DECRETO 15 gennaio 1998, n. 190.
GU190698
Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale
21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA' E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito nella legge 12 agosto 1982, n.
597 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, il quale prevede che le procedure e le
modalità amministrative e tecniche, le forme di attestazione e le tariffe
dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere dell'istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante norme per la costruzione degli
apparecchi a pressione e, in particolare, le specificazioni tecniche applicative emanate
dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi dell'articolo 20
dello stesso decreto;
Visto il parere favorevole dei comitati tecnici dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro (ISPESL) denominati "Specifiche tecniche per l'omologazione
degli apparecchi a pressione" e "Materiali e collegamenti", i quali hanno
ravvisato la necessità di aggiornare le citate specificazioni tecniche applicative
emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile
1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 18070-R3c/4 del 4
novembre 1997;
ADOTTANO
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Per la costruzione degli apparecchi a pressione assoggettati alla disciplina in materia
di prevenzione contro gli infortuni ai sensi dei regio decreto 12 agosto 1927, n. 824, e
sue successive modifiche ed integrazioni, le specificazioni tecniche applicative del
decreto ministeriale 21 novembre 1972 denominate "Raccolta VSR, Raccolta VSG,
Raccolta M, Raccolta S" vengono sostituite dalle allegate specificazioni tecniche:
a) "Raccolta VSR-revisione 1995" per la verifica della stabilità dei recipienti
a pressione;
b) "Raccolta VSG-revisione 1995" per la verifica della stabilità dei generatori
di vapor d'acqua;
c) "Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego dei materiali nella costruzione e
riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;
c) "Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego della saldatura nella costruzione e
riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;
2. Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la
costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono
pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 2.
1. Le specificazioni tecniche del decreto ministeriale 21 novembre 1972 di cui l'articolo
1 non si applicano ai recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE
recepita con decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311.
Art. 3.
1. I prodotti disciplinati dalle specificazioni tecniche indicate all'articolo 1,
fabbricati in uno Stato membro della Unione europea, possono essere immessi sul mercato
italiano a condizione che la regolamentazione dei paese di origine garantisca al prodotto
stesso un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla regolamentazione
italiana.
Art. 4.
1. Agli apparecchi a pressione, già verificati sulla base delle specificazioni tecniche
vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono applicarsi le medesime
specificazioni, in caso di modifiche o riparazioni denunciate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche - revisione 95 - possono
comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore,
purché il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita
richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell'articolo 45 del regio
decreto 12 maggio 1927, n. 824.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 gennaio 1998
(Seguono le firme)