D. 13 maggio 1999. Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.


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DECRETO 13 maggio 1999. - Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

GU090699

Recepimento della direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilità del sopracitato art. 229 del codice alle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento;

Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visti gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Nuovo codice della strada che dettando norme sui dati di identificazione sulla omologazione, sulla dichiarazione di conformità, sul controllo di conformità, al tipo omologato degli autoveicoli, dei rimorchi e dei loro dispositivi di equipaggiamento, stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, che costituisce l'ultimo testo consolidato della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE della commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 novembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di recepimento della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto merci pericolose su strada;

Vista la direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dei 14 dicembre 1998 riguardante i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto merci pericolose su strada e che modifica la direttiva 70/156/CEE relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee serie L n. 11/25 del 16 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai veicoli delle categorie N ed O, quali definiti all'art. 2 e all'allegato II del decreto ministeriale 8 maggio 1995 destinati al trasporto di merci pericolose su strada all'interno degli Stati membri o tra gli Stati membri.

2. L'ambito d'applicazione, le definizioni, la classificazione e le prescrizioni relativi a tali rimorchi e alle disposizioni amministrative per l'omologazione CE sono indicati negli allegati I e II del presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) merci pericolose: le materie ed i prodotti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1996;

b) trasporto: qualsiasi operazione di trasporto su strada, secondo la definizione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1996.

Art. 3.

1. Agli allegati I e V al decreto ministeriale 29 marzo 1974, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998 di recepimento della direttiva 98/14/CE, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'allegato I è aggiunta la seguente voce:

"14.DISPOSIZIONI SPECIALI PER I VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE.

14.1. Equipaggiamento elettrico in base alla direttiva 94/55/CE.

14.1.1. Protezione contro il surriscaldamento dei conduttori.

14.1.2. Tipo di disgiuntore.

14.1.3. Tipo e funzionamento dello staccabatteria.

14.1.4. Descrizione e posizione della barriera di sicurezza per il tachigrafo.

14.1.5. Descrizione dei circuiti permanentemente alimentati. Indicare la norma EN applicata.

14.1.6. Costruzione e protezione dell'impianto elettrico collocato posteriormente alla cabina di guida.

14.2. Prevenzione di rischi di incendio.

14.2.1. Tipo di materiali difficilmente infiammabili utilizzati nelle cabine di guida.

14.2.2. Tipo di scudo termico collocato dietro la cabina di guida (ove applicabile).

14.2.3. Posizione ed isolamento termico del motore.

14.2.4. Posizione ed isolamento termico del dispositivo di scappamento.

14.2.5. Tipo e modello dell'isolamento termico del dispositivo rallentatore.

14.2.6. Tipo, modello e posizione degli apparecchi di riscaldamento a combustione.

14.3. Eventuali requisiti speciali per la carrozzeria in base alla direttiva 94/55/CE.

14.3.1. Descrizione delle misure adottate per conformarsi ai requisiti per i veicoli di tipo EX/II e EX/III.

14.3.2. Per i veicoli di tipo EX/III, resistenza al calore proveniente dall'esterno":

b) all'allegato IV è aggiunta la seguente voce:



Art. 4.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è consentito rifiutare di concedere l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per un tipo di veicolo e rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo base o completo, quali definiti nell'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995, per motivi connessi al trasporto di merci pericolose, qualora siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli allegati del presente decreto.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è consentito rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo completato a partire da un veicolo base, quale definito all'art. 2 del decreto ministeriale 8 maggio 1995, per motivi connessi al veicolo base e al trasporto di merci pericolose, qualora per il veicolo base siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli allegati al presente decreto e qualora il completamento del veicolo base non abbia infirmato tale conformità, ovvero qualora per il veicolo completato siano soddisfatte le prescrizioni di cui agli allegati al presente decreto.

Art. 5.

1. Gli allegati al presente decreto qui di seguito elencati, ne costituiscono parte integrante:

Allegato I: Campo di applicazione, definizioni, classificazione, prescrizioni.

Allegato II: Disposizioni amministrative di omologazione CE.

Appendice 1: Scheda informativa.

Appendice 2: Scheda di omologazione CE Addendum.

Roma, 13 maggio 1999

(Seguono le firme)

ALLEGATO I

ALLEGATO II

APPENDICE 1 parte a

APPENDICE 1 parte b

APPENDICE 1 parte c

APPENDICE 2 parte a

APPENDICE 2 parte b