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DECRETO 28 ottobre 1999.
GU161199
Attuazione della direttiva 98/89/CE della Commissione del 20 novembre 1998,
che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio,
relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico
dei trattori agricoli o forestali a ruote.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel
frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole a decretare in
materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole
ispirandosi al diritto comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di
attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981,
n. 212, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva
74/152/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di
trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda la
velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico,
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 133
del 16 maggio 1981;
Vista la direttiva 98/89/CE della Commissione del 20 novembre 1998
che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/152/CEE del Consiglio
relativa al suddetti elementi e caratteristiche dei trattori agricoli
o forestali a ruote;
Decreta:
Art. 1.
1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla
omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella
legge 8 agosto 1977, n. 572.
2. Al punto 1.5 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, le parole "che la velocità
misurata superi del 10% il valore di 25 km/h" sono sostituite dalle
seguenti: "che la velocità misurata superi di 3 km/h il valore della
velocità massima per costruzione".
Art. 2.
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 non è consentito:
a) rifiutare per un tipo di trattore l'omologazione CE o il
rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo
trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata
nazionale;
b) rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali
trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal
presente decreto.
2. A decorrere dal 1 ottobre 2004 non è consentito:
a) rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo
trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se esso
non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato dal presente
decreto;
b) accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di
trattore se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, come modificato
dal presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 28 ottobre 1999
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
TREU
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
DE CASTRO
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