (figg. II.452 e II.453) sono destinate
esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o
più luci con i seguenti simboli:
a) barra bianca orizzontale su fondo nero;
b) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su
fondo nero;
c) barra bianca verticale su fondo nero;
d) barra bianca inclinata a destra su fondo nero;
e) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: barra bianca
orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca
verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora
necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della
luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa
rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d) ed a
sinistra per la luce di cui alla lettera e) del comma 1.
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a
sinistra;
b) triangolo giallo;
c) barra bianca orizzontale.
4. Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico
vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di
corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie
correnti di traffico veicolare.



162. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche pedonali. -- 1.
Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente
alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati;
esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del
pedone è in atteggiamento di attesa;
b) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del
pedone è in atteggiamento di attesa;
c) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del
pedone è in atteggiamento di movimento.
2. La disposizione delle luci è verticale: pedone rosso in
alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg.
II.454 e II.455).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) pedone verde,
b) pedone giallo,
c) pedone rosso.
4. Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è
contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai
pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo
l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con
essi.
5. Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste
dall'articolo 41, comma 5, del codice sono a tre fasi:
a) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di
60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in
sincrono con la luce verde;
b) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di
120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di
sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato
già impegnato, in sincrono con la luce gialla;
c) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono
con la luce rossa.
6. Le segnalazioni di cui al comma 5 possono essere a
funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza
delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si
attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile
successivo alla chiamata.
7. Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per
ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di
fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo.



163. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche per velocipedi.
-- 1. Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate
esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili
semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli:
a) bicicletta rossa su fondo circolare nero;
b) bicicletta gialla su fondo circolare nero;
c) bicicletta verde su fondo circolare nero.
2. La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in
alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso
(figg. II.456 e II.457).
3. La sequenza di accensione delle luci è la seguente:
a) bicicletta verde;
b) bicicletta gialla;
c) bicicletta rossa.
4. Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in
corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste
vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i ciclisti
devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni.



164. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche veicolari per
corsie reversibili. -- 1. Le lanterne semaforiche veicolari per
corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità
del senso di marcia su determinate corsie di una carreggiata
suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di
stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o
di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte
orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si
riferiscono e presentano due luci:
a) luce rossa, a forma di X su fondo nero, posta a sinistra;
b) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero
con la punta diretta verso il basso, posta a destra.
2. Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di
cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma 1
devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla,
su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o
sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente
l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi
verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante
(figg. II.458 e II.459).
3. Almeno una delle due lanterne di cui al comma 1, lettere a)
e b, deve essere collocata, coerentemente con il senso di
marcia, anche sulle corsie non reversibili.



165. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche gialle
lampeggianti. -- 1. Le lanterne semaforiche gialle lampeggianti
(fig. II.460) sono di tre tipi:
a) una luce circolare lampeggiante;
b) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di un
pedone giallo su fondo nero, in atteggiamento di movimento;
c) una luce circolare lampeggiante con il simbolo di una
bicicletta gialla su fondo nero.
2. Le luci di cui al comma 1, lettera a), possono essere
installate sulle intersezioni o in corrispondenza di punti
pericolosi in cui si vuole richiamare l'attenzione dei
conducenti invitandoli ad assumere una velocità moderata e ad
usare particolare prudenza; possono essere, altresì, adottate
entro il segnale di pericolo SEMAFORO con diametro pari a quello
del disco giallo inserito nello stesso.
3. Le luci di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere
adottate sugli impianti semaforici, nei casi in cui si può
ammettere il conflitto tra veicoli che effettuano una manovra di
svolta a destra ed i pedoni o i ciclisti che transitano sugli
attraversamenti antistanti la corsia da cui ha inizio la manovra
di svolta a destra dei veicoli.
4. Durante il periodo di accensione delle luci gialle di cui
al comma 1, lettere b) e c), i veicoli in manovra di svolta su
intersezione semaforizzata possono procedere dando la precedenza
ai pedoni o alle biciclette che percorrono l'attraversamento
antistante la corsia da cui ha inizio la manovra di svolta.



166. (Art. 41 Cod. Str.) Lanterne semaforiche speciali. -- 1.
Le lanterne semaforiche speciali (fig. II.461) sono:
a) una luce rossa circolare lampeggiante;
b) due luci rosse circolari, disposte orizzontalmente o
verticalmente, lampeggianti alternativamente;
c) lanterna semaforica di onda verde .
2. Le lanterne di cui al comma 1, lettere a) e b), sono usate
esclusivamente nei seguenti casi: ai passaggi a livello con o
senza barriere, agli accessi dei ponti mobili o dei pontili di
imbarco delle navi traghetto e sulle strade su cui sia
necessario arrestare il traffico all'avvicinarsi di velivoli in
fase di atterraggio o di decollo.
3. Durante il periodo di accensione delle luci rosse di cui al
comma 1, lettere a) e b), i veicoli non devono superare la
striscia di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non
devono impegnare l'eventuale area di intersezione, né
l'attraversamento pedonale antistante, né oltrepassare il
segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni; all'atto
dello spegnimento delle luci, i veicoli possono procedere nella
loro marcia.
4. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), sono a una o più
luci circolari, riportanti con numeri bianchi su fondo nero le
indicazioni relative alla velocità, espressa in km/h, di
coordinazione degli impianti semaforici di un itinerario.
5. Le lanterne di cui al comma 1, lettera c), possono essere
adottate sugli itinerari comprendenti più intersezioni
semaforizzate e coordinate tra loro e vanno installate sui rami
di uscita dalle intersezioni.
6. Le indicazioni fornite dalle luci di cui al comma 1,
lettera c), consigliano ai conducenti dei veicoli, in uscita dal
ramo dell'intersezione su cui è posta la lanterna, la velocità
da mantenere nel rispetto di tutte le altre norme di
comportamento, allo scopo di poter trovare la via libera alla
successiva intersezione semaforizzata.



167. (Art. 41 Cod. Str.) Dimensioni ed illuminazione delle
luci semaforiche. -- 1. Le dimensioni delle luci sono normalmente
di 200 mm di diametro; può essere altresì consentito l'uso di
luci di diametro da 300 mm, anche limitatamente alla sola luce
rossa. L'uso delle luci di diametro di 300 mm non è consentito
per le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico,
per le lanterne pedonali, per le lanterne per i velocipedi, per
le lanterne di cui all'articolo 165, comma 1, lettere b) e c), e
per le lanterne di cui all'articolo 166, comma 1, lettera c). Le
luci delle lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili
hanno diametro maggiorato fino a 600 mm.
2. L'illuminazione delle luci semaforiche deve essere
realizzata con dispositivi idonei a garantire un solido
fotometrico di chiara visibilità, uniforme e privo di fenomeni
di abbagliamento. Le luci devono risultare facilmente
riconoscibili ad una distanza di avvistamento minimo pari a 75 m
per le luci di diametro 200 mm e 125 m per le luci di diametro
300 mm. I valori minimi dell'intensità luminosa, misurata in
condizioni normali sull'asse ottico del dispositivo, devono
essere mantenuti non inferiori a 100 cd per le luci di diametro
200 mm e a 200 cd per le luci da 300 mm.
3. E' consentito l'uso di dispositivi atti ad evitare il
cosiddetto effetto fantasma , cioè la riflessione della luce
solare all'esterno della lanterna, quando essa è spenta.
4. Le luci semaforiche devono essere munite di opportuna ed
efficiente visiera, atta a consentire la visibilità in ogni
condizione di luce, nonché ad impedire, per quanto possibile,
che i conducenti vedano altre luci semaforiche orientate verso
altre direzioni.



168. (Art. 41 Cod. Str.) Installazione delle lanterne
semaforiche. -- 1. Le lanterne semaforiche veicolari vanno
installate su pali posti sul margine destro della carreggiata,
sul marciapiede ovvero su apposite isole di canalizzazione o
spartitraffico.
2. Nel caso di corsie specializzate, le lanterne semaforiche
devono essere installate, per quanto possibile, su pali posti
sul margine destro delle corsie cui le lanterne si riferiscono.
3. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute
sul lato sinistro della carreggiata ovvero della corsia o delle
corsie di marcia cui si riferiscono, purché installate su pali
posti entro appositi manufatti costituiti da marciapiedi o isole
di canalizzazione o spartitraffico; nelle strade a senso unico,
composte da due o più corsie, le lanterne semaforiche veicolari
devono essere ripetute sul lato sinistro della strada.
4. Le lanterne semaforiche veicolari possono essere ripetute
frontalmente all'uscita dell'area di intersezione, per
migliorare la visibilità delle segnalazioni semaforiche, purché
ciò non ingeneri confusione alle correnti di traffico veicolare
non interessate a tali segnalazioni.
5. Le lanterne semaforiche veicolari devono essere ripetute,
al di sopra della carreggiata, sulle strade a tre o più corsie
nello stesso senso di marcia, sulle strade alberate a due o più
corsie nello stesso senso di marcia, sulle strade percorse da
elevati flussi di traffico pesante o sulle strade ad elevata
velocità media di scorrimento.
6. Le lanterne semaforiche veicolari installate al di sopra
della carreggiata devono essere disposte possibilmente nella
mezzeria della o delle corsie cui si riferiscono e, sulle strade
di cui al comma 5, devono essere dotate di un pannello di
contrasto a fondo nero con bordo bianco (fig. II.462).
7. Le lanterne semaforiche pedonali devono essere installate
su pali posti sui marciapiedi od in corrispondenza di isole di
canalizzazione o di salvagente, in modo da non costituire
intralcio al deflusso dei pedoni.
8. I pali di sostegno delle lanterne semaforiche devono essere
installati al di là della linea di arresto, nel verso di marcia,
ad una distanza tale da consentire la visibilità delle
segnalazioni al primo conducente fermo in corrispondenza della
linea di arresto.
9. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche,
poste sui marciapiedi o su isole di canalizzazione o su
salvagente, deve essere non inferiore a 2,00 m e non superiore a
3,00 m, misurati dalla pavimentazione del marciapiede o
dell'isola spartitraffico o del salvagente al bordo inferiore
della lanterna.
10. L'altezza di installazione delle lanterne semaforiche,
poste sopra la carreggiata, deve essere compresa tra 5,10 m e
6,00 m, misurati dalla pavimentazione della carreggiata al bordo
inferiore della lanterna o del pannello di contrasto o del
segnale di indicazione entro cui la lanterna è inserita.
11. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari sospese sulla
carreggiata devono essere disposte verticalmente. In casi
particolari, per limitare l'altezza di installazione, possono
essere disposte orizzontalmente nel seguente modo: luce rossa a
sinistra, luce gialla al centro, luce verde a destra.
12. Le luci semaforiche installate lateralmente alle corsie di
marcia possono essere ripetute nello stesso ordine in formato
ridotto di diametro non superiore a 9 cm, all'altezza di 1,30 m
circa, lungo il palo di sostegno, con la direzione dell'asse
ottico luminoso angolato opportunamente per la migliore
visibilità da parte dei conducenti posti in prima posizione,
dietro la linea di arresto; tale tipo di luci può essere
adottato solo in presenza delle lanterne veicolari normali, per
non ingenerare confusione negli utenti.



169. (Art. 41 Cod. Str.) Orario di funzionamento degli
impianti semaforici. -- 1. Il funzionamento degli impianti
semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore
7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai
veicoli, per quelli a richiesta azionati dai pedoni e per
quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno
specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo
semaforico.
2. Allorché si verificano particolari condizioni di
circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di
sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito
il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore
23.00 e le ore 7.00.
3. Durante i periodi di spegnimento, diurni o notturni,
l'impianto semaforico deve essere posto a luci gialle
lampeggianti.
4. Sulle strade extraurbane la presenza di un impianto
semaforico deve essere sempre presegnalata a congrua distanza,
mediante l'apposito segnale di SEMAFORO (figg. II.31/a e
II.31/b).



170. (Art. 41 Cod. Str.) Segnali luminosi particolari. -- 1.
Segnali luminosi particolari sono:
a) i segnali a messaggio variabile;
b) le colonnine luminose ed i segnali incassati nella
carreggiata o nei bordi di marciapiede delle isole di
canalizzazione, degli spartitraffico e dei salvagente.
2. L'uso dei segnali a messaggio variabile è consentito solo
per fornire all'utente indicazioni utili per la guida dei
veicoli o indicazioni di pericolo o di prescrizione, in
corrispondenza di luoghi ove tali indicazioni possono variare
nel tempo.
3. Le dimensioni, i colori e le forme dei segnali a messaggio
variabile devono essere quelli della corrispondente segnaletica
verticale, anche se realizzati per punti od in maniera
discontinua.
4. I segnali luminosi a messaggio variabile devono essere
visibili in qualunque situazione di luce d'ambiente e non devono
provocare fenomeni di abbagliamento.
5. Le colonnine luminose a luce gialla devono avere una
altezza non inferiore ad un metro e devono essere riservate
esclusivamente per indicare la presenza di salvagente, di isole
di traffico per canalizzazione o per spartitraffico; esse
possono essere integrate con luci semaforiche gialle
lampeggianti e con applicazioni rifrangenti.
6. E' vietata l'installazione di colonnine luminose a luce
gialla in corrispondenza degli accessi alle stazioni di
rifornimento di carburante e di servizio.
7. Le colonnine o gli altri dispositivi luminosi posti per
indicare l'accesso di stazioni di rifornimento devono essere
colorati a strisce orizzontali bianche e azzurre.
8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di mezzeria
possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce
propria incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione
di provenienza dei veicoli.
9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di
canalizzazione e simili può anche essere segnalato mediante
dispositivi a luce propria gialla o a luce riflessa gialla,
applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno.



171. (Art. 41 Cod. Str.) Frequenza dei lampeggiatori. -- 1. Nei
lampeggiatori la frequenza del ciclo deve essere non inferiore a
50 volte al minuto e non superiore a 80. I due tempi di ACCESO e
di SPENTO, che compongono il ciclo, devono essere di uguale
durata.

6. Segnali complementari
(Art. 42 Codice della Strada)

172. (Art. 42 Cod. Str.) Generalità e suddivisioni. -- 1. Ai
sensi dell'articolo 42, comma 1, del codice, sono segnali
complementari i dispositivi e mezzi segnaletici atti a fornire
ai conducenti le informazioni utili alla determinazione della
traiettoria di marcia nelle varie situazioni stradali ed alla
percezione di ostacoli posti in prossimità o entro la
carreggiata, nonché quelli atti a rafforzare l'efficacia dei
normali segni sulla carreggiata.
2. I segnali complementari si suddividono in:
a) delineatori normali di margine;
b) delineatori speciali;
c) mezzi e dispositivi per segnalare gli ostacoli;
d) isole di traffico.



173. (Art. 42 Cod. Str.) Delineatori normali di margine. -- 1.
I delineatori normali di margine (fig. II.463) devono essere
installati lungo quei tronchi stradali, fuori dei centri
abitati, nei quali la velocità locale predominante, l'andamento
planoaltimetrico o le condizioni climatiche locali rendono
necessario visualizzare a distanza l'andamento dell'asse
stradale.
2. Su tratti di strada omogenei l'installazione dei
delineatori deve essere continuativa, evitando installazioni
saltuarie e usando lo stesso tipo di delineatore.
3. I delineatori devono essere spaziati di una distanza
costante in rettilineo, al massimo 50 m, ed infittiti in curva
con criterio differenziale in relazione al raggio di curvatura.
Gli intervalli di posa devono comunque essere il più possibile
uniformi sullo stesso tratto di strada, in modo da costituire
una guida ottica omogenea.
4. Indicativamente va adottata la spaziatura risultante dalla
seguente tabella:

 ---------------------------------------------------------------
|      Raggio della curva        |  Spaziamento longitudinale  |
|            (metri)             |          (metri)            |
 ---------------------------------------------------------------
| Fino a 30 . . . . . . . . . . .|               6             |
| da  30 a  50. . . . . . . . . .|               8             |
| da  50 a 100. . . . . . . . . .|              12             |
| da 100 a 200. . . . . . . . . .|              20             |
| da 200 a 400. . . . . . . . . .|              30             |
| oltre 400 . . . . . . . . . . .| intervallo adottato in ret- |
|                                |   tilineo                   |

La spaziatura deve essere adeguatamente ridotta anche in
rettilineo in zone abitualmente nebbiose.
5. Devono essere collocati al limite esterno della banchina e
comunque a non meno di 50 cm dal bordo esterno della
carreggiata.
6. L'altezza fuori terra del delineatore deve essere compresa
fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con
spigoli arrotondati, deve potersi inscrivere in un rettangolo di
10x12 cm con lato minore parallelo all'asse stradale.
7. I delineatori devono essere di colore bianco con fascia
nera alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono
essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di
traffico interessate, con le seguenti modalità:
a) nelle strade o carreggiate a senso unico: nel delineatore
di destra, deve apparire un solo elemento rifrangente di colore
giallo della superficie minima di 60 cm2; nel delineatore di
sinistra devono apparire due elementi rifrangenti gialli posti
in verticale ed opportunamente distanziati fra loro, ciascuno
con superficie attiva minima di 30 cm2;
b) nelle strade a doppio senso di marcia: sul lato destro
deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul lato
sinistro deve apparire un elemento rifrangente di colore bianco;
entrambi gli elementi rifrangenti devono avere una superficie
minima di 60 cm2.
8. Il materiale e le caratteristiche devono essere tali da non
costituire pericolo in caso di collisione da parte dei veicoli.
9. Le caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali da
usare per la costruzione dei delineatori normali, le dimensioni
e le forme degli stessi, nonché i requisiti fotometrici e
colorimetrici degli elementi rifrangenti sono stabiliti con
apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
10. In presenza di barriere di sicurezza, muri, parapetti o
altri impedimenti, i delineatori possono essere sostituiti da
elementi rifrangenti, fissati ai manufatti, aventi le medesime
dimensioni e caratteristiche, posti anche nell'onda del nastro
della barriera o al di sopra di esso; è opportuno che l'altezza
da terra degli elementi rifrangenti sia la stessa di quelli
inseriti nei delineatori normali.



174. (Art. 42 Cod. Str.) Delineatori speciali. - 1. I
delineatori speciali sottoindicati sono utilizzati come
dispositivi permanenti nei casi previsti dal presente articolo:
a) delineatori per galleria;
b) delineatori per strade di montagna;
c) delineatori per curve strette o tornanti;
d) delineatori per intersezioni a T ;
e) delineatori modulari di curva;
f) delineatori di accesso;
g) dispositivi luminosi di delineazione.
2. I delineatori speciali temporanei vengono usati nelle zone
di cantiere o deviazioni conseguenti a lavori in corso ed hanno
caratteristiche e modalità di applicazione stabilite
all'articolo 33.
3. I delineatori speciali permanenti di cui al comma 1 hanno
le seguenti tipologie e norme d'uso:
a) Delineatori per gallerie (fig. II.464).
Sono obbligatori nelle gallerie non illuminate ed in quelle
non rettilinee, e sono raccomandati in tutte le gallerie almeno
per 100 m nel tratto iniziale. Sono costituiti da pannelli
rifrangenti di dimensioni di 20 cm di base per 80 cm di altezza,
di colore giallo. Se la galleria è a doppio senso di marcia, i
pannelli devono essere a doppia faccia. I pannelli devono essere
opportunamente fissati in modo che non possa modificarsi nel
tempo la loro posizione; in presenza di barriere di sicurezza
non devono sporgere verso la carreggiata rispetto alle barriere
stesse. La distanza fra i pannelli deve essere al massimo di 20
m. Tale distanza deve essere opportunamente ridotta fino ad un
minimo di 8 m se la galleria è in curva ed in prossimità degli
imbocchi, per i primi 10 elementi. I delineatori speciali per
gallerie possono essere utilmente impiegati anche per
evidenziare deviazioni o strettoie permanenti della carreggiata.
b) Delineatori per strade di montagna (fig. II.465).
Devono essere usati nelle strade soggette ad alto innevamento,
la loro ubicazione deve essere scelta in modo che, anche in
presenza di forte innevamento, sia individuabile il tracciato
stradale. Possono essere realizzati con materiali e sezioni
diverse, purché in grado di resistere alle sollecitazioni
proprie dell'ambiente di montagna e a quelle derivanti dalle
operazioni di sgombero della neve. Il delineatore, la cui
altezza deve essere scelta in modo che non venga coperto dal
massimo manto nevoso prevedibile, deve presentare fasce
alternate, di altezza ciascuna di 50 cm, di colore giallo e
nero. Almeno una delle fasce alte deve essere realizzata con
pellicola rifrangente di colore giallo.
c) Delineatore di curva stretta o di tornante (fig. II.466).
Segnala l'andamento del percorso di una curva stretta
permanente, ovvero un tornante . Il segnale è costituito da un
pannello rettangolare, posto orizzontalmente, recante un disegno
a punte di freccia bianche su fondo nero, orientate nella
direzione di marcia del veicolo cui è diretto. Sulle strade
extraurbane è obbligatorio in tutte le curve di raggio inferiore
a 30 m e di sviluppo tale da determinare mancanza di visibilità.
Tale pannello va installato sul lato esterno della curva in
posizione mediana e ortogonalmente alla visuale dei conducenti
cui è rivolto. Nelle strade a doppio senso di marcia i segnali
in questione devono essere posti in opera orientati per ogni
direzione di marcia, in modo da essere visibili soltanto dalla
parte del conducente cui si riferiscono. Le dimensioni sono:
1) normale: 60x240 cm;
2) grande: 90x360 cm.
L'altezza di posa viene fissata caso per caso, a seconda della
configurazione dei luoghi e delle altimetrie, in modo tale che
il pannello ricada il più possibile entro il cono visivo dei
conducenti.
d) Delineatore per intersezioni a T (fig. II.467).
Deve essere posto di fronte al ramo della intersezione che non
prosegue, al di sotto del gruppo o dei gruppi segnaletici di
direzione, ove esistenti, e parallelamente alla strada che
continua. E' costituito da un pannello rettangolare posto con il
lato maggiore orizzontale, recante un disegno a punte di freccia
bianche su fondo nero, orientate nelle due direzioni esterne. E'
obbligatorio, essendo l'unico dispositivo di segnalamento di
tale punto anomalo. Le dimensioni sono:
1) normale: 60x240 cm;
2) grande: 90x360 cm.
e) Delineatori modulari di curva (fig. II.468).
Sono da considerare una sezione modulare del delineatore di
curva stretta. Sono impiegati in serie di più elementi per
evidenziare il lato esterno delle curve stradali di raggio
superiore a 30 m e curve autostradali, quando sia necessario
migliorare la visibilità dell'andamento della strada a distanza.
Sono costituiti da un pannello quadrato delle dimensioni di
60x60 cm sulla viabilità ordinaria e 90x90 cm sulle autostrade e
strade extraurbane principali, con un disegno a punta di freccia
bianca su fondo nero. Lo spaziamento longitudinale fra gli
elementi è di massima quello previsto dalla tabella seguente;
esso deve essere tale che, in ogni caso, almeno tre delineatori
devono essere sempre nel cono visivo del conducente.

 --------------------------------------------------------------
|      Raggio della curva        |  Spaziamento longitudinale  |
|           (metri)              |           (metri)           |
 -------------------------------------------------------------- 
| da  30 a  50. . . . . . . . . .|               8             |
| da  50 a 100. . . . . . . . . .|              12             |
| da 100 a 200. . . . . . . . . .|              20             |
| da 200 a 400. . . . . . . . . .|              30             |
| oltre 400 (se necessario) . . .|           da 30 a 50        |

f) Delineatori di accesso (fig. II.469).
Per particolari esigenze della circolazione possono essere
adottati paletti aventi le superfici laterali a strisce alterne
bianche e rosse di altezza di 20 cm. La sezione di questi
paletti può essere circolare, quadrata, rettangolare o
triangolare. Tale tipo di delineatore sarà adottato per
delimitare i due lati degli accessi stradali secondari non
altrimenti presegnalati, e quelli che, per la loro ubicazione
particolare, risultino difficilmente individuabili. I paletti
devono avere altezza minima di 1 m da terra, sezione atta a
garantire una buona visibilità a distanza, ed essere
completamente rifrangenti.
g) Dispositivi di delineazione luminosa.
Curve, punti critici o altre anomalie stradali possono essere
evidenziate con dispositivi di delineazione luminosi purché
colori, forme e modalità d'uso assicurino l'uniformità di
illuminazione e l'assenza di abbagliamento. Tali dispositivi
sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, che ne autorizza l'uso per le situazioni
specifiche.



175. (Art. 42 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione di
ostacoli. -- 1. Gli ostacoli, le anomalie e i punti critici
stradali, ove non siano eliminabili, devono essere segnalati in
tutti i casi in cui sia giudicato necessario a causa della loro
posizione aumentarne la visibilità, particolarmente nelle ore
notturne.
2. Gli ostacoli, esistenti entro o vicino la carreggiata, che
comportino restrizioni di spazio o pericolo per la circolazione,
devono essere segnalati mediante strisce alternate tracciate
sull'ostacolo bianche rifrangenti e nere, inclinate a 45 in
basso verso il lato dove i veicoli transitano; possono essere
realizzate anche su una superficie indipendente da applicare
sull'ostacolo (fig. II.470 e II.471).
3. Quando l'ostacolo è localizzato entro la carreggiata, e vi
sia incertezza da quale lato transitare, devono essere posti i
prescritti segnali di passaggi obbligatori o consentiti (figg.
II.82/a, II.82/b e II.83) diretti dalla parte dove i veicoli
devono o possono transitare.
4. In aggiunta al segnalamento sugli ostacoli posti entro la
carreggiata, la segnalazione del loro approssimarsi deve essere
effettuata mediante zebrature sulla pavimentazione, ovvero con
strisce orizzontali oblique di incanalamento.
5. I cigli dei marciapiedi possono essere resi meglio visibili
mediante applicazione di strisce alternate di colori
contrastanti (bianco e nero o, se vige il divieto di sosta, con
strisce alternate di colori giallo e nero).
6. Le cuspidi di aiuole o spartitraffico possono essere
presegnalate con appositi dispositivi che devono essere
approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale.



176. (Art. 42 Cod. Str.) Modalità di realizzazione delle isole
di traffico. -- 1. Le isole di traffico possono essere realizzate
nei seguenti modi:
a) isole a raso: sono realizzate mediante dipintura con
vernice bianca ovvero con chiodi a larga testa, od emisfere.
Queste ultime devono avere un profilo schiacciato con diametro
variabile da 30 a 50 cm e devono essere di colore bianco;
b) isole delimitate da elementi verticali: sono realizzate
con paletti, palline, birilli, coni, e simili disposti lungo il
perimetro dell'isola. La distanza tra un elemento e l'altro deve
essere tale da definire perfettamente i margini dell'isola;
c) isole permanenti: possono essere realizzate mediante
getto di calcestruzzo cementizio ovvero mediante cordolatura in
calcestruzzo o pietra da taglio ovvero altro materiale e
sistemazione interna a prato. I cigli possono essere del tipo a
barriera o del tipo sormontabile. Quando l'isola venga
interessata da un attraversamento pedonale e costituisce zona di
rifugio deve essere interrotta per una larghezza pari a quella
del passaggio pedonale onde permettere ai pedoni
l'attraversamento a raso della pavimentazione stradale.
2. La zona delimitata dal perimetro dell'isola è vietata alla
circolazione di tutti i veicoli, ma può essere usata dai pedoni
come rifugio per l'attraversamento della carreggiata stradale,
allorché l'isola sia interessata da un passaggio pedonale.
3. Il sistema a raso dovrà di massima essere adottato durante
il periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.



177. (Art. 42 Cod. Str.) Segnalazione delle isole di traffico.
-- 1. L'approssimarsi di un'isola di traffico di qualunque tipo
deve essere segnalato da una striscia bianca continua di
sufficiente lunghezza e da opportuna zebratura nella parte di
pavimentazione stradale che precede la testata dell'isola così
come precisato all'articolo 150.
2. In dette zone zebrate possono impiegarsi serie di elementi
paralleli a profilo sporgente leggermente dal piano viabile
disposti secondo l'obliquità della zebratura.
3. Gli elementi, con spigoli opportunamente arrotondati, non
devono sporgere più di 5 cm e devono essere verniciati in
bianco. La distanza tra due elementi successivi deve essere di
massima di 2 m.
4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono
essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce
verticali gialle rifrangenti e nere.
5. La testata delle isole di traffico deve essere segnalata
mediante il dispositivo a luce propria di cui all'articolo 170,
comma 5, o con dispositivo a luce riflessa di colore giallo.
6. I dispositivi a luce riflessa, denominati delineatori
speciali di ostacolo (fig. II.472), sono in genere a sezione
semicircolare, per consentire una buona individuazione da
diverse posizioni di avvicinamento ed hanno uno sviluppo minimo
di 40 cm di semicirconferenza per 50 cm di altezza. Devono
essere completamente rifrangenti e, se usati in sostituzione
delle colonnine luminose o in combinazione con esse, sono di
colore giallo.
7. Quando viene segnalata la testata o i fronti delle isole di
traffico, il delineatore speciale di ostacolo deve essere
accoppiato ai vari segnali indicanti i passaggi obbligatori o
consentiti (figg. II.82/a, II.82/b e II.83).



178. (Art. 42 Cod. Str.) Elementi prefabbricati per salvagenti
pedonali e delimitatori di corsia. -- 1. Gli elementi
prefabbricati per salvagenti pedonali sono realizzati
generalmente in calcestruzzo, costituiti da sezioni componibili
mediante appositi incastri. Essi devono essere impiegati solo
nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di rifugio
ovvero piattaforme di carico.
2. Le corsie riservate in cui è permesso il transito solo a
determinate categorie di veicoli possono essere delimitate
fisicamente, oltre che dalle strisce di corsia di cui
all'articolo 140, commi 6 e 7, con elementi in rilievo tali da
realizzare una cordolatura longitudinale.
3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in
ambito urbano, sono costituiti da manufatti in materiale
plastico o gomma di colore giallo. Devono essere dotati di un
solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in modo da
impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle
sollecitazioni derivanti dal traffico e devono essere
posizionati in modo da consentire il deflusso delle acque
piovane.
4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15 e
30 cm, altezza compresa tra 3 e 10 cm con una consistenza ed un
profilo tale da consentirne il sormonto in caso di necessità.
Possono essere dotati di inserti rifrangenti o di altri sistemi
catadiottrici per renderli maggiormente visibili.
5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3 e 4 devono
essere approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in
opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada.



179. (Art. 42 Cod. Str.) Rallentatori di velocità. -- 1. Su
tutte le strade si possono adottare sistemi di rallentamento
della velocità costituiti da bande trasversali, interessanti
tutta la larghezza della carreggiata, ad effetto ottico,
acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di
segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della
pavimentazione.
2. I sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono
realizzati mediante applicazione in serie di almeno 4 strisce
bianche rifrangenti con larghezza crescente nel senso di marcia
e distanziamento decrescente. La prima striscia deve avere una
larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10 cm
di larghezza (fig. II.473).
3. I sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono
realizzati mediante irruvidimento della pavimentazione stradale
ottenuta con la scarificazione o incisione superficiale della
stessa o con l'applicazione di strati sottili di materiale in
rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi
rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti
vibratori di limitata intensità.
4. Sulle strade dove vige un limite di velocità inferiore ai
50 km/h si possono adottare dossi artificiali evidenziati
mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di
marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli
intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
5. I dossi artificiali possono essere posti in opera solo su
strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei
residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono
essere presegnalati. Ne è vietato l'impiego sulle strade che
costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente
impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.
6. I dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in
rilievo prefabbricati o da ondulazioni della pavimentazione a
profilo convesso. In funzione dei limiti di velocità vigenti
sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a) per limiti di velocità pari od inferiori a 50 km/h
larghezza non inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b) per limiti di velocità pari o inferiori a 40 km/h
larghezza non inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c) per limiti di velocità pari o inferiori a 30 km/h
larghezza non inferiore a 1200 cm e altezza non superiore a 7
cm.
I tipi a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari
in gomma o materiale plastico, il tipo c) può essere realizzato
anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi devono
essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque.
Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di
cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda
della sezione adottata.
7. Il presegnalamento è costituito dal segnale di cui alla
figura II.50 con un valore compreso tra 50 e 20 unitamente al
segnale di cui alla figura II.2 di formato ridotto, posto almeno
20 m prima. Una serie di rallentatori deve essere indicata
mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola
serie oppure n. ... rallentatori .
8. I rallentatori di velocità prefabbricati devono essere
fortemente ancorati alla pavimentazione, onde evitare
spostamenti o distacchi dei singoli elementi o parte di essi, e
devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore dei
rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere
antisdrucciolevole.
9. I dispositivi rallentatori di velocità devono essere
approvati dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in
opera previa ordinanza dell'ente proprietario della strada che
ne determina il tipo e la ubicazione.



180. (Art. 42 Cod. Str.) Dissuasori di sosta. -- 1. I
dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire
la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono
essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla
sosta abusiva.
2. Tali dispositivi possono armonizzarsi con gli arredi
stradali e assolvere anche a funzioni accessorie quali la
delimitazione di zone pedonali, aree di parcheggio riservate,
zone verdi, aiuole e spazi riservati per altri usi.
3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di
tipologie diverse tra le quali l'ente proprietario della strada
può individuare quelle più confacenti alle singole specifiche
necessità, alle tradizioni locali e all'ambiente urbano.
4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a
blocchi, cordolature, cordoni ed anche cassonetti e fioriere
ancorché integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori
devono esercitare un'azione di reale impedimento al transito sia
come altezza sul piano viabile sia come spaziamento tra un
elemento e l'altro, se trattasi di componenti singoli disposti
lungo un perimetro.
5. I dissuasori possono essere di qualunque materiale:
calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio, legno o plastica a fiamma
autoestinguente. Non devono, per forma od altre caratteristiche,
creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini.
6. I dissuasori di sosta devono essere approvati dal Ministero
dei lavori pubblici- Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale e posti in opera previa ordinanza
dell'ente proprietario della strada.

7. Segnali degli agenti del traffico
(Art. 43 Codice della Strada)

181. (Art. 43 Cod. Str.) Segnali manuali degli agenti del
traffico. -- 1. Ferme restando le disposizioni contenute
nell'articolo 43 del codice, per consentire il deflusso delle
correnti veicolari di svolta a sinistra, fermando le correnti
veicolari dirette provenienti in senso contrario, gli agenti
preposti alla regolazione del traffico devono effettuare il
segnale manuale con le braccia distese orizzontalmente e
perpendicolarmente tra loro, dirette rispettivamente verso la
direzione di provenienza e di destinazione della o delle
correnti di svolta.
2. Altre segnalazioni manuali degli agenti preposti alla
regolazione del traffico sono:
a) l'oscillazione di una luce rossa con significato di
arresto per gli utenti della strada verso i quali la luce
rossa è diretta;
b) l'intimazione dell'alt o di via libera effettuata con
l'apposito segnale distintivo di cui all'articolo 24.



182. (Art. 43 Cod. Str.) Altri segnali degli agenti del
traffico. -- 1. Quando sia necessario arrestare tutta la
circolazione per consentire il passaggio di veicoli adibiti a
servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze,
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, l'agente
preposto alla regolazione del traffico deve fare uso di un
fischietto emettendo un suono prolungato. A questo segnale i
veicoli ed i pedoni in procinto di impegnare una intersezione
devono immediatamente fermarsi fino al successivo segnale di via
libera, dato con due suoni brevi di fischietto. Quelli che si
trovano entro l'area di intersezione devono affrettarsi a
sgomberarla.
2. Un suono prolungato di fischietto, in altre circostanze,
può essere utilizzato per intimare l'alt al trasgressore di
norme della circolazione.


183. (Art. 43 Cod. Str.) Visibilità degli agenti del traffico.
-- 1. Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice,
durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del
codice quando operano sulla strada devono essere visibili a
distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi
capi di vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto
rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa
bianca.
2. Nelle ore notturne e negli altri casi di scarsa visibilità,
il personale di cui al comma 1 deve indossare almeno il berretto
o il casco, ovvero altro copricapo, e manicotti sugli avambracci
di tessuto come indicato al comma 1 (fig. II.475/a). I predetti
capi di vestiario possono essere di tipo asportabile. Il casco
protettivo previsto dall'articolo 171 del codice deve essere
corredato di una fascia in pellicola vinilica bianca rifrangente
di altezza non inferiore a cm 3.
3. E' consentito l'uso di gambali o di fasce su di essi, in
tessuto rifrangente quando si opera in particolari condizioni di
visibilità notturna (fig. II.475/b).
4. Anche i cinturoni, le bandoliere, gli spallacci, le
fondine, i borselli ed altri capi od oggetti di buffetteria
possono essere utilmente confezionati in tutto o in parte con
tessuti rifrangenti.
5. I capi di vestiario o dell'uniforme quali cappotti,
impermeabili, giacche a vento, giubbetti o simili devono essere
dotati di bande in tessuto rifrangente, di almeno 2 cm, a
contorno della fascia toracica e del bordo inferiore.
6. Apposito capo di vestiario in tessuto rifrangente bianco o
grigio - argento della foggia indicata nella figura II.476 è
consigliato come dotazione del personale in servizio di
pattuglia per indossarlo, ai fini di cui al comma 1, durante gli
interventi di emergenza o durante le operazioni di intervento
negli incidenti stradali o di deviazione del traffico.
7. Le norme del presente articolo si applicano anche al
personale militare in servizio a norma dell'articolo 12, comma 4
del codice.
8. I tessuti rifrangenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
devono essere uguali a quelli utilizzati per gli indumenti
previsti dall'articolo 37, comma 4, cui deve essere aggiunto il
tessuto rifrangente bianco.
9. La pellicola vinilica bianca rifrangente di cui al comma 2
deve avere caratteristiche fotometriche corrispondenti alla
classe 1 del disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma
9.

8. Segnaletica relativa ai passaggi a livello
(Art. 44 Codice della Strada)

184. (Art. 44 Cod. Str.) Disposizioni generali sulle
segnalazioni dei passaggi a livello. -- 1. In caso di avaria dei
meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o
semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto
per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti
bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altresì,
sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una
lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa
visibilità, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a
livello.
2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a
strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono
essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in
corrispondenza della estremità libera. Luci rosse possono essere
collocate anche sulle barriere.
3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o
semibarriere devono essere collocati, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale
occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:
a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilità verso la ferrovia è
sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;
b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA
posti sullo stesso sostegno, se la visibilità è sufficiente solo
da breve distanza dal binario;
c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci
rosse lampeggianti alternativamente nonché dispositivo di
segnalazione acustica se la visibilità è insufficiente; il
dispositivo luminoso è posto preferibilmente sullo stesso
sostegno del segnale.
4. La croce di S. Andrea, va collocata sulla destra della
strada, nella immediata prossimità del binario; è semplice se la
ferrovia è a un binario, doppia se la ferrovia è a due o più
binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), è
opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di
segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).
5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o
semibarriere in cui la circolazione dei treni è molto lenta e la
circolazione stradale è regolata da un agente o da apposito
semaforo, la croce di S. Andrea è sostituita dal segnale di
passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima
distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri
dal binario.
6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di
barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo
di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere
assicurata una sufficiente visibilità della strada ferrata
tenendo conto in particolare della velocità del treno più veloce
ivi in transito.
7. Per assicurare in ogni caso la visibilità i dispositivi di
segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti
sul lato sinistro o su apposita isola al centro della
carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di
sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi
visibili dalla parte posteriore.
8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 è del tipo
regolamentare per l'esercizio ferroviario.



185. (Art. 44 Cod. Str.) Caratteristiche delle strisce bianche
e rosse delle barriere. -- 1. La superficie delle barriere o
semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve
essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non
inferiore a 0,20 m2 per ogni metro lineare di barriera o
semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla
barriera o semibarriera medesima, almeno per la metà della
larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o
semibarriere.
2. Qualora le barriere siano provviste di più luci rosse, tale
superficie potrà essere ridotta alla metà. Analoga riduzione
potrà essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati
su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di
autoveicoli.
3. Detta superficie deve avere il margine superiore
orizzontale ad una altezza, rispetto al punto più alto della
carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.
4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate,
rispetto all'orizzontale, di 45 e devono avere ciascuna una
larghezza compresa tra 15 cm e 20 cm.
5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e
realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).



186. (Art. 44 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione acustica
ed ottica delle barriere. -- 1. Nei passaggi a livello muniti di
barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove
previsti, sono installati normalmente sul margine destro della
carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e
collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore
distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei
dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m
e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono
indicate nella figura II.477.
2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensità tale da
risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a
100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente,
il dispositivo di segnalazione acustica può emettere un segnale
di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3.
3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il
suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere
udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli
e con vento e rumori trascurabili.
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica
deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio
dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della
fine dell'abbassamento delle stesse.



187. (Art. 44 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione ottica ed
acustica delle semibarriere. - 1. Nei passaggi a livello muniti
di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono
avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati
sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze
del passaggio a livello e collocati in modo da risultare
visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile.
L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non
inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle
luci è di 60<241>10 accensioni al minuto. Le caratteristiche
tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che
l'intensità della luce emessa li renda visibili, in assenza di
nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di
30 gradi di apertura.
2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche
prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che
sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che può
essere inferiore.
3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci
eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono
non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma
non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche
uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.
4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa
ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al
passaggio a livello del treno più veloce e l'abbassamento delle
barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del
funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e
luminosa.
5. La chiusura delle barriere nonché il funzionamento delle
segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al
termine del passaggio del treno.



188. (Art. 44 Cod. Str.) Caratteristiche dei dispositivi di
segnalazione dei passaggi a livello senza barriere. -- 1. I
segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono
avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle
figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.
2. Le caratteristiche e le modalità d'installazione dei
segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a
quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali
verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno
per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non
superiore a 10 m dalla rotaia più vicina.
3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei
passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche
uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due
segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul
medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di
sotto delle ali della croce medesima.



189. (Art. 44 Cod. Str.) Cavalletti da impiegarsi in
corrispondenza dei passaggi a livello. - 1. I cavalletti da
impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere
o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura,
devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di
almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di
0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal
lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45 , ciascuna
di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.
2. Può essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del
passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un
disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in
mancanza di tale disco, devono essere impiegati più cavalletti
in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.
3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo
bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad
elevata efficienza (classe 2).



190. (Art. 44 Cod. Str.) Visibilità ai passaggi a livello
senza barriere non forniti di segnalazione luminosa. -- 1. La
visibilità della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a
livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa è
da considerarsi sufficiente allorché l'utente della strada abbia
una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in
relazione alla velocità massima dei treni sulla linea, di
effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.



191. (Art. 44 Cod. Str.) Attraversamento di linee ferroviarie
di raccordo. -- 1. Quando la strada è attraversata da un binario
di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli è regolato a
vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla
manovra, l'attraversamento deve essere segnalato, come
prescritto nell'articolo 87, comma 6, mediante il segnale ALTRI
PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo modello II.6/c) e
successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso.
Il segnale è facoltativo nei centri abitati.
2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza
regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimità
di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni
altra situazione che lo renda necessario.
3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimità
dell'attraversamento è effettuata a cura e a spese
dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la
posa degli altri segnali è effettuata, invece, a cura e spese
degli enti proprietari della strada.

9 - Controlli ed omologazioni
(Art. 45 Codice della Strada)

192. (Art. 45 Cod. Str.) Omologazione ed approvazione. -- 1.
Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista
la omologazione o la approvazione di segnali, di dispositivi, di
apparecchiature, di mezzi tecnici per la disciplina di controllo
e la regolazione del traffico, di mezzi tecnici per
l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni alle
norme di circolazione, di materiali, attrezzi o quant'altro
previsto a tale scopo, di competenza del Ministero dei lavori
pubblici, l'interessato deve presentare domanda, in carta legale
a tale dicastero, indirizzandola all'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, corredata da una relazione
tecnica sull'oggetto della richiesta, da certificazioni di enti
riconosciuti o laboratori autorizzati su prove alle quali
l'elemento è stato già sottoposto, nonché da ogni altro elemento
di prova idoneo a dimostrare l'utilità e l'efficienza
dell'oggetto di cui si chiede l'omologazione o l'approvazione e
presentando almeno due prototipi dello stesso.
2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche
mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la
rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede
l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento, e ne
omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito
favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori
notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso
dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a
che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i
quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche
fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministro dei lavori
pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la
procedura prevista dal comma 2.
4. Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi il
Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto autorizza il
richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto.
Quando venga respinta la richiesta di omologazione o di
approvazione, il Ministro emana decreto di rigetto della
domanda.
5. La omologazione o la approvazione di prototipi è valida
solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti
diversi.
6. Per la fabbricazione di elementi non conformi ai prototipi
riconosciuti ammissibili dal Ministero dei lavori pubblici, ai
sensi del presente articolo, si applica la sanzione di cui
all'articolo 45, comma 9 del codice.
7. Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o
approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto
ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del
fabbricante.
8. Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto
commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si
impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono
disposti dall'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale.



193. (Art. 45 Cod. Str.) Imprese autorizzate alla
fabbricazione dei segnali stradali. -- 1. La domanda di
autorizzazione alla costruzione dei segnali stradali di cui
all'articolo 45, comma 8 del codice deve essere presentata al
Ministero dei lavori pubblici e indirizzata allo specifico
servizio presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale.
2. Alla domanda, le imprese devono allegare la seguente
documentazione:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio,
industria, agricoltura e artigianato;
b) dichiarazione, con firma autenticata del legale
rappresentante dell'impresa, da cui risulti il nome del
fiduciario responsabile della produzione e del sistema di
qualità; del direttore tecnico che deve avere provata esperienza
nel settore specifico e dalla quale risulti anche il potenziale
di mano d'opera dipendente ritenuto congruo rispetto al volume
della produzione;
c) atto di sottomissione, con indicazione della ubicazione
degli impianti di fabbricazione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa, con firma autenticata, con il quale
si impegna in qualsiasi momento, a far eseguire da parte di
funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, a ciò espressamente delegati, i controlli e
le verifiche ritenute necessarie;
d) dichiarazione impegnativa del legale rappresentante
dell'impresa, con firma autenticata, da cui risulti l'impegno a
comunicare qualsiasi variazione, anche parziale, della struttura
aziendale e della sua ubicazione e ragione sociale;
e) certificato di abitabilità o agibilità dei locali in cui
opera l'impresa, rilasciato dal Comune competente per territorio
in relazione alle attività in essi svolte;
f) certificazione riguardante la prevenzione incendi oppure
nulla osta provvisorio per i fabbricati di vecchia costruzione;
g) copia della documentazione presentata agli uffici di
competenza per le emissioni in atmosfera e copia dell'ultima
denuncia presentata ai sensi delle disposizioni vigenti per lo
smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti speciali e di eventuali
rifiuti tossici e nocivi;
h) dichiarazione che dimostri che l'impresa è in regola con
tutti gli obblighi fiscali e previdenziali;
i) certificazione antimafia a norma di legge;
l) dichiarazione di proprietà o di disponibilità delle
attrezzature descritte all'articolo 194;
m) relazione tecnica sull'attività dell'impresa, sul
potenziale produttivo e sulla organizzazione tecnica, con
particolare riguardo alla produzione dei materiali,
attrezzature, apparecchi o sistemi di segnalamento o di
controllo prodotti;
n) certificazione attestante l'ottemperanza alle norme in
vigore per contenimento delle sorgenti sonore negli ambienti di
lavoro;
o) certificazioni di regolarità in materia di sicurezza per
la messa a terra degli impianti.
3. La rispondenza ai requisiti di cui al comma 2 dovrà essere
dimostrata all'atto della prima autorizzazione. Detta
autorizzazione avrà validità per un biennio dalla data del
rilascio e verrà rinnovata previa domanda da presentarsi allo
stesso servizio di cui al comma 1, almeno due mesi prima della
scadenza biennale.



194. (Art. 45 Cod. Str.) Dotazioni tecniche e attrezzature. --
1. Le imprese che intendono ottenere l'autorizzazione di cui
all'articolo 45, comma 8, del codice, devono disporre di almeno
un ambiente di lavoro idoneo a norma di legge e disporre delle
seguenti attrezzature minime:
a) applicatore per le pellicole retroriflettenti e non,
dotate di adesivo secco, attivabile a caldo. Le dimensioni
devono essere idonee alla fabbricazione di ogni tipo di segnale
stradale previsto dalle norme del presente regolamento;
b) applicatore meccanico a rulli per le pellicole
retroriflettenti e non, dotate di adesivo sensibile alla
pressione;
c) attrezzatura per il taglio delle pellicole, costituita da
una fustellatrice con serie completa di fustelle oppure da un
plotter o da entrambi integrati e da una idonea attrezzatura per
il taglio dei pezzi unici;
d) laboratorio serigrafico costituito da almeno una macchina
serigrafica semi-automatica con piano aspirato di dimensioni non
inferiori a 100x150 cm, da un corredo essenziale di telai, da
inchiostri trasparenti e non, compatibili con le pellicole
utilizzate, e da una camera isolata per l'essiccazione degli
stessi; il locale serigrafico deve possedere i requisiti
previsti dalle norme igienico-sanitarie vigenti;
e) strumento per il controllo della qualità delle stampe
serigrafiche che consenta la verifica delle coordinate
colorimetriche;
f) attrezzature idonee per le operazioni di carteggiatura e
per la pulizia dei supporti.
2. Le imprese devono, altresì, essere dotate di attrezzature
per la lavorazione meccanica dei supporti e la loro
verniciatura. La dotazione minima di tali attrezzature deve
comprendere:
a) attrezzature per il taglio dei metalli;
b) presso-piegatrici;
c) puntatrici e saldatrici;
d) trapani, smerigliatrici ed altre macchine utensili per
carpenteria metallica;
e) vasche di sgrassaggio metallo;
f) cabina di verniciatura;
g) forno di essiccazione.
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere in regola
ed avere i requisiti previsti dalle disposizioni di legge in
vigore in materia di prevenzione degli infortuni e di
antinquinamento.



195. (Art. 45 Cod. Str.) Condizioni per la revoca e la
sospensione dell'autorizzazione. -- 1. L'autorizzazione di cui
all'articolo 45, comma 8, del codice è revocata d'ufficio quando
l'impresa cessa l'attività di produzione. Si intende sospesa
quando cessa temporaneamente l'attività di produzione ovvero
vengano a mancare temporaneamente i requisiti soggettivi o la
disponibilità di attrezzature di cui all'articolo 194. In tal
caso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale del Ministero dei lavori pubblici assegna un congruo
termine per il ripristino delle condizioni per ottenere
l'autorizzazione, trascorso il quale l'autorizzazione viene
formalmente revocata.
2. L'autorizzazione può essere, altresì, revocata se viene
accertato dall'apposito servizio dell'Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale il verificarsi di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) fabbricazione di segnali difformi alle norme previste dal
presente regolamento o dalle altre disposizioni o non
rispondenti ai requisiti tecnici richiesti;
b) mancata indicazione sul retro dei segnali dei dati ed
elementi previsti dall'articolo 77;
c) costruzione dei segnali con materiali non rispondenti ai
requisiti previsti dalle norme vigenti;
d) mancato rispetto del sistema di qualità previsto dalla
norma UNI - EN 29003 - ISO 9003;
e) mancato rispetto dei controlli previsti dalla norma UNI -
EN 29004 - ISO 9004, punto 11.4.

TITOLO III
Dei veicoli
Capo I - Dei veicoli in generale

196. (Art. 46 Cod. Str.) Caratteristiche dei veicoli per uso
di bambini o di invalidi. -- 1. I veicoli per uso di bambini o di
invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da
non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona
compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano
longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la
larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima 1,350 m, nella zona dove la larghezza
massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m,
variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo
raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del
veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kW;
g) velocità massima 10 km/h per i veicoli dotati di motore.
Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al
numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato
dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La
prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il
guidatore in posizione eretta (massa 70<241>5 kg).
2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel
primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di
cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.
3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonché
all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro
dei trasporti può stabilire per tali veicoli caratteristiche
costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.



197. (Art. 48 Cod. Str.) Azionamento dei veicoli a braccia. --
1. L'azionamento dei veicoli a braccia, mediante la forza
muscolare del conducente, deve essere realizzato in modo diverso
da quello derivante dall'uso di pedali o di similari
dispositivi.



198. (Art. 52 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive e
modalità di controllo dei ciclomotori. -- 1. Per ciascuna parte
costruttiva dei ciclomotori devono essere rispettate le
prescrizioni di cui all'appendice I al presente titolo.
2. Il controllo sul ciclomotore consiste nell'accertare che le
parti o i componenti di seguito elencati siano marcati in
maniera durevole ed indelebile con un codice alfanumerico ed il
marchio del costruttore: silenziatore di aspirazione,
carburatore, condotto di aspirazione se smontabile, cilindro,
testa, carter, silenziatore di scarico, puleggia motrice,
puleggia condotta e limitatore di velocità. In sede di controllo
deve essere accertato, inoltre, che sul condotto di aspirazione
sia marcato il valore del diametro interno minimo. Le lettere,
le cifre ed i simboli di tali marcature devono avere altezza
minima di 2,5 mm. Il limite di velocità massima è quello
ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo
di utilizzazione del motore, dichiarato dal costruttore ed al
rapporto di trasmissione più alto. Le modalità di prova sono
stabilite con tabella di unificazione emanata dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Le caratteristiche costruttive di cui alla allegata
appendice I possono essere variate dal Ministro dei trasporti
con proprio provvedimento in relazione ad esigenze di sicurezza
della circolazione o a sopravvenuta evoluzione delle tecnologie
costruttive.



199. (Art. 53 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive dei
quadricicli a motore. -- 1. Le caratteristiche del motore dei
quadricicli, nonché le caratteristiche tecniche della paratia di
divisione del vano cabina, devono soddisfare le prescrizioni di
cui all'appendice II al presente titolo.
2. Le caratteristiche del motore dei quadricicli devono essere
dichiarate dal costruttore e verificate all'atto delle prove di
omologazione.
3. Il limite massimo di velocità prescritta viene verificato
con prova da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.,
mediante tabelle di unificazione.
4. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere variate
dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento in
relazione ad esigenze di sicurezza della circolazione o a
sopravvenuta evoluzione delle tecnologie costruttive.



200. (Art. 53 Cod. Str.) Motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale. -- 1. Sono classificati, ai sensi
dell'articolo 53, comma 3, del codice, per trasporti specifici i
motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie
permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in
regime di temperatura controllata;
b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato
superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il
trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto
specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del
codice, per uso speciale i motoveicoli:
a) attrezzati con scala;
b) attrezzati con pompa;
c) attrezzati con gru;
d) attrezzati con pedana o cestello elevabile;
e) attrezzati per mostra pubblicitaria;
f) attrezzati con spazzatrici;
g) attrezzati con innaffiatrici;
h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile;
i) attrezzati con saldatrici;
l) attrezzati con scavatrici;
m) attrezzati con perforatrici;
n) attrezzati con sega;
o) attrezzati con gruppo elettrogeno;
p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi
speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C.
3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle
annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata
fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la
massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato
con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara
dell'autotelaio incrementata del 20%.



201. (Art. 54 Cod. Str.) Autotreni attrezzati per carichi
indivisibili. -- 1. Costituiscono, ai sensi dell'articolo 54,
comma 1, lettera h), del codice, un'unica unità gli autotreni
attrezzati per il trasporto di carichi indivisibili poggianti
contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati
rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta
collegati o meno tramite timone, nel rispetto delle norme
tecniche diramate al riguardo dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.



202. (Art. 54 Cod. Str.) Materiali trasportabili dai veicoli
mezzi d'opera. -- 1. Tra i materiali assimilati indicati
dall'articolo 54, comma 1, lettera n) del codice sono compresi
quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e
quelli derivanti dalla raccolta e compattazione dei rifiuti
solidi urbani, o dello spurgo dei pozzi neri effettuata mediante
idonee apparecchiature installate sui veicoli mezzi d'opera.
2. Il Ministro dei trasporti può classificare, tra i materiali
assimilati trasportabili dai mezzi d'opera, altri materiali
risultanti da necessità operative industriali e la cui rimozione
sia connessa con esigenze di salvaguardia di inquinamento
ambientale e di sicurezza del trasporto.



203. (Art. 54 Cod. Str.) Autoveicoli per trasporti specifici
ed autoveicoli per uso speciale. -- 1. Sono classificati, ai
sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, autoveicoli per
trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti
carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in
regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il
trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il
trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il
trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in
particolari condizioni e distinte da una particolare
attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto
di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di
normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti
specifici dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del
codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:
a) trattrici stradali;
b) autospazzatrici;
c) autospazzaneve;
d) autopompe;
e) autoinnaffiatrici;
f) autoveicoli attrezzi;
g) autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee
elettriche;
h) autoveicoli gru;
i) autoveicoli per il soccorso stradale;
j) autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
k) autosgranatrici;
l) autotrebbiatrici;
m) autoambulanze;
n) autofunebri;
o) autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
p) autoveicoli per disinfezioni;
q) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché
provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e
nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
r) autoveicoli per radio, televisione, cinema;
s) autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
t) autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
u) autocappella;
v) auto attrezzate per irrorare i campi;
w) autosaldatrici;
x) auto con installazioni telegrafiche;
y) autoscavatrici;
z) autoperforatrici;
aa) autosega;
bb) autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
cc) autopompe per calcestruzzo;
dd) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute
idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
3. Per gli autoveicoli non compresi nell'elenco di cui alla
tariffa I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463,
aggiornato con decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita,
nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una
portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza
tra massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso
attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale
versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.



204. (Art. 56 Cod. Str.) Rimorchi per trasporti specifici e
rimorchi per uso speciale. -- 1. Sono classificati, ai sensi
dell'articolo 56, comma 2, lettera c) del codice, per il
trasporto specifico i rimorchi ed i semirimorchi dotati di una
delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:
a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo
refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in
regime di temperatura controllata;
b) carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il
trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
d) cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il
trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
e) telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il
trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
f) telai con selle per il trasporto di coils;
g) betoniere;
h) carrozzerie destinate al trasporto di persone in
particolari condizioni e distinte da una particolare
attrezzatura idonea a tale scopo;
i) carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto
di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di
normative comunitarie in proposito;
l) carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di
carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
m) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto
specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C.
2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 56, comma 2,
lettera d) del codice, per uso speciale i rimorchi:
a) destinati esclusivamente a servire gli autoveicoli ad uso
speciale da cui sono trainati;
b) carrozzati conformemente all'autoveicolo per uso speciale
da cui sono trainati;
c) adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari.
3. Per i rimorchi non compresi nell'elenco di cui alla tariffa
I annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, aggiornato dal
decreto ministeriale 15 marzo 1958 è attribuita, nelle
annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata
fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra massa
complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con
carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara del
telaio incrementata del 20%.



205. (Art. 56 Cod. Str.) Dimensioni, masse, organi di traino
ed identificazione dei carrelli appendice. -- 1. Le dimensioni e
le masse massime ammissibili dei carrelli-appendice in relazione
alla massa a vuoto dell'autoveicolo trattore sono:
a) per autoveicolo trattore di massa a vuoto non superiore a
1000 kg: 2 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,20 m
di larghezza; 300 kg di massa complessiva a pieno carico;
b) per autoveicolo trattore di massa a vuoto superiore a
1000 kg: 2,50 m di lunghezza, compresi gli organi di traino;
1,50 m di larghezza; 600 kg di massa complessiva a pieno carico;
c) per i soli autobus di massa a vuoto superiore a 2500 kg:
4,10 m di lunghezza, compresi gli organi di traino; 1,80 m di
larghezza; 2000 kg di massa complessiva a pieno carico.
2. La larghezza del carrello-appendice non deve comunque
superare quella dell'autoveicolo trattore e l'altezza massima
non deve essere superiore a 2,50 m.
3. I carrelli-appendice a una ruota devono avere gli organi di
traino muniti di due attacchi, la cui idoneità deve essere
accertata in sede di visita e prova, in conformità con le
prescrizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C. Per gli occhioni ed i timoni dei
carrelli appendice a due ruote si applicano le stesse norme
valide per i rimorchi di corrispondente massa complessiva.
4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un
numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul
lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono
essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la
carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di
frenatura del carrello appendice di cui è ammesso il traino.



206. (Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole.
-- 1. Le attrezzature delle macchine agricole sono
apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle attività
agricole e forestali di cui all'articolo 57, comma 1, del
codice.
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature di cui
al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate;
entrambi i tipi di attrezzature sono agganciate agli appositi
attacchi montati sulla macchina agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene
integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina
agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene
parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote
equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli appositi
attacchi devono consentire una oscillazione dell'attrezzatura
sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni
contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive
modificazioni.



207. (Art. 57 Cod. Str.) Trattrici agricole con piano di
carico. -- 1. Le trattrici agricole di cui all'articolo 57, comma
2, lettera a) punto 1), del codice possono essere allestite con
piano di carico anche amovibile nel rispetto delle prescrizioni
seguenti:
a) Quando la carreggiata minima di uno degli assi è
inferiore o uguale a 1,25 m:
a1) le dimensioni del piano di carico non possono
superare, in lunghezza, 3,4 volte la carreggiata minima e, in
larghezza, 1,60 m;
a2) la lunghezza del veicolo non può superare 6,00 m;
a3) la massa a pieno carico della trattrice non può
superare 3,5 t;
b) Quando la carreggiata minima di uno degli assi è
superiore a 1,25 m, la lunghezza del piano di carico non può
superare 1,4 volte la carreggiata massima ammissibile per la
circolazione; la larghezza massima di detto piano non deve
superare quella massima ammessa per la circolazione stradale
della trattrice agricola priva di attrezzi.
2. Nel caso di accoppiamento di trattrice agricola con
rimorchio ad uno o più assi, ovvero con macchina agricola
operatrice trainata, non si devono verificare interferenze tra i
piani di carico dei veicoli nell'ambito dei gradi di libertà
previsti per gli organi di agganciamento.



208. (Art. 57 Cod. Str.) Limiti per il trasporto delle persone
con le macchine agricole. -- 1. Il trasporto per motivi di lavoro
dell'accompagnatore di animali o di prodotti agricoli o di
sostanze di uso agrario, nonché degli addetti ai lavori
agricoli, può essere consentito nel limite massimo di due unità
soltanto sulle trattrici agricole nonché sulle macchine agricole
operatrici semoventi a due o più assi aventi velocità massima
non superiore a 30 km/h; il trasporto di persone sui rimorchi
agricoli è ammesso nei limiti e con le modalità fissate
nell'articolo 209. E' comunque vietato il trasporto di persone
in piedi.
2. Per effettuare il trasporto di persone occorre richiedere
ad un ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. l'accertamento dell'idoneità della macchina stessa,
attrezzata per il trasporto di persone. L'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C., accertata l'idoneità
della macchina, annota sulla carta di circolazione il numero
delle persone che possono essere trasportate, compreso il
conducente, e l'attrezzatura prescritta.
3. Il trasporto di persone sui rimorchi agricoli può
effettuarsi soltanto dal luogo dove ha sede l'azienda agricola o
dal centro di raccolta al posto di lavoro, e viceversa.
4. Sulla carta di circolazione del rimorchio devono essere,
inoltre, indicate le targhe delle trattrici alle quali il
rimorchio stesso può essere agganciato.



209. (Art. 57 Cod. Str.) Equipaggiamento ed attrezzatura delle
macchine agricole semoventi per il trasporto di persone. -- 1. I
sedili per accompagnatori, equipaggianti le macchine agricole
semoventi, devono rispondere alle prescrizioni di cui
all'allegato 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 1981, n. 212; dette prescrizioni si applicano
integralmente per le trattrici agricole e, per quanto possibile,
per le altre macchine agricole semoventi.
2. I rimorchi agricoli, per effettuare il trasporto di
persone, devono essere di tipo omologato, almeno a due assi,
equipaggiati con dispositivo di frenatura di tipo continuo ed
automatico oppure misto ed automatico; devono, inoltre, essere
muniti di sospensione elastica.
3. I sedili disposti sul pianale del rimorchio, durante il
trasporto delle persone, devono essere fissati solidamente, sia
dalla parte anteriore che da quella posteriore ed in
corrispondenza di intervalli non superiori a due posti, con
elementi in ferro e bulloni direttamente alla struttura portante
del veicolo.
4. Sono vietati l'attacco dei sedili alle sponde del rimorchio
e la possibilità di appoggio delle persone alle sponde stesse; i
sedili devono essere muniti di spalliera dell'altezza di almeno
300 mm e di braccioli, alle estremità laterali, alti almeno 200
mm.
5. La larghezza del sedile per ciascun posto non dovrà essere
inferiore a 500 mm, la profondità non inferiore a 300 mm, la
distanza tra gli schienali di due file parallele di sedili non
inferiore a 800 mm.
6. La corsia longitudinale non dovrà essere inferiore a 400
mm, misurata all'altezza del piano del sedile.
7. Il rimorchio, durante il trasporto delle persone, deve
essere equipaggiato con centine e telone per tutta la sua
lunghezza, oppure con sponde alte non meno di 900 mm, e munito
di scala amovibile.
8. Il numero delle persone trasportabili è commisurato al
numero dei posti a sedere e, comunque, mai superiore a 20.
Inoltre la somma della massa delle persone trasportate,
determinata assumendo convenzionalmente la massa di ciascuna
persona pari a 70 kg più 10 kg di bagagli o attrezzi, e della
tara del rimorchio attrezzato, non deve superare la massa
complessiva a pieno carico assegnata al rimorchio stesso in sede
di omologazione.



210. (Art. 57 Cod. Str.) Velocità teorica ed effettiva delle
macchine agricole semoventi. -- 1. La velocità massima teorica
per costruzione delle macchine agricole semoventi di cui
all'articolo 57 del codice deve essere calcolata secondo tabelle
di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C.
2. La velocità massima effettiva deve essere verificata
secondo tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei
trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Alle velocità massime del veicolo indicate dal costruttore
e rientranti nei limiti previsti dall'articolo 57 del codice, si
applicano le tolleranze previste al riguardo dalle normative
comunitarie.



211. (Art. 58 Cod. Str.) Limiti e modalità di circolazione
delle macchine operatrici. -- 1. Le macchine operatrici, di cui
all'articolo 58 del codice, possono circolare su strada nel
rispetto delle prescrizioni imposte dall'articolo 114 del
codice.
2. Nell'evenienza di cui al comma 1, le macchine operatrici
possono altresì circolare con o senza le attrezzature di lavoro
riconosciute installabili o asportabili in sede di approvazione
o di omologazione, purché, in ogni caso, vengano rispettati i
limiti dimensionali o di massa accertati in tale sede, ivi
compreso il valore del rapporto minimo fra la massa o le masse
gravanti sull'asse o sugli assi anteriori e quella o quelle
gravanti sull'asse o sugli assi posteriori.
3. Delle possibilità previste al comma 2 deve essere fatta
esplicita menzione sulla carta di circolazione rilasciata da
un'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
per la macchina operatrice interessata.



212. (Art. 58 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine
operatrici. -- 1. Le macchine operatrici possono essere approvate
od omologate con attrezzature tra loro diversificate, a
condizione che il sistema di lavoro non subisca variazioni
secondo le prescrizioni dettate in merito dal Ministro dei
trasporti con proprio decreto.



213. (Art. 58 Cod. Str.) Disciplina dei mezzi di
movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali. -- 1.
Sono denominati mezzi di movimentazione i veicoli destinati a
trasporti combinati o alla movimentazione di veicoli e
containers carrellati nelle aree portuali, aeroportuali o di
interscambio, o destinati a collegare due o più delle aree
suddette, anche se interrotte da aree pubbliche.
2. I mezzi di movimentazione sono inquadrati tra le macchine
operatrici di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c) del
codice.
3. Le prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione
dei mezzi di movimentazione sono stabilite dal Ministro dei
trasporti con proprio decreto.



214. (Art. 60 Cod. Str.) Motoveicoli ed autoveicoli d'epoca. --
1. Ai veicoli d'epoca, per la circolazione nei luoghi
consentiti, è rilasciato il foglio di via e la targa provvisoria
previsti dall'articolo 99 del codice.
2. Nel foglio di via é indicata la sua validità, limitata al
percorso interessato dalla manifestazione o raduno ed alla sua
durata, nonché la velocità massima consentita in relazione alle
garanzie di sicurezza offerte dal veicolo. Tale velocità non può
superare i seguenti limiti:
a) 40 km/h, in ogni caso;
b) 25 km/h, qualora il veicolo abbia un impianto frenante di
soccorso agente su una sola ruota;
c) 15 km/h, nel caso in cui il veicolo non sia munito di
pneumatici.
3. Le richieste del foglio di via e delle targhe provvisorie
sono avanzate all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. nella cui circoscrizione si svolge il raduno o la
manifestazione, oppure ove questi abbiano inizio, nel caso di
coinvolgimento di province diverse. Tali richieste sono redatte
a nome dell'ente organizzatore della manifestazione e indicano,
ciascuna, il nome del proprietario del veicolo, la fabbrica, il
tipo ed il numero di telaio o di motore del veicolo stesso, il
percorso e la durata della manifestazione o del raduno.
4. Il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione è
subordinato alla condizione che il raduno o la manifestazione
interessi non meno di 15 partecipanti, al nulla osta dell'ente o
degli enti proprietari delle strade interessate nonché alla
prescrizione della scorta degli organi di Polizia.



215. (Art. 60 Cod. Str.) Motoveicoli ed autoveicoli
d'interesse storico o collezionistico. -- 1. Sono classificati
d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli
autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia,
Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della
certificazione attestante la rispettiva data di costruzione
nonché le caratteristiche tecniche.
2. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno
20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria
in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere
almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla
circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei
commi 5 e 6.
3. I veicoli d'interesse storico o collezionistico devono
conservare le caratteristiche originarie di fabbricazione, salvo
le eventuali modifiche imposte per la circolazione dalle norme
stabilite al comma 5.
4. Possono altresì essere riconosciute ammissibili dal
Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
modifiche o sostituzioni determinate dalla impossibilità di
reperire i componenti originari o non realizzabili ad un costo
ragionevole, oppure derivanti dall'esigenza di ripristino del
veicolo nelle condizioni originarie risultanti all'atto della
sua prima immatricolazione. In ogni caso tali diversità o
modifiche devono essere riportate sulla carta di circolazione,
unitamente all'anno di fabbricazione del veicolo.
5. La circolazione dei veicoli di interesse storico e
collezionistico è subordinata alla verifica delle prescrizioni
dettate per tali veicoli alla lettera F, punto b) dell'appendice
V al presente titolo sui sistemi di frenatura, sui dispositivi
di segnalazione acustica, silenziatori e tubi di scarico,
segnalazione visiva e d'illuminazione nonché sui pneumatici e
sistemi equivalenti e sulla visibilità.
6. Per i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e
collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e componenti
aventi caratteristiche differenti da quelle prescritte in
generale per i motoveicoli e gli autoveicoli dal presente
regolamento, a condizione che detti dispositivi ed organi siano
stati riconosciuti ammissibili dal Ministero dei trasporti alla
data di fabbricazione dei veicoli interessati e purché siano di
efficienza equivalente a quella dei sistemi, dispositivi e
componenti prescritti in generale per i motoveicoli e gli
autoveicoli. Sono ammesse le sporgenze fuori sagoma dei galletti
dei mozzi delle ruote a raggi.
7. La cancellazione del motoveicolo o dell'autoveicolo da uno
dei registri di iscrizione di cui al comma 1 comporta la
cessazione della circolazione dello stesso ed è subordinata
all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'articolo 103 del
codice.
8. Le tariffe riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dai
registri di cui al comma 1, nonché le certificazioni rilasciate
dagli stessi, sono stabilite periodicamente dal Ministro dei
trasporti di concerto con il Ministro delle finanze.



216. (Art. 61 Cod. Str.) Lunghezza massima degli
autoarticolati, degli autotreni e dei filotreni. -- 1. La
lunghezza massima di 16,50 m è consentita per gli autoarticolati
in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato
orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del
semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un
punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti
non superiore a 2,04 m. Qualora non si verifichi anche una sola
delle dette condizioni, la lunghezza degli autoarticolati non
può superare 15,50 m, fermo restando quanto stabilito in
proposito dalla direttiva 85/3/CEE e successive modificazioni.
2. La lunghezza massima di 18,35 m è consentita per gli
autotreni ed i filotreni che presentano una distanza massima di
15,65 m, misurata parallelamente all'asse longitudinale
dell'autotreno, tra l'estremità anteriore della zona di carico
dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore del rimorchio del
veicolo combinato, meno la distanza fra la parte posteriore del
veicolo a motore e la parte anteriore del rimorchio nonché una
distanza massima di 16,00 m, sempre misurata parallelamente
all'asse longitudinale dell'autotreno, tra l'estremità anteriore
della zona di carico dietro l'abitacolo e l'estremità posteriore
del rimorchio del veicolo combinato. Qualora non si verifichi
anche una sola delle dette condizioni, la lunghezza degli
autotreni e dei filotreni non può superare 18,00 m, fermo
restando quanto stabilito in proposito dalla direttiva 85/3/CEE
e successive modificazioni.
3. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici può determinare per gli
autoarticolati, per gli autotreni e per i filotreni valori
dimensionali diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.



217. (Art. 61 Cod. Str.) Inscrivibilità in curva dei veicoli -
Fascia d'ingombro. -- 1. Ogni veicolo a motore, o complesso di
veicoli, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia
d'ingombro) di raggio esterno 12,50 m e raggio interno 5,30 m.
Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la
condizione di inscrizione del complesso entro la curva di minor
raggio descritta dal veicolo trattore, nonché la possibilità di
transito su curve altimetriche della superficie stradale.
2. Le condizioni di inscrizioni e le possibilità di transito
sono definite da tabelle di unificazione emanate dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
3. Al fine di stabilire condizioni generalizzate di
compatibilità tra veicoli trattori e veicoli rimorchiati, il
Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
definisce le caratteristiche di normalizzazione di tali veicoli,
sostitutive delle verifiche indicate al comma 1.



218. (Art. 62 Cod. Str.) Massa limite sugli assi. -- 1. Fermo
restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa
massima gravante su ciascun asse di un veicolo non può eccedere
il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa
costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7 del
codice.



219. (Art. 63 Cod. Str.) Valore massimo della massa
rimorchiabile e sua determinazione. Procedure per
l'agganciamento dei rimorchi. -- 1. Il valore massimo ammissibile
della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per
l'agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell'appendice III
al presente titolo.
2. Il Ministro dei trasporti, con proprio provvedimento, può
emanare disposizioni per l'indicazione, sulla carta di
circolazione dei rimorchi o dei semirimorchi, dei tipi o delle
classi di appartenenza delle motrici idonee al traino degli
stessi, in relazione alle caratteristiche necessarie a garantire
le condizioni di sicurezza di circolazione del complesso e della
capacità di trazione della motrice.
3. Gli abbinamenti di veicoli che, singolarmente o nel
complesso, superino i limiti stabiliti dagli articoli 61 o 62
del codice sono consentiti, a seguito di visita e prova da
effettuarsi presso un ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C., nel rispetto delle condizioni previste
al comma 6, dell'appendice IV al presente titolo con esclusione
dei punti e) ed f) dello stesso comma, nonché delle altre
prescrizioni dettate in proposito dal Ministero dei trasporti -
Direzione generale della M.C.T.C. L'autorizzazione alla
circolazione del complesso deve essere annotata sulla carta di
circolazione del rimorchio o del semirimorchio con le modalità
dettate dalle prescrizioni predette.

Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

220. (Artt. 64 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura dei
veicoli a trazione animale e delle slitte. -- 1. Il sistema
frenante dei veicoli a trazione animale, a due ruote con
cerchioni in ferro, realizzato con ceppi, tappi o tamponi,
agenti sui cerchioni, deve essere azionato a mezzo di una
manovella a vite meccanica o a vite senza fine. La manovella di
azionamento del freno deve essere situata, di regola, sulla
parte esterna di una delle stanghe. I ceppi, tappi o tamponi si
appoggiano sulla superficie esterna del cerchione in ferro e con
la pressione esercitata agiscono da freno del veicolo.
2. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a
quattro ruote con cerchioni in ferro è uguale a quello dei
veicoli a due ruote e deve essere impiantato in modo da agire
almeno sulle due ruote posteriori del veicolo.
3. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a due
ruote gommate comprende due tamburi situati sulla faccia interna
delle due ruote e solidali con le stesse. Ai detti tamburi
metallici viene applicato il meccanismo di frenatura che può
consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione
nell'interno del tamburo ovvero in un nastro metallico munito
internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del
tamburo. I ceppi, situati all'interno del tamburo, allargandosi,
strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da
freno sulla ruota. Analogamente si comporta il nastro metallico
che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo
e frena la ruota.
4. Il sistema frenante dei veicoli a trazione animale a
quattro ruote gommate è lo stesso di quello dei veicoli a due
ruote gommate. E' necessario che almeno le due ruote posteriori
siano munite di detto dispositivo di frenatura. I carri agricoli
possono essere muniti di freni azionati mediante leva collocata
sotto il pianale, a sua volta manovrata con apposita leva di
comando, purché sia assicurata l'efficacia della frenatura.
5. Le slitte devono avere un dispositivo di frenatura
consistente in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle
slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo
rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni,
munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino,
oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei
longheroni. L'uso di questi dispositivi di frenatura è
consentito soltanto su strade ricoperte da uno strato di neve o
di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale.



221. (Artt. 65 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione
visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte. -- 1. La
segnalazione anteriore a luce bianca dei veicoli a trazione
animale e delle slitte deve essere realizzata mediante due
fanali la cui luce sia visibile in avanti almeno da 100 m di
distanza.
2. La segnalazione posteriore a luce rossa degli stessi
veicoli deve essere realizzata mediante due fanali la cui luce
deve essere visibile all'indietro almeno da 100 m di distanza.
3. I fanali anteriori non devono proiettare luce bianca
all'indietro e quelli posteriori luce rossa in avanti. La luce
di detti fanali può essere ottenuta sia con apparecchi a pile od
accumulatori, sia con sorgenti a petrolio, gas di petrolio
liquefatto, od altro combustibile idoneo a scopi di
illuminazione.
4. I catadiottri di cui devono essere muniti i veicoli a
trazione animale e le slitte devono rispondere alle stesse
prescrizioni valide per i catadiottri degli autoveicoli. Detti
dispositivi possono rimanere sospesi in guisa da oscillare
purché sia sempre assicurata la visibilità geometrica stabilita
per ciascuno di essi.



222. (Art. 67 Cod. Str.) Targhe dei veicoli a trazione animale
e delle slitte. -- 1. La targa di riconoscimento dei veicoli a
trazione animale e delle slitte è costituita da un lamierino di
alluminio di forma rettangolare dello spessore di 7/10 di mm e
delle dimensioni di 68x190 mm. Detta targa, che agli angoli deve
essere provvista di fori per il fissaggio nella parte anteriore
destra del veicolo, deve avere il fondo: rosso lacca, se
destinata a veicoli per trasporto di persone, verde, se
destinata ai veicoli per trasporto di cose, azzurro, se
destinata ai carri agricoli. La vernice di fondo deve essere
data a fuoco.
2. La targa deve contenere le seguenti indicazioni:
a) in alto, a sinistra: la destinazione del veicolo (veicolo
per trasporto di persone, veicolo per trasporto di cose, carro
agricolo).
b) in alto, al centro: numero di matricola del veicolo.
c) nel mezzo: l'indicazione della Provincia e del Comune.
d) nella parte immediatamente inferiore: il cognome e nome
del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta.
e) in basso, a destra: il contrassegno circolare dello Stato
recante il simbolo della Repubblica italiana.
3. Le targhe dei veicoli destinati al trasporto di cose e dei
carri agricoli devono contenere nel mezzo, a destra, anche la
indicazione della massa complessiva a pieno carico consentita,
della tara e della larghezza dei cerchioni. Per i veicoli
destinati al trasporto di persone deve essere indicato altresì
il numero massimo di persone trasportabili compresi il o i
conducenti.
4. Le caratteristiche e le indicazioni delle targhe risultano
dalle figure III.1/a, III.1/b, III.1/c, cui devono conformarsi
le targhe apposte sui veicoli.
5. L'incisione sulla targa delle indicazioni di cui al comma 2
deve essere eseguita chimicamente, salvo il nominativo del
proprietario o della ditta ed il numero di matricola che devono
essere incisi con pantografo o con punzone. Analogamente con
pantografo o con punzone devono essere incisi la massa
complessiva a pieno carico, la tara, la larghezza dei cerchioni
e il numero di persone trasportabili.
6. Le indicazioni della targa di riconoscimento di ciascun
veicolo a trazione animale devono essere desunte dal registro
matricolare per i veicoli a trazione animale tenuto dal Comune.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione delle targhe
di cui devono essere muniti i veicoli a trazione animale, si
applica l'articolo 102 del codice.
7. Il prezzo di fornitura delle targhe di riconoscimento
fissato con il decreto di cui all'articolo 67, comma 3, del
codice può essere aggiornato con cadenza biennale con decreto
del Ministro dei lavori pubblici.



223. (Art. 68 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di frenatura dei
velocipedi. -- 1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno
sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono
agire sia sulla ruota (pneumatico o cerchione) sia sul mozzo,
sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a
pedale.
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con
sistemi di leve rigide a snodo o con cavi flessibili.
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati
sia internamente sia esternamente alle strutture tubolari
metalliche del veicolo.



224. (Art. 68 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione
acustica dei velocipedi. -- 1. Il suono emesso dal campanello
deve essere di intensità tale da fornire una segnalazione utile
almeno a trenta metri di distanza.



225. (Art. 68 e 69 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione
visiva dei velocipedi. -- 1. La luce anteriore consiste in un
fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto
ad una altezza compresa tra un minimo di 40 cm ed un massimo di
100 cm da terra ed orientato in modo che l'asse ottico incontri
il terreno antistante il velocipede a non oltre 20 m.
2. La luce emessa deve dare un illuminamento, misurato su uno
schermo verticale posto a 10 m avanti al fanale, maggiore o
eguale a 2 lux nel punto corrispondente alla proiezione sullo
schermo del centro del fanale e su una linea orizzontale
passante per detto punto per una estensione di 1 metro a destra
e di 1 metro a sinistra di esso. In nessun punto dello schermo
situato a 60 cm al di sopra di detta orizzontale l'illuminamento
deve superare 5 lux.
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione
elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede,
ad altezza da terra non superiore a 60 cm, comunque non al di
sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio
luminoso diretto verso l'indietro, con l'asse orizzontale
contenuto nel suddetto piano di simmetria.
4. La visibilità verso l'indietro deve essere assicurata entro
un campo di <241>15 gradi in verticale e di <241>45 gradi in
orizzontale.
5. L'intensità della luce emessa non deve essere inferiore a
0,05 candele entro un campo di <241>10 gradi in verticale e di <241>10
gradi in orizzontale.
6. I conducenti di velocipedi devono segnalare il cambio di
direzione e di arresto col braccio oppure con un apposito
dispositivo luminoso analogo a quelli prescritti per tutti gli
altri veicoli.
7. Il dispositivo catadiottrico a luce riflessa rossa deve
essere montato su idoneo supporto con l'asse di riferimento
orizzontale e parallelo al piano verticale longitudinale di
simmetria del veicolo. Non deve esservi ostacolo alla
propagazione della luce tra il dispositivo e l'occhio
dell'osservatore situato nello spazio comune a due diedri
ortogonali i cui spigoli, uno orizzontale e l'altro verticale,
passano per il centro della superficie riflettente con angoli
rispettivamente di <241>45 gradi e di <241>15 gradi. Il dispositivo deve
essere posto sul parafango posteriore, ad una altezza non
superiore a 55 cm da terra misurata tra il bordo superiore del
dispositivo ed il terreno, e deve essere di forma tale che possa
essere inscritto in un rettangolo con lati le cui lunghezze
siano in rapporto non superiore a due. Il dispositivo può essere
abbinato alla luce di posizione posteriore, purché le superfici
luminose dei due dispositivi restino separate.
8. I dispositivi catadiottri a luce riflessa gialla, da
applicare sui due fianchetti di ciascun pedale e gli analoghi
dispositivi da applicare sui due lati di ciascuna ruota, devono
essere montati in modo che le superfici utili siano esterne ai
pedali ed alle ruote, rispettivamente perpendicolari ai piani
dei pedali e paralleli ai piani delle ruote e di forma tale che
possano essere inscritti in un rettangolo con lati le cui
lunghezze siano in rapporto non superiore ad otto.
9. I valori minimi di intensità luminosa, in millicandele
riflesse per ogni lux di luce bianca incidente sui vari
dispositivi, ed in funzione dei diversi angoli d'incidenza e di
divergenza devono essere quelli indicati nell'appendice IV,
comma 1, del presente titolo.
10. Le caratteristiche del materiale riflettente dei
dispositivi a luce rossa e a luce gialla sono quelle di cui alla
suddetta appendice, commi 2, 3 e 4.
11. I tipi di dispositivi previsti dalla suddetta appendice
devono essere omologati dal Ministero dei lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale
e devono portare stampigliati, in posizione visibile, gli
elementi di cui all'articolo 192, comma 7, e, qualora agli
effetti del montaggio sia prescritta una determinata posizione,
la dicitura alto od altra simile.



226. (Art. 70 Cod. Str.) Servizio di piazza con veicoli a
trazione animale. -- 1. I tipi di veicoli a trazione animale, con
i quali può essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi
dell'articolo 70, comma 2, lettera a) del codice, e le modalità
di omologazione e di revisione degli stessi sono determinati con
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica; i tipi devono essere determinati in relazione al
numero degli animali destinati a trainare il veicolo, al numero
delle persone trasportate e all'ingombro sulla carreggiata, in
modo da garantire la sicurezza della circolazione e dei
passeggeri.
2. Per potere effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se
rispondente e conforme alle disposizioni ed ai tipi di cui al
disciplinare previsto al comma 1, deve essere omologato da parte
del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito
registro. Dell'avvenuta omologazione deve darsi atto con
apposita targhetta che deve contenere il numero della targa del
veicolo, prevista dall'articolo 67 del codice, la data
dell'omologazione ed il numero di iscrizione nel suddetto
registro. La targhetta deve essere apposta nella parte
posteriore del veicolo in modo visibile.
3. Per ottenere la licenza per il servizio di piazza con
veicoli a trazione animale, di cui all'articolo 70, commi 1 e 2,
del codice, l'interessato deve presentare domanda al Sindaco e
corredarla dei suoi dati anagrafici; se il veicolo può essere
condotto da diversi conducenti, devono essere indicati nella
domanda anche i dati anagrafici dei medesimi.
4. Per ottenere la licenza occorre che sussistano i seguenti
requisiti:
a) idoneità fisica del titolare e degli altri eventuali
conducenti, da comprovarsi attraverso visita medica da parte
dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito
certificato; per condurre i veicoli di piazza si deve essere
maggiorenni e non aver superato i 65 anni di età;
b) possesso almeno del certificato di licenza elementare da
parte del titolare e degli altri conducenti;
c) idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare
il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario
comunale che rilascia apposito certificato;
d) rispondenza del veicolo al tipo ed alle caratteristiche
di cui al comma 1, risultanti dall'omologazione e sua idoneità
alla circolazione sulla strada ai fini della sicurezza del
traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere
dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la
vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia
certificazione.
5. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 4,
l'ufficio comunale competente può concedere al richiedente un
termine non inferiore a 30 giorni, per la regolarizzazione.
6. Le certificazioni di cui al comma 4 devono essere allegate
alla domanda al Sindaco. Questi, accertata la sussistenza dei
requisiti, rilascia la licenza intestata al richiedente,
contenente anche l'autorizzazione alla guida per gli altri
eventuali conducenti, sotto la responsabilità del titolare. La
licenza deve essere tenuta sul veicolo durante il servizio e
mostrata ad ogni richiesta degli organi di polizia.
7. La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di
piazza deve avvenire ogni 5 anni. All'uopo, nel termine, il
titolare della licenza presenta richiesta al competente ufficio
comunale che fissa il luogo e il tempo della revisione. Questa
avviene con le modalità fissate nel disciplinare tecnico di cui
al comma 1. Dell'avvenuta revisione viene rilasciato apposito
certificato che deve essere tenuto sul veicolo durante il
servizio. Può essere concesso un termine non inferiore a 30
giorni per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Se invece
il veicolo si dimostra in condizioni assolutamente inidonee al
servizio, di tale circostanza viene data comunicazione al
Sindaco che procede al ritiro della licenza. Analogamente si
provvede se il veicolo non viene presentato alla revisione nel
termine fissato.
8. Il Sindaco può disporre in ogni momento la revisione quando
si accerti o si presuma che il veicolo non risponda più alle
condizioni richieste, fissando il relativo termine. A tale
revisione si applicano le disposizioni del comma 7.

Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi
Sez. I - Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti
tecnici per la circolazione
1. Caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di
identificazione
(Artt. 71-74 Codice della Strada)

227. (Art. 71 Cod. Str.) Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi. -- 1. Le
caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli,
soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell'appendice V
al presente titolo. Nell'ambito di tali caratteristiche il
Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce quali
devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna
categoria di veicoli.
2. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3,
del codice, i decreti riguardanti le prescrizioni tecniche,
comprese quelle eventualmente dettate in via sperimentale
relative alle caratteristiche di cui alla suddetta appendice
individuano anche le modalità per la richiesta e l'esecuzione
dei relativi accertamenti. I medesimi decreti stabiliscono,
altresì, le eventuali prescrizioni tecniche e le caratteristiche
escluse dall'accertamento nel caso in cui, in luogo
dell'omologazione del tipo, venga richiesta l'approvazione in
unico esemplare. Le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche costruttive e funzionali attinenti alla
protezione ambientale di cui alla lettera E della citata
appendice sono stabilite sulla base dei limiti massimi
d'accettabilità delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e
delle emissioni sonore da fonti veicolari, limiti fissati ai
sensi dell'articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 con
decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri
dei trasporti e della sanità.
3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con gli altri
Ministri, quando interessati, può, in relazione ad esigenze di
sicurezza della circolazione o di protezione dell'ambiente,
stabilire ulteriori caratteristiche costruttive e funzionali in
aggiunta a quelle elencate nei commi precedenti.



228. (Art. 72 Cod. Str.) Dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli a motore e loro rimorchi. -- 1. I decreti emanati in
attuazione dell'articolo 71, comma 3, del codice, riguardanti i
dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi, devono essere conformi, quando sussistano, alle
prescrizioni dettate in proposito dalle direttive comunitarie.
In alternativa, i predetti dispositivi possono essere conformi
alle prescrizioni contenute nei regolamenti o nelle
raccomandazioni emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni
Unite, Commissione economica per l'Europa.
2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e di protezione
dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero
al loro trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal
Ministro dei trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel
termine di cui all'articolo 232 del codice.



229. (Art. 72 Cod. Str.) Contachilometri. -- 1. Il
contachilometri installato sugli autoveicoli deve essere
sigillato in ognuno dei punti di discontinuità del sistema di
collegamento dell'apparecchio alla presa di forza, in modo che
non sia possibile alterare il dispositivo di misura, senza la
rottura di almeno uno dei sigilli.
2. I sigilli debbono essere apposti dalle officine e dai
montatori abilitati a tali operazioni dall'Ufficio Centrale
Metrico.



230. (Art. 72 Cod. Str.) Segnale mobile plurifunzionale di
soccorso. -- 1. Il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, di
cui, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, lettera d) del codice,
devono essere dotati gli autoveicoli in circolazione e che i
conducenti devono esporre nei casi di fermata dell'autoveicolo
dovuta ad una delle seguenti situazioni di difficoltà e di
emergenza:
a) malore del conducente;
b) avaria al motore, ai pneumatici, ai freni, ai dispositivi
di segnalazione visiva e di illuminazione;
c) mancanza di combustibile,
deve essere conforme alle caratteristiche indicate nel
presente articolo, nell'articolo 231 nonché nell'appendice VI al
presente titolo.
2. Sulle facce esterne del dispositivo, realizzato con
pellicola retroriflettente, devono essere visibili le seguenti
diciture:
Lato anteriore: SOS (permanente) (fig. III.2/a)
Lato posteriore: SOS ed uno dei seguenti simboli:
a) simbolo CROCE ROSSA (fig. III.2/b);
b) simbolo CHIAVE REGOLABILE (fig. III.2/c);
c) simbolo DISTRIBUTORE (fig. III.2/d).
3. Il segnale riportante il simbolo di una croce rossa deve
essere utilizzato nel caso di malore del conducente; il segnale
riportante il simbolo di una chiave regolabile, nei casi di
avaria del veicolo; il segnale riportante il simbolo di un
distributore, in caso di mancanza di combustibile.
4. Lo sfondo del segnale deve essere di colore bianco o giallo
realizzato in pellicola retroriflettente con simboli di colore
rosso trasparente o nero.
5. Le dimensioni dei simboli, e le caratteristiche di
retroriflettenza della pellicola rifrangente, devono essere tali
da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento, la
individuazione ed il riconoscimento alla distanza di almeno 100
metri, da parte di un osservatore avente acuità visiva discreta
e cioè 8/10 almeno in un occhio e senza correzione di lenti e
ciò sia nelle ore diurne che notturne.
6. Il dispositivo di segnalamento può essere realizzato anche
con diciture luminose di colore rosso su fondo nero e visibili,
a segnalamento montato, solo dalla parte posteriore del veicolo.
I caratteri possono essere costituiti da elementi emittenti luce
propria ovvero essere resi luminosi per trasparenza. E' ammesso
che le diciture siano ripetute anche nella parte anteriore del
segnalamento e quindi visibili dalla parte anteriore del
veicolo. In tale caso i caratteri dovranno essere di colore
bianco o giallo su fondo nero.
7. Il dispositivo di segnalamento di cui al comma 6 deve far
comparire su apposito schermo una ed una sola delle seguenti
diciture: MALORE - MOTORE - GOMMA - FRENI - LUCI - BENZINA
GASOLIO.
8. Le dimensioni e la luminosità dei caratteri devono essere
tali da garantire, senza determinare fenomeni di abbagliamento
la leggibilità alla distanza di almeno 100 metri, da parte di un
osservatore avente una acuità visiva discreta, ossia 8/10 almeno
in un occhio e senza correzione di lenti, e ciò sia in ore
diurne che notturne.
9. Il dispositivo deve essere di tipo omologato dal Ministero
dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
10. La conformità del dispositivo alle prescrizioni tecniche è
attestata dalla presenza del numero di approvazione e del
marchio di fabbrica.
11. Sono fatte salve le approvazioni rilasciate in attuazione
del decreto ministeriale 10 dicembre 1988.
12. L'onere di dotare l'autoveicolo del segnale mobile
plurifunzionale è a carico dell'utente.



231. (Art. 72 Cod. Str.) Particolari costruttivi del segnale
mobile plurifunzionale di soccorso. -- 1. I particolari
costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso, che
è soggetto ad omologazione ai sensi dell'articolo 230, sono i
seguenti:
a) le facce esterne del dispositivo debbono avere dimensioni
idonee a contenere le indicazioni previste;
b) le facce interne del dispositivo vengono utilizzate per
riportare a stampa gli estremi di approvazione, l'inserimento
delle istruzioni per l'uso ed eventuali messaggi non
necessariamente legati al segnalamento di soccorso, leggibili
solo a dispositivo chiuso;
c) il dispositivo, di cui al comma 6 dell'articolo 230, deve
essere alimentabile con la normale batteria dell'autoveicolo
assorbendo una potenza non superiore a 30W alla tensione che la
batteria stessa fornisce quando il motore, e quindi il
generatore, è fermo;
d) nel caso di cui al punto c), il segnalamento deve avere
un comando che consenta di spegnerlo anche se collegato alla
batteria ed un secondo comando, indipendente o meno dal primo,
che consenta la commutazione della scritta che deve comparire
sullo schermo. Il comando deve commutare contemporaneamente sia
la scritta posteriore che quella anteriore (se prevista);
e) il dispositivo deve avere un basamento idoneo a
mantenerlo con gli schermi nella posizione d'impiego sul tratto
orizzontale del tetto dell'autoveicolo fermo e deve essere tale
da assicurare la stabilità del dispositivo sotto l'azione di un
carico statico (simulante l'azione aerodinamica) non inferiore a
2 daN.
2. Le specifiche delle diciture, dei simboli e del materiale
utilizzato nonché delle modalità di prova sono quelle indicate
nell'appendice VI al presente titolo.



232. (Art. 74 Cod. Str.) Targhette e numeri di
identificazione. -- 1. Le caratteristiche, le modalità di
applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le
caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal
costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle
stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in
alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo
per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.



233. (Art. 74 Cod. Str.) Punzonatura d'ufficio del numero di
telaio. -- 1. Nel caso di irregolarità o di mancanza del numero
originale del telaio, di cui all'articolo 74, comma 3, del
codice, viene riprodotto con appositi punzoni, a cura degli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., un numero
distintivo preceduto e seguito dal marchio dell'ufficio stesso
(stella a cinque punte recante nell'interno la sigla della
provincia), seguendo i criteri indicati nell'appendice VII del
presente regolamento.

2. Certificato di approvazione, origine ed omologazione
(Artt. 76-79 Codice della Strada)

234. (Art. 76 Cod. Str.) Certificato di approvazione. -- 1. Il
certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo
76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello
approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la
compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del
veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di
quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.
2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione
tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se
accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di
conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il
timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della
M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il
timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.
3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della
legge 1 dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite
sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali
sezioni godono di autonomia finanziaria.



235. (Art. 76 Cod. Str.) Certificato di origine. -- 1. Il
certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76,
comma 2, del codice, deve essere redatto su modello approvato
dal Ministero dei trasporti, e deve contenere le seguenti
indicazioni:
a) fabbrica e tipo;
b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del
caso che ricorre;
c) numero di telaio;
d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte
tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si
riferisce;
e) data di rilascio.
2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal
titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o
dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere
autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge.
Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il
certificato deve essere completato con il timbro e la firma del
funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro
dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
3. I certificati di origine emessi fino ad esaurimento delle
scorte già esistenti, o comunque rilasciati in un paese estero,
possono anche essere difformi dal modello approvato di cui al
comma 1 e possono anche essere incompleti dei dati tecnici del
veicolo. Questi ultimi, tuttavia, devono essere forniti con
separata idonea documentazione.



236. (Art. 78 Cod. Str.) Modifica delle caratteristiche
costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della
carta di circolazione. -- 1. Ogni modifica alle caratteristiche
costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V al presente
titolo, o che determini la trasformazione o la sostituzione del
telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato,
presso l'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta che ha
proceduto alla modifica. Quando quest'ultima è effettuata da più
ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga
richiesto il rilascio di un certificato di approvazione,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
competente per la visita e prova è quello dove ha sede la ditta
che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la
certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso
di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di
volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del
legale rappresentante autenticata nei modi di legge.
2. Ogni modifica riguardante la massa complessiva massima o le
masse massime sugli assi, o il numero di assi o gli interassi, o
gli sbalzi, o l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi
è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del
veicolo, di apposito nulla osta, se non diversamente prescritto
dalla casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi
diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità
di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere
sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò
abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della
modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una
visita e prova presso l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta
esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato
dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica
richiesta.
3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene
eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione
definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha
proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale
aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato
della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o
integrati conseguentemente alla modifica approvata.



237. (Art. 79 Cod. Str.) Efficienza dei veicoli a motore e
loro rimorchi in circolazione. -- 1. Le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di
equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate
nell'appendice VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla
suddetta appendice VIII sono sostituite dalle corrispondenti
indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei
regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro
dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o
modificative di quelle di cui alla suddetta appendice VIII,
avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e
delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o
internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla
rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla
base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo
1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di
concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità.

3. Revisioni
(Artt. 80-81 Codice della Strada)

238. (Art. 80 Cod. Str.) Elementi su cui devono essere
effettuati i controlli tecnici. -- 1. Gli elementi che
costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai
fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i
controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma 1, del codice,
sono indicati nell'appendice IX al presente titolo
rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica
annuale oppure a revisione periodica biennale.
2. Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le
operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono
dichiarate di pubblica utilità.
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui
al presente articolo, in relazione all'evolversi della
tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed
attrezzature necessarie per il loro controllo.



239. (Art. 80 Cod. Str.) Revisioni presso le imprese e
requisiti tecnico-professionali delle imprese. -- 1. La
concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può
essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione che ne
facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in
proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare
di più officine presso cui intende effettuare le revisioni,
devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per
ciascuna delle suddette officine.
2. Le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per
effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province
individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento
in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono
possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte in tutte le quattro sezioni del registro
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
122, ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale
elenco previsto dall'articolo 4 della medesima legge;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata
mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche,
rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore
a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro
dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui
all'articolo 80, comma 8, del codice.
3. Nell'atto di concessione deve essere determinato, nei
limiti di cui al comma 2, lettera c), un importo rappresentante
la capacità finanziaria dell'impresa e fissato dal Ministro dei
trasporti. Siffatto importo può