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DECRETO LEGISLATIVO 24 febbraio 1997, n. 46.
GU060397
Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994, ed in particolare gli
articoli 1 e 30 che conferiscono la delega al Governo per l'attuazione della direttiva
comunitaria 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici:
Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva
89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla compatibilità elettromagnetica e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio
1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Definizioni)
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi medici ed ai relativi accessori. Ai fini
del presente decreto gli accessori sono considerati dispositivi medici a pieno titolo. Nel
presente decreto e nei suoi allegati i dispositivi medici ed i loro accessori vengono
indicati col termine "dispositivi".
2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) dispositivo medico: qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro
prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato
per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a
scopo di diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di
diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di
intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale nel o sul
corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici nè mediante
processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;
b) accessorio: prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato in modo
specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne
l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso;
c) dispositivo di diagnosi in vitro: qualsiasi dispositivo composto da un reagente, da un
prodotto reattivo, da un insieme, da uno strumento, da un apparecchio o da un sistema
utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in
vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano al fine di fornire informazioni
sugli stati fisiologici o sugli stati sanitari o di malattia o anomalia congenita;
d) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente sulla base della
prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato e indicante, sotto la
responsabilità del medesimo, le caratteristiche specifiche di progettazione del
dispositivo e destinato ad essere utilizzato solo per un determinato paziente. La
prescrizione può essere redatta anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in
virtù della propria qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con metodi di
fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamente adattati, per
soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro utilizzatore professionale, non
sono considerati dispositivi su misura;
e) dispositivi per indagini cliniche: un dispositivo destinato ad essere messo a
disposizione di un medico debitamente qualificato per lo svolgimento di indagini di cui
all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente clinico umano adeguato. Per l'esecuzione delle
indagini cliniche, al medico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona, la
quale, in base alla propria qualificazione professionale, sia autorizzata a svolgere tali
indagini;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della
fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista
dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste
operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli
obblighi del presente decreto che si impongono al fabbricante valgono anche per la persona
fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette a nuovo,
etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la destinazione di dispositivo
in vista dell'immissione in commercio a proprio nome. I predetti obblighi non si applicano
alla persona la quale, senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi già
immessi in commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;
g) destinazione: l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo secondo le
indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio illustrativo o nel
materiale pubblicitario;
h) immissione in commercio: la prima messa a disposizione a titolo oneroso o gratuito di
dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini cliniche, in vista della distribuzione
o utilizzazione sul mercato comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di
dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;
i) messa in servizio: prima utilizzazione del dispositivo sul mercato comunitario secondo
la sua destinazione.
Art. 2.
(Campo di applicazione)
1. Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare una sostanza considerata un medicinale
ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni, è soggetto al presente decreto, fatte salve le disposizioni dello stesso
decreto legislativo n. 178 del 1991 e successive modificazioni. Se tuttavia un dispositivo
di questo tipo viene immesso in commercio in modo che il dispositivo ed il medicinale
siano integralmente uniti in un solo prodotto destinato ad essere utilizzato
esclusivamente in tale associazione e non può essere altrimenti utilizzato, tale prodotto
è disciplinato dal decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni. I requisiti essenziali di cui all'allegato I del presente decreto si
applicano per quanto attiene alla sicurezza e all'efficacia del dispositivo.
2 I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza la quale, qualora
utilizzata separatamente, possa esser considerata un medicinale ai sensi del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni e possa avere un effetto
sul corpo umano con un'azione accessoria a quella del dispositivo devono essere valutati
ed autorizzati in conformità del presente decreto.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;
b) ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre
1992, n. 507, e successive modificazioni;
c) ai medicinali soggetti al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni;
d) ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni;
e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma umano, alle cellule
ematiche di origine umana o ai dispositivi che, al momento dell'immissione in commercio
contengono tali prodotti derivati di sangue, plasma o cellule;
f) a organi, tessuti o cellule di origine umana ed a prodotti comprendenti o derivati da
tessuti o cellule di origine umana;
g) a organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il dispositivo non sia
fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale o prodotti non vitali derivati da
tessuto animale.
4. Il presente decreto non si applica ai dispositivi di protezione individuale
disciplinati dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, avuto riguardo della
destinazione principale del dispositivo.
5. Il presente decreto non si applica nelle materie disciplinate dal decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 230.
Art. 3
(Immissione in commercio e messa in servizio)
1. I dispositivi possono essere immessi in commercio e messi in servizio se, correttamente
installati e adeguatamente manutenuti nonché utilizzati secondo la loro destinazione, non
compromettono la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente
di terzi.
Art. 4
(Requisiti essenziali)
1. I dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali prescritti nell'allegato I in
considerazione della loro destinazione.
Art. 5.
(Libera circolazione, dispositivi a destinazione particolare)
1. E' consentita l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio
italiano, dei dispositivi recanti la marcatura CE di cui all'articolo 16 e valutati in
base all'articolo 11.
2. E' altresì consentito che, senza recare la marcatura CE:
a) i dispositivi destinati ad indagini cliniche possono essere messi a disposizione dei
medici o delle persone debitamente autorizzate, quando rispondono alle condizioni di cui
all'articolo 14 e all'allegato VIII;
b) i dispositivi su misura possono essere immessi in commercio e messi in servizio quando
rispondono alle condizioni prescritte dall'articolo 11 e dall'allegato VIII; i dispositivi
delle classi IIa, IIb e III devono essere muniti della dichiarazione di cui all'allegato
VIII.
3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, è consentita la presentazione di
dispositivi non conformi al presente decreto a condizione che sia apposta un'indicazione
chiaramente visibile che indichi che gli stessi non possono essere immessi in commercio
né messi in servizio prima che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità Europea li abbia resi conformi alle disposizioni del decreto stesso.
4. Le indicazioni, fomite dal fabbricante all'utilizzatore e al paziente conformemente
all'allegato I, punto 13, sono espresse in lingua italiana al momento della consegna
all'utilizzatore finale, per uso professionale o per qualsiasi altra utilizzazione.
5. Il fabbricante mette a disposizione, ai fini del controllo e della vigilanza previsti
nel presente decreto, copia delle istruzioni e delle etichette in italiano fornite con il
dispositivo.
6. Qualora i dispositivi siano disciplinati, per aspetti diversi da quelli del presente
decreto, da altre direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la medesima fa
presumere che i dispositivi soddisfino anche le prescrizioni di queste altre direttive.
Nel caso in cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di
scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE di
conformità indica che i dispositivi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive
applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti,
nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle suddette direttive e che
accompagnano tali dispositivi; tali documenti, avvertenze o fogli di istruzione devono
essere accessibili senza che si debba distruggere l'imballaggio che assicura la sterilità
del dispositivo.
Art. 6
(Rinvio alle norme)
1. Si presume conforme ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 il dispositivo
fabbricato in conformità delle norme armonizzate comunitarie e delle norme nazionali che
le recepiscono.
2. I riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate comunitarie
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con decreto del
Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato.
3. Ai fini del presente decreto il rinvio alle norme armonizzate comprende anche le
monografie della Farmacopea europea relative in particolare alle suture chirurgiche e agli
aspetti di interazione tra medicinali e materiali per dispositivi da usarsi come
recipienti, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europea.
Art. 7
(Clausola di salvaguardia)
1. Il Ministero della sanità quando accerta che un dispositivo di cui all'articolo 5,
comma 1 e 2, lettera b), ancorché installato ed utilizzato correttamente secondo la sua
destinazione e oggetto di manutenzione regolare, può compromettere la salute e la
sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi, ne dispone il ritiro
dal mercato a cura e spese del fabbricante, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera c),
ne vieta o limita l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone il
Ministero dell'Industria del Commercio e dell'artigianato. Il Ministero della sanità
comunica, immediatamente i provvedimenti adottati alla Commissione delle Comunità
europee, indicando in particolare se la non conformità del dispositivo al presente
decreto deriva:
a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4;
b) da una non corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 6;
c) da una lacuna nelle norme di cui al presente decreto.
2. Quando la Commissione delle Comunità europee comunica che i provvedimenti di cui al
comma 1 sono ingiustificati, il Ministero della sanità può revocarli salvo che ritenga,
in base alle valutazioni degli organi di consultazione tecnica, che la revoca possa
determinare grave rischio per la salute o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o
di terzi.
3. Il dispositivo non conforme munito della marcatura CE viene ritirato dal commercio a
cura e spese del fabbricante e ne viene informata la Commissione e gli altri Stati membri.
Art. 8
(Classificazione)
1. I dispositivi sono suddivisi nelle seguenti classi: classi I, IIa, IIb e III. La
classificazione segue le regole di classificazione di cui all'allegato IX.
2. L'eventuale contrasto insorto tra il fabbricante e l'organismo designato, sulla
applicazione delle regole di classificazione, può essere risolto mediante ricorso al
Ministero della sanità che decide d'intesa con il Ministero dell'industria del commercio
e dell'artigianato.
Art. 9
(Informazioni riguardanti incidenti verificatisi dopo l'immissione in commercio)
1. Gli operatori sanitari pubblici e privati devono comunicare i dati relativi agli
incidenti che hanno coinvolto un dispositivo appartenente ad una delle classi I, IIa, IIb
o III, al Ministero della sanità.
2. Il Ministero della sanità classifica e valuta i dati riguardanti gli incidenti di
seguito elencati:
a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle prestazioni,
nonché qualsiasi carenza nell'etichettatura o nelle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possono causare o hanno causato la morte o un grave peggioramento dello
stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario connessa alle caratteristiche o alle
prestazioni di un dispositivo che ha determinato le conseguenze di cui alla lettera a) e
che ha prodotto il ritiro dal mercato da parte del fabbricante dei dispositivi
appartenenti allo stesso tipo.
3. Il Ministero della sanità comunica al fabbricante oppure al suo mandatario stabilito
nella Comunità i dati acquisiti.
Art. 10
(Monitoraggio)
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli operatori
sanitari pubblici e privati sulla base di quanto rilevato nell'esercizio delle proprie
attività, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della sanità,
direttamente o tramite la struttura sanitaria di appartenenza, qualsiasi alterazione delle
caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo o inadeguatezza nelle istruzioni per
l'uso da cui potrebbe derivare il decesso o il peggioramento delle condizioni di salute di
un paziente o di un operatore. Il Ministero della sanità ne informa il fabbricante.
2. Quando il fabbricante o il suo mandatario viene a conoscenza di qualsiasi alterazione
delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo immesso in commercio nel
territorio italiano e dal cui uso potrebbe derivare il decesso o il peggioramento delle
condizioni di salute di un paziente o di un operatore, ovvero viene a conoscenza di
qualsiasi inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che potrebbe essere causa di un non
corretto impiego del dispositivo, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al
Ministero della sanità.
3. Il fabbricante o il suo mandatario deve comunicare al Ministero della sanità, il
ritiro dal commercio di un determinato dispositivo a causa di inconvenienti di ordine
tecnico o medico.
4. Il Ministero della sanità dopo aver valutato, se possibile in contraddittorio con il
fabbricante, i dati acquisiti in base al presente articolo, informa la Commissione delle
Comunità europee e gli altri Stati membri sugli incidenti e sui provvedimenti adottati.
Art. 11
(Valutazione della conformità)
1. Per i dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei dispositivi su misura
e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini
dell'apposizione della marcatura CE:
a) seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE (sistema completo di
assicurazione di qualità) di cui all'allegato II, oppure
b) seguire la procedura relativa alla certificazione CE di conformità del tipo di cui
all'allegato III, unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità
della produzione) di cui all'allegato V.
2. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIa, ad esclusione dei dispositivi su misura
e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini
dell'apposizione della marcatura CE, seguire la procedura per la dichiarazione di
conformità CE di cui all'allegato VII unitamente:
a) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure
b) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità
della produzione) di cui all'allegato V, oppure
c) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del
prodotto) di cui all'allegato VI.
3. In sostituzione delle procedure, di cui al comma 2 il fabbricante può seguire la
procedura prevista al comma 4, lettera a).
4. Per i dispositivi appartenenti alla classe IIb, diversi dai dispositivi su misura e dai
dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve seguire, ai fini
dell'apposizione della marcatura CE:
a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (sistema completo di
garanzia di qualità) di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto 4
dell'allegato II, oppure
b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui all'allegato III unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità
della produzione) di cui all'allegato V, oppure
3) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia di qualità del
prodotto) di cui all'allegato VI.
5. Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad esclusione dei dispositivi su misura e
di quelli destinati ad indagini cliniche, il fabbricante ai fini dell'apposizione della
marcatura CE, si attiene alla procedura prevista all'allegato VII e redige, prima
dell'immissione in commercio, la dichiarazione di conformità CE richiesta, inviandone
copia al Ministero della sanità.
6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi "su misura"
ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti dispositivi al Ministero della sanità. Detto
elenco deve essere aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica.
7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante autorizzato deve essere
iscritto presso il Ministero della sanità e deve presentare, oltre all'elenco, una
descrizione dei dispositivi ed il recapito della società al fine di rendere possibile la
formazione di una banca dati dei produttori legittimamente operanti in Italia per gli
adempimenti di cui al presente decreto senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Nel procedimento di valutazione della conformità del dispositivo, il fabbricante e
l'organismo designato tengono conto di tutti i risultati disponibili delle operazioni di
valutazione e di verifica eventualmente svolte, secondo il presente decreto anche in una
fase intermedia della fabbricazione.
9. Il fabbricante può incaricare il mandatario stabilito nella Comunità di avviare i
procedimento previsti agli allegati III, IV, VII e VIII.
10. Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone l'intervento di un
organismo designato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità può
rivolgersi ad un organismo di sua scelta nell'ambito delle competenze per le quali
l'organismo stesso è stato designato.
11. L'organismo designato può esigere, giustificando debitamente la richiesta, le
informazioni o i dati necessari a mantenere il certificato di conformità ai fini della
procedura scelta.
Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi designati, deve essere
inviata ai Ministeri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato a
cura degli stessi.
12. La decisione dell'organismo designato presa in base agli allegati II e III ha
validità massima di cinque anni e può essere prorogata per periodi successivi di cinque
anni, su richiesta presentata entro il termine convenuto nel contratto firmato fra le due
parti.
13. La documentazione e la corrispondenza relativa ai procedimenti previsti dai commi da 1
a 6 è redatta in lingua italiana o in un'altra lingua comunitaria accettata
dall'organismo designato.
14. Il Ministero della sanità può autorizzare, su richiesta motivata, l'immissione in
commercio e la messa in servizio, nel territorio nazionale, di singoli dispositivi per i
quali le procedure di cui ai commi da 1 a 6 non sono state espletate o completate, il cui
impiego è nell'interesse della protezione della salute. La domanda di autorizzazione deve
contenere la descrizione del dispositivo, dell'azione principale cui è destinato e dei
motivi per i quali la domanda è stata presentata. Il Ministero della sanità comunica,
entro trenta giorni, il provvedimento in merito all'autorizzazione.
Art. 12
(Procedura particolare per sistemi e kit completi per campo operatorio)
1. In deroga all'articolo 11, il presente articolo si applica ai sistemi e kit completi
per campo operatorio.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla dispositivi recanti la marcatura CE,
secondo la loro destinazione ed entro i limiti di utilizzazione previsti dal fabbricante
per immetterli in commercio come sistema o kit completo per campo operatorio, deve inviare
al Ministero della sanità una dichiarazione con la quale attesta che:
a) ha verificato la compatibilità reciproca dei dispositivi secondo le istruzioni dei
fabbricanti e ha realizzato l'operazione secondo le loro istruzioni;
b) ha imballato il sistema o il kit completo per campo operatorio ed ha fornito agli
utilizzatori le relative informazioni contenenti le istruzioni dei fabbricanti;
c) l'intera attività é soggetta a metodi adeguati di verifica e di controllo interni.
3. Se le condizioni di cui al comma 2 non sono soddisfatte, come nei casi in cui il
sistema o il kit completo per campo operatorio contenga dispositivi che non recano la
marcatura CE o in cui la combinazione di dispositivi scelta non sia compatibile in
relazione all'uso cui erano originariamente destinati, il sistema o il kit completo per
campo operatorio è considerato un dispositivo a sé stante e in quanto tale è soggetto
alla specifica procedura di cui all'articolo 11.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, ai fini dell'immissione in commercio,
sterilizzi sistemi o kit completi per campo operatorio di cui al comma 2 o altri
dispositivi medici recanti la marcatura CE per i quali i fabbricanti prevedono la
sterilizzazione prima dell'uso, segue, a sua scelta, una delle procedure di cui agli
allegati IV, V o VI. L'applicazione di tali allegati, e l'intervento dell'organismo
designato si limitano agli aspetti che riguardano il procedimento di sterilizzazione. La
persona dichiara che la sterilizzazione è stata eseguita sulla base delle indicazioni del
fabbricante.
5. I prodotti di cui ai commi 2 e 4 non devono recare una nuova marcatura CE. Devono
essere corredati di tutte le informazioni di cui all'allegato I, punto 13, comprendenti le
indicazioni fornite dai fabbricanti dei dispositivi composti. La dichiarazione prevista
nel comma 4 è tenuta a disposizione per cinque anni del Ministero della sanità.
Art.13.
(Registrazione delle persone responsabili dell'immissione in commercio)
1. Il fabbricante che immette in commercio dispositivi a nome proprio secondo le procedure
previste all'articolo 11, commi 5 e 6, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che
esercita le attività di cui all'articolo 12, comunica al Ministero della sanità il
proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in questione.
2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette in commercio a nome
proprio dispositivi di cui al comma 1 deve designare una o più persone responsabili
dell'immissione in commercio stabilite nella comunità. Tali persone devono comunicare al
Ministero della sanità il proprio indirizzo e la categoria alla quale appartengono i
dispositivi in questione.
3. A richiesta, il Ministero della sanità informa gli Stati membri e la Commissione circa
i dati di cui ai commi 1 e 2.
Art.14.
(Indagini cliniche)
1. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, il fabbricante o il mandatario
stabilito nella Comunità segue la procedura prevista all'allegato VIII e informa
preventivamente il Ministero della Sanità prima dell'inizio delle indagini per le quali
il dispositivo è progettato.
2. La notifica al Ministero della sanità degli elementi di valutazione di cui
all'allegato VIII deve essere inviata per raccomandata e redatta in lingua italiana. Per i
dispositivi appartenenti alla classe III per i dispositivi impiantabili e per quelli
invasivi di lunga durata appartenenti alle classi IIa e IIb il fabbricante può iniziare
le indagini cliniche al termine di sessanta giorni dalla data della notifica a meno che il
Ministero della sanità non gli abbia comunicato, entro tale termine, una decisione in
senso contrario, motivata da considerazioni di ordine sanitario o pubblico.
3. Le indagini cliniche possono iniziare prima della scadenza dei sessanta giorni, se il
comitato etico interpellato ha espresso un parere favorevole sul programma di tali
indagini.
4. Le indagini cliniche devono essere svolte nelle strutture delle Unità Sanitarie Locali
e nelle aziende e presidi ospedalieri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni. Lo svolgimento di indagini cliniche in
altri istituti pubblici ed in istituzioni sanitarie private deve essere preventivamente
autorizzato dal Ministero della sanità. Le spese derivanti dall'applicazione del presente
comma sono a carico del fabbricante.
5. Le indagini cliniche devono svolgersi secondo le disposizioni dell'allegato X.
6. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve tenere a disposizione
del Ministero della sanità la relazione prevista all'allegato X, punto 2.3.7.
7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di indagini cliniche svolte
con dispositivi recanti, ai sensi dell'articolo 11, la marcatura CE, a meno che dette
indagini riguardino una destinazione dei dispositivi diversa rispetto a quella prevista
dal procedimento di valutazione della conformità. Rimangono applicabili le disposizioni
dell'allegato X.
Art.15.
(Organismi designati ad attestare la conformità)
1. Possono essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di
cui all'articolo 11, nonché i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i
soggetti che soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso
decreto è disciplinato il procedimento di autorizzazione e fino alla sua entrata in
vigore, i requisiti e le prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli
allegati XI e XII.
2. I soggetti interessati inoltrano istanza al Ministero della sanità che provvede
d'intesa con il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato alla relativa
istruttoria ed alla verifica dei requisiti. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero
della sanità, di concerto con il Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato, entro novanta giorni; decorso tale termine si intende rifiutata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere rinnovata.
L'autorizzazione è revocata quando i requisiti di cui al comma 1 vengano meno ovvero nel
caso in cui siano accertate gravi o reiterate irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonché all'aggiornamento dei requisiti in
attuazione di norme comunitarie, si provvede con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato vigilano sull'attività degli organismi designati. Il Ministero della
sanità per il tramite del Ministero degli affari esteri notifica alla Commissione europea
e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi designati ad espletare le procedure di
certificazione ed ogni successiva variazione.
Art.16.
(Marcatura CE)
1. I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli destinati ad indagini
cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali previsti all'articolo 3 devono recare al
momento dell'immissione in commercio una marcatura di conformità CE.
2. La marcatura di conformità CE, corrispondente al simbolo riprodotto all'allegato XIII,
deve essere apposta in maniera visibile, leggibile ed indelebile sui dispositivi in
questione o sul loro involucro sterile o sulla confezione commerciale, sempreché ciò sia
possibile ed opportuno, e sulle istruzioni per l'uso. La marcatura CE deve essere
corredata del numero di codice dell'organismo designato responsabile dell'adozione delle
procedure previste agli allegati II, IV, VI.
3. vietato apporre marchi o iscrizioni che possono indurre terzi in errore riguardo al
significato o alla grafica della marcatura di conformità CE. Sul dispositivo, sul
confezionamento o sul foglio illustrativo che accompagna il dispositivo può essere posto
qualsiasi marchio, purché la visibilità e la legittimità della marcatura di conformità
CE non siano in tal modo ridotte.
Art.17.
(Vigilanza e verifica della conformità)
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero della
sanità e al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, nell'ambito delle
rispettive competenze direttamente o per il tramite di organismi autorizzati nelle fasi di
commercializzazione e di impiego.
2. Al fine di verificare la conformità dei dispositivi medici alle prescrizioni del
presente decreto, le Amministrazioni vigilanti di cui al comma 1 hanno facoltà di
disporre verifiche e controlli mediante i propri uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il
produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori, i
commercianti o presso gli utilizzatori.
A tal fine è consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per l'esecuzione di
esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le Amministrazioni di cui al comma
1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori conformi alle norme
della serie EN 45.000 autorizzati con decreto del Ministero della sanità, di concerto con
il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Alla fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario predispone e mantiene a disposizione degli
organi di vigilanza, per cinque anni, la documentazione prevista per la valutazione della
conformità.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 23 il Ministero della
sanità quando accerta la non conformità dei dispositivi medici alle disposizioni
dell'articolo 16 ordina al fabbricante o al suo mandatario stabilito nella Comunità o al
responsabile dell'immissione in commercio di adottare tutte le misure idonee a far venir
meno la situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il Ministero della sanità ordina
l'immediato ritiro dal commercio dei dispositivi medici, a cura e spese del soggetto
destinatario dell'ordine.
8. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero della sanità adotta le misure atte
a garantire il ritiro dal commercio, a spese del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunità o del responsabile dell'immissione in commercio.
Art.18.
(Provvedimenti di diniego o di restrizione)
1. Ogni provvedimento di diniego o di limitazione dell'immissione in commercio, della
messa in servizio di un dispositivo, o dello svolgimento di indagini cliniche, ovvero di
ritiro dei dispositivi dal mercato deve essere motivato. Il provvedimento è notificato
all'interessato con la indicazione del termine entro il quale può essere proposto
ricorso.
2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità deve essere invitato a presentare le proprie
controdeduzioni, a meno che tale consultazione sia resa impossibile dall'urgenza del
provvedimento.
Art.19.
(Riservatezza)
1. Chiunque svolge attività connesse all'applicazione del presente decreto è obbligato a
mantenere riservate le informazioni acquisite, fatti salvi, per le autorità e gli
organismi designati, gli obblighi di informazione previsti dal presente decreto.
Art.20.
(Commercio dei dispositivi)
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, possono essere, anche per singole tipologie di dispositivi,
individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonché stabilite le prescrizioni che
devono essere osservate per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei
dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari.
Art.21.
(Pubblicità)
1. vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni
adottate con decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su
prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di
altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1
è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità. Sulle domande di autorizzazione
esprime parere la commissione prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento
del Ministero della sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art.22.
(Apparecchi elettrici usati in medicina)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n.597, di attuazione della
direttiva n.84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici usati in medicina umana e
veterinaria, si applica limitatamente agli apparecchi usati in medicina veterinaria.
2. Qualora un apparecchio elettrico usato in medicina veterinaria costituisca anche un
dispositivo e soddisfi i requisiti essenziali previsti dal presente decreto, l'apparecchio
stesso è considerato conforme, ai requisiti del decreto ministeriale richiamato al comma
1.
Art.23.
(Sanzioni)
1. I legali rappresentanti delle strutture sanitarie pubbliche e private, gli operatori
sanitari pubblici e privati, i fabbricanti o loro mandatari che omettono di comunicare le
informazioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi
e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici senza l'autorizzazione di cui
all'articolo 21, comma 2 o in difformità della stessa è punito con l'arresto fino a tre
mesi e con l'ammenda da lire duecento mila a lire un milione.
3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio dispositivi medici privi della
marcatura CE o dell'attestato di conformità è punito, salvo che il fatto sia previsto
come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire
trenta milioni a lire cento ottanta milioni. La stessa pena si applica a chi pone la
marcatura CE indebitamente o in maniera tale da violare il divieto di cui all'articolo 16,
comma 3.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1; 10, comma 3; 11, commi
6, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2 e 17, comma 5 è punito, salvo che il fatto sia
previsto come reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma
da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Art.24.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 13, 17,
19 e 20, sino al 13 giugno 1998 possono essere immessi in commercio e messi in servizi i
dispositivi conformi alla normativa vigente in Italia alla data del 31 dicembre 1994.
2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione in commercio e la messa in servizio
dei termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima che hanno già ottenuto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, un'approvazione CE di modello secondo
quanto previsto dalla legge del 27 giugno 1990, n.171.
3. Il Ministero della sanità può chiedere al fabbricante o al suo mandatario o al
responsabile dell'immissione in commercio di fornire, per i dispositivi di cui al comma 1,
informazioni sui requisiti essenziali, la destinazione e le prestazioni del dispositivo
nonché idonea documentazione scientifica atta a dimostrare l'azione principale del
dispositivo e la inesistenza di rischi per la sicurezza e la salute degli utenti. In caso
di inadempimento entro il termine prefissato, il Ministero della sanità può disporre il
ritiro dal mercato del prodotto con spese a carico del fabbricante o del suo mandatario o
del responsabile dell'immissione in commercio.
4. Il fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il responsabile dell'immissione in
commercio in Italia, dei dispositivi di cui al comma 1 è tenuto a comunicare al Ministero
della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l'elenco e la descrizione generale di tutti i dispositivi immessi in commercio e messi in
servizio in Italia alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Art.25.
(Norma di rinvio)
1. Alle procedure di valutazione della conformità dei dispositivi disciplinati dal
presente decreto, a quelle finalizzate alla designazione degli organismi, alla vigilanza
sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano
le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.52.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997
(Seguono le firme)
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI
I. REQUISITI GENERALI
1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione
non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute
degli utilizzatori ed eventualmente di terzi quando siano utilizzati alle condizioni e per
i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono essere di livello
accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un
elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.
2. Le soluzioni adottate dal fabbricante per la progettazione e la costruzione dei
dispositivi devono attenersi a principi di rispetto della sicurezza, tenendo conto dello
stato di progresso tecnologico generalmente riconosciuto.
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti
principi, nell'ordine indicato:
-- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza
nella progettazione e nella costruzione del dispositivo);
-- se del caso adottare le opportune misure di protezione nei confronti dei rischi che non
possono essere eliminati eventualmente mediante segnali di allarme;
-- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a un qualsiasi difetto delle
misure di protezione adottate.
3. I dispositivi devono fornire le prestazioni loro assegnate dal fabbricante ed essere
progettati, fabbricanti e condizionati in modo tale da poter espletare una o più delle
funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), quali specificate dal fabbricante.
4. Le caratteristiche e le prestazioni descritte ai punti 1, 2 e 3 non devono essere
alterate in modo tale da compromettere lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti ed
eventualmente di terzi durante la durata di vita dei dispositivi indicata dal fabbricante,
allorché questi sono sottoposti alle sollecitazioni che possono verificarsi in condizioni
normali di utilizzazione.
5. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e imballati in modo tale che le loro
caratteristiche e le loro prestazioni, in considerazione dell'utilizzazione prevista, non
vengano alterate durante la conservazione ed il trasporto, tenuto conto delle istruzioni e
informazioni fornite dal fabbricante.
6. Qualsiasi effetto collaterale o comunque negativo deve costituire un rischio
accettabile rispetto alle prestazioni previste.
II. REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE
7. Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche
7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da garantire le
caratteristiche e le prestazioni previste alla parte I Requisiti generali . Si dovrà
considerare con particolare attenzione:
-- la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un punto di vista della
tossicità ed eventualmente dell'infiammabilità;
-- la compatibilità reciproca tra materiali utilizzati e tessuti, cellule biologiche e
fluidi corporei tenendo conto della destinazione del dispositivo.
7.2. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e condizionati in modo tale da
minimizzare i rischi che presentano i contaminanti e i residui per il personale incaricato
del trasporto, della conservazione e dell'utilizzazione, nonché per i pazienti, in
funzione della destinazione del prodotto. Occorre prestare un'attenzione particolare ai
tessuti esposti e alla durata e alla frequenza dell'esposizione.
7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere
utilizzati con sicurezza con tutti i materiali, sostanze e gas con i quali entrano in
contatto, durante la normale utilizzazione o durante la normale manutenzione, se i
dispositivi sono destinati a somministrare specialità medicinali, devono essere
progettati e fabbricati in modo tale da essere compatibili con le specialità medicinali
in questione, conformemente alle disposizioni e restrizioni che disciplinano tali
prodotti, e in modo che le loro prestazioni siano mantenute in conformità all'uso a cui
sono destinati.
7.4. Se un dispositivo comprende come parte integrante una sostanza la quale, se
utilizzata separatamente, può essere considerata una specialità medicinale, ai sensi
dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE, e può agire sul corpo umano in modo accessorio
all'azione del dispositivo, è necessario verificarne la sicurezza, la quantità e
l'utilità, tenendo conto della destinazione del dispositivo, in analogia con i metodi
opportuni previsti dalla direttiva 75/318/CEE.
7.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre al minimo
i rischi derivanti dalle sostanze che possono sfuggire dal dispositivo.
7.6. I dispositivi debbono essere progettati e fabbricati in modo tale da ridurre, nella
misura del possibile, i rischi derivanti dall'involontaria penetrazione di sostanze nel
dispositivo stesso, tenendo conto di quest'ultimo e delle caratteristiche dell'ambiente in
cui se ne prevede l'utilizzazione.
8. Infezione e contaminazione microbica
8.1. I dispositivi e i relativi processi di fabbricazione devono essere progettati in modo
tale da eliminare o ridurre il più possibile i rischi d'infezione per il paziente, per
l'utilizzatore e per i terzi. La progettazione deve consentire un'agevole manipolazione e,
se necessario, minimizzare i rischi di contaminazione del dispositivo da parte del
paziente o viceversa durante l'utilizzazione.
8.2. I tessuti di origine animale devono provenire da animali sottoposti a controlli
veterinari e a sorveglianza adeguati all'uso previsto per i tessuti.
Gli organismi notificati conservano le informazioni relative all'origine geografica degli
animali.
La trasformazione, conservazione, prova e manipolazione di tessuti, cellule e sostanze di
origine animale devono essere eseguite in modo da garantire sicurezza ottimale. In
particolare si deve provvedere alla sicurezza per quanto riguarda virus e altri agenti
trasferibili mediante applicazione di metodi convalidati di eliminazione o inattivazione
virale nel corso del processo di fabbricazione.
8.3. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere progettati, fabbricati e
imballati in una confezione monouso e/o secondo procedure appropriate in modo tale che
essi siano sterili al momento dell'immissione sul mercato e che mantengano tale qualità
alle condizioni previste di immagazzinamento e di trasporto fino a quando non sia stato
aperto o danneggiato l'involucro che ne garantisce la sterilità.
8.4. I dispositivi forniti allo stato sterile devono essere fabbricati e sterilizzati con
un metodo convalidato e appropriato.
8.5. I dispositivi, destinati ad essere sterilizzati devono essere fabbricati in
condizioni (ad esempio ambientali) adeguatamente controllate.
8.6. I sistemi d'imballaggio per dispositivi non sterili devono essere tali da conservare
il prodotto senza deteriorarne il livello di pulizia previsto e, se sono destinati ad
essere sterilizzati prima dell'utilizzazione, da minimizzare i rischi di contaminazione
microbica; il sistema di imballaggio deve essere adeguato tenuto conto del metodo di
sterilizzazione indicato dal fabbricante.
8.7. L'imballaggio e/o l'etichettatura del dispositivo deve consentire la differenziazione
tra prodotti identici o simili venduti sia in forma sterile che non sterile.
9. Caratteristiche relative alla fabbricazione e all'ambiente
9.1. Se un dispositivo è destinato ad essere utilizzato insieme ad altri dispositivi o
impianti, l'insieme risultante, compreso il sistema di connessione deve essere sicuro e
non deve nuocere alle prestazioni previste per i singoli dispositivi. Ogni eventuale
restrizione di utilizzazione deve figurare sull'etichetta o nelle istruzioni per l'uso.
9.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo da eliminare o
minimizzare nella misura del possibile:
-- i rischi di lesioni causate dalle loro caratteristiche fisiche, compresi il rapporto
volume/pressione, dimensioni ed eventualmente le caratteristiche ergonomiche;
-- i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, in particolare
i rischi connessi con i campi magnetici e con le influenze elettriche esterne, con le
scariche elettrostatiche, con la pressione o la temperatura, o con le variazioni di
pressione e di accelerazione;
-- i rischi d'interferenza reciproca connessi con la presenza simultanea di un altro
dispositivo, se questo è normalmente utilizzato in determinate indagini o trattamenti;
-- i rischi che possono derivare, laddove la manutenzione o la taratura non siano
possibili (come nei dispositivi impiantabili), dall'invecchiamento dei materiali
utilizzati o dal deterioramento della precisione di un determinato meccanismo di misura o
di controllo.
9.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da minimizzare,
durante la normale utilizzazione prevista e in caso di primo guasto, i rischi di incendio
o di esplosione. Si considereranno con particolare attenzione i dispositivi la cui
destinazione comporta l'esposizione a sostanze infiammabili o a sostanze che possono
favorire un processo di combustione.
10. Dispositivi con funzione di misura
10.1. I dispositivi con funzione di misura devono essere progettati e fabbricati in modo
tale da fornire una costanza e precisione di misura adeguate, entro appropriati limiti di
precisione, tenuto conto della destinazione del dispositivo. Detti limiti sono specificati
dal fabbricante.
10.2. La scala di misura, di controllo e di indicazione deve essere progettata sulla base
di principi ergonomici tenendo conto della destinazione del dispositivo.
10.3. Le unità di misura dei dispositivi con funzione di misura devono essere espresse in
unità legali conformi alle disposizioni della direttiva 80/181/CEE. (1)
(1) GU n. L 39 del 15.2.1980, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
89/617/CEE (GU n. L 357 del 7.12.1989, pag. 28).
11. Protezione contro le radiazioni
11.1. Aspetti generali
11.1.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre al minimo,
compatibilmente con l'obiettivo perseguito, l'esposizione di pazienti, utilizzatori e
altre persone alle emissioni di radiazioni, pur non limitando l'applicazione di adeguati
livelli indicati a fini terapeutici e diagnostici.
11.2. Radiazioni volute
11.2.1. Qualora i dispositivi siano progettati per emettere radiazioni a livelli
pericolosi a scopo sanitario specifico e qualora il relativo beneficio possa essere
considerato preponderante rispetto ai rischi indotti dall'emissione, quest'ultima deve
poter essere controllata dall'utilizzatore. Siffatti dispositivi sono progettati e
fabbricati al fine di garantire riproducibilità e tolleranze dei parametri variabili
pertinenti.
11.2.2. Qualora i dispositivi siano destinati ad emettere radiazioni potenzialmente
pericolose, visibili e/o invisibili essi devono essere dotati, ove possibile, di
segnalatori visivi e/o sonori dell'emissione della radiazione.
11.3. Radiazioni fortuite
11.3.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre al minimo
l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre persone all'emissione di radiazioni
fortuite, isolate o diffuse.
11.4. Istruzioni
11.4.1. Le istruzioni per l'utilizzazione dei dispositivi che emettono radiazioni devono
contenere precise informazioni per quanto concerne le caratteristiche delle radiazioni
emesse, i mezzi di protezione del paziente e dell'utilizzatore e i modi per evitare le
manipolazioni scorrette ed eliminare i rischi connessi con l'installazione.
11.5. Radiazioni ionizzanti
11.5.1. I dispositivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti devono essere progettati
e fabbricati in modo tale che, ove possibile, la quantità, la geometria e la qualità
delle radiazioni possano essere modificate e controllate tenendo conto dell'uso previsto.
11.5.2. I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati alla radiodiagnostica,
sono progettati e fabbricati in modo da pervenire ad una qualità dell'immagine e/o dei
risultati adeguata agli scopi clinici perseguiti, riducendo al minimo l'esposizione alle
radiazioni del paziente e dell'utilizzatore.
11.5.3. I dispositivi che emettono radiazioni ionizzanti, destinati alla radioterapia,
devono essere progettati e fabbricati in modo tale da consentire una sorveglianza e un
controllo affidabile della dose somministrata, del tipo di fascio e dell'energia e, ove
opportuno, della qualità della radiazione.
12. Requisiti per i dispositivi medici collegati o dotati di una fonte di energia
12.1. I dispositivi che contengono sistemi elettronici programmabili devono essere
progettati in modo tale da garantire la riproducibilità, l'affidabilità e le prestazioni
di questi sistemi conformemente all'uso cui sono destinati. In caso di condizione di primo
guasto (del sistema) dovranno essere previsti mezzi adeguati per eliminare o ridurre il
più possibile i rischi che ne derivano.
12.2. I dispositivi nei quali è incorporata una fonte di energia interna da cui dipende
la sicurezza del paziente, devono essere dotati di mezzi che consentano di determinare lo
stato di tale fonte.
12.3. I dispositivi collegati ad una fonte di energia esterna da cui dipende la sicurezza
del paziente, devono essere dotati di un sistema di allarme che segnali ogni eventuale
guasto di tale fonte.
12.4. I dispositivi che devono sorvegliare uno o più parametri clinici di un paziente
devono essere dotati di opportuni sistemi di allarme che segnalino all'utilizzatore
eventuali situazioni che possono comportare la morte o un grave peggioramento dello stato
di salute del paziente.
12.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da minimizzare i
rischi dovuti alla creazione di campi elettromagnetici che potrebbero incidere sul
funzionamento di altri dispositivi o di impianti ubicati nelle consuete zone circostanti.
12.6. Protezione contro i rischi elettrici
I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che i rischi di scariche
elettriche accidentali in condizioni normali di uso e in condizioni di primo guasto siano
evitati nella misura del possibile, se i dispositivi sono stati installati correttamente.
12.7. Protezione contro i rischi meccanici e termici
12.7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale da proteggere il
paziente e l'utilizzatore contro rischi meccanici causati per esempio dalla resistenza,
dalla stabilità e dai pezzi mobili.
12.7.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che i rischi
risultanti dalle vibrazioni provocate dai dispositivi stessi siano ridotti al minimo,
tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di sistemi di riduzione delle
vibrazioni, soprattutto alla fonte, a meno che dette vibrazioni non facciano parte delle
prestazioni previste.
12.7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale che i rischi
risultanti dalla loro emissione di rumore siano ridotti al minimo, tenuto conto del
progresso tecnico e della disponibilità di mezzi di riduzione delle emissioni sonore, in
particolare alla fonte, a meno che le emissioni sonore non facciano parte delle
prestazioni previste.
12.7.4. I terminali e i dispositivi di connessione a fonti di energia elettrica,
idraulica, pneumatica o gassosa che devono essere maneggiati dall'utilizzatore devono
essere progettati e costruiti in modo tale da minimizzare ogni rischio possibile.
12.7.5. Le parti accessibili dei dispositivi (eccettuate le parti o le zone destinate a
produrre calore o a raggiungere determinate temperature) e l'ambiente circostante non
devono raggiungere temperature che possono costituire un pericolo in condizioni normali di
utilizzazione.
12.8. Protezione contro i rischi che possono presentare la somministrazione di energia o
di sostanze al paziente
12.8.1. I dispositivi destinati a somministrare al paziente energia o sostanze devono
essere progettati e costruiti in modo tale che l'erogazione dell'energia o delle sostanze
possa essere fissata e mantenuta con una precisione sufficiente per garantire la sicurezza
del paziente e dell'utilizzatore.
12.8.2. Il dispositivo deve essere dotato di mezzi che consentano di impedire e/o
segnalare ogni eventuale emissione inadeguata del dispositivo, qualora questa possa
comportare un pericolo.
I dispositivi devono contenere mezzi adeguati per impedire per quanto possibile
l'emissione accidentale, a livelli pericolosi, di energia da una fonte di energia e/o di
sostanza.
12.9. Sul dispositivo deve essere chiaramente indicata la funzione dei comandi e degli
indicatori luminosi.
Qualora le istruzioni necessarie per il funzionamento di un dispositivo o i relativi
parametri operativi o di regolazione vengano forniti mediante un sistema visivo, le
informazioni in questione devono essere comprensibili per l'utilizzatore e, se del caso,
per il paziente.
13. Informazioni fornite dal fabbricante
13.1. Ogni dispositivo deve essere corredato delle necessarie informazioni per garantirne
un'utilizzazione sicura e per consentire di identificare il fabbricante, tenendo conto
della formazione e delle conoscenze degli utilizzatori potenziali.
Le informazioni sono costituite dalle indicazioni riportate sull'etichetta e dalle
indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
Le informazioni necessarie per garantire un'utilizzazione sicura del dispositivo devono
figurare, se possibile e opportuno, sul dispositivo stesso e/o sull'imballaggio unitario
o, eventualmente, sull'imballaggio commerciale. Se l'imballaggio unitario non è
fattibile, le istruzioni devono figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o
più dispositivi.
Tutti i dispositivi devono contenere nell'imballaggio le istruzioni per l'uso. In via
eccezionale tali istruzioni non sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi
I e IIa, qualora sia possibile garantire un'utilizzazione sicura senza dette istruzioni.
13.2. Se del caso, le informazioni vanno fornite sotto forma di simboli. I simboli e i
colori di identificazione utilizzati devono essere conformi alle norme armonizzate. Se in
questo settore non esistono norme, i simboli e i colori sono descritti nella
documentazione che accompagna il dispositivo.
13.3. L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti:
a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella
Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio oppure le
istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo della persona responsabile
di cui all'articolo 14, comma 2 o del mandatario del fabbricante stabilito nella Comunità
oppure, se del caso, dell'importazione stabilito nella Comunità;
b) le indicazioni strettamente necessarie per consentire all'utilizzatore di identificare
il dispositivo e il contenuto della confezione;
c) se del caso, la parola STERILE ;
d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola LOTTO o il numero di
serie;
e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser
utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
g) per i dispositivi su misura, l'indicazione dispositivo su misura ;
h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, l'indicazione <<destinato
esclusivamente ad indagini cliniche ;
i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
k) avvertenze e/o precauzioni da prendere;
l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi da quelli di cui alla lettera
e). Questa indicazione può essere inserita nel numero di lotto o di serie;
m) il metodo di sterilizzazione, se del caso.
13.4. Se la destinazione prevista di un determinato dispositivo non è immediatamente
chiara per l'utilizzatore, il fabbricante deve indicarlo chiaramente sull'etichetta e
nelle istruzioni per l'uso.
13.5. I dispositivi e le parti staccabili devono essere identificati, eventualmente a
livello di lotto, e qualora ciò sia ragionevolmente possibile, in modo da permettere di
intraprendere eventuali azioni che si rendessero necessarie per identificare rischi
potenziali causati dai dispositivi e dalle parti staccabili.
13.6. Le istruzioni per l'uso devono contenere, ove necessario, le informazioni seguenti:
a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne quelle indicate alle lettere d) ed e);
b) le prestazioni previste al punto 3 e gli eventuali effetti collaterali non desiderati;
c) se un dispositivo deve essere installato o connesso ad altri dispositivi o impianti per
funzionare secondo la destinazione prevista, le caratteristiche necessarie e sufficienti
per identificare i dispositivi o gli impianti che devono essere utilizzati per ottenere
una combinazione sicura;
d) tutte le informazioni che consentono di verificare se un dispositivo è installato
correttamente e può funzionare in maniera adeguata e sicura, nonché le informazioni
riguardanti la natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura
necessarie per garantire costantemente il buon funzionamento e la sicurezza del
dispositivo;
e) se del caso, le informazioni alle quali attenersi per evitare i rischi connessi con
l'impianto del dispositivo;
f) le informazioni riguardanti i rischi d'interferenze reciproche dovute alla presenza del
dispositivo durante le indagini o trattamenti specifici;
g) le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento dell'involucro che garantisce la
sterilità del dispositivo e, ove necessario, l'indicazione dei metodi da seguire per
sterilizzare nuovamente il dispositivo;
h) se un dispositivo è destinato ad essere riutilizzato, le informazioni relative ai
procedimenti appropriati ai fini della riutilizzazione, compresa la pulizia, la
disinfezione, l'imballaggio e, ove necessario, il metodo di sterilizzazione se il
dispositivo dev'essere risterilizzato, nonché eventuali restrizioni sul numero delle
riutilizzazioni possibili.
Qualora vengano forniti dispositivi che devono essere sterilizzati prima dell'uso, le
istruzioni relative alla pulizia e alla sterilizzazione devono essere tali, se seguite
correttamente, da permettere al dispositivo di essere sempre conforme ai requisiti di cui
alla parte I;
i) le informazioni necessarie qualora, prima di essere utilizzato, un dispositivo debba
essere soggetto ad un trattamento o ad una manipolazione specifica (per esempio
sterilizzazione, assemblaggio finale, ecc.);
j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico, le informazioni necessarie
riguardanti la natura, il tipo, l'intensità e la distribuzione delle radiazioni.
Le istruzioni per l'uso devono inoltre contenere le eventuali informazioni che possono
consentire al personale sanitario di informare il paziente sulle controindicazioni e sulle
precauzioni da prendere. Tali informazioni conterranno in particolare gli elementi
seguenti:
k) le precauzioni da prendere in caso di cambiamento delle prestazioni del dispositivo;
l) le precauzioni da prendere durante l'esposizione, in condizioni ambientali
ragionevolmente prevedibili, a campi magnetici, ad influenze elettriche esterne, a
scariche elettrostatiche, alla pressione o alle variazioni della pressione atmosferica,
all'accelerazione, a fonti termiche di combustione, ecc.;
m) le necessarie informazioni riguardanti la specialità o le specialità medicinali che
il dispositivo in questione deve somministrare, compresa qualsiasi restrizione alla scelta
delle sostanze da somministrare;
n) le precauzioni da prendere qualora un dispositivo presenti un rischio imprevisto
specifico connesso con l'eliminazione del dispositivo stesso;
o) le sostanze medicinali costituenti parte integrante del dispositivo e in esso contenute
conformemente al punto 7.4;
p) il grado di precisione indicato per i dispositivi di misura.
Qualora la conformità con i requisiti essenziali debba essere basata su dati clinici,
come nella fattispecie di cui al punto 6 della parte I, i relativi dati devono essere
determinati in conformità dell'allegato X.
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
(Sistema completo di garanzia di qualità)
1. Il fabbricante si accerta che sia applicato il sistema di qualità approvato per la
progettazione, la fabbricazione e il controllo finale del prodotto in questione, secondo
quanto stabilito al punto 3 ed è soggetto all'ispezione di cui al punto 3.3 e 4 e alla
sorveglianza CE secondo quanto stabilito al punto 5.
2. La dichiarazione di conformità è la procedura in base alla quale il fabbricante che
soddisfa gli obblighi di cui al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in questione
si attengono alle disposizioni applicabili della presente direttiva.
Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto stabilito dall'articolo 16 e redige
una dichiarazione scritta di conformità. Detta dichiarazione riguarda un dato numero di
prodotti fabbricati ed è conservata dal fabbricante.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di valutazione del
sistema di qualità.
La domanda contiene le informazioni seguenti:
-- nome e indirizzo del fabbricante, nonché ogni altro luogo di fabbricazione coperto dal
sistema di qualità;
-- tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti o la categoria di prodotti
oggetto della procedura;
--una dichiarazione scritta che non è stata presentata ad un altro organismo notificato
una domanda per lo stesso sistema di qualità relativo al prodotto;
--la documentazione del sistema di qualità;
--l'impegno ad attenersi agli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;
--l'impegno a garantire un funzionamento adeguato ed efficace del sistema di qualità
approvato;
--l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura
sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella fase
successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per
applicare le misure correttive eventualmente necessarie, in particolare nel caso degli
incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare le
autorità competenti, non appena egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni,
nonché qualsiasi carenza delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che possano causare
o aver causato la morte o un peggioramento grave dello stato di salute del paziente o di
un utilizzatore;
ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le
prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati al punto i), che hanno portato al
ritiro sistematico dal mercato di parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo
stesso tipo.
3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti
alle disposizioni loro applicabili della presente direttiva in tutte le fasi, dalla
progettazione al controllo finale. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni utilizzati
dal fabbricante per garantire il sistema di qualità devono figurare in una documentazione
aggiornata sistematicamente e ordinata sono forma di strategie e di procedure scritte,
quali programmi, piani, manuali e registrazioni riguardanti la qualità.
Essa comprende un'adeguata descrizione dei seguenti elementi:
a) gli obiettivi di qualità del fabbricante;
b) l'organizzazione dell'azienda, in particolare:
--le strutture organizzative, le responsabilità dei dirigenti e la loro autorità
organizzativa in materia di qualità della progettazione e della fabbricazione dei
prodotti;
-- gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità, in
particolare la capacità dell'azienda di produrre la qualità prevista nella progettazione
dei prodotti, compresa la sorveglianza dei prodotti non conformi;
c) le procedure di sorveglianza e di controllo della progettazione dei prodotti, in
particolare:
-- la descrizione generale del prodotto, comprese le varianti previste;
-- le specifiche di progettazione, comprese le norme applicate e i risultati delle analisi
dei rischi nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti
essenziali applicabili ai prodotti, qualora non siano applicate interamente le norme
previste all'articolo 6;
-- le tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei procedimenti e degli
interventi sistematici utilizzati nella progettazione dei prodotti;
-- la prova che, se un dispositivo deve essere collegato con un altro dispositivo per
funzionare secondo la destinazione prevista, la conformità del primo dispositivo ai
relativi requisiti essenziali è stata dimostrata collegandolo ad un dispositivo,
rappresentativo della categoria dei dispositivi con i quali sarà collegato, avente le
caratteristiche indicate dal fabbricante;
-- una dichiarazione che il dispositivo comprende o meno come parte integrante una
sostanza di cui all'allegato 1, punto 7.4, nonché i dati relativi alle prove svolte in
proposito;
-- i dati clinici di cui all'allegato X;
-- il progetto di etichettatura ed eventualmente di istruzioni per l'uso;
d) le tecniche di controllo e di garanzia della qualità a livello di fabbricazione, in
particolare:
-- i procedimenti e le procedure utilizzate, in particolare per la sterilizzazione, gli
acquisti e i documenti necessari;
-- le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e aggiornate sulla base di
schemi, specifiche applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della
fabbricazione;
e) gli esami e le prove svolti prima, durante e dopo la fabbricazione, la frequenza di
tali esami e prove e gli strumenti di prova utilizzati; la calibratura degli strumenti di
prova deve essere fatta in modo da presentare una rintracciabilità adeguata.
3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema di qualità per stabilire se
esso risponde ai requisiti previsti al punto 3.2 Esso presuppone la conformità ai
requisiti per i sistemi di qualità che applicano le norme armonizzate corrispondenti.
Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una persona che possieda
un'esperienza di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione
comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente giustificati,
presso la sede dei fornitori del fabbricante e/o dei subappaltatori, per controllare i
procedimenti di fabbricazione.
La decisione è comunicata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e
una valutazione motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato il sistema di
qualità ogni eventuale progetto di adeguamento importante del sistema di qualità o della
gamma di prodotti contemplati. L'organismo designato valuta le modifiche proposte e
verifica se il sistema di qualità modificato risponde ai requisiti stabiliti al punto
3.2; esso comunica la decisione al fabbricante. Detta decisione contiene le conclusioni
del controllo e una valutazione motivata.
4. Esame della progettazione del prodotto
4.1. Oltre agli obblighi previsti al punto 3, il fabbricante deve presentare all'organismo
designato una domanda di esame del fascicolo di progettazione del prodotto che sarà
fabbricato e che rientra nella categoria di cui al punto 3.1.
4.2. La domanda contiene una descrizione della progettazione, della fabbricazione e delle
prestazioni del prodotto. Essa comprende i documenti necessari previsti al punto 3.2,
lettera c) che consentono di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della
presente direttiva.
4.3. L'organismo designato esamina la domanda e, se il prodotto è conforme alle
disposizioni ad esso applicabili del presente decreto esso rilascia al richiedente un
certificato di esame CE della progettazione. L'organismo designato può chiedere che la
domanda sia completata da prove o esami complementari per consentirgli di valutarne la
conformità ai requisiti della presente direttiva. Il certificato contiene le conclusioni
dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per l'indicazione della
progettazione approvata, e, ove, necessario, la descrizione della destinazione del
prodotto.
Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione,
l'organismo designato consulta una delle autorità competenti designate dagli Stati membri
ai sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto riguarda gli aspetti contemplati in detto
paragrafo.
Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene nel debito conto le opinioni in
occasione di tale consultazione e trasmette la decisione finale al Ministero della sanità
4.4. Le modifiche della progettazione approvata sono soggette ad un'approvazione
complementare da parte dell'organismo designato che ha rilasciato il certificato di esame
CE della progettazione, qualora dette modifiche possano influire sulla conformità ai
requisiti essenziali della presente direttiva o sulle condizioni stabilite per
l'utilizzazione del prodotto. Il richiedente comunica all'organismo notificato che ha
rilasciato il certificato di esame CE della progettazione ogni eventuale modifica della
progettazione approvata. L'approvazione complementare è rilasciata sotto forma di
aggiunta al certificato di esame CE della progettazione.
5. Sorveglianza
5.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato.
5.2. Il fabbricante autorizza l'organismo notificato a svolgere tutte le ispezioni
necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni utili, in particolare:
-- la documentazione del sistema di qualità;
-- i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla progettazione, quali
risultati di analisi, prove di calcolo, ecc.;
-- i dati previsti nella parte del sistema di qualità relativa alla fabbricazione, quali
relazioni di ispezioni, prove, tarature e qualifica del personale impiegato, ecc.
5.3. L'organismo notificato svolge periodicamente ispezioni e valutazioni per accertarsi
che il fabbricante applichi il sistema di qualità approvato e presenta al fabbricante una
relazione di valutazione.
5.4. L'organismo notificato può inoltre recarsi presso il fabbricante per una visita
imprevista. In occasione di tali visite, l'organismo notificato può svolgere o fare
svolgere delle prove per accertarsi del buon funzionamento del sistema di qualità. Esso
presenta al fabbricante una relazione di ispezione e, se vi è stata prova, una relazione
di prova.
6. Disposizioni amministrative
6.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno cinque anni
dalla data dell'ultima fabbricazione del prodotto, i seguenti documenti:
-- la dichiarazione di conformità;
-- la documentazione prevista al punto 3.1, quarto trattino;
-- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
-- la documentazione prevista al punto 4.2;
-- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste ai punti 3.3, 4.3, 4.4,
5.3 e 5.4.
6.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi designati e del
Ministero della sanità, su richiesta, le informazioni necessarie riguardanti le
approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate, rifiutate o ritirate.
6.3. Per quanto riguarda i dispositivi soggetti alla procedura di cui alla precedente
sezione 4, qualora né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano
stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tener a disposizione la documentazione tecnica
spetta al responsabile dell'immissione in commercio del dispositivo nella Comunità oppure
all'importatore di cui all'allegato 1, punto 13.3, lettera a).
7. Applicazione ai dispositivi appartenenti alle dassi IIa e IIb
Il presente allegato può applicarsi, secondo il disposto dell'articolo 11, paragrafi 2 e
3, ai prodotti appartenenti alle classi IIa e IIb. Il punto 4 non si applica ai prodotti
appartenenti alle classi IIa e IIb.
ALLEGATO III
CERTIFICAZIONE CE
1. La procedura in base alla quale un organismo designato constata e certifica che un
esemplare rappresentativo di una determinata produzione soddisfa le disposizioni in
materia del presente decreto è definita certificazione CE .
2. La domanda contiene i dati seguenti:
-- nome e indirizzo del fabbricante, nonché nome e indirizzo del mandatario qualora la
domanda sia presentata da quest'ultimo;
-- La documentazione prevista al punto 3, necessaria ai fini della valutazione della
conformità dell'esemplare rappresentativo della produzione prevista, qui di seguito
denominato tipo , ai requisiti del presente decreto. Il richiedente mette a disposizione
dell'organismo designato un tipo . L'organismo designato può chiedere, ove necessario,
altri esemplari;
-- una dichiarazione scritta che non è stata presentata ad un altro organismo notificato
una domanda per il medesimo tipo.
3. La documentazione fornita deve consentire di valutare la progettazione, la
fabbricazione e le prestazioni del prodotto. La documentazione consta in particolare degli
elementi seguenti:
-- una descrizione generale del tipo, comprese le varianti previste;
-- gli schemi di progettazione, i metodi di fabbricazione previsti, in particolare quelli
relativi alla sterilizzazione, gli schemi delle parti, pezzi, circuiti ecc.;
-- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per interpretare gli schemi e disegni
summenzionati e per valutare altresì il funzionamento del prodotto;
-- un elenco delle norme previste all'articolo 5, applicate interamente o parzialmente,
nonché la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali
quando le norme previste all'articolo 5 non siano state applicate interamente;
-- i risultati dei calcoli di progettazione, dell'analisi dei rischi, degli esami e delle
prove tecniche svolte ecc.;
-- una dichiarazione che il dispositivo comprende o meno come parte integrante una
sostanza di cui all'allegato 1, punto 7.4, nonché i dati relativi alle prove svolte in
proposito;
-- i dati clinici previsti all'allegato X;
-- se necessario, il progetto di etichettatura e, se del caso, di istruzioni per l'uso.
4. L'organismo designato:
4.1. esamina e valuta la documentazione, verifica che il tipo sia stato fabbricato secondo
detta documentazione, controlla anche gli elementi progettati secondo le disposizioni
applicabili delle norme previste all'articolo 5, nonché gli elementi la cui progettazione
non è basata sulle disposizioni pertinenti di dette norme;
4.2. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove necessarie per verificare se le
soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali del presente decreto,
qualora non siano state applicate le norme previste all'articolo 5; se un dispositivo deve
essere collegato con un altro dispositivo per funzionare secondo la destinazione
conferitagli, deve essere verificata la conformità del primo dispositivo ai requisiti
essenziali, grazie ad un dispositivo rappresentativo da collegare, che possieda le
caratteristiche indicate dal fabbricante;
4.3. svolge o fa svolgere i controlli del caso e le prove necessarie per verificare che,
qualora il fabbricante abbia optato per la fabbricazione secondo le norme pertinenti,
queste ultime siano state effettivamente applicate;
4.4. stabilisce insieme al richiedente il luogo nel quale saranno svolti i controlli e le
prove necessarie.
5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente decreto l'organismo designato rilascia
al richiedente un attestato di certificazione CE. Detto attestato contiene nome e
indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, le condizioni di validità
dell'attestato e i dati necessari per identificare il tipo approvato. Le parti principali
della documentazione sono allegate all'attestato e l'organismo designato ne conserva una
copia.
Per i dispositivi di cui al punto 7.4 dell'allegato I, prima di prendere una decisione,
l'organismo designato consulta una delle autorità competenti designate dagli Stati membri
ai sensi della direttiva 65/65/CEE per quanto riguarda gli aspetti contemplati in detto
paragrafo.
Nell'adottare una decisione l'organismo designato tiene nel debito conto le opinioni
espresse in occasione di tale consultazione e trasmette la decisione finale al Ministero
della sanità.
6. Il richiedente comunica all'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di
certificazione CE ogni eventuale importante modifica del prodotto approvato.
Le modifiche del prodotto approvato devono formare oggetto di una nuova approvazione da
parte dell'organismo designato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CE, qualora
esse possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni di
utilizzazione previste per il prodotto. La nuova approvazione è rilasciata eventualmente
sotto forma di completamento all'attestato iniziale di certificazione CE.
7. Disposizioni amministrative
7.1. Tutti gli organismi designati mettono a disposizione degli altri organismi designati
su richiesta, le informazioni necessarie relative agli attestati di certificazione CE e ai
complementi rilasciati, rifiutati o ritirati.
7.2. Gli altri organismi designati possono farsi rilasciare copia degli attestati di
certificazione CE e/o dei rispettivi complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti
a disposizione degli altri organismi designati su domanda debitamente motivata e dopo
averne informato il fabbricante.
7.3. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica,
copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per almeno cinque anni
dall'ultima data di fabbricazione del dispositivo.
7.4. Qualora né il fabbricante né il suo rappresentante autorizzato siano stabiliti
nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica spetta al
responsabile dell'immissione in commercio del dispositivo nella Comunità oppure
all'importatore di cui all'allegato 1, punto 13.3, lettera a).
ALLEGATO IV
VERIFICA CE
1. La verifica CE e la procedura con la quale il fabbricate o il suo mandatario stabilito
nella Comunità garantisce e dichiara che i prodotti soggetti alle disposizioni del punto
4 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e rispondono ai
requisiti applicabili del presente decreto.
2. Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il procedimento di fabbricazione
garantisca la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di certificazione
CE e ai requisiti applicabili del presente decreto. Prima della fabbricazione egli
predispone una documentazione che definisce i processi di fabbricazione, se del caso i
processi di sterilizzazione, nonché tutte le disposizioni già prestabilite e
sistematiche che saranno attuate per garantire l'omogeneità della produzione ed
eventualmente la conformità dei prodotti al tipo descritto nell'attestato di
certificazione CE e ai requisiti applicabili del presente decreto. Egli appone il marchio
CE secondo quanto stabilito all'articolo 7 e predispone una dichiarazione di conformità.
Inoltre, per i prodotti commercializzati allo stato sterile e per i soli aspetti della
fabbricazione che riguardano il raggiungimento di tale stato ed il relativo mantenimento,
il fabbricante applica le disposizioni dell'allegato V, punti 3 e 4.
3. Il fabbricante s'impegna ad istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura
sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso di dispositivi nella fase
successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per
applicare le misure correttive eventualmente necessarie, in particolare nel caso degli
incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare il
Ministero della sanità non appena egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti
seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni,
nonché carenze dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un dispositivo che
possono causare o avere causato la morte o un grave peggioramento dello stato di salute
del paziente o di un utilizzatore;
ii) i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le
prestazioni di un dispositivo - per i motivi elencati al punto i), che hanno portato al
ritiro sistematico dal mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo
stesso tipo.
4. L'organismo designato svolge gli esami e le prove necessarie per verificare la
conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto, sia mediante controllo e prova
di ogni prodotto come specificato al punto 5, sia mediante prova dei prodotti su base
statistica come specificato al punto 6, a scelta del fabbricante.
Le verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti della fabbricazione che
riguardano il raggiungimento dello stato sterile.
5. Verifica per controllo e prova di ogni prodotto
5.1. Tutti i prodotti sono esaminati singolarmente e vengono eseguite le prove necessarie,
definite nella o nelle norme applicabili dell'articolo 6, oppure prove equivalenti, per
verificarne la conformità, se del caso, al tipo descritto nell'attestato di
certificazione CE e ai requisiti applicabili del presente decreto.
5.2. L'organismo designato appone o fa apporre il numero di identificazione su ogni
prodotto approvato e redige un certificato scritto di conformità per le prove svolte.
6. Verifica statistica
6.1. Il fabbricante presenta i prodotti fabbricati sotto forma di lotti omogenei.
6.2. Da ogni lotto viene prelevato un campione a caso. I prodotti che formano il campione
sono esaminati singolarmente e sono svolte le prove definite nella o nelle norme
applicabili previste all'articolo 6, oppure prove equivalenti, per verificare la
conformità dei campioni, se del caso, al tipo descritto nell'attestato di certificazione
CE e ai requisiti applicabili al presente decreto in modo da stabilire l'accettazione o il
rifiuto del lotto.
6.3. Il controllo statistico del prodotto è fatto mediante attribuzioni che prevedono un
piano di campionamento che garantisca una qualità limite corrispondente ad una
probabilità di accettazione del 5% con una percentuale di non conformità compresa tra 3
e 7 %. Il metodo di campionamento è definito dalle norme armonizzate previste
all'articolo 5, tenuto conto delle caratteristiche specifiche delle categorie dei prodotti
in questione.
6.4. L'organismo designato apporre il numero di identificazione su ogni prodotto dei lotti
accertati e redige un certificato scritto di conformità relativo alle prove svolte. Tutti
i prodotti del lotto possono essere immessi in commercio, ad eccezione dei prodotti del
campione per i quali sia stato constatato che non erano conformi.
Qualora un lotto sia respinto, l'organismo designato competente prende le misure
necessarie per evitarne l'immissione in commercio. In caso di frequente rifiuto dei lotti,
l'organismo designato può sospendere la verifica statistica.
Sotto la responsabilità dell'organismo designato il fabbricante può apporre il numero di
identificazione di quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.
7. Disposizioni amministrative
Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità nazionali, per
almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto:
-- la dichiarazione di conformità;
-- la documentazione prevista al punto 2;
-- i certificati previsti ai punti 5.2 e 6.4;
-- se del caso, l'attestato di certificazione CE di cui all'allegato III.
8. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, il presente allegato può
applicarsi ai prodotti appartenenti alla classe IIa, fatte salve le deroghe seguenti:
8.1. in deroga ai punti 1 e 2 il fabbricante garantisce e dichiara con la dichiarazione di
conformità che i prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati secondo la
documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII e rispondono ai requisiti
applicabili del presente decreto;
8.2. in deroga ai punti 1, 2, 5 e 6 le verifiche svolte dall'organismo designato
riguardano la conformità dei prodotti appartenenti alla classe IIa alla documentazione
tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII.
ALLEGATO V
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
(Garanzia di qualità della produzione)
1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema di qualità approvato per la
fabbricazione e svolge l'ispezione finale dei prodotti come specificato al punto 3; egli
è inoltre soggetto alla sorveglianza CE come specificato al punto 4.
2. La dichiarazione di conformità è l'elemento procedurale con il quale il fabbricante,
che soddisfa gli obblighi specificati al punto 1, garantisce e dichiara che i prodotti in
questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e soddisfano
le disposizioni applicabili della presente direttiva.
Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto specificato all'articolo 16 e redige
una dichiarazione scritta di conformità. Tale dichiarazione riguarda un dato numero di
esemplari identificati di prodotti fabbricati ed è conservata dal fabbricante.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo designato una domanda di valutazione del
sistema di qualità.
La domanda contiene le seguenti informazioni:
-- nome e indirizzo del fabbricante;
-- tutte le informazioni necessarie relative ai prodotti o alla categoria di prodotti
oggetto della procedura;
-- una dichiarazione scritta secondo cui non è stata presentata ad un altro organismo
designato una domanda per i medesimi prodotti;
-- la documentazione del sistema di qualità;
-- l'impegno ad attenersi agli obblighi previsti dal sistema di qualità approvato;
-- l'impegno a mantenere un funzionamento adeguato ed efficace del sistema di qualità
approvato;
-- ove necessario, la documentazione tecnica per i tipi approvati e una copia degli
attestati di certificazione CE;
- l'impegno del fabbricante di istituire ed aggiornare regolarmente una procedura
sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella fase
successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per
applicare le misure correttive eventualmente necessarie, in particolare nel caso degli
incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare il
Ministero della sanità non appena egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti
seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni,
nonché qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possano causare o che hanno causato la morte o un grave peggioramento
dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le
prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati al punto i) che inducono il
fabbricante a ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi appartenenti allo stesso
tipo.
3.2. L'applicazione del sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al
tipo descritto nell'attestato di certificazione CE.
Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottati dal fabbricante per il sistema di
qualità devono figurare in una documentazione classificata in maniera sistematica ed
ordinata sotto forma di strategie e procedure scritte. La documentazione del sistema di
qualità deve consentire un'interpretazione uniforme delle strategie e procedure seguite
in materia di qualità, per esempio i programmi, piani e manuali e registrazioni relative
alla qualità.
Essa comprende una descrizione adeguata degli elementi seguenti:
a) gli obiettivi di qualità del fabbricante;
b) l'organizzazione dell'azienda, e in particolare:
-- le strutture organizzative, le responsabilità dei dirigenti e la loro autorità
organizzativa in materia di fabbricazione dei prodotti;
-- gli strumenti di controllo del funzionamento efficace del sistema di qualità, in
particolare la capacità dell'azienda di ottenere la qualità prevista dei prodotti,
compresa la sorveglianza dei prodotti non conformi;
c) le tecniche di controllo e di garanzia di qualità a livello della fabbricazione, in
particolare:
-- i procedimenti e le procedure utilizzate per la sterilizzazione, gli acquisti ed i
documenti relativi;
-- le procedure di identificazione del prodotto, predisposte e aggiornate sulla base di
schemi, specifiche applicabili o altri documenti pertinenti, in tutte le fasi della
fabbricazione;
d) gli adeguati esami e prove che saranno svolti prima, durante e dopo la fabbricazione,
la frequenza di tali esami e gli impianti di prova utilizzati; la calibratura degli
apparecchi di prova deve essere fatta in modo da presentare una rintracciabilità
adeguata.
3.3. L'organismo designato esegue una revisione del sistema di qualità per stabilire se
esso risponde ai requisiti specificati al punto 3.2. Esso presume la conformità ai
requisiti per i sistemi di qualità che attuano le norme armonizzate corrispondenti.
Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una persona che possieda già
un'esperienza di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione
comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente giustificati,
presso la sede dei fornitori del fabbricante, per controllare i procedimenti di
fabbricazione.
Dopo la visita finale la decisione è comunicata al fabbricante. Essa contiene le
conclusioni del controllo e una valutazione motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato il sistema di
qualità ogni eventuale progetto di adeguamento importante de sistema di qualità.
L'organismo designato valuta le modifiche proposte e verifica se il sistema di qualità
modificato risponde ai requisiti specificati al punto 3.2.
Dopo ricevimento delle informazioni summenzionate la decisione viene comunicata al
fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione motivata.
4. Sorveglianza
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato a svolgere tutte le ispezioni
necessarie e gli mette a disposizione tutte le informazioni utili, e in particolare:
-- la documentazione del sistema di qualità;
-- i dati previsti nella parte del sistema di qualità che riguardano la fabbricazione,
per esempio le relazioni di ispezioni, prove, tarature, qualifica del personale
interessato, ecc.
4.3. L'organismo designato svolge periodicamente ispezioni e valutazioni per accertarsi
che il fabbricante applichi il sistema di qualità approvato e presenta al fabbricante una
relazione di valutazione.
4.4. L'organismo designato può inoltre recarsi presso il fabbricante per visite
impreviste. In occasione di tali visite, l'organismo designato può se necessario svolgere
o fare svolgere delle prove per accertarsi del buon funzionamento del sistema di qualità.
Esso presenta al fabbricante una relazione di visita e, se vi è stata prova, una
relazione delle prove.
5. Disposizioni amministrative
5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno cinque anni
dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, i documenti seguenti:
-- la dichiarazione di conformità;
-- la documentazione specificata al punto 3.1, quarto trattino;
-- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
-- la documentazione prevista al punto 3.1, settimo trattino;
- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste ai punti 4.3 e 4.4;
-- se del caso, l'attestato di certificazione di cui all'allegato III.
5.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi designati su
richiesta, le informazioni necessarie relative alle approvazioni di sistemi di qualità
rilasciate, rifiutate o ritirate.
6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, il presente allegato può
applicarsi ai prodotti appartenenti alla classe IIa, fatta salva la deroga seguente:
6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garantisce e dichiara nella
dichiarazione di conformità che i prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati
secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII e rispondono ai
requisiti applicabili della presente direttiva.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
(Garanzia di qualità del prodotto)
1. Il fabbricante verifica che sia applicato il sistema di qualità approvato per
l'ispezione finale del prodotto e per le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed
è soggetto alla sorveglianza prevista al punto 4.
Inoltre, per i prodotti immessi in commercio allo stato sterile e per i soli aspetti della
fabbricazione che riguardano il raggiungimento di tale stato ed il relativo mantenimento,
il fabbricante applica le disposizioni dell'allegato V, punti 3 e 4.
2. La dichiarazione di conformità è l'elemento procedurale con il quale il fabbricante
che soddisfa gli obblighi previsti al punto 1 garantisce e dichiara che i prodotti in
questione sono conformi al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e soddisfano
le disposizioni applicabili della direttiva.
Il fabbricante appone la marcatura CE secondo quanto previsto all'articolo 17 e redige una
dichiarazione scritta di conformità. Tale dichiarazione riguarda un dato numero di
esemplari identificati di prodotti fabbricati ed è conservata dal fabbricante. La
marcatura CE è corredata del numero di identificazione dell'organismo designato che
svolge i compiti previsti nel presente allegato.
3. Sistema di qualità
3.1. Il fabbricante presenta all'organismo notificato una domanda di valutazione del
proprio sistema di qualità.
La domanda contiene le informazioni seguenti:
-- nome e indirizzo del fabbricante;
-- tutte le informazioni necessarie riguardanti i prodotti o la categoria di prodotti
oggetto della procedura;
-- una dichiarazione scritta secondo cui non è stata presentata ad un altro organismo
designato una domanda per gli stessi prodotti;
-- la documentazione del sistema di qualità;
-- l'impegno del fabbricante ad attenersi agli obblighi derivanti dal sistema di qualità
approvato;
-- l'impegno del fabbricante a garantire un funzionamento adeguato e efficace del sistema
di qualità approvato;
-- se del caso, la documentazione tecnica relativa ai tipi approvati ed una copia degli
attestati di certificazione CE;
-- l'impegno del fabbricante ad istituire e ad aggiornare regolarmente una procedura
sistematica atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella fase
successiva alla produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per
applicare le misure correttive eventualmente necessarie in particolare nel caso degli
incidenti seguenti. Detto impegno comprende per il fabbricante l'obbligo di informare le
autorità competenti, non appena egli ne venga a conoscenza, circa gli incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni,
nonché qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possano causare o abbiano causato la morte o un grave peggioramento dello
stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le
prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati al punto i) che inducono il
fabbricante a ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi appartenenti allo stesso
tipo.
3.2. Nell'ambito del sistema di qualità si procede all'esame di ogni prodotto o di un
campione rappresentativo di ciascun lotto e allo svolgimento delle prove necessarie,
definite nella o nelle norme applicabili di cui all'articolo 5, o di prove equivalenti per
verificare la conformità al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai
requisiti applicabili della direttiva. Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni
adottati dal fabbricante devono figurare in una documentazione ordinata e sistematica
sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Tale documentazione del sistema di
qualità deve consentire di interpretare in maniera uniforme i programmi, piani, manuali e
fascicoli di qualità.
Essa comprende una adeguata descrizione dei seguenti elementi:
-- gli obiettivi di qualità e l'organigramma, le responsabilità dei dirigenti e loro
poteri in materia di qualità dei prodotti;
-- i controlli e le prove svolti dopo la fabbricazione; la calibratura degli apparecchi di
prova deve presentare una rintracciabilità adeguata;
-- i mezzi di controllo dell'efficace funzionamento del sistema di qualità;
-- i fascicoli di qualità, quali le relazioni di ispezione e i dati delle prove, i dati
delle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato ecc.
Le verifiche summenzionate non si applicano agli aspetti della fabbricazione che
riguardano il raggiungimento dello stato sterile.
3.3. L'organismo designato procede ad una revisione del sistema di qualità per
determinare se esso risponde ai requisiti previsti al punto 3.2. Esso presume la
conformità ai requisiti per i sistemi di qualità che applicano le corrispondenti norme
armonizzate.
Il gruppo incaricato della valutazione comprende almeno una persona che possiede già
un'esperienza di valutazione della tecnologia in questione. La procedura di valutazione
comprende una visita presso la sede del fabbricante e, in casi debitamente motivati,
presso la sede dei fornitori del fabbricante, per controllare i processi di fabbricazione.
La decisione è notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e
una valutazione motivata.
3.4. Il fabbricante comunica all'organismo designato che ha approvato il sistema di
qualità ogni progetto di adeguamento importante del sistema di qualità.
L'organismo designato valuta le modifiche proposte e verifica se il sistema di qualità
modificato risponde ai requisiti previsti al punto 3.2.
Esso comunica la decisione al fabbricante dopo aver ricevuto le informazioni
summenzionate. La decisione contiene le conclusioni del controllo ed una valutazione
motivata.
4. Sorveglianza
4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi
derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.2. Il fabbricante autorizza l'organismo designato ad accedere a fini d'ispezione ai
luoghi di ispezione, di prova e di conservazione e gli fornisce a tal fine tutte le
informazioni necessarie, in particolare:
-- la documentazione del sistema di qualità;
-- la documentazione tecnica;
-- i fascicoli di qualità, quali relazioni d'ispezione, dati di prove, di taratura,
relazioni sulle qualifiche del personale interessato, ecc.
4.3. L'organismo designato svolge periodicamente ispezioni e procede alle necessarie
valutazioni per accertarsi che il fabbricante applichi il sistema di qualità e gli
trasmette una relazione di valutazione.
4.4. L'organismo designato può inoltre recarsi presso il fabbricante per visite
impreviste. In occasione di tali visite, l'organismo notificato può se necessario
svolgere o fare svolgere delle prove per accertarsi del buon funzionamento del sistema di
qualità e della conformità della produzione ai requisiti applicabili della presente
direttiva. A tal fine, deve essere esaminato un campione adeguato dei prodotti finali,
prelevato in loco dall'organismo notificato, e devono essere effettuate le prove
appropriate definite nella norma corrispondente o nelle norme corrispondenti di cui
all'articolo 5 oppure prove equivalenti. Se uno o più campioni non sono conformi,
l'organismo designato deve adottare gli opportuni provvedimenti.
Esso presenta al fabbricante una relazione di visita e, se vi è stata prova, una
relazione delle prove.
5. Disposizioni amministrative
5.1. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità nazionali, per almeno cinque anni
dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, i documenti seguenti:
-- la dichiarazione di conformità;
-- la documentazione specificata al punto 3.1, settimo trattino;
-- gli adeguamenti previsti al punto 3.4;
-- le decisioni e le relazioni dell'organismo designato previste all'ultimo trattino del
punto 3.4 nonché i punti 4.3 e 4.4;
-- se del caso, il certificato di conformità di cui all'allegato III.
5.2. L'organismo designato mette a disposizione degli altri organismi designati, su
richiesta, le informazioni necessarie relative alle approvazioni di sistemi di qualità
rilasciate, rifiutate o ritirate.
6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
Secondo quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, il presente allegato può
applicarsi ai prodotti appartenenti alla classe IIa, fatta salva la deroga seguente:
6.1. In deroga ai punti 2, 3.1 e 3.2, il fabbricante garantisce e dichiara nella
dichiarazione di conformità che i prodotti appartenenti alla classe IIa sono fabbricati
secondo la documentazione tecnica prevista al punto 3 dell'allegato VII e rispondono ai
requisiti applicabili della presente direttiva.
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
1. Con la dichiarazione di conformità CE il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità che soddisfi gli obblighi previsti al punto 2 e, nel caso di prodotti
immessi in commercio in confezione sterile o di strumenti di misura, quelli previsti al
punto 5, garantisce e dichiara che i prodotti in questione soddisfano le disposizioni
applicabili della presente direttiva.
2. Il fabbricante predispone la documentazione tecnica descritta al punto 3. Il
fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità tiene detta documentazione, compresa
la dichiarazione di conformità, a disposizione delle autorità nazionali a fini di
controllo per almeno cinque anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Qualora il fabbricante e il suo mandatario non siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo
di tenere a disposizione delle autorità la documentazione tecnica incombe alla(e)
persona(e) responsabile(i) dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai
requisiti del presente decreto. Essa comprende in particolare i documenti seguenti:
-- una descrizione generale del prodotto, comprese le varianti previste;
-- gli schemi di progettazione e i metodi di fabbricazione, gli schemi delle parti, dei
pezzi, dei circuiti, ecc.;
-- la descrizione e le spiegazioni necessarie per la comprensione degli schemi
summenzionati e del funzionamento del prodotto;
-- i risultati dell'analisi dei rischi e un elenco delle norme previste all'articolo 5,
applicate interamente o in parte, e una descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali del presente decreto quando non siano state applicate
interamente le norme previste all'articolo 5;
-- nel caso di prodotti immessi in commercio in confezione sterile, la descrizione dei
metodi utilizzati;
-- i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli svolti, ecc. Se un dispositivo
deve essere collegato con uno o più altri dispositivi per funzionare secondo la
destinazione prevista, la conformità del primo dispositivo ai requisiti essenziali deve
essere dimostrata in collegamento con almeno uno dei dispositivi al quali deve essere
collegato, che possieda le caratteristiche indicate dal fabbricante;
-- le relazioni di prova e, ove necessario, i dati clinici previsti all'allegato X;
-- l'etichettatura e le istruzioni per l'uso.
4. Il fabbricante istituisce e tiene regolarmente aggiornata una procedura sistematica
atta a valutare l'esperienza acquisita nell'uso dei dispositivi nella fase successiva alla
produzione nonché a prevedere un sistema appropriato cui ricorrere per applicare le
misure correttive eventualmente necessarie, tenuto conto della natura del prodotto e dei
rischi ad esso relativo nonché degli incidenti di seguito elencati. Il fabbricante
informa le autorità competenti, non appena egli ne venga a conoscenza, circa gli
incidenti seguenti:
i) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche e/o delle prestazioni
nonché qualsiasi carenza dell'etichettatura o delle istruzioni per l'uso di un
dispositivo che possano causare o che hanno causato la morte o un grave peggioramento
dello stato di salute del paziente o di un utilizzatore;
ii) tutti i motivi di ordine tecnico o sanitario connessi con le caratteristiche o le
prestazioni di un dispositivo per i motivi elencati al punto i) che inducono il
fabbricante a ritirare sistematicamente dal mercato i dispositivi appartenenti allo stesso
tipo.
5. Per i prodotti immessi in commercio in confezione sterile e per i dispositivi
appartenenti alla classe I, con funzione di misura, il fabbricante deve attenersi, oltre
alle disposizioni del presente allegato, anche ad una delle procedure previste agli
allegati IV, V o VI. L'applicazione di tali allegati e l'intervento dell'organismo
notificato si limitano agli elementi seguenti:
-- nel caso di prodotti immessi in commercio sterili, ai soli aspetti della fabbricazione
che riguardano il raggiungimento e il mantenimento dello stato sterile;
-- nel caso di dispositivi con funzione di misura, ai soli aspetti della fabbricazione che
riguardano la conformità dei prodotti ai requisiti metrologici.
E' d'applicazione il punto 6.1 del presente allegato.
6. Applicazione ai dispositivi appartenenti alla classe IIa
Il presente allegato può essere applicato, secondo quanto specificato all'articolo 11,
paragrafo 2, ai prodotti appartenenti alla classe IIa fatta salva la deroga seguente:
6.1. Se il presente allegato è applicato unitamente alla procedura prevista ad uno degli
allegati IV, V o VI, la dichiarazione di conformità prevista al punto I del presente
allegato e quella prevista negli allegati summenzionati formano una dichiarazione unica.
Nella misura in cui tale dichiarazione è basata sul presente allegato, il fabbricante
garantisce e dichiara che la progettazione dei prodotti soddisfa le disposizioni
applicabili del presente decreto.
ALLEGATO VIII
DICHIARAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI PER DESTINAZIONI PARTICOLARI
1. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità redige per i dispositivi
su misura o per i dispositivi destinati ad indagini cliniche una dichiarazione che
contiene gli elementi elencati al punto 2.
2. La dichiarazione contiene le indicazioni seguenti:
2.1. Per i dispositivi su misura:
-- i dati che consentono d'identificare il dispositivo in questione;
- la dichiarazione che il dispositivo in questione è destinato ad essere utilizzato
esclusivamente per un determinato paziente, con il nome del paziente;
-- il nome del medico o della persona autorizzata che ha prescritto il dispositivo e, se
del caso, il nome dell'istituto ospedaliero;
-- le caratteristiche specifiche del dispositivo di cui alla prescrizione medica;
-- la dichiarazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali enunciati
nell'allegato I e, se del caso, l'indicazione dei requisiti essenziali che non sono stati
interamente rispettati, con debita motivazione.
2.2. Per i dispositivi destinati alle indagini cliniche specificate all'allegato X:
-- i dati che consentono di identificare il dispositivo;
-- il piano delle indagini, comprendente in particolare l'obiettivo, la motivazione
scientifica, tecnica o medica, la portata e il numero dei dispositivi;
-- il parere del comitato etico, nonché l'indicazione degli aspetti che hanno formato
oggetto di parere;
-- il nome del medico o della persona autorizzata, nonché dell'istituto incaricato delle
indagini;
-- il luogo, la data d'inizio e la durata prevista delle indagini;
-- l'indicazione che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali, ad eccezione
degli aspetti che formano oggetto delle indagini e, che per questi ultimi, sono state
prese tutte le precauzioni necessarie per proteggere la salute e la sicurezza del
paziente.
3. Il fabbricante s'impegna inoltre a tenere a disposizione delle autorità nazionali
competenti i documenti seguenti:
3.1. Per i dispositivi su misura, la documentazione che consente di esaminare la
progettazione, la fabbricazione e le prestazioni del prodotto, comprese le prestazioni
previste, in modo da consentire la valutazione della conformità del prodotto ai requisiti
della presente direttiva.
Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
garantisca la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione indicata al comma
precedente.
3.2. Per i dispositivi destinati ad indagini cliniche la documentazione deve contenere:
-- una descrizione generale del prodotto;
-- gli schemi di progettazione, i metodi di fabbricazione, in particolare di
sterilizzazione, gli schemi delle parti, pezzi, circuiti, ecc.;
-- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per capire gli schemi summenzionati e il
funzionamento del prodotto;
-- i risultati dell'analisi dei rischi e l'elenco delle norme specificate all'articolo 5,
applicate interamente o in parte, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva quando non siano state
applicate le norme specificate all'articolo 5;
-- i risultati dei calcoli di progettazione, dei controlli e delle prove tecniche svolte,
ecc.
Il fabbricante prende le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione
garantisca la conformità dei prodotti fabbricati alla documentazione indicata al primo
capoverso del punto 3.1.
Il fabbricante autorizza la valutazione o, ove necessario, la revisione dell'efficacia
delle misure prese.
4. Le informazioni contenute nelle dichiarazioni previste dal presente allegato devono
essere conservate per un periodo di almeno cinque anni.
ALLEGATO IX
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
1. DEFINIZIONI
1. Definizioni riguardanti le regole di classificazione
1.1. Durata
Temporanea
Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua inferiore a 60 minuti.
Breve termine
Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua inferiore a 30 giorni.
Lungo termine
Destinati ad essere utilizzati di norma per una durata continua superiore a 30 giorni.
1.2. Dispositivi invasivi
Dispositivo invasivo
Dispositivo che penetra parzialmente o interamente nel corpo tramite un orifizio del corpo
o una superficie corporea.
Orifizio del corpo
Qualsiasi apertura naturale del corpo, compresa la superficie esterna del globo oculare,
oppure qualsiasi apertura artificiale e permanente quale uno stoma.
Dispositivo invasivo di tipo chirurgico
Dispositivo invasivo che penetra nel corpo attraverso la superficie corporea mediante o
nel contesto di un intervento chirurgico.
Ai fini del presente decreto i dispositivi diversi da quelli contemplati nel precedente
comma e che producono penetrazione ma non attraverso un determinato orifizio del corpo,
sono considerati come dispositivi invasivi di tipo chirurgico.
Dispositivo impiantabile
Qualsiasi dispositivo destinato a:
-- essere impiantato totalmente nel corpo umano, oppure
-- sostituire un superficie epiteliale o la superficie oculare, mediante intervento
chirurgico e a rimanere in tale sede dopo l'intervento.
Dispositivo impiantabile è considerato anche qualsiasi dispositivo destinato ad essere
introdotto parzialmente nel corpo umano mediante intervento chirurgico e a rimanere in
tale sede dopo l'intervento per un periodo di almeno trenta giorni.
1.3. Strumento chirurgico riutilizzabile
Strumento destinato, senza essere allacciato ad un altro dispositivo medico attivo, ad un
uso chirurgico per tagliare, perforare, segare, grattare, raschiare, pinzare, retrarre,
graffare o per procedure analoghe e che può essere riutilizzato dopo l'effettuazione
delle opportune procedure.
1.4. Dispositivo medico attivo
Dispositivo medico dipendente, per il suo funzionamento, da una fonte di energia elettrica
o di altro tipo di energia, diversa da quella generata direttamente dal corpo umano o
dalla gravità e che agisce convertendo tale energia. Un dispositivo medico destinato a
trasmettere, senza modificazioni di rilievo, l'energia, le sostanze o altri elementi tra
un dispositivo medico attivo e il paziente non è considerato un dispositivo medico
attivo.
1.5. Dispositivo attivo terapeutico
Dispositivo medico attivo utilizzato da solo o in combinazione con altri dispositivi
medici, destinato a sostenere, modificare, sostituire o ripristinare le funzioni o le
strutture biologiche nel contesto di un trattamento o per alleviare una malattia, una
ferita o un handicap.
1.6. Dispositivo attivo destinato alla diagnosi
Dispositivo medico attivo utilizzato da solo o in combinazione con altri dispositivi
medici, destinato a fornire informazioni riguardanti la diagnosi, la diagnosi precoce, il
controllo o il trattamento di stati fisiologici, di stati di salute, di malattie o di
malformazioni congenite.
1.7. Sistema circolatorio centrale
Nel contesto del presente decreto i vasi seguenti sono considerati sistema circolatorio
centrale :
arteriae pulmonales, aorta ascendens, arteriae coronariae, arteria carotis communis,
arteria carotis externa, arteria carotis interna, arteriae cerebrales, truncus
brachicephalicus, venae cordis, venae pulmonales, vena cava superior, vena cava inferior.
1.8. Sistema nervoso centrale
Nel contesto del presente decreto si intende per sistema nervoso centrale il cervello, le
meningi e il midollo spinale.
II. REGOLE DI APPLICAZIONE
2. Regole di applicazione
2.1. L'applicazione delle regole di classificazione deve basarsi sulla destinazione dei
dispositivi.
2.2. Se un dispositivo è destinato ad essere utilizzato in combinazione con un altro
dispositivo, le regole di classificazione devono applicarsi separatamente a ciascun
dispositivo. Gli accessori sono classificati separatamente dal dispositivo con cui sono
impiegati.
2.3. Il software destinato a far funzionare un dispositivo o ad influenzarne l'uso rientra
automaticamente nella stessa classe del dispositivo.
2.4. Se un dispositivo non è destinato ad essere utilizzato esclusivamente o
principalmente in una determinata parte del corpo, esso deve essere considerato e
classificato in base all'utilizzazione più critica specificata.
2.5. Se ad un dispositivo si applicano più regole, tenuto conto delle prestazioni che gli
sono assegnate dal fabbricante, si applicano le regole più rigorose che portano alla
classificazione più elevata.
III. CLASSIFICAZIONE
1. Dispositivi non invasivi
1.1. Regola 1
Tutti i dispositivi non invasivi rientrano nella classe I, a meno che non sia
d'applicazione una delle regole seguenti.
1.2. Regola 2
Tutti i dispositivi non invasivi destinati alla canalizzazione o alla conservazione di
sangue, liquidi o tessuti corporei, liquidi o gas destinati ad una trasfusione,
somministrazione o introduzione nel corpo, rientrano nella classe IIa, quando:
-- possono essere collegati con un dispositivo medico attivo appartenente alla classe IIa
o ad una classe superiore;
-- sono destinati ad essere utilizzati per la conservazione o la canalizzazione di sangue
o di altri liquidi o la conservazione di organi, di parti di organi o di tessuti corporei.
In tutti gli altri casi, essi rientrano nella classe 1.
1.3. Regola 3
Tutti i dispositivi non invasivi intesi a modificare la composizione biologica o chimica
del sangue, di altri liquidi corporei o di altri liquidi destinati a trasfusione nel corpo
rientrano nella classe IIb, a meno che il trattamento non consista in filtraggio,
centrifugazione o scambi di gas, di calore, nel qual caso essi rientrano nella classe IIa.
1.4. Regola 4
Tutti i dispositivi non invasivi in contatto con la pelle lesa:
-- rientrano nella classe I se sono destinati ad essere utilizzati come barriera meccanica
per la compressione, per l'assorbimento degli essudati;
-- rientrano nella classe IIb se sono destinati ad essere utilizzati principalmente con
ferite che hanno leso il derma e che possono cicatrizzare solo per seconda intenzione;
-- rientrano nella classe IIa in tutti gli altri casi, ivi compresi i dispositivi
destinati principalmente a tenere sotto controllo il microambiente di una ferita.
2. Dispositivi invasivi
2.1. Regola 5
Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo, diversi dai
dispositivi invasivi di tipo chirurgico, che non sono destinati ad essere allacciati ad un
dispositivo medico attivo;
-- rientrano nella classe I se sono destinati ad un uso temporaneo;
-- rientrano nella classe IIa se sono destinati ad un uso a breve termine, a meno che non
vengano utilizzati nella cavità orale fino alla faringe, in un canale dell'orecchio fino
al timpano o in una cavità nasale, nel qual caso essi rientrano nella classe I;
-- rientrano nella classe IIb se sono destinati ad un uso a lungo termine, a meno che non
vengano utilizzati nella cavità orale fino alla faringe, in un canale dell'orecchio fino
al timpano o in una cavità nasale e che non rischino di essere assorbiti dalla membrana
mucosa, nel qual caso essi rientrano nella classe IIa.
Tutti i dispositivi invasivi in relazione con gli orifizi del corpo, diversi dai
dispositivi invasivi di tipo chirurgico, destinati ad essere connessi ad un dispositivo
medico attivo appartenente alla classe IIa o ad una classe superiore, rientrano nella
classe IIa.
2.2. Regola 6
Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad un uso temporaneo rientrano
nella classe IIa, a meno che essi non siano:
-- destinati specificamente a diagnosticare, sorvegliare o correggere difetti del cuore o
del sistema circolatorio centrale attraverso contatto diretto con dette parti del corpo,
nel qual caso essi rientrano nella classe III;
-- strumenti chirurgici riutilizzabili, nel qual caso essi rientrano nella classe I;
-- destinati a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi
rientrano nella classe IIb;
-- destinati ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o principalmente
assorbiti, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb;
-- destinati a somministrare specialità medicinali mediante un sistema di trasmissione,
se ciò avviene in forma potenzialmente rischiosa tenuto conto del modo di applicazione,
nel qual caso essi rientrano nella classe IIb.
2.3. Regola 7
Tutti i dispositivi invasivi di tipo chirurgico destinati ad un uso a breve termine
rientrano nella classe IIa, a meno che essi non siano destinati:
-- specificamente a diagnosticare, sorvegliare o correggere un difetto del cuore o del
sistema circolatorio centrale attraverso contatto diretto con dette parti del corpo, nel
qual caso essi rientrano nella classe III;
-- specificamente ad essere utilizzati in contatto diretto con il sistema nervoso
centrale, nel quale caso essi rientrano nella classe III;
-- a rilasciare energia sotto forma di radiazioni ionizzanti, nel qual caso essi rientrano
nella classe IIb;
-- ad avere un effetto biologico o ad essere interamente o principalmente assorbiti, nel
qual caso essi rientrano nella classe III;
-- a subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non siano posti nei denti, o a
somministrare specialità medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb.
2.4. Regola 8
Tutti i dispositivi impiantabili e i dispositivi invasivi a lungo termine di tipo
chirurgico rientrano nella classe IIb a meno che essi non siano destinati a:
-- essere posti nei denti, nel qual caso rientrano nella classe IIa;
-- essere utilizzati a contatto diretto con il cuore, il sistema circolatorio centrale o
il sistema nervoso centrale, nel qual caso rientrano nella classe III;
-- avere un effetto biologico o essere interamente o principalmente assorbiti, nel qual
caso rientrano nella classe III;
-- subire una modifica chimica nel corpo, a meno che non siano posti nei denti, o a
somministrare specialità medicinali, nel qual caso essi rientrano nella classe III.
3. Regole aggiuntive applicabili ai dispositivi attivi
3.1. Regola 9
Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a rilasciare o a scambiare energia
rientrano nella classe IIa a meno che le loro caratteristiche siano tali da permettere
loro di rilasciare energia al corpo umano o scambiare energia con il corpo umano in forma
potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura, della densità e della parte in cui
è applicata l'energia, nel qual caso essi rientrano nella classe IIb.
Tutti i dispositivi attivi destinati a controllare o a sorvegliare le prestazioni di
dispositivi attivi terapeutici appartenenti alla classe IIb, o destinati ad influenzare
direttamente la protezione di tali dispositivi, rientrano nella classe IIb.
3.2. Regola 10
I dispositivi attivi destinati alla diagnosi rientrano nella classe IIa se:
-- sono destinati a rilasciare energia che sarà assorbita dal corpo umano, ad esclusione
dei dispositivi utilizzati per illuminare il corpo del paziente nello spettro visibile;
-- sono destinati a visualizzare in vivo la distribuzione di radiofarmaci in vivo;
-- sono destinati a consentire una diagnosi diretta o un controllo dei processi
fisiologici vitali, a meno che siano specificamente destinati a controllare i parametri
fisiologici vitali, ove la natura delle variazioni è tale da poter creare un pericolo
immediato per il paziente, per esempio le variazioni delle funzioni cardiache, della
respirazione o dell'attività del sistema nevoso centrale, nel qual caso essi rientrano
nella classe IIb.
I dispositivi attivi destinati ad emettere radiazioni ionizzanti e destinati alla
diagnosi, alla radioterapia o alla radiologia d'intervento, compresi i dispositivi che li
controllano o che influenzano direttamente la loro prestazione, rientrano nella classe
IIb.
Regola 11
Tutti i dispositivi attivi destinati a somministrate e/o a sottrarre medicinali, liquidi
corporei o altre sostanze dal corpo rientrano nella classe IIa, a meno che ciò sia
effettuato in una forma:
-- potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura delle sostanze in questione, della
parte del corpo interessata e del modo di applicazione, nel qual caso essi rientrano nella
classe IIb.
3.3. Regola 12
Tutti gli altri dispositivi attivi rientrano nella classe I.
4. Regole speciali
4.1. Regola 13
Tutti i dispositivi che comprendono come parte integrante una sostanza la quale, qualora
utilizzata separatamente, possa essere considerata un medicinale ai sensi dell'articolo 1
della direttiva 65/65/CEE e che possa avere un effetto sul corpo umano con un'azione
accessoria a quella del dispositivo, rientrano nella classe III.
4.2. Regola 14
Tutti i dispositivi usati per la contraccezione o per la prevenzione della trasmissione di
malattie trasmissibili per contatto sessuale rientrano nella classe IIb, a meno che siano
dispositivi impiantabili o dispositivi invasivi a lungo termine, nel qual caso essi
rientrano nella classe III.
4.3. Regola 15
Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare,
pulire, sciacquare o se necessario idratare le lenti a contatto rientrano nella classe
III.
Tutti i dispositivi destinati specificamente ad essere utilizzati per disinfettare i
dispositivi medici rientrano nella classe IIa.
Questa regola non si applica ai prodotti destinati a pulire i dispositivi medici diversi
dalle lenti a contatto mediante un'azione fisica.
4.4. Regola 16
I dispositivi non attivi destinati specificamente a registrare le immagini diagnostiche
ottenute con raggi X rientrano nella classe IIa.
4.5. Regola 17
Tutti i dispositivi fabbricati utilizzando tessuti animali o loro derivati resi non vitali
appartengono alla classe III a meno che detti dispositivi non siano destinati a entrare in
contatto solo con pelle intatta.
5. Regola 18
In deroga alle altre regole, le sacche per sangue rientrano nella classe IIb.
ALLEGATO X
VALUTAZIONE CLINICA
1. Disposizioni generali
1.1. La conferma del rispetto dei requisiti relativi alle caratteristiche e alle
prestazioni specificate ai punti 1 e 3 dell'allegato I in condizioni normali di
utilizzazione del dispositivo, nonché la valutazione degli effetti collaterali
indesiderati, devono basarsi, in linea di principio, per i dispositivi impiantabili e per
i dispositivi appartenenti alla classe III su dati clinici. L'adeguamento dei dati clinici
deve basarsi, tenendo conto ove necessario delle norme armonizzate pertinenti, sugli
elementi seguenti:
1.1.1. su una raccolta di letteratura scientifica pertinente attualmente disponibile e
riguardante l'utilizzazione prevista del dispositivo e delle tecniche da questo attuate,
nonché, ove necessario, su una relazione scritta contenente una valutazione critica di
detta monografia;
1.1.2. oppure sui risultati di tutte le indagini cliniche realizzate, comprese quelle
realizzate secondo il punto 2.
1.2. Tutti i dati devono rimanere riservati, conformemente al disposto dell'articolo 20.
2. Indagini cliniche
2.1. Obiettivi
Le indagini cliniche perseguono gli obiettivi seguenti:
-- verificare che in condizioni normali di utilizzazione le prestazioni del dispositivo
siano conformi a quelle specificate al punto 3 dell'allegato 1, e
-- stabilire gli eventuali effetti collaterali indesiderati in condizioni normali di
utilizzazione e valutare se questi ultimi rappresentano un rischio rispetto alle
prestazioni assegnate al dispositivo.
2.2. Considerazioni di ordine etico
Le indagini cliniche sono svolte secondo la dichiarazione di Helsinki, adottata nel 1964
in occasione della 13' assemblea medica mondiale svoltasi a Helsinki (Finlandia) e
modificata da ultimo in occasione della 41' assemblea medica mondiale svoltasi a Hong Kong
nel 1989. E' assolutamente indispensabile che tutte le disposizioni riguardanti la
protezione della salute umana siano attuate nello spirito della dichiarazione di Helsinki.
Ciò vale per ogni fase delle indagini cliniche, dalla prima riflessione sulla necessità
e sulla giustificazione dello studio fino alla pubblicazione finale dei risultati.
2.3. Metodi
2.3.1. Le indagini cliniche debbono svolgersi secondo un opportuno piano di prova
corrispondente allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche e definito in modo tale
da confermare o respingere le affermazioni del fabbricante riguardanti il dispositivo;
dette indagini comprendono un numero di osservazioni sufficienti per garantire la
validità scientifica delle conclusioni.
2.3.2. Le procedure utilizzate per realizzare le indagini sono adeguate al dispositivo
all'esame.
2.3.3. Le indagini cliniche sono svolte in condizioni simili alle condizioni normali di
utilizzazione del dispositivo.
2.3.4. Devono essere esaminate tutte le caratteristiche pertinenti comprese quelle
riguardanti la sicurezza, le prestazioni del dispositivo e gli effetti sul paziente.
2.3.5. Devono essere registrate integralmente e comunicate al Ministero della sanità
tutte le circostanze sfavorevoli specificate all'articolo 9.
2.3.6. Le indagini sono svolte sotto la responsabilità di un medico specialista o di
un'altra persona in possesso delle necessarie qualifiche e debitamente autorizzata in un
ambiente adeguato.
Il medico specialista o la persona debitamente autorizzata ha accesso ai dati tecnici e
clinici riguardanti il dispositivo.
2.3.7. La relazione scritta, firmata dal medico specialista o dalla persona debitamente
autorizzata, presenta una valutazione critica di tutti i dati ottenuti nel corso delle
indagini cliniche.
ALLEGATO XI
CRITERI INDISPENSABILI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI
1. L'organismo designato, il suo direttore e il personale incaricato della valutazione e
della verifica non possono essere né il progettatore, né il costruttore, né il
fornitore, né l'installatore, né l'utilizzatore dei dispositivi sottoposti al loro
controllo, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono operare, né
direttamente né come mandatari, nella progettazione costruzione, commercializzazione,
manutenzione di tali dispositivi. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di
informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo.
2. L'organismo e il personale incaricato del controllo devono svolgere le operazioni di
valutazione e di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza
richiesta nel settore dei dispositivi medici, non devono essere sottoposti a nessun genere
di pressione o incentivo, in particolare di tipo economico, che possa influire sul loro
giudizio o sui risultati del loro controllo, in particolare a pressioni o incentivi
provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
Se un organismo designato affida ad un terzo determinati lavori specifici che riguardano
la verifica e la constatazione dei fatti, esso deve accertarsi preliminarmente che detto
terzo rispetti tutte le disposizioni del presente decreto e in particolare del presente
allegato. L'organismo designato tiene a disposizione delle autorità nazionali i documenti
relativi alla valutazione della competenza del terzo al quale è stato affidato un
determinato lavoro e dei lavori svolti da quest'ultimo nell'ambito del presente decreto.
3. L'organismo deve garantire lo svolgimento di tutti i compiti assegnati a detto
organismo dagli allegati da II a VI, per i quali esso è stato designato,
indipendentemente dal fatto che i compiti stessi siano eseguiti dall'organismo stesso o
sotto la sua responsabilità. Esso deve disporre in particolare del personale e dei mezzi
necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con
l'esecuzione delle operazioni di valutazione e di verifica; esso deve inoltre avere
accesso al materiale necessario per le verifiche richieste.
4. Il personale incaricato delle operazioni di controllo deve possedere i seguenti
requisiti:
-- una buona formazione professionale per tutte le operazioni di valutazione e di verifica
per le quali l'organismo è stato designato;
-- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che svolge e una
pratica sufficiente di tali controlli;
-- le capacità necessarie per redigere gli attestati, i protocolli e le relazioni che
materializzano nella pratica i controlli svolti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La
retribuzione di ciascun membro del personale non deve dipendere né dal numero dei
controlli svolti, né dai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione responsabilità civile, a meno che detta
responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale o che i
controlli non siano svolti direttamente dallo Stato membro. Tale condizione non è
richiesta per gli organi pubblici.
7. Il personale dell'organismo designato è vincolato dal segreto professionale per tutte
le notizie delle quali esso venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni
(tranne che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato nel quale
esercita la propria attività) nell'ambito del presente decreto.
ALLEGATO XII
MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 7 deve essere
indirizzata al Ministero della Sanità che ne informa il Ministero dell'Industria.
Alla domanda redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata dal legale rappresentante
dell'organismo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ove richiesta per i soggetti di diritto privato;
b) atto costitutivo o statuto, con autentica notarile, ove richiesto per i soggetti
privati ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle
caratteristiche tecniche e operative;
d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle mansioni, nonché del
rapporto esistente con l'organismo stesso, con particolare riferimento al rispetto dei
criteri di cui ai punti 3, 4 e 5 dell'allegato XI;
e) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire
tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione della
conformità in ambito comunitario; tale obbligo non si applica agli organismi pubblici;
f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000
contenente, tra l'altro, una specifica sezione dalla quale risultino i seguenti elementi:
requisito richiesto, normativa adottata e prova da essa prevista, attrezzatura impiegata,
ente che ha effettuato la taratura e scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in cui risulti indicata
la disposizione delle principali attrezzature;
h) dichiarazione impegnativa in ordine al puntuale soddisfacimento dei requisiti minimi di
cui all'allegato XI;
i) documentazione comprovante l'idoneità dei locali e degli impianti dal punto di vista
dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro;
Verificata la regolarità della documentazione, verrà condotta, dal Ministero della
sanità, una ispezione in loco.
Dell'esito di cui ai commi 1, 2 e 3 verrà redatto apposito verbale al fine della
emanazione del decreto di autorizzazione previsto dall'articolo 7.
ALLEGATO XIII
MARCATURA DI CONFORMITÀ CE
La marcatura di conformità CE è costituita dalle iniziali "CE" secondo il
simbolo grafico che segue:

-- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura dovranno essere rispettate le
proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.
-- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
Questa dimensione minima può essere dimezzata per dispositivi molto piccoli.
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