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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre
1997, n. 412.
GU011297
Regolamento recante l'individuazione delle attività lavorative
comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali
l'attività di vigilanza può essere esercitata dagli ispettorati
del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA
DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
DEL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, il quale prevede l'individuazione delle
attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,
per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata
anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni
provinciali del lavoro;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravità;
Considerata la peculiarità delle condizioni di lavoro e la
incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravità
delle conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonché la
frequenza dei rapporti di lavoro irregolari che possono influire
negativamente sulle condizioni di sicurezza nel settore delle
costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in sotterraneo e
in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno
1997;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanità;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per
le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere
esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle
direzioni provinciali del lavoro, sono:
a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio
civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere
fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato,
opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e
smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e
gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata previa
informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi
concordati periodicamente anche al fine di evitare
sovrapposizione di interventi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 ottobre 1997
(Seguono le firme)
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