D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Nuovo codice della strada.


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DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 n. 285

Nuovo codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico
denominato Codice della strada in data 9 luglio 1991 e la
successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio
dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito
dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della legge
13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella
della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite
alcune delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3,
della legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione
permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da
quella della Camera dei deputati in data 1 febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei
trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e
giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della
pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste,
dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;
Emana il seguente decreto legislativo:

Artt.

TITOLO I - Disposizioni generali . . . . . . . 1 - 12

TITOLO II - Della costruzione e tutela delle
strade:
Capo I - Costruzione e tutela delle strade
ed aree pubbliche . . . . . . . . . 13 - 34
Capo II - Organizzazione della circolazione e
segnaletica stradale. . . . . . . . 35 - 45

TITOLO III - Dei veicoli:
Capo I - Dei veicoli in generale . . . . . . 46 - 63
Capo II - Dei veicoli a trazione animale,
slitte e velocipedi . . . . . . . . 64 - 70
Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi. . 71 - 81
Sezione I - Norme costruttive e di
equipaggiamento e accertamenti
tecnici per la circolazione . . . . 71 - 81
Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli . . 82 - 92
Sezione III - Documenti di circolazione e
immatricolazione. . . . . . . . . . 93 - 103
Capo IV - Circolazione su strada delle
macchine agricole e delle macchine
operatrici. . . . . . . . . . . . . 104 - 114

TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione
degli animali . . . . . . . . . . . 115 - 139

TITOLO V - Norme di comportamento. . . . . . . 140 - 193

TITOLO VI - Degli illeciti previsti dal
presente codice e delle relative
sanzioni:
Capo I - Degli illeciti amministrativi e
delle relative sanzioni
Sezione I - Degli illeciti amministrativi
importanti sanzioni amministrative
pecuniarie ed applicazione di
queste ultime . . . . . . . . . . . 194 - 209
Sezione II - Delle sanzioni amministrative
accessorie a sanzioni
amministrative pecuniarie . . . . . 210 - 219
Capo II - Degli illeciti penali
Sezione I - Disposizioni generali in tema di
reati e relative sanzioni . . . . . 220 - 221
Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni penali . . . . . . . . . 222 - 224

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie:
Capo I - Disposizioni finali . . . . . . . . 225 - 231
Capo II - Disposizioni transitorie. . . . . . 232 - 240



TITOLO I
Disposizioni generali

1. Principi generali. -- 1. La circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del
presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di
esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie
in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al
principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di
una razionale gestione della mobilità, della protezione
dell'ambiente e del risparmio energetico.
2. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle
indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed
economici della circolazione stradale.
3. Il Ministro dei lavori pubblici fornisce all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni
sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo
prevenzionale ed educativo.



2. Definizione e classificazione delle strade. -- 1. Ai fini
dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce
strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei
pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti
tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali.
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
caratteristiche minime:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata
a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a
destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati,
dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo
l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune
categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite
aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna
con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra,
priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà
laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di
inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie
di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti
devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata
con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la
sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica
carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e
banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno
due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi
pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le
eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono
previste apposite aree o fasce laterali esterne alla
carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata
con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per
la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di
manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana
opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente
parte degli altri tipi di strade.
4. E' denominata strada di servizio la strada affiancata ad
una strada principale (autostrada, strada extraurbana
principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di
consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle
proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il
movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada
principale stessa.
5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con
riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le
strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono
in strade statali , regionali , provinciali , comunali ,
secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette
strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia,
il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico
militare e denominate strade militari , ente proprietario è
considerato il comando della regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F
si distinguono in:

A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici
del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile
principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c)
congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi
di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono
diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d)
allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli
aeroporti, i centri di particolare importanza industriale,
turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o
presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone
del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia
della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione
ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la
rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di
carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e
climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia
capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più
capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete
statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia
particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con
le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il
capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o
automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o
fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le
località che sono sede di essenziali servizi interessanti la
collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade
vicinali sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri
abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali,
regionali o provinciali che attraversano centri abitati con
popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato
dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade
statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi
5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il
consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per
le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le
modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con
gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali,
alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma
5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio
nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate dal
Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le
rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8.
I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati
dal regolamento.
10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione
della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine
all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
valutazione d'impatto ambientale.



3. Definizioni stradali e di traffico. -- 1. Ai fini delle
presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso,
nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei
veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe
per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con
limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere
assimilati ai velocipedi.
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della
precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine
della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi
longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio
interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei
rilevati.
5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a
selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo
scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di
marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di
margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le
vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo,
ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili,
costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di
uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio
del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal
ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove
esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato
o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente
veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una
strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele,
seguendo una determinata traiettoria.
12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza
idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.
13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per
consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.
14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per
consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da
non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale
manovra.
15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata,
destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi
in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della
carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla
circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di
veicoli.
18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si
accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra
per la sosta o che presentano basse velocità o altro.
19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle
acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od
anche trasversalmente all'andamento della strada.
20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada
rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare
condizioni di limitata visibilità.
21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra
la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprietà
stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di
altre parti della strada.
22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al
confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla
realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di
costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.
23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente
alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di
margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta
e la relativa corsia di manovra.
24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di
linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa
per i pedoni.
25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di
infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo
smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a
diversi livelli.
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più
strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle
correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada,
opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a
incanalare le correnti di traffico.
28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.
29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.
30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.
31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade
facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi
internazionali.
32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale
costante.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla
carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta,
destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei
veicoli.
35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più
strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della
strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata
al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un
marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo
stazionamento di uno o più veicoli.
38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza
limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla
sosta dei veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei
velocipedi.
40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento
longitudinale concavo.
41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra
della superficie stradale. Tratto di strada con andamento
longitudinale convesso.
42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una
intersezione.
43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare
due rami di un'intersezione.
44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o
sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in
taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o
opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed
alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti
pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini
stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.
47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram
e dei veicoli assimilabili.
48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo
naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di
animali.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della
strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada
privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.
53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le
correnti veicolari non si intersecano tra loro.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a
particolari categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata,
immediatamente a monte della linea di arresto, destinato
all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e,
generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da
strisce longitudinali continue.
56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata,
opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia
affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie
specializzate.
57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele,
in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca
posizione senza doversi arrestare.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari
regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e
di traffico di specifico rilievo tecnico.



4. Delimitazione del centro abitato. -- 1. Ai fini
dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il
comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente codice, provvede con deliberazione della giunta
alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come
definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia
nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.



5. Regolamentazione della circolazione in generale. -- 1. Il
Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli
enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione
delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione
sulle strade di cui all'art. 2.
2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro
dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad
emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti
proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro
dei lavori pubblici dispone, in ogni caso di grave pericolo per
la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto
di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione
sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate
e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro i
provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di
regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.



6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri
abitati. -- 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o
inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della
salute, nonché per esigenze di carattere militare può,
conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici,
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune
categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il
prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri
giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, può vietare la circolazione di
veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono
stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune
prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi
determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di
tempo e di spazio.
3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono
esercitati dal comandante della regione militare territoriale.
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di
cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la
sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e
improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio
stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o
per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie
di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a
determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una
somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi
antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su
neve o ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di
strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo
noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di
quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi
appropriati.
5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:
a) per le strade e le autostrade statali, dal capo
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio;
b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;
c) per le strade provinciali, dal presidente della
provincia;
d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;
e) per le strade militari, dal comandante della regione
militare territoriale.
6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri
dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal
concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In
caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere
adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente,
che può revocare gli stessi.
7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile
e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la
circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è
riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione
aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto
capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze,
in conformità alle norme del presente codice. Nell'ambito degli
aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti
o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore
della circoscrizione aeroportuale competente per territorio,
sentiti gli enti e le società interessati.
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della
circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono
accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate
necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni
e cautele.
9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che
l'autorità competente disponga diversamente in particolari
intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2,
comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è
stabilita dagli enti proprietari sulla base della
classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di
controversia decide, con proprio decreto, il Ministro dei lavori
pubblici. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti
segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario
della strada che ha la precedenza.
10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la
intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima
di immettersi sulla strada a precedenza.
11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo
di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi
all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza
appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non
venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro dei
lavori pubblici.
12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione
della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. Se la
violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al
trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di
una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila. In questa ultima ipotesi dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo da uno a
quattro mesi, nonché della sospensione della carta di
circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni
previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila.
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila; qualora la violazione si prolunghi oltre le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si
protrae la violazione.
15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio
finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli
deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la
violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a
che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare
la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di
contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e
del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni
come sopra impartite non sono osservate, la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente è da
due a sei mesi.



7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. --
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del
sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2
e 4;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie
di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione
degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico,
ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite
dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i
problemi delle aree urbane ed il Ministro per i beni culturali e
ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di
strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione
alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o
la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai
conducenti, prima di immettersi su una determinata strada,
l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza
a chi circola su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del
fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria,
munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per
lo stazionamento ai capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio
dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree
destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante
dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza
custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe
in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici,
di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli
utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a
servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità
urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle
ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo
segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono
di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso
articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente
proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del
comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario
della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per
esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati
stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere
temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate
necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.
Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono
essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e
cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli
utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria,
nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone
con limitata o impedita capacità motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura
di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione
dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati
non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti
agli enti proprietari della strada, sono destinati alla
installazione, costruzione e gestione di parcheggi in
superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento
e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare
la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio
con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della
sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area
o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una
adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza
custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art.
3 area pedonale e zona a traffico limitato , nonché per
quelle definite A dall'art. 2 del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco,
ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della
giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze
particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato,
anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata
dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente
codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono
avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante
appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre
zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi
commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del
sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli
residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e
del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate
rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si
prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa
pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per
il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta
limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire
centoventottomila e la sanzione stessa è applicata per ogni
periodo per il quale si protrae la violazione.



8. Circolazione nelle piccole isole. -- 1. Nelle piccole isole,
dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura,
qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 km e le
difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano
particolarmente intensi, il Ministro dei lavori pubblici,
sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio
decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento
turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte
della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare
nell'isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite
deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli
e di utenti.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni
previsti dal presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.



9. Competizioni sportive su strada. -- 1. Sulle strade ed aree
pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o
animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune in cui
devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dal
prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le
federazioni nazionali sportive competenti, nonché per le gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a
trazione animale che interessano più comuni. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste
dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione
per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni
prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere
concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i
promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il
nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori
pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per
consentire la formulazione del programma delle competizioni da
svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il
carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi
limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al
traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro
richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni
previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta
alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata
per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme
tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole
del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative,
effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada,
assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei
lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti
degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo
può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti
di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità
media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade
aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle
strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre
necessario per le tratte in cui siano consentite velocità
superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire
una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima
di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono
richiedere al Ministero dei lavori pubblici il nulla osta di cui
al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il
prefetto può concedere l'autorizzazione a spostare la data di
effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi
competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone
comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura è altresì subordinata
alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di
assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire
altresì la responsabilità dell'organizzazione degli altri
obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle
relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla
normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica
tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della
predisposizione del programma per l'anno successivo, le
risultanze della competizione precisando le eventuali
inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale
verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel
presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila,
se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con
animali, ovvero di una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila, se si tratta di competizione
sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità
amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la
competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni
a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa
autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila, se si tratta di competizione sportiva
atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila, se si
tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.



10. Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità. -- 1. E' eccezionale il veicolo che nella propria
configurazione di marca superi, per specifiche esigenze
funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli
61 e 62.
2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le
loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di
sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti
di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose
indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non
eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non
vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;
b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti
indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i
coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali,
fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle
rispettive carte di circolazione e comunque in numero non
superiore a tre unità, purché almeno un carico delle cose
indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta
massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se
complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati
nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo
indivisibile.
3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità
anche quello effettuato con veicoli:
a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la
sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo
stesso;
b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente
posteriormente meno di 3/10, hanno lunghezza, compreso il
carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di
ciascuna categoria di veicoli;
c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la
sagoma del veicolo;
d) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati,
purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,
caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature
risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati
esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti
previsti dall'articolo 61;
e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati
allestiti per il trasporto esclusivo di containers, o casse
mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite
dall'articolo 61 o le masse stabilite nell'articolo 62;
f) mezzi d'opera definiti all'articolo 54, comma 1, lettera
n), quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'articolo
62;
g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano
trasporti di animali vivi.
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti
norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o
compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la
sicurezza del trasporto.
5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle
aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del
trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità
inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi
veicoli potrà avvenire solo a nome e nella disponibilità delle
predette aziende.
6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a
specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente
proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali
e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.
Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorché per
effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non
eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di
13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e
17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere
anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i
veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore
per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto
verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade
o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate
nell'articolo 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g), quando non
eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni
stabilite dall'articolo 61 o le masse stabilite dall'articolo
62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada
aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4.
7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),
classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa
stabiliti nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione
alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e
comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;
b) circolino nelle strade o in tratti di strade che
nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per
detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello
stesso art. 226;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che
lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a
pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;
d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di
cui all'art. 34.
Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere
a), b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita
autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti
eccezionali.
8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi
d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può
eccedere:
a) veicoli a motore isolati:
1. due assi: 20 t;
2. tre assi: 33 t;
3. quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali:
40 t;
b) complessi di veicoli:
1. quattro assi: 44 t;
2. cinque o più assi: 56 t;
3. cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in
betoniera: 54 t.
9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più
transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della
massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di
autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed
un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo
le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia
prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le
condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano,
può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.
10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia
compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali,
con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi
della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di
maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo,
alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o
al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione,
deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo,
dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità
previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata
al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti
tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto
nonché alle opere di rafforzamento necessarie.
11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza
superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e
quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di
ingombro prevista dal regolamento.
12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in
avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti
dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con
veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e
funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo
itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.
13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale
l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo
frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a
condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite
dall'art. 61.
14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate
e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le
masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i
veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora
utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica,
sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano
un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta
di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione,
ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire
solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad
effettuare il trasporto di persone.
15. L'autorizzazione non può essere accordata per i
motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle
prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione
prevista dall'art. 93.
16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli
adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.
17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,
ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare
dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i
criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta
della polizia della strada.
18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno
dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero
circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionicentoventimila.
19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con
un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni
stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé
l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo
l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta.
21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose
diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila, e alla sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno
a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente
da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta
la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo
d'opera.
22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai
limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle
autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi
18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al
proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta
di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei
commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida del
conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché
la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a
sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22
l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il
viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero
non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite
nell'autorizzazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui
è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla
circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un
luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta
menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la
responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al
conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono
osservate, la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente è da uno a tre mesi.
26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici
eccezionali.



11. Servizi di polizia stradale. -- 1. Costituiscono servizi di
polizia stradale:
a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale;
b) la rilevazione degli incidenti stradali;
c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a
regolare il traffico;
d) la scorta per la sicurezza della circolazione;
e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.
2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni
per studi sul traffico.
3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto
concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete,
altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da
chiunque espletati.
4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di
cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle
modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle
parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di
individuazione di questi ultimi.



12. Espletamento dei servizi di polizia stradale. -- 1.
L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal
presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della
Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito
del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al
servizio di polizia stradale.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,
lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso
delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo
superamento di un esame di qualificazione secondo quanto
stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della
Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti
in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal
personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilità delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà
degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni
aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente
alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade
affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie
e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente
alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree
di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito
delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare
la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli
ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze
armate, appositamente qualificati con specifico attestato
rilasciato dall'autorità militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano
in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale
devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.

TITOLO II
Della costruzione e tutela delle strade


Capo I - Costruzione e tutela delle strade ed aree pubbliche

13. Norme per la costruzione e la gestione delle strade. -- 1.
Il Ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche,
emana entro un anno dalla entrata in vigore del presente codice,
sulla base della classificazione di cui all'art. 2, le norme
funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo e il
collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ad
eccezione di quelle di esclusivo uso militare. Le norme devono
essere improntate alla sicurezza della circolazione di tutti gli
utenti della strada, alla riduzione dell'inquinamento acustico
ed atmosferico per la salvaguardia degli occupanti gli edifici
adiacenti le strade ed al rispetto dell'ambiente e di immobili
di notevole pregio architettonico o storico. Le norme che
riguardano la riduzione dell'inquinamento acustico ed
atmosferico sono emanate nel rispetto delle direttive e degli
atti di indirizzo del Ministero dell'ambiente, che viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge.
2. La deroga alle norme di cui al comma 1 è consentita solo
per le strade esistenti allorquando particolari condizioni
locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche
non ne consentono l'adeguamento, sempre che sia assicurata la
sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti.
3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro due anni dalla
entrata in vigore del presente codice, emana, con i criteri e le
modalità di cui al comma 1, le norme per la classificazione
delle strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
5. Gli enti proprietari delle strade devono classificare la
loro rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al
comma 4. Gli stessi enti proprietari provvedono alla
declassificazione delle strade di loro competenza, quando le
stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive,
tecniche e funzionali di cui all'articolo 2, comma 2.
6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad
istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle
strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con
apposito decreto che il Ministro dei lavori pubblici emana
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il
Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovranno essere
compresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle
esigenze della circolazione stradale.
7. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad effettuare
rilevazioni del traffico per l'acquisizione di dati che abbiano
validità temporale riferita all'anno nonché per adempiere agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale.
8. Ai fini dell'attuazione delle incombenze di cui al presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito
di acquisire i dati dell'intero territorio nazionale, elaborarli
e pubblicizzarli annualmente, nonché comunicarli agli organismi
internazionali. Detta struttura cura altresì che i vari enti
ottemperino alle direttive, norme e tempi fissati nel presente
articolo e nei relativi decreti.



14. Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade. -- 1.
Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle
loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e
servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e
relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica
prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di
cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni
alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme
ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente
proprietario della strada previsti dal presente codice sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente
stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono
esercitati dal comune.



15. Atti vietati. -- 1. Su tutte le strade e loro pertinenze è
vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e
gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed
invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare
comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la
segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi
laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano
sui terreni sottostanti;
e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali
con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli
animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi
specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue
pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle
ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in
essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere
a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere
c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila
a lire centoventottomila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



16. Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità
nelle intersezioni fuori dei centri abitati. -- 1. Ai proprietari
o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali
fuori dei centri abitati è vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione
nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle
strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti
indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2,
nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine
stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra,
prevedendo, altresì, una particolare disciplina per le aree
fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come
edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano
comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893
del codice civile.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle
fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi
aggiungere l'area di visibilità determinata dal triangolo avente
due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la
cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite
nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce
di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle
relative alla categoria di strada di minore importanza tra
quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore
della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



17. Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati. --
1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di
rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di
recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme
determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della
curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto
stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore
della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



18. Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri
abitati. -- 1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni,
ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela
delle strade, misurate dal confine stradale, non possono avere
dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in
relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle
fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area
di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza
misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel
regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato
costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli
sfalsati è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in
elevazione all'interno dell'area di intersezione che
pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la
funzionalità dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da
associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla
categoria di strada di minore importanza tra quelle che si
intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate
in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno
comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la
sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore
della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



19. Distanze di sicurezza dalle strade. -- 1. La distanza dalle
strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di
opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo,
nonché di stabilimenti che interessino comunque la sicurezza o
la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale,
è stabilita dalle relative disposizioni di legge e, in difetto
di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti
proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
3. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore
della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



20. Occupazione della sede stradale. -- 1. Sulle strade di tipo
A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede
stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche,
tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l'occupazione
della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga
predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni,
anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei
centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le
recinzioni dal regolamento.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i
divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti,
l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od
altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo
della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai
fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la
circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni
non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di
visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2.
Nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero quando
sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada,
i comuni, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data
di entrata in vigore del codice, possono autorizzare
l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del
presente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata
per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o
impedita capacità motoria.
4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero,
avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative
prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila.
5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della
violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



21. Opere, depositi e cantieri stradali. -- 1. Senza preventiva
autorizzazione o concessione della competente autorità di cui
all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire
cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro
pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree
di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree
destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni
deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la
fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza
sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile,
sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori
esposto al traffico dei veicoli.
3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità
ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri,
alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte
del personale addetto ai lavori, nonché agli accorgimenti
necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di
svolgimento dei lavori nei cantieri stradali.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo,
quelle del regolamento, ovvero le prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della rimozione
delle opere realizzate, a carico dell'autore delle stesse e a
proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.



22. Accessi e diramazioni. -- 1. Senza la preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono
essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada
ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade
soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti
di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità
alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già
esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario
può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza
alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche
plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di
insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione
di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti
tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica
utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea
tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità
degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche
plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi
o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità
per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia
l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente
alla realizzazione di particolari opere quali innesti
attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele,
anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la
costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la
manutenzione delle opere stesse.
10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio
decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da
considerare in funzione del traffico interessante le due arterie
intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella
realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le
condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente
proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio
dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi
lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli
sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di
decelerazione.
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li
trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti
privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila. La violazione importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei
luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie
spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate
possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva.
Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila.



23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli. -- 1. Lungo le
strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli,
manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni
orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai
veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma,
colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con
la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la
comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero
arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne
l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire
ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle
persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri
mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le
pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle
isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la
posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta
segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie
luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti
dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di
abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i
conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi
sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e
paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o
artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari
lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad
autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati
la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta
tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale
o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati
su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad
ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla
osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla
strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e
la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello
Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le
strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di
rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati,
limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di
interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la
facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze
minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi
pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della
circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista
degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade
extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è
consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio
solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia
visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti
servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente
proprietario delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli
sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o
fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal
presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita
agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento.
Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni
possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi
dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di
pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente
codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti
proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del
regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il
controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a
lire duemilionicentosessantamila.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle
autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a
proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti
ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa
la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può
avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata
dall'ente proprietario della strada al terzo.



24. Pertinenze delle strade. -- 1. Le pertinenze stradali sono
le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o
all'arredo funzionale di essa.
2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e
da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di
esercizio e pertinenze di servizio.
3. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte
integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede
stradale.
4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i
relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli
utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la
manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente
proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al
servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di
servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel
regolamento, dall'ente proprietario della strada in modo che non
intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5. Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono
appartenere anche a soggetti diversi dall'ente proprietario
ovvero essere affidate dall'ente proprietario in concessione a
terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
6. Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere
non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento
dell'autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di
legge e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso
stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento
di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
8. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle
opere realizzate abusivamente, a carico dell'autore della
violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione
dell'attività esercitata fino all'attuazione delle prescrizioni
violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
L'attuazione successiva non esime dal pagamento della somma
indicata nel comma 7.



25. Attraversamenti ed uso della sede stradale. -- 1. Non
possono essere effettuati, senza preventiva concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede
stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture
idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che
in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di
qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o
con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la
proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto
possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la
loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle
strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza
della strada.
2. Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta
necessità, previo accertamento tecnico dell'autorità competente
di cui all'art. 26.
3. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di
qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e
l'uso della sede stradale.
5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti
nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza
concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella
concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
7. La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore
della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere
abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività
fino all'attuazione successiva delle prescrizioni violate,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



26. Competenza per le autorizzazioni e le concessioni. -- 1. Le
autorizzazioni di cui al presente titolo sono rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente da
quest'ultimo delegato o dall'ente concessionario della strada in
conformità alle relative convenzioni; l'eventuale delega è
comunicata al Ministero dei lavori pubblici o al prefetto se
trattasi di ente locale.
2. Le autorizzazioni e le concessioni di cui al presente
titolo sono di competenza dell'ente proprietario della strada e
per le strade in concessione si provvede in conformità alle
relative convenzioni.
3. Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali,
correnti nell'interno di centri abitati con popolazione
inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di
autorizzazioni è di competenza del comune, previo nulla osta
dell'ente proprietario della strada.
4. L'impianto su strade e sulle relative pertinenze di linee
ferroviarie, tranviarie, di speciali tubazioni o altre condotte
comunque destinate a servizio pubblico, o anche il solo
attraversamento di strade o relative pertinenze con uno
qualsiasi degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in caso
di assoluta necessità e ove non siano possibili altre soluzioni
tecniche, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentiti
il Ministro dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria, e
l'ente proprietario della strada e, se trattasi di strade
militari, di concerto con il Ministro della difesa.



27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e
concessioni. -- 1. Le domande dirette a conseguire le concessioni
e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano
strade o autostrade statali, sono presentate al competente
ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione,
all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il
proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le
convenzioni di concessione non consentono al concessionario di
adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al
comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente
proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione
tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le
spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di
eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti
dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza
pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare
di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle
occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza,
indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o
amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma
dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata,
che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità
competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della
sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun
indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto
di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o
comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi
lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e
delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente
proprietario della strada in annualità ovvero in unica
soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle
soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al
valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione
o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito
cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative
pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti
autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori,
dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio
o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta
dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10
il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di
rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza
dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è
definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del
ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.



28. Obblighi dei concessionari di determinati servizi. -- 1. I
concessionari di ferrovie, di tranvie, di filovie, di funivie,
di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree che
sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di
servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano
comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e
le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la
conservazione della strada e per la sicurezza della
circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di
trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero
dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono
indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda
necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a
disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli
impianti esercìti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere
relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore
del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione
dei lavori sono previamente concordati tra le parti,
contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In
caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio
è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali
penali fissate nelle specifiche convenzioni.



29. Piantagioni e siepi. -- 1. I proprietari confinanti hanno
l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o
danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle
piante che si protendono oltre il confine stradale e che
nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la
leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra
causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in
terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il
proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo
possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore
della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della
rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.



30. Fabbricati, muri e opere di sostegno. -- 1. I fabbricati ed
i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere
conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e
da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti
possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica
incolumità, il prefetto, sentito l'ente proprietario o
concessionario, può ordinare la demolizione o il consolidamento
a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che
minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla
demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al
proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno
lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a
difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei
proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilità o
la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o
riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa è fatto con
decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta
dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed
autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della
regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente
a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede
di costruzione di nuove strade, è a carico dell'ente cui
appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari
dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale
riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai
proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti
la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.



31. Manutenzione delle ripe. -- 1. I proprietari devono
mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle
che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti
o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di
sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno,
l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da
prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada.
Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono
causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
3. La violazione suddetta importa a carico dell'autore della
violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino,
a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI.



32. Condotta delle acque. -- 1. Coloro che hanno diritto di
condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere
alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere
all'ente proprietario della strada le spese necessarie per la
manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali
danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell'art. 33, coloro che hanno
diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d'acqua
hanno l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere
necessari per il passaggio e per la condotta delle acque;
devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d'arte,
anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano
necessarie per l'esercizio della concessione e per ovviare ai
danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa.
Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni
tecniche contenute nel disciplinare allegato all'atto di
concessione rilasciato dall'ente proprietario della strada e
sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in
modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque
intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare
qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la
circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi
diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua
l'irrigazione.
4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti
di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto,
ingiunge ai medesimi l'esecuzione delle opere necessarie per il
raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In
caso di inottemperanza vi provvede d'ufficio, addebitando ai
soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi
indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati
spontaneamente dall'obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.



33. Canali artificiali e manufatti sui medesimi. -- 1. I
proprietari e gli utenti di canali artificiali in prossimità del
confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle
acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo
stradale e alle fasce di pertinenza.
2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti
stradali esistenti sopra canali artificiali sono a carico dei
proprietari e degli utenti di questi, a meno che ne provino la
preesistenza alle strade o abbiano titolo o possesso in
contrario.
3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui
canali artificiali che attraversano la strada devono, nel caso
di ricostruzione, essere eseguiti con strutture murarie o in
cemento armato, in ferro o miste secondo le indicazioni e le
prescrizioni tecniche dell'ente proprietario della strada in
relazione ai carichi ammissibili per la strada interessata. Non
sono comprese in questa disposizione le opere ricadenti in
località soggette a servitù militari per le quali si ravvisa
l'opportunità di provvedere diversamente.
4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture
e con le prescrizioni sopra indicate è obbligatoria da parte dei
proprietari o utenti delle acque ed è a loro spese:
a) quando occorre spostare o allargare le strade
attraversate da canali artificiali;
b) quando, a giudizio dell'ente proprietario, i manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza.
5. E', altresì, a carico di detti proprietari la manutenzione
dei manufatti ricostruiti.
6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo,
per dar luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo
costo è a carico dell'ente proprietario della strada, fermo
restando a carico dei proprietari, possessori o utenti delle
acque l'onere di manutenzione dell'intero manufatto.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.



34. Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per
l'adeguamento delle infrastrutture stradali. -- 1. I mezzi
d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere
muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per
un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere
contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve
essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente
alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni
normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente.
3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1,
affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato.
4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari
delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere
connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle
infrastrutture.
5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al
comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila. Se non è stato corrisposto
l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano
le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24
gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico
del proprietario.

Capo II - Organizzazione della circolazione e segnaletica
stradale

35. Competenze. -- 1. Il Ministero dei lavori pubblici è
competente ad impartire direttive per l'organizzazione della
circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il
Ministero dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza, su
tutte le strade, eccetto quelle di esclusivo uso militare, in
ordine alle quali è competente il comando militare territoriale.
Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del
traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade,
coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal
regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad adeguare
con propri decreti le norme del regolamento per l'esecuzione del
presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi
internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei
trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme
regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44.
3. L'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei
lavori pubblici assume la denominazione di Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle
dirette dipendenze del Ministro dei lavori pubblici.
All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1
e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero
dei lavori pubblici di cui al presente codice, le quali sono
svolte con autonomia funzionale ed operativa.



36. Piani urbani del traffico e piani del traffico per la
viabilità extraurbana. -- 1. Ai comuni, con popolazione residente
superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell'adozione
del piano urbano del traffico.
2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i
comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti
i quali registrino, anche in periodi dell'anno, una particolare
affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni
di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre
particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche
derivanti da congestione della circolazione stradale. L'elenco
dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e
pubblicato, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono all'adozione di piani del traffico
per la viabilità extraurbana d'intesa con gli altri enti
proprietari delle strade interessate. La legge regionale può
prevedere, ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1990, n.
142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle
aree, indicate all'art. 17 della stessa, provvedano gli organi
della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed
atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli
strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel
rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi
di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico
prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base
informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché
di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione
della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi
della circolazione stradale che si rendano necessarie in
relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due
anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le
condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione
al Ministero dei lavori pubblici per l'inserimento nel sistema
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso
adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia
data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta
nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
Ministro per i problemi delle aree urbane, sulla base delle
indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del
traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale, fissato dalla
regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche
per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal
comma 3, le autorità indicate dall'art. 27, comma 3, della legge
8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i
rappresentanti delle amministrazioni, anche statali,
interessate.
8. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici,
l'albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato
mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è
approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell'albo degli esperti
di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l'incarico della
redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici
specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del
traffico, agli esperti specializzati inclusi nell'albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a
provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il
Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del piano e alla
sua realizzazione.



37. Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale. --
1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad
eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali,
fanno carico:
a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri
abitati;
b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di
inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade
non comunali;
c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e
sulle strade locali;
d) nei tratti di strade non di proprietà del comune
all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai
diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade
limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche
strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica
è di competenza del comune.
2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i
segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico
agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti
segnali fanno carico agli esercenti.
3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel
regolamento, al Ministro dei lavori pubblici, che decide in
merito.



38. Segnaletica stradale. -- 1. La segnaletica stradale
comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni
rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in
difformità con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni
dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di
pericolo di cui all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo
dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza.
Le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei
segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni
degli agenti di cui all'art. 43.
3. E' ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali
per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in
deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della
strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di
tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole
della circolazione.
4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento
per la segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica
anche nei centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un
limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun gruppo, i
singoli segnali, i dispositivi o i mezzi segnaletici, nonché la
loro denominazione, il significato, i tipi, le caratteristiche
tecniche (forma, dimensioni, colori, materiali, rifrangenza,
illuminazione), le modalità di tracciamento, apposizione ed
applicazione (distanze ed altezze), le norme tecniche di
impiego, i casi di obbligatorietà. Sono, inoltre, indicate le
figure di ogni singolo segnale e le rispettive didascalie
costituiscono esplicazione del significato anche ai fini del
comportamento dell'utente della strada. I segnali sono,
comunque, collocati in modo da non costituire ostacolo o
impedimento alla circolazione delle persone invalide.
6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a
criteri di uniformità sul territorio nazionale, fissati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici nel rispetto della
normativa comunitaria e internazionale vigente.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in
perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati
alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o
rimossa quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più
rispondente allo scopo per il quale è stata collocata.
8. E' vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo,
nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che
non è previsto dal regolamento.
9. Il regolamento stabilisce gli spazi da riservare alla
installazione dei complessi segnaletici di direzione, in
corrispondenza o prossimità delle intersezioni stradali.
10. Il campo di applicazione obbligatorio della segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e tutte le strade
di proprietà privata aperte all'uso pubblico. Nelle aree private
non aperte all'uso pubblico l'utilizzo e la posa in opera della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli
prescritti dal regolamento.
11. Per le esigenze esclusive del traffico militare, nelle
strade di uso pubblico è ammessa l'installazione di segnaletica
stradale militare, con modalità particolari di apposizione, le
cui norme sono fissate dal regolamento. Gli enti proprietari
delle strade sono tenuti a consentire l'installazione
provvisoria o permanente dei segnali ritenuti necessari
dall'autorità militare per la circolazione dei propri veicoli.
12. I conducenti dei veicoli su rotaia quando marciano in sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale,
salvo che sia diversamente disposto dalle presenti norme.
13. I soggetti diversi dagli enti proprietari che violano le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
14. Nei confronti degli enti proprietari della strada che non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al
regolamento o che facciano uso improprio delle segnaletiche
previste, il Ministero dei lavori pubblici ingiunge di adempiere
a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel termine di
quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro dei
lavori pubblici ponendo a carico dell'ente proprietario della
strada le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che
costituisce titolo esecutivo.
15. Le violazioni da parte degli utenti della strada delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146.



39. Segnali verticali. -- 1. I segnali verticali si dividono
nelle seguenti categorie:

A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli,
ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un
comportamento prudente;

B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e
limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si
suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli
utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida
e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed
impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la
guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e
simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di
impiego e di apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che
non rispettano le disposizioni del presente articolo e del
regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.



40. Segnali orizzontali. -- 1. I segnali orizzontali, tracciati
sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare
gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per
particolari comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la
sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro
la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in
servizio di trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o
discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano
le corsie di emergenza, indicano il limite invalicabile di una
corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano
le corsie di marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne
un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti,
marcianti alla destra di quella discontinua, la possibilità di
oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima
del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per
rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di fermarsi
e dare precedenza o il segnale di passaggio a livello ovvero
un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia
stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima
del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se
necessario, per rispettare il segnale dare precedenza .
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le
dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali
stradali orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre
che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. E'
vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che
dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate
solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e
dai veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. E' vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati
da una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che
per il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie
riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i
conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che
hanno iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono
tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in
corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli
attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche
alle persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non
vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri
segnali di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.



41. Segnali luminosi. -- 1. I segnali luminosi si suddividono
nelle seguenti categorie:
a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione;
b) segnali luminosi di indicazione;
c) lanterne semaforiche veicolari normali;
d) lanterne semaforiche veicolari di corsia;
e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico;
f) lanterne semaforiche pedonali;
g) lanterne semaforiche per velocipedi;
h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili;
i) lanterna semaforica gialla lampeggiante;
l) lanterne semaforiche speciali;
m) segnali luminosi particolari.
2. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari normali sono
di forma circolare e di colore:
a) rosso, con significato di arresto;
b) giallo, con significato di preavviso di arresto;
c) verde, con significato di via libera.
3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia sono a forma
di freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e
verde; il significato è identico a quello delle luci di cui al
comma 2, ma limitatamente ai veicoli che devono proseguire nella
direzione indicata dalla freccia.
4. Le luci delle lanterne semaforiche per i veicoli di
trasporto pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero,
orizzontale con significato di arresto, verticale o inclinata a
destra o sinistra con significato di via libera, rispettivamente
diritto, a destra o sinistra, e di un triangolo giallo su fondo
nero, con significato di preavviso di arresto.
5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere
dotati di segnalazioni acustiche per non vedenti. Le luci delle
lanterne semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su
fondo nero. I colori sono:
a) rosso, con significato di arresto e non consente ai
pedoni di effettuare l'attraversamento, nè di impegnare la
carreggiata;
b) giallo, con significato di sgombero dell'attraversamento
pedonale e consente ai pedoni che si trovano all'interno dello
attraversamento di sgombrarlo il più rapidamente possibile e
vieta a quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la
carreggiata;
c) verde, con significato di via libera e consente ai pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola direzione
consentita dalla luce verde.
6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono a
forma di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso,
giallo e verde; il significato è identico a quello delle luci di
cui al comma 2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da
una pista ciclabile.
7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili
sono rossa a forma di X, con significato di divieto di
percorrere la corsia o di impegnare il varco sottostante la
luce, e verde a forma di freccia, con significato di consenso a
percorrere la corsia o ad impegnare il varco sottostante la
luce.
8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal
presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del
Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento del grado di
protezione e delle caratteristiche geometriche, fotometriche,
cromatiche e di idoneità indicati dal regolamento e da
specifiche normative.
9. Durante il periodo di accensione della luce verde, i
veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite
dalla segnaletica verticale ed orizzontale; in ogni caso i
veicoli non possono impegnare l'area di intersezione se i
conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima
dell'accensione della luce rossa; i conducenti devono dare
sempre la precedenza ai pedoni ed ai ciclisti ai quali sia data
contemporaneamente via libera; i conducenti in svolta devono,
altresì, dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed
ai veicoli della corrente di traffico nella quale vanno ad
immettersi.
10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i
veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per
l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così
prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non
possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza;
in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di
intersezione con opportuna prudenza.
11. Durante il periodo di accensione della luce rossa, i
veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza
di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di
intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il
segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.
12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o
quelle per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso
significato delle corrispondenti luci delle lanterne semaforiche
normali, ma limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire
nella direzione indicata dalle frecce o dalle barre; di
conseguenza, i conducenti di detti veicoli devono attenersi alle
stesse disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11.
13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella
per i velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale,
il pedone o il ciclista ha l'obbligo di usare particolare
prudenza anche in relazione alla possibilità che verso altre
direzioni siano accese luci che consentano il passaggio ai
veicoli che interferiscono con la sua traiettoria di
attraversamento.
14. Durante il periodo di accensione delle luci verde, gialla
o rossa a forma di bicicletta, i ciclisti devono tenere lo
stesso comportamento dei veicoli nel caso di lanterne
semaforiche veicolari normali di cui rispettivamente ai commi 9,
10 e 11.
15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i
ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il
comportamento dei pedoni.
16. Durante il periodo di accensione delle luci delle lanterne
semaforiche per corsie reversibili, i conducenti non possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce
rossa a forma di X; possono percorrere la corsia o impegnare il
varco sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso
il basso. E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi
alle luci delle lanterne semaforiche per corsie reversibili
anche quando venga data l'indicazione della X rossa.
17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al
comma 1, lettera i), i veicoli possono procedere purché a
moderata velocità e con particolare prudenza, rispettando le
norme di precedenza.
18. Qualora per avaria o per altre cause una lanterna
semaforica veicolare di qualsiasi tipo sia spenta o presenti
indicazioni anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a
minima velocità e di usare particolare prudenza anche in
relazione alla possibilità che verso altre direzioni siano
accese luci che consentono il passaggio. Se, peraltro, le
indicazioni a lui dirette sono ripetute da altre lanterne
semaforiche efficienti egli deve tener conto di esse.
19. Il regolamento stabilisce forme, caratteristiche,
dimensioni, colori e simboli dei segnali luminosi, nonché le
modalità di impiego e il comportamento che l'utente della strada
deve tenere in rapporto alle varie situazioni segnalate.



42. Segnali complementari. -- 1. I segnali complementari sono
destinati ad evidenziare o rendere noto:
a) il tracciato stradale;
b) particolari curve e punti critici;
c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi
destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.
3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e
simboli dei segnali complementari, le loro caratteristiche
costruttive e le modalità di impiego e di apposizione.



43. Segnalazioni degli agenti del traffico. -- 1. Gli utenti
della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio alle
segnalazioni degli agenti preposti alla regolazione del
traffico.
2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli
agenti annullano ogni altra prescrizione data a mezzo della
segnaletica stradale ovvero delle norme di circolazione.
3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le
seguenti:
a) braccio alzato verticalmente significa: attenzione,
arresto per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che
non siano più in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di
sicurezza; se il segnale è fatto in una intersezione, esso non
impone l'arresto ai conducenti che abbiano già impegnato
l'intersezione stessa;
b) braccio o braccia tesi orizzontalmente significano:
arresto per tutti gli utenti, qualunque sia il loro senso di
marcia, provenienti da direzioni intersecanti quella indicata
dal braccio o dalle braccia e per contro via libera per coloro
che percorrono la direzione indicata dal braccio o dalle
braccia.
4. Dopo le segnalazioni di cui al comma 3, l'agente potrà
abbassare il braccio o le braccia; la nuova posizione significa
ugualmente arresto per tutti gli utenti che si trovano di
fronte all'agente o dietro di lui e via libera per coloro che
si trovano di fianco.
5. Gli agenti, per esigenze connesse con la fluidità o con la
sicurezza della circolazione, possono altresì far accelerare o
rallentare la marcia dei veicoli, fermare o dirottare correnti
veicolari o singoli veicoli, nonché dare altri ordini necessari
a risolvere situazioni contingenti, anche se in contrasto con la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione.
6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni
eventualmente necessarie per la regolazione del traffico, nonché
modalità e mezzi per rendere facilmente riconoscibili e visibili
a distanza, sia di giorno che di notte, gli agenti preposti alla
regolazione del traffico e i loro ordini, anche a mezzo di
apposito segnale distintivo.



44. Passaggi a livello. -- 1. In corrispondenza dei passaggi a
livello con barriere può essere collocato, a destra della
strada, un dispositivo ad una luce rossa fissa, posto a cura e
spese dell'esercente la ferrovia, il quale avverta in tempo
utile della chiusura delle barriere, integrato da altro
dispositivo di segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e
acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere
manovrate a distanza o non visibili direttamente dal posto di
manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli
altri dispositivi di chiusura equivalenti.
2. In corrispondenza dei passaggi a livello con semibarriere
deve essere collocato, sulla destra della strada, a cura e spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci
rosse lampeggianti alternativamente che entra in funzione per
avvertire in tempo utile della chiusura delle semibarriere,
integrato da un dispositivo di segnalazione acustica. Le
semibarriere possono essere installate solo nel caso che la
carreggiata sia divisa nei due sensi di marcia da spartitraffico
invalicabile di adeguata lunghezza. I passaggi a livello su
strada a senso unico muniti di barriere che sbarrano l'intera
carreggiata solo in entrata sono considerati passaggi a livello
con semibarriere.
3. Nel regolamento sono stabiliti i segnali verticali ed
orizzontali obbligatori di presegnalazione e di segnalazione dei
passaggi a livello, le caratteristiche dei segnali verticali,
luminosi ed acustici, nonché la superficie minima rifrangente
delle barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare
in caso di avaria.
4. Le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a
livello e quelle per assicurare la visibilità delle strade
ferrate hanno carattere di pubblica utilità, nonché di
indifferibilità e urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi
sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.



45. Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e
controllo ed omologazioni. -- 1. Sono vietati la fabbricazione e
l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a
quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai
decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei
segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello
prescritto.
2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti
proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e
alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate
della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare,
spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di
quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche,
modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione,
alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei
decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono
ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere
alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica
dei passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti
vengono presi d'intesa con il Ministero dei trasporti.
3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo spostamento,
ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le
segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono
effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il
potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti
degli uffici centrali o periferici.
4. Le spese relative sono recuperate dal Ministro dei lavori
pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza
che costituisce titolo esecutivo.
5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti
in opera dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della
strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di
reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non
oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme
di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o
non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano
disturbare o confondere la visione di altra segnaletica
stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella
intimazione, l'ente proprietario della strada provvede
d'ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria
ordinanza che costituisce titolo esecutivo.
6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e
regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e
al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di
circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e
diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da
parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento
delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di
idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento
sono precisate altresì le modalità di omologazione e di
approvazione.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle
imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma
3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i
requisiti tecnico-professionali e la dotazione di adeguate
attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel
regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca
dell'autorizzazione.
9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i
segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non
omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o
approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

TITOLO III
Dei veicoli


Capo I - Dei veicoli in generale

46. Nozione di veicolo. -- 1. Ai fini delle norme del presente
codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi
specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non
rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini
o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui
caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento.



47. Classificazione dei veicoli. -- 1. I veicoli si
classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
h) filoveicoli;
i) rimorchi;
l) macchine agricole;
m) macchine operatrici;
n) veicoli con caratteristiche atipiche.
2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1,
lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come
segue in base alle categorie internazionali:
a) - categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la
cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) non supera i 50 km/h;
- categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui
motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui
velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di
propulsione) supera i 50 km/h;
- categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale);
- categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se
si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità
massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione)
supera i 50 km/h;
b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di
persone ed aventi almeno quattro ruote;
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
e massa massima superiore a 5 t;
c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di
merci, aventi almeno quattro ruote;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci,
aventi massa massima superiore a 12 t;
d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
- categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a
0,75 t;
- categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a
0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
- categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5
t ma non superiore a 10 t;
- categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10
t.



48. Veicoli a braccia. -- 1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.



49. Veicoli a trazione animale. -- 1. I veicoli a trazione
animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si
distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo
delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono
denominati slitte.



50. Velocipedi. -- 1. I velocipedi sono i veicoli con due o più
ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per
mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle
persone che si trovano sul veicolo.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m
di lunghezza e 2,20 m di altezza.



51. Slitte. -- 1. La circolazione delle slitte e di tutti i
veicoli muniti di pattini, a trazione animale, è ammessa
soltanto quando le strade sono ricoperte di ghiaccio o neve di
spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto
stradale.
2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni di
cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire
centoventottomila.



52. Ciclomotori. -- 1. I ciclomotori sono veicoli a motore a
due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità
fino a 45 km/h;
c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra
persona oltre il conducente.
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere
destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono
stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo,
con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti,
ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono
risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i
criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e
le modalità per il controllo delle medesime, nonché le
prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione
degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una
delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati
motoveicoli.



53. Motoveicoli. -- 1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a
due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al
trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea
carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino
di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a
quella di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi
dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati
a ciascun mototrattore;
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate
permanentemente sugli stessi; su tali veicoli è consentito il
trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo
operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati
al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al
conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per
uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con
esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica,
capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima
fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite
dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo
dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati:
complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f)
e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e
motoveicoli per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza,
4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a
pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.
5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima
di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono
essere attrezzati con un numero di posti, per le persone
interessate al trasporto, non superiore a due, compreso quello
del conducente.



54. Autoveicoli. -- 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore
con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si
distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con più di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una
massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t
se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di
persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti
compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al
traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di
speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e
destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli
è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi
col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose
connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità
distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini
della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono
un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente
da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate
nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni
massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è
considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un
trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di
veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due
tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la
libera circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La
connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere
effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed
attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il
conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero
che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di
specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o
complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in
eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non
superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel
rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi
d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali
attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed
autoveicoli per usi speciali.



55. Filoveicoli. -- 1. I filoveicoli sono veicoli a motore
elettrico non vincolati da rotaie e collegati a una linea aerea
di contatto per l'alimentazione; sono consentite la
installazione a bordo di un motore ausiliario di trazione, non
necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori da una
sorgente ausiliaria di energia elettrica.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con
le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54
per gli autoveicoli.



56. Rimorchi. -- 1. Ad eccezione di quanto stabilito dal comma
1, lettera e) e dal comma 2 dell'articolo 53, i rimorchi sono
veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli di cui al
comma 1 dell'art. 54 e dai filoveicoli di cui all'art. 55, con
esclusione degli autosnodati.
2. I rimorchi si distinguono in:
a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente ai
rimorchi con almeno due assi ed ai semirimorchi;
b) rimorchi per trasporto di cose;
c) rimorchi per trasporti specifici, caratterizzati ai sensi
della lettera f) dell'art. 54;
d) rimorchi ad uso speciale, caratterizzati ai sensi delle
lettere g) e h) dell'art. 54;
e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a
distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria
ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a
veicolo fermo;
f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e
sportive: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al
trasporto di attrezzature turistiche e sportive, quali
imbarcazioni, alianti od altre.
3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una
parte di essi si sovrapponga all'unità motrice e che una parte
notevole della loro massa o del loro carico sia sopportata da
detta motrice.
4. I carrelli appendice a non più di due ruote destinati al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da
autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli indicati
nelle lettere h), i) ed l), si considerano parti integranti di
questi purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa
previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento.



57. Macchine agricole. -- 1. Le macchine agricole sono macchine
a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività
agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su
strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto
delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e
sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni;
possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione
di dette attività.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole
si distinguono in:

a) Semoventi:
1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano
di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla
trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti
agricoli e sostanze di uso agrario nonché azionare determinati
strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o
semiportate da considerare parte integrante della trattrice
agricola;
2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine
munite o predisposte per l'applicazione di speciali
apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole;
3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine
guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate
con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto
del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t
compreso il conducente;

b) Trainate
1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione
di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di
accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie,
trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di
quelle di cui alla lettera a), numero 3);
2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e
trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente
essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a
1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice
traente.
3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole
semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono
essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40
km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche
o a cingoli metallici, purché muniti di sovrappattini, nonché le
macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il
conducente non devono essere atte a superare, su strada
orizzontale, la velocità di 15 km/h.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e
2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere
attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore
a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli
possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti,
purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.



58. Macchine operatrici. -- 1. Le macchine operatrici sono
macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad
operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente,
con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare
su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di
cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del
cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento
di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici
si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione
di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il
ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali
spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di
posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del
conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici
non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la
velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote
non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare,
su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.



59. Veicoli con caratteristiche atipiche. -- 1. Sono
considerati atipici i veicoli elettrici leggeri da città, i
veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o
elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli che per le
loro specifiche caratteristiche non rientrano fra quelli
definiti negli articoli dal 52 al 58.
2. Il Ministro dei trasporti, sentiti i Ministri interessati,
stabilisce, con proprio decreto:
a) la categoria, fra quelle individuate nei suddetti
articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati
ai fini della circolazione e della guida;
b) i requisiti tecnici di idoneità alla circolazione dei
medesimi veicoli individuandoli, con criteri di equivalenza, fra
quelli previsti per una o più delle categorie succitate.



60. Motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e
collezionistico. -- 1. Sono considerati appartenenti alla
categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli
e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli
autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli
e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla
loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini
della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche
specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei
requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti
prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali
veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro
storico della Direzione generale della M.C.T.C.
3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in
occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati,
limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di
svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli,
per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione è compresa la
località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia
stato preventivamente presentato, da parte dell'ente
organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli
partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità
della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima
consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal
tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere
comunicato alla Direzione generale della M.C.T.C., per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli ed autoveicoli di
interesse storico o collezionistico tutti quelli di cui risulti
l'iscrizione nei registri previsti dall'art. 5, comma
trentaquattresimo, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1983, n. 53. I detti veicoli, qualora non iscritti al P.R.A.
alla data di entrata in vigore del presente codice, per poter
circolare devono essere reimmatricolati ed iscritti nei registri
del P.R.A., secondo le norme del presente codice. La
reimmatricolazione è ammessa quando i motoveicoli e gli
autoveicoli rivestono le caratteristiche di valore storico o
collezionistico necessarie per individuare tale tipo di veicoli,
determinate dal regolamento. Il regolamento stabilisce anche le
caratteristiche ed i requisiti tecnici che i predetti veicoli
devono presentare e che si ricollegano ai requisiti previsti al
momento della costruzione, con le modificazioni necessarie per
adattarli alle attuali esigenze della circolazione. I medesimi
veicoli sono iscritti in apposito elenco presso la Direzione
generale della M.C.T.C.
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono
circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti
per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento ai sensi
del comma 4.
6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5
sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal
regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila se si tratta di autoveicoli, o da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila se si tratta di
motoveicoli.



61. Sagoma limite. -- 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art.
10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo
compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di
tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai
retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i
filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani
circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale
altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non
eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m, con
l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati a due o più
assi.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m,
sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel
regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di
linea per il trasporto di persone destinati a percorrere
itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima
di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la
lunghezza massima di 18,35 m, sempre che siano rispettati gli
altri limiti stabiliti nel regolamento.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle
autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci
deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può
raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai
retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei
complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da
soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano,
da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti
nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione
come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle
apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di
veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma
stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca
trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a
lire duemilionicentosessantamila. Per la prosecuzione del
viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
164, comma 9.



62. Massa limite. -- 1. La massa limite complessiva a pieno
carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei
commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla
massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo
carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per
quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa
complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse,
con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 t se a
due assi e 26 t se a tre o più assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i
veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il
carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla
strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di
veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non
sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del
veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a
due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e
32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro
o più assi quando l'asse motore è munito di pneumatici
accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute
equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di
autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di
linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non
deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e
6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può
superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a
tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un
autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a
quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante
sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse
non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m;
nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m
ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso
in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2
m, tale limite non può eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il
carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa
stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto
alle sanzioni previste dall'art. 10.



63. Traino veicoli. -- 1. Nessun veicolo può trainare o essere
trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario
per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10
e salvo quanto disposto dall'art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia
rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per
mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti
dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino,
la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle
esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero dei
trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con
autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le
modalità e procedure per l'agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.

Capo II - Dei veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi

64. Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e
delle slitte. -- 1. I veicoli a trazione animale e le slitte
devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e
disposto in modo da poter essere in qualunque occasione
facilmente e rapidamente manovrato.
2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono
direttamente sul manto stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e
dell'art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila.



65. Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione
animale e delle slitte. -- 1. Nelle ore e nei casi previsti
dall'art. 152, comma 1, i veicoli a trazione animale e le slitte
devono esser muniti di due fanali anteriori che emettano in
avanti luce bianca e di due fanali posteriori che emettano
all'indietro luce rossa, disposti sui lati del veicolo. Devono,
altresì, essere muniti di due catadiottri bianchi anteriormente,
due catadiottri rossi posteriormente e di un catadiottro
arancione su ciascun lato.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un
segnale mobile di pericolo.
3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con
una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva,
nei casi in cui l'uso dei medesimi è prescritto, ovvero con
dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite nel
presente articolo e nell'art. 69, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



66. Cerchioni alle ruote. -- 1. I veicoli a trazione animale,
di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere
muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi
0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in
centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di
ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai
inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada
devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore
del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si
tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere
cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano
la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo
a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



67. Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte. -- 1.
I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
una targa contenente le indicazioni del proprietario, del comune
di residenza, della categoria di appartenenza, del numero di
matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della
massa complessiva a pieno carico, nonché della larghezza dei
cerchioni.
2. La targa deve essere rinnovata solo quando occorre
modificare alcuna delle indicazioni prescritte o quando le
indicazioni stesse non siano più chiaramente leggibili.
3. La fornitura delle targhe è riservata ai comuni, che le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite
dal comma 1. Il modello delle targhe è indicato nel regolamento.
Il prezzo che l'interessato corrisponderà al comune è stabilito
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati
in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con
una slitta non munito della targa prescritta, ovvero viola le
disposizioni del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
6. Chiunque abusivamente fabbrica o vende targhe per veicoli a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente
fabbricate, è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
7. Alle violazioni di cui ai commi 5 e 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non
rispondente ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



68. Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di
equipaggiamento dei velocipedi. -- 1. I velocipedi devono essere
muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per
ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle
rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche
o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli
ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del
comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei
casi previsti dall'art. 152, comma 1.
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1
non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante
competizioni sportive.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite
le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di
omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che
consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto
di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche
sono stabilite nel regolamento.
6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel
quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione
acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni
stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
trentaduemila a lire centoventottomila.
7. Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non
omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila.
8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i
relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo
omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se
il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.



69. Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di
frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei
velocipedi. -- 1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli
di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le
caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di
segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di
applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione
animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi,
le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.



70. Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con
slitte. -- 1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per
il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale
servizio si svolge nell'area comunale ed i comuni possono
determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono
consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a
trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa
indicata nell'art. 67, devono essere muniti di altra targa con
l'indicazione servizio di piazza . I comuni possono destinare
speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento
delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.
2. Il regolamento di esecuzione determina:
a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può
essere esercitato il servizio di piazza;
b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per
i servizi di piazza con vetture a trazione animale;
c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di
regola ogni cinque anni;
d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma
1.
3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito
l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio
di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul
servizio di piazza a trazione animale.
4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a
servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le
condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. In tal caso
consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della
licenza.
5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4
consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Capo III - Veicoli a motore e loro rimorchi


Sezione I - Norme costruttive e di equipaggiamento e
accertamenti tecnici per la circolazione

71. Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
motore e loro rimorchi. -- 1. Le caratteristiche generali
costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi
che interessano sia i vari aspetti della sicurezza della
circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette ad
accertamento e sono indicate nel regolamento.
2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto
con il Ministro dell'ambiente per gli aspetti di sua competenza
e con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le particolari caratteristiche costruttive e
funzionali cui devono corrispondere i veicoli a motore e i
rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonché i
veicoli blindati.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di concerto
con gli altri Ministri quando interessati, stabilisce
periodicamente le prescrizioni tecniche relative alle
caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, nonché le modalità per il
loro accertamento.
4. Qualora i decreti di cui al comma 3 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; in
alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a ciò
non osta il diritto comunitario, l'omologazione è effettuata in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche
contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati
dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti.
5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., sono approvate tabelle e norme di
unificazione riguardanti le materie di propria competenza.
6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio
non conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Se i
veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di merci
pericolose, la sanzione amministrativa è da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.



72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro
rimorchi. -- 1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli
devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore
termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore
a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la
retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati
con:
a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se
trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli
specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate,
per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei
trasporti;
b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel
regolamento.
3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con
apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche
urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle
condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con
il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui
caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel
regolamento.
4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo
di veicolo.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi
indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma
1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono
altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di
agganciamento.
6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro
dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi
supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i
veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro
particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di
particolari norme di comportamento.
7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce
norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli
destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro
trasporto.
8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreti
del Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162.
Negli stessi decreti è indicata la documentazione che
l'interessato deve esibire a corredo della domanda di
omologazione.
9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni
tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e
funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno
che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente
articolo ed a quelle attuative e le modalità dell'apposizione.
10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a
dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo
il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a
quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione è
effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei
dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in
Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi
internazionali.
12. Con decreto del Ministro dei trasporti può essere reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione
aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche
costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al
presente articolo.
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o
non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti
provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila.



73. Veicoli su rotaia in sede promiscua. -- 1. I veicoli su
rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica
analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono essere
muniti di dispositivi tali da consentire al conducente l'agevole
visibilità anche a tergo. Negli stessi il campo di visibilità
del conducente, in avanti e lateralmente, deve essere tale da
consentirgli di guidare con sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le
caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi
di cui al comma 1, nonché le caratteristiche del campo di
visibilità del conducente.
3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente
articolo o nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi compreso
il campo di visibilità, non sia conforme per caratteristiche o
modalità di installazione e funzionamento a quanto stabilito ai
sensi del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila.



74. Dati di identificazione. -- 1. I ciclomotori, i
motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi devono
avere per costruzione:
a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al
veicolo stesso;
b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche
se realizzato con una struttura portante o equivalente,
riprodotto in modo tale da non poter essere cancellato o
alterato.
2. La targhetta e il numero di identificazione devono essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che
normalmente non sia suscettibile di sostituzione durante
l'utilizzazione del veicolo stesso.
3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o
della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o
sia illeggibile, deve essere riprodotto, a cura degli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C., un numero distintivo,
preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le
modalità di applicazione e le indicazioni che devono contenere
le targhette di identificazione, le caratteristiche del numero
di identificazione, le caratteristiche e le modalità di
applicazione del numero di ufficio di cui al comma 3.
5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive; è fatta
salva la facoltà per gli interessati di chiedere, per
l'omologazione, l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti e nelle raccomandazioni
emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei trasporti.
6. Chiunque contraffa, asporta, sostituisce, altera, cancella
o rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il
numero di identificazione del telaio, è punito con l'arresto da
quattro a dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.



75. Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e
omologazione. -- 1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli
autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla
circolazione, sono soggetti all'accertamento dei dati di
identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni
tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali
previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori
costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di
cilindrata fino a 50 cc, tale accertamento è limitato al solo
motore.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte dei competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. con modalità stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la
documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della
domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità
tecniche, prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del
tipo; questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai
commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso
decreto è indicata la documentazione che l'interessato deve
esibire a corredo della domanda di omologazione.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di
noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'art.
85 o a servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a servizio di
linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, sono
soggetti all'accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione,
totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere
riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L'omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi
di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo
carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.



76. Certificato di approvazione, certificato di origine e
dichiarazione di conformità. -- 1. L'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole
all'accertamento di cui all'art. 75, comma 2, rilascia al
costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il
certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo
costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in
uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell'art.
75, comma 4, sono soggetti all'accertamento dei requisiti di
idoneità alla circolazione, il certificato di origine è
sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i
necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano
presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita
provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il
contenuto del certificato di approvazione e del certificato di
origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l'esito
favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75,
comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione
ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che
caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo
omologato, il costruttore rilascia all'acquirente la
dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul
modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di
tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale,
attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale
dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad
ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una
registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità
rilasciate.
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori
diversi da quello che ha costruito l'autotelaio, ogni
costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la
certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla
dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine
relativi all'autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi,
le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni
di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette
omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti, con
proprio decreto.
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai
commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è
soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila.



77. Controlli di conformità al tipo omologato. -- 1. Il
Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi
momento, all'accertamento della conformità al tipo omologato dei
veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia
stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha
facoltà, inoltre, di sospendere l'efficacia della omologazione
dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l'omologazione
stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il
mancato rispetto della conformità al tipo omologato.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti i Ministeri
interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi.
I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.
3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non
conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente.



78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in
circolazione e aggiornamento della carta di circolazione. -- 1. I
veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più
modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero
ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e
72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro
sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici
della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione
ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti
adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di
equipaggiamento che possono essere modificati solo previa
presentazione della documentazione prescritta dal regolamento
medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli
accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel
certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di
circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti
abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e
prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato
sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia
sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in
circolazione. -- 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante
la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima
efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da
contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al
comma 2.
2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche
relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei
dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i
veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i
sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosità e
delle emissioni inquinanti.
3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni
tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni
nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte,
ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non
funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.



80. Revisioni. -- 1. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con
propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per
l'effettuazione della revisione generale o parziale delle
categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di
accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per
la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non
producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;
le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti,
sono effettuate a cura degli uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. Nel regolamento sono stabiliti gli
elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei
dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e
che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.
2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in
applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle
contenute nelle direttive della Comunità europea relative al
controllo tecnico dei veicoli a motore.
3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto
promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni
dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due
anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle
direttive comunitarie vigenti in materia.
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero
di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per
gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale
di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i
rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,
per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a
noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione
deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già
sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei
commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche
su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art.
12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono
ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico
sono emanati sentito il Ministero dell'ambiente.
7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore
o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali
possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la
circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne
notizia al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. per la adozione del provvedimento di revisione singola.
8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il
rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei
veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone
compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno
carico fino a 3,5 t, può per singole province individuate con
proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette
revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria,
elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in
prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitino altresì,
con carattere strumentale o accessorio, l'attività di
autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel
registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di
cui all'art. 2, comma 1, della L. 5 febbraio 1992, n. 122. Le
suddette revisioni possono essere altresì affidate in
concessione ai consorzi e alle società consortili, anche in
forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese
iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo
registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro
le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali
idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e
controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il
titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico
devono essere in possesso dei requisiti personali e
professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono
sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il
Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalità
tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle
imprese di cui al comma 8.
10. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della
M.C.T.C. effettua periodici controlli sulle officine delle
imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui
veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli
periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono
effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e
4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale della
Direzione generale della M.C.T.C. in possesso di laurea ad
indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e
profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex
carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento. I
relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati
in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato
con imputazione al capitolo 3566 del Ministero dei trasporti, la
cui denominazione viene conseguentemente modificata dal Ministro
del tesoro.
11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che
l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità
dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti
di revisione sono revocate.
12. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le tariffe per
le operazioni di revisione svolte dalla Direzione generale della
M.C.T.C. e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle
inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a
campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Direzione
generale della M.C.T.C., ai sensi del comma 10.
13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le
modalità che saranno stabilite con disposizioni del Ministro dei
trasporti, trasmettono all'ufficio provinciale competente della
Direzione generale della M.C.T.C. la carta di circolazione, la
certificazione della revisione effettuata con indicazione delle
operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti
effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da
parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla
carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre
sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato
tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione
presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. per il
ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla
all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di
circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la
revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di
circolazione.
14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. Tale
sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di
una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni
vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso
dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali
violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del
ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali
sia stato accertato da parte dei competenti uffici provinciali
della Direzione generale della M.C.T.C. il mancato rispetto dei
termini e delle modalità stabiliti dal Ministro dei trasporti ai
sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a
lire duemilionicentosessantamila. Se nell'arco di due anni
decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
revoca la concessione.
16. L'accertamento della falsità della certificazione di
revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma
8.
17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di
revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila. Da tale violazione discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del
titolo VI.



81. Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti --
Direzione generale della M.C.T.C. -- 1. Gli accertamenti tecnici
previsti dal presente codice in materia di veicoli a motore e di
quelli da essi trainati sono effettuati da dipendenti
appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C.
della VI, VII, VIII e IX qualifica funzionale o dirigenti,
muniti di diploma di laurea in ingegneria o architettura, ovvero
diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o
maturità scientifica.
2. I dipendenti di cui al comma 1, muniti di diploma di perito
industriale, perito nautico, geometra o maturità scientifica,
vengono abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale,
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti.
3. Il regolamento determina i profili professionali che danno
titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai
commi precedenti.
4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le
norme e le modalità di effettuazione del corso di qualificazione
previsto dal comma 2.

Sezione II - Destinazione ed uso dei veicoli

82. Destinazione ed uso dei veicoli. -- 1. Per destinazione del
veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle
caratteristiche tecniche.
2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione
economica.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di
terzi.
4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, dietro
corrispettivo, nell'interesse di persone diverse
dall'intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi
il veicolo si intende adibito a uso proprio.
5. L'uso di terzi comprende:
a) locazione senza conducente;
b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza
(taxi) per trasporto di persone;
c) servizio di linea per trasporto di persone;
d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;
e) servizio di linea per trasporto di cose;
f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.
6. Previa autorizzazione dell'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C., gli autocarri possono essere utilizzati, in via
eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.
L'autorizzazione è rilasciata in base al nulla osta del
prefetto. Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. agli autobus destinati a
servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di
linea e viceversa.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche
costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli
usi cui può essere adibito.
8. Ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da
quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6,
utilizza per il trasporto di persone un veicolo destinato al
trasporto di cose è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
10. Dalla violazione dei commi 8 e 9 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è
da sei a dodici mesi.



83. Uso proprio. -- 1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e
per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone
ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può
essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori,
collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente
connesse con la loro attività, a seguito di accertamento
effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla
sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal
Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.
2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla
disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata
sulla base della licenza per l'esercizio del trasporto di cose
in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli
estremi della licenza per l'esercizio dell'autotrasporto in
conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n.
298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale
legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa
complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il
veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano
salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.
4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto
di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni
o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione per un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i
limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste
dall'art. 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298.



84. Locazione senza conducente. -- 1. Agli effetti del presente
articolo un veicolo si intende adibito a locazione senza
conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga
a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di
quest'ultimo, il veicolo stesso.
2. E' ammessa, nell'ambito delle disposizioni che regolano i
trasporti internazionali tra Stati membri delle Comunità
europee, l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza
conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in
un altro Stato membro delle Comunità europee, a condizione che i
suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione
conformemente alla legislazione dello Stato membro.
3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli
autotrasportatori di cose per conto terzi e titolare di
autorizzazioni può utilizzare autocarri, rimorchi e
semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di
autorizzazione, acquisiti in disponibilità mediante contratto di
locazione ed in proprietà di altra impresa italiana iscritta
all'albo degli autotrasportatori e titolare di autorizzazioni.
4. Possono, inoltre, essere destinati alla locazione senza
conducente:
a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al
trasporto di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non
sia superiore a 6 t;
b) i veicoli, aventi al massimo nove posti compreso quello
del conducente, destinati al trasporto di persone, nonché i
veicoli per il trasporto promiscuo e le autocaravan, le caravan
ed i rimorchi destinati al trasporto di attrezzature turistiche
e sportive.
5. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base della prescritta licenza.
6. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, d'intesa
con il Ministro dell'interno, è autorizzato a stabilire
eventuali criteri limitativi e le modalità per il rilascio della
carta di circolazione.
7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo
non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a
lire duemilionicentosessantamila se trattasi di autoveicoli o
rimorchi ovvero da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila se trattasi di altri veicoli.
8. Alla suddetta violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della carta di
circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme
del capo I, sezione II, del titolo VI.



85. Servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone. -- 1. Il servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che
regolano la materia.
2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone:
-- le motocarrozzette;
-- le autovetture;
-- gli autobus;
-- i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o
per trasporti specifici di persone;
-- i veicoli a trazione animale.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base della licenza comunale d'esercizio.
4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non
destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila e, se si tratta di autobus, da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. La
violazione medesima importa la sanzione amministrativa della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.



86. Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi.
-- 1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi
è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.
2. Chiunque guidi un taxi senza essere munito della relativa
licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila. Dalle violazioni conseguono le
sanzioni amministrative accessorie del ritiro della carta di
circolazione e della confisca del veicolo, ai sensi delle
disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI.
3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi
senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di
cui alla licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
e della licenza, ai sensi delle norme del capo I, sezione II,
del titolo VI.



87. Servizio di linea per trasporto di persone. -- 1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato,
effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari
autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se
questo sia costituito da una particolare categoria di persone.
2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto
di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati,
gli autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e i
filotreni destinati a tale trasporto.
3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla
base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad
accordare le relative concessioni.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta di
circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali
limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può
autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea
per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata
la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione
deve essere accompagnata da un documento rilasciato
dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i
bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono
essere utilizzati.
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio
di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente
e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del
Ministero dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea
per trasporto persone parte dei propri veicoli, con
l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a
rilasciare le concessioni.
6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non
adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse
da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione
accessoria della sospensione della carta di circolazione da due
a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.



88. Servizio di trasporto di cose per conto terzi. -- 1. Agli
effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al
servizio di trasporto di cose per conto terzi quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i
servizi di trasporto ordinati dal mittente.
2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della
autorizzazione prescritta per effettuare il servizio ed è
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi
specifiche che disciplinano la materia, che costituisce parte
integrante della carta di circolazione. Le disposizioni della
legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli
autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non
superiore a 6 t.
3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto terzi
veicoli non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e i
limiti indicati nell'autorizzazione o nella carta di
circolazione è punito con le sanzioni previste dalla legge 6
giugno 1974, n. 298.



89. Servizio di linea per trasporto di cose. -- 1. Il servizio
di linea per trasporto di cose è disciplinato dalle leggi
specifiche che regolano la materia.



90. Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza. --
1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi è
disciplinato dalle norme specifiche di settore; la carta di
circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio.
2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per conto terzi
in servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.



91. Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing
e vendita di veicoli con patto di riservato dominio. -- 1. I
motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di
acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con
specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo
del locatario e della data di scadenza del relativo contratto.
In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in
relazione all'uso cui il locatario intende adibire il veicolo e
a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei
requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90.
Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di
circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o
cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile
in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma
terzo, del codice civile.
3. Nell'ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato
dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell'acquirente, ma
con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome
del venditore e della data di pagamento dell'ultima rata. Le
stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
all'acquirente con patto di riservato dominio l'art. 196, comma
1.



92. Estratto dei documenti di circolazione o di guida. -- 1.
Quando per ragione d'ufficio i documenti di circolazione, la
patente di guida e il certificato di abilitazione professionale,
ovvero uno degli altri documenti previsti dall'art. 180, vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per
esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi
ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli
adempimenti prescritti, un estratto del documento che
sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata
massima di sessanta giorni.
2. La ricevuta rilasciata dalle imprese o società di
consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 8 agosto
1991, n. 264, sostituisce l'estratto di cui al comma 1 per
la durata massima di trenta giorni dalla data di rilascio, che
deve corrispondere allo stesso giorno di annotazione sul
registro-giornale tenuto dalle predette imprese o società.
Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro
trenta giorni dal rilascio della ricevuta, l'estratto di cui al
comma 1.
3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Alla
contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio
consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3
della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità
nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila.
4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo,
consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.

Sezione III - Documenti di circolazione e immatricolazione

93. Formalità necessarie per la circolazione degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. -- 1. Gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di
una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione
generale della M.C.T.C.
2. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede
all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione
intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo,
indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario
o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con
patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui
all'art. 91.
3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il
trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce
le procedure e la documentazione occorrente per
l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione,
prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni
eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal
comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni
al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai
sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.
5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la
carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà,
rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2,
della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da
presentare a cura dell'interessato entro sessanta giorni dalla
data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della
consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della
Direzione generale della M.C.T.C. i tempi e le modalità di tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.
6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10,
comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che
deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista
dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato
alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le
condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Alla
medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del
veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto
o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca
del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice
le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella
carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila.
9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti,
il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. La carta
di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è
inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo
l'adempimento delle prescrizioni omesse.
10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e
corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali
veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi
di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati
dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su
richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli
per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o
comando viene rilasciata, dall'ufficio della Direzione generale
della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di
circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al
comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente
a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite
le caratteristiche di tali veicoli.
12. Al fine di realizzare la massima semplificazione
procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il
cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal
presente articolo e dall'art. 94 devono essere gestiti dagli
uffici di livello provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito
dall'A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La
determinazione delle modalità di interscambio dei dati,
riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici
suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal
regolamento.



94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di
residenza dell'intestatario. -- 1. In caso di trasferimento di
proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso
di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione
con facoltà di acquisto, il competente ufficio del P.R.A., su
richiesta avanzata dalla parte interessata entro sessanta giorni
dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata
autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla
trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati,
nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di
proprietà.
2. Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata
dall'interessato, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della
carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al
comma suddetto. Analogamente procede per i trasferimenti di
residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,
l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del
certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi
accerta le violazioni previste nel comma 4 ed è inviata
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che
provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni
omesse, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


95. Carta provvisoria di circolazione ed estratto della
carta di circolazione. -- 1. Qualora il rilascio della carta di
circolazione non possa avvenire contestualmente al rilascio
della targa, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.,
all'atto della immatricolazione del veicolo, rilascia la carta
provvisoria di circolazione della validità massima di novanta
giorni.
2. L'estratto della carta di circolazione può essere
rilasciato dall'ufficio dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
con le modalità previste all'art. 92.
3. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della
carta di circolazione l'intestatario deve, entro quarantotto ore
dalla constatazione, farne denuncia agli organi di polizia che
ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
4. L'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di
responsabilità ai fini amministrativi resa nelle forme di cui
alle leggi 4 gennaio 1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390,
rilascia la carta provvisoria di circolazione della
validità massima di trenta giorni.
5. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia
di cui al comma 3 senza che la carta di circolazione sia stata
rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova
immatricolazione.
6. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata la carta provvisoria di circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Dalla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo del veicolo fino al rilascio della carta di
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.
7. Chiunque circola senza avere con sé l'estratto della carta
di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire
centoventottomila.



96. Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa
automobilistica. -- 1. Ferme restando le procedure di recupero
degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l'A.C.I.,
qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno
tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la
richiesta dei motivi dell'inadempimento e, ove non sia
dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data
di tale notifica, chiede la cancellazione d'ufficio del veicolo
dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro
d'ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli
organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso
entro trenta giorni al Ministro delle finanze.



97. Formalità necessarie per la circolazione dei ciclomotori.
-- 1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di idoneità tecnica contenente i dati di
identificazione e costruttivi, rilasciato da un ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. sulla base della dichiarazione
di conformità ovvero del certificato di approvazione di cui
all'art. 76;
b) un contrassegno di identificazione, che permetta di
risalire all'intestatario responsabile della circolazione.
2. La fabbricazione e la vendita dei contrassegni di
identificazione sono riservate allo Stato.
3. Il trasferimento di residenza dell'intestatario del
contrassegno di identificazione, qualora non risulti già
registrato nell'archivio integrato del centro elaborazione dati
della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere comunicato,
unitamente alla prescritta documentazione, dall'interessato,
entro trenta giorni, ad un ufficio provinciale della M.C.T.C.,
il quale registra il mutamento e ne rilascia ricevuta.
4. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme
saranno stabilite, sulla base di criteri di economicità e di
procedimenti al massimo semplificati, le caratteristiche del
contrassegno di identificazione, le modalità per la sua
applicazione e le relative procedure di assegnazione e di
distribuzione all'utenza, nonché le procedure per i passaggi di
proprietà.
5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende
ciclomotori che sviluppino una velocità superiore a quella
prevista dall'art. 52 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila. Alla stessa sanzione soggiace chi
effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la
velocità oltre i limiti previsti dall'art. 52.
6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una
o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52
o nel certificato di idoneità tecnica, ovvero che sviluppi una
velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è
stato rilasciato il certificato di idoneità tecnica è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto del
contrassegno di identificazione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
9. Chiunque abusivamente fabbrica o vende contrassegni di
identificazione per ciclomotori ovvero circola con un
ciclomotore con contrassegno contraffatto o alterato è punito
con le sanzioni previste dall'art. 100, comma 12.
10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un
contrassegno di identificazione i cui dati non siano chiaramente
visibili è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
11. Chiunque circola con un ciclomotore munito di un
contrassegno di identificazione che non permetta di risalire
all'intestatario responsabile della circolazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. Alla stessa
sanzione è soggetto l'intestatario del contrassegno.
12. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di cui al
comma 3 nel termine stabilito è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
13. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del
contrassegno di identificazione si applicano al suo intestatario
le norme e le sanzioni previste dall'art. 102.
14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 6 consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. Alla violazione prevista dal comma 8 consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
ciclomotore fino al rilascio del contrassegno, secondo le norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



98. Circolazione di prova. -- 1. Le fabbriche costruttrici di
veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti,
concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti
autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di
carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di
riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non
sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione
di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano
circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali
o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di
vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere
provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova,
rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere
presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente
munito di apposita delega.
2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere
confermata previa verifica dei requisiti necessari.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad
uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila. La stessa sanzione si applica se il
veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare
dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita
delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di
tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da
lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila; ne
consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa
accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.



99. Foglio di via. -- 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i
rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di
controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di
confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte
dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di
veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa
di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di
una targa provvisoria rilasciati da un ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque
eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze
di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati,
l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di
via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di
centottanta giorni.
3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la
targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila
a lire centoventottomila.
4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le
prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per
più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è
del pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila e ne consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



100. Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei
motoveicoli e dei rimorchi. -- 1. Gli autoveicoli devono essere
muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente
i dati di immatricolazione.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una
targa contenente i dati di immatricolazione.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore
contenente i dati di immatricolazione.
4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati
ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa
ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere
caratteristiche rifrangenti.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti
posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a
veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve
essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione
delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova e di
riconoscimento.
8. Nel regolamento è stabilito il marchio ufficiale che le
targhe di ogni tipo, con esclusione di quelle ripetitrici,
devono portare.
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente
articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali,
fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di
idoneità per l'accettazione.
10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato
apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare
equivoco nella identificazione del veicolo.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non
propria o contraffatta è punito con l'arresto da tre a nove mesi
e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5, 6 e 10 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe
automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o
alterate è punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non
rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al
comma 12 deriva la sanzione accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.



101. Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle
targhe. -- 1. La produzione e la distribuzione delle targhe dei
veicoli a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo
Stato. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentiti il
Ministro del tesoro e il Ministro delle finanze, stabilisce il
prezzo di vendita delle targhe comprensivo del costo di
produzione e di una quota di maggiorazione da destinare
esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2. Il
Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con i
Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, assegna annualmente i
proventi derivanti dalla quota di maggiorazione al Ministero dei
lavori pubblici nella misura del venti per cento e alla
Direzione generale della M.C.T.C. nella misura dell'ottanta per
cento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
2. Le targhe sono consegnate agli intestatari dall'ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. all'atto
dell'immatricolazione dei veicoli.
3. Le targhe del veicolo e il relativo documento di
circolazione devono essere restituiti all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. in caso che l'interessato non
ottenga l'iscrizione al P.R.A. entro novanta giorni dal rilascio
del documento stesso.
4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al
comma 3, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su
apposita segnalazione dell'ufficio del P.R.A., provvede, tramite
gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di
circolazione.
5. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è soggetto, se il fatto non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
6. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione
amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di
targa. -- 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di
una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta
di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli
organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne
rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della
denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle
targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario
deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova
immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate
dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la
circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura
dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le
indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la
dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono
essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono
essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non
siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione
deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale
della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le
procedure indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art.
100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla
base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova
immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle
targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in
circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al
comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza
aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente
leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila.



103. Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi. -- 1. La parte interessata,
intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o
l'avente titolo deve comunicare al competente ufficio del
P.R.A., entro sessanta giorni, la distruzione, la demolizione o
la definitiva esportazione all'estero del veicolo stesso,
restituendo il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe. L'ufficio del P.R.A. ne dà immediata
comunicazione all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. provvedendo altresì alla restituzione al medesimo
ufficio della carta di circolazione e delle targhe. Con il
regolamento di esecuzione sono stabilite le modalità per lo
scambio delle informazioni tra il P.R.A. e la Direzione generale
della M.C.T.C..
2. Le targhe ed i documenti di circolazione vengono, altresì,
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che ne curano
la consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che trascorsi
centottanta giorni dalla rimozione del veicolo dalla
circolazione, ai sensi dell'art. 159, non sia stata denunciata
la sua sottrazione ovvero il veicolo stesso non sia stato
reclamato dall'intestatario dei documenti anzidetti o
dall'avente titolo o venga demolito o alienato ai sensi dello
stesso articolo. L'ufficio competente del P.R.A. è tenuto agli
adempimenti previsti dal comma 1.
3. I gestori di centri di raccolta e di vendita di
motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio
ed alla successiva riduzione in rottami non possono alienare,
smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima
adempiuto, qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo
abbiano già fatto, ai compiti di cui al comma 1. Gli estremi
della ricevuta della avvenuta denuncia e consegna delle targhe e
dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati su
appositi registri di entrata e di uscita dei veicoli, da tenere
secondo le norme del regolamento.
4. Agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i
responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia
di veicoli rimossi ai sensi dell'art. 159 nel caso di
demolizione del veicolo prevista dall'art. 215, comma 4.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. La
sanzione è da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila se la violazione è commessa ai sensi
dei commi 3 e 4.

Capo IV - Circolazione su strada delle macchine agricole e
delle macchine operatrici

104. Sagome e masse limite delle macchine agricole. -- 1. Alle
macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su
strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite
dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e per i
rimorchi.
2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57, la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non
può eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre
o più assi.
3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate
munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio
trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a
8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore a 1,20 m, le
masse complessive di cui al comma 2 non possono superare
rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10
t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non
può superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina
agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di
guida in condizioni statiche non deve essere inferiore al 20%
della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale
valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine con
velocità inferiore a 15 km/h, ridotto al 13% per le macchine
agricole semicingolate.
6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non
può eccedere 16 t.
7. Le trattrici agricole per circolare su strada con
attrezzature di tipo portato o semiportato devono rispondere
alle seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare
superiore al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
b) lo sbalzo posteriore del complesso non deve risultare
superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data dalla somma
dei due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve
superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata;
d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 m dal
piano mediano verticale longitudinale della trattrice;
e) la massa del complesso trattrice e attrezzi comunque
portati non deve superare la massa ammissibile accertata nel
rispetto delle norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle
masse fissati nei commi precedenti;
f) il bloccaggio tridimensionale degli attacchi di supporto
degli attrezzi deve impedire, durante il trasporto, qualsiasi
oscillazione degli stessi rispetto alla trattrice, a meno che
l'attrezzatura sia equipaggiata con una o più ruote liberamente
orientabili intorno ad un asse verticale rispetto al piano di
appoggio.
8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno
sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e
le trattrici equipaggiate con attrezzature di tipo portato o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7,
sono considerate macchine agricole eccezionali e devono essere
munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per
un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di
partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per
la rimanente rete stradale.
9. Nel regolamento sono stabilite posizioni, caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalità di applicazione di
pannelli e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare
gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e
8; nel regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele
da osservare durante la marcia su strada.
10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che
supera le sagome o le masse fissate è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
11. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale in violazione delle norme sul bloccaggio degli
attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di
cui al comma 9 oppure senza osservare le prescrizioni stabilite
nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila.
12. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
eccezionale senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Il viaggio potrà
proseguire solo dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa
non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta a titolo di
sanzione pecuniaria.
13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue la
sanzione amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25
dell'art. 10.



105. Traino di macchine agricole. -- 1. I convogli formati da
macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non
possono superare la lunghezza di 16,50 m.
2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono
trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura
comandati dalla trattrice.
3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente
è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate
sprovviste di dispositivo di frenatura, anche se considerate
parte integrante del veicolo traente.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.



106. Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle
macchine agricole. -- 1. Le macchine agricole indicate nell'art.
57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della
circolazione stradale, garantiscano sufficiente stabilità sia
quando circolano isolatamente, sia quando effettuano il traino,
se previsto, sia, infine, quando sono equipaggiate con attrezzi
portati o semiportati dei quali deve essere garantito il
bloccaggio tridimensionale. Le macchine agricole semoventi
devono essere inoltre costruite in modo da consentire un idoneo
campo di visibilità, anche quando sono equipaggiate con cabina
di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e
con attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente
deve essere facilmente accessibile e confortevole ed i comandi
adeguatamente agibili.
2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma
2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere
munite di:
a) dispositivi per la segnalazione visiva e per
l'illuminazione;
b) dispositivi per la frenatura;
c) dispositivo di sterzo;
d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore;
e) dispositivo per la segnalazione acustica;
f) dispositivo retrovisore;
g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
h) dispositivi amovibili per la protezione dalle parti
pericolose;
i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se
predisposte per il traino;
l) superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo
tergivetro del parabrezza.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma
2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere
b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei
dispositivi di cui alla lettera a), anche se amovibili; nel
limite di massa di 0,3 t possono essere sprovviste dei
dispositivi di cui alla lettera b).
4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma
2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al
comma 2, lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole
trainate di cui all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1), se
di massa complessiva inferiore od uguale a quella rimorchiabile
riconosciuta alla macchina agricola traente per macchine
operatrici trainate prive di freni, possono essere sprovviste
dei dispositivi di cui alla lettera b) del comma 2. Sulle
macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è
consentito che i dispositivi di cui alla lettera a) siano
amovibili.
5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le
stesse devono essere munite, quando non espressamente previste
dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in
materia di emissioni inquinanti e di rumore. Con lo stesso
strumento possono essere stabilite caratteristiche, numero e
modalità di applicazione dei dispositivi di cui al presente
articolo.
6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi
di difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del
lavoro, nonché per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di
inquinamento.
7. Qualora i decreti di cui al comma 5 si riferiscano a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee, le prescrizioni tecniche
sono quelle contenute nelle predette direttive; per
l'omologazione si fa salva la facoltà, per gli interessati, di
richiedere l'applicazione delle corrispondenti prescrizioni
tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni
emanate dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione
economica per l'Europa, accettati dal Ministero competente per
la materia.
8. Con gli stessi decreti può essere reso obbligatorio il
rispetto di norme di unificazione attinenti alle disposizioni
dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.



107. Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole. -- 1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2,
sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione,
della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza
alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a
norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di
macchine agricole operatrici trainate che sono escluse
dall'accertamento di cui sopra.
2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e
prova da parte degli uffici della Direzione generale della
M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e
delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte
salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di
emissioni inquinanti e di rumore.
3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro
componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento
viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine
agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore.
Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o
parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta
valida in Italia a condizione di reciprocità.



108. Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla
circolazione e della carta di circolazione delle macchine
agricole. -- 1. Per essere immesse in circolazione le macchine
agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1,
devono essere munite di un certificato di idoneità tecnica alla
circolazione ovvero di una carta di circolazione.
2. Il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, la
carta di circolazione, ovvero il certificato di approvazione
sono rilasciati a seguito dell'esito favorevole
dell'accertamento di cui all'art. 107, comma 1, sulla base di
documentazione idonea a stabilire l'origine della macchina
agricola. Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le
caratteristiche del certificato di idoneità tecnica e della
carta di circolazione.
3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i
prototipi, la documentazione di origine è costituita dal
certificato di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica
costruttrice o da chi ha proceduto alla costruzione del
medesimo. Qualora gli accertamenti siano richiesti per macchine
agricole costruite con parti staccate, deve essere inoltre
esibita la documentazione relativa alla provenienza delle parti
impiegate.
4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in
serie il costruttore o il suo legale rappresentante rilascia
all'acquirente una formale dichiarazione, redatta su modello
approvato dal Ministero dei trasporti, attestante che la
macchina agricola, in tutte le sue parti, è conforme al tipo
omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena
responsabilità a tutti gli effetti di legge. La dichiarazione di
conformità, quando ne sia ammesso il rilascio, ha anche valore
di certificato di origine.
5. Per le macchine agricole di tipo omologato il certificato
di idoneità tecnica alla circolazione ovvero la carta di
circolazione vengono rilasciati sulla base della dichiarazione
di conformità, senza ulteriori accertamenti.
6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per
macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
7. Il rilascio del certificato di idoneità tecnica o della
carta di circolazione è sospeso qualora emergano elementi che
facciano ritenere la possibilità della sussistenza di un reato
perseguibile ai sensi delle leggi penali.



109. Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine
agricole. -- 1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di
tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.
2. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di prelevare e di
sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti di controllo
della conformità al tipo omologato le macchine agricole non
ancora immatricolate e i relativi dispositivi destinati al
mercato nazionale e identificati a norma del comma 1. Con
decreto del Ministro dei trasporti, emesso di concerto con i
Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della
previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro
dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore,
sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e
gli eventuali prelievi, nonché i relativi oneri a carico del
titolare dell'omologazione.
3. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità da seguire
fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla
revoca dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo
di cui al comma 2 risulti il mancato rispetto della conformità
della serie al tipo omologato.
4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o
dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
5. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di conformità
non munita dei dati di identificazione a norma del comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



110. Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di
idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole. -- 1.
Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi
le altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare
su strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio
della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso
comma 2, lettera a), punto 3), e lettera b), punto 1), con le
esclusioni previste all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, per circolare su
strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità
tecnica alla circolazione.
2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente
per territorio; il medesimo ufficio provvede alla
immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57,
comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto
2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non
superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal
regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di
impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua
lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole,
nonché a nome di enti e consorzi pubblici.
3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole
soggette all'immatricolazione, nonché il trasferimento di sede
ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere
comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta
documentazione ed alla carta di circolazione, all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo
titolare e dall'intestatario della carta di circolazione. Detto
ufficio annota le relative variazioni sul certificato di
circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la
trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto
unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la
dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla
comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
4. L'annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata
dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti
al comma 2.
5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche
della carta di circolazione e del certificato di idoneità
tecnica, nonché le modalità per gli adempimenti previsti ai
commi 2, 3 e 4.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la
quale non è stata rilasciata la carta di circolazione; ovvero il
certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non
osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione
ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di
proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine
stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



111. Revisione delle macchine agricole in circolazione. -- 1.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, può disporre, con decreto
ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al
fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di
idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di
efficienza.
2. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., qualora
sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di cui al comma 1,
possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole
macchine agricole.
3. Nel regolamento sono stabilite le procedure, i tempi e le
modalità delle revisioni di cui al presente articolo, nonché,
ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi
d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in
circolazione e del loro stato di efficienza.
4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto
con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, può modificare
la normativa prevista dal presente articolo in relazione a
quanto stabilito in materia da disposizioni della Comunità
economica europea.
5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'art. 80, comma 7.
6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che
non è stata presentata alla revisione è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila. Da tale violazione discende la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



112. Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine
agricole in circolazione e aggiornamento del documento di
circolazione. -- 1. Le macchine agricole soggette
all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono
presentare difformità rispetto alle caratteristiche indicate
nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità
tecnica alla circolazione, né alterazioni o danneggiamenti dei
dispositivi prescritti.
2. Gli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., su richiesta dell'interessato, sottopongono alla
visita e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2,
la macchina agricola alla quale siano state modificate una o più
caratteristiche oppure uno o più dispositivi indicati nel
documento di circolazione; a seguito dell'esito favorevole
dell'accertamento i predetti uffici provvedono all'aggiornamento
del documento stesso.
3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al
rilascio della carta di circolazione si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in
quanto applicabili.
4. Chiunque circola su strada con una macchina agricola
difforme nelle caratteristiche indicate nel comma 1, nonché con
i dispositivi, prescritti a norma di legge, alterati,
danneggiati o mancanti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila, salvo che il fatto costituisca reato.
Da tale violazione discende la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



113. Targhe delle macchine agricole. -- 1. Le macchine agricole
semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e
2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente
di una targa contenente i dati di immatricolazione.
2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve
essere individuato con la targa ripetitrice della macchina
agricola traente, quando sia occultata la visibilità della targa
d'immatricolazione di quest'ultima.
3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale
targa contenente i dati di immatricolazione del rimorchio
stesso.
4. La targatura è disciplinata dalle disposizioni degli
articoli 99, 100 e 102, in quanto applicabili. Per la
produzione, distribuzione e restituzione delle targhe si applica
l'art. 101.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto,
le modalità per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.



114. Circolazione su strada delle macchine operatrici. -- 1. Le
macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62
e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento
quelle stabilite dall'art. 106.
2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione
generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione
a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono
soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99,
107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per
necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle
previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine
operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste
dall'art. 104, comma 8.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada
devono essere munite di una targa contenente i dati di
immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere
munite di una speciale targa di immatricolazione.
5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3,
nonché per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità
del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di
circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti.
6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono
stabilite dal regolamento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe
violazioni commesse con macchine agricole.

115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di
animali. -- 1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere
idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o
condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti,
greggi o altri raggruppamenti di animali;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a
125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di
sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino
la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente
di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al
conducente;
d) anni diciotto per guidare:
1) motoveicoli; autovetture e autoveicoli per il trasporto
promiscuo di persone e cose; autoveicoli per uso speciale, con o
senza rimorchio; macchine agricole diverse da quelle indicate
alla lettera c), ovvero che trasportino altre persone oltre al
conducente; macchine operatrici;
2) autocarri, autoveicoli per trasporti specifici,
autotreni, autoarticolati, adibiti al trasporto di cose la cui
massa complessiva a pieno carico non superi 7,5 t;
3) i veicoli di cui al punto 2) la cui massa complessiva a
pieno carico, compresa la massa dei rimorchi o dei semirimorchi,
superi 7,5 t, purché munito di un certificato di abilitazione
professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.;
e) anni ventuno per guidare: i veicoli di cui al punto 3)
della lettera d), quando il conducente non sia munito del
certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed
autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto
di persone, nonché i mezzi adibiti ai servizi di emergenza.
2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed
autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia
superiore a 20 t;
b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a
sessantacinque anni qualora il conducente consegua uno specifico
attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita
medica specialistica annuale, secondo le modalità stabilite nel
regolamento.
3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi
nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto,
salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila. Qualora trattasi di motoveicoli
e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di
categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125
cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata
non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila.
5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di
animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non
si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila se si
tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila se
si tratta di animali.
6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando
commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



116. Patente e certificato di abilitazione professionale per
la guida di motoveicoli e autoveicoli. -- 1. Non si possono
guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida rilasciata dal competente ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. ed essere in
possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. La patente di guida conforme al modello comunitario, come
previsto nel regolamento, può contenere le indicazioni del
gruppo sanguigno del titolare il quale è tenuto a verificarne
l'esattezza. Tale indicazione non vale comunque in nessun caso
come autorizzazione all'esecuzione di eventuale trasfusione. La
patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed
abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive
categorie:
A - Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a
sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto,
anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che
non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti
una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli
superiore a 3,5 t;
C - Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero,
esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della
categoria D;
D - Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di
persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del
conducente, è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio
leggero;
E - Autoveicoli per la cui guida è richiesta la patente
delle categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente
sia abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in
quelli indicati per ciascuna delle precedenti categorie;
autoarticolati destinati al trasporto di persone e autosnodati,
purché il conducente sia abilitato alla guida di autoveicoli per
i quali è richiesta la patente della categoria D; altri
autoarticolati, purché il conducente sia abilitato alla guida
degli autoveicoli per i quali è richiesta la patente della
categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno
carico fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle
categorie A, B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti
un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere
limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e
caratteristiche, nonché con determinate prescrizioni in
relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119,
comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o
quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non
possono, comunque, guidare i veicoli in servizio di piazza o di
noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio
di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al
trasporto di merci pericolose.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i
quali è richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro
che già lo siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida
è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei
e da dodici mesi.
7. La validità della patente può essere estesa dal competente
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame
integrativo, a categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare
motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con
conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di
patente di categoria E, correlata con patente di categoria C, di
età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli
adibiti al trasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1,
lettera d), numero 3), i titolari di patente della categoria D e
di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D,
per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al
trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. sulla
base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami
stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere
rilasciato a mutilati o minorati fisici. I conducenti di veicoli
adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della
relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che
sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo
svolgimento di tale attività.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia
abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida
per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il
relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o
formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C. Tali certificati non
possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al
riguardo nella normativa internazionale, saranno stabiliti i
tipi dei certificati professionali di cui al comma 9 nonché i
requisiti, le modalità e i programmi d'esame per il loro
conseguimento. Nello stesso regolamento saranno indicati il
modello e le relative caratteristiche della patente di guida,
anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un
altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello
stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale
della Direzione generale della M.C.T.C. che trasmette per posta,
alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un
tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine, i comuni devono trasmettere al suddetto
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via
telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record
prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C., notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione
anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la
comunicazione del trasferimento di residenza senza che sia stata
ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni,
l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai
sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che
sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto
trasferito non è titolare di patente di guida, sono responsabili
in solido dell'omesso pagamento.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo,
lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia
conseguito la patente di guida o il certificato di abilitazione
professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida è punito con l'arresto da tre a
dodici mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire
duemilioni; la stessa pena si applica ai conducenti che guidano
senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei
requisiti previsti dal presente codice.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli
esami di cui all'art. 121, guida senza essere munito della
patente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio
della patente di cui all'articolo 120, si applica quanto
disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo
munito della patente di guida ma non del certificato di
abilitazione professionale, quando prescritto, o di apposita
dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal competente ufficio
della Direzione generale della M.C.T.C., ove non sia stato
possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame,
alla predisposizione del certificato di abilitazione, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
16. Il titolare di patente di guida che omette di far
annotare il trasferimento nel termine stabilito è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
17. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
18. Con sentenza di condanna per i reati previsti dal comma
13, il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso
appartenga a persona estranea al reato. Quando non sia possibile
ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della
patente di guida eventualmente posseduta dal condannato per la
durata della pena principale. L'autorità giudiziaria competente
e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo,
osservando le norme del codice di procedura penale.



117. Limitazioni nella guida. -- 1. Al titolare di patente
italiana, per i tre anni successivi alla data del conseguimento
della patente stessa e comunque prima di aver raggiunto l'età di
venti anni, non è consentita la guida di motocicli di potenza
superiore a 25 kW e/o di potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 0,16 kW/kg.
2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di
categoria B non è consentito il superamento della velocità di
100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade
extraurbane principali.
3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per
l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai
commi 1 e 2. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in
circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche
e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui
all'articolo 121. Le predette limitazioni non si applicano nel
caso in cui la patente italiana sia ottenuta per conversione di
una patente rilasciata da uno Stato membro delle Comunità
europee.
5. Il titolare di patente di guida italiana che nei primi tre
anni dal conseguimento della patente e comunque prima di aver
raggiunto l'età di venti anni, circola oltrepassando i limiti di
guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. La violazione
importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



118. Patente e certificato di idoneità per la guida di
filoveicoli. -- 1. Non si possono guidare filoveicoli senza avere
conseguito la patente di guida per autoveicoli, il certificato
di abilitazione professionale nel caso della guida di
filoveicoli per trasporto di persone e un certificato di
idoneità rilasciato dal competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C., su proposta della azienda interessata.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di
certificato di abilitazione professionale di cui devono essere
muniti i conducenti di veicoli filoviari devono essere gli
stessi di quelli prescritti per i corrispondenti autoveicoli.
3. Il certificato di idoneità si consegue mediante esame che
deve essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella
condotta di un veicolo filoviario da effettuarsi con la
assistenza di un guidatore già autorizzato e sotto il controllo
di un funzionario tecnico della azienda che intende adibire il
candidato alla funzione di guidatore di filobus.
4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le modalità ed
i programmi di esame per il conseguimento del suddetto
certificato di idoneità.
5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo
dopo che abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano
trascorsi almeno trenta giorni.
6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno
superato gli esami un certificato di idoneità alle funzioni di
guidatore di filobus, che è valido solo se accompagnato dalla
patente per autoveicoli di cui al comma 2 e dal certificato di
abilitazione professionale, qualora prescritto. Il certificato
di idoneità abilita a condurre le vetture filoviarie presso
qualsiasi azienda.
7. La validità nel tempo del certificato di idoneità è la
stessa della patente di guida in possesso dell'interessato ai
sensi del comma 2. Quando la patente viene confermata di
validità a norma dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad
analoga conferma per anni cinque del certificato di idoneità. Se
la validità della patente non viene confermata, il certificato
di idoneità deve essere ritirato a cura dell'ufficio che lo ha
rilasciato.
8. I competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad esame
di idoneità i titolari del certificato di idoneità alla guida di
vetture filoviarie quando sorgano dubbi sulla persistenza dei
requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneità.
9. Le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca
della patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si
applicano anche ai certificati di idoneità alla guida dei
filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli stessi.
10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del
certificato di idoneità alla guida di filoveicoli è ammesso
ricorso al Ministro dei trasporti.
11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un
filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non
siano munite della patente di guida per autoveicoli, del
certificato di abilitazione professionale, quando richiesto, o
del certificato di idoneità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della
patente di guida e del certificato di abilitazione
professionale, quando richiesto, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
13. Chiunque, munito di patente di guida, guida filoveicoli
senza essere munito del certificato di idoneità è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



119. Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida. -- 1. Non può ottenere la patente di guida o
l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122,
comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica,
deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o
funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per
i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della
unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento
suindicato può essere effettuato altresì da un medico
responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero
da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero
della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello
Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia
di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale
accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La
certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del
richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal
medico di fiducia.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato
da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia
presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei
riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli
accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di
guida su veicolo adattato in relazione alle particolari
esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di
età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva,
a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati,
adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno
carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C.;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la
sicurezza della guida.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti.
Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita
presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il
suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati
agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La
anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del
suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari
aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul
coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni
mediche locali.
6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della
navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso
avverso il provvedimento della sospensione della patente di
guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione
del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta
dal competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C..
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui
al comma 4, lettera a), il Ministro dei trasporti si avvale
della collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare
le patenti di guida;
b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati
medici;
c) la composizione e le modalità di funzionamento delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far
parte un medico appartenente ai servizi territoriali della
riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti
conducenti di cui alla lettera a) del citato comma 4. In questa
ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della
Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto
dall'interessato, un medico di sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono
essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti
fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione
psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati
all'esercizio della professione ed iscritti all'albo
professionale.
10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico
che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali
informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi
sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e
minorati fisici.



120. Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente
di guida. -- 1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro
che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali
o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956,
n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e
dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente
modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva,
non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento
di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa
natura.
2. A tal fine i competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C. danno al prefetto immediata
comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il
tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra
i sistemi informativi della Direzione generale della M.C.T.C. e
della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli
affari del personale del Ministero dell'interno.
3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il
ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro
sessanta giorni, di concerto con il Ministro dei trasporti e
della navigazione.



121. Esame di idoneità. -- 1. L'idoneità tecnica necessaria per
il rilascio della patente di guida si consegue superando una
prova di verifica delle capacità e dei comportamenti ed una
prova di controllo delle cognizioni.
2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati secondo
direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del
Ministro dei trasporti sulla base delle direttive della Comunità
europea e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari
d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione
del giudizio.
3. Gli esami per la patente di guida, per i certificati
professionali di cui all'art. 116 e per l'idoneità degli
insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all'art.
123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale della
M.C.T.C.
4. Nel regolamento sono determinati i profili professionali
dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. che danno
titolo all'effettuazione degli esami di cui al comma 3.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le
norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione e
degli esami per l'abilitazione del personale di cui al comma 4.
6. L'esame di coloro che hanno frequentato una autoscuola può
svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dal
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa
formati e legalmente costituiti.
7. Le prove d'esame sono pubbliche.
8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia
trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione
per l'esercitazione di guida.
9. A partire dal 1 gennaio 1995, la prova pratica di guida,
con esclusione di quella per il conseguimento di patente di
categoria A, va in ogni caso effettuata su veicoli muniti di
doppi comandi.
10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed
una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
11. Gli esami possono essere sostenuti, previa prenotazione da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della
prova, entro il termine di validità dell'autorizzazione per
l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validità è
consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove
d'esame.
12. Contestualmente al superamento con esito favorevole
dell'esame di guida, il competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. rilascia la patente di guida a
chi ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 116.



122. Esercitazioni di guida. -- 1. A chi ha fatto domanda per
sostenere l'esame per la patente di guida ovvero per
l'estensione di validità della patente ad altre categorie di
veicoli ed è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti è rilasciata un'autorizzazione per esercitarsi alla
guida.
2. L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su
veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la
patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo
fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non
superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la
stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida
per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli
effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo
tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Se il
veicolo non è munito di doppi comandi a pedale almeno per il
freno di servizio e per l'innesto a frizione, l'istruttore non
può avere età superiore a sessanta anni.
3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma
2 ma quelle di cui al comma 5.
4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida
devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera
alfabetica P . Tale contrassegno è sostituito per i veicoli
delle autoscuole con la scritta scuola guida . Le
caratteristiche di tali contrassegni e le modalità di
applicazione saranno determinate nel regolamento.
5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere
posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di
istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.
6. L'autorizzazione è valida per sei mesi.
7. Chiunque guida senza l'autorizzazione per l'esercitazione,
ma avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista
di patente di guida ai sensi del comma 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. La
stessa sanzione si applica alla persona che funge da istruttore.
8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza
avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di
patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. Alla
violazione consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del
capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al
comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.



123. Autoscuole. -- 1. Le scuole per l'educazione stradale,
l'istruzione e la formazione dei conducenti sono denominate
autoscuole.
2. Le autoscuole sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa da parte delle province ed a vigilanza tecnica da
parte degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C.
3. I compiti delle province in materia di autorizzazione e di
vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono svolti sulla base
di apposite direttive emanate dal Ministro dei trasporti, nel
rispetto dei princìpi legislativi ed in modo uniforme per la
vigilanza tecnica sull'insegnamento e per la limitazione
numerica delle autoscuole in relazione alla popolazione,
all'indice della motorizzazione e alla estensione del
territorio.
4. Le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti
possono ottenere l'autorizzazione. Il titolare
dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve avere la gestione
diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali
dell'autoscuola, rispondendo del suo regolare funzionamento nei
confronti del concedente. Nel caso di società od enti
l'autorizzazione può essere rilasciata a persona delegata dal
legale rappresentante della società od ente secondo quanto
previsto dal regolamento.
5. L'autorizzazione è rilasciata a chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta e sia in possesso di adeguata
capacità finanziaria, di diploma di istruzione di secondo grado
e di abilitazione quale insegnante di teoria o istruttore di
guida. Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dal
presente comma, ad eccezione della capacità finanziaria che deve
essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al
legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla
persona da questi delegata.
6. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono
sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle
misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1.
7. L'autoscuola deve possedere un'adeguata attrezzatura
tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori
riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti, che rilascia
specifico attestato di qualifica professionale. Qualora più
scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di
istruzione automobilistica, riconosciuto dall'ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. secondo
criteri uniformi fissati con decreto del Ministro dei trasporti,
le dotazioni complessive, in personale ed attrezzature, possono
essere adeguatamente ridotte.
8. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi
quando:
a) l'attività dell'autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provveda alla sostituzione degli
insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei
dal competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C.;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date
dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.
ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola.
9. L'autorizzazione è revocata quando:
a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti
morali del titolare;
b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica
dell'autoscuola;
c) siano stati adottati più di due provvedimenti di
sospensione in un quinquennio.
10. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti:
i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di
idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole
per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento
didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento
degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame
per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e
degli istruttori; i programmi di esame per il conseguimento
della patente di guida.
11. Chiunque gestisce un'autoscuola senza autorizzazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura
dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività,
ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI.
12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla
guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato
ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila.
13. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per il
rilascio della autorizzazione di cui al comma 2. Con lo stesso
regolamento saranno dettate norme per lo svolgimento, da parte
degli enti pubblici non economici, dell'attività di consulenza,
secondo la L. 8 agosto 1991, n. 264.



124. Guida delle macchine agricole e delle macchine
operatrici. -- 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle
con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse
quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto
una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole
indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c);
b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole,
nonché delle macchine operatrici;
c) della categoria C, per le macchine operatrici
eccezionali.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i
tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che,
eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e
minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B,
previste dall'art. 116, comma 5.
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo
stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere
guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici
senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art.
116, comma 13. All'incauto affidamento si applica la
disposizione di cui all'articolo 116, comma 12.



125. Validità della patente di guida. -- 1. Le patenti di guida
delle categorie C e D sono valide, rispettivamente, anche per la
guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della
categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la
patente delle categorie B e C.
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, C e D
rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la
guida dei veicoli aventi le caratteristiche in essa indicate e
risultanti dalla carta di circolazione.
3. Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D, guida un
autoveicolo per il quale è richiesta una patente di categoria
diversa da quella della patente di cui è in possesso, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle
categorie A, B, C o D, guida un veicolo diverso da quello
indicato e specialmente adattato in relazione alla sua
mutilazione o minorazione, ovvero, munito di patente speciale
delle categorie A e B quale mutilato o minorato fisico, guida un
autoveicolo o motoveicolo di tipo diverso o per la cui guida è
prevista una patente di categoria diversa, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo
VI.



126. Durata e conferma della validità della patente di guida.
-- 1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per
anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha
superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque
anni e a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide
per tre anni.
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B
rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella della categoria
C sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal
settantesimo anno di età. La patente della categoria D è valida
per cinque anni.
3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, può
stabilire termini di validità più ridotti per determinate
categorie di patenti anche in relazione all'uso cui sono
destinati i veicoli condotti, all'età dei conducenti o ai loro
requisiti fisici e psichici, determinando altresì in quali casi
debba addivenirsi alla sostituzione della patente.
4. L'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 119, comma
1, per la guida dei motoveicoli e degli autoveicoli di cui
all'art. 116, comma 8, deve essere effettuato ogni due anni.
Detto accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei
confronti di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni
di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni e
autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa
complessiva a pieno carico non sia superiore a 20 t, e macchine
operatrici.
5. La validità della patente è confermata dal competente
ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C., che
trasmette per posta al titolare della patente di guida un
tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di
guida. A tal fine gli uffici da cui dipendono i sanitari
indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al
suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., nel
termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione
della visita medica, ogni certificato medico dal quale risulti
che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici
prescritti per la conferma della validità. Analogamente
procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4, nonché i
competenti uffici del Ministero dei trasporti nei casi di cui
all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti alla visita
medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle
ricevute, di aver effettuato i versamenti in conto corrente
postale degli importi dovuti per la conferma di validità della
patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
è responsabile in solido dell'omesso pagamento. La ricevuta
andrà conservata dal titolare della patente per il periodo di
validità.
6. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di
cui al comma 5 rilevi che siano venute a mancare le condizioni
per la conferma della validità della patente, comunica al
competente ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di
cui agli articoli 129, comma 2, e 130.
7. Chiunque guida con patente la cui validità sia scaduta è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione
II, del titolo VI.



127. Permesso provvisorio di guida. -- 1. In caso di
smarrimento, sottrazione o distruzione della patente il titolare
deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di
polizia, i quali rilasciano attestazione di resa denuncia.
2. Il competente ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C. previa presentazione della attestazione di cui al
comma 1 e della dichiarazione di assunzione di responsabilità ai
fini amministrativi resa nelle forme di cui alle leggi 4 gennaio
1968, n. 15, e 11 maggio 1971, n. 390, rilascia un
documento provvisorio di guida della validità di un mese che può
essere rinnovato fino al rilascio del duplicato.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato
può essere presentata immediatamente.
4. Trascorsi trenta giorni senza che il documento smarrito o
sottratto sia stato rinvenuto o recuperato, l'interessato ne
richiede il duplicato.



128. Revisione della patente di guida. -- 1. Gli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., nonché il
prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che
siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica
locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i
titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici
prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica
o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per gli
eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti
o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila. Alla stessa sanzione soggiace
chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito
dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1,
temporaneamente inidoneo alla guida.
3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le
norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.



129. Sospensione della patente di guida. -- 1. La patente di
guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di
interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa
accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di
una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel
titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme
indicato.
2. La patente di guida è sospesa a tempo indeterminato
qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di
validità o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128,
risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di
cui all'art. 119. In tal caso la patente è sospesa fintanto che
l'interessato non produca la certificazione della Commissione
medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti
psichici e fisici. Dei suddetti provvedimenti di sospensione
viene data comunicazione ai competenti uffici della Direzione
generale della M.C.T.C..
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida
è sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della
M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida è sospesa dal
prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti
rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove è
stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e
seguenti. Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota,
ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti
adottati, il prefetto dà immediata comunicazione ai competenti
uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per
il tramite del collegamento informatico integrato già esistente
tra i sistemi informativi della direzione generale della
M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione
generale e per gli affari del personale del Ministero
dell'interno.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di
cui al comma 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel
termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza
stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni
successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato.



130. Revoca della patente di guida. -- 1. La patente di guida è
revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione
generale della M.C.T.C:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
b) quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi
dell'art. 128, risulti non più idoneo;
c) quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.
2. Allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il
provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato
può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti
psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una
patente di guida di categoria non superiore a quella della
patente revocata, senza che siano operanti i criteri di
propedeuticità previsti dall'art. 116 per il conseguimento delle
patenti delle categorie C, D ed E. Le limitazioni di cui
all'art. 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio
della patente revocata.



131. Agenti diplomatici esteri. -- 1. Le violazioni alle
disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici
e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con
riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle
norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti
suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali
dipendono coloro che le hanno accertate al Ministero degli
affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via
diplomatica.
2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso
promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti
consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1,
il Ministero dei trasporti, su richiesta del Ministero degli
affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe
visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e
provvede all'immatricolazione, assegnando speciali targhe di
riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
degli affari esteri.
3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle
targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli
indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge,
oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del
titolare dell'autoveicolo.
4. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle
carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al
momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il
veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non
oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le
organizzazioni internazionali.



132. Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati
esteri. -- 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi
immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto
alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma
2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi
a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base
al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai
cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.
3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di
immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini
maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel
regolamento.
4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.



133. Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione. -- 1.
Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno
Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle
convenzioni internazionali.
3. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi sia nazionali che
stranieri che circolano in Italia è vietato l'uso di sigla
diversa da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.



134. Circolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a
cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri. -- 1. Agli
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi importati temporaneamente o
nuovi di fabbrica acquistati per l'esportazione, che abbiano già
adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, e appartengano
a cittadini italiani residenti all'estero o a stranieri che sono
di passaggio, sono rilasciate una carta di circolazione della
durata massima di un anno, salvo eventuale proroga, e una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel
regolamento.
2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al
comma 1 scaduta di validità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.



135. Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati
esteri. -- 1. I conducenti muniti di patente di guida o di
permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono
guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o
il loro permesso, purché non siano residenti in Italia da oltre
un anno.
2. Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati
dallo Stato estero non siano conformi ai modelli stabiliti in
convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi
devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua
italiana o da un documento equipollente. Resta salvo quanto
stabilito in particolari convenzioni internazionali.
3. I conducenti muniti di patente o di permesso internazionale
rilasciati da uno Stato estero nel quale, per la guida di
determinati veicoli, è prescritto, altresì, il possesso di un
certificato di abilitazione professionale o di altri titoli
abilitativi, oltre che della patente o del permesso rilasciati
dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei
suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra,
concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata
rilasciata la patente.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
5. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del
certificato di abilitazione professionale o di idoneità, quando
prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila.
6. I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso
internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti alla
osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento
stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le
sanzioni previste per i titolari di patente italiana.



136. Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati
esteri e da Stati della Comunità europea. -- 1. I titolari di
patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro
della Comunità economica europea, che abbiano acquisito la
residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e
dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida
delle stesse categorie per le quali è valida la loro patente
senza sostenere l'esame di idoneità di cui all'art. 121. La
patente sostituita è restituita, da parte dell'autorità italiana
che ha rilasciato la nuova patente, all'autorità dello Stato
membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano
per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro
provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se
stante.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a
condizione di reciprocità, anche ai titolari di patenti di guida
rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito
in accordi internazionali.
3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di
altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del
richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti
rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei
requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma
5.
4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non è
richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da
sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunità europea, è
stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici
equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa
ipotesi alla nuova patente non può essere accordata una validità
che vada oltre il termine stabilito per la patente da
sostituire.
5. Nel caso in cui è richiesta la sostituzione, ai sensi dei
precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, già
in sostituzione di una precedente patente italiana, è rilasciata
una nuova patente di categoria non superiore a quella
originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame
di idoneità.
6. A coloro che, trascorso più di un anno dal giorno
dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente
o altro prescritto documento abilitativo, rilasciati da uno
Stato estero, non più in corso di validità si applicano le
sanzioni previste per chi guida senza essere munito della
patente di guida o del certificato di abilitazione
professionale.
7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da
non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario
documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti
di validità, ovvero a coloro che, trascorso più di un anno dal
giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con
i documenti di cui sopra in corso di validità, si applicano le
sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di
validità.



137. Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,
rimorchi e permessi internazionali di guida. -- 1. I certificati
internazionali per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi necessari
per circolare negli stati nei quali, ai sensi delle convenzioni
internazionali, tali documenti siano richiesti, sono rilasciati
dagli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., previa esibizione dei documenti di circolazione
nazionali.
2. I competenti uffici provinciali della Direzione generale
della M.C.T.C. rilasciano i permessi internazionali di guida,
previa esibizione della patente.



138. Veicoli e conducenti delle Forze armate. -- 1. Le Forze
armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro
dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle
targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di
cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare
sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che
viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti
competenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma
6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del
personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento
dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al
rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto
alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni
di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida,
relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al
comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono
ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di
guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la
tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti,
di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la
richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla
quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla
data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di
guida militare può ottenere la conversione in analogo
certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza
esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei
trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un
anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei
prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei
veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze
armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale
dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto
stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in
atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza
previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in
servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare,
appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi
adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia
di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco
delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa
italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali
operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di
patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo
immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste
dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa
dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la
disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.



139. Patente di servizio per il personale che esplica servizio
di polizia stradale. -- 1. Il personale già in possesso di
patente di guida, che esplica il servizio di polizia stradale
indicato nell'art. 12, comma 1, per guidare i veicoli
immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93,
comma 11, deve essere munito di una patente speciale di
servizio, che indichi le generalità dell'intestatario, tutti i
dati atti alla sua identificazione, la sua qualifica ed il
corpo, ufficio o comando da cui dipende.
2. La patente di servizio è rilasciata dal prefetto della
provincia nella quale l'agente o dipendente esplica il servizio
di polizia stradale, su richiesta del corpo, comando o ufficio
cui appartiene. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti e le
modalità per il rilascio di tale patente.
3. La patente rilasciata dall'autorità militare ai sensi
dell'art. 138 è alternativa a quella prevista dal comma 1.

TITOLO V
Norme di comportamento

140. Principio informatore della circolazione. -- 1. Gli utenti
della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in
ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
2. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei
precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono.


141. Velocità. -- 1. E' obbligo del conducente regolare la
velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle
caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso,
alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del
traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia
evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle
cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del
proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre
necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto
tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di
visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.
3. In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei
tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in
prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi
frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle
forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore
notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni
atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli
abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da
edifici.
4. Il conducente deve, altresì, ridurre la velocità e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce malagevole l'incrocio
con altri veicoli, in prossimità degli attraversamenti pedonali
e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso
tardino a scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al suo
avvicinarsi, gli animali che si trovino sulla strada diano segni
di spavento.
5. Il conducente non deve gareggiare in velocità.
6. Il conducente non deve circolare a velocità talmente
ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso
della circolazione.
7. All'osservanza delle disposizioni del presente articolo è
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da
sella.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente di cui
al comma 7 la sanzione amministrativa è del pagamento di una
somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



142. Limiti di velocità. -- 1. Ai fini della sicurezza della
circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima
non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le
strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade
extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i
50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di
elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade
urbane di scorrimento, previa l'apposizione degli appositi
segnali.
2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa
segnalazione, limiti di velocità minimi e limiti di velocità
massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate
strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto
dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la
determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che
saranno impartite dal Ministro dei lavori pubblici. Gli enti
proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare
tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause
che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro dei
lavori pubblici può modificare i provvedimenti presi dagli enti
proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie
direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma
1. Lo stesso Ministro può anche disporre l'imposizione di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso
di mancato adempimento, il Ministro dei lavori pubblici può
procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.
3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le
velocità sottoindicate:
a) ciclomotori: 45 km/h;
b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto
delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in
allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando
viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei
centri abitati;
c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se
montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h
in tutti gli altri casi;
d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;
e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di
cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h
fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h
sulle autostrade;
g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri
usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e
fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle
autostrade;
h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri
usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70
km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a
5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art.
82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle
autostrade;
l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h
nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad
eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere
indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di
complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui
rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c),
g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze
armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138,
comma 11.
5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocità
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.
6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di
velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di
apparecchiature debitamente omologate, nonché le registrazioni
del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi
autostradali, come precisato dal regolamento.
7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero
supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i
limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
9. Chiunque supera di oltre 40 km/h i limiti massimi di
velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila. Da tale violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è
commessa da un conducente in possesso della patente di guida da
meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei
mesi.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse
alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b),
e), f), g), h), i) e l) le sanzioni ivi previste sono
raddoppiate.
12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in
un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9,
la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della
patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo
I, sezione II, del titolo VI. Se la violazione è commessa da un
conducente in possesso della patente di guida da meno di tre
anni, la sospensione della stessa è da quattro a otto mesi.


143. Posizione dei veicoli sulla carreggiata. -- 1. I veicoli
devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in
prossimità del margine destro della medesima, anche quando la
strada è libera.
2. I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere
tenuti il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata.
3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri
veicoli quando si incrociano ovvero percorrono una curva o un
raccordo convesso, a meno che circolino su strade a due
carreggiate separate o su una carreggiata ad almeno due corsie
per ogni senso di marcia o su una carreggiata a senso unico di
circolazione.
4. Quando una strada è divisa in due carreggiate separate, si
deve percorrere quella di destra; quando è divisa in tre
carreggiate separate, si deve percorrere quella di destra o
quella centrale, salvo diversa segnalazione.
5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata è a due
o più corsie per senso di marcia, si deve percorrere la corsia
più libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono
riservate al sorpasso.
6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, comma 2, a
tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è
riservata ai veicoli lenti.
7. All'interno dei centri abitati, salvo diversa segnalazione,
quando una carreggiata è a due o più corsie per senso di marcia,
si deve percorrere la corsia libera più a destra; la corsia o le
corsie di sinistra sono riservate al sorpasso. Tuttavia i
conducenti, qualunque sia l'intensità del traffico, possono
impegnare la corsia più opportuna in relazione alla direzione
che essi intendono prendere alla successiva intersezione; i
conducenti stessi non possono peraltro cambiare corsia se non
per predisporsi a svoltare a destra o a sinistra, o per
fermarsi, in conformità delle norme che regolano queste manovre,
ovvero per effettuare la manovra di sorpasso che in tale ipotesi
è consentita anche a destra.
8. Nelle strade con binari tranviari a raso, i veicoli possono
procedere sui binari stessi purché, compatibilmente con le
esigenze della circolazione, non ostacolino o rallentino la
marcia dei tram, salva diversa segnalazione.
9. Nelle strade con doppi binari tranviari a raso, entrambi su
di un lato della carreggiata, i veicoli possono marciare a
sinistra della zona interessata dai binari, purché rimangano
sempre entro la parte della carreggiata relativa al loro senso
di circolazione.
10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da
apposita isola salvagente posta a destra dell'asse della strada,
i veicoli, salvo diversa segnalazione che imponga il passaggio
su un lato determinato, possono transitare indifferentemente a
destra o a sinistra del salvagente, purché rimangano entro la
parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione e
purché non comportino intralcio al movimento dei viaggiatori.
11. Chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila.
12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve,
dei raccordi convessi o in ogni altro caso di limitata
visibilità, ovvero percorre la carreggiata contromano, quando la
strada sia divisa in più carreggiate separate, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. Dalla
violazione prevista dal presente comma consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione è da due a sei mesi.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



144. Circolazione dei veicoli per file parallele. -- 1. La
circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad
almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità
del traffico è tale che i veicoli occupano tutta la parte della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad
una velocità condizionata da quella dei veicoli che precedono,
ovvero in tutti i casi in cui gli agenti del traffico la
autorizzano. E' ammessa, altresì, lungo il tronco stradale
adducente a una intersezione controllata da segnali luminosi o
manuali; in tal caso, al segnale di via libera, essa deve
continuare anche nell'area di manovra dell'intersezione stessa.
2. Nella circolazione per file parallele è consentito ai
conducenti di veicoli, esclusi i veicoli non a motore ed i
ciclomotori, di non mantenersi presso il margine della
carreggiata, pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta.
3. Il passaggio da una corsia all'altra è consentito, previa
la necessaria segnalazione, soltanto quando si debba raggiungere
la prima corsia di destra per svoltare a destra, o l'ultima
corsia di sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per
effettuare una riduzione di velocità o una volontaria
sospensione della marcia al margine della carreggiata, quando
ciò non sia vietato. I conducenti che si trovano nella prima
corsia di destra possono, inoltre, spostarsi da detta corsia
quando devono superare un veicolo senza motore o comunque assai
lento, sempre previa la necessaria segnalazione.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



145. Precedenza. -- 1. I conducenti, approssimandosi ad una
intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di
evitare incidenti.
2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione,
ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per
intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi
proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i
conducenti hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione.
4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli
nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota
con apposito segnale.
5. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della
striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione,
quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi
dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
segnale.
6. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico
passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la
precedenza a chi circola sulla strada.
7. E' vietato impegnare una intersezione o un attraversamento
di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la
possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l'area di
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli
provenienti da altre direzioni.
8. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e
piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e
dare la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo
sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano
nell'immediata prossimità dello sbocco sulla strada.
9. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i
segnali negativi della precedenza.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno
due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.



146. Violazione della segnaletica stradale. -- 1. L'utente
della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla
segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli
articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla
segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento,
ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Sono fatte salve
le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché
dall'articolo 191, comma 4.
3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia,
nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del
traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila.



147. Comportamento ai passaggi a livello. -- 1. Gli utenti
della strada, approssimandosi ad un passaggio a livello, devono
usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e devono
osservare le segnalazioni indicate nell'art. 44.
2. Prima di impegnare un passaggio a livello senza barriere o
semibarriere, gli utenti della strada devono assicurarsi, in
prossimità delle segnalazioni previste nel regolamento di cui
all'art. 44, comma 3, che nessun treno sia in vista e in caso
affermativo attraversare rapidamente i binari; in caso contrario
devono fermarsi senza impegnarli.
3. Gli utenti della strada non devono attraversare un
passaggio a livello quando:
a) siano chiuse o stiano per chiudersi le barriere o le
semibarriere;
b) siano in movimento di apertura le semibarriere;
c) siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa
o acustica previsti dall'art. 44, comma 2, e dal regolamento, di
cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) siano in funzione i mezzi sostitutivi delle barriere o
semibarriere previsti dal medesimo articolo.
4. Gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il
passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il
conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso
di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è
possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare
in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in
tempo utile dell'esistenza del pericolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
6. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due
anni, in una violazione di cui al comma 5 per almeno due volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.



148. Sorpasso. -- 1. Il sorpasso è la manovra mediante la quale
un veicolo supera un altro veicolo, un animale o un pedone in
movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata
destinata normalmente alla circolazione.
2. Il conducente che intende sorpassare deve preventivamente
accertarsi:
a) che la visibilità sia tale da consentire la manovra e che
la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non
abbia segnalato di voler compiere analoga manovra;
c) che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata
o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla
propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano
suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso;
d) che la strada sia libera per uno spazio tale da
consentire la completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche
conto della differenza tra la propria velocità e quella
dell'utente da sorpassare, nonché della presenza di utenti che
sopraggiungono dalla direzione contraria o che precedono
l'utente da sorpassare.
3. Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto
l'apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello
stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una
adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena
possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata
o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve
essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del
veicolo che si intende superare.
4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e
non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia,
lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata.
5. Quando la larghezza, il profilo o lo stato della
carreggiata, tenuto anche conto della densità della circolazione
in senso contrario, non consentono di sorpassare facilmente e
senza pericolo un veicolo lento, ingombrante o obbligato a
rispettare un limite di velocità, il conducente di quest'ultimo
veicolo deve rallentare e, se necessario, mettersi da parte
appena possibile, per lasciar passare i veicoli che seguono. Nei
centri abitati non sono tenuti all'osservanza di quest'ultima
disposizione i conducenti di veicoli in servizio pubblico di
linea per trasporto di persone.
6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di
marcia il conducente che, dopo aver eseguito un sorpasso, sia
indotto a sorpassare un altro veicolo o animale, può rimanere
sulla corsia impegnata per il primo sorpasso a condizione che la
manovra non sia di intralcio ai veicoli più rapidi che
sopraggiungono da tergo.
7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il
conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato
che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a
senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato
dette manovre.
8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino in
sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la
larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se
si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il
sorpasso si può effettuare su ambo i lati.
9. Qualora il tram o il filobus siano fermi in mezzo alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e non
esista un salvagente, il sorpasso a destra è vietato.
10. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa
visibilità; in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la
strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso
unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi
sia tracciata apposita segnaletica orizzontale.
11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia
sorpassando un altro, nonché il superamento di veicoli fermi o
in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per
altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine
sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata
al senso opposto di marcia.
12. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle intersezioni. Esso è, però, consentito:
a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare
abbia segnalato che intende svoltare a sinistra e abbia iniziato
detta manovra;
b) quando avvenga su strada a precedenza, purché a due
carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due corsie con
lo stesso senso di marcia e le corsie siano delimitate
dall'apposita segnaletica orizzontale;
c) quando il veicolo che si sorpassa è a due ruote non a
motore, sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte
della carreggiata destinata al senso opposto di marcia;
d) quando la circolazione sia regolata da semafori o da
agenti del traffico.
13. E' vietato il sorpasso in prossimità o in corrispondenza
dei passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione
stradale sia regolata da semafori, nonché il sorpasso di un
veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in
corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai
pedoni di attraversare la carreggiata.
14. E' vietato il sorpasso ai conducenti di veicoli di massa a
pieno carico superiore a 3,5 t, oltre che nei casi
sopraprevisti, anche nelle strade o tratti di esse in cui il
divieto sia imposto dall'apposito segnale.
15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i casi in cui ciò sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le
disposizioni dei commi 2, 3 e 8 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Alla stessa
sanzione soggiace chi viola le disposizioni di cui ai commi 4, 5
e 7.
16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai commi
9, 10, 11, 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila. Quando non si osservi il divieto di
sorpasso di cui al comma 14, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila. Ove il medesimo soggetto, in un
periodo di due anni, sia incorso in una delle violazioni di cui
al presente comma per almeno due volte, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi, ovvero da due a sei
mesi quando si tratti del divieto di cui al comma 14.



149. Distanza di sicurezza tra veicoli. -- 1. Durante la marcia
i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una
distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso
l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli
che precedono.
2. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto
di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali
veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100
m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con
due o più corsie per senso di marcia.
3. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici,
i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza
di sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque
inferiore a 20 m. I veicoli che procedono in senso opposto sono
tenuti, se necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne
il lavoro.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo deriva una collisione con grave danno ai
veicoli e tale da determinare l'applicazione della revisione di
cui all'art. 80, comma 7, la sanzione amministrativa è del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila. Ove il medesimo soggetto, in un
periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in una
delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione
II, del titolo VI.
6. Se dalla collisione derivano lesioni gravi alle persone, il
conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilioni
centosessantamila, salva l'applicazione delle sanzioni penali
per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. Si
applicano le disposizioni del capo II, sezioni I e II, del
titolo VI.



150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade
di montagna. -- 1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di
lavori, veicoli fermi o altri ostacoli, il conducente, il cui
senso di marcia è ostacolato e non può tenersi vicino al margine
destro della carreggiata, deve arrestarsi per lasciar passare i
veicoli che provengono in senso inverso.
2. Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se
l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi
quanto più possibile al margine destro della carreggiata o
spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente
che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su
di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti
necessaria la manovra di retromarcia.
3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i
complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri
veicoli; i veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore
a 3,5 t rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico
fino a 3,5 t; gli autobus rispetto agli autocarri. Se si tratta
di veicoli appartenenti entrambi alla medesima categoria tra
quelle suddette, la retromarcia deve essere eseguita dal
conducente del veicolo che procede in discesa, a meno che non
sia manifestamente più agevole per il conducente del veicolo che
procede in salita, in particolare se quest'ultimo si trovi in
prossimità di una piazzola.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
5. Alla violazione delle disposizioni del presente articolo si
applica l'art. 149, commi 5 e 6.



151. Definizioni relative alle segnalazioni visive e
all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. -- 1. Ai
fini del presente titolo si intende per:
a) proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad
illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b) proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che
serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di
nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d) proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad
illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli
altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per
effettuare la retromarcia;
e) indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada
che il conducente intende cambiare direzione verso destra o
verso sinistra;
f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento
simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g) dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il
dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h) luci di posizione anteriore e posteriore: i dispositivi
che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la
larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore e posteriore;
i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o
doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte
posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di
fitta nevicata in atto;
l) luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la
presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal
caso sostituisce le luci di posizione;
m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le
luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari
dimensioni del suo ingombro;
n) luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare
agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o) catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a
segnalare la presenza del veicolo;
p) pannello riflettente o fluorescente: il dispositivo a
luce riflessa oppure fluorescente destinato a segnalare
particolari categorie di veicoli.



152. Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli. -- 1.
L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli è obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole
a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle
gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia
e in ogni altro caso di scarsa visibilità.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e
dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è
obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il
veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica
o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste
anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



153. Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi. -- 1. Nelle
ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la
marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono
tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se
prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui
veicoli a motore, si devono tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la
illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei
centri abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia
sufficiente; fuori e dentro i centri abitati, anche di giorno,
in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia
intensa. Nei centri abitati tali proiettori devono essere
utilizzati anche quando la illuminazione pubblica sia
discontinua e quando altre sorgenti di luce possano pregiudicare
sia la visibilità per il conducente, sia quella del veicolo da
parte di altri;
b) i proiettori di profondità fuori dei centri abitati
quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente.
Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse
con le esigenze della circolazione, devono essere usati i
proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondità non devono essere usati fuori
dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in
caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia
intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità
possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori.
Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si
devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in
ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dall'art. 152, comma
1, nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia
sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondità
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando
la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro
marcia agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che
l'uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo
intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione
di sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di
abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei
veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade
contigue.
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di
profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare
incidenti e per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione
notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche
all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la
fermata e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione,
le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati
nell'art. 152, comma 1, durante la sosta al margine della
carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati,
aventi lunghezza non superiore a 6 m e larghezza non superiore a
2 m possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di
posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a
velocità particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza
costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della
strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la
luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.
9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



154. Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre. --
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per
immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione
o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare
retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare
un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a
pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo
conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate
servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali
segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra
e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli
stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di
rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il
conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando
verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo,
lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora
intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al
margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile
all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione,
eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e
a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando
si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione,
tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.
In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra
strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso
della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia
normale.
4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni di
cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono
eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o
in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



155. Limitazione dei rumori. -- 1. Durante la circolazione si
devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i
veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è
sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la
circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve
essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve
essere alterato.
3. Nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora
a bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori
massimi di accettabilità fissati dal regolamento.
4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui
veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi
previsti dal regolamento e, in ogni caso, non devono superare i
limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



156. Uso dei dispositivi di segnalazione acustica. -- 1. Il
dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza
stradale. La segnalazione deve essere la più breve possibile.
2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo di
segnalazione acustica è consentito ogni qualvolta le condizioni
ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare
incidenti, in particolare durante le manovre di sorpasso.
Durante le ore notturne ovvero di giorno, se ne ricorre la
necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali
luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di
profondità, nei casi in cui ciò non sia vietato.
3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate,
salvo i casi di effettivo e immediato pericolo. Nelle ore
notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è consentito
l'uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza.
4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che
trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo
di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di
segnalazione acustica.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



157. Arresto, fermata e sosta dei veicoli. -- 1. Agli effetti
delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del
veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della
marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per
consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per
altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non
deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il
conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del
veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento
da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della
marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria
ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di
un passeggero.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal
comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere
collocato il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di
marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere
lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni,
comunque non inferiore ad un metro.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata
devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle
piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato,
sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta
devono essere effettuate il più vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il
senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza
la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata,
purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila
di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono
essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste
il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto
obbligo di porlo in funzione.
7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un
veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte
le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca
pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



158. Divieto di fermata e di sosta dei veicoli. -- 1. La
fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello
e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad
essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,
sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e
sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali
verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in
corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo
le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in
prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di
intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal
prolungamento del bordo più vicino della carreggiata
trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi
per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle
medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in
sosta;
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due
ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli;
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata
degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e,
ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di
fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo
stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il
carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei
veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in
corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi,
rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli
stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non
autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature
destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati
dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori
analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza
dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in
loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni
destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando
siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa
segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare
le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso
del veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per
ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la
violazione.



159. Rimozione e blocco dei veicoli. -- 1. Gli organi di
polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei
veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta
dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la
circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia
integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi
1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione
alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada
per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo
arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a
concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone
le modalità nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli
adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche
prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei
trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla
rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione
della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della
circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a
chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui
caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno
stabilite nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non
è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare
costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi
costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione dei
comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per
altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati
abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente
proprietario della strada, sentiti preventivamente gli organi di
polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.



160. Sosta degli animali. -- 1. Salvo quanto disposto nell'art.
672 del codice penale, nei centri urbani il conducente deve
vigilare affinché gli animali in sosta, con o senza attacco, a
lui affidati, siano sempre perfettamente assicurati mediante
appositi dispositivi o sostegni fissi e legati in modo tale da
non arrecare intralcio o pericolo alla circolazione dei veicoli
e dei pedoni. Durante le ore notturne gli animali potranno
sostare soltanto in luoghi sufficientemente illuminati. Fuori
dei centri abitati è vietata la sosta degli animali sulla
carreggiata.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila.



161. Ingombro della carreggiata. -- 1. Nel caso di ingombro
della carreggiata per avaria del veicolo, per caduta del carico
o per qualsiasi altra causa, il conducente, al fine di evitare
ogni pericolo per il traffico sopraggiungente, deve
sollecitamente rendere libero per quanto possibile il transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e a spingere il veicolo fuori
della carreggiata o, se ciò non è possibile, a collocarlo sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di
essa.
2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo
spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a
creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere
immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere
sicura la circolazione e libero il transito.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, l'utente deve
provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti
mediante il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri
mezzi idonei, nonché informare l'ente proprietario della strada
od un organo di polizia.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



162. Segnalazione di veicolo fermo. -- 1. Fatti salvi gli
obblighi di cui all'art. 152, fuori dei centri abitati i
veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote e i
motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla
carreggiata, di notte quando manchino o siano inefficienti le
luci posteriori di posizione o di emergenza e, in ogni caso,
anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente
distanza da coloro che sopraggiungono da tergo, devono essere
presegnalati con il segnale mobile di pericolo, di cui i veicoli
devono essere dotati. Il segnale deve essere collocato alla
distanza prevista dal regolamento.
2. Il segnale mobile di pericolo è di forma triangolare,
rivestito di materiale retroriflettente e munito di un apposito
sostegno che ne consenta l'appoggio sul piano stradale in
posizione pressoché verticale in modo da garantirne la
visibilità.
3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le
modalità di approvazione del segnale. Il triangolo deve essere
conforme al modello approvato e riportare gli estremi
dell'approvazione.
4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito segnale
mobile di pericolo, il conducente deve provvedere in altro modo
a presegnalare efficacemente l'ostacolo.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



163. Convogli militari, cortei e simili. -- 1. E' vietato
interrompere convogli di veicoli militari, delle forze di
polizia o di mezzi di soccorso segnalati come tali; è vietato
altresì inserirsi tra i veicoli che compongono tali convogli.
2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari,
cortei e processioni.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



164. Sistemazione del carico sui veicoli. -- 1. Il carico dei
veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la
dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al
conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida;
da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare
dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le
targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte
anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla
parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai
3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti
stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art.
61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono
lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza
da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di
posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi
simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non
possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria
del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni
al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono
strisciare sul terreno.
5. E' vietato trasportare o trainare cose che striscino sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo,
devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare
pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la
sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due
speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale
retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo
da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le
modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere
conforme al modello approvato e riportare gli estremi
dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente
non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità
stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore,
nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre
all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al
ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di
guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia
condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I
documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico
sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le
modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.



165. Traino di veicoli in avaria. -- 1. Al di fuori dei casi
previsti dall'art. 63, il traino, per incombente situazione di
emergenza, di un veicolo da parte di un altro deve avvenire
attraverso un solido collegamento tra i veicoli stessi, da
effettuarsi mediante aggancio con fune, catena, cavo, barra
rigida od altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati
in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente
percepibili da parte degli altri utenti della strada.
2. Durante le operazioni di traino il veicolo trainato deve
mantenere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente
di cui all'art. 151, lettera f), oppure, in mancanza di tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla
circolazione il pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il
segnale mobile di cui all'art. 162. Il veicolo trainante, ove ne
sia munito, deve mantenere attivato l'apposito dispositivo a
luce gialla prescritto dal regolamento per i veicoli di soccorso
stradale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.



166. Trasporto di cose su veicoli a trazione animale. -- 1. Sui
veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare
la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.
2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa
complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra
alcuna delle ipotesi di violazione di cui all'art. 62, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila.



167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. --
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a
pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per
cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando
detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma:
a) da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila,
se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila, se
l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila, se l'eccedenza supera le 3 t.
3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non
superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma
2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque
per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta
per cento, oppure superi il trenta per cento della massa
complessiva.
4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui
all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro
carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata
non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di
sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso
delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui
all'art. 10, comma 3, lettere e) e g), possono circolare con il
loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere
di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto
all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.
5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato
la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di
oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di
circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa
uguale a quella prevista nel comma 2.
6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi
di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci
sia eccedenza di massa nel complesso.
7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al
comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila, ferma restando la responsabilità
civile di cui all'art. 2054 del codice civile.
8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal
presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate
nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti
mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono
considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,
nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito
per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di
circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti
proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art.
10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di
massa di cui all'art. 62.
10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al
dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata
nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è
subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.
11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali,
definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva
massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso
la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a
quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio
è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione.
12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico
le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche
di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché
i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di
legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di
cui al comma 9 in solido.
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le
norme previste dal presente articolo.



168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali
pericolosi. -- 1. Ai fini del trasporto su strada sono
considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi
indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale su strada di merci pericolose di cui
alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Le prescrizioni relative all'etichettaggio,
all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui
veicoli stradali ed alla sicurezza del trasporto delle merci
pericolose ammesse al trasporto in base agli allegati
all'accordo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti. Il Ministro dei trasporti può altresì
prescrivere, con propri decreti, particolari attrezzature ed
equipaggiamenti dei veicoli che si rendano necessari per il
trasporto di singole merci o classi di merci pericolose di cui
al comma 1. Per le merci che presentino pericolo di esplosione o
di incendio le prescrizioni di cui al primo ed al secondo
periodo sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno. Gli addetti al carico
ed allo scarico delle merci pericolose, con esclusione dei
prodotti petroliferi degli impianti di rifornimento stradali per
autoveicoli, debbono a ciò essere abilitati; il Ministro dei
trasporti, con propri decreti, stabilisce, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, le necessarie
misure applicative.
3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale su
strada è ammesso dagli accordi internazionali, possono essere
trasportate su strada, all'interno dello Stato, alle medesime
condizioni stabilite per i predetti trasporti internazionali.
Per le merci che presentino pericolo di esplosione e per i gas
tossici resta salvo l'obbligo per gli interessati di munirsi
delle licenze e dei permessi di trasporto qualora previsti dalle
vigenti disposizioni.
4. Con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, possono essere classificate
merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed
oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che siano
ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate le
condizioni nel rispetto delle quali le singole merci elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci assimilabili a
quelle di cui al comma 3 può altresì essere imposto l'obbligo
della autorizzazione del singolo trasporto, precisando
l'autorità competente, nonché i criteri e le modalità da
seguire.
5. Per il trasporto delle materie fissili o radioattive si
applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e successive
modifiche.
6. Il Ministro dei trasporti provvede con propri decreti al
recepimento delle direttive comunitarie riguardanti la sicurezza
del trasporto su strada delle merci pericolose.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di
veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa
complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata
sulla carta di circolazione, è soggetto alle sanzioni
amministrative previste nell'art. 167, comma 2, in misura
doppia.
8. Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare
autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le
condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi
provvedimenti di autorizzazione, è punito con l'arresto sino a 8
mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
All'accertamento del reato conseguono le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione della carta di circolazione e della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei
mesi, a norma, rispettivamente, del capo I, sezione II, e del
capo II, sezione II, del titolo VI.
9. Parimenti, chiunque viola le prescrizioni contenute nei
decreti del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'interno, di cui al comma 2 ovvero non rispetti le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida e della carta di
circolazione da uno a quattro mesi, a norma del capo I, sezione
II, del titolo VI.
10. Alle violazioni di cui ai precedenti commi si applicano le
disposizioni dell'art. 167, comma 9.



169. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a
motore. -- 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più
ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie
per la guida.
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui
veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione
all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato
nella carta di circolazione.
3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute
o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a
trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico
complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti
valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori
sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle
caratteristiche di detti veicoli.
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere
posto in modo da non limitare la libertà di movimento del
conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti
veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il
conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze
dalla sagoma trasversale del veicolo.
5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto
promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in
soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età
inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.
6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art.
38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,
n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in
numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire
impedimento o pericolo per la guida. E' consentito il trasporto
di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore
al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo
mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere
autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C.
7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone,
escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un
carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella
carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone
superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse
adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila,
nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo
I, sezione II, del titolo VI.
9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla
guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente
articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila.



170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a
due ruote. -- 1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il
conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e
delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve
reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in
caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non
deve procedere sollevando la ruota anteriore.
2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone
oltre al conducente.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in
modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle
apposite attrezzature del veicolo.
4. E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di
trainare o farsi trainare da altri veicoli.
5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti
che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente
rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla
sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano
o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti,
è consentito il trasporto di animali purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da
conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa
consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni,
ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.



171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due
ruote. -- 1. E' fatto obbligo durante la marcia di indossare e di
tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai
tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei
trasporti:
a) ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due
ruote e di motocicli;
b) ai conducenti di motocicli di qualsiasi cilindrata, o di
motocarrozzette, nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi
anche se minorenni.
2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Quando il
mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della
violazione risponde il conducente.
3. Se la violazione è commessa da conducente minorenne, in
luogo della sanzione pecuniaria si applica il fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, ai sensi del capo
I, sezione II, del titolo VI.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono
soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



172. Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta. --
1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie:
a) M1;
b) M2, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori, di
coloro che viaggiano su veicoli di massa massima ammissibile
superiore a 3,5 t e su quelli che dispongono di posti
appositamente realizzati per passeggeri in piedi,
c) N1, ad eccezione degli occupanti i sedili posteriori,
classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di
ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, hanno l'obbligo di
utilizzarli in qualsiasi situazione di marcia.
2. Il conducente è tenuto ad assicurarsi della persistente
efficienza dei dispositivi di ritenuta.
3. Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di
sicurezza:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di
polizia municipale nell'espletamento di un servizio di
emergenza;
b) i conducenti ed addetti dei veicoli del servizio
antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
c) gli appartenenti a servizi di vigilanza privati
regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) i conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone
in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con
conducente, durante il servizio nei centri abitati;
e) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni
previste dall'articolo 122, comma 2;
f) le persone che risultino, sulla base di certificazione
rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti
autorità sanitarie di altro Stato membro delle Comunità europee,
affette da patologie particolari che costituiscono
controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza.
Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve
recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva n.
91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di
polizia di cui all'articolo 12;
g) le donne in stato di gravidanza sulla base della
certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle
cinture di sicurezza.
4. I passeggeri di età inferiore ai dodici anni che abbiano
una statura inferiore a 1,50 m devono essere trattenuti da un
sistema di ritenuta, adeguato alla loro statura ed al loro peso.
5. I bambini di età inferiore ai tre anni che occupano i
sedili posteriori possono non essere trattenuti da un sistema di
ritenuta se sono trasportati in un veicolo in cui tale sistema
non sia disponibile, purché siano accompagnati da almeno un
passeggero di età non inferiore ai sedici anni.
6. Le norme di cui al comma 4 non si applicano ai passeggeri
che viaggiano sui sedili posteriori di autovetture adibite al
trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a
noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando
circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni
ferroviarie, porti e aeroporti, a condizione che siano
accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad
anni sedici.
7. I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno dei
tipi omologati secondo le normative stabilite dal Ministero dei
trasporti.
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei
sistemi di ritenuta previsti è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Quando il
mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il
conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto,
chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
9. Chiunque, pur facendo uso della cintura, ne altera od
ostacola il normale funzionamento, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila
a lire centoventottomila.
10. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza cinture di sicurezza o
sistemi di ritenuta di tipo non omologato è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila.
11. Le cinture o sistemi di ritenuta di cui al comma 10,
ancorché installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed
alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI.



173. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida. -- 1. Il titolare di patente di guida, al quale in sede di
rilascio o rinnovo della patente stessa sia stato prescritto di
integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni
anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati
apparecchi, ha l'obbligo di usarli durante la guida.
2. E' vietato al conducente di far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei
Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché
per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade,
delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. E'
consentito l'uso di apparecchi a viva voce che non richiedono
per il loro funzionamento l'uso delle mani.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



174. Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto
di persone o cose. -- 1. La durata della guida degli autoveicoli
adibiti al trasporto di persone e di cose, e i relativi
controlli, sono disciplinati dalle norme previste dal
regolamento CEE n. 3820/85.
2. Gli estratti del registro e le copie dell'orario di
servizio di cui all'art. 14 del regolamento CEE n. 3820/85
debbono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono
stati affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'art.
12 del presente codice.
3. I registri di servizio di cui all'art. 14 del suddetto
regolamento, conservati dall'impresa, debbono essere esibiti,
per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della
M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.
4. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o
non osservi periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal
regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila.
5. Il conducente che non osserva i periodi di riposo
prescritti ovvero è sprovvisto dell'estratto del registro di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al
medesimo regolamento CEE n. 3820/85 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila.
6. Gli altri membri dell'equipaggio che non osservano le
prescrizioni previste nel comma 5 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila
a lire centoventottomila.
7. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario
di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire
centoventottomila, salva l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
8. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione
si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta.
9. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva
le disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 3820/85 e non
tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o
alterati è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, salva l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legge penale, ove il fatto costituisca reato.
10. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche
della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il
trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre
nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo
abilitativo al trasporto riguardante il veicolo cui le
infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida rivoltale
dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine
la sua posizione, non vi abbia provveduto.
11. Qualora l'impresa di cui al comma 10, malgrado il
provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una
costante recidività nel commettere infrazioni, anche
nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre
nella decadenza o revoca del provvedimento che l'abilita al
trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si
riferiscono.
12. Per le inadempienze commesse dalle imprese che effettuano
trasporto di viaggiatori in servizio di linea si applicano le
sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia.
13. La sospensione, la decadenza o la revoca, di cui ai commi
precedenti, sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il
titolo che abilita al trasporto.
14. Contro i provvedimenti di revoca e di decadenza adottati
dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C.,
ai sensi del comma 11, è ammesso ricorso gerarchico entro trenta
giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta
giorni. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono
definitivi.



175. Condizioni e limitazioni della circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali. -- 1. Le norme
del presente articolo e dell'art. 176 si applicano ai veicoli
ammessi a circolare sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali e su altre strade, individuate con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'ente
proprietario, e da indicare con apposita segnaletica d'inizio e
fine.
2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle
autostrade e sulle strade di cui al comma 1:
a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata
inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di
cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico;
b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di
massa complessiva fino a 1300 kg;
c) veicoli non muniti di pneumatici;
d) macchine agricole e macchine operatrici;
e) veicoli con carico disordinato e non solidamente
assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti;
f) veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se
trasportano materie suscettibili di dispersione;
g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti
previsti dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti
dall'art. 10;
h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e
gommatura possono costituire pericolo per la circolazione;
i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e
fissato.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano ai veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari
dell'autostrada o da essi autorizzati. L'esclusione di cui al
comma 2, lettera d), relativamente alle macchine operatrici-gru
come individuate dalla carta di circolazione, non si applica
sulle strade extraurbane principali.
4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi di velocità
per l'ammissione alla circolazione sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali di determinate categorie di
veicoli.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi
restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari di cui
all'art. 6, possono essere escluse dal transito su talune
autostrade, o tratti di esse, anche altre determinate categorie
di veicoli o trasporti, qualora le esigenze della circolazione
lo richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi
pubblici di linea, il provvedimento è adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti mentre per quelli appartenenti alle
Forze armate il concerto è realizzato con il Ministro della
difesa.
6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali, eccezion
fatta per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree
gli animali possono circolare solo se debitamente custoditi.
Lungo le corsie di emergenza è consentito il transito dei pedoni
solo per raggiungere i punti per le richieste di soccorso.
7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree
di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza
autostradale è vietato:
a) trainare veicoli che non siano rimorchi;
b) richiedere o concedere passaggi;
c) svolgere attività commerciali o di propaganda sotto
qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o
di parcheggio se autorizzate dall'ente proprietario;
d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e
per il periodo stabilito dall'ente proprietario o
concessionario.
8. Nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti è
vietato, anche a chi sia munito di licenza o di autorizzazione,
svolgere attività di propaganda sotto qualsiasi forma ovvero
attività commerciali con offerta di vendita agli utenti delle
autostrade stesse.
9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonché in ogni
altra pertinenza autostradale è vietato lasciare in sosta il
veicolo per un tempo superiore alle ventiquattro ore, ad
eccezione che nei parcheggi riservati agli alberghi esistenti
nell'ambito autostradale o in altre aree analogamente
attrezzate.
10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo può
essere rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di
cui all'art. 159.
11. Gli organi di polizia stradale provvedono alla rimozione
dei veicoli in sosta che per il loro stato o per altro fondato
motivo possano ritenersi abbandonati, nonché al loro trasporto
in uno dei centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915. Per tali operazioni i predetti organi di polizia
possono incaricare l'ente proprietario.
12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono
consentiti solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche
preventivamente, dall'ente proprietario. Sono esentati
dall'autorizzazione le Forze armate e di polizia.
13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e) ed
f), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7, lettere a), b)
e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquantaquattromila a lire
duecentosedicimila, salvo l'applicazione delle norme della legge
28 marzo 1991, n. 112.
15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e
8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila. Dalla detta violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del
veicolo per giorni sessanta, secondo le disposizioni di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI.
16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Se
la violazione riguarda le disposizioni di cui al comma 6 la
sanzione è da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4, gli organi
di polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i veicoli
stessi l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto
abbandono. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere e) ed f), la
norma si applica solo nel caso in cui non sia possibile
riportare il carico nelle condizioni previste dalle presenti
norme.



176. Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e
sulle strade extraurbane principali. -- 1. Sulle carreggiate,
sulle rampe e sugli svincoli delle strade di cui all'art. 175,
comma 1, è vietato:
a) invertire il senso di marcia e attraversare lo
spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere
la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a
quello consentito;
b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la
sosta di emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie
nelle aree di servizio o di parcheggio;
c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza se non
per arrestarsi o riprendere la marcia;
d) circolare sulle corsie di variazione di velocità se non
per entrare o uscire dalla carreggiata.
2. E' fatto obbligo:
a) di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi
sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli
in circolazione su quest'ultima corsia;
b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla
carreggiata, la corsia di destra, immettendosi quindi
nell'apposita corsia di decelerazione sin dal suo inizio;
c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati nell'art.
154 il cambiamento di corsia.
3. In occasione di arresto della circolazione per ingorghi o
comunque per formazione di code, qualora la corsia per la sosta
di emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta di
emergenza o non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli di
polizia e di soccorso, i veicoli che occupano la prima corsia di
destra devono essere disposti il più vicino possibile alla
striscia di sinistra.
4. In caso di ingorgo è consentito transitare sulla corsia per
la sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada a
partire dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento
metri dallo svincolo.
5. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli è vietato
sostare o solo fermarsi, fuorché in situazioni d'emergenza
dovute a malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza
del veicolo medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere
portato nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta
di emergenza o, mancando questa, sulla prima piazzola nel senso
di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di
scorrimento.
6. La sosta d'emergenza non deve eccedere il tempo
strettamente necessario per superare l'emergenza stessa e non
deve, comunque, protrarsi oltre le tre ore. Decorso tale termine
il veicolo può essere rimosso coattivamente e si applicano le
disposizioni di cui all'art. 175, comma 10.
7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta
e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, devono
sempre essere tenute accese le luci di posizione, nonché gli
altri dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5.
8. Qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il
veicolo sulla corsia per la sosta di emergenza o sulla piazzola
d'emergenza, oppure allorché il veicolo sia costretto a fermarsi
su tratti privi di tali appositi spazi, deve essere collocato,
posteriormente al veicolo e alla distanza di almeno 100 m dallo
stesso, l'apposito segnale mobile. Lo stesso obbligo incombe al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di
notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano
inefficienti le luci di posizione.
9. Nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, salvo
diversa segnalazione, è vietato ai conducenti di veicoli adibiti
al trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le 5 t,
ed ai conducenti di veicoli o complessi veicolari di lunghezza
totale superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori
delle due più vicine al bordo destro della carreggiata.
10. Fermo restando quanto disposto dall'art. 144 per la marcia
per file parallele è vietato affiancarsi ad altro veicolo nella
stessa corsia.
11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento di
un pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato, devono
arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere,
eventualmente incolonnandosi secondo le indicazioni date dalle
segnalazioni esistenti o dal personale addetto e corrispondere
il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti.
12. I conducenti dei veicoli adibiti ai servizi
dell'autostrada, purché muniti di specifica autorizzazione
dell'ente proprietario, sono esentati, quando sussistano
effettive esigenze di servizio, dall'osservanza delle norme del
presente articolo relative al divieto di effettuare:
a) la manovra di inversione del senso di marcia;
b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di
emergenza;
c) il traino dei veicoli in avaria.
13. I conducenti di cui al comma 12, nell'effettuare le
manovre, che devono essere eseguite con la massima prudenza e
cautela, devono tenere in funzione sui veicoli il dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante.
14. Sono esonerati dall'osservanza del divieto di effettuare
le manovre di cui al comma 12 anche i conducenti degli
autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia,
antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu
lampeggiante.
15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro
pertinenze è esonerato, in caso di effettive esigenze di
servizio e con l'adozione di opportune cautele, dall'osservanza
del divieto di circolazione per i pedoni.
16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del
titolo di entrata, o che impegni gli impianti di controllo in
maniera impropria rispetto al titolo in suo possesso, il
pedaggio da corrispondere è calcolato dalla più lontana stazione
di entrata per la classe del suo veicolo. All'utente è data la
facoltà di prova in ordine alla stazione di entrata.
17. Chiunque transita senza fermarsi in corrispondenza delle
stazioni, creando pericolo per la circolazione, nonché per la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere
qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il
pagamento del pedaggio, è soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.
18. Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con
veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80,
ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila. E'
sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verrà
restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore,
ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la
prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme
dell'art. 214.
19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a),
quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o
sugli svincoli, è punito con l'arresto da due a sei mesi e con
l'ammenda da lire duecentomila a lire unmilione.
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c)
e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a
lire duemilionicentosessantamila.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
22. Dall'accertamento del reato per la violazione del divieto
di cui al comma 1, lettera a), consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi, secondo le
disposizioni di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.
Quando si tratti di violazione delle disposizioni del comma 1,
lettere c) e d), alla sanzione amministrativa pecuniaria
consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi.



177. Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze. -- 1.
L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e,
qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo
supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è
consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti
a servizi di polizia o antincendio, a quelli delle autoambulanze
e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi,
solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I
predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il
riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione
generale della M.C.T.C.. Agli incroci regolati, gli agenti del
traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera
ai veicoli suddetti.
2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1,
nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino
congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme
e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non
sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni
relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica
stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione
delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto
comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui
al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi
sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di
allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo e, se
necessario, di fermarsi. E' vietato seguire da presso tali
veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso
dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



178. Documenti di viaggio per trasporti professionali con
veicoli non muniti di cronotachigrafo. -- 1. I libretti
individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere
esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri
di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il
controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C.
e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o
non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal
regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti
ovvero è sprovvisto del libretto individuale di controllo o
dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario
di servizio di cui al regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a
lire quattrocentotrentaduemila. La stessa sanzione si applica
agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette
prescrizioni.
4. Chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o altera
il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro
di servizio o copia dell'orario di servizio è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila, salvo che il
fatto costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo
l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione
si riferisce, è obbligata in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva
le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i
documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati
è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila per ciascun dipendente cui la
violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della
loro entità e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di
persone in servizio non di linea o di cose incorre nella
sospensione, per un periodo da uno a tre mesi,
dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le
infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte
dell'autorità competente a regolarizzare nel termine di trenta
giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a
norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio
di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca
dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano
trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai
commi 7, 8 e 9, sono adottate dall'autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca è ammesso ricorso
gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il
quale decide entro sessanta giorni.



179. Cronotachigrafo. -- 1. I veicoli devono circolare
provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le
modalità d'impiego stabilite nel regolamento CEE n. 3821/85, nei
casi previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola
con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente
caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento
o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di
registrazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila. La sanzione amministrativa
pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la
manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al
trasporto di cose che mette in circolazione un veicolo
sprovvisto di cronotachigrafo e dei relativi fogli di
registrazione, ovvero con cronotachigrafo manomesso oppure non
funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni
alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria
della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al
veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la
durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni
pecuniarie previste.
5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di
cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono
applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione
più grave.
6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni
accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo
risulta immatricolato.
7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai
commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la
circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso
o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul
verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di
dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza
od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto
termine decorre dalla data di ricezione della notifica del
verbale, da effettuare al più presto.
8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla
diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione
l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in
caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello
stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario
o all'intestatario della carta di circolazione.
9. Alla violazione di cui al comma 2 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n.
727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13
novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si
applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di
accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e
3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico
provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della
regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.


180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida. -- 1.
Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve
avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità
tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente
categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di
guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di
riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni
di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se
trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche
l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123,
comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione
o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi
previsti dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello
risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo
sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la
relativa autorizzazione.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di
abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando
prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il
certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila. Quando
si tratta di ciclomotori la sanzione è da lire trentaduemila a
lire centoventottomila.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito
dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito
nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire
informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle
violazioni amministrative previste dal presente codice, è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila.



181. Esposizione dei contrassegni per la circolazione. -- 1. E'
fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro
parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa
automobilistica e quello relativo all'assicurazione
obbligatoria.
2. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i
contrassegni stessi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila. Si applica la
disposizione del comma 8 dell'art. 180.



182. Circolazione dei velocipedi. -- 1. I ciclisti devono
procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni
della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in
numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri
abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di
essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle
mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono
essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a
sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e
facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi
trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo
per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono
usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno
che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E'
consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un
bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con
le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il
trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere
condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da
quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare
più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è
consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino
a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art.
170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate
quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di
essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila. La sanzione è da
lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila quando si
tratta di velocipedi di cui al comma 6.



183. Circolazione dei veicoli a trazione animale. -- 1. Ogni
veicolo a trazione animale deve essere guidato da un conducente
che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia e deve
avere costantemente il controllo degli animali.
2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di cose non
può essere trainato da più di due animali se a due ruote o da
più di quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti
funebri.
3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando devono
superare forti pendenze o per altre comprovate necessità,
possono essere trainati da un numero di animali superiore a
quello indicato nel comma 2 previa autorizzazione dell'ente
proprietario della strada. Nei centri abitati l'autorizzazione è
rilasciata in ogni caso dal sindaco.
4. I veicoli trainati da più di tre animali devono avere due
conducenti.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila.



184. Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi.
-- 1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati ad
un veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o
pericoloso occorre almeno un conducente, il quale deve avere
costantemente il controllo dei medesimi e condurli in modo da
evitare intralcio e pericolo per la circolazione.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri
animali isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada
attraversi una zona destinata al pascolo, segnalata con gli
appositi segnali di pericolo.
3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione
per le strade sufficientemente illuminate o interne ai centri
abitati, i conducenti devono tenere acceso un dispositivo di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in tutte
le direzioni, esposto in modo che risulti visibile sia dalla
parte anteriore che dalla parte posteriore.
4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere
legati non più di due animali senza obbligo di conducente e
delle luci di cui al comma 3. Tuttavia nei casi previsti
dall'art. 152 tali animali non dovranno ostacolare la visibilità
delle luci previste per il veicolo a cui sono legati.
5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di
animali quando circolano su strada devono essere condotti da un
guardiano fino al numero di cinquanta e da non meno di due per
un numero superiore.
6. I guardiani devono regolare il transito degli animali in
modo che resti libera sulla sinistra almeno la metà della
carreggiata. Sono, altresì, tenuti a frazionare e separare i
gruppi di animali superiori al numero di cinquanta ad opportuni
intervalli al fine di assicurare la regolarità della
circolazione.
7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono
sostare sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un
guardiano e seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un
dispositivo di segnalazione che proietti in orizzontale luce
arancione in tutte le direzioni, esposto in modo che risulti
visibile sia dalla parte anteriore che da quella posteriore.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



185. Circolazione e sosta delle auto-caravan. -- 1. I veicoli
di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla
stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede
stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se
l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non
emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e
non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente
l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle
auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a
quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della
zona.
4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque
chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di
appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario.
5. Il divieto di cui al comma 4 è esteso anche agli altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.
6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la
realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree
attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle
auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti
ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride,
raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le
tariffe per l'uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i
criteri per l'istituzione da parte dei comuni di analoghe aree
attrezzate nell'ambito dei rispettivi territori e l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
8. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'ambiente, sono determinate le caratteristiche dei
liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei
residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire
negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 4.


186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. -- 1. E' vietato
guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande
alcooliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto
non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e
con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a
tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto
compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra
persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato
dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato
in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali
garanzie per la custodia.
4. In caso di incidente o quando si abbia motivo di ritenere
che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione
psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di
polizia stradale di cui all'art. 12 hanno la facoltà di
effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati
dal regolamento.
5. Qualora dall'accertamento risulti un valore corrispondente
ad un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti dal
regolamento, l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai
fini della applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
6. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 4, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.



187. Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. -- 1. E'
vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica
correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. In caso di incidente o quando si ha ragionevolmente motivo
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto
l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, gli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12,
fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, hanno
facoltà di accompagnare il conducente presso le strutture
pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 186, per il prelievo di
campioni di liquidi biologici. Lo stato di alterazione fisica e
psichica sarà accertato con le modalità stabilite con decreto
del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici. Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura
dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al
prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali
provvedimenti di competenza.
3. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai
centri di cui al comma 2, ordina che il guidatore sia sottoposto
a visita medica ai sensi dell'art. 119 e può disporre, in via
cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito
dell'esame di revisione, che deve avvenire, comunque, nel
termine indicato dal regolamento.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 186.
5. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 2, il
conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire duemilioni.



188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone
invalide. -- 1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al
servizio delle persone invalide gli enti proprietari della
strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture,
nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la
mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui
al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza
nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le
formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a
norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei
limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a
tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1,
senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia
uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire centottomila a lire
quattrocentotrentaduemila.
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur
avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti
indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.



189. Comportamento in caso di incidente. -- 1. L'utente della
strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare
l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto
ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi
affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le
tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono
inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione,
secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di
polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione
di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto
l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi
necessari per appurare le modalità dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresì, fornire le
proprie generalità, nonché le altre informazioni utili, anche ai
fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono
presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi
sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle
sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire duecentosedicimila a lire
ottocentosessantaquattromila.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di
incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di
fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il
conducente che si sia dato alla fuga è in ogni caso passibile di
arresto. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da tre mesi ad un anno, ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone
ferite è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la
multa fino a lire duemilioni.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza
a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi
immediatamente a disposizione degli organi di polizia
giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio
colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto
all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2,
3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.



190. Comportamento dei pedoni. -- 1. I pedoni devono circolare
sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi
per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri,
interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della
carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da
causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori
dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in
senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a
due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione
di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso
unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla
carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di
illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica
fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi
degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei
sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di
cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono
attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con
l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé
o per altri.
3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le
intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i
larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora
esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata
nel comma 2.
4. E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata,
salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, sostando in
gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli
attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale
degli altri pedoni.
5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in
zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la
precedenza ai conducenti.
6. E' vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta
alle fermate.
7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche
se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo
46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai
pedoni.
8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri
acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle
strade.
9. E' vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti
e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati
ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori
di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli
altri utenti.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire trentaduemila a lire centoventottomila.



191. Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. --
1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i
conducenti devono dare la precedenza, rallentando e
all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano sugli
attraversamenti pedonali. I conducenti che svoltano per
inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un
attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando
e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che transitano
sull'attraversamento medesimo, quando ad essi non sia vietato il
passaggio.
2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i
conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il
lato opposto in condizioni di sicurezza.
3. I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida
con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di
bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o comunque
altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge
ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di
pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o
maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole
prevederli in relazione alla situazione di fatto.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.



192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti. -- 1.
Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi
all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta
l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in
uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a
richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma
1, il documento di circolazione e la patente di guida, se
prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in
materia di circolazione stradale, devono avere con sé.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti
commi, possono:
-- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare
l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
-- ordinare di non proseguire la marcia al conducente di un
veicolo, qualora i dispositivi di segnalazione visiva e di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarità
tali da determinare grave pericolo per la propria e altrui
sicurezza, tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o
della strada;
-- ordinare ai conducenti dei veicoli sprovvisti di mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi
o di proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche
cautele.
4. Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del
loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare
mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il
graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante
l'ordine intimato con idonei segnali. Le caratteristiche di
detti mezzi, nonché le condizioni e le modalità del loro
impiego, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e di grazia e
giustizia.
5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il
personale militare, anche non coadiuvato dal personale di
polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per
consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove il
fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire
quattrocentomila.



193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. -- 1.
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla
strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti
disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire unmilioneottantamila a lire
quattromilionitrecentoventimila.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta ad
un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la
responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei
quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901,
secondo comma, del codice civile.
4. Si applicano gli articoli 13, comma terzo, e 21, comma
primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VI
Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative
sanzioni


Capo I - Degli illeciti amministrativi e delle relative
sanzioni


Sezione I - Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni
amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

194. Disposizioni di carattere generale. -- 1. In tutte le
ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata
violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si
applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e
II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente
capo.



195. Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. --
1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento
di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo
fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo
generale di lire trentaduemila ed il limite massimo generale di
lire quattromilionitrecentoventimila. Tale limite massimo
generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni
proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198,
ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
2. Nella determinazione della sanzione amministrativa
pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed
un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del
trasgressore e alle sue condizioni economiche.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è
aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione,
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi
nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni
biennio, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i
Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e per i
problemi delle aree urbane, fissa, seguendo i criteri di cui
sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie,
che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali
limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.



196. Principio di solidarietà. -- 1. Per le violazioni punibili
con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del
veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto
di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria, è obbligato in solido con l'autore della violazione
al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la
circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle
ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e,
per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di
identificazione.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere
e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o
vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della
direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta,
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal
dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione
privi di personalità giuridica o comunque da un imprenditore,
nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore è obbligato,
in solido con l'autore della violazione, al pagamento della
somma da questi dovuta.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero
nei confronti dell'autore della violazione stessa.



197. Concorso di persone nella violazione. -- 1. Quando più
persone concorrono in una violazione, per la quale è stabilita
una sanzione amministrativa pecuniaria, ciascuna soggiace alla
sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge disponga
diversamente.



198. Più violazioni di norme che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie. -- 1. Salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave
aumentata fino al triplo.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle
aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il
trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi
e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni
singola violazione.



199. Non trasmissibilità dell'obbligazione. -- 1.
L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi.



200. Contestazione e verbalizzazione delle violazioni. -- 1. La
violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente
contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale
contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono
che vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo
modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e,
se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o
comando da cui dipende l'agente accertatore.



201. Notificazione delle violazioni. -- 1. Qualora la
violazione non possa essere immediatamente contestata, il
verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione
e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni
dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore
o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore,
munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196,
quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta
all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora
l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia
identificato successivamente, la notificazione può essere
effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni
dall'identificazione. Per i residenti all'estero la notifica
deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto
cui deve essere effettuata la notifica non siano noti, la
notifica stessa non è obbligatoria nei confronti di quel
soggetto e si effettua agli altri soggetti di cui al comma 1.
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi
indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le
modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo
della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del
servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di
circolazione o dall'archivio nazionale dei veicoli istituito
presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla
patente di guida del conducente.
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a
carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria.
5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei
confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata
effettuata nel termine prescritto.



202. Pagamento in misura ridotta. -- 1. Per le violazioni per
le quali il presente codice stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle
eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a
pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole
norme.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo
di versamento in conto corrente postale, oppure, se
l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente
bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono
essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle
norme sui versamenti in conto corrente postale, o,
eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.
3. Il pagamento in misura ridotta non è consentito quando il
trasgressore non abbia ottemperato all'invito a fermarsi ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato
di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o
qualsiasi altro documento che, ai sensi delle presenti norme,
deve avere con sé; in tal caso il verbale di contestazione della
violazione deve essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni
dall'identificazione.



203. Ricorso al prefetto. -- 1. Il trasgressore o gli altri
soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta
dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è
consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della
commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui
appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi
con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere
richiesta l'audizione personale.
2. Il responsabile dell'ufficio o del comando indicati nel
comma 1 è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto entro trenta
giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova
delle eseguite contestazioni o notificazioni, nonché con ogni
altro elemento utile alla decisione, anche se fornito dal
ricorrente.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso
e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale,
in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per
una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento.



204. Provvedimenti del prefetto. -- 1. Il prefetto, esaminati
il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando
accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti
gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene
fondato l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri
dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche le
spese ed è notificata all'autore della violazione ed alle altre
persone che sono tenute al pagamento ai sensi del presente
titolo. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il
prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, comunicandola integralmente
all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il
quale ne dà notizia ai ricorrenti.
2. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme
previste dall'art. 201. Il pagamento della somma ingiunta e
delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del registro o al
diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del
registro che ha ricevuto il pagamento, entro trenta giorni dalla
sua effettuazione, ne dà comunicazione al prefetto e all'ufficio
o comando accertatore.
3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce
titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle
relative spese.



205. Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria. -- 1. Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla
stessa, se l'interessato risiede all'estero.
2. Nei casi indicati dal comma 3 dell'art. 7 del codice di
procedura civile, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge
21 novembre 1991, n. 374, l'opposizione è proposta innanzi al
giudice di pace del luogo della commessa violazione. Resta ferma
la competenza del pretore quando sia stata applicata una
sanzione amministrativa accessoria.
3. Il giudizio di opposizione previsto dal comma 2 è regolato
dalle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689.



206. Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie. -- 1. Se il pagamento non è effettuato nei termini
previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto
dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, la riscossione delle somme dovute a titolo di
sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della
stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano
allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per
territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad
ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da
cui dipende l'organo accertatore.
3. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o
dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale dà in
carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica
soluzione.



207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. --
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di
targa EE viene violata una disposizione del presente codice da
cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il
trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio
il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al
trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del
verbale che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi
motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta,
egli deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione,
una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. In sostituzione del versamento della
cauzione suddetta, il trasgressore può fornire apposito
documento fideiussorio che garantisca il pagamento delle somme
dovute. Del versamento della cauzione o del rilascio del
documento fideiussorio è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. L'una e l'altro sono versati al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della
presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene disposto
in via cautelare l'immediato ritiro della patente da parte
dell'agente accertatore. In mancanza della patente si applica il
fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato
adempiuto uno degli oneri di cui al comma 2 e, comunque, per un
periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune
di Campione d'Italia.



208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie. -- 1. I
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti
dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello
Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi
stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le
violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati:
a) al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
dell'ottanta per cento del totale annuo, definito a norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190,
per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza
stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento
delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla
sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre
1988, n. 556, per la redazione dei piani urbani di traffico, per
finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza
del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e della Guardia di finanza;
b) alla Direzione generale della M.C.T.C. nella misura del
venti per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi e
ricerche sulla sicurezza del veicolo.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri
del tesoro e dei trasporti, determina annualmente le quote dei
proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le
necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come
annualmente determinate.
4. I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1
sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, nonché al
miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento
e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei
piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici
necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza.
Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della
giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici;
per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con
popolazione superiore a cinquemila abitanti.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a introdurre con
propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di
previsione dell'entrata e nello stato di previsione della spesa
del Ministero dei lavori pubblici.



209. Prescrizione. -- 1. La prescrizione del diritto a
riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è
regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione II - Delle sanzioni amministrative accessorie a
sanzioni amministrative pecuniarie

210. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
amministrative pecuniarie in generale. -- 1. Quando le norme del
presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa
pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria,
quest'ultima si applica di diritto, secondo le norme che
seguono.
2. Le sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie
comminate nel presente codice si distinguono in:
a) sanzioni relative ad obblighi di compiere una determinata
attività o di sospendere o cessare una determinata attività;
b) sanzioni concernenti il veicolo;
c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la
patente di guida.
3. Nei casi in cui è prevista l'applicazione della sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non è ammesso il
pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria cui accede. In tal caso il verbale di contestazione
della violazione deve essere trasmesso al prefetto del luogo
della commessa violazione entro dieci giorni.
4. Dalla intrasmissibilità dell'obbligazione di pagamento a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria consegue anche
l'intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo alla sanzione
accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni
procedura in corso per la sua esecuzione. Se vi è stato
sequestro del veicolo o ritiro della carta di circolazione o
della patente, l'organo competente dispone il dissequestro o la
restituzione su istanza degli eredi.



211. Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello
stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive. -- 1. Nel caso
in cui le norme del presente codice dispongono che da una
violazione consegua la sanzione accessoria dell'obbligo di
ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione di opere
abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di
contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200 o, in mancanza,
nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così
redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della
sanzione accessoria.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 203. Nel caso di mancato
ricorso, l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore
trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per ricorrere.
3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento
della sanzione pecuniaria, gli ordina l'adempimento del suo
obbligo di ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere
abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere
da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce
titolo esecutivo. Nel caso di mancato ricorso, l'ordinanza
suddetta è emanata dal prefetto entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione dell'ufficio o comando di cui al
comma 2. L'esecuzione delle opere si effettua sotto il controllo
dell'ente proprietario o concessionario della strada. Eseguite
le opere, l'ente proprietario della strada ne avverte
immediatamente il prefetto, il quale emette ordinanza di
estinzione del procedimento per adempimento della sanzione
accessoria. L'ordinanza è comunicata al trasgressore ed all'ente
proprietario della strada.
4. Ove il trasgressore non compia nel termine le opere cui è
obbligato, il prefetto, su comunicazione dell'ente proprietario
o concessionario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di
compiere le opere suddette. Successivamente al compimento,
l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute ed
il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
5. Nell'ipotesi in cui il prefetto non ritenga fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla
sanzione accessoria.
6. Nei casi di immediato pericolo per la circolazione e nella
ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore,
l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il
verbale di contestazione. In tal caso il prefetto può disporre
l'esecuzione degli interventi necessari a cura dell'ente
proprietario, con le modalità di cui al comma 4.
7. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.



212. Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere una
determinata attività. -- 1. Nell'ipotesi in cui le norme del
presente codice dispongono che da una violazione consegua la
sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o di cessare da
una determinata attività, l'agente accertatore ne fa menzione
nel verbale di contestazione da redigere ai sensi dell'art. 200
o nella notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il
verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione
della sanzione accessoria. Questa, quando le circostanze lo
esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti
l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal
verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente
accertatore.
2. Il ricorso al prefetto contro la sanzione amministrativa
pecuniaria si estende alla sanzione accessoria. Si applicano le
disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il prefetto
rigetta il ricorso, nell'ordinanza-ingiunzione dà atto della
sanzione accessoria e della sua esecuzione. Quando invece
ritenga infondato l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione
si estende alla sanzione accessoria.
3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si estende alla
sanzione accessoria.
4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in
applicazione e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio o
comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore
per il reato di cui all'art. 650 del codice penale e, previa
notifica al trasgressore medesimo, provvede, con i suoi agenti
od organi, all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Di tale
esecuzione viene redatto verbale, che deve essere comunicato al
prefetto e al trasgressore. Le spese eventualmente sostenute per
la esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore ed al
riguardo provvede il prefetto con ordinanza-ingiunzione che
costituisce titolo esecutivo.
5. Ove trattasi di attività continuativa sottoposta dal
presente codice a determinate condizioni, il trasgressore può
successivamente porre in essere le condizioni suddette; in tal
caso egli presenta istanza all'ufficio o comando di cui al comma
1 e questo, accertato il venir meno degli impedimenti, consente
a che l'attività sospesa sia ripresa o continuata. Di ciò è data
comunicazione al prefetto.



213. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria
della confisca amministrativa. -- 1. Nell'ipotesi in cui il
presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca
amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione
provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto
della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione
della violazione.
2. L'organo di polizia che procede al sequestro fa rimuovere
il veicolo e lo fa condurre in un apposito luogo di custodia
secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò si fa
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Sul
veicolo è posta segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al
prefetto ai sensi dell'art. 203. Nel caso di rigetto del
ricorso, il sequestro è confermato. Nel caso di declaratoria di
infondatezza dell'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si
estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del
veicolo.
4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto
al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è
punito con l'arresto da uno a otto mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno
a tre mesi.
5. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del
ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del
termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia
presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata
del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di
dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità
previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata
soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del
veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto.
Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è
disposta la distruzione.
6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il
veicolo appartiene a persone estranee alla violazione
amministrativa e l'uso può essere consentito mediante
autorizzazione amministrativa.
7. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca
del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per
l'annotazione nei propri registri.



214. Fermo amministrativo del veicolo. -- 1. Nelle ipotesi in
cui il presente codice prevede la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo l'organo di polizia che accerta la
violazione provvede direttamente a far cessare la circolazione
ed a far ricoverare il veicolo in apposito luogo di custodia,
secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta
menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel caso
di fermo amministrativo del ciclomotore, è ritirato il
certificato di idoneità tecnica, facendone menzione nel verbale
di contestazione.
2. Il veicolo è restituito all'avente titolo o, in caso di
trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa
le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo
pagamento delle spese di trasporto e custodia.
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia
all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato
l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la
sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo
dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi
dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo
il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il
ricorso.
7. E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è
previsto il provvedimento di sospensione della carta di
circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia
di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite
le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sottoposto al fermo
amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire
duemilionicentosessantamila. Viene disposta, inoltre, la
custodia del veicolo in un deposito autorizzato.



215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
-- 1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo,
questa è operata dagli organi di polizia che accertano la
violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le
norme di cui al regolamento di esecuzione, sia trasportato e
custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione
accessoria è indicata nel verbale di contestazione notificato a
termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti
all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento,
rimozione e custodia, con le modalità previste dal regolamento
di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma
dell'art. 2756 del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo,
questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la
violazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di
contestazione notificato ai sensi dell'art. 201. La rimozione
del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo
pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del
blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle
dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del codice
civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del
verbale contenente la contestazione della violazione e
l'indicazione della effettuata rimozione o blocco, senza che il
proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si
siano presentati all'ufficio o comando da cui dipende l'organo
che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può
essere alienato o demolito secondo le modalità stabilite dal
regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla
soddisfazione della sanzione pecuniaria se non versata, nonché
delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale
residuo viene restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della
rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al
prefetto, a norma dell'articolo 203.



216. Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di
circolazione, della targa o della patente di guida. -- 1.
Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di
circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le
macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui
sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di
guida, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento
della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i
cinque giorni successivi, al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. se si tratta della carta di
circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le
macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa,
ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza
territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al
luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà
notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla
patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per
consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di
ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del
veicolo ai sensi dell'articolo 214.
2. La restituzione del documento può essere chiesta
dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione
omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al
comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni
suddette.
3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella
carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per
le macchine agricole, o nella patente.
4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si
estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del
ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di
declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si
estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere
immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del
documento.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di
circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso
veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo
quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con l'arresto
da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila.



217. Sanzione accessoria della sospensione della carta di
circolazione. -- 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice
prevede la sanzione accessoria della sospensione della validità
della carta di circolazione, questa è ritirata dall'agente od
organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta
menzione nel verbale di contestazione. L'agente accertatore
rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al
periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel luogo di
custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale
di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la carta di circolazione la invia,
unitamente a copia del verbale, nel termine di cinque giorni,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
che, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di
sospensione, indicando il periodo cui questa si estende. Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola
norma, è determinato in relazione alla gravità della violazione
commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che
l'ulteriore circolazione potrebbe apportare. L'ordinanza è
notificata all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo
di sospensione inizia dal giorno in cui il documento è ritirato
a norma del comma 1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia
emanata nel termine di quindici giorni, il titolare può
ottenerne la restituzione da parte dell'ufficio provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora si tratti di
carta di circolazione rilasciata da uno Stato estero, il
competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. ne
sospende la validità ai fini della circolazione sul territorio
nazionale per un determinato periodo, con le stesse modalità.
L'interdizione alla circolazione è comunicata all'autorità
competente dello Stato che ha rilasciato la carta di
circolazione e viene annotata sulla stessa.
3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione
viene restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. Della restituzione è data comunicazione
al prefetto ed all'ufficio del P.R.A. per l'iscrizione nei
propri registri. Le modalità per la restituzione del documento
agli stranieri sono stabilite nel regolamento.
4. Avverso l'ordinanza di cui al comma 2 l'interessato può
proporre ricorso al prefetto. Il prefetto, se ritiene fondato
l'accertamento, applica la sanzione accessoria; se lo ritiene
infondato, dispone l'immediata restituzione.
5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione
accessoria.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della carta di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso veicolo è
punito con l'arresto da un mese ad otto mesi e con l'ammenda da
lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre
a dodici mesi.



218. Sanzione accessoria della sospensione della patente. -- 1.
Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo determinato, la patente è ritirata
dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del
ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio
di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il
veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con
annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro,
alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il
prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di
sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione
stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella
singola norma, è determinato in relazione alla gravità della
violazione commessa ed alla entità del danno apportato, nonché
al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza è notificata immediatamente all'interessato e
comunicata al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata
fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di
sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il
titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte
della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la
durata della sospensione della patente di guida è aumentata a
seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge,
l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle
iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle
precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando,
anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle
sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il
comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni
risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a
conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a
norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente
viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene
comunicata al competente ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è
ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità
della patente, circola abusivamente è punito con l'arresto da
uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria
della revoca della patente.



219. Revoca della patente di guida. -- 1. Quando, ai sensi del
presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il
provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall'art.
130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione
quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1.
2. L'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di
una delle condizioni per le quali la legge prevede la sanzione
della revoca della patente, ne dà, entro i cinque giorni
successivi, comunicazione al prefetto nell'ipotesi indicata al
comma 1. Questi, previo accertamento delle condizioni predette,
emette l'ordinanza di revoca della patente, con l'intimazione
all'intestatario di consegnarla, entro cinque giorni dalla
notifica dell'ordinanza stessa, alla prefettura. Dell'ordinanza
si dà comunicazione al competente ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C. con le modalità di cui all'art. 129,
comma 3.
3. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al
Ministro dei trasporti, entro venti giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza di cui al comma 2. Il Ministro decide nei
sessanta giorni successivi. Se il ricorso è accolto, il
provvedimento stesso è revocato e la patente è restituita
all'interessato; la restituzione è comunicata al competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

Capo II - Degli illeciti penali


Sezione I - Disposizioni generali in tema di reati e relative
sanzioni

220. Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente
codice. -- 1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente
od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia
del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del
codice di procedura penale.
2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal
cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il
decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della
prefettura sulla patente del trasgressore.
3. Quando da una violazione prevista dal presente codice
derivi un reato contro la persona, l'agente od organo
accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi
del comma 1.
4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa
solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio
o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si
proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del
capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti
decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte
dell'ufficio o comando suddetti.



221. Connessione obiettiva con un reato. -- 1. Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è anche competente a decidere
sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di
condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione
stessa.
2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione
amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 220.

Sezione II - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni
penali

222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di
reati. -- 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al
presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica
con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative
pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative
accessorie della sospensione o della revoca della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la
sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi.
Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel
caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi a un anno.
3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva
reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni
a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima
violazione.



223. Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato. --
1. Nelle ipotesi di reato per le quali sono previste le sanzioni
accessorie di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, l'agente o
l'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro trasmette,
entro dieci giorni, copia del rapporto e del verbale della
violazione contestata, tramite il proprio comando o ufficio, al
prefetto del luogo della commessa violazione. Copia dello stesso
rapporto è trasmessa, contestualmente, all'ufficio della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Il prefetto appena ricevuti gli atti, sentito il competente
ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che deve
esprimere il parere entro quindici giorni dalla ricezione del
rapporto, dispone, ove sussistano fondati elementi di una
evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della
validità della patente fino ad un massimo di un anno ed ordina
all'intestatario di consegnare la patente, entro cinque giorni
dalla comunicazione dell'ordinanza, presso il proprio ufficio;
il provvedimento è iscritto sulla patente e comunicato
all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.
3. Nelle altre ipotesi di reato per le quali è prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della
revoca della patente di guida, l'agente od organo accertatore
della violazione ritira immediatamente la patente e la
trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite
il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la
sospensione provvisoria della validità della patente di guida,
fino ad un massimo di un anno. Il provvedimento è iscritto sulla
patente e comunicato all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C.. Se il ritiro immediato non è possibile, per qualsiasi
motivo, il verbale di contestazione è trasmesso, senza indugio,
al prefetto che ordina all'autore della violazione di consegnare
la patente entro cinque giorni dalla comunicazione
dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.
4. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o
il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del
codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne
trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di
cui al comma 2, è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel
termine di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza
stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni
successivi. Il provvedimento del Ministro è comunicato
all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale
della M.C.T.C.. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita
all'interessato. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente, di cui al comma 3, è ammessa opposizione, ai sensi
dell'articolo 205.



224. Procedimento di applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie della sospensione e della revoca della
patente. -- 1. Quando la sentenza penale o il decreto di
accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a
pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal
presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo
provvedimento per la durata stabilita dall'autorità giudiziaria
e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C.
2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita
dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni
dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna
irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca
comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione
generale della M.C.T.C.
3. La declaratoria di estinzione del reato per morte
dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa
accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il
prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle
condizioni di legge per l'applicazione della sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218
e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena
successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto
sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza
irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della
patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata
all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della
M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.

TITOLO VII
Disposizioni finali e transitorie


Capo I - Disposizioni finali

225. Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali. -- 1. Ai
fini della sicurezza stradale e per rendere possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei
veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio
nazionale delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio
nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, che include anche
incidenti e violazioni.



226. Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale. --
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito
l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade
distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere
indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della
strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di
percorribilità anche da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono
i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei
limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico
delle singole strade, allo stato di percorribilità da parte dei
veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma
1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento del
traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della
M.C.T.C., che è tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato
tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di
cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle
strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti
di massa stabiliti nell'art. 62 potrà avvenire solo sulle strade
o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non
percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del
Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla
base dei dati trasmessi dalle società concessionarie, per le
autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le
strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità. Il
regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione,
la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituito
l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai
veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i),
l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere
indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e
di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e
del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende
tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
veicolo sia stato coinvolto.
7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed
aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della
M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie
di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le
modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della
Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti
l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel
regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. è istituita
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della
sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni
conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della
patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli
di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i
dati relativi alle infrazioni commesse alla guida di un
determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati
durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è
popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C., dalle prefetture, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art.
12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a
trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al
regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme
saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di
impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e
dell'anagrafe di cui al presente articolo.



227. Servizio e dispositivi di monitoraggio. -- 1. Nell'ambito
dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi
di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui
dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma
1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del
traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare
i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico
e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive
impartite dal Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei
lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono
invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori
pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il
quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei
dispositivi di monitoraggio.



228. Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del
presente codice. -- 1. Con il regolamento sono adeguati e
aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla
legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le
applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli
uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della
L. 1 dicembre 1986, n. 870, è integrata dalla seguente
lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al
procedimento centralizzato di conferma di validità della patente
di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione
degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il
regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresì,
aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle
singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche
e tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori
pubblici sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per
i servizi del Ministero dei lavori pubblici, nonché per il
funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale
del suindicato dicastero, in merito all'applicazione del
presente codice, nonché per la partecipazione del personale
stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e
stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi
di competenza del Ministero dei lavori pubblici, magazzinaggio,
distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;
d) per la formazione e l'aggiornamento periodico
dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di
traffico di cui all'art. 226.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero dei
lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi
relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative, nonché per gli oneri di concessione,
autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari
delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di
strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti
spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per
i servizi, nonché per il funzionamento e la manutenzione delle
attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e
aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea,
in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico
dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei
censimenti della circolazione.



229. Attuazione di direttive comunitarie. -- 1. Salvo i casi di
attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4
della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice,
sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo
le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle
stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.



230. Educazione stradale. -- 1. Allo scopo di promuovere la
formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e
della sicurezza del traffico e della circolazione, i Ministri
dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa con i
Ministri dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della
collaborazione dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e
associazioni di comprovata esperienza nel settore della
prevenzione e della sicurezza stradale individuati con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, predispongono, entro un anno
dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi,
corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come
attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi
compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole
materne, che concernano la conoscenza dei princìpi della
sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa
segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e
delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria
ordinanza, disciplina le modalità di svolgimento dei predetti
programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti
ai Corpi di polizia municipale, nonché di personale esperto
appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private;
l'ordinanza può prevedere l'istituzione di appositi corsi per i
docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le
spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.



231. Abrogazione di norme precedentemente in vigore. -- 1. Sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice,
salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo
II del presente titolo, le seguenti disposizioni:
-- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte
rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
-- regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato
dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
-- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione
dell'art. 14;
-- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.
393;
-- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
420;
-- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);
-- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;
-- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
-- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
-- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
-- legge 26 giugno 1964, n. 434;
-- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
-- legge 14 maggio 1965, n. 576;
-- legge 4 maggio 1966, n. 263;
-- legge 1 giugno 1966, n. 416;
-- legge 20 giugno 1966, n. 599;
-- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI;
-- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito
dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14;
-- legge 9 luglio 1967, n. 572;
-- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
-- legge 13 agosto 1969, n. 613;
-- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32,
limitatamente ai veicoli;
-- legge 10 luglio 1970, n. 579;
-- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971,
n. 323;
-- legge 31 marzo 1971, n. 201;
-- legge 3 giugno 1971, n. 437;
-- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
-- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito
dalla legge 22 dicembre 1973, n. 842;
-- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
-- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
-- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
-- legge 14 agosto 1974, n. 394;
-- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito
dalla legge 10 ottobre 1975, n. 486;
-- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
-- legge 25 novembre 1975, n. 707;
-- legge 7 aprile 1976, n. 125;
-- legge 5 maggio 1976, n. 313;
-- legge 8 agosto 1977, n. 631;
-- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;
-- legge 24 marzo 1980, n. 85;
-- legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 16, secondo
comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
-- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
-- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
-- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
-- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito
dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
-- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
-- legge 18 marzo 1988, n. 111;
-- legge 24 marzo 1988, n. 112;
-- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
-- legge 22 aprile 1989, n. 143;
-- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito
dalla legge 4 agosto 1989, n. 284;
-- legge 23 marzo 1990, n. 67;
-- legge 2 agosto 1990, n. 229;
-- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
-- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;
-- legge 14 ottobre 1991, n. 336;
-- legge 8 novembre 1991, n. 376;
-- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque
contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto,
titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Restano, comunque, in
vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Capo II - Disposizioni transitorie

232. Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione
e di attuazione. -- 1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle
norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti
l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di
attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative
disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi
termini fissati dal medesimo.
2. I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti
dall'art. 3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190,
entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.
3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono
in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli
da 233 a 239.



233. Norme transitorie relative al titolo I. -- 1. La
regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere
effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle
competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio
1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni
previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.



234. Norme transitorie relative al titolo II. -- 1. Per gli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli 20, 22
e 23 è fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata
in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consentite
le occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente
esistenti.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e
concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalità di
cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi
dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le
prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni
rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati
entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data
dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini
eventualmente stabiliti nei rispettivi disciplinari di
autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice
devono essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma
6; entro un anno dall'emanazione di tali direttive devono essere
adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello
stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la
segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere
adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la
restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In
caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi
alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale
data è consentito il permanere della segnaletica attualmente
esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le
opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui
all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano
successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista
dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista
dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali
adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.



235. Norme transitorie relative al titolo III. -- 1. Le
disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e
la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo
I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano
in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la
facoltà di applicazione immediata a richiesta dei soggetti
interessati.
2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai
veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a
decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia
prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi
sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo
sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non
possono più essere immessi in circolazione veicoli non
rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III
si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per
l'attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano
in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la
facoltà di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti
interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono più
essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle
disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro per i trasporti può, con propri decreti,
disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o
funzionali siano applicati in tempi più brevi di quelli
stabiliti nel presente articolo, in relazione anche
all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla
sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo
III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere
dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso
delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme
già in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di
circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio,
alle formalità relative al trasferimento di proprietà degli
autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di
circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonché a tutti
gli adempimenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98,
99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993, salvo che
per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti.
I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed
entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure
per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già
vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata
secondo esse conserva piena validità. Parimenti conservano piena
validità le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla
prima annotazione che si effettui successivamente alla data di
decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve
essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga
disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101
e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale
data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono
regolate dalle norme già in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al
capo IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine
agricole e delle macchine operatrici), sia in ordine alle loro
caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla
circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in
quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno
eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in
materia, che possono essere immesse in circolazione senza
necessità di successivi adeguamenti, con la classificazione
prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale
dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il
31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e
attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7,
lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in
vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per
essi previgenti.



236. Norme transitorie relative al titolo IV. -- 1. Le
disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di
veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre
1993; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle
patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente
al 30 settembre 1993. Le procedure in corso a quel momento sono
osservate e le patenti rilasciate secondo le norme già vigenti
conservano la loro validità. Parimenti conservano validità le
patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura
fino alla prima conferma di validità o revisione che si
effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza;
in tal caso si procederà, all'atto della conferma o della
revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B
o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la
guida dei motocicli.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere
adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua
entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate
dalle disposizioni previgenti.



237. Norme transitorie relative al titolo V. -- 1. Gli utenti
della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti
dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per
i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione
sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal
1 ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle
macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla
effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per
periodi infrannuali, non inferiori ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma
1 continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali
ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le
procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente
previste dalle disposizioni previgenti.



238. Norme transitorie relative al titolo VI. -- 1. Le
disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio
1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di
reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati
commessi dopo la sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente
vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di
entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374,
anche se attribuite dal presente codice alla competenza del
giudice di pace.



239. Norme transitorie relative al titolo VII. -- 1. Gli
archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226
sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data
inizierà l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed
amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere
completato nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui
all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e
devono essere completati nel triennio successivo.



240. Entrata in vigore delle norme del presente codice. -- 1.
Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio
1993.