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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 345.
GU081099
Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul
lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994,
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee" (legge comunitaria 1995-1997) ed in
particolare l'articolo 50 che fissa i criteri di delega al Governo
per il recepimento della direttiva 94/33/CE;
Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante "Tutela del lavoro
dei fanciulli e degli adolescenti" e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, recante
"Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere e in periodo di allattamento";
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, recante "Disposizioni urgenti
per l'elevamento dell'obbligo di istruzione";
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, della pubblica istruzione, per i beni e le
attività culturali, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la
solidarietà sociale, per la funzione pubblica e per le pari
opportunità;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni alla legge 17
ottobre 1967, n. 977, al fine di adeguarla ai principi e alle
prescrizioni della direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno
1994.
2. Per quanto non diversamente stabilito dal presente decreto si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modifiche.
Art. 2.
1. Nel titolo e nelle disposizioni recate dalla legge 17 ottobre
1967, n. 977, la parola "fanciullo" è sostituita dalla seguente:
"bambino".
2. In tutto il testo della legge n. 977 del 1967 le parole
"Ispettorato provinciale del lavoro" sono sostituite dalle seguenti:
"Direzione provinciale del lavoro.".
Art. 3.
1. L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - 1. La presente legge si applica ai minori dei diciotto
anni, di seguito indicati "minori", che hanno un contratto o un
rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) bambino: il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o
che è ancora soggetto all'obbligo scolastico;
b) adolescente: il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di
età e che non è più soggetto all'obbligo scolastico;
c) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il minore è al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della
sua attività o delle sue funzioni;
d) periodo di riposo: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario
di lavoro.".
Art. 4.
1. L'articolo 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 2. - 1. Le norme della presente legge non si applicano agli
adolescenti addetti a lavori occasionali o di breve durata
concernenti:
a) servizi domestici prestati in ambito familiare;
b) prestazioni di lavoro non nocivo, nè pregiudizievole, nè
pericoloso, nelle imprese a conduzione familiare;
2. Alle lavoratrici minori gestanti, puerpere o in allattamento si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 645, ove assicurino un trattamento più favorevole di quello
previsto dalla presente legge.
3. Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve
le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di
sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.".
Art. 5.
1. L'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 3. - 1. L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata
al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione
obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni
compiuti.".
Art. 6.
1. L'articolo 4 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro i bambini, salvo quanto
disposto dal comma 2.
2. La direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo
assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego
dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico,
sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purchè si
tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità
psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la
partecipazione a programmi di orientamento o di formazione
professionale.
3. Al rilascio dell'autorizzazione si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365.".
Art. 7.
1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni,
ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, le lavorazioni, i
processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti
dagli adolescenti per motivi didattici o di formazione professionale
e per il tempo necessario alla formazione stessa, purchè siano
svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia
di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni
di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.
3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione
professionale, l'attività di formazione di cui al comma 2 deve
essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del
lavoro.
4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230.
5. L'allegato I è adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione
della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della
sanità.".
Art. 8.
1. L'articolo 7 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al
lavoro e a ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro,
effettua la valutazione dei rischi prevista dall'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con particolare
riguardo a:
a) sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o
possibili, in relazione all'età;
b) attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
c) natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici,
biologici e fisici;
d) movimentazione manuale dei carichi;
e) sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, macchine,
apparecchi e strumenti;
f) pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del
lavoro e della loro interazione sull'organizzazione generale del
lavoro;
g) situazione della formazione e dell'informazione dei minori.
2. Nei riguardi dei minori, le informazioni di cui all'articolo 21
del decreto legislativo n. 626 del 1994 sono fornite anche ai
titolari della potestà genitoriale.".
Art. 9.
1. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. I bambini nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, e
gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purchè siano
riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a
seguito di visita medica.
2. L'idoneità dei minori indicati al comma 1 all'attività
lavorativa cui sono addetti deve essere accertata mediante visite
periodiche da effettuare ad intervalli non superiori ad un anno.
3. Le visite mediche di cui al presente articolo sono effettuate, a
cura e spese del datore di lavoro, presso l'azienda unità sanitaria
locale territorialmente competente.
4. L'esito delle visite mediche di cui ai commi 1 e 2 deve essere
comprovato da apposito certificato.
5. Qualora il medico ritenga che un adolescente non sia idoneo a
tutti o ad alcuni dei lavori di cui all'articolo 6, comma 2, deve
specificare nel certificato i lavori ai quali lo stesso non può
essere adibito.
6. Il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o
temporanea o totale del minore al lavoro deve essere comunicato per
iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della
potestà genitoriale. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere
copia della documentazione sanitaria.
7. I minori che, a seguito di visita medica, risultano non idonei
ad un determinato lavoro non possono essere ulteriormente adibiti
allo stesso.
8. Agli adolescenti adibiti alle attività lavorative soggette alle
norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui al titolo I,
capo IV, del decreto legislativo n. 626 del 1994, non si applicano le
disposizioni dei commi precedenti.".
Art. 10.
1. L'articolo 15 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 15. - 1. E' vietato adibire i minori al lavoro notturno,
salvo quanto disposto dall'articolo 17.
2. Con il termine "notte" si intende un periodo di almeno 12 ore
consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra
le ore 23 e le ore 7. Tali periodi possono essere interrotti nei casi
di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di
breve durata nella giornata.".
Art. 11.
1. L'articolo 17 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 17 - 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15, la
prestazione lavorativa del minore impiegato nelle attività di cui
all'articolo 4, comma 2, può protrarsi non oltre le ore 24. In tale
caso il minore deve godere, a prestazione compiuta, di un periodo di
riposo di almeno 14 ore consecutive.
2. Gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni possono essere,
eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario, adibiti al
lavoro notturno quando si verifica un caso di forza maggiore che
ostacola il funzionamento dell'azienda, purchè tale lavoro sia
temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori
adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo
entro tre settimane. Il datore di lavoro deve dare immediata
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro indicando i
nominativi dei lavoratori, le condizioni costituenti la forza
maggiore, le ore di lavoro.".
Art. 12.
1. All'articolo 19, primo e secondo comma, della legge 17 ottobre
1967, n. 977, le parole "I fanciulli e" sono soppresse.
Art. 13.
1. All'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il secondo
e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale
di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la
domenica. Per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo,
il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può comunque
essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere
interrotti nei casi di attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale,
artistico, sportivo o pubblicitario o nel settore dello spettacolo,
nonchè, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori
turistico, alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale
può essere concesso anche in un giorno diverso dalla domenica.".
Art. 14.
1. L'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, è sostituito
dal seguente:
"Art. 26. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 4, comma 1; 6, comma 1; 8, comma 7, è punita con l'arresto
fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3; 6,
comma 2; 7, comma 2; 8, commi 1, 2, 4, 5; 15, comma 1; 17, comma 1;
18; 21; 22 è punita con l'arresto non superiore a sei mesi o con
l'ammenda fino a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 8,
comma 6; 17, comma 2; 19; 20, primo e secondo comma è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque
milioni.
4. Chiunque adibisce al lavoro i minori nei casi previsti
dall'articolo 4, comma 2, senza l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
5. Chiunque adibisce al lavoro gli adolescenti nei casi previsti
dall'articolo 6, comma 3, senza l'autorizzazione della direzione
provinciale del lavoro, è punito con la sanzione amministrativa fino
a lire cinque milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni di
cui agli articoli 3; 4, comma 1; 6, comma 1, si applicano in misura
non inferiore alla metà del massimo a chi, rivestito di autorità o
incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al
lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi
articoli.
7. L'autorità competente a ricevere il rapporto con le violazioni
amministrative previste dal presente articolo e ad emettere
l'ordinanza-ingiunzione è la direzione provinciale del lavoro.
8. Alle contravvenzioni di cui al comma 2 si applicano le
disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758.".
Art. 15.
1. Alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, è aggiunto il seguente
allegato:
"Allegato I.
I. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
a) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in
contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 321;
b) rumori con esposizione superiore al valore previsto dall'art.
42, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2. Agenti biologici:
a) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo VIII del
decreto legislativo n. 626 del 1994 e di quelli geneticamente
modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993,
n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
a) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici
(T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive
modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio
1998, n. 285;
b) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei
decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più
rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39);
2) possibilità di effetti irreversibili (R40);
3) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
4) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(R43);
5) può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46);
6) pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione
prolungata (R48);
7) può ridurre la fertilità (R60);
8) può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
c) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti
uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi:
1) può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42);
2) può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
(R43);
d) sostanze e preparati di cui al titolo VII del decreto
legislativo n. 626 del 1994;
e) piombo e composti;
f) amianto.
II. Processi e lavori:
1) Processi e lavori di cui all'allegato VIII del decreto
legislativo n. 626 del 1994.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi,
ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 302.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonchè
condotta e governo di tori e stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di
produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi,
liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti
agenti chimici di cui al punto I.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle
armature esterne ed interne delle costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione come
definita dall'art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono
pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500¡C come ad
esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o
acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale
e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di
estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle
armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei
massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria
estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente
alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a
secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione,
manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina
eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica,
ad eccezione di ascensori e montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione
a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici
semoventi con propulsione meccanica nonchè lavori di pulizia e di
servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili,
del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero
flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma
ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare.
Art. 16.
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16, della legge 17
ottobre 1967, n. 977;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1971, n.
36;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n.
432.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche
comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
BINDI, Ministro della sanità
BERLINGUER, Ministro della pubblica
istruzione
MELANDRI, Ministro per i beni e le
attività culturali
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
TURCO, Ministro per la solidarietà
sociale
PIAZZA, Ministro per la funzione
pubblica
BALBO, Ministro per le pari
opportunità
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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