D. 21 luglio 1998. Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.


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DECRETO 21 luglio 1998.

GU270798

Adempimenti delle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, come modificati dall'art. 1, commi 3 e 5, del decreto del Ministro dell'ambiente 1º febbraio 1996;

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 19 maggio 1997 n. 137, che fa salvi i termini stabiliti dall'art. 15 del decreto legge 6 settembre 1996, n. 461;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997;

Tenuto conto della direttiva 96/82/CE ed in particolare dell'allegato I, parti 1 e 2;

Sentita la conferenza dei servizi di cui all'art. 9 del decreto legge 6 settembre 1996, n. 461, in data 8 aprile 1998;

Decreta:

Articolo unico

Le attività esistenti che rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, a seguito delle nuove disposizioni che variano la classificazione delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, devono espletare i necessari adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 21 luglio 1998