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D.M. 2 aprile 1998. Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle
prestazioni energetiche degli edifici e degli
impianti ad essi connessi.
GU 5 maggio 1998, n. 102.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano
energetico
nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti
rinnovabili di energia»;
Visto in particolare l'art. 32 della citata legge numero 10 del 1991, secondo cui le
modalità di
certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli
edifici e degli
impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici;
Visto l'art. 34, comma 6, della medesima legge n. 10 del 1991, secondo cui l'inosservanza
delle
prescrizioni di cui all'art. 32 della stessa legge è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a
lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di
responsabilità penale;
Visto l'art. 37, della medesima legge n. 10 del 1991, secondo cui i decreti ministeriali
di cui al titolo
II di detta legge entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che dà attuazione alla direttiva n. 83/189/CEE
relativa alla
procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, di attuazione
della direttiva
n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, ed in particolare l'art. 2 che fissa le
condizioni di
immissione sul mercato, nonché gli articoli 8 e 9, che stabiliscono gli organismi
interessati dall'attestato
di conformità e le procedure di riconoscimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, di attuazione
della
direttiva n. 92/42/CEE concernente i requisiti delle nuove caldaie ad acqua calda,
alimentate con
combustibili liquidi o gassosi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, di attuazione
della
direttiva n. 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art. 32 in attesa della
determinazione
normativa di un sistema nazionale di certificazione;
Esperita la procedura di cui alla direttiva n. 83/189/CEE relativa alla notifica alla
Commissione
dell'Unione europea n. 93/0024/I;
Decreta:
1. Ambito di applicazione e definizioni. - 1. Le disposizioni del presente decreto, ai
sensi dell'art.
32 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, si applicano, con le limitazioni fissate al comma 3
dell'art. 2, a
quei prodotti che sono commercializzati in via autonoma per l'utilizzazione quali
componenti di edifici o
di impianti al servizio degli edifici che assolvono ad una o più funzioni energicamente
significative.
2. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) per «componenti degli edifici», i materiali e i manufatti costituenti l'edificio,
rientranti
nell'allegato A del presente decreto;
b) per «componenti degli impianti», le macchine, gli apparecchi e i dispositivi in
genere che
costituiscono gli impianti tecnologici al servizio degli edifici e che rientrano
nell'allegato A del presente
decreto;
c) per «certificazione», l'atto mediante il quale un organismo riconosciuto come
indipendente
rispetto all'oggetto in questione (organismo notificato, organismo di certificazione di
sistema di qualità,
organismo di certificazione di prodotto, laboratorio) dichiara che un prodotto o
componente ha
determinate caratteristiche o prestazioni energetiche ed è conforme alla specifica
tecnica
corrispondente;
d) per «dichiarazione del produttore», l'attestazione da parte di quest'ultimo, o del
suo mandatario
stabilito nell'Unione europea, delle caratteristiche e prestazioni energetiche di un
prodotto o
componente, come certificate da un organismo indipendente;
e) per «prova», l'operazione tecnica che consiste nella determinazione di una o più
caratteristiche
e prestazioni di un determinato prodotto o componente, eseguita secondo quanto previsto
dalle
specifiche tecniche, come definite dall'art. 1 della legge 21 giugno 1986, n. 317 ,
«Attuazione della
direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e
delle
regolamentazioni tecniche».
2. Componenti da certificare. - 1. La certificazione concerne le classi di componenti,
di cui
all'allegato A del presente decreto, relativamente alle caratteristiche ed alle
prestazioni energetiche
indicate nell'allegato A stesso.
2. Ai fini del presente decreto, l'obbligo di certificazione è limitato ai casi in cui
nella denominazione
di vendita, nell'etichetta o nella pubblicità sia fatto riferimento alle caratteristiche
e prestazioni di cui
all'allegato A, ovvero siano usate espressioni che possano indurre l'acquirente a ritenere
il prodotto
destinato a qualsivoglia utilizzo ai fini del risparmio di energia.
3. Per i prodotti compresi nell'allegato A, che rientrino altresì nell'ambito di
applicazione delle
direttive n. 89/106/CEE, sui materiali da costruzione, n. 90/396/CEE, sugli apparecchi a
gas e n.
92/42/CEE sui requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda e relativi
provvedimenti di
attuazione, si applicano le vigenti procedure di certificazione. Restano ferme le
procedure di
certificazione previste per specifici settori da altre direttive comunitarie o da altre
norme italiane o di
altri Stati membri a queste ritenute equivalenti.
4. Per i prodotti di cui al comma 3, le disposizioni del presente decreto si applicano, in
assenza di
norme europee armonizzate e sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, solo per
integrare
con l'indicazione delle caratteristiche e prestazioni energetiche di cui all'allegato A le
attestazioni, i
marchi e le etichette previsti dalle disposizioni prevalenti richiamate al medesimo comma
3.
5. Per i prodotti e componenti che rientrino nel campo delle applicazioni della direttiva
n.
92/75/CEE e suoi successivi aggiornamenti, le disposizioni del presente decreto hanno
effetto fino alla
data di attuazione delle direttive di applicazione previste all'art. 9 della direttiva
medesima.
6. Le tipologie di componenti di cui all'allegato A, sono aggiornate periodicamente, con
la
medesima procedura prevista per l'emanazione del presente decreto, in relazione
all'evoluzione
tecnologica ed alla progressiva emanazione di regole e norme tecniche in materia da parte
di
organismi nazionali, internazionali e comunitari.
3. Modalità di certificazione. - 1. Salvo quanto previsto all'art. 2, commi 3 e 4, per
i prodotti di cui
al presente decreto la certificazione può essere costituita da una «dichiarazione del
produttore»
mediante la quale quest'ultimo o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea attesta
le
caratteristiche e le prestazioni energetiche del prodotto indicate nell'allegato A e
dichiara che dette
caratteristiche e prestazioni sono state determinate mediante prove effettuate presso un
laboratorio o
certificate da un organismo di certificazione di prodotto, accreditati presso uno dei
Paesi membri della
Comunità europea, applicando una o più delle procedure previste dalla normativa di
seguito indicata:
a) regole tecniche la cui osservanza sia obbligatoria in uno Stato membro della CEE;
b) norme tecniche europee elaborate da CEN, CENELEC, ed ETSI o, in assenza di queste,
norme tecniche nazionali emesse dagli Organismi di normazioni dei Paesi CEE elencati in
allegato alla
direttiva CEE n. 83/189 del 28 marzo 1983, e successivi aggiornamenti.
2. In assenza delle procedure di prova di cui al comma 1, possono essere applicate, previa
approvazione dell'Autorità competente di uno dei Paesi dell'Unione europea, procedure
previste da:
a) regole tecniche legalmente applicate in Paesi esterni alla CEE;
b) norme tecniche emesse da Organismi di normazione di Paesi esterni alla CEE.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1, l'attestante ha l'obbligo di:
quantificare le caratteristiche e le prestazioni del prodotto, secondo le indicazioni
dell'allegato A;
indicare il laboratorio presso il quale sono state eseguite le prove, o l'Organismo di
certificazione
del prodotto;
evidenziare le procedure di prova applicate.
4. Nel caso di componenti prodotti da imprese che abbiano conseguito una certificazione di
rispondenza ai requisiti fissati dalle norme UNI EN ISO serie 9.000, la dichiarazione di
cui al comma 1
può essere sottoscritta senza alcun riferimento al laboratorio presso il quale sono state
effettuate le
prove.
4. Indicazione sui prodotti degli estremi della certificazione. - 1. L'indicazione
degli estremi della
avvenuta certificazione da riportare sui componenti a cura del produttore o del suo
mandatario stabilito
nell'Unione europea, consiste nell'indicazione sintetica delle caratteristiche e
prestazioni riportate nella
dichiarazione di cui all'art. 3.
2. Per i componenti che, per tipologia o per dimensioni, non consentano di apporre sugli
stessi le
indicazioni di cui al comma 1, le stesse dovranno essere riportate sulla confezione o
sull'imballaggio,
ovvero, solo se venduti alla rinfusa e quindi privi di imballaggio, sugli scaffali di
vendita unitamente alle
indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferiscono. Sono fatte in ogni caso
salve le diverse
disposizioni comunitarie in materia.
5. Disposizioni transitorie ed entrata in vigore. - 1. Al fine di favorire lo
smaltimento delle scorte
dei componenti prodotti ed importati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto,
le disposizioni previste negli articoli precedenti si applicano ad essi solo
successivamente al decorso di
diciotto mesi da tale data.
2. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
ALLEGATO A
ELENCO DEI COMPONENTI DI EDIFICI E DI IMPIANTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLA
CERTIFICAZIONE
I. MATERIALI
| Componenti |
Catteristiche |
| a) Calcestruzzo cellulare, di argilla espansa, di inerti
espansi di origine vulcanica, di perlite e di vermiculite, di altri inerti leggeri |
Massa volumica, conduttività termica |
| b) Intonaci isolanti |
Massa volumica, conduttività termica |
| c) Materiali sfusi e di riempimento a base di argilla
espansa, fibre di cellulosa, fibre minerali, perlite espansa, vermiculite
espansa, polistirene espanso in granuli, sughero espanso in grani, pomice naturale, scorie
espanse, poliuretano |
Massa volumica, conduttività termica |
II. MANUFATTI, ELEMENTI PER MURATURE E CHIUSURE PERIMETRALI.
| Componenti |
Catteristiche |
| a) Manufatti in fibre minerali, in materie
plastiche cellulari espanse (polistirene, polietilene, cloruro di polivinile, poliuretano,
poliisocianurato, resine fenoliche, ureiche e melamminiche) a base di materiale di
provenienza vegetale con leganti inorganici, a base di materiale espanso di provenienza
vegetale (sugheri), in vetro cellulare espanso, in idrosilicato di calcio, realizzati con
materiali di provenienza organica ed inorganica con leganti vari |
Resistenza termica areica o conduttività
termica |
| b) Elementi per murature di laterizio
alleggerito in pasta, di laterizio normale con prestazioni termiche speciali ottenute
mediante una geometria ottimizzata, in calcestruzzo di argilla espansa, in calcestruzzo
cellulare, in calcestruzzo di inerti espansi di orgine vulcanica, in calcestruzzo con
altri tipi di inerte leggero, in calcestruzzo normale con prestazioni termiche speciali
ottenute mediante una geometria ottimizzata e/o mediante interposizione di materiale
isolante |
Massa volumica, resistenza termica areica |
c) Chiusure perimetrali: serramenti e
chiusure trasparenti o traslucide con valore di conduttanza globale inferiore a 5 W/mqK
vetri isolanti, vetri a Trasmittanza termica,
controllo solare, vetri a trasmissione luminosa, fattore bassa emissività, elementi
solare trasparenti di materiale plastico pannelli metallici conduttanza termica compositi
preisolati, pannelli prefabbricati
|
Trasmittanza termica, trasmissione luminosa,
permeabilità all'aria |
COMPONENTI DI IMPIANTI AL SERVIZIO DI EDIFICI
III. IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E DI PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA.
| Componenti |
Catteristiche |
a) Componenti di impianti di
produzione dell'energia termica
e/o di produzione di acqua
calda sanitaria: |
|
| bruciatori |
Campo di lavoro, potenza termica
nominale massima e minima, valori delle emissioni di CO ed NOx |
generatori di calore per
riscaldamento di acqua, di aria, di olio diatermico e per produzione di vapore, gruppi
termici (caldaia e bruciatore)
|
Potenza termica nominale,
rendimento utile alla potenza nominale ed al 30% della potenza nominale, perdite di carico
del circuito di combustione |
| pompe di calore |
Potenza termica nominale, potenza
assorbita, COP e campo
di impiego
|
| collettori solari |
Superficie utile, rendimento
termico, perdite di carico |
| riscaldatori d'acqua per uso
sanitario, ad accumulo |
Contenuto d'acqua dello
apparecchio, potenza max di
riscaldamento, perdita di carico del circuito primario e
secondario |
| riscaldatori d'acqua per uso
sanitario istantanei |
Portata max in servizio continuo,
perdita di carico del circuito primario e secondario |
| riscaldatori di acqua a pompa di
calore aria/acqua |
Potenza termica ed elettrica
nominale, COP nel campo di
impiego |
| ricuperatori di calore |
Potenza massima resa, perdita di
carico |
| accumulatori di calore,
serbatoi inerziali per impianti di refrigerazione |
Energia accumulabile, potenza
termica dispersa (per serbatoi
eutettici anche verifica del punto eutettico)
|
b) Condotte prefabbricate per
l'evacuazione dei prodotti
della combustione |
Resistenza termica lineare |
| c) Macchine frigorifere |
Potenza nominale resa, potenza
assorbita, curva di potenza al variare del carico |
| d) Componenti degli impianti di
distribuzione e/o utilizzazione dell'energia termica: |
|
| corpi scaldanti statici |
Potenza termica nominale resa,
perdita di carico, equazione caratteristica |
| ventilconvettori, gruppi di
termoventilazione aerotermi |
Potenza termica nominale resa,
potenza elettrica assorbita, perdita di carico, portata d'aria
|
| scambiatori di calore |
Potenza termica nominale resa,
potenza termica dispersa, perdita di carico (primario e secondario) |
| pompe di circolazione,
ventilatori |
Curva prevalenza/portata,
potenza elettrica assorbita, rendimento |
| centrali di trattamento dell'aria |
Potenza nominale, portata d'aria,
ciclo termoigro-metrico, rendimento, pressione utile in uscita |
| torri di raffreddamento |
Potenza elettrica assorbita,
consumo di acqua, potenza termica di raffreddamento nominale |
| componenti per la distribuzione e
la diffusione dell'aria |
Portata, perdita di carico |
| filtri dell'aria |
Portata, efficienza, perdita di
carico, capacità di contenimento polveri |
| tubazioni metalliche |
Resistenza termica lineica
preisolate |
| materiali isolanti per tubazioni
e condotte |
Conduttività termica o
resistenza termica lineica |
| e) Apparecchiature di controllo,
regolazione e contabilizzazione dell'energia termica: |
|
| valvole per radiatori |
Perdita di carico, campo di
regolazione |
| valvole termostatiche |
Perdita di carico, campo di
regolazione, isteresi, prove di usura, precisione del set-point |
| regolatori climatici |
Tolleranze di riferimento sul
set-point |
| valvole di zona ad uso
ripartizione spese |
Perdita di carico, prova di usura
|
| valvole di regolazione |
Perdita di carico, trafilamento,
tolleranza di riferimento sul set-point, banda proporzionale, sensibilità, isteresi |
| contatori di calore e contatori
di acqua calda |
Verifica dell'incertezza di
misura nel campo di impiego |
| ripartitori dei costi di
riscaldamento |
Accuratezza |
| dispositivi elettronici di
sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti di climatizzazione |
Verifica hardware e software
delle prestazioni di rilevamento e attuazionedel sistema telematico (sensibilità,
precisione, ripetibilità, deriva a breve e medio termine, precisione di regolazione) |
IV. IMPIANTI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E DI ILLUMINAZIONE
| Componenti |
Catteristiche |
| a) Componenti di impianti di generazione di energia
elettrica: |
|
| gruppi elettrogeni di cogenerazione di potenza inferiore a 1
MWe |
Potenza elettrica nominale, potenza termica nominale, e
consumo specifico di combustibile |
| generatori fotovoltaici |
Potenza di picco, tensione nominale, perdite di
disadattamento, energia annua erogabile nel campo di impiego, caratteristiche del sistema
di accumulo (per impianti non connessi alla rete di distribuzione pubblica) |
| b) Componenti di impianti di illuminazione (elementi
costitutivi elementari): |
|
| sorgenti luminose ad alta efficienza (lampade con efficienza
>= 30 lumen/W) |
Potenza assorbita, flusso luminoso emesso, efficienza
luminosa, durata di vita |
| alimentatori per sorgenti luminose ad alta efficienza
(lampade con efficienza => 30lumen/W) |
Potenza assorbita, rendimento elettrico, fattore di flusso
luminoso, fattore di potenza, contenuto armonico della
corrente assorbita |
| trasformatori per sorgenti luminose ad alta efficienza
(lampade con efficienza => 30 lumen/W) |
Rendimento elettrico |
| c) Componenti completi di impianti di illuminazione generale
(apparecchi di illuminazione): |
|
apparecchi di illuminazione generale di locali interni e
ambienti esterni utilizzati nelle parti comuni di edifici di civile abitazione, di
ambienti interni ed esterni di edifici del terziario, industriali (per gli ambienti
interni limitatamente ai vani utilizzati superiori ai 250 mc,
di aree esterne ad uso pubblico. Sono esclusi gli apparecchi a prevalente valore artistico
e/o decorativo |
Rendimento luminoso, rendimento luminoso riferito al flusso
utile, fattore di utilizzazione (per ambienti interni) |
| d) Dispositivi elettronici automatici di regolazione e
controllo del flusso luminoso |
Sensibilità, direzionalità e risposta al colore delle sonde
fotosensibili, potenza assorbita. |
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