D.M. 05 07 1973 Applicazione della convenzione dello O.I.L. n. 89 sul lavoro notturno delle donne nelle aziende industriali


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Applicazione della convenzione dello O.I.L. n. 89 sul lavoro notturno delle donne nelle aziende industriali

GU 06/09/98

D.M. 5 luglio 1973
Applicazione della convenzione dello O.I.L. n. 89 sul lavoro notturno delle donne nelle aziende
industriali.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 12 della legge 26 aprile 1934, n. 653, con la quale è stato fatto divieto di lavoro notturno
per le donne nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze;
Visto l'art. 13 della stessa legge, il quale ha disposto che col termine «notte» si intende un periodo
di almeno undici ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5;
Visti la convenzione internazionale O.I.L. numero 89 del 1948 sul lavoro delle donne e il relativo
art. 2, con il quale è stato stabilito che «il termine notte significa un periodo di almeno undici ore
consecutive comprendente un intervallo determinato dall'autorità competente, che si inserisce tra le
ore dieci di sera e le sette del mattino», e che «l'autorità competente potrà prescrivere intervalli
diversi per differenti regioni, industrie ed imprese, o branche di industrie o di imprese, ma consulterà le
organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati prima di fissare un intervallo che abbia
inizio dopo le ore undici di sera»;
Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1705, con la quale è stata resa esecutiva in Italia la convenzione
citata;
Considerato che, in relazione alle sopravvenute necessità della organizzazione aziendale e della
popolazione lavorativa operante nel moderno assetto sociale, la pubblicazione della norma nazionale
che fissa tra le ore 22 e le ore 5 l'intervallo durante il periodo di notte, ha determinato, in varie
situazioni, particolari ragioni di disagio, alle quali sarebbe possibile ovviare mediante la adozione delle
alternative consentite dalla norma di cui all'art. 2 della convenzione;
Sentito al riguardo il Consiglio di Stato, che con parere della seconda sezione in data 20 febbraio
1973, n. 228/73, ha ritenuto quanto segue: che la convenzione internazionale sopracitata è da
considerare direttamente operante nell'ordinamento interno; che, di conseguenza, il relativo art. 2 deve
intendersi sostitutivo della norma di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653;
Ritenuta l'opportunità che i provvedimenti spettanti in materia alla competente autorità
amministrativa vengano adottati in conformità al suriferito parere;
Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che ha
demandato all'ispettorato del lavoro, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni già
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 16 della legge 26 aprile
1934, n. 653 per i casi di deroga dal divieto di lavoro durante il periodo di notte previsto dagli articoli 12
e 13 della stessa legge; e ritenuto che tali attribuzioni spettino al medesimo ispettorato del lavoro,
sempre nell'ambito territoriale, anche dopo l'autorizzazione di ratifica di cui alla legge 2 agosto 1952, n.
1305, che ha reso esecutiva in Italia la convenzione O.I.L. n. 89 del 1948, surrogando con la norma
contenuta nel relativo art. 2 quella di cui al citato articolo 13, mentre la competenza dei provvedimenti
in materia debba essere riservata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quando gli stessi
riguardino settori industriali di interesse nazionale;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Considerato che l'intervallo di preclusione del lavoro notturno attualmente praticato dalla generalità
delle aziende è quello dalle ore 22 alle 5, stabilito dall'abrogato art. 13 della legge 26 aprile 1934, n.
653; che tale orario rientra nelle alternative consentite dall'art. 2 della convenzione O.I.L. n. 89 del
1948; che è opportuno autorizzare l'ispettorato del lavoro ad apportare nei casi richiesti dalle necessità
rilevate nelle suindicate premesse, le variazioni occorrenti, nei limiti della citata convenzione
internazionale;
Decreta:
L'intervallo di preclusione del lavoro notturno, fissato alla data di entrata in vigore del presente
decreto dalle ore 22 alle ore 5, può essere modificato nei limiti previsti dall'art. 2 della convenzione
internazionale O.I.L. n. 89 del 1948.
La facoltà di autorizzare tali modifiche è esercitata dagli ispettorati del lavoro competenti per
territorio nei confronti di aziende che ne facciano motivata richiesta.
Gli ispettorati del lavoro consulteranno le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
interessati prima di fissare un intervallo che abbia inizio dopo le ore undici di sera.
La facoltà di cui al secondo comma sarà esercitata, dal Ministero del lavoro e della Previdenza
sociale nei confronti di settori o categorie di aziende, salva, ove occorra, la consultazione prevista dal
precedente comma.