|
| |
DECRETO 21 luglio 1998.
GU270798
Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e/o
6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;
Visti gli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1989, come modificati dall'art. 1, commi 3 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 1º
febbraio 1996;
Visto l'art. 1, comma 5, della legge 19 maggio 1997 n. 137, che fa salvi i termini
stabiliti dall'art. 15 del decreto legge 6 settembre 1996, n. 461;
Visto il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997;
Tenuto conto della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato I, parti 1 e 2;
Sentita la conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legge 6 settembre 1996, n.
461, in data 8 aprile 1998;
Decreta:
Articolo unico
Le attività esistenti che rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, a seguito delle nuove disposizioni che
variano la classificazione delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della
sanità 28 aprile 1997, devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 21 luglio 1998
| |
|