D. 16 ottobre 1998. Periodicitā delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici.


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DECRETO 16 ottobre 1998.

GU091198

Periodicitā delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale č stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale č stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale č stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitā europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitā europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacitā superiore a 1.000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;

Riconosciuta l'opportunitā di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei recipienti, la classificazione e la denominazione dei gas, la loro suddivisione in gruppi di pericolo e l'assegnazione dei periodi di revisione in funzione dell'ordinale e del gruppo di pericolo;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e le incastellature di bombole, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, come definiti al marginale 2211 dell'ADR, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalitā fissate, in relazione al gas trasportato, della tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Per i recipienti di cui all'art. 1, la cui verifica iniziale sia eseguita in data successiva a tre mesi rispetto a quella di entrata in vigore del presente decreto, le denominazioni dei gas iscritte sui recipienti stessi devono essere uniformate a quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Nel caso di recipienti collaudati ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, la data di riferimento sarā quella della messa in uso eseguita ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1986.

Per i recipienti verificati anteriormente a tale termine, che riportino una denominazione della materia difforme da quella indicata nella tabella allegata, č consentito l'uso delle denominazioni precedenti; tali denominazioni dovranno essere adeguate a quelle previste nella tabella allegata entro il 31 dicembre 1999.

Art. 3.

Per le bombole di acetilene con massa porosa non monolitica, sottoposte a verifica iniziale anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il nuovo intervallo di revisione si applicherā a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

E' abrogato il decreto del Ministero dei trasporti 3 luglio 1987 recante la 86a serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Art. 5.

Il presente decreto verrā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

(Seguono le firme)

ALLEGATO

parte 1

parte 2

parte 3

parte 4

parte 5

parte 6