D. 16 ottobre 1998. Periodicità delle verifiche e revisioni dei contenitori-cisterna.


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DECRETO 16 ottobre 1998.

GU091198

Periodicità delle verifiche e revisioni dei contenitori-cisterna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei recipienti, la classificazione e la denominazione dei gas, la loro suddivisione in gruppi di pericolo e l'assegnazione dei periodi di revisione in funzione dell'ordinale e del gruppo di pericolo;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

I serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri, impiegati in contenitori- cisterna per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché i loro equipaggiamenti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Alle bombole, ai tubi, ai fusti a pressione e alle incastellature di bombole, che sono elementi di un contenitore-cisterna, si applicano le revisioni periodiche previste per gli elementi singoli.

Art. 3.

I nuovi intervalli di revisione previsti dal presente decreto si applicano a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto; a tal fine le scadenze riportate sui modelli MC 452 perdono di validità.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

(Seguono le firme)

ALLEGATO

parte 1

parte 2

parte 3

parte 4

parte 5

parte 6