D. 7 aprile 1999 - Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere


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DECRETO 7 aprile 1999.

GU200499

Modificazione dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1999 recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1987, n. 577;

Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere;

Rilevata la necessità di concedere una limitata proroga temporale per l'adeguamento delle attività turistico-alberghiere esistenti, a quanto previsto dal decreto ministeriale sopra citato ed il cui termine è stato fissato dal punto 21.2, lettera b) (disposizioni transitorie), in cinque anni;

Decreta:

Articolo unico

Nella lettera b) del punto 21.2 dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, le parole "cinque anni" sono sostituite da "31 dicembre 1999".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 aprile 1999

(Seguono le firme)