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DECRETO 13 maggio 1999
GU100699
Recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del Nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della
navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto
comunitario;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 7 marzo 1975 di
recepimento della direttiva 70/220/CEE, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a
motore;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
14 novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998 che da
ultimo ha modificato la direttiva 70/220/CEE;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del
4 agosto 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998 di recepimento della direttiva
98/14/CE recante modifiche alla direttiva 70/156/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi come da
ultimo modificata dalla direttiva 92/53/CE recepita con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1995;
Vista la direttiva della Commissione 98/77/CE del 2 ottobre 1998,
rilevante ai fini dello Spazio economico europeo, che lasciando
invariati i valori limite delle emissioni adegua al progresso tecnico
la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento
atmosferico da emissione dei veicoli a motore;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini del presente decreto:
a) per "Veicolo" s'intende ogni veicolo quale definito
nell'allegato II, parte A, del decreto ministeriale 8 maggio 1995,
come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 1998;
b) per "Impianto GPL (gas di petrolio liquefatto) o GN (gas
naturale) per autotrazione" si intende qualsiasi insieme di
componenti di GPL o GN per autoveicoli concepito per essere montato
su uno o più tipi determinati di veicoli a motore. Tale impianto
può essere omologato come entità tecnica quale definita all'art. 4, paragrafo 1, lettera d), del decreto ministeriale 8 maggio 1995 come
da ultimo modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1998;
c) per "Convertitore catalitico di ricambio" s'intende un
convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici,
destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione
originale su un veicolo omologato conformemente al decreto
ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento della direttiva 70/220/CEE,
come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 14 novembre 1997
di recepimento della direttiva 96/69/CEE. Tale convertitore
catalitico di ricambio può essere omologato come entità tecnica
quale definita all'art. 4, paragrafo 1, lettera d), del decreto
ministeriale 8 maggio 1995, come da ultimo modificato dal decreto
ministeriale 4 agosto 1998.
Art. 2.
1. Gli allegati al decreto ministeriale 7 marzo 1975 di recepimento
della direttiva 70/220/CEE, come da ultimo modificati dal decreto 14
novembre 1997 di recepimento della direttiva 96/69/CEE, sono
modificati in conformità all'allegato al presente decreto, che ne
costituisce parte integrante.
Art. 3.
1. Per quanto attiene ai convertitori catalitici di ricambio nuovi
destinati ad essere montati su veicoli omologati CE non dotati di
sistemi di diagnostica a bordo (OBD), non è consentito, a decorrere
dal 1 gennaio 1999, rifiutarne l'omologazione CE ai sensi dell'art.
4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE e vietarne la vendita o
l'installazione su un veicolo, se essi sono conformi alle
prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, come modificata dalla
direttiva recepita dal presente decreto; a decorrere dal 1 ottobre
1999, fatte salve le disposizioni dell'art. 7, comma 2, della
direttiva 70/156/CEE, è vietata la vendita o l'installazione su un
veicolo di uno o più convertitori catalitici di ricambio che non
appartengono, a un tipo omologato in conformità alle prescrizioni
della direttiva 70/156/CEE, come modificata dalla direttiva recepita
dal presente decreto.
2. Per quanto attiene l'inquinamento atmosferico da emissioni dei
veicoli nuovi a GPL o GN, o alimentabili sia a benzina che a GPL o
GN, non è consentito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, rifiutare
l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva
70/156/CEE, ovvero rifiutare l'omologazione di portata nazionale,
ovvero rifiutare l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa
in circolazione, se essi sono conformi alle prescrizioni della
direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva recepita dal
presente decreto; a decorrere dal 1 ottobre 1999, è vietata la
immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli
nuovi che non siano conformi alle disposizioni della direttiva
70/220/CEE, come modificata dalla direttiva recepita dal presente
decreto.
Roma, 13 maggio 1999
(Seguono le firme)
ALLEGATO NON DISPONIBILE
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