|
| |
DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n.615.
GU061296
Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28
aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva
93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n.52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art.52,
recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE del 93/97/CEE,
che integrano e modificano la direttiva 89/336/CEE in materia di compatibilità
elettromagnetica;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.476, recante disposizioni di attuazione
della citata direttiva 89/336/CEE, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;
Visto il decreto legge 1 dicembre 1993, n.487, convertito con modificazioni dalla legge 29
gennaio 1994, n.71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero;
Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già
disciplinata dal decreto legislativo n.476 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre
1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle poste e
delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
Art.1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonché le
apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
b) "disturbi elettromagnetici", i fenomeni elettromagnetici che possono alterare
il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
c) "immunità", l'idoneità di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un
sistema a funzionare in presenza di disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue
prestazioni;
d) "compatibilità elettromagnetica", l'idoneità di un dispositivo, di
un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in
modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto ciò
che si trova in tale ambiente;
e) "organismo competente", ogni organismo stabilito dall'Unione europea
rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una
relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
f) "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui un organismo notificato
attesta che il tipo di apparecchio esaminato è conforme ai requisiti del presente
decreto;
g) "organismo notificato", organismo stabilito dall'Unione europea rispondente
ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo
per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunità
europee ed agli altri Stati membri;
h) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla
base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n.614, che esegue le prove prescritte dalle
regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
i) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola
"terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere
collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad
una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di
telecomunicazioni;
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata
direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il
trattamento o la ricezione di informazioni;
l) "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori,
ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le
radiocomunicazioni;
m) "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che si interessa di
radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al
servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione
individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione e della
produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo
apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che
modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio
marchio su apparecchi costruiti da terzi.
Art.2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli apparecchi che possono creare emissioni
elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici
presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti di protezione in materia di compatibilità
elettromagnetica nonché le relative modalità di controllo.
2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel campo di applicazione del
presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non rientrano nel campo di applicazione
del presente decreto, a meno che siano disponibili in commercio.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o cessano di essere applicate a
quegli apparecchi i cui requisiti di protezione in materia di compatibilità
elettromagnetica siano stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive
comunitarie.
5. Agli apparecchi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nella
legge 22 maggio 1980, n.209.
Art.3.
Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio
1. Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato comunitario o in servizio soltanto se
essi soddisfano i requisiti fissati dal presente decreto legislativo, quando sono
installati, sottoposti ad opportuna manutenzione ed utilizzati conformemente alla loro
destinazione.
Art.4.
Requisiti di protezione
1. Gli apparecchi debbono essere costruiti in modo tale che:
a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano limitati ad un livello che permetta
agli apparecchi radio e di telecomunicazioni ed agli altri apparecchi di funzionare in
modo conforme alla loro destinazione;
b) essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca contro i disturbi
elettromagnetici che permetta loro di funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
2. I principali requisiti di protezione sono indicati nell'allegato 3.
Art.5.
Misure speciali
1. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione, su iniziativa delle
autorità competenti di cui all'art.9, delle seguenti misure speciali:
a) misure concernenti l'entrata in servizio e l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate
per un luogo particolare, per ovviare ad un problema di compatibilità elettromagnetica
già esistente o prevedibile;
b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio, adottate per proteggere le reti
pubbliche di telecomunicazioni o le stazioni riceventi o trasmettenti utilizzate per
motivi di sicurezza.
2. Le autorità competenti notificano alla commissione europea ed agli altri Stati membri
le misure speciali di cui al comma 1.
Art.6.
Presunzione di conformità
1. Si presumono conformi ai requisiti di protezione di cui all'art.4 gli apparecchi che
soddisfano:
a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti norme armonizzate i cui
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i
riferimenti di tali norme nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità competenti di cui all'art.9;
b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme nazionali degli Stati membri i
cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i
riferimenti di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla lettera a).
2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il fabbricante non ha
applicato, in tutto o in parte, dette norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai
requisiti di protezione di cui all'art.4 se sussiste la documentazione di cui all'art.7,
comma 2.
3. Le autorità competenti, se ritengono che le norme armonizzate citate al comma 1,
lettera a), non soddisfano pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato
permanente di cui all'art.3 della legge 21 giugno 1986, n.317.
Art.7.
Dichiarazione e marcatura CE di conformità
1. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante ha applicato le norme di cui
all'art.6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi alle disposizioni del presente
decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o
dal suo mandatario stabilito nella Unione europea. La dichiarazione, di cui all'allegato
1, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti di cui all'art.9 dal
momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino alla scadenza
di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare
dell'apparecchio in questione.
2. Nel caso di apparecchi per i quali il fabbricante non ha applicato, in tutto o in
parte, le norme di cui all'art.6, comma 1, o in assenza di norme al momento
dell'introduzione nel mercato comunitario, la conformità alle disposizioni del presente
decreto è attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o
dal suo mandatario stabilito nell'Unione europea corredata da una documentazione tecnica
di costruzione. Essa descrive l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire
la conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include una relazione tecnica
o un attestato rilasciati da un organismo competente. La conformità agli apparecchi a
quanto descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la procedura prevista
dal comma 1.
3. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario sono stabiliti dall'Unione
europea, l'obbligo di tenere la dichiarazione CE di conformità ricade sul soggetto che
introduce l'apparecchio nel mercato comunitario. Questi è responsabile della rispondenza
dell'apparecchio ai requisiti di protezione.
4. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario con sede nell'Unione europea
o del responsabile dell'immissione nel mercato comunitario degli apparecchi elettrici ed
elettronici debbono accompagnare ciascun esemplare dell'apparecchiatura immessa in
commercio.
5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito dall'Unione europea, oltre a predisporre
la dichiarazione di cui al comma 1, appone la marcatura CE di conformità, di cui
all'allegato 1, sull'apparecchio, sulle istruzioni per l'uso ovvero, in alternativa alle
istruzioni, sul tagliando di garanzia e, facoltativamente, sull'imballaggio.
6. vietato apporre marcature che possono indurre in errore circa il significato e circa il
simbolo grafico della marcatura CE.
7. L'applicazione di altri marchi non deve limitare la visibilità e la leggibilità della
marcatura CE.
8. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono stabiliti nell'Unione
europea, l'obbligo di tenere la documentazione tecnica ricade sul soggetto che introduce
l'apparecchio nel mercato comunitario.
9. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle autorità competenti di cui
all'art.9 dal momento dell'immissione nel mercato comunitario del primo esemplare e fino
alla scadenza di dieci anni dall'immissione nel mercato comunitario dell'ultimo esemplare
dell'apparecchio in questione.
10. Per gli apparecchi e per gli impianti prodotti nei laboratori, nelle officine e nei
locali del costruttore per suo uso esclusivo, pur dovendo essere rispettati i requisiti di
protezione, non è richiesto alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.
11. Nel caso di impianto e reti, per gli apparecchi e per i sistemi componenti è
richiesta una dichiarazione CE di conformità; gli apparecchi ed i sistemi componenti
devono essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal costruttore, in modo
da assicurare il funzionamento appropriato dell'installazione.
Art.8.
Organismi notificati-Esame CE del tipo
1. La rispondenza delle norme di compatibilità elettromagnetica degli apparecchi
radiotrasmittenti deve essere attestata da una dichiarazione CE di conformità predisposta
dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Unione europea, dopo che
l'interessato ha ottenuto un attestato o certificato di esame CE del tipo rilasciato da
uno degli organismi notificati della Unione europea.
2. Il comma 1 non si applica ai terminali radiotrasmittenti disciplinati, anche ai fini
della valutazione della compatibilità elettromagnetica, dal decreto legislativo 12
novembre 1996, n.614.
3. L'attestato o certificato di esame CE del tipo, di cui al comma 1, è rilasciato, entro
trenta giorni dalla domanda, dai seguenti organi del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni:
a) dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni relativamente alle
apparecchiature terminali radiotrasmittenti;
b) dall'istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni relativamente agli
apparecchi radiotrasmittenti.
4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.47 della legge 6 febbraio 1996,
n.52, il richiedente l'attestato o il certificato CE del tipo, di cui al comma 3, è
tenuto al versamento di una somma di lire seicentomila a titolo di contributo per le spese
amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio del documento.
5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino
all'entrata in vigore del decreto di cui all'art.47 della legge 6 febbraio 1996, n.52, il
loro versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato competente territorialmente;
d) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
6. L'attestato o il certificato di esame CE del tipo è rilasciato sulla base di un
rapporto di prova redatto da un laboratorio di prova accreditato con sede nell'Unione
europea.
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni accredita i laboratori di prova con
sede in Italia sulla base di norme europee per la compatibilità elettromagnetica secondo
la procedura di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n.614.
8. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere designati,
oltre quelli citati nel comma 3, altri organismi notificati di cui all'art.1, comma 1,
lettera g).
9. Le designazioni degli organismi notificati di cui al comma 8 sono revocate se vengono
meno i requisiti di cui all'allegato 2.
Art.9.
Autorità competenti e organismi competenti
1. Le autorità competenti per l'attuazione del presente decreto sono:
a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli apparecchi di
telecomunicazioni e per tutti gli altri apparecchi limitatamente alla protezione delle
radiocomunicazioni dai disturbi eventualmente causati dall'utilizzo di tali ultimi
apparecchi;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli apparecchi
diversi da quelli di telecomunicazioni, salvo quanto specificato nella lettera a).
2. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere
riconosciuti, nel settore della compatibilità elettromagnetica, organismi competenti di
cui all'art.1, comma 1, lettera e), secondo la procedura riportata nel capo II.
3. Nel periodo di prima applicazione del presente decreto legislativo sono abilitati a
rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui all'art.7, comma
2, gli organismi competenti indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, 1 settembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n.296 del 28 ottobre 1980. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo i predetti organismi devono ottenere il riconoscimento ai
sensi delle norme di cui al capo II.
Art.10.
Funzioni delle autorità competenti-Vigilanza
1. Le autorità competenti di cui all'art.9, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,
hanno i seguenti compiti:
a) controllare gli apparecchi messi in commercio per verificarne la rispondenza ai
requisiti di protezione di cui all'art.4;
b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilità elettromagnetica, in particolare
nei casi di radiodisturbi;
c) promuovere presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto
di conformità degli apparecchi alle norme specificate nell'art.6.
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle prescrizioni del presente
decreto, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno facoltà di disporre verifiche e
controlli. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni
vigenti.
3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativi ai prodotti immessi nel mercato
comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il
costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i
commercianti nonché presso gli utilizzatori in caso di perturbazioni in atto alla rete o
al servizio o a danno della rete pubblica. A tal fine debbono essere consentiti alle
persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.
4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere comunicati all'interessato
entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli apparecchi.
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione
delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di protezione. I
campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti
entro novanta giorni dal prelievo.
6. Ferme le attribuzioni di cui all'art.9, le autorità competenti operano nell'attuazione
delle verifiche e dei controlli avvalendosi delle strutture tecniche esistenti presso gli
organismi competenti ed i laboratori accreditati.
7. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può con propri provvedimenti affidare,
non in esclusiva, attività di verifica ad istituti, enti o laboratori, purché dotati di
comprovate capacità tecniche e di adeguate attrezzature; con i provvedimenti sono
stabiliti limiti e modalità operative e può essere determinata la durata
dell'affidamento.
8. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica alla Commissione europea ed
agli altri Stati membri le autorità competenti di cui al comma 1, i nominativi degli
organismi incaricati del rilascio degli attestati di certificazione CE nonchè i compiti
specifici per i quali tali organismi sono stati designati ed i numeri di identificazione
che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
Art.11.
Sanzioni
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce
in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi non conformi ai requisiti di protezione è
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire otto milioni
a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire
duecentoquarantamila per ciascun apparecchio. Alla stessa sanzione, fatto salvo quanto
disposto dal comma 6, è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchi dotati
della prescritta marcatura CE, che comportano la mancata conformità ai requisiti di
protezione. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva
di lire duecento milioni.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce
in qualsiasi forma ovvero installa apparecchi conformi ai requisiti di protezione, ma
sprovvisti della prescritta marcatura CE oppure senza il corredo dell'attestazione
prevista dagli articoli 7 e 8 ovvero per i quali non è stata rilasciata detta
attestazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento di una somma da lire
ventimila a lire centoventi mila per ciascun apparecchio. In ogni caso la sanzione
amministrativa non può superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
3. Chiunque appone marchi che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero ne limitano
la visibilità e la leggibilità, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria
da lire due milioni a lire dodici milioni.
4. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni,
l'attestazione prevista dagli articoli 7 e 8 è sottoposto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
5. Chiunque promuove pubblicità per apparecchi che non rispettano le prescrizioni del
presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della prescritta marcatura CE o apporta
per uso personale ad apparecchi dotati di marcatura CE modifiche che comportano la mancata
conformità ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
7. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui all'art.2, comma 1, che sono
immessi nel mercato e che risultano:
a) non conformi ai requisiti di protezione;
b) privi della prescritta marcatura CE;
c) non corredati dalla dichiarazione prevista dagli articoli 7 e 8, ancorché dotati della
marcatura CE;
d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE ovvero che possono
limitarne la visitabilità e la leggibilità.
8. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla esecuzione del
sequestro, non si è proceduto alla regolarizzazione delle situazioni indicate nel comma 7
ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi medesimi.
Capo II
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI COMPETENTI
Art.12
Riconoscimento degli organismi competenti
1. Gli organismi che intendono essere riconosciuti come competenti in uno o più settori
della compatibilità elettromagnetica devono essere in possesso dei requisiti minimi di
cui all'allegato 2.
2. Il riconoscimento degli organismi di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro centottanta giorni
dalla ricezione della domanda di cui all'art.13, decorso il quale la domanda si considera
respinta.
Art.13
Domanda di riconoscimento
1. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art.12 deve essere inviata
al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per la
regolamentazione e la qualità dei servizi, che ne trasmette copia al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale della produzione
industriale.
2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, deve
specificare:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo o sede del richiedente;
c) denominazione dell'organismo;
d) sede dell'organismo;
e) settore specifico di competenza con l'indicazione delle possibili categorie di
apparecchiature e dei fenomeni elettromagnetici di interesse;
f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento
dell'organismo;
g) eventuali accreditamenti ottenuti;
h) elenco degli allegati.
3.Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere allegati, in
duplice copia, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) manuale della qualità del laboratorio di prova interno all'organismo, redatto in
conformità alle norme della serie UNI CEI EN 45001 ed alla norma UNI CEI 70012;
c) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento delle condizioni minime di cui
all'allegato 2;
d) polizza di assicurazione di responsabilità civile con massimale non inferiore a lire
tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di valutazione tecnica;
detta polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;
e) copia di eventuali certificati di accreditamento rilasciati da altri organismi;
f) elenco del personale del laboratorio di prova interno all'organismo con l'indicazione
delle relative qualifiche, dei titoli di studio e delle mansioni;
g) curriculum del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione
della relazione tecnica o dell'attestato;
h) procedura adottata per l'identificazione dei fenomeni elettromagnetici interessanti un
prodotto posto ad esame, per la selezione delle prove e delle verifiche di laboratorio
ritenute necessarie nonché per la valutazione dei risultati di prova e per la stesura
della relazione tecnica relativa.
4. Per l'accertamento dell'idoneità a svolgere i compiti ai quali si riferisce il
riconoscimento, i Ministeri competenti possono richiedere ogni altra documentazione
integrativa ritenuta necessaria, fermo restando quanto previsto dall'art.12, comma 2.
Art.14.
Valutazione dell'organismo
1. Ai fini del riconoscimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, alla convocazione di un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti designati dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ai
componenti del gruppo di lavoro non è dovuto alcun compenso.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 provvede ad esaminare le domande di cui
all'art.13 e ad indicare i nominativi degli ispettori per la valutazione del laboratorio
di prova dell'organismo candidato attraverso l'esame del manuale della qualità del
laboratorio di prova e mediante visita ispettiva.
3. Gli ispettori nominati dalle rispettive direzioni generali, dopo aver esaminato il
manuale della qualità, comunicano l'esito al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base
delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale per la
regolamentazione e la qualità dei servizi del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di
riconoscimento. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni comunica tale risultato
all'organismo fissando modalità e termini per l'eventuale perfezionamento del manuale
stesso.
5. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione generale per la
regolamentazione e la qualità dei servizi provvede ad organizzare le visite tecniche
presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze
emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa la relazione finale con le proprie
valutazioni e raccomandazioni.
6. Sulla base del rapporto finale di valutazione di cui al comma 3, la commissione propone
il riconoscimento dell'organismo che viene, successivamente, formalizzato con
provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Il riconoscimento ha la durata di tre anni.
Art.15.
Sorveglianza del riconoscimento
1. Con periodicità annuale il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone visite
di sorveglianza presso gli organismi riconosciuti.
Art.16.
Rinnovo del riconoscimento
1. Ai fini del rinnovo del suo riconoscimento, l'organismo deve presentare alla direzione
generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, con almeno sei mesi di
anticipo rispetto alla data di scadenza del riconoscimento, una domanda di rinnovo con
l'integrazione della documentazione di cui all'art.13, qualora sono intervenute variazioni
rispetto alla documentazione già presentata.
2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di
verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per il riconoscimento, con le modalità
di cui all'art.14.
3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione
generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del rapporto stesso, un
nuovo attestato di riconoscimento.
4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione
generale procede ai sensi dell'art.17.
Art.17.
Sospensione e revoca del riconoscimento
1. Il riconoscimento può essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione
tecnica consultiva, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte
dell'organismo riconosciuto degli impegni assunti.
2. Il riconoscimento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui l'organismo riconosciuto non ottempera, con le modalità e nei tempi
indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del
rilascio dell'attestato di riconoscimento.
3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati all'organismo interessato.
Art.18.
Proventi
1. Fino all'adozione del decreto di cui all'art.47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996,
n.52, si applicano, ai fini del riconoscimento degli organismi competenti, le quote di
surrogazione stabilite per le prestazioni conto terzi dell'istituto superiore delle poste
e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art.19, quinto comma, del codice postale e delle
telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n.156.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.19.
Disposizione transitoria
1. Fino al 1 gennaio 1997 sono consentite l'immissione nel mercato comunitario e la messa
in servizio degli apparecchi conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1
gennaio 1995.
Art.20.
Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato il decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n.476, ad eccezione dell'art.14, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1996
(Seguono le firme)
ALLEGATO 1
(art.7, commi 1 e 5)
1. Dichiarazione CE di conformità
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
-descrizione dell'apparecchio o degli apparecchi presi in considerazione;
-riferimento delle norme rispetto alle quali è dichiarata la conformità e, se del caso,
delle disposizioni nazionali adottate per garantire che gli apparecchi siano conformi alle
disposizioni del decreto;
-identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario;
-ove richiesto, riferimenti dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato da un organismo
notificato.
2. Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il
simbolo grafico che segue:
MARCATURA CE
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le
proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
Qualora gli apparecchi siano oggetto di altri provvedimenti che prevedono la marcatura CE
di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la presunta conformità alle
disposizioni di questi altri provvedimenti.
Tuttavia, nel caso in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lascino al fabbricante la
facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE indica soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso,
i documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano gli apparecchi
debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla relativa
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO 2
(art.1, comma 1, lettere e) e g))
CRITERI PER VALUTARE GLI ORGANISMI COMPETENTI E DA NOTIFICARE
Gli organismi competenti e gli organismi da notificare dagli Stati membri devono
soddisfare le condizioni minime seguenti:
1) disponibilità di personale nonché dei necessari mezzi ed attrezzature;
2) competenza tecnica ed integrità professionale del personale;
3) indipendenza, per quanto riguarda l'esecuzione delle prove, la redazione dei rapporti
tecnici, il rilascio degli attestati e la vigilanza previsti dal presente decreto, dei
quadri e del personale tecnico rispetto a tutte le categorie professionali, a gruppi o
persone aventi un interesse diretto o indiretto nel settore del prodotto interessato;
4) rispetto del segreto professionale da parte del personale;
5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile; tale condizione non era
richiesta per gli organismi pubblici.
Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate almeno una volta all'anno dalle
autorità competenti di cui all'art.9.
ALLEGATO 3
(art.4, comma 2)
PRINCIPALI CRITERI IN MATERIA DI PROTEZIONE
Il livello massimo dei disturbi elettromagnetici generati dagli apparecchi deve essere
tale da non alterare l'utilizzazione in particolare di:
a) ricevitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
b) apparecchiature industriali;
c) apparecchiature radiomobili ed apparecchiature radiotelefoniche commerciali;
d) apparecchiature mediche e scientifiche;
e) apparecchiature di tecnologia dell'informazione;
f) elettrodomestici ed apparecchiature elettroniche per uso domestico;
g) apparecchi radio per l'aeronautica e della marina;
h) apparecchi didattici elettronici;
i) reti ed apparecchiature di telecomunicazioni;
l) trasmettitori di radiodiffusione sonora e televisiva;
m) apparecchiature per illuminazione e lampade fluorescenti.
Gli apparecchi citati debbono essere costruiti in modo tale da disporre di un adeguato
livello di immunità elettromagnetica nel normale ambiente di compatibilità
elettromagnetica in cui sono destinati ad essere utilizzati, così da poter funzionare
senza difficoltà, tenuto conto dei livelli di disturbo causati dagli apparecchi che
soddisfano le norme di cui all'art.6 del presente decreto.
Le formazioni necessarie per permettere un'utilizzazione conforme alla destinazione
dell'apparecchio debbono figurare in un'avvertenza di cui ogni apparecchio deve essere
munito.
| |
|