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DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1997, n. 255.
GU050897
Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre
1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati
personali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della
legge 31 dicembre 1996, n. 676.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al
Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 luglio 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Semplificazioni ed esoneri
1. Nell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. La notificazione in forma semplificata può non
contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b),
c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di
cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento è
effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli
articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al
medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, ovvero dai
soggetti indicati nel comma 4-bis dell'articolo 25, nel rispetto
del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalità
strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attività
esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in
una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e
24.
5-ter. Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non
è soggetto a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22
e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando
i limiti e le modalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera
b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del
protocollo, relativamente ai dati necessari per la
classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da
quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con
particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli
interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di
appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla
diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di
lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo
13, comma l, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici
obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e
fiscali, ed è effettuato con riferimento alle sole categorie di
dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando
i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera
b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi
professionali, per le sole finalità strettamente collegate
all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il
segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo
2083 del codice civile per le sole finalità strettamente
collegate allo svolgimento dell'attività professionale
esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di
interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al
periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento
delle finalità medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in
conformità alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione
di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai
regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali
o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a
carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da
loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro
e per il perseguimento di finalità lecite, relativamente a dati
inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la
fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli
obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del
consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e
nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge
di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero, nel rispetto del codice di
deontologia di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque
automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni
aventi finalità di informazione giuridica, relativamente a dati
desunti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di altre
autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di
raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a
richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di
cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente
alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della
comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni,
conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela
dei corrispondenti diritti.
5-quater. Il titolare si può avvalere della notificazione
semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre
che il trattamento riguardi unicamente le finalità, le categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e
diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione
dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a)
e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla
normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di
deontologia ivi indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate
con le modalità previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per
i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con
provvedimenti analoghi.
5-quinquies. Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al
comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a
chiunque ne faccia richiesta.".
Art. 2.
Termine
1. L'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
è sostituito dal seguente:
"2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1
gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28
sono effettuate dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i
trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti dati diversi da
quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998
al 30 giugno 1998.".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 luglio 1997
(Seguono le firme)
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