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DECRETO 7 aprile 1999.
GU200499
Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante
l'approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attività ricettive
turistico-alberghiere
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, n.
577;
Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;
Rilevata la necessità di concedere una limitata proroga temporale
per l'adeguamento delle attività turistico-alberghiere esistenti, a
quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui
termine è stato fissato dal punto 21.2, lettera b) (disposizioni
transitorie), in cinque anni;
Decreta:
Articolo unico
Nella lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al decreto
ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attività ricettive turistico-alberghiere, le parole "cinque anni"
sono sostituite da "31 dicembre 1999".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 aprile 1999
(Seguono le firme)
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