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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 1997, n. 277.
GU 20 08 97
Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626,
recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di
marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro taluni limiti di tensione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante
attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE
del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
taluni limiti di tensione;
Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
recante delega al Governo per l'emanazione di disposizioni
integrative e correttive ai decreti legislativi di attuazione
delle direttive comunitarie contemplate dalla legge stessa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 luglio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 626, è abrogato.
Art. 2.
1. Il materiale elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è sottoposto alle
misure di vigilanza di cui all'articolo 9 della legge 18 ottobre
1977, n. 791, come sostituito dall'articolo 4 del citato decreto
legislativo n. 626 del 1996.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chi pone in commercio il materiale elettrico non
conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla citata legge
n. 791 del 1977 è punito con la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto chi vende o installa il materiale elettrico di cui al
comma 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista
dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 luglio 1997
(Seguono le firme)
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