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DECRETO 24 maggio 1999, n. 246.
GU290799
Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1934, e
successive modificazioni in merito all'approvazione delle norme di
sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la
vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge 27 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di
contenitori fissi e mobili non metallici per la lavorazione,
l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli minerali e
loro derivati;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare l'articolo
1, che assegna al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare in
un quadro organico la promozione, la conservazione ed il recupero
delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettività ed alla qualità della vita, nonchè la difesa
delle risorse naturali dall'inquinamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, sui rischi di incidenti rilevanti ed in particolare l'articolo
3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, di attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi
dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 13 ottobre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 142 alla Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 12 novembre 1994;
Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti
originati da serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze
e preparati liquidi per usi commerciali o ai fini della produzione
industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo
e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato
dal rilascio delle sostanze e preparati contenuti nei citati
serbatoi;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, in merito
alle sostanze o preparati pericolosi per l'ambiente;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentita la Conferenza di servizi di cui alla legge del 19 maggio
1997, n. 137, articolo 1, comma 7, in data 25 luglio 1997;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella seduta del 14 ottobre 1997;
Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno
1986, n. 317, di attuazione della direttiva n. 83/189/CEE;
Tenuto conto delle osservazioni effettuate dalla Commissione
europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva n.
83/189/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, in data 1
giugno 1999;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i
requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio
di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o
preparati liquidi per usi commerciali e ai fini della produzione
industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo
e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato
dal rilascio delle sostanze o preparati contenuti nei citati
serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza antincendio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si intendono
per:
a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il
piano campagna di cui non sia direttamente e visivamente
ispezionabile la superficie esterna;
b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie
di sostanze liquide in condizioni standard riportati negli elenchi in
allegato al decreto legislativo n. 132 del 27 gennaio 1992, e
relativi preparati liquidi;
c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento,
trafilamento, emissione, sversamento, traboccamento o percolamento
che si verifica, per qualsiasi causa, dal contenitore primario del
serbatoio.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. I principi generali di cui all'articolo 1, comma 1, e le
disposizioni del presente decreto si applicano ai serbatoi interrati,
aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo, contenenti le
sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi
di sostanze di cui alla lettera b) dell'articolo 2, con esclusione di
quelli del comma 2 del presente articolo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi
interrati utilizzati:
a) nelle zone militari, se altrimenti regolati;
b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se
con volume totale non superiore a 15 metri cubi;
c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in
sedimi aeroportuali;
e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e
completamente rivestiti in camicia di cemento armato o malte
cementizie, di capacità superiore a 100 m3 , purchè sia
garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.
Art. 4.
Funzioni di indirizzo
1. Il Ministero dell'ambiente, in conformità ai pareri della
Conferenza di servizi di cui all'articolo 1 della legge n. 137/1997:
a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento
delle attività connesse con l'applicazione del presente decreto;
b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle
tecnologie di contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi
interrati.
2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),
avvalendosi delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente
(ARPA) o di altro organismo individuato transitoriamente dalla
regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora
costituita, realizza e gestisce un sistema informativo nazionale che
raccoglie i dati del censimento e della registrazione dei serbatoi
interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche al
fine di tenere informate le autorità competenti nello svolgimento
dei controlli e delle ispezioni di propria competenza.
Art. 5.
Autorità competenti e procedure autorizzative
1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai
depositi di oli minerali, ove siano presenti anche serbatoi
interrati, le competenze sono dei prefetti, e le procedure quelle di
cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1934,
n. 367, e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti
di distribuzione di carburanti sulla viabilità ordinaria e sulla
rete autostradale, ove siano installati serbatoi interrati, oltre che
alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con riferimento
alla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27
ottobre 1971, n. 1269, le competenze sono, rispettivamente, della
regione e delle amministrazioni centrali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per
l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato,
destinati al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi
delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge 27
maggio 1993, n. 162.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri
serbatoi interrati conformi al presente decreto, esclusi quelli dei
comma 1 e 2, il nullaosta all'esercizio e la licenza di agibilità
sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
e successivi provvedimenti dal sindaco del comune interessato su
parere delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente
dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora
costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza.
4. La procedura di rilascio di nullaosta o licenza prevista per i
serbatoi interrati di cui al comma 3, è fissata dall'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma 10
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione
degli impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 6.
Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati
1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto che
intende installare un nuovo serbatoio interrato o un impianto
comprendente nuovi serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di
sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, per usi commerciali e ai
fini della produzione industriale trasmette all'amministrazione
competente i moduli di registrazione di cui all'allegato B del
presente decreto.
2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad
obblighi di notifica o di dichiarazione di cui agli articoli 4 o 6
del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della domanda
di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve
essere riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella
dichiarazione.
3. Le autorità competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
5, provvederanno per i nuovi serbatoi a fornire direttamente all'ARPa
competente per territorio o ad altro organismo individuato
transitoriamente dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancora
costituita, i moduli di registrazione riportati nell'allegato B del
presente decreto.
Art. 7.
Requisiti di progettazione, costruzione
ed installazione di nuovi serbatoi
1. I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti
ed installati, nel rispetto delle norme vigenti, in modo tale da
assicurare comunque:
a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
2. I nuovi serbatoi interrati devono essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo
dell'intercapedine. Le pareti dei serbatoi possono essere: entrambe
metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale
anticorrosione; la parete interna metallica e la parete esterna in
altro materiale non metallico, purchè idoneo a garantire la tenuta
dell'intercapedine tra le pareti; entrambe le pareti in materiali non
metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed alle corrosioni;
parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo,
rivestita in materiale anticorrosione;
b) a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno
di una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente
con materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle
perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più serbatoi
senza setti di separazione tra gli stessi.
3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri
Stati membri dell'Unione o originari degli Stati firmatari
dell'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), sulla base
di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche internazionali
riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia
per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto.
4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono
essere di materiale non metallico.
5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi
serbatoi dovranno essere dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la
fuoriuscita del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata
operazione di scarico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni
interrate funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero
di eventuali perdite.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui al
precedente comma 2, è ammessa la centralizzazione dei sistemi,
purchè sia consentito il controllo dei singoli serbatoi. Nel caso di
serbatoio compartimentato ai sensi del successivo comma 7, lettera
a), è ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore
ove questo sia idoneo alla segnalazione di ognuna delle sostanze
detenute.
7. La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati, è stabilita
come segue:
a) in 50 m3 per i serbatoi di punti vendita interrati
contenente sostanze o preparati liquidi classificati come
infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi
possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari
compartimenti;
b) in 100 m3 per i serbatoi per usi commerciali
contenenti sostanze o preparati liquidi molto tossici o tossici, non
classificati come infiammabili.
8. La targa di identificazione del serbatoio deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
Art. 8.
Conduzione dei serbatoi interrati
1. Nella conduzione dei serbatoi interrati debbono essere attuate
tutte le procedure di buona gestione che assicurino la prevenzione
dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
2. Il conduttore dei serbatoi dovrà tenere un libretto aggiornato
contenente: l'anno di installazione, il nome del titolare della
concessione o, in caso di cambiamento, dei successivi titolari, i
controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le
eventuali modifiche apportate, nonchè la registrazione di eventuali
anomalie o incidenti occorsi sui serbatoi.
3. Il conduttore del serbatoio dovrà provvedere annualmente ad una
verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il
contenimento ed il rilevamento delle perdite.
Art. 9.
Dismissione dei serbatoi interrati
1. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno
svuotati e bonificati e si dovrà procedere all'eventuale bonifica
del sito, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. La messa in sicurezza dei serbatoi dovrà
essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da effettuarsi
secondo le normative vigenti.
2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi
interrati che cessano di essere operativi dovrà essere notificata
entro sessanta giorni dalla data di dismissione alla amministrazione
competente all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente
dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora
costituita, salvo l'obbligo di bonifica del sito.
Art. 10.
Registrazione dei serbatoi interrati esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, deve essere adeguato alle disposizioni
di questo decreto nei tempi e nei modi indicati nel seguente articolo
11, ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati, per i
quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2.
2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto i titolari di concessione o autorizzazione dovranno
provvedere alla registrazione dei serbatoi interrati in loro possesso
a tale data, inclusi quelli non più operativi, utilizzando il modulo
di registrazione riportato nell'allegato A del presente decreto, ed
inviandolo all'Agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell'ambiente competente per territorio ovvero, ove questa non fosse
costituita, all'organismo individuato transitoriamente dalla regione
di cui all'articolo 4, comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta
intervengono modifiche.
3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attività di
adeguamento dei serbatoi interrati esistenti o per la loro
sostituzione, conformemente al presente decreto, si applica
l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale le
società concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali
di tutela ambientale con i Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e dell'interno.
Art. 11.
Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto
1. I serbatoi interrati già installati prima del 1973 o in data
non documentata e ancora funzionanti e non dotati di sistemi di
rilevamento delle perdite in continuo, che vengano risanati, previa
verifica dell'integrità strutturale, entro il termine massimo di
cinque anni, possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore
periodo pari alla validità della garanzia e comunque non oltre il
decimo anno dalla data del risanamento, attraverso la realizzazione
di una delle seguenti operazioni di risanamento:
a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti
interne del serbatoio in materiale che sia compatibile con il liquido
contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;
b) installazione di un sistema di protezione catodica;
c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo
rivestita internamente con materiale impermeabile e con monitoraggio
in continuo delle perdite;
d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale
composito compatibile con il liquido contenuto. All'atto della
verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di
recuperabilità, e dell'operazione di risanamento e relativo
collaudo, il responsabile della ditta esecutrice dovrà rilasciare
una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento
relative alle operazioni di risanamento indicate nel successivo
articolo 12 del presente decreto. Inoltre, l'esercente è tenuto a
seguire le procedure previste ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti causati
dal rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio stesso nel
terreno circostante e sottostante il serbatoio.
2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma 1 non
risanati debbono essere messi fuori servizio e bonificati.
3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di
rilevamento delle perdite in continuo possono essere mantenuti in
esercizio per trenta anni dalla data di installazione.
4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa
verifica dell'integrità strutturale attraverso la realizzazione di
una delle operazioni di cui al comma 1, possono essere mantenuti in
esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia
e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.
5. Prove di tenuta:
a) i serbatoi di cui al comma 1 installati prima del 1963 o in data
sconosciuta ed in attesa di risanamento o di dismissione devono
essere sottoposti a prova di tenuta entro il secondo anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente fino al
momento del risanamento o della dismissione;
b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963 al 1978 debbono
essere sottoposti a prova di tenuta entro il terzo anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e poi ogni due anni fino al
momento del risanamento o della dismissione;
c) i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978
dovranno essere sottoposti a prova di tenuta biennale a partire dal
25 anno di età fino al momento del risanamento o della dismissione;
d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di tenuta
dopo cinque anni dal risanamento e, successivamente, ogni tre anni.
6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va
stabilmente fissata in posizione ben visibile nel pozzetto di
ispezione una targhetta che indichi:
a) estremi di identificazione della ditta esecutrice;
b) data dell'intervento;
c) data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore a
quella di prolungamento del mantenimento).
7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi in grado
di rilevare una perdita nei serbatoi uguale o minore di quattrocento
cm3 per ora (con una probabilità di rilevamento pari o
maggiore al 95%). Le prove devono essere effettuate da personale
qualificato. l risultati delle prove devono essere annotate sul
libretto del serbatoio. In caso di esito negativo della prova, deve
essere data notifica immediata alle autorità competenti.
8. Norma transitoria:
a) i serbatoi di cui ai commi 1 e 3 già risanati alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere mantenuti in
esercizio fino alla data di scadenza della garanzia, e comunque non
oltre il decimo anno dalla data del risanamento previa esecuzione
delle prove di tenuta come da comma 5, lettera d);
b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto debbono essere dotati di un sistema fisso
di monitoraggio dell'intercapedine entro un periodo di dieci anni
dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenuti in esercizio
per un tempo indefinito purchè venga sempre mantenuto attivo il
controllo dell'intercapedine.
9. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato
conforme alle disposizioni previste nel presente provvedimento, in
sostituzione di un serbatoio interrato esistente si procede secondo
quanto previsto all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, con esclusione degli impianti e dei
depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi l'articolo 8,
commi 1 e 2, e l'articolo 9, riferiti ai nuovi serbatoi interrati e,
ove applicabile, l'articolo 8, comma 3.
Art. 12.
Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi
1. Oltre agli adempimenti di cui alla legislazione vigente, le
norme tecniche di riferimento da applicare alla progettazione,
costruzione, installazione, conduzione e manutenzione, nonchè
controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono essere quelle
emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente
decreto, o in mancanza quelle praticabili di riconosciuta validità a
livello europeo o internazionale.
2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per gli oli
minerali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 27
marzo 1969, n. 121, devono rispondere ai requisiti di cui alle norme
tecniche del precedente comma 1.
3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento delle
perdite debbono essere basati sull'uso di sensori di pressione e/o
depressione o di fluidi, selezionati tra quelli di uso corrente.
4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle
norme di cui al decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994,
relativo ai depositi di GPL.
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Il presente regolamento sostituisce il decreto del 20 ottobre
1998 adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6
novembre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 24 maggio 1999
p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO
p. Il Ministro dell'interno
BARBERI
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
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