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DECRETO 20 gennaio 1999, n. 76.
GU290399
Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero
dei vapori di benzina presso i distributori.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413, recante misure urgenti per
la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene ed in
particolare l'articolo 4, comma 4;
Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1996 recante requisiti tecnici
di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei
sistemi di recupero dei vapori di benzine prodotti durante le
operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di
distribuzione carburanti;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante norme
per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentiti i pareri espressi dalle competenti commissioni parlamentari
in data 3 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 ottobre 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
con nota del 21 gennaio 1999;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, della legge 4 novembre 1997, n. 413, le modalità e i
termini per la graduale applicazione dell'obbligo di attrezzare con
dispositivi di recupero dei vapori di benzina le pompe di
distribuzione delle benzine presso gli impianti preesistenti di
distribuzione dei carburanti.
Art. 2.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
benzina: qualunque distillato di petrolio corrispondente ai
seguenti codici doganali: NC27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032
- 27100034 - 27100036;
pompa di distribuzione o distributore: apparecchio finalizzato
all'erogazione di benzina. Può essere dotato di idonea unità di
pompaggio in grado di aspirare da serbatoi di stoccaggio, oppure può
essere collegato ad un sistema di pompaggio centralizzato. Se
inserito in un impianto di distribuzione di carburanti in rapporto
con il pubblico, deve essere dotato di idoneo dispositivo per
l'indicazione ed il calcolo delle quantità erogate; il distributore,
inserito in un impianto di distribuzione di carburanti privato, può
essere sprovvisto di detti dispositivi;
dispositivi di recupero dei vapori o sistema di recupero dei vapori
- fase II: insieme dei dispositivi e delle procedure atti a prevenire
l'emissione in atmosfera di composti organici volatili durante i
rifornimenti di benzina di autoveicoli. Tale insieme di procedure e
di dispositivi, di seguito indicato più brevemente come sistema di
recupero dei vapori, comprende pistole di erogazione predisposte per
il recupero dei vapori, tubazioni flessibili coassiali o gemellate,
ripartitori per la separazione della linea dei vapori dalla linea di
erogazione del carburante, collegamenti interni ai distributori,
linee interrate per il passaggio dei vapori verso i serbatoi, nonchè
tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a garantire il
funzionamento degli impianti in condizione di sicurezza ed
efficienza;
impianto preesistente di distribuzione di carburanti; installazione
in cui la benzina viene erogata ai serbatoi degli autoveicoli da
serbatoi di stoccaggio realizzata con concessione rilasciata
antecedentemente al 3 dicembre 1997;
erogato: il volume annuo di benzina, espresso in metricubi, erogato
agli autoveicoli dall'impianto di distribuzione nel 1997.
Art. 3.
1. Entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, i titolari di autorizzazioni relative ad un
numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti
superiore a cinque, devono attrezzare le pompe di distribuzione con
dispositivi di recupero dei vapori in un numero di impianti, esclusi
quelli che alla data del 3 dicembre 1997 erano già attrezzati con
dispositivi di recupero dei vapori conformi all'articolo 5, tale che
la somma del loro erogato rappresenti almeno il 40% dell'erogato
complessivo degli impianti non ancora adeguati alla data del 3
dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari. In ogni caso entro la
stessa data i titolari di cui sopra devono dotare almeno la metà dei
loro impianti preesistenti ubicati nei comuni individuati
nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento,
di dispositivi di recupero dei vapori per le pompe di distribuzione
delle benzine.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma, entro il 30
settembre 1999 i soggetti di cui al comma 1, devono attrezzare le
pompe di distribuzione con dispositivi di recupero dei vapori in un
numero di impianti, esclusi quelli che alla data del 3 dicembre 1997
erano già attrezzati con dispositivi di recupero dei vapori conformi
all'articolo 5, tale che la somma del loro erogato rappresenti almeno
il 70% dell'erogato complessivo degli impianti non ancora adeguati
alla data del 3 dicembre 1997 di cui essi stessi sono titolari.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30
settembre 1999 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti
gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti ubicati nei
comuni individuati nell'allegato 1 devono essere attrezzate con
dispositivi di recupero dei vapori.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, entro il 30
giugno 2000 le pompe di distribuzione delle benzine presso tutti gli
impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti devono essere
attrezzate con dispositivi di recupero dei vapori.
5. A decorrere dalla data di adeguamento, indicata al comma 1, deve
essere conservata presso il singolo impianto di distribuzione dei
carburanti e messa disposizione dell'autorità competente una
autocertificazione del titolare dell'autorizzazione attestante il
rispetto delle condizioni di cui ai precedenti commi nonchè la data
prevista per l'adeguamento a quanto ivi prescritto.
Art. 4.
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i
titolari di autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 1, devono
trasmettere al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al Ministero della sanità e al
Ministero dell'interno un piano di adeguamento alle prescrizioni del
presente regolamento delle pompe di distribuzione delle benzine
presso gli impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti
secondo la tempistica ed i criteri di cui all'articolo 3. Il piano si
ritiene approvato ove entro i successivi trenta giorni il Ministero
dell'ambiente, sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità e dell'interno, non comunichi
osservazioni ai titolari di autorizzazioni.
2. Il piano di adeguamento di cui al comma 1 deve riportare il
numero di impianti preesistenti di distribuzione dei carburanti
nonchè l'erogato totale e specificare per ognuno di detti impianti,
suddivisi su base provinciale nonchè, nel caso dei comuni
individuati nell'allegato 1, su base comunale: la data del rilascio
della autorizzazione, l'ubicazione, l'erogato, lo stato di
adeguamento alla data del 3 dicembre 1997 nonchè la data prevista
per l'adeguamento.
3. Possono essere apportate modifiche al piano di adeguamento di
cui al comma 1, fermi restando i termini temporali e i criteri
previsti all'articolo 3. Tali modifiche devono essere preventivamente
comunicate ai Ministeri indicati al comma 1.
4. I titolari di autorizzazioni che non presentino il piano di cui
al comma 1 nei termini ivi previsti devono adeguare tutti i loro
impianti entro i tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
Art. 5.
1. I sistemi di recupero dei vapori da installare sulle pompe di
distribuzione delle benzine presso gli impianti di distribuzione dei
carburanti devono essere conformi ai requisiti tecnici di
omologazione e di installazione di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto ministeriale 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 5 luglio 1996, n. 156.
2. Ai fini dell'installazione dei sistemi di recupero dei vapori
negli impianti di distribuzione dei carburanti si applica quanto
previsto all'articolo 5 del decreto di cui al comma 1.
3. Le procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori a
carico dell'esercente dell'impianto di distribuzione dei carburanti
sono quelle individuate all'articolo 6 del decreto di cui al comma 1.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 20 gennaio 1999
(Seguono le firme)
ALLEGATO 1
ELENCO DEI COMUNI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 1 E 3 DELL'ARTICOLO 3
Il seguente elenco si riferisce ai comuni italiani che, secondo il 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 1991, hanno un numero di abitanti pari o superiore a 150.000:
1) Bari
2) Bologna
3) Brescia
4) Cagliari
5) Catania
6) Firenze
7) Foggia
8) Genova
9) Livorno
10) Messina
11) Milano
12) Modena
13) Napoli
14) Padova
15) Palermo
16) Parma
17) Prato
18) Reggio Calabria
19) Roma
20) Salerno
21) Taranto
22) Torino
23) Trieste
24) Venezia
25) Verona
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