D. 21 luglio 1998 n. 350. Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.


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DECRETO 21 luglio 1998, n. 350.

GU121098

Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante l'attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Visto, in particolare, l'articolo 32, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì l'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale prevede che le province iscrivano in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività delle operazioni di recupero dei rifiuti individuati ai sensi del medesimo articolo 33;

Considerato, infine, che l'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede che per la tenuta dei registri e per l'effettuazione dei controlli periodici gli interessati sono tenuti a versare alla provincia un diritto d'iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro;

Sentito il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'11 settembre 1997;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 gennaio 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. UL/98/2550 dell'11 febbraio 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini della tenuta del registro di cui all'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese interessate sono tenute a versare alla provincia territorialmente competente un diritto d'iscrizione annuale determinato nei seguenti ammontari, in relazione alle attività e alle quantità dei rifiuti trattati:

                                         Auto

   Classe        Quantità annua       smaltimento

di attività       di rifiuti            art. 32            Recupero

     -                 -                   -                  -



 Classe 1   Superiore o uguale a      L. 2.000.000       L. 1.500.000

              200.000 tonnellate



 Classe 2   Superiore o uguale a      »  1.200.000       »    950.000

            60.000 tonnellate e

            inferiore a 200.000

            tonnellate



 Classe 3   Superiore o uguale a      »    900.000       »    750.000

            tonnellate e 15.000

            inferiore a 60.000

            tonnellate



 Classe 4   Superiore o uguale a      »    700.000       »    500.000

            6.000 tonnellate e

            inferiore a 15.000

            tonnellate



 Classe 5   Superiore o uguale a      »    300.000       »    200.000

            3.000 tonnellate e

            inferiore a 6.000

            tonnellate



 Classe 6   Inferiore a 3.000         »    150.000       »    100.000

            tonnellate


Art. 2.

1. Il versamento dei diritti d'iscrizione deve essere effettuato tramite conto corrente postale a favore della provincia con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

a) denominazione e sede legale del richiedente;

b) attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e relativa classe;

c) partita IVA e codice fiscale.

Art. 3.

1. L'attestazione del primo versamento deve essere allegata alle comunicazioni, per gli anni successivi il versamento deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

2. Il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1º gennaio 1998.

3. L'iscrizione nei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1998

(Seguono le firme)