Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.


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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230.

Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare
l'articolo 4, recante delega al Governo per l'attuazione delle
direttive del Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM e
84/466/EURATOM in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti
per i lavoratori, la popolazione e le persone sottoposte ad
esami e interventi medici;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare
l'articolo 41, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'articolo 4 della citata legge n.
212 del 1990, nonché delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 89/618/EURATOM in materia di informazione della
popolazione per i casi di emergenza radiologica;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l'articolo 6, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'articolo 41 della citata legge n.
142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle
direttive del Consiglio 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM, in
materia, rispettivamente, di protezione operativa dei lavoratori
esterni dai rischi di radiazioni ionizzanti e di sorveglianza e
di controllo delle spedizioni transfrontaliere di residui
radioattivi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Sentiti l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS), il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA);
Sentito il Consiglio interministeriale di coordinamento e di
consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e
alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, di
cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1964, n. 185;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, incaricato per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea, del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e
dell'ambiente e del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:

Artt.
Capo I - Campo di applicazione. Princìpi
generali di protezione dalle
radiazioni ionizzanti. . . . . . . . . 1 - 2
Capo II - Definizioni. . . . . . . . . . . . . . 3 - 7
Capo III - Organi . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 10
Capo IV - Lavorazioni minerarie. . . . . . . . . 11 - 17
Capo V - Regime giuridico per importazione,
produzione, commercio, trasporto e
detenzione . . . . . . . . . . . . . . 18 - 26
Capo VI - Regime autorizzativo per le instal-
lazioni e particolari disposizioni per
i rifiuti radioattivi. . . . . . . . . 27 - 35
Capo VII - Impianti . . . . . . . . . . . . . . . 36 - 58
Capo VIII - Protezione sanitaria dei lavoratori. . 59 - 96
Capo IX - Protezione sanitaria della popolazione 97 - 114
Capo X - Stato di emergenza nucleare. . . . . . 115 - 135
Capo XI - Norme penali . . . . . . . . . . . . . 136 - 143
Capo XII - Disposizioni transitorie e finali. . . 144 - 163


Capo I - Campo di applicazione princìpi generali di protezione
dalle radiazioni ionizzanti

1. Campo di applicazione. -- 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione
degli impianti nucleari;
b) alla produzione, importazione, esportazione,
manipolazione, trattamento, impiego, commercio, detenzione,
deposito, trasporto, cessazione della detenzione, raccolta e
smaltimento di materie radioattive ed a qualsiasi altra attività
o situazione che comporti un rischio significativo derivante
dalle radiazioni ionizzanti, ivi comprese le attività con
macchine radiogene, le attività minerarie e le esposizioni a
sorgenti naturali di radiazioni, quando ricorrano le condizioni
stabilite nell'allegato I.
2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del
presente decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in
relazione agli sviluppi della tecnica ed alle direttive e
raccomandazioni dell'Unione europea, con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e
della previdenza sociale e per la funzione pubblica, sentita
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel
lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanità (ISS) e la
Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti sono altresì
individuate, in relazione agli sviluppi della tecnica ed alle
direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche
modalità di applicazione per attività e situazioni particolari,
tra le quali quelle che comportano esposizioni a sorgenti
naturali di radiazioni.



2. Sistema di protezione radiologica. -- 1. Al fine di
garantire nella maniera più efficace la protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori e la protezione dell'ambiente
dalle radiazioni ionizzanti, devono essere rispettati, nelle
attività soggette al presente decreto, i seguenti princìpi
generali:
a) i tipi di attività che comportano esposizione alle
radiazioni ionizzanti debbono essere preventivamente
giustificati e periodicamente riconsiderati alla luce dei
benefici che da essi derivano;
b) le esposizioni alle radiazioni ionizzanti debbono essere
mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile,
tenuto conto dei fattori economici e sociali;
c) la somma delle dosi ricevute ed impegnate non deve
superare i limiti prescritti, in accordo con le disposizioni del
presente decreto e dei relativi provvedimenti applicativi.

Capo II - Definizioni

3. Rinvio ad altre definizioni. -- 1. Per l'applicazione del
presente decreto valgono, in quanto nello stesso o nei
provvedimenti di applicazione non diversamente disposto, le
definizioni contenute nell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, comprese quelle relative alla responsabilità
civile, nonché le definizioni contenute negli articoli seguenti,
e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.



4. Definizioni di termini fisici, tecnici, grandezze ed unità.
-- 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni:
a) radiazioni ionizzanti: radiazioni costituite da fotoni o
da particelle aventi la capacità di determinare, direttamente o
indirettamente, la formazione di ioni. Ai fini del presente
decreto il termine radiazioni deve intendersi sinonimo di
radiazioni ionizzanti ;
b) attività (A): quoziente di dN diviso per dt, in cui dN è
il numero di trasformazioni nucleari spontanee di un
radionuclide che si producono durante il tempo dt.;
c) becquerel (Bq): nome speciale dell'unità S.I. di attività
1 Bq = 1s-Ý1

I fattori di conversione da utilizzare quando l'attività è
espressa in curie (Ci) sono i seguenti:
1 Ci = 3,7 X 10Ý10 (esattamente)
1 Bq = 2,7027 x 10-Ý11Ci
d) dose assorbita (D): quoziente di dE diviso per dm, in cui
dE è l'energia media ceduta dalle radiazioni ionizzanti alla
materia in un elemento volumetrico e dm la massa di materia
contenuta in tale elemento volumetrico;
e) gray (Gy): nome speciale dell'unità S.I. di dose
assorbita
1 Gy = 1 J Kg-Ý1

I fattori di conversione da utilizzare quando la dose assorbita
è espressa in rad sono i seguenti:
1 rad = 10-2 Gy
1 Gy = 100 rad
f) sorgente di radiazioni: apparecchio generatore di
radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia
radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi
in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può
trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi, o
l'emissione di radiazioni;
g) sorgente sigillata: sorgente formata da materie
radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto
inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una
resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di
impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori
stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
h) sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non
corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente
sigillata;
i) sostanza radioattiva: ogni specie chimica contenente uno
o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si
può trascurare l'attività o la concentrazione;
l) materia radioattiva: sostanza o insieme di sostanze
radioattive contemporaneamente presenti. Sono fatte salve le
particolari definizioni per le materie fissili speciali, le
materie grezze, i minerali quali definiti dall'articolo. 197 del
trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica
e riportati alle lettere m), o) e p) e i combustibili nucleari;
m) materie fissili speciali: il plutonio 239, l'uranio 233,
l'uranio arricchito in uranio 235 o 233; qualsiasi prodotto
contenente uno o più degli isotopi suddetti e le materie fissili
che saranno definite dal Consiglio delle Comunità europee; il
termine materie fissili speciali non si applica alle materie
grezze;
n) uranio arricchito in uranio 235 o 233: l'uranio
contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due
isotopi, in quantità tali che il rapporto tra la somma di questi
due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra
isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale;
o) materie grezze: l'uranio contenente la mescolanza di
isotopi che si trova in natura, l'uranio in cui il tenore di
uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie
summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti
chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una
o più delle materie summenzionate con tassi di concentrazione
definiti dal Consiglio delle Comunità europee;
p) minerale: qualsiasi minerale contenente, con tassi di
concentrazione media definita dal Consiglio delle Comunità
europee, sostanze che permettano di ottenere attraverso
trattamenti chimici e fisici appropriati le materie grezze;
q) combustibile nucleare: le materie fissili impiegate o
destinate ad essere impiegate in un impianto nucleare; sono
inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto
chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di
metallo, di lega o di composto chimico ed ogni altra materia
fissile che sarà qualificata come combustibile con decisione del
Comitato direttivo dell'Agenzia per l'energia nucleare
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE);
r) rifiuti radioattivi: qualsiasi materia radioattiva,
ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere,
di cui non è previsto il riutilizzo;
s) gestione dei rifiuti: insieme delle attività concernenti
i rifiuti: raccolta, cernita, trattamento e condizionamento,
deposito, trasporto, allontanamento e smaltimento nell'ambiente;
t) matrice: qualsiasi sostanza o materiale che può essere
contaminato da materie radioattive; sono ricompresi in tale
definizione le matrici ambientali e gli alimenti;
u) matrice ambientale: qualsiasi componente dell'ambiente,
ivi compresi aria, acqua e suolo;
v) apparecchiatura radiologica: ogni apparecchiatura per uso
radiodiagnostico o radioterapeutico.



5. Definizioni di termini radiologici. -- 1. Per l'applicazione
del presente decreto valgono le seguenti definizioni di termini
radiologici:
a) esposizione: qualsiasi esposizione di persone a
radiazioni ionizzanti. Si distinguono:
1) l'esposizione esterna: esposizione prodotta da sorgenti
situate all'esterno dell'organismo;
2) l'esposizione interna: esposizione prodotta da sorgenti
introdotte nell'organismo;
3) l'esposizione totale: combinazione dell'esposizione
esterna e dell'esposizione interna;
b) esposizione globale: esposizione, considerata omogenea,
del corpo intero;
c) esposizione parziale: esposizione che colpisce
soprattutto una parte dell'organismo o uno o più organi o
tessuti, oppure esposizione del corpo intero considerata non
omogenea;
d) dose (H): grandezza radioprotezionistica ottenuta
moltiplicando la dose assorbita (D) per fattori di modifica
determinati a norma dell'articolo 96, al fine di qualificare il
significato della dose assorbita stessa per gli scopi della
radioprotezione;
e) sievert (Sv): nome speciale dell'unità S.I. di dose. Se
il prodotto dei fattori di modifica è uguale a 1
1 Sv = 1 J kg-Ý1

Quando l'equivalente di dose è espresso in rem valgono le
seguenti relazioni
1 rem = 10-Ý2 Sv
1 Sv = 100 rem
f) dose impegnata: dose ricevuta da un organo o da un
tessuto, in un determinato periodo di tempo, in seguito
all'introduzione di uno o più radionuclidi;
g) contaminazione radioattiva: contaminazione di una
matrice, di una superficie, di un ambiente di vita o di lavoro o
di un individuo, prodotta da sostanze radioattive. Nel caso
particolare del corpo umano, la contaminazione radioattiva
include tanto la contaminazione esterna quanto la contaminazione
interna, per qualsiasi via essa si sia prodotta;
h) limiti di dose: limiti fissati per le dosi riguardanti
l'esposizione dei lavoratori esposti, degli apprendisti, degli
studenti e delle persone del pubblico, per le attività alle
quali si applicano le disposizioni del presente decreto. I
limiti di dose si applicano alla somma delle dosi ricevute per
esposizione esterna nel periodo considerato e delle dosi
impegnate derivanti dall'introduzione di radionuclidi nello
stesso periodo;
i) introduzione: attività introdotta nell'organismo
dall'ambiente esterno;
l) radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni
ionizzanti emesse da un radionuclide introdotto e dai suoi
prodotti di decadimento; la radiotossicità dipende non soltanto
dalle caratteristiche radioattive di tale radionuclide, ma anche
dal suo stato chimico e fisico, nonché dal metabolismo di detto
elemento nell'organismo o nell'organo;
m) fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni
ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, terrestri e
cosmiche, sempreché l'esposizione che ne risulta non sia
accresciuta in modo significativo da attività umane;
n) vincolo: valore di grandezza radioprotezionistica,
fissato per particolari condizioni ai sensi del presente
decreto, ai fini dell'applicazione del princìpio di
ottimizzazione.



6. Definizione di altri termini di radioprotezione. -- 1. Per
l'applicazione del presente decreto valgono le seguenti
definizioni di altri termini di radioprotezione:
a) persone del pubblico: individui della popolazione,
esclusi i lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in
ragione della loro attività;
b) gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione:
gruppi che comprendono persone la cui esposizione è
ragionevolmente omogenea e rappresentativa di quella degli
individui della popolazione maggiormente esposti, in relazione
ad una determinata fonte di esposizione;
c) lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività
che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori
ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono
lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il
lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno
solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti
con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori
esposti sono classificati in categoria B;
d) zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a
regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni
ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate
o zone sorvegliate. E' zona controllata un ambiente di lavoro,
sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle
radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni
stabilite con il decreto di cui all'articolo 82, ed in cui
l'accesso è segnalato e regolamentato. E' zona sorvegliata un
ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare
uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e
che non è zona controllata;
e) livello di intervento: valore di dose assorbita, di dose
oppure valore derivato, fissato al fine di predisporre
interventi di radioprotezione;
f) medico autorizzato: medico responsabile della
sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui
qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le
procedure e le modalità stabilite nel presente decreto;
g) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e
l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami,
verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o
radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento
dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre
indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la
sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della
popolazione. La sua qualificazione riconosciuta secondo le
procedure stabilite nel presente decreto;
h) sorveglianza medica: l'insieme delle visite mediche,
delle indagini specialistiche e di laboratorio, dei
provvedimenti sanitari adottati dal medico, al fine di garantire
la protezione sanitaria dei lavoratori esposti;
i) sorveglianza fisica: l'insieme dei dispositivi adottati,
delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle
indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto
qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione;
l) incidente: evento imprevisto che provoca danni ad
un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può
comportare, per una o più persone, dosi superiori ai limiti;
m) esposizione accidentale: esposizione di carattere
fortuito e involontario che provoca il superamento di uno dei
limiti di dose fissati per il lavoratore esposto;
n) esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in
condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo,
prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare
un'installazione di valore e che provoca il superamento di uno
dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;
o) esposizione eccezionale concordata: esposizione che
comporta il superamento di uno dei limiti di dose annuale
fissati per i lavoratori esposti, ammessa in via eccezionale
solo nei casi indicati nel decreto di cui all'articolo 82;
p) popolazione nel suo insieme: l'intera popolazione, ossia
i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e le persone
del pubblico;
q) datore di lavoro di impresa esterna: soggetto che,
mediante lavoratori di categoria A, effettua prestazioni in una
o più zone controllate di impianti, stabilimenti, laboratori,
installazioni in genere, gestiti da terzi; non rientrano nella
presente definizione i soggetti la cui attività sia la sola a
determinare la costituzione di una o più zone controllate presso
le installazioni dei terzi, ai quali soggetti si applicano le
disposizioni generali del presente decreto;
r) lavoratore esterno: lavoratore di categoria A che
effettua prestazioni in una o più zone controllate di impianti,
stabilimenti, laboratori, installazioni in genere gestiti da
terzi in qualità sia di dipendente, anche con contratto a
termine, di una impresa esterna, sia di lavoratore autonomo, sia
di apprendista o studente.



7. Definizioni concernenti particolari impianti nucleari e
documenti relativi. -- 1. Per l'applicazione del presente decreto
valgono le seguenti definizioni di particolari impianti
nucleari, documenti e termini relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi
pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare
a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche
in assenza di sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato
od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace
di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in
condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale,
dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la
utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a
fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un
reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte
non sono utilizzate a fini industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili
irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare
materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono
esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per
studi e ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di
prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano
materie che non presentano un'attività di prodotti di fissione
superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235
ed una concentrazione di Plutonio inferiore a 10-Ý6 grammi per
grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati
agli impianti di cui alla lettera f);
f) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle
materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni
impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili
speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di
separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non
contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di
Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
g) deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti
di cui alle lettere precedenti, è destinato al deposito di
materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo
scopo dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a 350
grammi di Uranio 235, oppure 200 grammi di Plutonio o Uranio 233
o quantità totale equivalente;
h) rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto
finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici
contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la
valutazione della installazione e dell'esercizio di un reattore
o impianto nucleare, dal punto di vista della sicurezza nucleare
e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti
inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In
particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli
argomenti seguenti;
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche,
meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei
suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione
nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i dispositivi
di protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e
smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da
mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione,
e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza
nucleare e alla protezione sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in
relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi
durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni
accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione
antincendio.
Il rapporto è denominato preliminare se riferito al progetto
di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il
rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le
informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra è detto,
con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
i) regolamento di esercizio: documento che specifica
l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed
eccezionali del personale addetto alla direzione, alla
conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché
alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le
fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e
procedure operative relative alle varie fasi di esercizio
normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei
suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in
condizioni eccezionali;
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive le
procedure e le modalità che debbono essere applicate per
l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica
tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di
impianto e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle
variabili considerate durante la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni
concernenti i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e
al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei
singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza
nucleare e per la protezione sanitaria;
o) registro di esercizio: documento sul quale si annotano i
particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati
rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro
avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme delle azioni pianificate,
tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto nucleare a
seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione
definitiva dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di
sicurezza e di protezione dei lavoratori, della popolazione e
dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque al
rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.

Capo III - Organi

8. Consiglio interministeriale di coordinamento e
consultazione. -- 1. E' istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio
interministeriale di coordinamento e consultazione per i
problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare,
composto dal direttore generale delle fonti di energia e delle
industrie di base, con funzioni di presidente, e da nove membri
designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno,
dell'ambiente, della difesa, del lavoro e previdenza sociale,
della sanità, dei trasporti e della navigazione, della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.
2. I rappresentanti dei ministeri debbono avere qualifica non
inferiore a dirigente.
3. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da
funzionari della direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base.
4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può
delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale
delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per la durata di quattro anni.
6. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni
legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico
dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle
attività delle varie amministrazioni in tale materia, ivi
comprese quelle connesse con l'applicazione del presente
decreto.
7. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può
istituire gruppi di lavoro e può chiamare a far parte del
Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni.
8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento
del Consiglio.



9. Commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la
protezione sanitaria. -- 1. E' istituita presso l'Agenzia
nazionale per la protezione dell'ambiente una Commissione
tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria
dalle radiazioni ionizzanti composta da sedici esperti in
questioni di sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle
radiazioni ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui:
a) dodici designati rispettivamente dai Ministeri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dell'ambiente, in numero di due per ciascun
ministero;
b) due designati dall'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
c) due designati dall'ANPA.
2. Qualora gli impianti interessino il demanio marittimo ed i
porti, alla Commissione sono aggregati due esperti designati
rispettivamente dal Ministero dei trasporti e della navigazione
e dal Ministero della difesa. Per le questioni che interessano
una specifica regione o provincia autonoma, alla Commissione è
altresì aggregato un esperto designato dalla regione o provincia
autonoma stessa.
3. Per le questioni relative alla applicazione della presente
legge la cui soluzione è connessa con altre di competenza
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel
lavoro, dell'Istituto superiore di sanità, del Consiglio
nazionale delle ricerche, del Ministero della difesa e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile è chiamato a far parte
della Commissione un esperto designato dalle rispettive
amministrazioni.
4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente
legge ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzativi di
cui al capo VII e della predisposizione dei piani di emergenza
di cui al capo X.
5. La Commissione, quando richiesto, esprime pareri e presta
collaborazione alle amministrazioni dello Stato sui problemi
tecnici relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione dei
lavoratori e delle popolazioni contro i rischi derivanti dalle
radiazioni ionizzanti.
6. I membri della Commissione ed i componenti della relativa
segreteria sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, durano in carica quattro anni e possono
essere riconfermati. Il presidente, scelto tra i predetti
membri, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
7. Il presidente invita, per speciali problemi, a partecipare
ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, altri
esperti, italiani o stranieri, qualificati in particolari
settori.
8. Per la validità delle riunioni della Commissione occorre la
presenza di almeno dieci componenti.
9. Le spese relative al funzionamento della Commissione sono
poste a carico dell'ANPA, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 61.



10. Funzioni ispettive. -- 1. Oltre alle competenze delle
singole amministrazioni previste dalle disposizioni in vigore,
comprese quelle attribuite agli organi del Servizio sanitario
nazionale, ed a quelle stabilite nei capi IV, VIII e IX, le
funzioni ispettive per l'osservanza del presente decreto nonché,
per quanto attiene alla sicurezza nucleare ed alla protezione
sanitaria, della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono
attribuite all'ANPA, che le esercita a mezzo dei propri
ispettori.
2. Gli ispettori di cui al comma 1 sono nominati con
provvedimento del presidente dell'ANPA stessa.
3. Gli ispettori dell'ANPA hanno diritto all'accesso ovunque
si svolgano le attività soggette alla loro vigilanza e possono
procedere a tutti gli accertamenti che hanno rilevanza per la
sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle
popolazioni e dell'ambiente. In particolare possono:
a) richiedere dati ed informazioni al personale addetto;
b) richiedere tutte le informazioni, accedere a tutta la
documentazione, anche se di carattere riservato e segreto,
limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla radioprotezione;
c) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e
apparecchiature;
d) procedere agli accertamenti che si rendono necessari a
loro giudizio ai fini di garantire l'osservanza delle norme
tecniche e delle prescrizioni particolari formulate ai sensi del
presente decreto.
4. Copia del verbale di ispezione deve essere rilasciata
all'esercente o a chi lo rappresenta sul posto, i quali hanno
diritto di fare inserire proprie dichiarazioni. L'ispettore fa
menzione nello stesso verbale delle ragioni dell'eventuale
assenza della sottoscrizione da parte dell'esercente o dal suo
rappresentante.
5. Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori dell'ANPA
sono ufficiali di polizia giudiziaria.
6. L'ANPA informa gli organi di vigilanza competenti per
territorio degli interventi effettuati.

Capo IV - Lavorazioni minerarie

11. Campo di applicazione. -- 1. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle lavorazioni minerarie che si effettuano
nell'area oggetto del permesso di prospezione, di ricerca o
della concessione di coltivazione e che espongono al rischio di
radiazioni, quando sussistono le condizioni indicate
nell'allegato I. Le modalità per verificare la sussistenza di
tali condizioni sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dell'ambiente, sentita l'ANPA.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti da
radiazioni ionizzanti dei lavoratori addetti alle attività di
cui al comma 1 è affidata al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che la esercita a mezzo
dell'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per
territorio, avvalendosi, nell'ambito delle loro competenze,
degli organi del servizio sanitario nazionale competente per
territorio, nonché dell'ANPA.
3. Ove ricorrano le condizioni di applicabilità di cui al
comma 1, il decreto di concessione mineraria previsto dal regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche ed
integrazioni, è emanato sentita l'ANPA per gli aspetti di
protezione dei lavoratori e della popolazione dal rischio di
radiazioni ionizzanti.
4. Il decreto di concessione mineraria tiene luogo degli
obblighi di cui ai capi V, VI e VII del presente decreto,
attinenti alle attività di cui al comma 1.
5. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano
le disposizioni del capo VIII, estendendo all'ingegnere capo
dell'ufficio periferico competente per territorio la
trasmissione della documentazione concernente la sorveglianza
fisica e medica cui sono tenuti, ai sensi del predetto capo
VIII, i datori di lavoro nei confronti degli organi di
vigilanza.



12. Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di
idoneità medica. -- 1. Il datore di lavoro deve assicurare la
sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati a norma
dell'articolo 77.
2. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi ed
assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per
lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata
all'importanza degli impianti e la loro scelta di tipo e qualità
effettuata in funzione dell'entità dei rischi connessi alle
lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti.
4. Avverso il giudizio di cui agli articoli 84 e 85 in materia
di idoneità medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti
ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del giudizio stesso, all'ingegnere capo
dell'ufficio periferico competente per territorio, che provvede
su parere conforme dei sanitari di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128,
così come modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio
1990, n. 221.
5. Decorsi i trenta giorni dalla data di ricevimento del
ricorso senza che l'ingegnere capo abbia provveduto, il ricorso
si intende respinto.



13. Segnalazione di superamento dei limiti di dose. -- 1.
Quando i risultati della valutazione della dose relativa ad ogni
singolo lavoratore superano i limiti di dose, il direttore deve
darne immediata notizia all'ingegnere capo per i provvedimenti
di sua competenza.



14. Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale. -- 1.
Nel caso in cui il medico addetto alla sorveglianza medica
decida l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro il
direttore della miniera deve darne notizia all'ingegnere capo
competente per territorio.



15. Limiti di dose. -- 1. Quando si riscontrano valori di
grandezze derivate superiori ai limiti pertinenti fissati con i
provvedimenti di cui all'articolo 96, il direttore della miniera
adotta le misure necessarie per riportare tali valori entro i
predetti limiti. In caso di impossibilità, il direttore ne dà
immediato avviso all'ingegnere capo che adotta i provvedimenti
di competenza.



16. Acque di miniera. -- 1. Il direttore della miniera deve
curare che non sia impiegata per la perforazione ad umido, per
la irrorazione del minerale e per qualsiasi altra operazione che
favorisca la diffusione delle materie radioattive contenute
nelle acque stesse, acqua di miniera che presenti concentrazioni
superiori ai valori fissati con il decreto di cui all'articolo
96.
2. Dette acque di miniera devono essere convogliate
all'esterno per la via più breve ed in condotta chiusa e
scaricate nel rispetto delle disposizioni di cui al capo IX del
presente decreto.



17. Obblighi particolari del direttore della miniera. -- 1. Il
direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure atte a
ridurre, per quanto possibile, il rischio di esposizioni
interne. In particolare, ove l'entità del rischio lo richieda,
deve provvedere che:
a) la perforazione sia eseguita ad umido;
b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel
sotterraneo;
c) i lavoratori abbiano a disposizione e, ove necessario,
utilizzino guanti, maschere o indumenti contro il rischio di
contaminazione;
d) gli indumenti di lavoro siano sottoposti ad adeguati
processi di lavatura e bonifica;
e) sul luogo della miniera siano predisposti locali
adeguatamente attrezzati ove, al termine del turno di lavoro, i
lavoratori possano lavarsi e cambiarsi d'abito.

Capo V - Regime giuridico per importazione, produzione,
commercio, trasporto e detenzione

18. Importazione e produzione a fini commerciali di materie
radioattive. -- 1. L'attività di importazione a fini commerciali
di materie radioattive, di prodotti, apparecchiature e
dispositivi in genere, contenenti dette materie, è soggetta a
notifica preventiva da effettuare almeno sessanta giorni prima
dell'inizio dell'attività stessa.
2. La produzione a fini commerciali delle sorgenti di
radiazioni di cui al comma 1 soggetta a notifica preventiva da
effettuare almeno sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attività stessa.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, è da intendersi
ricompresa nella produzione qualsiasi manipolazione, o
frazionamento, o diluizione o altra operazione, effettuata sulle
materie radioattive o sul dispositivo che le contenga, che siano
tali da comportare l'immissione sul mercato di un prodotto,
contenente la materia predetta, diverso da quello originario.
4. La notifica di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata
nei confronti del Ministero dell'ambiente, del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero della
sanità, del Ministero dell'interno e dell'ANPA.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti gli altri Ministri di cui al comma 4,
le altre amministrazioni eventualmente interessate e l'ANPA,
sono stabilite le modalità della notifica nonché le condizioni
per l'eventuale esenzione da tale obbligo, nell'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 2.
6. Per l'esercizio delle attività di commercio restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860.



19. Obbligo di informativa. -- 1. Chiunque importa o produce, a
fini commerciali, o comunque commercia materie radioattive,
prodotti e apparecchiature in genere contenenti dette materie,
deve provvedere a che ogni sorgente immessa in commercio sia
accompagnata da una informativa scritta sulle precauzioni
tecniche da adottare per prevenire eventuali esposizioni
indebite, nonché sulle modalità di smaltimento o comunque di
cessazione della detenzione.
2. Con il decreto di cui all'articolo 18 sono stabilite le
modalità di attuazione dell'obbligo di informativa, nonché le
eventuali esenzioni nell'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 2.



20. Registro delle operazioni commerciali e riepilogo delle
operazioni effettuate. -- 1. Chiunque importa o produce a fini
commerciali, o comunque esercita commercio di materie
radioattive, è tenuto a registrare tutti gli atti di commercio
relativi alle stesse, con l'indicazione dei contraenti.
2. Il riepilogo degli atti di commercio effettuati deve essere
comunicato all'ANPA.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, per atto di commercio
si intende qualsiasi cessione, ancorché gratuita, operata
nell'ambito dell'attività commerciale.
4. Con il decreto di cui all'articolo 18 sono indicate le
modalità di registrazione, nonché le modalità ed i termini per
l'invio del riepilogo. Particolari disposizioni possono essere
formulate per le materie di cui all'articolo 23.
5. La registrazione di cui al comma 1, ove contenga anche le
informazioni richieste per quella prevista all'articolo 22,
comma 3, è sostitutiva di quest'ultima. A tale fine, con il
decreto di cui al comma 4, sono indicate le modalità di
registrazione per questi casi.



21. Trasporto di materie radioattive. -- 1. Per il trasporto
delle materie di cui all'articolo 5 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, e successive modifiche e integrazioni,
effettuato in nome proprio e per conto altrui, oppure in nome e
per conto proprio, ancorché avvalendosi di mezzi altrui dei
quali si abbia la piena responsabilità e disponibilità, restano
ferme le disposizioni ivi contenute. Nelle autorizzazioni
previste da dette disposizioni, rilasciate sentiti l'ANPA e il
Ministero dell'interno, possono essere stabilite particolari
prescrizioni definite dall'ANPA.
2. Con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione,
sentita l'ANPA, sono emanate le norme regolamentari per i
diversi modi di trasporto, anche in attuazione delle direttive e
raccomandazioni dell'Unione europea e degli accordi
internazionali in materia di trasporto di merci pericolose.
3. I soggetti che effettuano il trasporto di cui al comma 1
sono tenuti ad inviare all'ANPA un riepilogo dei trasporti
effettuati con l'indicazione delle materie trasportate. Con il
decreto di cui all'articolo 18 sono stabiliti i criteri
applicativi di tale disposizione, le modalità, i termini di
compilazione e di invio del riepilogo suddetto, nonché gli
eventuali esoneri.



22. Detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti. -- 1.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni e
integrazioni, chiunque detiene a qualsiasi titolo sorgenti di
radiazioni, ivi comprese le macchine radiogene, deve farne
denuncia entro dieci giorni agli organi del Servizio sanitario
nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei
vigili del fuoco e all'ANPA, nonché, ove di loro competenza,
all'Ispettorato del Lavoro, al Comandante di porto e all'Ufficio
di sanità marittima, indicando i mezzi di protezione posti in
atto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) ai combustibili nucleari e alle materie fissili speciali,
utilizzati o destinati ad impianti di cui al capo VII, ancorché
in corso di trasporto;
b) alle sorgenti di radiazioni trasportate, nonché a quelle
depositate nel corso del trasporto per un periodo non superiore
a dieci giorni;
c) alle materie radioattive estratte nel corso delle
lavorazioni minerarie, depositate nell'area oggetto del permesso
di ricerca o della concessione della coltivazione.
3. I detentori delle sorgenti di cui al comma 1 devono
provvedere alla registrazione delle sorgenti detenute, con le
indicazioni della presa in carico e dello scarico delle stesse,
per decadimento, per smaltimento nell'ambiente o conferimento di
rifiuti e comunque per cessazione della detenzione.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'interno, sentita l'ANPA, sono stabiliti i modi, le
condizioni e le quantità ai fini della denuncia di materie
radioattive, i modi e le caratteristiche ai fini della denuncia
delle macchine radiogene e le modalità di registrazione.



23. Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze,
minerali e combustibili nucleari. -- 1. I detentori di materie
fissili speciali, di materie grezze, di minerali e di
combustibili nucleari debbono farne denuncia, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e,
inoltre, tenerne la contabilità nei modi e per le quantità che
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA.



24. Cessazione della detenzione di sorgenti di radiazioni
ionizzanti. -- 1. Chiunque abbia detenuto sorgenti di radiazioni
ai sensi degli articoli 22 e 23, deve comunicare, entro dieci
giorni, alle amministrazioni previste negli stessi articoli,
l'avvenuta cessazione della detenzione delle sorgenti, ivi
incluso il conferimento di rifiuti a terzi.
2. La comunicazione di cui al comma 1 non dovuta nel caso di
smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi effettuato in
conformità alle disposizioni del presente decreto o degli atti
autorizzativi emanati in applicazione di esso, nonché nel caso
di somministrazione di materie radioattive alle persone a scopo
diagnostico, terapeutico o di ricerca scientifica clinica.
3. La cessione di sorgenti a terzi, effettuata nell'ambito di
attività di commercio, non comporta l'obbligo della
comunicazione di cui al comma 1.
4. Con il decreto di cui all'articolo 22 sono fissati i modi e
le condizioni concernenti la comunicazione prevista dal presente
articolo.



25. Smarrimento, perdita, ritrovamento di materie radioattive.
-- 1. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per
qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate,
e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne
immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario
nazionale e al Comando provinciale dei vigili del fuoco
competenti per territorio, alla più vicina autorità di pubblica
sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanità
marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.
2. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al
comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve
essere immediatamente comunicato alla più vicina autorità di
pubblica sicurezza.
3. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti
indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la
presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente
alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.



26. Sorgenti di tipo riconosciuto. -- 1. A particolari sorgenti
o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro
caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere conferita
la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente,
sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e
le modalità per il conferimento della qualifica di cui al comma
1, nonché eventuali esenzioni, in relazione all'entità del
rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di
sorveglianza fisica di cui al presente decreto.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve tenere conto della
normativa comunitaria concernente il princìpio di mutuo
riconoscimento.

Capo VI - Regime autorizzativo per le installazioni e
particolari disposizioni per i rifiuti radioattivi

27. Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni. -- 1. Gli
impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici,
laboratori, adibiti ad attività comportanti, a qualsiasi titolo,
la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie
radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti
dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale
smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonché l'utilizzazione di
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere
muniti di nulla osta preventivo secondo quanto stabilito nel
presente capo. Le attività di cui al presente comma sono tutte
di seguito indicate come impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti.
2. L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è
classificato in due categorie, A e B. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, sono stabiliti
le condizioni per la classificazione nelle predette categorie in
relazione ai rischi per i lavoratori e per la popolazione
connessi con tali attività, i relativi criteri di
radioprotezione, le norme procedurali per il rilascio del nulla
osta, le condizioni per l'esenzione dallo stesso, nonché gli
organismi tecnici di consultazione formati in modo che siano
rappresentate tutte le competenze tecniche necessarie.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle
attività disciplinate ai capi IV e VII.
4. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni di
cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
successive modifiche e integrazioni.



28. Impiego di categoria A. -- 1. L'impiego di categoria A è
soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con
i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità, sentita l'ANPA, in relazione
all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei locali,
delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio,
delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto,
alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità
dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente dei
rifiuti radioattivi. Copia del nulla osta è inviata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai
ministeri concertanti, al presidente della regione o provincia
autonoma interessata, al sindaco, al prefetto, al comando
provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio e
all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le
prove e per l'esercizio, nonché per l'eventuale disattivazione
degli impianti.



29. Impiego di categoria B. -- 1. L'impiego di categoria B è
soggetto a nulla osta preventivo in relazione all'idoneità
dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di radioprotezione, delle
modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione
del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti
nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o
smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, da
emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 27, sono stabilite le autorità
competenti per il rilascio del nulla osta di cui al comma 1, per
le attività comportanti esposizioni a scopo medico, nonché le
modalità per il rilascio medesimo, e sono individuati o
costituiti gli organismi tecnici da consultare ai fini del
rilascio di detto nulla osta; in tali organismi debbono essere
rappresentate le competenze necessarie, inclusa quella del
Comando provinciale dei vigili del fuoco. Negli altri casi il
nulla osta è rilasciato dal prefetto, sentiti i competenti
organismi tecnici, tra i quali il Comando provinciale dei vigili
del fuoco. Copia del nulla osta viene inviata all'ANPA.
3. Nel nulla osta, rilasciato sulla base della documentazione
tecnica presentata, possono essere stabilite particolari
prescrizioni, per le prove e per l'esercizio.



30. Autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti nell'ambiente.
-- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, vengono stabiliti i livelli di
smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi solidi, liquidi
e aeriformi, per i quali, al di fuori dei casi disciplinati nel
presente capo, nel capo IV e nel capo VII, è richiesta una
autorizzazione.
2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, sono stabilite le autorità competenti per il rilascio
dell'autorizzazione nonché le modalità per il rilascio medesimo,
che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici
territorialmente competenti.
3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari
prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di
pericolosità dei rifiuti, diverse da quelle di natura
radiologica. Copia dell'autorizzazione è inviata ai Ministeri di
cui al comma 1 e all'ANPA.



31. Attività di raccolta di rifiuti radioattivi per conto di
terzi. -- 1. L'attività di raccolta, anche con mezzi altrui, di
rifiuti radioattivi, provenienti da terzi, allo scopo di
conferire i medesimi ad installazioni di trattamento o di
deposito oppure di procedere allo smaltimento di essi
nell'ambiente ai sensi dell'articolo 30, è soggetta ad
autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono determinate le
disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1, nonché eventuali esenzioni da essa.



32. Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti
radioattivi. -- 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi
provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi
destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti
medesimi da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul
territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata da:
a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui
all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30,
sentiti i competenti organismi tecnici, nei casi di spedizioni,
di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui
agli stessi articoli 29 e 30 o nell'ambito di attività esenti da
detti provvedimenti;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, nei casi di spedizioni, di
importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli
altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto,
nonché nei casi di transito sul territorio italiano.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione
europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso
altri Stati, l'autorizzazione è soggetta all'approvazione da
parte delle autorità competenti degli Stati membri destinatari
della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio.
L'approvazione è richiesta dall'autorità di cui al comma 2,
competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende
concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal
ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro
interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale
termine o non abbia comunicato alla Commissione europea la
propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione
automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva
92/3/EURATOM.
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'ambiente,
sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalità, nonché
le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione
di cui al presente articolo. Tale decreto può stabilire
particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per
l'importazione e l'esportazione di rifiuti, anche in relazione
ai paesi di origine o di destinazione.



33. Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento
di rifiuti radioattivi. -- 1. Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità ambientale,
la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle
installazioni per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente,
nonché di quelle per il trattamento e successivo deposito o
smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti da
altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta
preventivo del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'ambiente,
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e
l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della
sanità e di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e
della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti i
livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di
rifiuti per cui si applicano le disposizioni del presente
articolo, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio del
nulla osta, in relazione alle diverse tipologie di
installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a
tali tipologie, la possibilità di articolare in fasi distinte,
compresa quella di chiusura, il rilascio del nulla osta nonché
di stabilire particolari prescrizioni per ogni fase, ivi incluse
le prove e l'esercizio.



34. Obblighi di registrazione. -- 1. Gli esercenti le attività
disciplinate negli articoli 31 e 33 devono registrare i tipi, le
quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche
fisicochimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati
idonei ad identificare i rifiuti medesimi ed i soggetti da cui
provengono.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad inviare
all'ANPA e alle regioni o province autonome territorialmente
competenti un riepilogo delle quantità dei rifiuti raccolti e di
quelli depositati, con l'indicazione degli altri dati di cui al
predetto comma 1.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'ANPA, sono stabilite le modalità di
registrazione ed i termini della relativa conservazione, nonché
le modalità ed i termini per l'invio del riepilogo.



35. Sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi. -- 1.
Fatti salvi i provvedimenti cautelari ed urgenti a tutela della
salute pubblica, dei lavoratori o dell'ambiente, le
amministrazioni titolari del potere di emanare i provvedimenti
autorizzativi di cui al presente capo, quando siano riscontrate
violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente
decreto o delle prescrizioni autorizzatorie, possono disporre la
sospensione dell'attività per un periodo di tempo non superiore
a sei mesi ovvero, nei casi di particolare gravità, possono
disporre la revoca del provvedimento autorizzativo.
2. Ai fini della sospensione o della revoca di cui al comma
precedente, le amministrazioni incaricate della vigilanza
comunicano alle amministrazioni titolari del potere
autorizzativo le violazioni gravi o ripetute risultanti dalla
vigilanza stessa.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, prima di disporre i
provvedimenti di sospensione o di revoca, contestano
all'esercente le violazioni rilevate e gli assegnano un termine
di sessanta giorni per produrre le proprie giustificazioni.
4. In ordine all'adozione dei predetti provvedimenti di
sospensione o di revoca, per quanto attiene alla fondatezza
delle giustificazioni prodotte, deve essere acquisito il parere
degli organi tecnici intervenuti in fase di emanazione dei
provvedimenti autorizzativi.
5. I provvedimenti di sospensione o di revoca non possono
essere adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle
giustificazioni da parte dell'esercente.

Capo VII - Impianti

36. Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione
sanitaria. -- 1. Il richiedente l'autorizzazione di cui
all'articolo 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a), c), d),
e), f), ai fini dell'accertamento delle condizioni di sicurezza
nucleare e di protezione sanitaria, deve trasmettere, oltre che
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
all'ANPA i seguenti documenti:
a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta
topografica, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni
dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei
rifiuti radioattivi;
b) rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione
delle previste misure di sicurezza e protezione.
2. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge 31
dicembre 1962 n. 1860, è rilasciata previo l'espletamento
della procedura di cui al presente capo.



37. Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi
dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. -- 1.
Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di
energia elettrica compresi anche quelli non soggetti
all'autorizzazione di cui all'articolo 6 e seguenti della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a
seguito del nulla osta alla costruzione, sotto il profilo della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.
2. Il nulla osta è rilasciato dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'ANPA, su domanda
dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente
articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da
amministrazioni dello Stato.



38. Istruttoria tecnica. -- 1. Sulle istanze di cui ai
precedenti articoli 36 e 37 l'ANPA effettua un'istruttoria
tecnica e redige una relazione tecnica sul progetto di massima,
nella quale deve essere espresso l'avviso sulla ubicazione
dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal
progetto di massima, e debbono essere indicati inoltre tutti gli
elementi atti a consentire una valutazione preliminare
complessiva sulle caratteristiche di sicurezza nucleare e di
protezione sanitaria dell'impianto e sul suo esercizio.
2. L'ANPA, oltre alla documentazione rimessagli ai sensi degli
articoli 36 e 37 può richiedere agli interessati ogni ulteriore
documentazione che ritiene necessaria alla istruttoria.
3. La relazione tecnica elaborata dall'ANPA deve contenere un
esame critico del rapporto preliminare di sicurezza e dello
studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi.



39. Consultazione con le Amministrazioni interessate. -- 1. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
trasmette copia della relazione tecnica dell'ANPA ai Ministeri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità ed agli altri ministeri interessati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e gli altri ministeri interessati possono
richiedere all'ANPA ulteriori informazioni ed i dati necessari
per una completa valutazione della ubicazione dell'impianto e
del progetto di massima.
3. Tutti i ministeri interessati trasmettono all'ANPA, non
oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della relazione
tecnica, i rispettivi pareri relativi al progetto di massima ed
alla ubicazione dell'impianto.



40. Parere dell'ANPA. -- 1. La Commissione tecnica di cui
all'articolo 9, tenuto conto delle eventuali osservazioni dei
vari ministeri, esprime un parere tecnico finale, specificando
le eventuali prescrizioni da stabilire per l'esecuzione del
progetto.
2. L'ANPA trasmette al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato il suo parere elaborato sulla base di quello
della Commissione tecnica con le eventuali osservazioni delle
varie amministrazioni.



41. Progetti particolareggiati di costruzione. -- 1. Il
titolare della autorizzazione o del nulla osta di cui ai
precedenti articoli deve trasmettere all'ANPA i progetti
particolareggiati di quelle parti costitutive dell'impianto che
sulla base della documentazione di cui agli articoli 36 e 37
l'ANPA, sentita la Commissione tecnica, ritiene rilevanti ai
fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. I
progetti relativi a dette parti, completati da relazioni che ne
illustrano o dimostrano la rispondenza ai fini della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria, devono essere approvati
dall'ANPA sentita la Commissione tecnica, prima della
costruzione e messa in opera.
2. L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi non può essere approvata dall'ANPA nei casi
previsti dall'articolo 37 del Trattato istitutivo della Comunità
europea della energia atomica se non ad avvenuta comunicazione
da parte dell'Agenzia stessa alla Commissione della predetta
Comunità dei dati generali del progetto in questione.
3. La costruzione viene effettuata sotto il controllo tecnico
dell'ANPA che vigila sulla rispondenza della costruzione ai
progetti approvati dall'ANPA stessa.



42. Collaudi. -- 1. Il collaudo degli impianti di cui al
secondo comma dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1962, n.
1860, è eseguito con le modalità di cui agli articoli 43,
44, e 45, per i tipi di impianti definiti all'articolo 7 lettere
a), c), d), e), f).
2. Con le norme di esecuzione del presente decreto sono
stabilite le modalità per l'esecuzione delle prove di collaudo
per altri impianti nucleari. Dette norme possono prevedere
procedure semplificate rispetto a quelle previste dal presente
capo.



43. Prove non nucleari. -- 1. Ultimata la costruzione delle
parti dell'impianto, di cui all'articolo 41, o di qualunque
altra parte ritenuta dall'ANPA rilevante ai fini della sicurezza
nucleare e della protezione sanitaria, il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto ad eseguirne
mediante prove non nucleari la verifica. Copia dei verbali delle
prove è trasmessa dal titolare all'ANPA.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è altresì
tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate
dell'impianto antecedenti al caricamento del combustibile e, ove
trattisi di impianti di trattamento di combustibili irradiati,
antecedenti all'immissione di combustibile irradiato, previa
approvazione da parte dell'ANPA di un programma delle prove
stesse. Per le prove dichiarate dalla stessa ANPA rilevanti ai
fini della sicurezza, le specifiche tecniche di ogni singola
prova devono essere approvate prima della loro esecuzione.
L'ANPA ha facoltà di introdurre, nelle specifiche tecniche delle
prove, opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive attinenti
alla sicurezza. Delle modalità di esecuzione delle prove è
redatto apposito verbale. Copia del verbale delle prove è
trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
all'ANPA.
3. L'ANPA ha facoltà di far assistere alle prove di cui ai
commi 1 e 2 propri ispettori. In tal caso il verbale è redatto
in contraddittorio.
4. L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilità
del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
5. A compimento di tutte le prove antecedenti al caricamento
del combustibile e, ove si tratti di impianti di trattamento di
combustibili irradiati, di quelle antecedenti l'immissione di
combustibile irradiato, l'ANPA rilascia al titolare della
autorizzazione o del nulla osta apposita certificazione del loro
esito attestante che l'impianto dal punto di vista della
sicurezza nucleare e della protezione sanitaria è idoneo al
caricamento del combustibile o, per gli impianti di trattamento
di combustibile irradiato, alla immissione di detto
combustibile.



44. Prove nucleari. -- 1. Il titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta, prima di procedere alla esecuzione di prove ed
operazioni con combustibile nucleare ivi comprese quelle di
caricamento del combustibile stesso, ovvero qualora si tratti di
impianti di trattamento di combustibili irradiati, prima di
procedere all'esecuzione di prove con combustibile irradiato,
ivi compresa quella della sua immissione nell'impianto stesso,
deve ottenere l'approvazione del programma generale di dette
prove da parte dell'ANPA ed il rilascio, da parte dello stesso,
di un permesso per l'esecuzione di ciascuna di esse.
2. Al fine di ottenere l'approvazione di cui al comma 1, il
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a
presentare all'ANPA la seguente documentazione:
a) rapporto finale di sicurezza;
b) regolamento di esercizio;
c) manuale di operazione;
d) programma generale di prove con combustibile nucleare o
con combustibile irradiato;
e) certificato di esito favorevole delle prove precedenti al
caricamento del combustibile o alla immissione di combustibile
irradiato comprese quelle relative a contenitori in pressione
destinati a contenere comunque sostanze radioattive;
f) organigramma del personale preposto ed addetto
all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni
rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della
protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
g) proposte di prescrizioni tecniche.
3. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta deve
presentare, a richiesta dell'ANPA, ogni altra documentazione
ritenuta necessaria, concernente la sicurezza e la protezione
sanitaria dell'impianto.
4. L'ANPA, esaminata la documentazione esibita, sentita la
Commissione tecnica, provvede alla approvazione del programma
generale di prove nucleari. L'approvazione da parte dell'ANPA
del programma generale di prove nucleari è subordinata
all'approvazione, da parte del prefetto, del piano di emergenza
esterna, con le modalità previste dal capo X.
5. Al fine di ottenere il permesso per l'esecuzione dei
singoli gruppi di prove nucleari, il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a presentare
all'ANPA le specifiche dettagliate di ciascuna di esse. Le
specifiche dettagliate devono contenere gli elementi atti ad
accertare che sono state adottate tutte le misure per garantire
alle prove la maggiore sicurezza e l'efficacia in relazione alle
particolari caratteristiche dell'impianto soggette al controllo.
6. L'ANPA rilascia il permesso per l'esecuzione dei singoli
gruppi di prove nucleari condizionandolo alla osservanza delle
prescrizioni tecniche con la possibilità di indicare a quali di
esse si possa derogare con la singola prova e quali ulteriori
prescrizioni debbono invece essere eventualmente adottate.
L'ANPA ha anche facoltà di chiedere che siano studiate ed
eseguite prove particolari rilevanti ai fini della sicurezza
nucleare e protezione sanitaria.
7. L'ANPA può altresì concedere al titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta l'approvazione di singoli
gruppi di prove nucleari anche prima che sia intervenuta
l'approvazione dell'intero programma generale; in tal caso il
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta non può eseguire i
detti singoli gruppi di prove fino a che non abbia ottenuto, da
parte dell'ANPA, l'approvazione del programma generale delle
prove nucleari stesse.
8. Le prove nucleari sono eseguite dal titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta, che ne è responsabile a
tutti gli effetti. Lo stesso è responsabile della esattezza dei
calcoli dei progetti e delle dimostrazioni di sicurezza.



45. Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari.
-- 1. Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o
del nulla osta è tenuto a misurare e registrare i dati come
previsto dalle specifiche approvate con la procedura
dell'articolo precedente; copia di tali dati, inclusa nel
relativo verbale, è trasmessa all'ANPA al termine della prova
stessa.
2. Le modalità con le quali ciascuna prova nucleare è stata
eseguita ed il suo esito devono constare da apposita relazione
predisposta dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
Copia della relazione deve essere trasmessa dallo stesso
all'ANPA.
3. L'ANPA ha comunque la facoltà di fare assistere propri
ispettori all'esecuzione delle prove nucleari ed in tal caso il
verbale è redatto in contraddittorio. L'ANPA rilascia al
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta apposite
certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove nucleari.
4. Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova
nucleare non rispondano a quelle previste dalle specifiche
tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto
comma dell'articolo precedente, l'ispettore dell'ANPA presente
sul posto ha facoltà di sospendere lo svolgimento della prova
stessa, previa contestazione ed invito al titolare ad adeguare
le modalità di esecuzione a quelle previste dalle specifiche
approvate.



46. Regolamento di esercizio. -- 1. Il regolamento di
esercizio, necessario per gli impianti di cui agli articoli 36 e
37, approvato dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.



47. Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali. -- 1.
Il manuale di operazione di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera c), deve contenere in allegato un manuale di istruzioni
per le situazioni eccezionali, che possono insorgere
nell'impianto e che determinano la previsione o il verificarsi
di una emergenza nucleare.
2. Il manuale di operazione deve altresì contenere la
identificazione del personale addetto all'impianto, che, in caso
di insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito a
mansioni di pronto intervento.



48. Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi
evenienza. -- 1. Dal momento in cui il combustibile nucleare è
presente nell'impianto, deve essere assicurata in ogni caso, ai
fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la
permanenza del personale indispensabile che non può abbandonare
il posto di lavoro senza preavviso e senza avvenuta
sostituzione.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, con proprio decreto, d'intesa con i Ministri
per il lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
l'ANPA, stabilisce per ciascun impianto il numero e la qualifica
degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma 1.
3. In ottemperanza al decreto del Ministro il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio
affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del
personale indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e
della protezione sanitaria, per le varie condizioni di
funzionamento.
4. Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni
deve essere comunicata al prefetto, all'Ispettorato del lavoro
competente per territorio, agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio ed all'ANPA.



49. Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto. -- 1.
Per gli impianti di cui all'articolo 7 lettere a), b), c), d),
e), f), deve essere costituito un Collegio dei delegati alla
sicurezza dell'impianto.
2. Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a
sottoporre all'approvazione dell'ANPA la composizione di detto
Collegio.
3. Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti
fra i tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il
funzionamento dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto
qualificato di cui all'articolo 77. Il Collegio ha funzioni
consultive, con i seguenti compiti:
a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica
dell'impianto o di sue parti;
b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica
alle procedure di esercizio dell'impianto;
c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze,
prove ed operazioni di carattere straordinario da eseguire
sull'impianto;
d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio
dell'impianto, esprimendo il proprio parere unitamente ad
eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto e
provvedere a sue eventuali modifiche successive, d'intesa col
comando provinciale dei vigili del fuoco;
f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo
impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie
per fronteggiare qualsiasi evento o anormalità che possa far
temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità o
di danno alle cose.
4. Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle riunioni
del Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare
designato dall'ANPA; negli altri casi tale esperto ha la facoltà
di intervenire alle riunioni. Alle riunioni del Collegio di
sicurezza dell'impianto possono inoltre partecipare funzionari
rappresentanti delle amministrazioni interessate.
5. Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono essere
designati due tecnici incaricati di esplicare le funzioni di
collegamento con le autorità competenti per gli adempimenti
relativi allo stato di emergenza nucleare di cui al capo X.



50. Licenza di esercizio. -- 1. La licenza di esercizio è
accordata per fasi successive di esercizio, correlative
all'esito positivo di successivi gruppi di prove nucleari e
determina limiti e condizioni che l'esercente è tenuto ad
osservare.
2. L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di
ciascuna fase è presentata al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Ogni istanza deve essere corredata
dei certificati di esito positivo del gruppo di prove nucleari
relative e della dimostrazione che le caratteristiche
dell'impianto consentono di prevedere una fase di esercizio
sicuro entro determinati limiti e condizioni. Copia
dell'istanza, corredata della copia della detta documentazione,
deve essere contemporaneamente presentata all'ANPA.
3. L'ANPA, esaminata l'istanza e la documentazione, sentita,
per gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, la Commissione
tecnica, trasmette al Ministero dell'industria, commercio e
dell'artigianato il proprio parere, prescrivendo eventualmente
l'osservanza di determinati limiti e condizioni per l'esercizio.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato rilascia la licenza di esercizio,
condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni
definite dall'ANPA che vigila sulla loro osservanza.
5. L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, gli
appositi registri di esercizio. L'esercente è tenuto inoltre ad
osservare le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e
gli obblighi di cui al Capo X.



51. Reattori di ricerca. -- 1. Per gli impianti con reattore di
ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si
applica la procedura prevista dagli articoli 38 e 39.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, prima del rilascio della autorizzazione o del
nulla osta, richiede il parere dell'ANPA, che lo rilascia
sentita la Commissione tecnica.
3. Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano
integralmente le disposizioni previste dal presente capo.



52. Depositi e complessi nucleari sottocritici. -- 1.
L'esercizio di un deposito di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari di cui all'articolo 7 lettera g) e quello
dei complessi nucleari sottocritici di cui all'articolo 7
lettera b), sono subordinati all'autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con
i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentito il parere dell'ANPA che lo rilascia
sentita la Commissione tecnica se si tratta di combustibili
nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione possono essere
stabilite speciali prescrizioni.



53. Depositi temporanei ed occasionali. -- 1. Il deposito
temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari non irradiati, purché conservati negli
imballaggi di trasporto e nelle quantità autorizzate per le
singole spedizioni, può essere costituito per non oltre trenta
giorni con il nulla osta del prefetto che lo rilascia secondo le
procedure del decreto di cui all'articolo 27, ferme tutte le
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
sull'obbligo della garanzia finanziaria per la responsabilità
civile di cui agli articoli 19, 20 e 21 della stessa legge. Per
i depositi di zona portuale e aeroportuale il nulla osta è
rilasciato dal comando di porto, sentito il dirigente
dell'ufficio di sanità marittima, o dal direttore della
circoscrizione aeroportuale.
2. Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data
preventiva comunicazione all'ANPA ed al comando provinciale dei
vigili del fuoco e nei casi di deposito in zona portuale o
aeroportuale, anche al prefetto.
3. La sosta tecnica in corso di trasporto effettuata per non
oltre ventiquattro ore non è soggetta alle disposizioni del
presente articolo.



54. Sorveglianza locale della radioattività ambientale. -- 1.
Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente
sono tenuti a provvedere alle attrezzature per la sorveglianza
permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle
acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle
zone limitrofe ed alle relative determinazioni.



55. Autorizzazione per la disattivazione degli impianti
nucleari. -- 1. L'esecuzione delle operazioni connesse alla
disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad
autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri
dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, la regione o provincia autonoma
interessata e l'ANPA, su istanza del titolare della licenza.
Detta autorizzazione è rilasciata, ove necessario, per singole
fasi intermedie rispetto allo stato ultimo previsto.
2. La suddivisione in fasi intermedie deve essere giustificata
nell'ambito di un piano globale di disattivazione, da allegare
all'istanza di autorizzazione relativa alla prima fase.
3. Per ciascuna fase, copia dell'istanza di autorizzazione
deve essere inviata alle amministrazioni di cui al comma 1 e
all'ANPA, unitamente al piano delle operazioni da eseguire, a
una descrizione dello stato dell'impianto, comprendente anche
l'inventario delle materie radioattive presenti, all'indicazione
dello stato dell'impianto stesso al termine della fase, alle
analisi di sicurezza concernenti le operazioni da eseguire e lo
stato dell'impianto a fine operazioni, all'indicazione della
destinazione dei materiali radioattivi di risulta, ad una stima
degli effetti sull'ambiente esterno ed a un programma di
radioprotezione anche per l'eventualità di un'emergenza. Nel
piano il titolare della licenza di esercizio propone altresì i
momenti a partire dai quali vengono meno i presupposti tecnici
per l'osservanza delle singole disposizioni del presente decreto
e delle prescrizioni attinenti all'esercizio dell'impianto.



56. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla
disattivazione - Svolgimento delle operazioni. -- 1. Le
Amministrazioni di cui all'articolo 55 trasmettono all'ANPA, non
oltre sessanta giorni dal ricevimento della documentazione
prevista allo stesso articolo 55, le proprie eventuali
osservazioni.
2. L'ANPA, esaminata l'istanza di autorizzazione e la relativa
documentazione e tenendo conto delle osservazioni delle
amministrazioni di cui al comma 1, predispone e trasmette alle
stesse amministrazioni una relazione con le proprie valutazioni
e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da
osservare.
3. Le amministrazioni di cui al comma 2, non oltre trenta
giorni dal ricevimento della relazione trasmettono le loro
osservazioni finali all'ANPA la quale, sentita la Commissione
tecnica, predispone e trasmette al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il proprio parere con l'indicazione
delle eventuali prescrizioni.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, rilascia l'autorizzazione di cui all'articolo
55, condizionandola all'osservanza delle eventuali prescrizioni
definite dall'ANPA.
5. L'esecuzione delle operazioni avviene sotto la vigilanza
dell'ANPA che, in relazione al loro avanzamento e sulla base di
specifica istanza del titolare dell'autorizzazione, verifica
l'effettivo venir meno dei presupposti tecnici per l'osservanza
delle singole disposizioni del presente decreto e delle
prescrizioni emanate.



57. Rapporto conclusivo. -- 1. Il titolare dell'autorizzazione,
al termine delle operazioni di cui all'articolo 56, trasmette
all'ANPA uno o più rapporti atti a documentare le operazioni
eseguite e lo stato dell'impianto e del sito.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentite le amministrazioni interessate e
l'ANPA, emette, con proprio decreto, le eventuali prescrizioni
connesse con lo stato dell'impianto e del sito al termine delle
operazioni.



58. Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revoche. --
1. Il titolare dei provvedimenti autorizzativi di cui al
presente capo è tenuto alla esecuzione dei progetti come
approvati dall'ANPA. Egli deve altresì osservare le prescrizioni
impartite con detti provvedimenti.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute negli
atti di autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di
esercizio, oppure di difformità della esecuzione dai progetti
approvati dall'ANPA, il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato contesta all'interessato l'inosservanza.
Quest'ultimo può fornire le proprie giustificazioni entro il
termine di trenta giorni. Decorso tale termine, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio
decreto, sentita l'ANPA, può imporre al titolare delle
autorizzazioni, del nulla osta o all'esercente di adempiere, in
un termine stabilito, alle modifiche delle opere di esecuzione,
ovvero alla osservanza delle prescrizioni.
3. Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da
parte del titolare delle autorizzazioni, del nulla osta o da
parte dell'esercente, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, qualora ricorrano motivi di urgenza ai fini
della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione, può sospendere con proprio
decreto, per una durata di tempo non superiore a sei mesi,
l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.
4. Nei casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli
adempimenti di cui al comma 2, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato revoca con proprio decreto
l'autorizzazione, il nulla osta o la licenza di esercizio.
5. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
deve sentire la Commissione tecnica, di cui all'articolo 9, per
gli impianti di cui agli articoli 36 e 37, e nei casi di revoca
deve procedere di intesa con i Ministri dell'interno, del lavoro
e della previdenza sociale, della sanità e le altre
amministrazioni interessate, sentita l'ANPA.
6. Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere
indicate, ove necessario, le disposizioni per assicurare la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione.

Capo VIII - Protezione sanitaria dei lavoratori

59. Attività disciplinate - Vigilanza. -- 1. Le norme del
presente capo si applicano alle attività di cui all'articolo 1
alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi
equiparati ai sensi dell'articolo 60, ivi comprese le attività
esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non
territoriali, dagli organi del servizio sanitario nazionale,
dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori
di ricerca.
2. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei
lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è affidata,
oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e,
nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio
sanitario nazionale competenti per territorio.
3. E' fatta salva l'apposita disciplina prevista per le
attività di cui al capo IV.
4. Il rispetto delle norme del presente capo non esaurisce gli
obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro, i dirigenti, i
preposti, i lavoratori e i medici competenti, ai sensi del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per il quale
restano altresì ferme le attribuzioni in ordine alle funzioni di
vigilanza stabilite ai sensi dello stesso decreto.



60. Definizione di lavoratore subordinato. -- 1. Agli effetti
delle disposizioni di cui all'articolo 59 per lavoratore
subordinato si intende ogni persona che presti il proprio lavoro
alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai
servizi domestici e familiari, con rapporti di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro
per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali.
Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione
e universitari, e i partecipanti ai corsi di formazione
professionale, nonché coloro i quali, a qualsiasi titolo,
prestino presso terzi la propria opera professionale.
2. E' vietato adibire alle attività disciplinate dal presente
decreto i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877.



61. Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti. -- 1.
I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente
eserciscono e dirigono le attività disciplinate dal presente
decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele
di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai
provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui
al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui
all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni
e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività
stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto
qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie.
La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al
comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i
datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in
particolare:
a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui
sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82,
individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che
l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;
b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano
classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82;
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza
adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette
norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed
in particolare nelle zone controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di
sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi
cui sono esposti;
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma
di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione
alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui
sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle
conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle
prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e
delle norme interne di cui alla lettera c);
f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le
norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla
lettera d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di
cui alla lettera e);
g) provvedere affinché siano indicate, mediante appositi
contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta
eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore i risultati relativi alla
sorveglianza dosimetrica che lo riguardano direttamente.
4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di
quelli previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre
assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i
datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono
avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e,
per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei
casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi
sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle
lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione
eventualmente necessari di cui alla lettera d).
5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica
e medica della radioprotezione sono a carico del datore di
lavoro.



62. Obblighi delle imprese esterne. -- 1. Il datore di lavoro
di impresa esterna di cui all'articolo 6, lettera q) assicura,
direttamente o mediante accordi contrattuali con i terzi, la
tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti
in conformità alle disposizioni del presente capo ed a quelle
emanate in applicazione di esso.
2. In particolare il datore di lavoro dell'impresa esterna è
tenuto a:
a) assicurare per quanto di propria competenza il rispetto
dei princìpi generali di cui all'articolo 2, lettere a) e b) e
dei limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
b) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma
di formazione finalizzato alla radioprotezione, delle norme di
protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui
all'articolo 61, lettera e), fatto salvo l'obbligo dei terzi di
informazione specifica sui rischi di cui all'articolo 63;
c) curare che vengano effettuate le valutazioni periodiche
della dose individuale e che le relative registrazioni siano
riportate nelle schede personali di cui all'articolo 81;
d) curare che i lavoratori vengano sottoposti alla
sorveglianza medica e che i relativi giudizi di idoneità siano
riportati nel documento sanitario personale di cui all'articolo
90;
e) istituire per ogni lavoratore e consegnare al medesimo,
prima di ogni prestazione, il libretto personale di
radioprotezione di cui al comma 3 ed assicurarsi della sua
compilazione.
3. Con il decreto di cui all'articolo 81, comma 6, sono
stabilite le modalità di istituzione e di tenuta del libretto
personale di radioprotezione di cui al comma 2, lettera e); il
libretto deve in particolare contenere i dati relativi alla
valutazione delle dosi inerenti all'attività svolta, nonché i
giudizi medici di idoneità e le relative limitazioni di
validità.
4. L'attività di datore di lavoro delle imprese esterne è
soggetta a notifica al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale o ad autorizzazione rilasciata dallo stesso Ministero,
in relazione all'entità dei rischi cui i lavoratori possono
essere esposti, nei casi e con le modalità stabilite con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministero della sanità, sentita l'ANPA.
5. Gli obblighi di notifica o di autorizzazione non si
applicano alle amministrazioni che esercitano la vigilanza ai
sensi del presente decreto.



63. Obblighi degli esercenti zone controllate che si avvalgono
di lavoratori esterni. -- 1. Gli esercenti una o più zone
controllate, i quali si avvalgono di lavoratori esterni, sono
tenuti ad assicurarne la tutela dai rischi da radiazioni
ionizzanti, direttamente o mediante accordi contrattuali con
l'impresa esterna da cui detti lavoratori dipendono oppure con
il lavoratore stesso, se autonomo, e rispondono degli aspetti
della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di
zona controllata e di prestazione richiesta ai lavoratori
esterni.
2. In particolare, per ogni lavoratore esterno che effettua
prestazioni in zona controllata l'esercente la zona controllata
è tenuto a:
a) accertarsi, tramite il libretto personale di
radioprotezione di cui all'articolo 62, che il lavoratore, prima
di effettuare la prestazione nella zona controllata, sia stato
riconosciuto idoneo da un medico autorizzato al tipo di rischio
connesso con la prestazione stessa;
b) assicurarsi che il lavoratore esterno abbia ricevuto o
comunque riceva, oltre alla informazione di cui all'articolo 62,
lettera b), una formazione specifica in rapporto alle
caratteristiche particolari della zona controllata ove la
prestazione va effettuata;
c) assicurarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei
mezzi di protezione individuale, ove necessari;
d) accertarsi che il lavoratore esterno sia dotato dei mezzi
di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di
prestazione e che fruisca della sorveglianza dosimetrica
ambientale eventualmente necessaria;
e) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei
princìpi generali di cui all'articolo 2 lettere a) e b) e dei
limiti di esposizione di cui all'articolo 96;
f) adottare le misure necessarie affinché vengano registrati
sul libretto individuale di radioprotezione le valutazioni di
dose inerenti alla prestazione.



64. Obblighi dei lavoratori autonomi. -- 1. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 62 e
63 i lavoratori autonomi i quali svolgano presso terzi attività
che comportino la classificazione come lavoratori di categoria A
sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli
obblighi previsti dal presente decreto.



65. Altre attività presso terzi. -- 1. Fuori dei casi previsti
negli articoli 62, 63 e 67, il datore di lavoro per conto del
quale lavoratori subordinati o ad essi equiparati prestano la
propria opera presso uno o più impianti, stabilimenti,
laboratori o sedi gestiti da terzi, ove vengono svolte attività
disciplinate dal presente decreto tali da comportare per i
lavoratori anzidetti la classificazione di lavoratori esposti, è
tenuto ad assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi da
radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del presente capo
ed alle disposizioni emanate in applicazione di esso, in
relazione all'entità complessiva del rischio.
2. Il datore di lavoro deve svolgere presso i terzi esercenti,
le azioni necessarie affinché venga comunque assicurato il
rispetto di quanto disposto al comma 1, anche ai fini del
coordinamento delle misure da adottare, fermi restando gli
obblighi dei terzi esercenti stessi, derivanti dalle
disposizioni del presente capo, per gli aspetti operativi della
radioprotezione direttamente connessi con la natura
dell'attività da essi svolta e dell'intervento che i lavoratori
sono chiamati a compiere.



66. Molteplicità di datori di lavoro. -- 1. Nel caso di
lavoratori i quali svolgono per più datori di lavoro attività
che li espongono a rischi di radiazioni ionizzanti, ciascun
datore di lavoro è tenuto a richiedere agli altri datori di
lavoro ed ai lavoratori, e a fornire quando richiesto, le
informazioni necessarie al fine di garantire il rispetto delle
norme del presente capo e, in particolare, dei limiti di dose.



67. Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari
compiti nell'ambito aziendale. -- 1. I datori di lavoro e i
dirigenti che eserciscono e dirigono le attività indicate
nell'articolo 59 ed i preposti che vi sovraintendono, devono
rendere edotti, in relazione alle mansioni cui sono addetti, i
lavoratori autonomi e quelli dipendenti da terzi, che svolgono
nell'ambito aziendale attività diverse da quelle proprie dei
lavoratori esposti, dei rischi specifici da radiazioni esistenti
nei luoghi in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Essi
devono inoltre fornire ai predetti lavoratori i necessari mezzi
di protezione ed assicurarsi dell'impiego di tali mezzi.
2. E' vietato adibire i lavoratori di cui al comma 1 ad
attività che li espongono al rischio di superare i limiti di
dose fissati per gli stessi ai sensi dell'articolo 96.



68. Obblighi dei lavoratori. -- 1. I lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro
o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e
collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle
quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di
sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei
mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica,
nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto
l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza,
di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre
che non sono di loro competenza o che possono compromettere la
protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente
decreto.
2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro,
attività che li espongano al rischio da radiazioni ionizzanti,
devono rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività
svolte presso gli altri, ai fini di quanto previsto al
precedente articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa
per eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono
tenuti ad esibire il libretto personale di radioprotezione
all'esercente le zone controllate prima di effettuare le
prestazioni per le quali sono stati chiamati.



69. Disposizioni particolari per le lavoratrici. -- 1. Ferma
restando l'applicazione delle norme speciali concernenti la
tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non possono
svolgere attività che le espongono al rischio di superare i
limiti di dose stabiliti per i lavoratori non esposti ai sensi
dell'articolo 96.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore
di lavoro il proprio stato di gestazione, non appena accertato.
3. E' altresì vietato adibire le donne che allattano ad
attività comportanti un rischio di contaminazione.



70. Apprendisti e studenti. -- 1. Ai fini del presente capo gli
apprendisti e gli studenti sono suddivisi nelle categorie
definite ai sensi dell'articolo 82.



71. Minori. -- 1. I minori di anni diciotto non possono
esercitare attività proprie dei lavoratori esposti.
2. Gli apprendisti e gli studenti, ancorché minori di anni
diciotto, possono ricevere dosi superiori ai limiti previsti per
le persone del pubblico in relazione alle specifiche esigenze
della loro attività di studio o di apprendistato, secondo le
modalità di esposizione stabilite ai sensi dell'articolo 96.



72. Ottimizzazione della protezione. -- 1. In conformità ai
princìpi generali di cui al capo I del presente decreto,
nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 59 il datore
di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di sicurezza e
protezione idonee a ridurre le esposizioni dei lavoratori al
livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenendo conto dei
fattori economici e sociali.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, gli impianti, le
apparecchiature, le attrezzature, le modalità operative
concernenti le attività di cui all'articolo 59 debbono essere
rispondenti alle norme specifiche di buona tecnica, ovvero
garantire un equivalente livello di radioprotezione.



73. Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di
esposizione. -- 1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono
adottare i provvedimenti idonei ad evitare che vengano superati
i limiti di dose fissati, per le diverse modalità di
esposizione, con il decreto di cui all'articolo 96, per:
a) i lavoratori esposti;
b) gli apprendisti e studenti;
c) i lavoratori non esposti;
d) i lavoratori autonomi e dipendenti da terzi di cui al
precedente articolo 67.
2. I soggetti di cui al comma 1 debbono altresì adottare i
provvedimenti idonei ad assicurare il rispetto dei limiti e
delle condizioni di esposizione fissati con il decreto di cui
all'articolo 96 per le lavoratrici, le apprendiste e le
studentesse in età fertile.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi
di cui all'articolo 96, comma 5.



74. Esposizioni accidentali o di emergenza. -- 1. Dopo ogni
esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i
dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto
qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale
risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa per
quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonché la
valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 91.
2. Alle esposizioni di emergenza possono essere sottoposti
soltanto i soccorritori di protezione civile ed i volontari.
Costoro devono essere preventivamente resi edotti dei rischi e
dotati di adeguati mezzi di protezione, in relazione alle
circostanze in cui avviene l'esposizione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
per il coordinamento della protezione civile e dell'industria
del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità ed i
livelli di esposizioni di emergenza dei soccorritori di
protezione civile e dei volontari.
4. Per le attività estrattive gli interventi di soccorso sono
effettuati da personale volontario appositamente addestrato.



75. Sorveglianza fisica. -- 1. La sorveglianza fisica della
protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere
effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione
degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o
sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti
come lavoratori esposti.
2. I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal
presente decreto devono provvedere ad assicurare la sorveglianza
fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel
decreto di cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni
della relazione di cui all'articolo 61, comma 2, e,
successivamente, di quella di cui all'articolo 80, comma 1.



76. Servizi di dosimetria. -- 1. Ferme restando le competenze
previste dalla vigente normativa, chiunque svolge attività di
servizio di dosimetria individuale, anche per le attività
disciplinate al capo IV, è soggetto alla vigilanza dell'ANPA e,
a tale fine, comunica all'ANPA medesima, entro trenta giorni,
l'avvenuto inizio delle attività.
2. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono all'ISPESL e
all'ANPA, con le modalità da questa specificate, i risultati
delle misurazioni effettuate, ai fini del loro inserimento in un
archivio nazionale dei lavoratori esposti, da istituire con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita l'ANPA.



77. Esperti qualificati. -- 1. Il datore di lavoro deve
assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti
qualificati.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio e, per le
attività estrattive, anche all'ingegnere capo dell'ufficio
periferico competente per territorio, i nominativi degli esperti
qualificati prescelti, allegando altresì la dichiarazione di
accettazione dell'incarico.
3. E' consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti
alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni,
siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto
dell'abilitazione di cui all'articolo 78, scelto d'intesa con
l'esperto qualificato e che operi secondo le direttive e sotto
la responsabilità dell'esperto qualificato stesso.
4. Il datore di lavoro è tenuto a fornire i mezzi e le
informazioni, nonché ad assicurare le condizioni necessarie
all'esperto qualificato per lo svolgimento dei suoi compiti.
5. Le funzioni di esperto qualificato non possono essere
assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai
dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né
dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla
vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.



78. Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo.
-- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito,
presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco
nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i
seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica
delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che
accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo,
inferiore a 400 KeV;
b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica
delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia
degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da
materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui
produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non
superiore a 10Ý4 neutroni al secondo;
c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica
degli impianti come definiti all'articolo 7 del capo II del
presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da
quelle di cui alle lettere a) e b).
2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado
inferiore.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA,
sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione
professionale, nonché le modalità per la formazione
professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e
professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al
comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal
medesimo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 93 per i
casi di inosservanza dei compiti.



79. Attribuzioni dell'esperto qualificato. -- 1. L'esperto
qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto
del datore di lavoro deve:
a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui
all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella
attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione
di quelli previsti alle lettere f) e h);
b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei
dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
1) procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo
benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei
progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione,
dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in
relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle
installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle
condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della
sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali
modifiche apportate alle stesse;
3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei
dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni
di funzionamento degli strumenti di misurazione;
c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione
nelle zone controllate e sorvegliate;
d) procedere alla valutazione delle dosi e delle
introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori
esposti;
e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il
datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle
azioni da compiere in caso di incidente.
2. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di
categoria A derivanti da esposizioni esterne deve essere
eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o più
apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati
della sorveglianza ambientale di cui al comma 1, lettera c).
3. La valutazione della dose individuale per i lavoratori di
categoria A derivanti da esposizioni interne deve essere
eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.
4. Qualora la valutazione individuale delle dosi con i metodi
di cui ai commi 2 e 3 risulti per particolari condizioni
impossibile o insufficiente, la valutazione di essa può essere
effettuata sulla scorta dei risultati della sorveglianza
dell'ambiente di lavoro o a partire da misurazioni individuali
compiute su altri lavoratori esposti.
5. La valutazione della dose ricevuta o impegnata dai
lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può
essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza
fisica dell'ambiente di lavoro.
6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico
autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi
ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con
periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza
medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso
di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle
valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e,
ove necessario, tempestivamente aggiornata.
7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e
valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della
protezione della popolazione secondo i princìpi di cui al capo
IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la
valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante
dall'attività e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o
impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in
condizioni normali, nonché la valutazione delle esposizioni in
caso di incidente. A tal fine i predetti gruppi di riferimento
debbono essere identificati sulla base di valutazioni
ambientali, adeguate alla rilevanza dell'attività stessa, che
tengano conto delle diverse vie di esposizione.



80. Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti.
-- 1. In base alle valutazioni relative all'entità del rischio,
l'esperto qualificato indica, con apposita relazione scritta, al
datore di lavoro:
a) l'individuazione e la classificazione delle zone ove
sussiste rischio da radiazioni;
b) la classificazione dei lavoratori addetti, previa
definizione da parte del datore di lavoro delle attività che
questi debbono svolgere;
c) la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79;
d) tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria
l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui
all'articolo 75, dei lavoratori esposti e della popolazione;
e) la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti
i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di
riferimento, con la frequenza stabilita ai sensi della lettera
c).
2. Il datore di lavoro provvede ai necessari adempimenti sulla
base delle indicazioni di cui al comma 1; si assicura altresì
che l'esperto qualificato trasmetta al medico addetto alla
sorveglianza medica i risultati delle valutazioni di cui alla
lettera e) del comma 1 relative ai lavoratori esposti, con la
periodicità prevista all'articolo 79, comma 6.
3. Il datore di lavoro garantisce le condizioni per la
collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, tra
l'esperto qualificato e il servizio di prevenzione e protezione
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626. L'esperto qualificato è in particolare chiamato a
partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo predetto.



81. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della
protezione. -- 1. L'esperto qualificato deve provvedere, per
conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la
seguente documentazione:
a) la relazione di cui all'articolo 61, comma 2 e
all'articolo 80, comma 1, relativa all'esame preventivo dei
progetti e delle eventuali modifiche, nonché le valutazioni di
cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), n. 1;
b) le valutazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera
c), e comma 5, nonché i verbali di controllo di cui allo stesso
articolo, comma 1, lettera b), nn. 3) e 4);
c) i verbali dei controlli di cui al comma 1, lettera b), n.
2), dello stesso articolo 79 e dei provvedimenti di intervento
da lui adottati e prescritti, nonché copia delle prescrizioni e
delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza divenute
esecutive;
d) le schede personali sulle quali devono essere annotati i
risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle
introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali
esposizioni accidentali, di emergenza o da altre modalità di
esposizione debbono essere annotati, separatamente, in ciascuna
scheda;
e) le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle
esposizioni accidentali o di emergenza di cui all'articolo 74,
comma 1, nonché alle altre modalità di esposizione.
2. Per i lavoratori di cui agli articoli 62 e 65 nelle schede
personali devono essere annotati tutti i contributi alle
esposizioni lavorative individuali.
3. Il datore di lavoro deve conservare:
a) per almeno cinque anni dalla data di compilazione la
documentazione di cui al comma 1, lettera b);
b) sino a cinque anni dalla cessazione dell'attività di
impresa che comporta esposizioni alle radiazioni ionizzanti la
documentazione di cui al comma 1, lettere a) e c);
c) sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o
dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle
radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per
almeno cinque anni, la documentazione di cui al comma 1, lettere
d) ed e).
4. Entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o
dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni
ionizzanti la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)
va consegnata al medico addetto alla sorveglianza medica che
provvede alla sua trasmissione, unitamente al documento di cui
all'articolo 90, all'Ispettorato medico centrale, che assicurerà
la loro conservazione nel rispetto dei termini previsti
dall'articolo 90, comma 3.
5. In caso di cessazione definitiva dell'attività di impresa,
i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono
consegnati entro sei mesi all'Ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio che assicurerà la loro conservazione
nel rispetto dei termini e delle modalità previsti nel presente
articolo.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate le modalità
di tenuta della documentazione e sono approvati i modelli della
stessa.



82. Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei
lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza
fisica. -- 1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sentita l'ANPA, vengono
stabiliti e aggiornati:
a) i criteri per la classificazione in zone degli ambienti
di lavoro ai fini della radioprotezione;
b) i criteri per l'adozione della sorveglianza fisica e per
la classificazione dei lavoratori in categorie;
c) le categorie di classificazione, ai fini della
radioprotezione, degli apprendisti e studenti di cui
all'articolo 70.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate particolari
modalità di esposizione cui i lavoratori possono essere
eventualmente soggetti.
3. I criteri, le categorie e le modalità di cui al comma 1
devono, nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione
stabiliti dalle direttive del Consiglio delle Comunità europee,
garantire comunque, con la massima efficacia la tutela sanitaria
dei lavoratori, degli apprendisti e degli studenti dai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti.



83. Sorveglianza medica. -- 1. Il datore di lavoro deve
provvedere ad assicurare mediante uno o più medici la
sorveglianza medica dei lavoratori esposti e degli apprendisti e
studenti in conformità alle norme del presente capo ed alle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82. Tale
sorveglianza è basata sui princìpi che disciplinano la medicina
del lavoro.
2. La sorveglianza medica dei lavoratori esposti che non sono
classificati in categoria A è assicurata tramite medici
competenti o medici autorizzati. La sorveglianza medica dei
lavoratori di categoria A è assicurata tramite medici
autorizzati.
3. Il datore di lavoro non può assegnare le persone di cui al
comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di
radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si
oppongano.
4. Il datore di lavoro deve assicurare ai medici di cui al
comma 1 le condizioni necessarie per lo svolgimento dei loro
compiti.
5. Il datore di lavoro deve consentire ai medici di cui al
comma 1 l'accesso a qualunque informazione o documentazione che
questi ritengano necessaria per la valutazione dello stato di
salute dei lavoratori esposti, e delle condizioni di lavoro
incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio di idoneità dei
lavoratori.
6. Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente
non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di
lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività
disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né
dagli addetti alla vigilanza di cui all'articolo 59, comma 2.



84. Visita medica preventiva. -- 1. Il datore di lavoro deve
provvedere a che i lavoratori esposti e gli apprendisti e
studenti di cui all'articolo 70, prima di essere destinati ad
attività che li espongono alle radiazioni ionizzanti, siano
sottoposti a visita medica a cura del medico addetto alla
sorveglianza medica.
2. Il datore di lavoro deve altresì rendere edotto il medico,
all'atto della visita, della destinazione lavorativa del
soggetto, nonché dei rischi, ancorché di natura diversa da
quella radiologica, connessi a tale destinazione.
3. La visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi
completa, dalla quale risultino anche le eventuali esposizioni
precedenti, dovute sia alle mansioni esercitate sia a esami e
trattamenti medici, e un esame clinico generale completato da
adeguate indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare
lo stato generale di salute del lavoratore.
4. In base alle risultanze della visita medica preventiva i
lavoratori vengono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei.
5. Il medico comunica per iscritto al datore di lavoro il
giudizio di idoneità ed i limiti di validità del medesimo.
6. Il medico, nell'ambito della visita preventiva nonché in
occasione delle visite previste dall'articolo 85, illustra al
lavoratore il significato delle dosi ricevute, delle
introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e
radiotossicologici e gli comunica i risultati dei giudizi di
idoneità che lo riguardano.
7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti
l'ISPESL, l'ISS e l'ANPA, sono definiti criteri indicativi per
la valutazione dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni
ionizzanti.



85. Visite mediche periodiche e straordinarie. -- 1. Il datore
di lavoro deve provvedere a che i lavoratori esposti e gli
apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 siano sottoposti,
a cura del medico addetto alla sorveglianza medica, a visita
medica periodica almeno una volta all'anno e, comunque, ogni
qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i
rischi connessi a tale destinazione. La visita medica per i
lavoratori di categoria A e per gli apprendisti e studenti ad
essi equiparati deve essere effettuata almeno ogni sei mesi. Le
visite mediche, ove necessario, sono integrate da adeguate
indagini specialistiche e di laboratorio.
2. Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2
dell'articolo 59 possono disporre che dette visite siano
ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le
condizioni di esposizione e lo stato di salute dei lavoratori lo
esigano.
3. In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai
commi 1 e 2, i lavoratori sono classificati in:
a) idonei;
b) idonei a determinate condizioni;
c) non idonei;
d) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la
cessazione del lavoro che li ha esposti alle radiazioni
ionizzanti.
4. Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la
prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto
opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori
allontanati dal rischio perché non idonei o trasferiti ad
attività che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti. Anche per tali lavoratori il medico formulerà il
giudizio di idoneità ai sensi del comma 3, al fine di un loro
eventuale reinserimento in attività con radiazioni.
5. Prima della cessazione del rapporto di lavoro il datore di
lavoro deve provvedere a che il lavoratore sia sottoposto a
visita medica. In tale occasione il medico deve fornire al
lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni
mediche da osservare.
6. Ferma restando la periodicità delle visite di cui al comma
1, nel periodo necessario all'espletamento e alla valutazione
delle indagini specialistiche e di laboratorio di cui allo
stesso comma, il giudizio di idoneità, di cui al comma 3, in
precedenza formulato conserva la sua efficacia.



86. Allontanamento dal lavoro. -- 1. Il datore di lavoro ha
l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante
esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i
lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del
medico, non idonei.
2. Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui
erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi
derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati
riconosciuti nuovamente idonei dal medico.
3. Il medico deve richiedere l'allontanamento dal lavoro dei
lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando
accerti la cessazione dello stato di non idoneità.



87. Sorveglianza medica effettuata da medici autorizzati. -- 1.
Il datore di lavoro deve far eseguire da medici autorizzati la
sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A e
degli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70, ad essi
equiparati ai sensi del decreto di cui all'articolo 82.
2. Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato
provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi
dei medici autorizzati prescelti, con la dichiarazione di
accettazione dell'incarico.



88. Elenco dei medici autorizzati. -- 1. Con decreto dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un
elenco nominativo dei medici autorizzati.
2. All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici
competenti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 che abbiano i requisiti stabiliti ai
sensi del comma 3 e che dimostrino di essere in possesso della
capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento
dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione
dei lavoratori di categoria A.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA,
sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco e le
modalità per la formazione professionale, per l'accertamento
della capacità tecnica e professionale e per l'iscrizione
all'elenco stesso, nonché per l'eventuale sospensione o
cancellazione da esso, fermo restando quanto stabilito
all'articolo 93 per i casi di inosservanza dei compiti.



89. Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica.
-- 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il medico addetto
alla sorveglianza medica dei lavoratori esposti è tenuto in
particolare ai seguenti adempimenti, fermi comunque restando gli
altri compiti previsti nel presente capo:
a) analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione
lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di
indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo
stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti
negli ambienti di lavoro;
b) istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari
personali e loro consegna all'Ispettorato medico centrale del
lavoro con le modalità previste all'articolo 90 del presente
decreto;
c) consegna al medico subentrante dei documenti sanitari
personali di cui alla lettera b), nel caso di cessazione
dall'incarico;
d) consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di
infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza
medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro
normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.



90. Documento sanitario personale. -- 1. Per ogni lavoratore
esposto il medico addetto alla sorveglianza medica deve
istituire, tenere aggiornato e conservare un documento sanitario
personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle visite
mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della
sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi connessi e i
successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da
esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di
emergenza, utilizzando i dati trasmessi dall'esperto
qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati delle
valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami medici e
radiotossicologici, nonché ai risultati delle valutazioni di
idoneità, che li riguardano, e di ricevere, dietro loro
richiesta, copia della relativa documentazione. Copia del
documento sanitario personale deve essere consegnata dal medico
all'interessato alla cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere conservato
sino alla data in cui il lavoratore compie o avrebbe compiuto il
settantacinquesimo anno di età, ed in ogni caso per almeno
trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante
esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede entro
sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla
cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle
radiazioni ionizzanti a consegnare i predetti documenti sanitari
personali unitamente ai documenti di cui all'articolo 81, comma
1, lettere d) ed e) all'Ispettorato medico centrale del lavoro,
che assicurerà la loro conservazione nel rispetto dei termini e
delle modalità previste nel presente articolo. Su richiesta
motivata del medico e valutate le circostanze dei singoli casi,
l'Ispettorato medico centrale del lavoro può concedere proroga
ai predetti termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono determinate particolari
modalità di tenuta e di conservazione della predetta
documentazione e approvati i modelli della stessa, anche per i
casi di esposizione contemporanea alle radiazioni ionizzanti e
ad altri fattori di rischio.



91. Sorveglianza medica eccezionale. -- 1. Il datore di lavoro
deve provvedere affinché i lavoratori che hanno subìto una
contaminazione siano sottoposti a provvedimenti di
decontaminazione.
2. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a che siano
sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico
autorizzato, i lavoratori che abbiano subìto una esposizione
tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi
dell'articolo 96. Deve altresì provvedere a che i lavoratori in
questione siano sottoposti a sorveglianza medica eccezionale,
comprendente in particolare i trattamenti terapeutici, il
controllo clinico e gli esami, che siano ritenuti necessari dal
medico autorizzato a seguito dei risultati della visita medica.
Le successive condizioni di esposizione devono essere
subordinate all'assenso del medico autorizzato.
3. Nel caso in cui, nell'ambito della sorveglianza medica
eccezionale di cui al comma 2, il medico autorizzato decida
l'allontanamento di un lavoratore dal lavoro cui era assegnato,
il datore di lavoro deve darne notizia all'Ispettorato del
lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti
per territorio.



92. Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e
malattie professionali. -- 1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di
comunicare, senza ritardo e comunque entro tre giorni, all'ANPA,
all'Ispettorato provinciale del lavoro ed agli organi del
servizio sanitario nazionale, competenti per territorio, gli
incidenti verificatisi nelle attività previste dall'articolo 59,
nonché le esposizioni che abbiano comportato il superamento di
valori stabiliti ai sensi dell'articolo 96.
2. Entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la
diagnosi il medico deve comunicare all'Ispettorato provinciale
del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale
competenti per territorio i casi di malattia professionale.
3. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private,
nonché gli istituti previdenziali o assicurativi pubblici o
privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute
causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione
clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi
lavorativa.
4. L'ISPESL inserisce nell'archivio nominativo di cui
all'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, i casi di neoplasia di cui al comma 3.



93. Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del
medico autorizzato. -- 1. Su segnalazione degli organismi di
vigilanza il capo dell'Ispettorato medico centrale può disporre,
previa contestazione degli addebiti, senza pregiudizio delle
altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non
superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto
qualificato o del medico autorizzato, in caso di accertata
inosservanza dei rispettivi compiti.
2. Nei casi più gravi il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta del capo dell'Ispettorato medico
centrale del lavoro, con le modalità stabilite al comma 1, può
disporre la cancellazione dell'esperto qualificato o del medico
autorizzato dagli elenchi previsti rispettivamente dagli
articoli 78 e 88.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere
adottati dopo che sia stato assegnato all'interessato un termine
di sessanta giorni per presentare le proprie controdeduzioni
sugli addebiti contestati. Tali provvedimenti non possono essere
adottati decorsi sei mesi dalla presentazione delle
controdeduzioni da parte dell'interessato.
4. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui ai
commi 1 o 2 viene iniziata d'ufficio in caso di condanna
definitiva a pena detentiva del medico autorizzato o
dell'esperto qualificato per reati inerenti alle funzioni
attribuite. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui
al comma 1 viene iniziata d'ufficio anche in caso di sentenza
non passata in giudicato con condanna a pena detentiva.



94. Ricorsi. -- 1. Le disposizioni impartite dagli ispettori
del lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori
sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso
al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il
termine di trenta giorni dalla data di comunicazione delle
disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al
Ministro per il tramite dell'Ispettorato del lavoro competente
per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i
casi in cui la sospensione sia disposta dal capo
dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.



95. Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica. -- 1.
Avverso il giudizio in materia di idoneità medica
all'esposizione alle radiazioni ionizzanti è ammesso ricorso,
entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio stesso, all'Ispettorato medico centrale del lavoro.
2. Decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso
senza che l'Ispettorato abbia provveduto, il ricorso si intende
respinto.



96. Limiti di esposizione. -- 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente, del lavoro e della
previdenza sociale e della protezione civile, sentiti il CNR,
l'ANPA, l'ENEA, l'ISS e l'ISPESL sono fissati, con riferimento
alle diverse modalità di esposizione di cui al decreto ai sensi
dell'articolo 82:
a) i limiti di dose per:
1) lavoratori esposti;
2) apprendisti e studenti;
3) lavoratori autonomi e dipendenti da terzi;
4) lavoratori non esposti;
b) i valori di dose che comportano la sorveglianza medica
eccezionale e l'obbligo di cui agli articoli 91 e 92.
2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì stabilire
particolari limiti di dose o condizioni di esposizione per le
lavoratrici in età fertile, nonché per le apprendiste e
studentesse in età fertile, di cui all'articolo 70.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
della sanità e della protezione civile, sentiti il CNR, l'ANPA,
ISS e l'ISPESL sono fissati i limiti di dose per le persone del
pubblico.
4. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 vengono definite le
specifiche grandezze radioprotezionistiche, come mezzo per
garantire l'osservanza dei limiti di dose, con i relativi
criteri di utilizzazione, anche per i casi di esposizione
esterna e interna concomitante.
5. Con i decreti di cui ai commi 1 e 3 possono essere
stabiliti particolari casi per i quali non si applicano i limiti
di dose di cui agli stessi decreti.
6. Nel decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i
valori di concentrazione di radionuclidi nelle acque di miniera
ai fini dell'articolo 16, comma 1, nonché i valori di dose di
cui agli articoli 101, comma 3, e 115, comma 1.
7. I limiti ed i valori di dose di cui ai commi 1 e 3 nonché
le specifiche grandezze ed i criteri di cui al comma 4 debbono
essere fissati ed aggiornati nel rispetto degli obiettivi di
radioprotezione stabiliti dalle direttive dell'Unione europea.

Capo IX - Protezione sanitaria della popolazione


Sezione I - Protezione generale della popolazione

97. Attività disciplinate. Vigilanza. -- 1. Le disposizioni del
presente capo si applicano alle attività che comunque espongono
la popolazione ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero
della sanità che si avvale degli organi del servizio sanitario
nazionale.
3. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si
esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine
di prevenire, secondo i princìpi generali di cui all'articolo 2,
esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici
ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso
sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.
4. La vigilanza di cui al comma 3 è esercitata attraverso gli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio e attraverso l'ANPA, che riferisce direttamente ai
Ministeri della sanità, dell'ambiente e della protezione civile,
per quanto di competenza.



98. Divieti. -- 1. E' vietato mettere in circolazione,
produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere,
quando tali attività siano svolte a fini commerciali, i seguenti
prodotti o manufatti, ove agli stessi siano state
deliberatamente aggiunte materie radioattive, sia direttamente,
sia mediante attivazione:
a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione di
quelli destinati ad uso medico o paramedico;
c) giocattoli;
d) derrate alimentari e bevande;
e) dispositivi antifulmine.
2. Il divieto, di cui al comma 1, non si applica alle sorgenti
di tipo riconosciuto di cui all'articolo 26.
3. E' vietato l'uso sulle persone di sorgenti di radiazioni
ionizzanti che non sia effettuato a scopo diagnostico,
terapeutico o di ricerca scientifica clinica in conformità alle
norme vigenti.
4. E' altresì vietato produrre, importare, impiegare o
comunque mettere in circolazione apparati elettronici di visione
a distanza o comunque idonei alla riproduzione elettronica di
immagini, che emettano radiazioni ionizzanti a livelli superiori
a quelli stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con le altre amministrazioni interessate,
sentita l'ANPA.
5. In caso di comprovata giustificazione, con decreto del
Ministro della sanità sono concesse deroghe specifiche ai
divieti di cui ai commi 1 e 4, nel rispetto dei princìpi
generali di cui all'articolo 2.



99. Norme generali di protezione - Limitazione delle
esposizioni. -- 1. Chiunque pone in essere le attività
disciplinate dal presente decreto deve attuare le misure
necessarie al fine di evitare che le persone del pubblico siano
esposte al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori a
quelle fissate con il decreto di cui all'articolo 96, anche a
seguito di contaminazione di matrici.
2. Chiunque pone in essere le attività disciplinate deve
inoltre adottare tutte le misure di sicurezza e protezione
idonee a ridurre al livello più basso ragionevolmente
ottenibile, secondo le norme specifiche di buona tecnica, i
contributi alle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di
riferimento della popolazione.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi
di cui all'articolo 96, comma 5.



100. Significativi incrementi del rischio di contaminazione
dell'ambiente e di esposizione delle persone. -- 1. Qualora si
verifichi, nelle aree all'interno del perimetro di una
installazione o nel corso di un'operazione di trasporto, una
contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento
accidentale che comporti un significativo incremento del rischio
di esposizione delle persone, l'esercente, ovvero il vettore,
richiedendo ove necessario tramite il prefetto competente per
territorio l'ausilio delle strutture di protezione civile, deve
prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio.
2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di
diffusione della contaminazione o comunque di esposizione delle
persone all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente
deve darne immediata comunicazione al prefetto e agli organi del
servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in
relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione
all'ANPA.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, le
disposizioni previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle
installazioni e alle operazioni di trasporto non soggette alle
disposizioni del presente decreto, all'interno o nel corso delle
quali l'esercente o il vettore venga a conoscenza di eventi
accidentali che coinvolgano materie radioattive, e determinino
le situazioni di cui agli stessi commi.



101. Situazioni eccezionali. -- 1. Qualora, nel corso delle
attività soggette al presente decreto che implicano delle
operazioni con materie radioattive si verifichino eventi che
possono comportare rilevante contaminazione dell'aria, delle
acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro
di uno stabilimento, gli esercenti che effettuano dette
operazioni sono tenuti:
a) ad informare immediatamente il prefetto, il comando
provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio
sanitario nazionale competenti per territorio e l'ANPA nel caso
si tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30, gli
stessi nonché il comandante del compartimento marittimo e
l'ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi
interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio
marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle
attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti
nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la
contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dello
stabilimento in modo da limitare il rischio alla popolazione.
2. Il prefetto, ricevuta l'informazione di cui al comma 1, ne
dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione
civile.
3. Gli impianti e le situazioni, previsti dal presente
decreto, diversi da quelli di cui alla sezione I del capo X, che
possono determinare per il gruppo di riferimento della
popolazione il superamento dei valori di dose stabiliti dal
comma 6 dell'articolo 96, sono oggetto di valutazione secondo le
disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ai fini
della loro eventuale inclusione nei piani di intervento previsti
da detta legge.
4. Agli impianti e alle situazioni di cui al comma 3 si
applicano le disposizioni della sezione II del capo X.
5. I livelli di rilevante contaminazione, nonché altre
condizioni, per i quali si applicano le disposizioni di cui al
presente articolo sono stabiliti, per l'aria, le acque ed il
suolo, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA; per le
sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale,
e per altre matrici, con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA.



102. Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi. -- 1.
Chiunque esercita un'attività soggetta al presente decreto deve
adottare le misure necessarie affinché la gestione dei rifiuti
radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona
tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei
provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di
esposizione alle persone del pubblico.
2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a
tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente è
facoltà dei Ministeri dell'ambiente e della sanità, nell'ambito
delle rispettive competenze e fornendosi reciproche
informazioni, sentita l'ANPA, nonché delle autorità individuate
agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle
attività di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere
l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di
ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai
fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove
coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.



103. Norme generali e operative di sorveglianza. -- 1. Ai fini
del conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 99,
chiunque, nell'ambito delle attività disciplinate dal presente
decreto che comportano l'obbligo della sorveglianza fisica,
produce, tratta, manipola, utilizza, ha in deposito, materie
radioattive o comunque detiene apparecchi contenenti dette
materie, o smaltisce rifiuti radioattivi ovvero impiega
apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, è tenuto a
provvedere affinché vengano effettuate e registrate per iscritto
le valutazioni preventive di cui all'articolo 79, comma 7.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere, a
seconda del tipo o della entità del rischio, affinché vengano
effettuate:
a) la verifica delle nuove installazioni dal punto di vista
della protezione contro esposizioni o contaminazioni che possano
interessare l'ambiente esterno al perimetro dell'installazione,
tenendo conto del contesto ambientale in cui le installazioni si
inseriscono;
b) la verifica dell'efficacia dei dispositivi tecnici di
protezione;
c) la verifica delle apparecchiature di misurazione della
esposizione e della contaminazione;
d) la valutazione delle esposizioni che interessano
l'ambiente esterno, con l'indicazione della qualità delle
radiazioni;
e) la valutazione delle contaminazioni radioattive e delle
dosi connesse, con indicazione della natura, dello stato fisico
e chimico delle materie radioattive e della loro concentrazione
nelle matrici ambientali.
3. In particolare, le valutazioni di cui al comma 2, lettera
e) devono comportare:
a) la stima dell'impegno di dose relativo allo smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi, solidi, liquidi o
aeriformi;
b) la predisposizione degli opportuni mezzi di rilevamento e
sorveglianza, atti a consentire la verifica del rispetto dei
livelli di smaltimento definiti con lo studio di cui al comma 2,
lettera a), delle eventuali prescrizioni autorizzative o dei
livelli di esenzione di cui all'articolo 30;
c) la registrazione dei rilevamenti di cui alla lettera b).
4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 che abbiano
carattere di periodicità devono avere frequenza tale da
garantire il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
99, 100, 101 e 102.



104. Controllo sulla radioattività ambientale. -- 1. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 54, nonché le competenze
in materia delle regioni, delle province autonome e dell'ANPA,
il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal
Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande
per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della
sanità. I ministeri si danno reciproca informazione sull'esito
dei controlli effettuati. Il complesso dei controlli è
articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di
sorveglianza nazionale.
2. La gestione delle reti uniche regionali è effettuata dalle
singole regioni, secondo le direttive impartite dal Ministero
della sanità e dal Ministero dell'ambiente. Le regioni, per
l'effettuazione dei prelievi e delle misure, debbono avvalersi,
anche attraverso forme consortili tra le regioni stesse, delle
strutture pubbliche idoneamente attrezzate. Le direttive dei
ministeri riguardano anche la standardizzazione e
l'intercalibrazione dei metodi e delle tecniche di campionamento
e misura.
3. Le reti nazionali si avvalgono dei rilevamenti e delle
misure effettuati da istituti, enti ed organismi idoneamente
attrezzati.
4. Per assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e
delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure,
relativi alle reti nazionali ai fini dell'interpretazione
integrata dei dati rilevati, nonché per gli effetti
dell'articolo 35 del Trattato istitutivo della CEEA, sono
affidate all'ANPA le funzioni di coordinamento tecnico. A tal
fine l'ANPA, sulla base delle direttive in materia, emanate dal
Ministero della sanità e dal Ministero dell'ambiente:
a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o
organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività
dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze
alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo
le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di
normalizzazione e di intercalibrazione;
b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di
campioni e l'effettuazione delle relative misure di
radioattività, quando ciò sia necessario per il completamento di
un'organica rete di rilevamento su scala nazionale,
eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche
finanziarie;
c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato
istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti
effettuati.
5. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede
inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.
6. La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno ai
sensi della legge 13 maggio 1961, n. 469, concorre
autonomamente al sistema di reti nazionali.



105. Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel
corpo umano. -- 1. I radionuclidi comunque presenti nel corpo
umano non sono soggetti alle disposizioni stabilite nei capi V e
VI. Per tali radionuclidi le altre disposizioni del presente
decreto si applicano con le modalità ed a partire dalle soglie
di quantità o di concentrazione che, anche in relazione al tipo
di sorgente radioattiva, sono stabilite con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del
lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA.
2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1
deve essere, comunque, garantita la protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione.



106. Esposizione della popolazione nel suo insieme. -- 1.
L'ANPA, in collaborazione con l'ISPESL e con l'Istituto
superiore di sanità, anche sulla base dei dati forniti dagli
organi del servizio sanitario nazionale competenti per
territorio, effettua la stima dei diversi contributi
all'esposizione della popolazione derivanti dalle attività
disciplinate dal presente decreto, dandone annualmente
comunicazione al Ministero della sanità.
2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea
i risultati delle stime di cui al comma 1.



107. Taratura dei mezzi di misura. Apparecchi di misura
individuali. -- 1. La determinazione della dose o dei ratei di
dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere
valutati le dosi ed i ratei di dose nonché delle attività e
concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di
radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura,
adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano
muniti di certificati di taratura. Con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto
di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono
stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio di detti
certificati, nel rispetto delle disposizioni della legge 11
agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione delle
funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle
radiazioni ionizzanti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi
radiometrici impiegati per:
a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi
di lavoro, di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b) n. 3);
b) la sorveglianza ambientale di cui all'articolo 103, comma
2, lett. c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi
dell'articolo 79, comma 5;
c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a
verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi
nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni
autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei livelli
di esenzione di cui all'articolo 30;
d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli
alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui
all'articolo 104;
e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al
capo X.
3. Gli apparecchi di misura individuali utilizzati per la
rilevazione delle dosi debbono essere dichiarati di tipo
riconosciuto da istituti previamente abilitati. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di
metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono
disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti
istituti.



108. Ricerca scientifica clinica. -- 1. Le esposizioni di
persone a scopo di ricerca scientifica clinica possono essere
effettuate soltanto con il consenso scritto delle persone
medesime, previa informazione sui rischi connessi con
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti e solo nell'ambito di
programmi approvati dal Ministro della sanità, che può
stabilire, in relazione ai programmi stessi, specifiche
procedure e vincoli di dose per le persone esposte.
2. Nei casi in cui i programmi di ricerca non siano
suscettibili di produrre benefici diretti sulla persona esposta
si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 99.
3. In caso di minori o di soggetti con ridotta capacità di
intendere e di volere, il consenso di cui al comma 1 deve essere
espresso da coloro che ne hanno la rappresentanza.
4. La ricerca scientifica clinica non può essere condotta su
donne sane in età fertile, salvo i casi in cui la gravidanza
possa essere sicuramente esclusa.

Sezione II - Protezione dei pazienti

109. Princìpi generali - Vigilanza. -- 1. Le disposizioni della
presente sezione disciplinano l'utilizzazione delle radiazioni
ionizzanti in campo medico per la radioprotezione delle persone
per qualsiasi motivo sottoposte a prestazioni curative o a
indagini diagnostiche individuali o collettive che implichino
l'uso di radiazioni ionizzanti.
2. In applicazione dei princìpi di cui all'articolo 2, lettere
a) e b), i tipi di utilizzazione considerati nella presente
sezione devono essere giustificati dai vantaggi che ne possono
derivare dal punto di vista medico, e le corrispondenti
esposizioni devono essere mantenute al livello più basso
ragionevolmente ottenibile compatibilmente con le esigenze
diagnostiche e terapeutiche.
3. La vigilanza sull'applicazione della presente sezione
spetta in via esclusiva agli organi del servizio sanitario
nazionale competenti per territorio.



110. Titoli e qualificazioni professionali. -- 1. L'esercizio
professionale specialistico della radiodiagnostica, della
radioterapia e della medicina nucleare è di competenza dei
medici muniti dei rispettivi diplomi di specializzazione ovvero
di quelli ad essi equipollenti ai sensi del decreto ministeriale
10 marzo 1983, tabella B e successive integrazioni e
modificazioni. Per i sanitari predetti è necessaria la
conoscenza e la preparazione specifica in radioprotezione. Con
decreti dei Ministri della sanità e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti ed aggiornati,
in relazione all'evoluzione tecnico-scientifica ed alle
direttive e raccomandazioni comunitarie, i titoli di studio, le
qualificazioni professionali richieste per l'esercizio
professionale specialistico di cui sopra, nonché per le attività
radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico e per
quelle di competenza del fisico specialista.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai medici
che, per periodi limitati ed a scopo di apprendimento o
perfezionamento professionale, operino in strutture
specialistiche di radiodiagnostica, di radioterapia e di
medicina nucleare, sotto la responsabilità dei rispettivi
dirigenti.
3. L'attività radiodiagnostica in ambito odontoiatrico,
complementare all'esercizio clinico, è consentita ai laureati in
medicina e chirurgia che ai sensi della normativa vigente
esercitano la professione di odontoiatra e ai laureati in
odontoiatria, anche non in possesso del diploma di
specializzazione in radiodiagnostica. Tali laureati devono
possedere le necessarie competenze in radioprotezione e devono
osservare, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 111.
4. Il personale, anche non specialista o non laureato,
continuativamente operante nelle aree, pubbliche o private, di
radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare, deve
essere istruito sulle tecniche applicate, nonché sulle regole di
radioprotezione adeguate agli specifici compiti professionali.
5. Con decreto del Ministro della sanità, entro un anno dalla
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono
stabilite le linee guida per l'accertamento e l'acquisizione
delle conoscenze radioprotezionistiche per il personale medico
di cui al presente articolo.
6. I Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, stabiliscono le modalità per
l'acquisizione di adeguate conoscenze radioprotezionistiche
nell'ambito dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in
odontoiatria, nonché dei corsi di specializzazione di cui al
comma 1.



111. Criteri e modalità di impiego delle radiazioni in campo
medico. -- 1. L'impiego delle radiazioni ionizzanti in campo
medico consentito, tranne nei casi previsti dall'articolo 110,
comma 3 e dal comma 6 del presente articolo, solo a seguito di
motivata richiesta medica rivolta al medico specialista nelle
competenze di cui all'articolo 110, comma 1, da qui in avanti
definito medico specialista .
2. Il medico specialista sulla base della richiesta di cui al
comma 1:
a) valuta preliminarmente la possibilità di utilizzare
tecniche sostitutive a quelle espletate con radiazioni
ionizzanti che siano almeno altrettanto efficaci dal punto di
vista diagnostico e terapeutico e comportino un rischio minore
per la persona;
b) sceglie le metodologie idonee ad ottenere il massimo
beneficio clinico con il minimo detrimento sanitario e costo
economico;
c) osserva particolare cautela nell'attività diagnostica,
sia radiologica che di medicina nucleare, quando agli
accertamenti siano sottoposti soggetti in età pediatrica o donne
in età fertile;
d) si assicura, al fine di evitare esami radiologici
superflui, di non essere in grado di procurarsi le informazioni
necessarie in base ai risultati di esami precedenti. Ciò vale in
particolare per le procedure con fini medico-legali o di
assicurazione.
3. Nelle donne con gravidanza dichiarata non è consentito
alcun impiego a scopo diagnostico delle radiazioni ionizzanti
che comporti l'esposizione dell'embrione o del feto salvo
situazioni di urgenza oppure casi di necessità accertata da
parte del medico curante. In tale secondo caso, il medico
specialista effettua l'esame diagnostico previa, quando
possibile, valutazione dosimetrica da parte del fisico
specialista.
4. Nelle donne in periodo di allattamento sottoposte ad esami
comportanti la somministrazione di sostanze radioattive lo
specialista prescrive, se necessario, la sospensione
dell'allattamento previo accordo con il medico curante della
madre e del bambino.
5. Gli esami radiologici individuali o collettivi effettuati a
titolo preventivo, inclusi gli esami di medicina nucleare,
devono essere effettuati soltanto se sono giustificati dal punto
di vista sanitario. Tali esami devono essere disposti
dall'autorità sanitaria competente per territorio che ne dà
adeguata informazione ai gruppi di popolazione interessati.
6. Particolare attenzione deve essere posta nella
giustificazione delle indagini radiodiagnostiche espletate su
singole persone o su particolari gruppi di persone con fini
medico-legali o di assicurazione. Per questi esami e per quelli
di cui al comma 5 è escluso l'impiego della radioscopia diretta.
7. Quando è possibile le indagini eseguite per le finalità di
cui al comma 5 vanno effettuate con tecniche sostitutive di
quelle espletate con radiazioni ionizzanti, che siano
altrettanto efficaci e comportino un rischio minore per la
persona.
8. Gli esami di cui ai commi 5 e 6 vengono effettuati con il
consenso della persona interessata.
9. Sono vietati gli esami radioscopici diretti senza
intensificazione di brillanza, nonché le indagini
schermografiche comunque utilizzate.
10. Con decreto del Ministro della sanità, entro sei mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni atte a permettere che i documenti radiologici e di
medicina nucleare e i resoconti esistenti siano resi
tempestivamente disponibili per successive esigenze mediche.
11. Negli impianti complessi di radioterapia e di medicina
nucleare i medici specialisti si devono avvalere, ai fini della
radioprotezione del paziente, della collaborazione del fisico
specialista. Con decreto del Ministro della sanità, entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati gli impianti complessi soggetti alla disposizione
del presente comma e le modalità di detta collaborazione.



112. Inventario delle apparecchiature. -- 1. Le regioni e le
province autonome, entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto, effettuano l'inventario delle apparecchiature
radiologiche ad uso medico e odontoiatrico nonché di quelle di
medicina nucleare, rilevandone caratteristiche tecniche, data di
installazione, stato di conservazione. Le regioni e le province
autonome sono altresì tenute ad aggiornare detto inventario con
frequenza almeno biennale.
2. Le apparecchiature funzionanti di cui al comma 1 devono
essere oggetto di rigorosa sorveglianza. Le competenti autorità
adottano i provvedimenti necessari al fine di correggere le
caratteristiche inadeguate o difettose di dette apparecchiature.
Esse provvedono, non appena possibile, affinché tutte le
apparecchiature e gli impianti che non rispondono più ai criteri
prefissati di accettabilità siano messi fuori uso o sostituite.
3. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto
superiore di sanità e l'ISPESL, entro un anno dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri minimi di
accettabilità per le apparecchiature di cui al comma 1, nonché
le direttive per la predisposizione dei piani periodici di
adeguamento delle apparecchiature e degli impianti alle
necessità di impiego o all'evoluzione tecnologica.
4. Le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere
al Ministero della sanità, nell'ambito del servizio informativo
sanitario e con cadenza almeno biennale, le informazioni
rilevate ai sensi del presente articolo ed a comunicare i
provvedimenti adottati e programmati.



113. Controllo di qualità. -- 1. Il responsabile delle
apparecchiature radiologiche e di medicina nucleare funzionanti
deve provvedere affinché esse siano sottoposte a controllo di
qualità da parte del fisico specialista o dell'esperto
qualificato. Il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione
diagnostica o terapeutica è di competenza del medico
specialista.
2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti il
tipo, le modalità e la periodicità del controllo previsto al
comma 1, in funzione della complessità delle apparecchiature
radiologiche e di medicina nucleare, nonché gli eventuali casi
di esenzione.



114. Registrazioni - Libretto radiologico personale. -- 1. E'
responsabilità del medico specialista in una delle branche di
cui all'articolo 110, comma 1, e di coloro che esercitano le
professioni di cui all'articolo 110, comma 4, provvedere
affinché le indagini e i trattamenti con radiazioni ionizzanti
vengano singolarmente registrati; in dette registrazioni devono
essere annotate le informazioni relative al paziente e alla
prestazione secondo le modalità stabilite con il decreto del
Ministro della sanità di cui al comma 4. Tali registrazioni
devono essere trasmesse annualmente alla unità sanitaria locale
competente per territorio che ne predispone un riepilogo secondo
le modalità stabilite con il decreto di cui sopra.
2. Ciascuna unità sanitaria locale trasmette il riepilogo
annuale di cui al comma 1 all'autorità sanitaria della regione o
della provincia autonoma che, secondo le indicazioni di
carattere generale emanate dal Ministro della sanità, provvede a
valutare l'esposizione a radiazioni a scopo medico della
popolazione e ad inoltrarne i risultati al Ministero della
sanità.
3. Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i
cittadini di un libretto radiologico personale. I medici di cui
al comma 1 sono altresì tenuti ad annotare le prestazioni sul
libretto radiologico del paziente.
4. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'Istituto
superiore di sanità e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono determinati:
a) il modello e le modalità di tenuta dei registri di cui al
comma 1;
b) le modalità per la predisposizione del riepilogo annuale
di cui al comma 1;
c) il modello e le modalità di tenuta del libretto
radiologico personale di cui al comma 3;
d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente
articolo.

Capo X - Stato di emergenza nucleare


Sezione I - Piani di emergenza

115. Emergenza Nucleare. -- 1. L'emergenza nucleare
disciplinata nel presente capo è riferita alle situazioni
determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui
agli articoli 36 e 37, nonché da eventi incidentali che diano
luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività
nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di
riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con
i provvedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 96 e che
avvengano:
a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
ovvero
d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna
specifica area del territorio nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile, sentiti l'ANPA, l'ISS, l'ISPESL e il CNR,
sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed
internazionali in materia, valori dosimetrici di riferimento per
la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza.
Sino all'entrata in vigore del decreto i piani di cui al
presente capo fanno riferimento alle pertinenti raccomandazioni
dei competenti organismi comunitari ed internazionali.



116. Piano di emergenza esterna. -- 1. Per assicurare la
protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione
e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza
nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli 36
e 37 del presente decreto deve essere predisposto un piano di
emergenza esterna.
2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato
delle misure da prendersi, con la gradualità che le circostanze
richiedono, dalle autorità responsabili in caso di incidente
dell'impianto nucleare che comporti pericolo per la pubblica
incolumità.



117. Presupposti del piano di emergenza esterna. -- 1. Fermo
restando quanto stabilito all'articolo 44, comma 4, ai fini
della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve
fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente:
a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni
ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti
dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in
relazione alle caratteristiche strutturali e di esercizio
dell'impianto, e delle prevedibili loro localizzazioni ed
evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e
la misurazione della radioattività nell'ambiente circostante
l'impianto, in caso di incidente, e delle modalità del loro
impiego.
2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli
incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili
nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che possono
invece richiedere misure protettive su un territorio più ampio.
3. L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione
critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto
stesso, ai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e della sanità
e alla Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del presente
decreto.
4. Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica,
viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione
civile che lo invia al prefetto competente per territorio,
unitamente ad uno schema contenente i lineamenti generali del
piano individuati sulla base dei criteri definiti dal Consiglio
nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.



118. Predisposizione del piano di emergenza esterna. -- 1. Il
prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui
all'articolo 117, predispone il piano di emergenza esterna sul
territorio della provincia.
2. Per l'attività di cui al comma 1 il prefetto si avvale di
un Comitato operante alle sue dipendenze e composto da:
a) il questore;
b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;
c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri;
d) un rappresentante dei competenti organi del servizio
sanitario nazionale;
e) un rappresentante dei competenti organi veterinari;
f) un ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche o
in medicina e chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente
per territorio;
g) un ingegnere capo del genio civile;
h) un rappresentante del competente Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione;
i) un rappresentante del competente comando militare
territoriale;
l) un rappresentante del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
m) un ufficiale di porto designato dai capi dei
compartimenti marittimi interessati.
3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui
al comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o
della provincia autonoma e un rappresentante del titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta. Il comando provinciale dei
vigili del fuoco esplica i compiti di segreteria e attua il
coordinamento dei lavori. Per tali lavori il prefetto si avvale
altresì dei rappresentanti di enti, istituzioni ed altri
soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda
prevedibile l'estensione a più province del pericolo per la
pubblica incolumità e per i beni, un piano di emergenza esterna
deve essere contemporaneamente predisposto per ciascuna
provincia con le modalità previste ai commi 1 e 2, previa intesa
fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei
piani provinciali è demandato al prefetto della provincia ove ha
sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.



119. Approvazione del piano di emergenza esterna. -- 1. Il
piano di emergenza esterna di cui all'articolo 118 viene
trasmesso dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione
tecnica, lo restituisce al prefetto, munito di eventuali
osservazioni, ai fini dell'approvazione, nel rispetto delle
procedure di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e ai
relativi regolamenti di attuazione.
2. Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile e al Ministero
dell'interno, nonché a ciascuno degli enti e delle
amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 118 e al
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
3. Il prefetto, entro trenta giorni dall'approvazione del
piano, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne
l'attuazione in caso di emergenza.



120. Riesame, aggiornamento e annullamento del piano di
emergenza esterna. -- 1. Il piano di emergenza esterna deve
essere riesaminato dal prefetto e dal Comitato provinciale di
cui all'articolo 118 in caso di modifiche rilevanti dei
presupposti tecnici di cui all'articolo 117, e comunque ogni
triennio, in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle
circostanze precedentemente valutate, e particolarmente
nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalità per l'impiego
dei mezzi previsti, ed allo scopo di adeguarlo alle mutate
esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei
mezzi disponibili. Gli aggiornamenti eventualmente necessari
sono effettuati con le procedure di cui agli articoli 118 e 119.
2. In caso di disattivazione dell'impianto nucleare, il piano
di emergenza viene periodicamente riesaminato ed adeguato e, se
del caso, revocato, in relazione alle diverse fasi di cui
all'articolo 55, secondo le procedure di cui all'articolo 117,
commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 118 e 119.



121. Piano nazionale di emergenza. -- 1. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della
protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno,
avvalendosi degli organi della protezione civile secondo le
disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
dell'ANPA, predispone un piano nazionale delle misure protettive
contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per
il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il
Ministero dell'interno, include nel piano di cui al comma 1, con
le modalità di cui allo stesso comma, ed entro sei mesi dalla
data di ricezione del rapporto di cui al comma 4 dell'articolo
117, le misure necessarie per fronteggiare le eventuali
conseguenze degli incidenti non circoscrivibili nell'ambito
provinciale o interprovinciale. I pareri dell'ANPA sono espressi
sentita la Commissione tecnica di cui all'articolo 9. Il piano è
trasmesso ai prefetti interessati affinché sviluppino la
pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di
attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano è trasmesso
altresì a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di
emergenza.
3. Nel piano di cui ai commi 1 e 2 sono previste le misure
protettive contro le conseguenze radiologiche di incidenti che
avvengono in impianti al di fuori del territorio nazionale,
nonché per gli altri casi di emergenze radiologiche che non
siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del
territorio nazionale stesso. Per i casi di cui al presente
comma, i presupposti tecnici della pianificazione dell'emergenza
sono proposti dall'ANPA, sentita la Commissione tecnica.
4. Per i casi di cui al comma 3, nella pianificazione delle
misure protettive sono definiti gli obblighi per la
comunicazione iniziale dell'evento che potrebbe determinare
l'attuazione delle misure protettive.



122. Attuazione del piano di emergenza esterna. -- 1. Il piano
di emergenza esterna e le misure protettive di cui all'articolo
121 vengono attuati secondo le disposizioni della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e dei relativi regolamenti di
attuazione.
2. Il direttore responsabile di un impianto nucleare ha
l'obbligo di dare immediata comunicazione al prefetto, alla
regione o provincia autonoma interessata, al comandante
provinciale dei vigili del fuoco ed all'ANPA, nonché agli organi
del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio, di
qualsiasi incidente nucleare che comporti pericolo per la
pubblica incolumità e per i beni, indicando le misure adottate
per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per
l'attuazione del piano di emergenza esterna, specificando
l'entità prevedibile dell'incidente.
3. Lo stesso obbligo incombe al direttore responsabile
dell'impianto per qualsiasi evento o anormalità che possa far
temere l'insorgenza di un pericolo per la pubblica incolumità.
4. Il prefetto informa immediatamente la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della
protezione civile e la direzione generale della protezione
civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno,
nonché il presidente della Giunta regionale e gli organi del
servizio sanitario nazionale competenti per territorio. Il
prefetto avvia le azioni previste dal piano di emergenza
esterna, ovvero, se necessario, quelle di cui all'articolo 121,
comma 2, di sua competenza.
5. Il Comandante provinciale dei vigili del fuoco attua i
primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del
piano di emergenza.
6. Nel caso in cui si preveda che il pericolo per la pubblica
incolumità o il danno alle cose possa estendersi a province
limitrofe, il prefetto ne dà immediato avviso agli altri
prefetti interessati.



123. Centro di elaborazione e valutazione dati. -- 1. Al fine
di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle
emergenze radiologiche di cui al presente capo è istituito,
presso l'ANPA, il Centro di elaborazione e valutazione dati.
2. Il Centro costituisce struttura tecnica per il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, anche ai fini del
funzionamento del comitato operativo della protezione civile di
cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Il Centro effettua le valutazioni in ordine all'andamento
nel tempo e nello spazio dei livelli di radioattività
nell'ambiente nelle situazioni di emergenza ed ai conseguenti
livelli di esposizione, al fine di consentire alle autorità
responsabili della gestione dell'emergenza l'adozione dei
necessari provvedimenti di intervento sulla base delle
valutazioni effettuate. Tutti i centri e le reti di rilevamento,
ivi comprese quelle regionali, debbono far confluire ad esso i
dati delle misure radiometriche effettuate nel corso
dell'emergenza. Il Centro, sulla base della situazione in atto,
può dare indicazione di specifiche modalità operative delle reti
e dei mezzi mobili di rilevamento disponibili sul territorio
nazionale e fornisce alle autorità preposte alla diffusione
dell'informazione alla popolazione i relativi elementi
radiometrici. Le indicazioni formulate dal Centro sono rese
prescrittive da parte del Ministro per il coordinamento della
protezione civile ovvero dal prefetto nei confronti delle
strutture delle reti di sorveglianza regionali e delle reti di
sorveglianza nazionale di cui all'articolo 104.
4. Il Centro viene attivato dal Ministro per il coordinamento
della protezione civile per ogni situazione che comporti
l'adozione delle misure protettive previste all'articolo 121. Il
suo intervento può inoltre essere richiesto dal prefetto nelle
situazioni che comportino l'attuazione dei piani di emergenza di
cui all'articolo 116.
5. Il Centro è formato da quattro membri effettivi e quattro
supplenti, esperti di radioprotezione, designati rispettivamente
dall'ANPA, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
dall'Istituto superiore di sanità, dall'ISPESL, e da due membri,
di cui uno supplente, designati dal Servizio meteorologico
dell'aeronautica militare. Le funzioni di coordinamento sono
svolte dall'ANPA.
6. Possono essere chiamati a partecipare all'attività del
Centro esperti di radioprotezione designati dalle regioni
eventualmente interessate. Possono essere altresì chiamati
esperti di altri enti o istituti le cui competenze siano
ritenute utili in relazione allo specifico problema in esame.



124. Aree portuali. -- 1. Con decreto del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, di concerto con i
Ministri dell'ambiente, della difesa, dell'interno, dei
trasporti e della navigazione e della sanità, sentita l'ANPA,
sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni
del presente capo alle aree portuali interessate dalla presenza
di naviglio a propulsione nucleare.



125. Trasporto di materie radioattive. -- 1. Con decreto del
Ministro per il coordinamento della protezione civile, di
concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della
difesa, della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita
l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalità di applicazione
delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto
di materie radioattive, anche in conformità alla normativa
internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere
i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa
autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle
autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza,
nonché le relative modalità di comunicazione.



126. Esercitazioni. -- 1. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione
civile ed il prefetto, ciascuno negli ambiti di propria
competenza, debbono effettuare esercitazioni periodiche al fine
di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al
presente capo e dei relativi strumenti di attuazione.

Sezione II - Informazione della popolazione

127. Situazioni disciplinate. -- 1. Le norme della presente
sezione disciplinano le attività e le procedure di informazione
della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul
comportamento da adottare per i casi di emergenza radiologica e
si applicano alle situazioni di emergenza di cui alla sezione I
del presente capo, nonché ai casi previsti all'articolo 101,
comma 3.



128. Definizioni. -- 1. Ferme restando le definizioni di cui al
capo II, ai fini dell'applicazione della presente sezione
valgono le definizioni seguenti:
a) popolazione che rischia di essere interessata
dall'emergenza radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per
il quale è stato stabilito un piano di intervento in previsione
di casi di emergenza radiologica;
b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica: qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono
previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un
caso di emergenza radiologica;
c) piano di intervento: i piani di emergenza di cui alla
sezione I del presente capo, ovvero i piani di cui alla legge 24
febbraio 1992, n. 225, che tengano conto delle situazioni
previste all'articolo 101, comma 3.



129. Obbligo di informazione. -- 1. Le informazioni previste
nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni
definite all'articolo 128 senza che le stesse ne debbano fare
richiesta. Le informazioni devono essere accessibili al
pubblico, sia in condizioni normali, sia in fase di preallarme o
di emergenza radiologica.



130. Informazione preventiva. -- 1. La popolazione che rischia
di essere interessata dall'emergenza radiologica viene informata
e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria
ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili,
nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza
radiologica.
2. L'informazione comprende almeno i seguenti elementi:
a) natura e caratteristiche della radioattività e suoi
effetti sulle persone e sull'ambiente;
b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e
relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
c) comportamento da adottare in tali eventualità;
d) autorità ed enti responsabili degli interventi e misure
urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e
soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica.
3. Informazioni dettagliate sono rivolte a particolari gruppi
di popolazione in relazione alla loro attività, funzione e
responsabilità nei riguardi della collettività nonché al ruolo
che eventualmente debbano assumere in caso di emergenza.



131. Informazione in caso di emergenza radiologica. -- 1. La
popolazione effettivamente interessata dall'emergenza
radiologica viene immediatamente informata sui fatti relativi
all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti
di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.
2. In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto
informazioni riguardanti:
a) la sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie
disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e
prevedibile evoluzione;
b) le disposizioni da rispettare, in base al caso di
emergenza sopravvenuta e eventuali suggerimenti di cooperazione;
c) le autorità e gli enti cui rivolgersi per informazione,
consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di
collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono integrate, in
funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le
nozioni fondamentali sulla radioattività ed i suoi effetti
sull'essere umano e sull'ambiente.
4. Se l'emergenza è preceduta da una fase di preallarme alla
popolazione vengono fornite informazioni riguardanti le modalità
ed i tempi con cui vengono diffusi gli aggiornamenti
sull'evoluzione della situazione.
5. Informazioni specifiche sono rivolte, anche in fase di
preallarme, a particolari gruppi di popolazione, in relazione
alla loro attività, funzione ed eventuale responsabilità nei
riguardi della collettività nonché al ruolo che eventualmente
debbano assumere nella particolare occasione.



132. Informazione delle persone che possono intervenire nella
organizzazione dei soccorsi per i casi di emergenza radiologica.
-- 1. I soggetti che possono comunque intervenire nella
organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica
devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente
aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la
loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile;
tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza
radiologica prevedibili.
2. Dette informazioni sono completate con notizie
particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.



133. Commissione permanente per l'informazione sulla
protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti. -- 1. E'
istituita presso il Ministero della sanità una commissione
permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi
da radiazioni ionizzanti, con il compito di:
a) predisporre ed aggiornare le informazioni preventive di
cui agli articoli 130 e 132 e di indicare le vie di
comunicazione idonee alla loro diffusione, nonché la frequenza
della diffusione stessa;
b) predisporre gli schemi generali delle informazioni da
diffondere in caso di emergenza di cui all'articolo 131 e
indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di
comunicazione;
c) fornire consulenza agli organi di cui all'articolo 134;
d) studiare le modalità per la verifica che l'informazione
preventiva sia giunta alla popolazione, utilizzando anche le
strutture del servizio sanitario nazionale ed il sistema
informativo sanitario.
2. La commissione è nominata con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, per il
coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita
l'ANPA. La commissione è composta da quindici esperti in materia
di radioprotezione, protezione civile e comunicazioni di massa.
Con il medesimo decreto sono stabilite le norme di funzionamento
della commissione stessa.



134. Procedure di attuazione. -- 1. Con decreto del Ministro
della sanità, d'intesa con i Ministri dell'interno, per il
coordinamento della protezione civile e dell'ambiente, sentita
l'ANPA e le altre amministrazioni interessate, sono individuati
le autorità e gli enti che provvedono o concorrono alla
diffusione dell'informazione di cui all'articolo 130, i relativi
compiti e le modalità operative in funzione dei destinatari
dell'informazione stessa.
2. Le modalità operative per la definizione e per la
diffusione delle informazioni di cui all'articolo 131 vengono
stabilite nei piani di intervento. A tal fine i prefetti e la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento della protezione civile predispongono, nell'ambito
dei piani di intervento di rispettiva competenza, i piani di
informazione della popolazione, sulla base degli schemi
predisposti dalla commissione permanente di cui all'articolo
133.



135. Diffusione dell'informazione nell'Unione europea. -- 1.
L'informazione diffusa ai sensi dell'articolo 131 viene
comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile alla
Commissione europea ed agli Stati membri interessati o che
rischiano di essere interessati, secondo quanto previsto
all'articolo 10, comma 2, della direttiva del Consiglio del 27
novembre 1989, n. 89/618/EURATOM, concernente l'informazione
della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria
applicabili e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza
radiologica.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per
il coordinamento della protezione civile comunica alla
Commissione europea, su richiesta di quest'ultima, le
informazioni di cui agli articoli 130 e 132.

Capo XI - Norme penali

136. Contravvenzioni al capo V. -- 1. Chiunque viola gli
obblighi di notifica, d'informativa, di registrazione o di
riepilogo, di denunzia, di comunicazione e di tenuta della
contabilità di cui al capo V è punito con l'arresto sino a
quindici giorni o con l'ammenda da un milione a cinque milioni.
2. Chiunque viola le particolari prescrizioni di cui
all'articolo 21, comma 1, è punito con l'arresto sino a tre mesi
o con l'ammenda da cinque a venti milioni.



137. Contravvenzioni al capo VI. -- 1. L'impiego di sorgenti di
radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui
all'articolo 28, comma 1, è punito con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva
le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti
milioni.
2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il
nulla-osta di cui all'articolo 29, comma 1, è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti
milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al
nulla-osta è punito con l'arresto fino a quindici giorni o con
l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 1, è punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti
milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui
all'autorizzazione è punito con l'arresto fino a quindici giorni
o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
4. Chi effettua le attività di cui agli articoli 31, comma 1,
e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni è punito con
l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta
milioni.
5. Colui il quale effettua una delle attività di cui
all'articolo 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta è
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti
a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di
cui all'articolo 33, comma 2, è punito con l'arresto da due a
sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo
di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, è punito con l'arresto fino
a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.



138. Contravvenzioni al capo VII. -- 1. Chi pone in esercizio
gli impianti di cui all'articolo 37, comma 1, senza la relativa
licenza è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con
l'ammenda da venti a cento milioni.
2. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e il titolare del nulla-osta di
cui all'articolo 37 della presente legge che mettono in
esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari senza
l'approvazione di cui all'articolo 41, comma 1, sono puniti con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta
milioni.
3. Chiunque viola le prescrizioni contenute
nell'autorizzazione, nel nulla-osta e nella licenza di
esercizio, o contravviene agli obblighi di cui agli articoli 46,
48, comma 1, 53, 54, 55 e 57 è punito con l'arresto da due a sei
mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; la violazione
degli adempimenti di cui all'articolo 48, commi 3 e 4, è punita
con l'arresto sino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.



139. Contravvenzioni ai capi IV e VIII. -- 1. Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai direttori
delle miniere:
a) chi viola gli articoli 12; 13, 15; 16; 17; 61, comma 3;
62, commi 2 e 4; 63, comma 2; 65; 67; 69, commi 1 e 3; 71; 73;
74; 75; 77; 83; 84, commi 1 e 2; 85, commi 1, 4 e 5; 86, commi 1
e 2; 87; 91; 92, comma 1, punito con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da tre a otto milioni;
b) chi viola gli articoli 14; 61, commi 2 e 4; 66; 72; 80,
commi 2 e 3; 81, commi 3, 4 e 5, è punito con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
2. Contravvenzioni commesse dai preposti:
a) chi viola gli articoli 61, commi 3 e 4; 67; 73; 74 è
punito con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a un milione.
3. Contravvenzioni commesse dai lavoratori:
a) chi viola gli articoli 64; 68; 69, comma 2, è punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila.
4. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai
medici addetti alla sorveglianza medica:
a) l'esercizio di funzioni tipiche degli esperti qualificati
e dei medici autorizzati ad opera di soggetti non legittimati è
punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
uno a cinque milioni;
b) chi viola gli articoli 79; 80, comma 1; 81, comma 1; 84,
commi 5 e 6; 85, comma 5; 86, comma 3; 89; 90; 92, commi 2 e 3,
è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a tre milioni.
5. Contravvenzioni commesse nell'esercizio dei servizi di
dosimetria:
a) chi viola gli obblighi di cui all'articolo 76 è punito
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.



140. Contravvenzioni al capo IX. -- 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 98; 99; 102; 103 e 108, è
punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti
a ottanta milioni; nei casi di grave o continuato superamento
dei limiti di cui all'articolo 96, il contravventore è punito
con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire
venti a cento milioni.
2. L'esercente ed il vettore che omettono di effettuare gli
adempimenti di cui all'articolo 100 sono puniti con l'arresto
sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinque a venti milioni.
3. Gli esercenti che omettono di effettuare gli adempimenti di
cui all'articolo 101 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire venti a ottanta milioni.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 107;
111, commi 6 e 9; 113, è punito con l'arresto fino a quindici
giorni o con l'ammenda da lire uno a cinque milioni.



141. Contravvenzioni al capo X. -- 1. Il direttore responsabile
che omette gli adempimenti di cui all'articolo 122, commi 2 e 3,
è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da
lire venti a cento milioni. La stessa pena si applica al
comandante della nave ed al trasportatore nelle ipotesi di cui
agli articoli 124 e 125.



142. Contravvenzioni al capo XII. -- 1. Chiunque viola
l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 154, comma 3, o
contravviene all'articolo 157, commi 1 e 2, è punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque
milioni.



143. Prescrizione. -- 1. Alle contravvenzioni di cui ai capi IV
e VIII del presente decreto si applica l'istituto della
prescrizione di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Capo XII - Disposizioni transitorie e finali

144. Industria estrattiva. -- 1. Sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 11, comma 1, continuano ad avere
efficacia le disposizioni del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il
Ministro della sanità, del 13 maggio 1978.



145. Materie fissili speciali, materie grezze, minerali e
combustibili. -- 1. Sino all'emanazione del decreto di cui
all'articolo 23 continuano ad avere efficacia le disposizioni
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 4 novembre 1982.



146. Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di
cui al capo VI. -- 1. Coloro che, al momento dell'entrata in
vigore dei decreti di cui all'articolo 27 comma 2, all'articolo
30, comma 2, all'articolo 31, comma 1 e all'articolo 33, comma
2, svolgono le attività ivi previste debbono presentare, entro
sei mesi, domanda di autorizzazione, salvo quanto stabilito al
comma 2.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano già in possesso
di provvedimenti autorizzativi ai sensi delle disposizioni
precedentemente vigenti, debbono chiedere, entro due anni, la
conversione o la convalida dei provvedimenti medesimi alle
amministrazioni titolari della potestà autorizzativa secondo le
norme del presente decreto.
3. Ove i provvedimenti autorizzativi in possesso dei soggetti
di cui al comma 2 prevedano il rinnovo, la richiesta di
conversione deve essere presentata nei termini previsti dai
provvedimenti in questione.
4. In attesa dei provvedimenti di conversione, di convalida,
di nulla osta o di autorizzazione di cui ai commi precedenti, è
consentita la prosecuzione dell'esercizio delle attività, nel
rispetto delle modalità, limiti e condizioni con cui la stessa
veniva svolta.
5. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabilite le modalità
per il rilascio dei provvedimenti amministrativi previsti nel
presente articolo.
6. Sino all'entrata in vigore delle leggi di cui all'articolo
29, comma 2, e all'articolo 30, comma 2, il nulla osta per
l'impiego di categoria B e l'autorizzazione allo smaltimento di
rifiuti nell'ambiente di cui allo stesso articolo 30 sono
rilasciate secondo le disposizioni vigenti in ogni regione o
provincia autonoma.
7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 32,
comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.



147. Provvedimenti autorizzativi di cui al capo VII. -- 1. I
provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati
nonché tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al
capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1964, n. 185, conservano a tutti gli effetti la loro
efficacia. Per gli impianti considerati all'articolo 55 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146.



148. Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in
corso. -- 1. I procedimenti autorizzativi previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
che siano in corso al momento dell'applicazione del presente
decreto, continuano, con esclusione di quelli inerenti alla
disattivazione degli impianti nucleari, ad essere disciplinati
dal predetto decreto; ai relativi provvedimenti di
autorizzazione conclusivi si applicano le disposizioni
dell'articolo 146, a decorrere dalla data di emanazione di tali
provvedimenti.



149. Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità
fisica e psichica. -- 1. Sino a quando non saranno aggiornate le
norme regolamentari relative al riconoscimento dell'idoneità
alla direzione ed alla conduzione degli impianti nucleari, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
il comma 2 dell'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, è così
modificato:
La Commissione è composta:
a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la
presiede;
b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione
equipollente, e da uno specialista in neurologia, o
specializzazione equipollente, designati dal Ministero della
sanità;
c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 88
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 .
2. Inoltre, in attesa dell'aggiornamento delle norme
regolamentari di cui al comma 1, l'articolo 35 del predetto
decreto è così modificato:
Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al
presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui Consiglio di
Amministrazione delibererà anche in ordine al trattamento
economico da corrispondere. L'ANPA fornirà agli ispettorati
provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle
patenti .



150. Esperti qualificati, medici autorizzati e medici
competenti. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica e
medica. -- 1. Sino all'emanazione dei decreti di cui agli
articoli 78 e 88 valgono le disposizioni di cui all'allegato V.
2. Le iscrizioni negli elenchi nominativi degli esperti
qualificati e dei medici autorizzati istituiti dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185,
conservano a tempo indeterminato la loro validità, numero
progressivo e, se presenti, le loro limitazioni all'attività in
campo sanitario.
3. Le domande di ammissione all'esame di abilitazione
presentate entro il 31 dicembre 1995 vengono esaminate e portate
a termine secondo le modalità indicate dal decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.
4. Le commissioni di cui agli articoli 16 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150,
rimangono in carica fino al termine di validità previsto dal
relativo decreto ministeriale di nomina.
5. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui agli articoli
81, comma 6, e 90, comma 5, la documentazione relativa alla
sorveglianza fisica e medica della radioprotezione dei
lavoratori esposti è tenuta e conservata secondo le modalità
previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 13 luglio 1990, n. 449, che stabilisce altresì i
modelli di tale documentazione.
6. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo
81, comma 6, gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 2,
lettera e) e comma 3, sono adempiuti mediante prospetti,
sottoscritti dall'esperto qualificato, compilati in base alla
documentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 13 luglio 1990, n. 449.



151. Classificazione degli ambienti di lavoro e dei
lavoratori. Particolari modalità di esposizione. -- 1. Sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 82 valgono le
disposizioni stabilite nell'allegato III.



152. Prima applicazione delle disposizioni concernenti i
limiti di esposizione. -- 1. Sino all'emanazione dei decreti di
cui all'articolo 96, commi 1 e 3, al fine di garantire comunque
con la massima efficacia la tutela sanitaria dei lavoratori e
della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, valgono i limiti, i valori, le grandezze ed i
criteri stabiliti nell'allegato IV del presente decreto.



153. Guide tecniche. -- 1. L'ANPA, sentiti gli altri enti ed
organismi interessati, può elaborare e diffondere, a mezzo di
guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di
buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione
sanitaria.



154. Rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità.
Radionuclidi a vita breve. -- 1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta formulata d'intesa dai
Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA,
sono definiti i criteri e le modalità da rispettare per la
gestione dei rifiuti radioattivi che presentano anche
caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da
radiazioni, nonché per il loro smaltimento nell'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano allo
smaltimento nell'ambiente, nonché al conferimento a terzi ai
fini dello smaltimento, dei rifiuti contenenti radionuclidi con
tempo di dimezzamento fisico inferiore a settantacinque giorni e
che non abbiano concentrazione superiore ai valori determinati
ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sempre che lo
smaltimento avvenga nel rispetto delle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
e successivi provvedimenti.
3. I dati relativi ad ogni smaltimento o ad ogni conferimento
a terzi di rifiuti, effettuati ai sensi delle disposizioni di
cui al comma 2, che dimostrino il rispetto delle condizioni ivi
stabilite, debbono essere registrati e trasmessi, su richiesta,
all'Agenzia regionale o della Provincia autonoma, di cui
all'articolo 03 della legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli organi
del servizio sanitario nazionale competenti per territorio ed
all'ANPA.



155. Consultazione del comitato di coordinamento degli
interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle
popolazioni. -- 1. Il Comitato di coordinamento degli interventi
per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni, di
cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1980, n. 619, viene consultato dai Ministri
dell'ambiente e della sanità ai fini dell'emanazione dei decreti
applicativi di loro competenza previsti dal presente decreto,
nonché ai fini della predisposizione dei pareri che i ministri
suddetti sono chiamati a dare su schemi di decreti applicativi
la cui emanazione sia competenza di altri ministri.
2. Nei casi di cui al comma 1, per le materie di competenza
anche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai
lavori del Comitato è chiamato a partecipare un rappresentante
del Ministero stesso.



156. Specifiche modalità applicative per il trasporto. -- 1.
Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, possono essere
indicate specifiche modalità di applicazione delle disposizioni
del presente decreto alla attività di trasporto di materie
radioattive, anche al fine di un'armonizzazione con le norme
internazionali in materia.



157. Sorveglianza radiometrica su materiali. -- 1. I soggetti
che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di
fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta
sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui
predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in
essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si
applica quanto disposto dall'articolo 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresì tenuti i
soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale,
comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e
rottami. Sono escluse le attività che comportano esclusivamente
il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del
lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita
l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del
presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle
condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, e le eventuali esenzioni.



158. Semplificazione dei procedimenti amministrativi. -- 1. Ai
provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto non si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



159. Altre disposizioni per impianti e laboratori nucleari. --
1. Ai fini del coordinamento delle norme del presente decreto
con quelle contenute in altre disposizioni di legge, ed in
particolare nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per impianti e laboratori nucleari si intendono gli
impianti e le installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
presente decreto.



160. Termini per l'applicazione. -- 1. Ove non diversamente
previsto ai commi successivi, le disposizioni del presente
decreto si applicano a partire dal 1 gennaio dell'anno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sulla
Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, commi
3, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 98, 101 e 105, secondo
periodo, si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore dei
decreti previsti negli stessi articoli.
3. Le disposizioni di cui al capo VIII relative alla
sorveglianza medica dei lavoratori non classificati in categoria
A si applicano dal 1 luglio dell'anno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano tre
anni dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti in
tale articolo; nelle more, le attività continuano a svolgersi
secondo le condizioni già in atto. All'ANPA e all'ISPESL sono
attribuite le funzioni di istituti abilitati di cui all'articolo
107, comma 3.
5. Sino alle date a partire dalle quali si applicano le
disposizioni richiamate ai commi 1, 2 e 3 conservano efficacia
le corrispondenti disposizioni stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, con
le relative modalità e soglie di applicazione.



161. Decreti di attuazione. -- 1. Le norme di attuazione
previste dal presente decreto devono essere emanate entro il 31
dicembre 1995. Tali norme saranno informate ai princìpi del
sistema di protezione radiologica di cui all'articolo 2, al fine
di garantire con la massima efficacia la protezione sanitaria
della popolazione e dei lavoratori e la protezione
dell'ambiente, e terranno conto delle indicazioni comunitarie e
di quelle delle altre competenti organizzazioni internazionali
in materia.
2. I pareri previsti per l'emanazione delle norme di
attuazione di cui al comma 1 debbono essere trasmessi entro
novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri
si intendono favorevoli.
3. Sulle norme di attuazione di cui al comma 1 è sentita la
Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 5,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.



162. Disposizioni particolari per il Ministero della difesa. --
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio
interministeriale di coordinamento e consultazione, è emanato il
regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per
l'amministrazione della difesa.
2. Il regolamento, tenuto conto delle particolari esigenze
connesse ai compiti istituzionali delle forze armate in tempo di
pace, si uniformerà ai princìpi di radioprotezione fissati nel
presente decreto e nella normativa comunitaria cosicché sia
garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.



163. Abrogazione. -- 1. E' abrogato il decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
2. I riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 1964, n. 185 , contenuti in leggi, decreti,
regolamenti, circolari, si intendono riferiti ai corrispondenti
istituti del presente decreto legislativo.

(Gli allegati sono omessi)