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DECRETO 15 ottobre 1999.
GU181199
Norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per gas
compressi, liquefatti o disciolti.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni con il quale è stato emanato il nuovo codice della
strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
e integrazioni con la quale è stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada
denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2
dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE
del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e
relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L.
319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in
data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114
della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4
giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE
della commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, n. L.
335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la
direttiva n. 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei
predetti allegati A e B della medesima direttiva n. 94/55/CE;
Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i
Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate
dallo stesso codice;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si
applicano, ai recipienti di capacità fino a 1000 litri destinati al
trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto
ministeriale 12 settembre 1925;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono
trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione
europea n. 84/525, n. 84/526 e n. 84/527, riguardanti la costruzione
di particolari categorie di bombole;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1998, con il quale si sono
allineate all'ADR le denominazioni dei gas inscritte sui recipienti
nonchè i periodi delle revisioni;
Preso atto dell'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089-1
"Bombole trasportabili per gas - Identificazione della bombola -
Punzonatura" che rappresenta la versione in lingua italiana della
norma europea EN 1089-1 ed è richiamata negli emendamenti 1 gennaio
1999 dell'accordo ADR;
Ravvisata l'opportunità di armonizzare le punzonature e le altre
iscrizioni obbligatorie sulle bombole tra i vari Paesi della
Comunità europea, sia ai fini della sicurezza sia allo scopo di
agevolare la libera circolazione delle merci;
Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per compressi, liquefatti o disciolti, espressasi
favorevolmente nella seduta del 22 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i recipienti
criogenici destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti, come definiti dall'ADR 1999 e successivi aggiornamenti, di
seguito indicato più brevemente come ADR, con l'esclusione dei
recipienti per il trasporto del GPL, devono riportare le iscrizioni
previste come obbligatorie dall'ADR.
2. I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto devono
riportare, oltre a quelle indicate al comma 1, le iscrizioni relative
a:
identità della massa porosa: identificazione del Paese e della
fabbrica di origine;
identificazione del solvente: "A" per acetone o "DMF" per
dimetilformammide, seguita dalla massa del solvente espressa in
kilogrammi e dalla sigla "KG";
massa totale: tara più contenuto massimo di acetilene, preceduta
dalle lettere "TOTALE" e seguita dalla sigla "KG";
identificazione del contenuto: "C2 H2".
3. I recipienti in acciaio compatibili con idrogeno e miscele con
pressione parziale di idrogeno maggiore di 10 bar, devono riportare
oltre alle iscrizioni indicate al comma 1 precedente, la lettera "H".
4. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono essere
riportate, all'atto della costruzione, mediante punzonatura, ad
eccezione delle seguenti iscrizioni che possono essere riportate o
per punzonatura o in un'etichetta durevole o indicate in
un'iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice:
numero UN e nome del gas o della miscela come prescritto dall'ADR;
per i gas compressi riempiti a peso e per i gas liquefatti, massa
massima di carica e tara - identificata come somma della massa a
vuoto e della massa degli accessori fissi presenti sulla bombola
quando viene presentata al riempimento - espresse in kilogrammi.
Il valore della tara deve essere preceduto dalle lettere "TARA" e
seguito dalla sigla "KG".
Il valore della massa massima di carica deve essere seguito dalla
sigla "KG" e dal nome o formula chimica del gas.
Qualora vengano presentati in fase di primo collaudo o messa in uso
recipienti senza colorazione perchè non richiesta dal proprietario,
le etichette o le eventuali iscrizioni in vernice dovranno essere
apposte successivamente a cura del proprietario stesso sui recipienti
medesimi. In tal caso dovrà comunque essere prodotta una
dichiarazione del gas o miscela di gas che il recipiente sarà
destinato a contenere.
5. In aggiunta alle iscrizioni obbligatorie indicate sopra, sono
ammesse le seguenti punzonature facoltative:
nome eventualmente abbreviato o sigla della ditta proprietaria.
Qualora venga apposta tale punzonatura, questa deve essere
preventivamente notificata al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento trasporti terrestri;
numero d'ordine dato dalla ditta proprietaria;
eventuali iscrizioni aggiuntive previste dalla norma UNI EN 1089-1.
6. In conformità all'ADR in luogo delle iscrizioni descritte ai
commi precedenti sono ammesse le iscrizioni previste dalla norma UNI
EN 1089-1.
7. Le punzonature devono essere eseguite sull'ogiva della bombola
in modo tale da risultare durevoli e leggibili. Per le bombole di
acciaio saldato, la punzonatura può essere effettuata su di una
piastrina saldata o su qualsiasi altra parte fissata in modo
permanente alla bombola e non soggetta alla pressione del gas.
Per le bombole a struttura composita, la punzonatura può essere
realizzata su di una etichetta annegata nella resina.
Di norma l'altezza dei caratteri della punzonatura deve essere di
almeno 5 mm. Sulle bombole con diametro esterno minore o uguale a 140
mm, questa può essere ridotta, ma in nessun caso l'altezza dei
caratteri deve essere minore di 2,5 mm.
I punzoni utilizzati per la marcatura devono avere i taglienti
arrotondati con raggio non inferiore a 0,2 mm.
Per le eventuali iscrizioni a vernice l'altezza dei caratteri non
deve essere inferiore a 8 mm.
8. Di regola i dati punzonati devono essere disposti come indicato
negli allegati 1, 2 e 3.
Quando si utilizza una piastrina di identificazione o, per le
bombole a struttura composita, un'etichetta nella resina, tutti i
dati possono essere riuniti in tale piastrina o etichetta, purchè la
loro disposizione non crei confusione di interpretazione.
Nei casi in cui sia difficile mantenere la disposizione indicata
negli allegati 1, 2 e 3 si può ricorrere a una diversa disposizione
della punzonatura con l'autorizzazione dell'ente di collaudo, sempre
a condizione che tale diversa disposizione non possa dare adito a
confusioni di interpretazione.
Art. 2.
1. Per le bombole costruite secondo le direttive CE n. 84/525, n.
84/526 e n. 84/527 in aggiunta ai dati indicati all'art. 1 dovranno
essere punzonati i seguenti dati, come previsto e specificato nelle
direttive sopraindicate:
valore di R o Re come richiesto dalla direttiva applicabile;
indicazione del tipo di trattamento termico (solo per bombole in
acciaio) espressa come segue:
"N" per normalizzazione; "T" per tempera e rinvenimento; "S" per
distensione;
marchio di approvazione CEE;
marchio di verifica CEE;
punzonatura di messa in uso in Italia.
2. Di regola le punzonature saranno disposte come indicato negli
allegati 4, 5 e 6.
Art. 3.
1. Le norme relative alle iscrizioni obbligatorie e facoltative di
cui agli articoli 1 e 2 precedenti si applicano obbligatoriamente ai
recipienti sottoposti a verifica iniziale o rispettivamente ammessi
all'uso in Italia a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
termine indicato nel comma 1 del presente articolo è facoltà del
proprietario delle bombole l'applicare le iscrizioni previste dagli
articoli 1 e 2 o quelle previste dalle norme precedentemente in
vigore.
3. I recipienti che prima del termine di cui al comma 1 del
presente articolo siano stati punzonati secondo le norme
precedentemente in vigore, possono continuare ad essere utilizzati
con tali punzonature, salvo quanto indicati ai successivi commi 4 e 5
del presente articolo.
4. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente
articolo destinati a contenere acetilene disciolto, devono essere
aggiunte, al più tardi in occasione della prima revisione periodica
successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le iscrizioni
indicate al comma 2 dell'art. 1.
Queste iscrizioni saranno punzonate di seguito all'indicazione
"massa porosa".
5. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente
articolo destinati a contenere gas compressi riempiti a peso o gas
liquefatti devono essere aggiunte le seguenti iscrizioni, al più
tardi in occasione della prima revisione periodica successiva
all'entrata in vigore del presente decreto:
le lettere "TARA" seguite dal valore della massa di tara -
identificata come somma della massa a vuoto e della massa degli altri
accessori fissi presenti sulla bombola quando viene presentata per il
riempimento - e dalla sigla "KG".
Questi dati potranno essere punzonati dopo la pressione di prova o
riportati in un'etichetta durevole o indicati con una iscrizione
aderente e ben visibile, per esempio con vernice.
Art. 4.
1. Per i recipienti di cui all'art. 3, l'adeguamento delle
denominazioni dei gas alle prescrizioni dell'art. 2, comma 3, del
decreto 16 ottobre 1998 del Ministero dei trasporti e della
navigazione, può essere realizzato riportando il numero UN e la
denominazione ADR in un'etichetta durevole o con una iscrizione
aderente e ben visibile, per esempio con vernice, senza modificare la
punzonatura del nome commerciale precedentemente usato, purchè la
stessa si riferisca allo stesso gas indicato nell'etichetta.
In caso diverso la punzonatura del nome precedente deve essere
barrata.
2. Per i recipienti destinati a contenere gas liquefatti, è
consentito che la massa massima di carica sia indicata nell'etichetta
o con una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con
vernice.
Art. 5.
Per i gas compressi e liquefatti ad eccezione di 1049 idrogeno
compresso, 1016 monossido di carbonio compresso, 1971 metano
compresso e delle miscele contenenti tali gas, l'indicazione del nome
del gas nei certificati di collaudo può essere sostituita da una
delle seguenti indicazioni, a seconda delle caratteristiche del gas:
gas e miscele del 1°A, 1°O
gas e miscele del 1°F, 1°T, 1°TF
gas e miscele del 1°TO
gas e miscele del 1°TC, 1°TFC
gas e miscele del 1°TOC
gas e miscele del 2°A, 2°F
gas e miscele del 2°O
gas e miscele del 2°T, 2°TF
gas e miscele del 2°TO
gas e miscele del 2°TC, 2°TFC
gas e miscele del 2°TOC
Art. 6.
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto
contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive
serie di norme integrative, nonchè nel decreto ministeriale 7 aprile
1986 e nel decreto ministeriale 16 ottobre 1998.
Art. 7.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 1999
Il direttore: D'ULISSE
ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5
ALLEGATO 6
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