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DECRETO 4 agosto 1998, n. 372.
GU281098
Regolamento recante norme sulla riorganizzazione del catasto dei rifiuti.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61, di conversione del decreto legge 4 dicembre 1993,
n. 496, recante: «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e
istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;
Considerato che ai sensi della citata legge 21 gennaio 1964, n. 61, le attività
tecnico-scientifiche dell'ANPA consistono, tra l'altro:
a) «nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di
tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema
informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali»;
b) «nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella
diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione
di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale»;
c) «nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'istituto statistico
delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti
nel settore della salvaguardia ambientale»;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli
adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per
l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio;
Visto in particolare l'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che
disciplina la riorganizzazione del catasto dei rifiuti istituito dal decreto legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n.
475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;
Considerato che ai sensi del comma 5 del predetto articolo 11, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente elabora i dati,
evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,
recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di recupero e di smaltimento in esercizio, e
ne assicura la pubblicità;
Visto l'accordo di programma stipulato in data 24 gennaio 1997 tra l'ANPA e l'UNIONCAMERE;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla nota del 29
luglio 1998 numero prot. UL/98/14957;
ADOTTA
il presente regolamento:
Art. 1.
1. Il catasto dei rifiuti è organizzato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma
presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o
delle province autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province
autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA). Ove tali strutture non siano state ancora
costituite, nelle more dell'istituzione delle strutture stesse, in via transitoria le
sezioni regionali sono istituite presso la regione.
Art. 2.
1. La base informativa del Catasto dei rifiuti è attuata e aggiornata con periodicità
tipicamente pari all'annualità, attraverso:
a) i dati relativi alle quantità ed alle caratteristiche qualitative dei rifiuti
prodotti, recuperati e smaltiti, comunicati con le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994 n. 70, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22;
b) i dati relativi alle autorizzazioni regionali e alla iscrizione di cui agli articoli
27, 28, 30, 31, 32 e 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, trasmessi alla
sezione nazionale ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n.
61;
c) ulteriori dati assunti o elaborati di cui l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA) disporrà attraverso la propria attività di gestione
dell'informazione di interesse ambientale.
2. L'Agenzia nazionale per protezione dell'ambiente (ANPA) stabilisce in collaborazione
con le regioni le elaborazioni da effettuarsi sui dati relativi alle dichiarazioni di cui
al Modello unico di dichiarazione (MUD) previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i
diversi livelli di elaborazione, le modalità per la validazione dei dati, nonché il
modello per l'acquisizione dei dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.
3. Le sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del catasto provvedono,
sulla base delle modalità stabilite al comma 2, all'elaborazione dei dati di cui al comma
1, lettera a), e alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale.
4. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) elabora i dati, di cui al
comma 1, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti,
trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in
esercizio, e ne assicura la trasmissione ai soggetti competenti, anche ai fini di
attività di pianificazione e controllo, nonché la pubblicità.
Art. 3.
1. Il catasto dei rifiuti è supportato da strumenti di tipo informatico interconnessi su
rete nazionale ed è articolato in banche dati, di cui una anagrafica denominata «banca
dati delle dichiarazioni», contiene le dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati di
cui all'articolo 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Art. 4.
1. Per la gestione delle banche dati e la loro distribuzione su rete nazionale, l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e le Agenzie regionali e delle province
autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA) utilizzano la rete del Sistema informativo
nazionale ambientale (SINA) e del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e
possono avvalersi, sulla base dell'accordo di programma di cui all'articolo 1, sesto
comma, della legge 21 gennaio 1994, n. 62, della rete telematica delle camere di
commercio.
Art. 5.
1. Le Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente (ARPA)
comunicano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ulteriori
elaborazioni statistiche da loro prodotte autonomamente ai sensi dell'articolo 1, della
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Art. 6.
1. Il diritto di accesso alle informazioni contenute nelle «banche dati delle
dichiarazioni» e in quella statistica predisposta ai sensi della legge 25 gennaio 1994,
n. 70, previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della
direttiva 90/313/CE, si esercita nei confronti delle regioni, dell'Agenzia nazionale per
la protezione dell'ambiente (ANPA), delle Agenzie regionali e delle province autonome per
la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle camere di commercio, ove ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 4.
Art. 7.
1. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, deve essere utilizzato il manuale di transcodifica allegato al
presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 agosto 1998
(Seguono le firme)
MANUALE DI TRANSCODIFICA
(Omesso. In caso di reale necessità inviare un messaggio.)
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