D. 15 ottobre 1999. Norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti.


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DECRETO 15 ottobre 1999.

GU181199

Norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni con il quale è stato emanato il nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L. 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE della commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L. 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva n. 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea n. 84/525, n. 84/526 e n. 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1998, con il quale si sono allineate all'ADR le denominazioni dei gas inscritte sui recipienti nonchè i periodi delle revisioni;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089-1 "Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola - Punzonatura" che rappresenta la versione in lingua italiana della norma europea EN 1089-1 ed è richiamata negli emendamenti 1 gennaio 1999 dell'accordo ADR;

Ravvisata l'opportunità di armonizzare le punzonature e le altre iscrizioni obbligatorie sulle bombole tra i vari Paesi della Comunità europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione delle merci;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 22 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i recipienti criogenici destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti, come definiti dall'ADR 1999 e successivi aggiornamenti, di seguito indicato più brevemente come ADR, con l'esclusione dei recipienti per il trasporto del GPL, devono riportare le iscrizioni previste come obbligatorie dall'ADR.

2. I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto devono riportare, oltre a quelle indicate al comma 1, le iscrizioni relative a:

identità della massa porosa: identificazione del Paese e della fabbrica di origine;

identificazione del solvente: "A" per acetone o "DMF" per dimetilformammide, seguita dalla massa del solvente espressa in kilogrammi e dalla sigla "KG";

massa totale: tara più contenuto massimo di acetilene, preceduta dalle lettere "TOTALE" e seguita dalla sigla "KG";

identificazione del contenuto: "C2 H2".

3. I recipienti in acciaio compatibili con idrogeno e miscele con pressione parziale di idrogeno maggiore di 10 bar, devono riportare oltre alle iscrizioni indicate al comma 1 precedente, la lettera "H".

4. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono essere riportate, all'atto della costruzione, mediante punzonatura, ad eccezione delle seguenti iscrizioni che possono essere riportate o per punzonatura o in un'etichetta durevole o indicate in un'iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice:

numero UN e nome del gas o della miscela come prescritto dall'ADR;

per i gas compressi riempiti a peso e per i gas liquefatti, massa massima di carica e tara - identificata come somma della massa a vuoto e della massa degli accessori fissi presenti sulla bombola quando viene presentata al riempimento - espresse in kilogrammi.

Il valore della tara deve essere preceduto dalle lettere "TARA" e seguito dalla sigla "KG".

Il valore della massa massima di carica deve essere seguito dalla sigla "KG" e dal nome o formula chimica del gas.

Qualora vengano presentati in fase di primo collaudo o messa in uso recipienti senza colorazione perchè non richiesta dal proprietario, le etichette o le eventuali iscrizioni in vernice dovranno essere apposte successivamente a cura del proprietario stesso sui recipienti medesimi. In tal caso dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione del gas o miscela di gas che il recipiente sarà destinato a contenere.

5. In aggiunta alle iscrizioni obbligatorie indicate sopra, sono ammesse le seguenti punzonature facoltative:

nome eventualmente abbreviato o sigla della ditta proprietaria. Qualora venga apposta tale punzonatura, questa deve essere preventivamente notificata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri;

numero d'ordine dato dalla ditta proprietaria;

eventuali iscrizioni aggiuntive previste dalla norma UNI EN 1089-1.

6. In conformità all'ADR in luogo delle iscrizioni descritte ai commi precedenti sono ammesse le iscrizioni previste dalla norma UNI EN 1089-1.

7. Le punzonature devono essere eseguite sull'ogiva della bombola in modo tale da risultare durevoli e leggibili. Per le bombole di acciaio saldato, la punzonatura può essere effettuata su di una piastrina saldata o su qualsiasi altra parte fissata in modo permanente alla bombola e non soggetta alla pressione del gas.

Per le bombole a struttura composita, la punzonatura può essere realizzata su di una etichetta annegata nella resina.

Di norma l'altezza dei caratteri della punzonatura deve essere di almeno 5 mm. Sulle bombole con diametro esterno minore o uguale a 140 mm, questa può essere ridotta, ma in nessun caso l'altezza dei caratteri deve essere minore di 2,5 mm.

I punzoni utilizzati per la marcatura devono avere i taglienti arrotondati con raggio non inferiore a 0,2 mm.

Per le eventuali iscrizioni a vernice l'altezza dei caratteri non deve essere inferiore a 8 mm.

8. Di regola i dati punzonati devono essere disposti come indicato negli allegati 1, 2 e 3.

Quando si utilizza una piastrina di identificazione o, per le bombole a struttura composita, un'etichetta nella resina, tutti i dati possono essere riuniti in tale piastrina o etichetta, purchè la loro disposizione non crei confusione di interpretazione.

Nei casi in cui sia difficile mantenere la disposizione indicata negli allegati 1, 2 e 3 si può ricorrere a una diversa disposizione della punzonatura con l'autorizzazione dell'ente di collaudo, sempre a condizione che tale diversa disposizione non possa dare adito a confusioni di interpretazione.

Art. 2.

1. Per le bombole costruite secondo le direttive CE n. 84/525, n. 84/526 e n. 84/527 in aggiunta ai dati indicati all'art. 1 dovranno essere punzonati i seguenti dati, come previsto e specificato nelle direttive sopraindicate:

valore di R o Re come richiesto dalla direttiva applicabile;

indicazione del tipo di trattamento termico (solo per bombole in acciaio) espressa come segue:

"N" per normalizzazione; "T" per tempera e rinvenimento; "S" per distensione;

marchio di approvazione CEE;

marchio di verifica CEE;

punzonatura di messa in uso in Italia.

2. Di regola le punzonature saranno disposte come indicato negli allegati 4, 5 e 6.

Art. 3.

1. Le norme relative alle iscrizioni obbligatorie e facoltative di cui agli articoli 1 e 2 precedenti si applicano obbligatoriamente ai recipienti sottoposti a verifica iniziale o rispettivamente ammessi all'uso in Italia a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo è facoltà del proprietario delle bombole l'applicare le iscrizioni previste dagli articoli 1 e 2 o quelle previste dalle norme precedentemente in vigore.

3. I recipienti che prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo siano stati punzonati secondo le norme precedentemente in vigore, possono continuare ad essere utilizzati con tali punzonature, salvo quanto indicati ai successivi commi 4 e 5 del presente articolo.

4. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente articolo destinati a contenere acetilene disciolto, devono essere aggiunte, al più tardi in occasione della prima revisione periodica successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le iscrizioni indicate al comma 2 dell'art. 1.

Queste iscrizioni saranno punzonate di seguito all'indicazione "massa porosa".

5. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente articolo destinati a contenere gas compressi riempiti a peso o gas liquefatti devono essere aggiunte le seguenti iscrizioni, al più tardi in occasione della prima revisione periodica successiva all'entrata in vigore del presente decreto:

le lettere "TARA" seguite dal valore della massa di tara - identificata come somma della massa a vuoto e della massa degli altri accessori fissi presenti sulla bombola quando viene presentata per il riempimento - e dalla sigla "KG".

Questi dati potranno essere punzonati dopo la pressione di prova o riportati in un'etichetta durevole o indicati con una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice.

Art. 4.

1. Per i recipienti di cui all'art. 3, l'adeguamento delle denominazioni dei gas alle prescrizioni dell'art. 2, comma 3, del decreto 16 ottobre 1998 del Ministero dei trasporti e della navigazione, può essere realizzato riportando il numero UN e la denominazione ADR in un'etichetta durevole o con una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice, senza modificare la punzonatura del nome commerciale precedentemente usato, purchè la stessa si riferisca allo stesso gas indicato nell'etichetta.

In caso diverso la punzonatura del nome precedente deve essere barrata.

2. Per i recipienti destinati a contenere gas liquefatti, è consentito che la massa massima di carica sia indicata nell'etichetta o con una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice.

Art. 5.

Per i gas compressi e liquefatti ad eccezione di 1049 idrogeno compresso, 1016 monossido di carbonio compresso, 1971 metano compresso e delle miscele contenenti tali gas, l'indicazione del nome del gas nei certificati di collaudo può essere sostituita da una delle seguenti indicazioni, a seconda delle caratteristiche del gas:

gas e miscele del 1°A, 1°O
gas e miscele del 1°F, 1°T, 1°TF
gas e miscele del 1°TO
gas e miscele del 1°TC, 1°TFC
gas e miscele del 1°TOC
gas e miscele del 2°A, 2°F
gas e miscele del 2°O
gas e miscele del 2°T, 2°TF
gas e miscele del 2°TO
gas e miscele del 2°TC, 2°TFC
gas e miscele del 2°TOC

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative, nonchè nel decreto ministeriale 7 aprile 1986 e nel decreto ministeriale 16 ottobre 1998.

Art. 7.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1999

Il direttore: D'ULISSE

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

ALLEGATO 4

ALLEGATO 5

ALLEGATO 6