DECRETO 21 luglio 1998, n. 350.
GU121098
Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi
registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti,
ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio;
Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese
che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione
dei rifiuti stessi;
Visto, altresì l'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il
quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano
la comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero dei rifiuti
individuati ai sensi del medesimo articolo 33;
Considerato, infine, che l'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, prevede che per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli
periodici gli interessati sono tenuti a versare alla provincia un diritto d'iscrizione
annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del tesoro;
Sentito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 settembre 1997;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per
gli atti normativi del 12 gennaio 1998;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo
17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. UL/98/2550 dell'11
febbraio 1998;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Ai fini della tenuta del registro di cui all'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33,
comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei
controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia
territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti
ammontari, in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati:
Auto
Classe Quantità annua smaltimento
di attività di rifiuti art. 32 Recupero
- - - -
Classe 1 Superiore o uguale a L. 2.000.000 L. 1.500.000
200.000 tonnellate
Classe 2 Superiore o uguale a » 1.200.000 » 950.000
60.000 tonnellate e
inferiore a 200.000
tonnellate
Classe 3 Superiore o uguale a » 900.000 » 750.000
tonnellate e 15.000
inferiore a 60.000
tonnellate
Classe 4 Superiore o uguale a » 700.000 » 500.000
6.000 tonnellate e
inferiore a 15.000
tonnellate
Classe 5 Superiore o uguale a » 300.000 » 200.000
3.000 tonnellate e
inferiore a 6.000
tonnellate
Classe 6 Inferiore a 3.000 » 150.000 » 100.000
tonnellate
Art. 2.
1. Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente
postale a favore della provincia con la intestazione nella causale del versamento dei
seguenti elementi:
a) denominazione e sede legale del richiedente;
b) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
c) partita IVA e codice fiscale.
Art. 3.
1. L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli
anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1º gennaio 1998.
3. L'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto
di iscrizione nei termini previsti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 luglio 1998
(Seguono le firme)