DECRETO 14 novembre 1997. Attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 ottobre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore.


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20-2-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 42

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 novembre 1997.

 

Attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 ottobre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto 1’art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che prevede il recepimento con decreti ministeriali delle direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto 1’art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1992 che conferma 1’applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto 1’art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi secondo, terzo e quarto stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della sanità in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dell’ambiente come previsto dal diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della sannita in data 29 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996 con il quale e recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/12/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 26 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996 di recepimento della direttiva n. 96/44/CE del 1’ luglio 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE della Commissione come da ultimo modificata dalla direttiva 94/12/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive della Commissione 92/53/CEE e ;! 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come rettificato dal decreto 8 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.287 del 7 dicembre 1996 e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CEE»;

Vista la direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/69/CE dell’8 ottobre 1996 relativa alle misure da adottare contro I’inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 282 del 1’ novembre 1996 nonché la rettifica della stessa direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 83 del 25 marzo 1997;

Decreta:

Art. l.

1. L’allegato I a decreto del Ministero dell’ambiente del 28 dicembre 1991 di attuazione della direttiva 91/441/CEE come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 4 settembre 1995, e modificato conformemente all’allegato al presente decreto.

Art. 2.

l. Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, comma primo, e 7, comma primo, del decreto sulla omologazione CEE e riconosciuta la «conformità» alle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli della classe I e dal 1’ gennaio 1998 per i veicoli delle classi II e III non sarà più possibile accordare: - la omologazione ai sensi dell’articolo 4, comma primo, del decreto sulla omologazione CEE, - la omologazione nazionale, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dell’articolo 8 comma secondo f: del decreto sulla omologazione CEE, per motivi concernenti 1’inquinamento atmosferico da emissioni, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto. 3. A decorrere. dal 1’ ottobre 1997, per i veicoli della classe I e dal 1’ ottobre 1998 per i veicoli delle classi II e III, per quanto attiene 1’inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore: non saranno più validi ai fini dell’articolo 7 comma primo del decreto sulla omologazione CEE, i certificati di conformità che a norma dello stesso decreto accompagnano i veicoli nuovi, sarà negata la immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, salvo che non vengano fatte valere le disposizioni dell’articolo 8 comma secondo del decreto sulla omologazione CEE, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto.

Art. 3.

1. L’allegato al presente decreto ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante. Roma, 14 novembre 1997

Il Ministro dei trasporti e della navigazione BURLANDO
Il Ministro dell’ambiente RONCHI
Il Ministro della sanità BINDI

 

ALLEGATO

MODIFICHE ALL’ALLEGATO I AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE 28 DICEMBRE 1991 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/441/CEE COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.M. 26 GENNAIO 1996 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 96/44/CE.

La tabella di cui al punto S,3.1.4 viene sostituita dalla tabella seguente:

 

Categoria/classe del veicolo

Valori limite

Massa di riferimento RW (kg) Massa di ossido di carbonio L1 (g/km) Massa combinata di idrocarburi e ossidi di azoto L2 (g/km) Massa di particolato L3 (g/km)

Categoria

Classe

 

Benzina

Diesel

Benzina

Diesel (1)

Diesel (1)

M (2)

-

tutte

2,2

1,0

0,5

0,7

0,08

N1 (3)

I

RW<=   1250

2,2

1,0

0,5

0,7

0,08

II

1250 < RW <=1700

4,0

1,25

0,6

1,0

0,12

III

1700 < RW

5,0

1,5

0,7

1,2

0,17

(1) Fino al 30 settembre l999, per i veicoli muniti di motori diesel a iniezione diretta, i valori limite L2 ed L3 sono i seguenti:

 

L2

L3

categoria M (2) ed N1 (3), classe I

0,9

0,10

categoria N1 (3), classe II

1,3

0,14

categoria N1 (3), classe III

  1,6

0,20

(2) Ad eccezione dei:
– veicoli adibiti al trasporto di più di sei passeggeri, compreso il conducente,
– veicoli aventi una massa massima superiore a 2 500 kg.

(3) Ed i veicoli della categoria M di cui alla nota (2).