D.M. 20 ottobre 1998. Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.


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GU 6 novembre 1998, n. 260.

D.M. 20 ottobre 1998
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e successive modificazioni in merito
all'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita
di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge 2 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili non metallici
per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e loro derivati;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, il compito del Ministero
dell'ambiente di assicurare in un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita,
nonché la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
rilevanti ed in particolare, ai sensi dell'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di attuazione della direttiva
CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15
della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1994 pubblicato nel supplemento ordinario
n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati da serbatoi interrati
destinati allo stoccaggio di sostanze e preparati liquidi per usi commerciali o ai fini della produzione
industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e
sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze e preparati contenuti nei citati
serbatoi;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, in merito alle sostanze o preparati pericolosi per
l'ambiente;
Sentita la conferenza di servizi di cui alla legge 19 maggio 1997, n. 137, art. 1, comma 7, in data 25
luglio 1997;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella seduta del 14 ottobre 1997;
Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della
direttiva n. 83/189/CEE;
Tenuto conto delle osservazioni effettuate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8, paragrafo
2, della direttiva n. 83/189/CEE.
Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI
1. Princìpi generali. - 1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i requisiti tecnici
per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o
preparati liquidi per usi commerciali e/o ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e
prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere
causato dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti, nei citati serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.

2. Definizioni. - Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si intendono per:
a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui non sia
direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in condizioni
standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (2), e relativi
preparati liquidi;
c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento, trafilamento, emissione, sversamento,
traboccamento o percolamento che si verifica, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del
serbatoio.

3. Campo di applicazione. - 1. I princìpi generali di cui all'art. 1, comma 1, e le disposizioni del
presente decreto si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo,
contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di sostanze di cui alla
lettera b) dell'art. 2, con esclusione di quelli del comma 2 del presente articolo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:
a) nelle zone militari, se altrimenti regolati;
b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non superiore a
15 metri cubi;
c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in camicia di
cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 ma3, purché sia garantita nel tempo la
tenuta dei serbatoi stessi.

4. Funzioni di indirizzo. - 1. Il Ministero dell'ambiente, in conformità ai pareri della conferenza di
servizi di cui all'art. 1 della legge n. 137/1997 (3):
a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività connesse con
l'applicazione del presente decreto;
b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di contenimento e
rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati.
2. L'ANPA, avvalendosi delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla
regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, realizza e gestisce un
sistema informativo nazionale che raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi
interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al fine di tenere informate le autorità
competenti nello svolgimento dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.

5. Autorità competenti e procedure autorizzative. - 1. Per il rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni, relative ai depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati, le
competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e
successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 420 (4).
2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di carburanti sulla
viabilità ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che alle norme di
cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento alla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n.
1269 (4), le competenze sono, rispettivamente, della regione e delle amministrazioni centrali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 (5) e successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso
privato, destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi delle imprese, restano salve
le competenze previste dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 (6).
3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi interrati conformi al presente decreto,
esclusi quelli dei comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la licenza di agibilità sono rilasciati, ai sensi del
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (7), e successivi provvedimenti del sindaco del comune
interessato su parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla regione
competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di
pertinenza.
4. La procedura di rilascio di nulla-osta o licenza prevista per i serbatoi interrati di cui al comma 3,
è fissata dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (8), come modificato dal comma 10 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (9), con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

DISPOSIZIONI PER NUOVI SERBATOI INTERRATI
6. Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati. - 1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto,
il soggetto che intende installare un nuovo serbatoio interrato o un impianto comprendente nuovi
serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze di cui all'art. 3, comma 1, per usi commerciali e/o
ai fini della produzione industriale trasmette all'amministrazione competente i moduli di registrazione di
cui all'allegato B del presente decreto.
2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di dichiarazione di cui
agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (10), e
successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della domanda di installazione di nuovi serbatoi
interrati, di cui al comma 1, deve essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella
dichiarazione.
3. Le autorità competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5, provvederanno per i nuovi serbatoi a
fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o altro organismo individuato transitoriamente
dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato B
del presente decreto.

7. Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi. - 1. I nuovi serbatoi
interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale
da assicurare comunque:
a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
2. I nuovi serbatoi interrati devono essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Le pareti dei
serbatoi possono essere:
entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione;
la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché idoneo a
garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle
corrosioni;
parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale
anticorrosione;
b) a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di contenimento in
calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle
perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi senza setti di separazione tra gli
stessi.
3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione e/o
originari degli Stati firmatari dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), sulla base
di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali riconosciute equivalenti, possono
essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.
4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non metallico.
5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo
riempimento per errata operazione di scarico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in pressione, al
fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui al precedente comma 2, è ammessa la
centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di serbatoio
compartimentato ai sensi del successivo comma 7, lettera a), è ammesso il controllo dell'intercapedine
mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.
7. La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati, è stabilita come segue:
a) in 50 ma3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenente sostanze o preparati liquidi
classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi possono essere
compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti;
b) in 100 ma3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi molto
tossici o tossici, non classificati come infiammabili.
8. La targa di identificazione del serbatoio deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.

8. Conduzione dei serbatoi interrati. - 1. La conduzione dei serbatoi interrati debbono essere
attuate tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti
e degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore dei serbatoi dovrà tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di installazione, il
nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i controlli periodici
di funzionalità, le prove di tenuta, le eventuali modifiche apportate, nonché la registrazione di eventuali
anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
3. Il conduttore del serbatoio dovrà provvedere annualmente ad una verifica di funzionalità dei
dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.

9. Dismissione dei serbatoi interrati. - 1. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno
svuotati e bonificati. Tale messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento,
da effettuarsi secondo le normative vigenti.
2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano di essere
operativi dovrà essere notificata entro 60 giorni dalla data di dismissione alla amministrazione
competente e all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per
territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita.

DISPOSIZIONI PER SERBATOI INTERRATI ESISTENTI
10. Registrazione dei serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. -
1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere
adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente art. 11, ad
esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i quali esiste il solo obbligo di registrazione di
cui al comma 2.
2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i titolari di
concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro
possesso a tale data, inclusi quelli non più operativi, utilizzando il modulo di registrazione riportato
nell'allegato A del presente decreto, ed inviandolo all'agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo
individuato transitoriamente dalla regione di cui all'art. 4, comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta
intervengono modifiche.
3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attività di adeguamento dei serbatoi interrati
esistenti o per la loro sostituzione, conformemente al presente decreto, si applica l'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (11), con il quale le società concessionarie possono stipulare accordi
infraprocedimentali di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio e artigianato,
dell'ambiente e dell'interno.

11. Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. - 1. I serbatoi interrati già installati prima del 1973 o in data non documentata e ancora
funzionanti e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, che vengano risanati, previa
verifica dell'integrità strutturale, entro il termine massimo di 5 anni, attraverso la realizzazione di una
delle seguenti operazioni di risanamento:
a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in materiale che
sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;
b) installazione di un sistema di protezione catodica;
c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con materiale
impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile con il
liquido contenuto; possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della
garanzia e comunque oltre il decimo anno dalla data del risanamento. All'atto della verifica di integrità
strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e dell'operazione di risanamento e relativo collaudo,
il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme
tecniche di riferimento relative alle operazioni di risanamento indicate nel successivo art. 12 del
presente decreto.
1-bis. Inoltre, l'esercente è tenuto a seguire le procedure previste ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 22/1997 (12), qualora siano accertati inquinamenti causati dal rilascio delle sostanze
contenute nel serbatoio stesso nel terreno circostante e sottostante il serbatoio.
2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma 1 non risanati debbono essere messi
fuori servizio e bonificati.
3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo
possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di installazione.
4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell'integrità strutturale
attraverso la realizzazione di una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti in
esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il decimo anno
dalla data di risanamento.
5. Prove di tenuta:
a) i serbatoi di cui al comma 1 installati prima del 1963 o in data sconosciuta ed in attesa di
risanamento o di dismissione devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il secondo anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente fino al momento del risanamento o
della dismissione;
b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963 al 1978 debbono essere sottoposti a prova di
tenuta entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi ogni due anni fino al
momento del risanamento o della dismissione;
c) i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978 dovranno essere sottoposti a prova
di tenuta biennale a partire dal 25° anno di età fino al momento del risanamento o della dismissione;
d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di tenuta dopo cinque anni dal risanamento
e, successivamente, ogni tre anni.
6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in posizione ben
visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta che indichi:
estremi di identificazione della ditta esecutrice;
data dell'intervento;
data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore a quella di prolungamento del
mantenimento).
7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi in grado di rilevare una perdita nei serbatoi
uguale o minore di quattrocento cma3 per ora (con una probabilità di rilevamento pari o maggiore al
95%). Le prove devono essere effettuate da personale qualificato. I risultati delle prove devono
essere annotate sul libretto del serbatoio. In caso di esito negativo della prova, deve essere data
notifica immediata alle autorità competenti.
8. Norma transitoria:
a) i serbatoi di cui ai commi 1 e 3 già risanati alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono essere mantenuti in esercizio fino alla data di scadenza della garanzia, e comunque non oltre il
decimo anno dalla data del risanamento previa esecuzione delle prove di tenuta come da comma 5,
lettera d);
b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
debbono essere dotati di un sistema fisso di monitoraggio dell'intercapedine entro un periodo di dieci
anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenuti in esercizio per un tempo indefinito purché
venga sempre mantenuto attivo il controllo dell'intercapedine.
9. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato conforme alle disposizioni previste nel
presente provvedimento, in sostituzione di un serbatoio interrato esistente, si procede secondo quanto
previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (13), e successive modificazioni, con esclusione
degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi l'art. 8, commi 1 e 2, e l'art. 9, riferiti ai nuovi
serbatoi interrati e, ove applicabile, l'art. 8, comma 3.

DISPOSIZIONI TECNICHE
12. Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi. - 1. Oltre agli adempimenti di cui alla
legislazione vigente, le norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione, costruzione,
installazione, conduzione e manutenzione, nonché controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono
essere quelle emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, o in mancanza
quelle praticabili di riconosciuta validità a livello europeo o internazionale.
2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per gli oli minerali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2
della legge 27 marzo 1969, n. 121 (14), devono rispondere ai requisiti di cui alle norme tecniche del
precedente comma 1.
3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento delle perdite debbono essere basati
sull'uso di sensori di pressione e/o depressione o di fluidi, selezionati tra quelli di uso corrente.
4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle norme di cui al decreto 13
ottobre 1994 del Ministero dell'interno, relativo ai depositi di GPL.