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DECRETO 31 luglio 1997.
GU140897
Istituzione del "Comando carabinieri ispettorato del
lavoro" presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, concernente la riorganizzazione centrale e
periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, di modificazione
all'ordinamento del Ministero medesimo, e in particolare gli
articoli da 3 a 10, riguardanti gli ispettorati del lavoro;
Visto il decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro,
previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione della
regione siciliana;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, recante
norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale;
Vista la legge del 28 novembre 1996, n. 608 concernente
"conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia
di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito
e nel settore previdenziale";
Visto l'art. 9-bis, comma 14, della predetta legge nella parte in
cui prevede che "il personale dei nuclei dell'Arma dei
carabinieri in servizio presso Ispettorato provinciale del lavoro
dipende, funzionalmente, dal capo dell'ispettorato provinciale
del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto
appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, con
proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di
ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per
l'applicazione della normativa nel settore del lavoro";
Ritenuta urgente la necessità di dare attuazione alla predetta
disposizione normativa allo scopo di rafforzare la funzione
ispettiva onde garantire una maggiormente tutela delle condizioni
di lavoro;
Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 - "Criteri
generali di organizzazione delle direzioni regionali e
provinciali del lavoro e delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura";
Vista la propria nota di Gabinetto n. 62452/G/41 del 18 luglio
1997 concernente la richiesta di parere al Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
Vista la nota del Comando generale dell'Arma dei carabinieri n.
349/1993-2-1987 del 23 luglio 1997, con la quale viene espresso
parere favorevole all'istituzione di un apposito reparto da
denominarsi "Comando carabinieri ispettorato del
lavoro", al fine di uniformarlo ad altri comandi operanti
alle dipendenze di vari Dicasteri;
Decreta:
Art. 1.
E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, alle dirette dipendenze del Ministro, il "Comando
carabinieri ispettorato del lavoro", composto da personale
selezionato secondo criteri fissati dal Comando generale
dell'Arma e che abbia frequentato specifici corsi formativi del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 2.
Il Comando carabinieri ispettorato del lavoro opera su tutto il
territorio nazionale e, se necessario, anche all'estero nel
rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle direttive
del Ministro. Per la regione Sicilia, resta fermo quanto previsto
dal decreto 21 maggio 1996 dell'assessorato lavoro, previdenza
sociale, formazione professionale ed emigrazione, citato in
premessa.
Art. 3.
Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 1 sono
attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i poteri
ispettivi e di vigilanza necessari all'espletamento di tutti i
compiti di controllo e verifica affidati al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale dalle normative vigenti in materia di
lavoro.
Art. 4.
Sono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed
accessorio, del personale e per il funzionamento del Comando e
delle sue articolazioni periferiche.
Le spese relative all'armamento ed equipaggiamento ordinario
individuale del personale sono sostenute dall'Arma dei
carabinieri.
La consistenza organica del Comando e dei nuclei periferici è
fissata nell'annessa tabella.
Art. 5.
Il personale dell'Arma che presta servizio presso il comando è
munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 6.
Al personale dell'Arma dei carabinieri di cui al presente decreto
può essere consentito, su valutazione dai comandanti dei nuclei,
l'uso dell'abito civile, anche in relazione alla tipologia del
servizio da svolgere ed alle condizioni operative ambientali.
Art. 7.
Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il
visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Roma, 31 luglio 1997
(Seguono le firme)
TABELLA
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