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20-2-1998 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 42 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DECRETO 14 novembre 1997.
Attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell8 ottobre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro linquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLAMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto 1art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che prevede il recepimento con decreti ministeriali delle direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto 1art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre 1992 che conferma 1applicabilità del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento; Visto 1art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi secondo, terzo e quarto stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare di concerto con il Ministro dellambiente e con il Ministro della sanità in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi che interessino la protezione dellambiente come previsto dal diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dellambiente e con il Ministro della sannita in data 29 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996 con il quale e recepita la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 94/12/CE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 26 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1996 di recepimento della direttiva n. 96/44/CE del 1 luglio 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE della Commissione come da ultimo modificata dalla direttiva 94/12/CE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive della Commissione 92/53/CEE e ;! 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allomologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come rettificato dal decreto 8 novembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.287 del 7 dicembre 1996 e che di seguito verrà indicato come «decreto sulla omologazione CEE»; Vista la direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 96/69/CE dell8 ottobre 1996 relativa alle misure da adottare contro Iinquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/220/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 282 del 1 novembre 1996 nonché la rettifica della stessa direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CE n. L 83 del 25 marzo 1997; Decreta: Art. l. 1. Lallegato I a decreto del Ministero dellambiente del 28 dicembre 1991 di attuazione della direttiva 91/441/CEE come da ultimo modificato dal decreto del Ministro dei trasporti 4 settembre 1995, e modificato conformemente allallegato al presente decreto. Art. 2. l. Ai fini dellapplicazione degli articoli 4, comma primo, e 7, comma primo, del decreto sulla omologazione CEE e riconosciuta la «conformità» alle prescrizioni del presente decreto. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli della classe I e dal 1 gennaio 1998 per i veicoli delle classi II e III non sarà più possibile accordare: - la omologazione ai sensi dellarticolo 4, comma primo, del decreto sulla omologazione CEE, - la omologazione nazionale, salvo che vengano fatte valere le disposizioni dellarticolo 8 comma secondo f: del decreto sulla omologazione CEE, per motivi concernenti 1inquinamento atmosferico da emissioni, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto. 3. A decorrere. dal 1 ottobre 1997, per i veicoli della classe I e dal 1 ottobre 1998 per i veicoli delle classi II e III, per quanto attiene 1inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore: non saranno più validi ai fini dellarticolo 7 comma primo del decreto sulla omologazione CEE, i certificati di conformità che a norma dello stesso decreto accompagnano i veicoli nuovi, sarà negata la immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi, salvo che non vengano fatte valere le disposizioni dellarticolo 8 comma secondo del decreto sulla omologazione CEE, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/220/CE come da ultimo modificata dalla direttiva recepita con il presente decreto. Art. 3. 1. Lallegato al presente decreto ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante. Roma, 14 novembre 1997 Il Ministro dei trasporti e della navigazione BURLANDO
ALLEGATO MODIFICHE ALLALLEGATO I AL DECRETO DEL MINISTRO DELLAMBIENTE 28 DICEMBRE 1991 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/441/CEE COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL D.M. 26 GENNAIO 1996 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 96/44/CE. La tabella di cui al punto S,3.1.4 viene sostituita dalla tabella seguente:
(1) Fino al 30 settembre l999, per i veicoli muniti di motori diesel a iniezione diretta, i valori limite L2 ed L3 sono i seguenti:
(2) Ad eccezione dei: (3) Ed i veicoli della categoria M di cui alla nota (2). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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