D.Lgs. 27 01 1992 n. 137. Attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.


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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 n. 137

In Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1992 n. 41

Attuazione della direttiva 87/405/CEE relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/405/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 che modifica la direttiva 84/534/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Reppublica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente;
Emana il seguente decreto legislativo:


1. Campo di applicazione. -- 1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prodotto nell'ambiente atmosferico e di pressione acustica del rumore propagato nell'aria e misurato sul posto di guida ammessi per le gru a torre utilizzate per compiere lavori nei cantieri industriali ed edili.



2. Definizione. -- 1. Ai sensi del presente decreto si intende per gru a torre un apparecchio di sollevamento azionato da unproprio motore, e:
a) costituito, in condizioni di funzionamento, da una torre verticale munita di un braccio nella parte superiore;
b) dotato di mezzi di sollevamento e di discesa di carichi sospesi e di un dispositivo per la traslazione orizzontale di detti carichi, mediante variazione dello sbraccio dei carichi sollevati e/o mediante orientamento e/o con la traslazione dell'intero apparecchio;
c) concepito per essere smontato al termine del lavoro per il quale è stato installato.


3. Condizioni per la vendita, l'immissione in servizio e l'utilizzazione delle gru a torre. -- 1. E' consentita l'immissione sul mercato, la libera circolazione e l'utilizzazione delle gru a torre, per quanto attiene i livelli di potenza acustica, purché queste siano in possesso della certificazione di conformità del fabbricante di cui all'art. 5 nonché delle indicazioni e del simbolo di cui all'art. 6.

4. Certificazione CEE. -- 1. Gli organismi di cui all'art. 7 rilasciano un certificato CEE ad ogni tipo di gru a torre i cui livelli rispettivamente di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente e di pressione acustica ponderata misurata al posto di comando non superino i livelli di potenza acustica e di pressione acustica ponderata indicati nelle seguenti tabelle, in funzione della potenza netta installata:
Livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente, in dB (A) lp W



 -------------------------------------------------------------- ------------------------------ ---------------------------- 

|                               |Ammesso fino al|     dal      |

|                               |25 giugno  1992|26 giugno 1992|

|                                ------------------------------ ---------------------------- 

|                               |               |              |

|-- Meccanismo di sollevamento. .|               |              |

|                               |       102     |      100     |

|-- Generatore di energia . . . .|               |              |


 -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

|                               |       Livello di potenza     |

|        Potenza elettrica      |      acustica autorizzato    |

 -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ 

|         P     2kVA            |             102              |

|  2kVA < P     8kVA            |             100              |

|  8kVA < P   240kVA            |             100              |

|         P > 240kVA            |             100              |

|-- insieme  comprendente il mec-|i valori  più  elevati dei due|

|  canismo di sollevamento ed il|  precedenti                  |

|  generatore di energia        |                              |



  Livello di pressione acustica ponderata misurata al  posto  di

comando fissato sulla struttura della gru ed espressa in  dB/20<230>

pA:


 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

|  Ammessa  fino al 25 giugno 1992  |    Dal 26 giugno 1992    |

 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

|                  85               |            80            |


2. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati I e
I-bis.
3. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne il
livello di potenza acustica ed il livello di pressione acustica
ponderata ammessi, deve essere presentata dal fabbricante o dal
suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa
conforme al modello di cui all'allegato II al presente decreto.
Per ogni tipo di gru a torre conforme alle norme, l'organismo
autorizzato rilascia un certificato CEE.
4. La validità dei certificati CEE è limitata a cinque anni;
essa può essere prorogata di altri cinque anni se ne è fatta
richiesta almeno nei dodici mesi che precedono tale scadenza.



5. Certificato di conformità. -- 1. Il fabbricante, per ogni
gru a torre costruita conformemente al tipo munito di
certificato CEE, rilascia il certificato di conformità e vi
precisa sotto la propria responsabilità, i dati identificativi
del tipo, i livelli di potenza acustica e di pressione acustica
ponderata nonché l'ubicazione delle targhette di cui al
successivo art. 6.
2. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali in materia
di livello di potenza acustica del rumore e di livello di
pressione acustica ponderata le gru a torre provenienti da altri
Stati membri e costruite secondo un tipo munito della
certificazione CEE rilasciata in conformità alle norme nazionali
che le riguardano e che recepiscono norme armonizzate
comunitarie.



6. Targhetta e controllo di conformità. 1. -- Secondo il
modello di cui all'allegato III del presente decreto, su ogni
gru a torre costruita conformemente al tipo munito di
certificato CEE, deve essere indicato in modo visibile e
durevole il livello di potenza sonora espresso in dB (A)/1 pW ed
il livello della pressione sonora espressa in dB (A)/<230> 20 pA al
posto di guida garantiti dal fabbricante e determinati alle
condizioni di cui all'allegato I del presente decreto.
2. Le indicazioni di cui al comma precedente sono garantite
dal costruttore sotto la propria responsabilità.
3. Il controllo di conformità della fabbricazione al tipo
munito di certificato CEE è eseguito, se possibile, per
sondaggio.



7. Organismi autorizzati alla certificazione CEE. -- 1. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalità per
il rilascio delle autorizzazioni all'effettuazione dei controlli
sulle gru a torre.
2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma I
restano ferme le autorizzazioni rilasciate agli organismi già
abilitati ad effettuare la misurazione del livello di potenza
acustica delle gru a torre ed alla conseguente certificazione
del tipo.
3. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione
vigila sull'attività degli organismi autorizzati e può procedere
a verifiche e ispezioni nei loro confronti al fine di accertare
la permanenza dei requisiti minimi e il regolare svolgimento
delle procedure di cui agli articoli seguenti.
4. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti
minimi di cui all'allegato IV, l'autorizzazione è revocata.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari esteri, dà
comunicazione alla Commissione CEE dell'elenco degli organismi
autorizzati, nonché delle modifiche od eventuali revoche
dell'autorizzazione.
6. Le spese delle procedure previste dal presente decreto sono
a totale carico del fabbricante o del suo mandatario.
7. L'organismo è responsabile per ogni eventuale danno recato
al fabbricante o a terzi.
8. Le revoche dei certificati CEE di cui all'art. 4 da parte
degli organismi dovranno essere motivate e comunicate
immediatamente agli interessati e all'autorità di cui al comma
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, ne informerà gli Stati membri e la Commissione CEE.



8. Rumore al posto di guida. -- 1. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro della
sanità, il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può, con apposito decreto,
limitare il livello di rumore percepito al posto di guida delle
gru a torre purché ciò non comporti l'obbligo di adattare le
macchine stesse a specificazioni di emissioni diverse da quanto
previsto dal presente decreto.



9. Adeguamento alle disposizioni comunitarie. -- 1. Con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri della sanità, dell'ambiente e, quando
interessato, del lavoro e previdenza sociale, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, saranno adottate le modificazioni al
presente decreto ed ai suoi allegati per conformarlo alle norme
comunitarie che verranno emanate in materia di livelli di
potenza acustica, nonché di pressione acustica al posto di
guida, ammissibili per le gru a torre.
2. Gli allegati I, I-bis, II e III al presente decreto
contengono, per quanto riguarda le gru a torre, il testo
integrato degli allegati di cui alle direttive 79/113/CEE,
81/1051/CEE, 85/405/CEE e 84/534/CEE già aventi forza di legge
ai sensi dell'art. 24 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nonché
alla direttiva n. 87/405/CEE.



10. Vigilanza e sanzioni. -- 1. Ferme le competenze delle
province e delle unità sanitarie locali in materia di
inquinamento acustico, la vigilanza sull'applicazione delle
disposizioni di cui al presente decreto è esercitata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
anche a mezzo dei propri uffici periferici nonché attraverso gli
organismi di cui all'art. 4.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni del presente decreto, nonché quelle emanate ai
sensi dell'art. 9, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.



11. Entrata in vigore. -- 1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(Gli allegati sono omessi)