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DECRETO 20 dicembre 1999.
GU040100
Modificazioni dell'allegato al decreto ministeriale 9 aprile 1994, recante
l'approvazione della regola di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività turistico-alberghiere.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il proprio decreto 9 aprile 1994, modificato con decreto
7 aprile 1999, recante l'approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la costruzione ed esercizio delle attività
turistico-alberghiere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n. 37;
Visto l'art. 6, comma 10, della legge 11 maggio 1999, n. 140,
recante proroga agli adeguamenti di prevenzione incendi previsti dal
decreto 9 aprile 1994 per le attività turistico-alberghiere
esistenti, con ricettività superiore a venticinque posti letto, a
condizione che entro il termine stabilito alla lettera b) del punto
21.2 dell'allegato al sopracitato decreto, venga acquisito il
necessario parere di conformità dal comando provinciale dei Vigili
del fuoco;
Valutata la necessità di concedere una proroga temporale per
consentire la redazione dei progetti, da presentare ai comandi
provinciali dei Vigili del fuoco, al fine di acquisire il necessario
parere di conformità;
Decreta:
Articolo unico
Il termine temporale stabilito alla lettera b) del punto 21.2
dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994,
così come modificato dal decreto 7 aprile 1999, è prorogato al
30 giugno 2000.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 1999
Il Ministro: RUSSO JERVOLINO
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