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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 209.
GU300699
Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei
policlorodifenili e dei policlorotrifenili.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996,
che disciplina lo smaltimento dei policlorodifenili e dei
policlorotrifenili (PCB/PCT);
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli
articoli 1, 2 e 20, nonchè l'allegato A;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
14;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità e per le politiche agricole;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e la
decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi
contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende per:
a) PCB:
1) i policlorodifenili;
2) i policlorotrifenili;
3) il monometiltetraclorodifenilmetano, il
monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di
qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;
b) apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o
è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di
decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB
sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi
di presumere il contrario;
c) PCB usati: qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni ed integrazioni;
d) detentore: la persona fisica o la persona giuridica che detiene
PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;
e) decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono
riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni
gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da
PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle
operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato
che non contiene PCB;
f) smaltimento: le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al
deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in
una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi
contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e
D15 di cui all'allegato B del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3.
I n v e n t a r i o
1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore
a 5 dm3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il
limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il
totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a
comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del
catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo;
b) collocazione e descrizione degli apparecchi;
c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;
d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;
e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;
f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.
2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le
informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel
caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di
PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.
3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata
con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro
dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero
di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti. Tale
comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre
1999.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle
sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti
all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede
all'elaborazione dei dati così raccolti ed alla predisposizione
dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB
in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero
dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.
Art. 4.
Programmi
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al
Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo
smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi contenuti, nonchè un
programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli
apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5
dm3 .
2. I programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per
il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto e
costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo
22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inoltrare i programmi di
cui al comma 1 alla Commissione europea, con una sintesi
dell'inventano predisposto dall'ANPA.
4. Sulla base dei programmi di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente verifica altresì, avvalendosi dell'ANPA, che sia
garantita la possibilità di provvedere alla decontaminazione o allo
smaltimento dei PCB, degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB usati
nei termini di cui all'articolo 5, in relazione alla capacità degli
impianti esistenti a livello nazionale ed agli accordi a tal fine
attivati con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Ove
necessario, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, promuove iniziative finalizzate al raggiungimento di
tale obiettivo, nel rispetto del principio di tendenziale prossimità
degli impianti di smaltimento e di decontaminazione ai luoghi dove
sono detenuti i PCB e tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3,
lettera a), punto ii), del regolamento 93/259/CEE del Consiglio delle
Comunità europee del 1 febbraio 1993 e dell'articolo 5, paragrafo 1,
della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee del
15 luglio 1975.
Art. 5.
Obbligo di decontaminazione e smaltimento
1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e le disposizioni di cui
ai commi 2, 3 e 4, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono
essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti
entro il 31 dicembre 2005.
2. La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti
ad inventario ai sensi dell'articolo 3 devono essere effettuati entro
e non oltre il 31 dicembre 2010.
3. Gli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3
che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo
0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro
esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i termini
di cui ai commi 1 e 2.
4. I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere
decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti
dal presente decreto solo se sono in buono stato funzionale, non
presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi
alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità
dielettrica, che saranno indicate con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Il rispetto delle predette
condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal
detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il
trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto
1990, n. 241. In assenza della predetta comunicazione, i
trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.
Art. 6.
Etichettatura
1. Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5
dm3 , inclusi i condensatori di potenza per i quali il
limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il
totale dei singoli elementi di un insieme composito, di cui
all'articolo 3, comma 1, devono essere contrassegnati con
un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. Analoga
etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si
trovano tali apparecchi.
2. Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB
compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%, di cui all'articolo 3, comma 2,
devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura
"Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%".
3. I trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con
l'etichetta riportata nell'allegato 2.
Art. 7.
Modalità di decontaminazione e smaltimento
1. I detentori, in conformità a quanto previsto nei programmi di
cui all'articolo 4, devono consegnare i PCB usati, i PCB e gli
apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare le
operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli
articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e
degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce
che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in
particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare
rischi di incendio. In ogni caso i PCB, i PCB usati e gli apparecchi
contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto
infiammabile.
3. Le imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento
di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati sono soggette
all'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni ed integrazioni. La consegna di PCB, di apparecchi
contenenti PCB e di PCB usati alle imprese che effettuano la
decontaminazione o lo smaltimento deve risultare dal formulario di
trasporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In
particolare, dal registro e dal formulario devono risultare le
quantità, l'origine, la natura e la concentrazione di PCB e di PCB
usati. Il registro di carico e scarico può essere consultato dalle
autorità locali e dal pubblico.
4. I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB
devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:
a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore
inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo
0,005% in peso;
b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi
nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e
dell'esplosione;
c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo
smaltimento dei PCB.
5. Per la decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi
contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB devono essere
rispettate solo le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma
4.
6. Le norme tecniche per garantire il rispetto delle condizioni di
cui ai commi 4 e 5 sono adottate dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 4.
7. Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato
mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della
direttiva 94/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre
1994, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono
essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome altri
metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi
contenenti PCB previo parere dell'ANPA in ordine alla rispondenza dei
metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai
requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.
8. I condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad
inventario ai sensi dell'articolo 3, che costituiscono parte di
un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente
quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o
sottoposto a smaltimento.
Art. 8.
D i v i e t i
1. E' vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi
di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi.
2. E' vietato il riempimento dei trasformatori con PCB.
3. E' vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati, ad
eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f).
4. E' vietato l'incenerimento dei PCB o dei PBC usati sulle navi.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed
integrazioni, è vietata la miscelazione dei PCB e dei PCB usati di
cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e c), con altre sostanze o
fluidi.
Art. 9.
Controlli e determinazioni analitiche
1. I controlli sull'osservanza delle norme del presente decreto
sono effettuati dalle province ai sensi dell'articolo 20 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Con il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 5,
comma 4, saranno indicate altresì le metodologie da utilizzare per
l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB.
Art. 10.
S a n z i o n i
1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano,
ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione di
cui all'articolo 3, comma 3, sono puniti con la sanzione
amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano
omettendo di rendere la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
3. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre
le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto
dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 7, comma
2, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda da lire duemilionicinquecentomila a lire venticinque
milioni.
5. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 8, è
punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con
l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 11.
Disposizioni finali
1. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle restrizioni
in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonchè degli
impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati
di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB
in misura eccedente le 25 parti per milione.
3. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
gli allegati al presente decreto potranno essere modificati con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche
comunitarie
Ronchi, Ministro dell'ambiente
Dini, Ministro degli affari esteri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanità
De Castro, Ministro per le
politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
ALLEGATO 1
MODALITA' DI ETICHETTATURA DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB PER UN
VOLUME SUPERIORE A 5 DM3 .
L'etichetta apposta agli apparecchi di cui all'art. 3, comma 1,
deve avere un'altezza di almeno 23 cm e larghezza di 17 cm.
L'etichetta deve essere poi divisa in due parti: nella parte
superiore (8 cm di altezza) viene indicato in colore nero su fondo
arancione in modo leggibile e indelebile, il nome o ragione sociale,
il simbolo, i rischi e i consigli di prudenza, stampati. La parte
inferiore deve contenere le seguenti indicazioni, stampate in colore
nero su fondo bianco:
Contiene PCB suscettibili di provocare effetti cumulativi
nell'organismo e di contaminare l'ambiente.
Evitare ogni contatto diretto con il liquido e/o vapore contenente
PCB.
Evitare che i rifiuti contenenti PCB, sia liquidi che solidi
vengano scaricati nelle fogne o nei canali di scolo, e che siano
abbandonati sul terreno.
Le operazioni di esercizio, di controllo e di manutenzione in
condizioni normali e di emergenza devono essere condotte secondo
quanto disposto dalle norme CEI.
Le ispezioni ovvero gli interventi di emergenza conseguenti ad
incendio, devono essere eseguiti utilizzando maschere con filtro per
acido cloridrico o per valori organici. Inoltre i rifiuti devono
essere raccolti in contenitori metallici ermetici di adeguata
robustezza e conservati fino allo smaltimento finale.
In caso di funzionamento anormale dell'apparecchio consultare il
fabbricante.
In caso di perdita di liquido contenente PCB dall'apparecchio,
telefonare a
In caso di incendio chiamare i vigili del fuoco, avvertendo che
trattasi di apparecchiatura contenente PCB.
Vietato aprire la segregazione dell'apparecchio se non dal
personale autorizzato.
Fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza,
nonchè di smaltimento dei rifiuti e di tutela dell'ambiente,
l'etichetta deve essere accompagnata da specifiche istruzioni
operative.
ALLEGATO 2
MODALITA' DI ETICHETTATURA
DEI TRASFORMATORI DECONTAMINATI
Ciascun elemento dell'apparecchio decontaminato deve recare in modo
chiaro un'etichetta indelebile in rilievo o in incavo che rechi i
seguenti dati e sia redatta nella lingua del Paese di utilizzazione
dell'apparecchio.
Trasformatori contenenti PCB decontaminati
Il fluido contenente PCB è stato sostituito:
con .................................... (fluido sostitutivo);
il .............................. (data);
da ............................................. (impresa).
Concentrazione di PCB nel:
vecchio fluido ...................... % in peso;
nuovo fluido ........................ % in peso.
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