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DECRETO 10 novembre 1999.

GU251199

Concentrazione massima ammissibile per il parametro Vanadio nelle acque destinate al consumo umano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Rilevato che nell'allegato I del predetto decreto viene riportato il parametro Vanadio ma non viene fissata alcuna concentrazione massima ammissibile, analogamente a quanto figura nella direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Ritenuto che, in attesa dei risultati di ulteriori studi, per motivi precauzionali, occorre stabilire una Concentrazione massima ammissibile per il parametro Vanadio;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Esperito quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica, delle regole tecniche, indicata nella direttiva 83/189/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, al parametro 54 Vanadio nella colonna "Concentrazione massima ammissibile" viene inserito il valore di "50" e nella colonna "Osservazioni" viene depennata l'espressione "Per memoria".

Il presente decreto entra in vigore quattro mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI