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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 272.
GU090899
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonchè di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a
norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in
materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327;
Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547,
recante norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303,
recante norme generale per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321,
recante norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei
cassoni ad aria compressa;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale del lavoro n. 139 sulla prevenzione ed il
controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti
cancerogeni;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale del lavoro n. 147 relativa alle norme
minime di sicurezza da osservare sulle navi mercantili;
Vista la legge 19 novembre 1984, n. 862, inerente la ratifica ed esecuzione
della convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) n. 152
relativa alla sicurezza e all'igiene del lavoro nelle operazioni portuali;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della
concorrenza e del mercato;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente attuazione
di direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, concernente
l'attuazione di direttive relative ai carrelli semoventi per movimentazione;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, concernente attuazione
della direttiva 89/686/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della
legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione
di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, concernente attuazione
di direttive Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante modifiche ed
integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, concernente attuazione
della direttiva 92/58/CEE in ordine alle prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459,
concernente attuazione di direttive riguardanti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268,
concernente attuazione di direttive relative alle condizioni minime
necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne
escano e che trasportano merci pericolose o inquinanti;
Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, concernente attuazione
di direttive relative alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi
che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le
pertinenti attività delle amministrazioni marittime;
Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 4 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23
luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO INERENTI LE
OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari
esigenze delle operazioni e dei servizi svolti nei porti, comprese le
operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in
ambito portuale, in modo da:
a) assicurare la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni e
malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche del datore di
lavoro, dei lavoratori in relazione alla valutazione dei rischi derivanti da
agenti chimici, fisici e biologici;
c) definire i criteri relativi all'organizzazione dei sistema di
prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoro;
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di
protezione;
e) adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di
rischio;
f) assicurare la formazione e l'informazione del personale addetto alle
operazioni ed ai servizi portuali, nonchè alle operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano alle operazioni ed ai servizi
portuali e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione
delle navi in ambito portuale.
2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti affini, siti in
ambito portuale.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo,
deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale,
operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale;
b) operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione navale:
qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione e trasformazione
effettuata su navi in armamento o in disarmo ormeggiate o ancorate in ambito
portuale;
c) datore di lavoro: il titolare dell'impresa portuale; il comandante della
nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni
portuali, in regime di autoproduzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4
lettera d) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per operazioni di
riparazione e manutenzione navale; il titolare dell'impresa di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi;
d) merce pericolosa: la merce di cui al codice marittimo internazionale per
il trasporto delle merci pericolose (Codice I.M.D.G.);
e) accessori di sollevamento e di imbracatura: quelli definiti dal punto
4.1.1. dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1996, n. 459;
f) luoghi di lavoro a terra: aree di carico, scarico e trasbordo delle merci
e relativi accessi;
g) luoghi di lavoro a bordo: luoghi ove si svolgono operazioni e servizi
portuali e operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle
navi in ambito portuale;
h) locali chiusi e angusti: ambienti di lavoro chiusi a bordo di nave, di
dimensioni ridotte, privi di adeguata ventilazione naturale;
i) Autorità: l'Autorità portuale o, ove non istituita, l'Autorità
marittima;
l) ambito portuale: area delimitata e disegnata dal piano regolatore
portuale.
Art. 4
Documento di sicurezza
1. Il datore di lavoro elabora il documento di cui articolo 4 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, di seguito denominato
documento di sicurezza, contenente anche:
a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto
dell'attività dell'impresa portuale;
b) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione alla
tipologia della nave, della merce e dei materiali movimentati e
dell'attrezzatura portuale utilizzata;
c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni ciclo ed
ambiente di lavoro;
d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati dall'impresa per le
operazioni e i servizi portuali;
e) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei
dispositivi di protezione individuale da adottare in relazione ai rischi
derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali;
f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro
l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il pronto soccorso;
g) per il titolare dell'impresa concessionaria del terminal di cui
all'articolo 18, della legge n. 84 del 1994, le misure adottate per la
circolazione all'interno dell'area.
2. Il documento di sicurezza deve essere custodito presso la sede
dell'impresa portuale e copia dello stesso deve essere trasmessa
all'Autorità e all'Azienda unità sanitaria locale competente.
3. Qualora nel corso delle operazioni e dei servizi portuali insorgano fatti
tali da comportare la sospensione delle operazioni stesse, il datore di
lavoro è tenuto a ripristinare le condizioni di sicurezza.
4. Il datore di lavoro comunica all'Autorità gli eventi di cui al comma 3.
Art. 5
Obblighi del datore di lavoro in ordine alla prevenzione incendi evacuazione
dei lavoratori, pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, nel corso delle operazioni e dei servizi portuali,
deve:
a) prevedere, in caso di operazioni nave-nave, un mezzo nautico o idoneo
mezzo collettivo di salvataggio allo scopo di garantire sia l'evacuazione
dei lavoratori sia l'eventuale trasporto di infortunati;
b) avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale", di cui alla
legge 13 maggio 1940, n. 690 ed alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, in
tutti i casi previsti dall'Autorità in regolamenti od ordinanze, emanati su
conforme parere del comandante provinciale dei vigili dei fuoco, ferma
restando la possibilità di avvalersi dell'autoproduzione prevista dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Art. 6
Formazione dei lavoratori
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione promuove corsi di
formazione ed aggiornamento dei lavoratori addetti alle operazioni ed ai
servizi portuali, nonchè alle operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale in materia di sicurezza ed
igiene del lavoro, con onere a carico dei datori di lavoro.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
nazionale delle imprese datoriali e dei lavoratori, sono stabiliti contenuti
e modalità per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1, nonchè criteri
per il rilascio delle relative certificazioni.
Art. 7
Comitato di igiene e sicurezza del lavoro
1. In sede locale l'Autorità può istituire comitati di sicurezza e igiene
del lavoro presieduti dall'Autorità stessa, con la partecipazione di un
rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale competente, e composti
da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, per la formulazione
di proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza
ed igiene del lavoro.
CAPO II
DISPOSIZIONI INERENTI LE OPERAZIONI E I SERVIZI PORTUALI
Art. 8
Mezzi di accesso a bordo non in dotazione della nave
1. Il datore di lavoro mette a disposizione mezzi di accesso a bordo aventi
le seguenti caratteristiche:
a) larghezza minima di 0,55 m.;
b) corrimano ai lati o barriere di protezione laterali di altezza netta
minima non inferiore a 0,80 m.;
c) listelli antisdrucciolo e di tipo fisso;
d) sistemi di illuminazione;
e) rete di protezione da posizionarsi in corrispondenza del punto terminale
dei mezzi al di sotto degli stessi.
Art. 9
Scale di accesso alle stive non in dotazione alla nave
1. Nella nave il cui fondo è situato a più di 1,50 metri dal livello della
coperta, e non vi siano scale di accesso alle stive in corrispondenza delle
paratie terminali, il datore di lavoro mette a disposizione scale di accesso
alle stive aventi le seguenti caratteristiche:
a) per i piedi un appoggio sicuro la cui profondità, aumentata dello spazio
retrostante alla scala, sia di almeno 115 mm. per una larghezza di almeno
250 mm., e per le mani un appoggio robusto;
b) non ubicate internamente sotto il ponte più di quanto sia necessario per
non ostruire il boccaporto;
c) poste sulla stessa linea dei dispositivi, che la continuano attraverso i
battenti o mastre dei boccaporti, fissati ai battenti o alle mastre stesse e
che offrano sostegno ai piedi e alle mani come indicato alla lettera a);
d) munite di ganci di trattenuta da ancorare ad elementi fissi e aventi una
lunghezza tale che almeno un montante superi di 1 metro il piano di
calpestio superiore, qualora le scale impiegate siano di tipo non fisso.
2. Ove non sia possibile, in relazione alla costruzione della nave o al tipo
di merce trasportata, utilizzare una scala, il datore di lavoro mette a
disposizione altri mezzi di accesso alle stive, purchè soddisfino le
condizioni di sicurezza; è, comunque, vietato l'utilizzo di scale di corda
di forma marinaresca del tipo biscagline.
Art. 10
Spazio libero per l'accesso alle stive
1. Il datore di lavoro deve:
a) in corrispondenza dei battenti o mastre dei boccaporti dei corridoi
lasciare libero uno spazio di larghezza non inferiore a 80 cm per poter
raggiungere i mezzi di accesso alle stive;
b) per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte a
rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.
Art. 11
Boccaporti
1. Il datore di lavoro deve provvedere affinchè:
a) durante le fasi di chiusura e apertura dei boccaporti e di manovra di
dispositivi di chiusura, azionati da forza motrice, come porte a murata,
rampe, ponti garage mobili, le operazioni siano segnalate in modo da
consentire l'allontanamento tempestivo dei lavoratori;
b) i boccaporti delle stive, il cui fondo sia situato a più di 1,50 metri
dal livello della coperta, quando non protetti fino ad una altezza netta di
almeno 75 cm. da battenti o mastre, siano chiusi, se non utilizzati per le
operazioni; nel caso in cui tali boccaporti siano aperti, ma coperti da
tendoni o da cagnari, siano opportunamente protetti e segnalati.
2. Le misure del presente articolo si applicano anche durante i periodi di
riposo ed altre interruzioni di lavoro.
Art. 12
Locali chiusi a bordo delle navi
1. Il datore di lavoro, prima di fare iniziare il lavoro in qualsiasi locale
chiuso, deve:
a) provvedere che l'ambiente sia stato convenientemente aerato;
b) far sottoporre ad adeguato periodo di ventilazione locali o depositi
chiusi contenenti prodotti, merci o sostanze che possono emanare esalazioni
tossiche e nocive per la salute del lavoratore stesso.
2. Il datore di lavoro deve provvedere affinchè il lavoratore che per primo
accede ai predetti ambienti sia munito di cintura di sicurezza con corde di
adeguata lunghezza e sorvegliato dall'esterno dell'apertura di accesso in
modo da poter essere tratto fuori tempestivamente in caso di emergenza.
Art. 13
Lavoro in stiva
1. Il datore di lavoro non può far lavorare nella stessa stiva più di una
squadra alla volta, a meno che il lavoro non si svolga in sezioni non
adiacenti situate in modo tale che la distanza fra i ganci dei rispettivi
mezzi di sollevamento risulti comunque non inferiore a 6 metri e semprechè
non sussista la possibilità di contatto tra mezzi di sollevamento al
massimo sbraccio. Non può, altresì, impiegare nella medesima stiva più di
due squadre dislocate a livelli diversi, ma sovrastanti.
Art. 14
Registro degli apparecchi e degli accessori
1. E' istituito, secondo un modello da stabilirsi con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, un registro in cui siano indicati il
numero e la tipologia degli apparecchi di sollevamento e degli accessori e,
limitatamente alla nave, a quei mezzi non fissi in dotazione della nave, che
deve essere custodito dal datore di lavoro.
2. Il registro, comprensivo di certificati ovvero verbali rilasciati ai
sensi della vigente normativa in occasione di verifiche degli apparecchi di
sollev
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