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DECRETO 6 agosto 1998, n. 408.

GU271198

Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il suindicato articolo 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore;

Vista la direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea che ha proceduto alla elaborazione in un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in precedenza stabilite dalla direttiva 77/143/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 94/23/CE;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4007 del 4 agosto 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Categorie di veicoli da sottoporre a revisione

1. E' disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli:

a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto;

b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

2. E' disposta la revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

3. Con successivo decreto sarà stabilita la data di decorrenza, comunque non posteriore al 1º gennaio 2000, della revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad otto, nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose. Detta revisione avrà luogo a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 2.
Controlli da effettuare

1. La revisione è diretta ad accertare la sussistenza, nelle categorie di veicoli indicati all'articolo 1 e nell'allegato I al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, delle condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità. La revisione, inoltre, deve accertare che i predetti veicoli non producano emanazioni inquinanti oltre i limiti previsti dalle normative vigenti.

2. A tal fine, nell'effettuazione delle operazioni di revisione, il controllo tecnico deve essere effettuato sugli elementi enumerati nell'allegato II al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, purché i dispositivi si riferiscano all'equipaggiamento del veicolo sottoposto a controllo.

Art. 3.
Calendario delle revisioni

1. Ogni anno, le operazioni inerenti alle revisioni dei veicoli a motore elencati all'articolo 1 del presente regolamento, hanno inizio il 2 gennaio e devono essere effettuate secondo il seguente calendario:

a) i veicoli elencati all'articolo 1, comma 1, sono sottoposti a revisione annuale per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione;

b) i veicoli elencati all'articolo 1, commi 2 e 3, sono sottoposti a revisione periodica, per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.

Art. 4.
Esito delle revisioni, circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione

1. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, a tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, non presentati a revisione e che continuino a circolare dopo le rispettive scadenze, sono applicate le sanzioni previste dal suddetto articolo 80.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista nell'articolo 3 del presente regolamento, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione viene apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese» consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione, oppure siano tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione deve essere apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

4. Per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Art. 5.
Abrogazione di norme

Sono abrogate in particolare, le disposizioni recate dal decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 6 agosto 1998

(Seguono le firme)

Allegato I (Art. 2, comma 1)

CATEGORIE DI VEICOLI SOGGETTI AL CONTROLLO TECNICO E PERIODICITA' DEI CONTROLLI

Categorie di veicoli                Periodicità del controllo tecnico



1. Autoveicoli isolati destinati    Un anno dopo la prima utilizzazione,

al trasporto di persone e il        successivamente ogni anno.

cui numero di posti a sedere,

escluso quello del conducente,

è superiore a otto.



2. Autoveicoli isolati destinati    Un anno dopo la prima utilizzazione,

al trasporto di cose o ad uso       successivamente ogni anno.

speciale di massa complessiva a

pieno carico superiore a 3.500 kg.



3. Rimorchi e semirimorchi di       Un anno dopo la prima utilizzazione,

massa complessiva a pieno carico    successivamente ogni anno.

superiore a 3.500 kg.



4. Autoveicoli e motoveicoli in     Un anno dopo la prima utilizzazione,

servizio di piazza o di noleggio    successivamente ogni anno.

con conducente, autoambulanze.



5. Autoveicoli destinati al         Quattro anni dopo la prima

trasporto di cose o ad uso          utilizzazione successivamente ogni

speciale di massa complessiva a     due anni.

pieno carico non superiore a

3.500 kg, quadricicli a motore



6. Autovetture, autoveicoli ad      Secondo quanto stabilito

uso promiscuo                       dall'artcolo 1 comma 3 del presente

                                    regolamento


ALLEGATO II (Art. 2, comma 2)

Il controllo deve essere effettuato almeno sugli elementi enumerati in appresso, purchè essi si riferiscano all'equipaggiamento obbligatorio del veicolo sottoposto a controllo.

I controlli contemplati nel presente allegato possono essere effettuati senza smontaggio dei componenti del veicolo.

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3, 4, 5 e 6 indicati nell'Allegato I

1. DISPOSITIVI DI FRENATURA

Il controllo dei dispositivi di frenatura del veicolo verte sui seguenti elementi. I risultati di prova ottenuti nel corso dei controlli dei dispositivi di frenatura devono corrispondere, per quanto praticabile, ai requisiti tecnici di cui alla Direttiva 71/32O/CEE, come da ultimo modificata dalla Direttiva 91/442/CEE.

Elementi da controllare                    Motivi di esito ripetere

                                               della revisione



1.1. Stato meccanico e funzionamento



1.1.1. Assi degli eccentrici dei         - azionamento eccessivamente

freni/leva del freno                       duro

                                         - usura del cuscinetto

                                         - usura eccessiva/gioco

                                         

1.1.2. Condizione e corsa del pedale     - eccessiva corsa o

del dispositivo di frenatura               insufficiente riserva di

                                           corsa

                                         - difficoltoso allentamento

                                           del freno al cessare

                                           dell'azione fenante

                                         - superficie antisdrucciolo

                                           del pedale del freno

                                           mancante, mal fissata o

                                           consumata



1.1.3. Pompa a vuoto o compressore       - il tempo di riempimento del

e serbatoi                                 compressore è troppo lungo 

                                           per assicurare una frenatura

                                           efficace

                                         - insufficiente pressione

                                           aria/vuoto per assicurare

                                           almeno due frenature

                                           ripetute dopo lo scatto del

                                           dispositivo d'avvertimento

                                           (o quando l'indicatore del

                                           manometro è sulla posizione

                                           di pericolo)

                                         - perdita d'aria che causa

                                           considerevole caduta di

                                           pressione, rumore

                                           avvertibile di perdita

                                           d'aria



1.1.4. Indicatore di pressione, mano-    - funzionamento difettoso del

metro dell'indicatore di pres-             l'indicatore di pressione o

sione                                      del manometro



1.1.5. Valvola di controllo del freno    - fessurata o danneggiata, ec-

a mano                                     cessiva usura

                                         - funzionamento difettoso

                                           della valvola di controllo

                                         - mancanza di affidabilità a

                                           livello dell'azionamento

                                           dell'alberino o della

                                           valvola

                                         - tenuta difettosa o perdite

                                           nel sistema, elementi di

                                           giunzione mal fissati

                                         - funzionamento

                                           insoddisfacente



1.1.6. Freno di stazionamento, leva di   - sistema di bloccaggio del

comando, dispositivo di bloccaggio         freno a mano insufficiente

                                         - usura eccessiva a livello

                                           dell'asse della leva o del

                                           meccanismo di bloccaggio

                                         - corsa troppo lunga, (cattiva

                                           regolazione)



1.1.7. Valvole di frenatura (valvole     - danneggiate, tenuta insuffi-

di fondo, valvole di scarico               ciente (perdite d'aria)

rapido, regolatori di pressione          - eccessivo efflusso di olio

ecc.)                                      dal compressore

                                         - fissaggio o supporto

                                           difettoso

                                         - efflusso di liquido del

                                           freno idraulico

                                           

1.1.8. Giunti mobili di accoppiamento    - rubinetti di isolamento o

per freni di rimorchio                     valvola a chiusura automatica

                                           difettosi

                                         - fissaggio o montaggio

                                           difettoso

                                         - tenuta insufficiente.



1.1.9. Accumulatore o serbatoio di       - danneggiato, corroso, tenuta

pressione                                  insufficiente

                                         - dispositivo di spurgo

                                           inoperante

                                         - fissaggio inoperante o

                                           imperfetto



1.1.10. Dispositivo servofreno, cilin-   - servofreno difettoso o ineffi-

dro principale del freno (si-              cace

stemi idraulici)                         - difettosità o mancanza di

                                           tenuta del cilindro

                                           principale del freno

                                         - cilindro principale del freno

                                           malsicuro

                                         - insufficiente quantità di

                                           liquido per freni

                                         - mancanza del cappuccio del

                                           serbatoio del cilindro

                                           principale

                                         - spia del liquido per freni

                                           accessa o difettosa

                                         - cattivo funzionamento del

                                           segnale di avvertimento in

                                           caso di livello insufficiente

                                           del liquido



1.1.11. Condotti rigidi dei freni        - rischio di non funzionamento

                                           o di rottura

                                         - tenuta insufficiente

                                           (perdite) a livello dei

                                           condotti o dei giunti

                                         - danneggiamenti o eccessiva

                                           corrosione

                                         - cattiva installazione



1.1.12. Tubi flessibili dei freni        - rischio di non funzionamento

                                           o di rottura

                                         - danneggiamenti, punti di

                                           frizione, flessibili troppo

                                           corti o ritorti

                                         - tenuta insufficiente

                                           (perdite) a livello dei

                                           flessibili o dei giunti

                                         - eccessivo gonfiamento dei

                                           flessibili sotto pressione

                                         - porosità



1.1.13. Guarnizione dei freni            - stato di avanzata usura

                                         - contaminazione (da olio,

                                           grassi)

                                           

1.1.14. Tamburi dei freni, dischi        - usura fortemente avanzata,

dei freni                                  forte graffiatura

                                           superficiale incrinature,

                                           fratture o altri difetti che

                                           compromettano la sicurezza

                                         - tamburi o dischi sporchi

                                           (olio, grasso, ecc)

                                         - piatto fissato male



1.1.15. Cavi dei freni, tiranteria       - cavi danneggiati, inflessi

                                         - usura o corrosione fortemente

                                           avanzata

                                         - mancanza di sicurezza al

                                           livello delle giunzioni di

                                           cavi o tiranti

                                         - fissazione dei cavi

                                           insufficiente

                                         - qualsiasi ostacolo al libero

                                           movimento del sistema

                                           frenante

                                         - movimento anormale della

                                           tiranteria a seguito di

                                           imperfetta regolazione o di

                                           eccessiva usura

                                           

1.1.16. Cilindri dei freni (ivi          - fessurati o danneggiati

compresi i freni a molla e i             - non a perfetta tenuta

cilindri idraulici)                      - montaggio difettoso

                                         - stato di avanzata corrosione

                                         - corsa eccessiva del cilindro

                                         - rivestimento di protezione

                                           contro la polvere (cappuccio

                                           parapolvere) mancante o

                                           fortemente danneggiato



1.1.17. Correttore automatico di fre-    - giunzione difettosa

natura in funzione del carico            - imperfetta regolazione

                                         - meccanismo grippato, non

                                           funzionante

                                         - mancante



1.1.18. Dispositivi di regolazione       - movimento grippato o anormale
 automatica                                 a seguito di eccessiva usura

                                           o di imperfetta regolazione

                                         - funzionamento difettoso

                                         

1.1.19. Freno di rallentamento (per      - cattivo montaggio o difetto

i veicoli dotati di tale di-               degli accoppiatori

spositivo)                               - funzionamento difettoso



1.2. Prestazioni e efficienza del

freno di servizio



1.2.1. Prestazioni (graduale aumento     - sforzo di frenatura

fino allo sforzo massimo)                  inadeguato su una o più
 ruote

                                         - sforzo di frenatura della

                                           ruota meno frenata dell'asse

                                           inferiore al 70% dello sforzo

                                           massimo dell'altra ruota. In

                                           caso di prova di frenatura su

                                           strada, eccessiva deviazione

                                           del veicolo

                                         - frenatura non gradualmente

                                           moderabile (blocco)

                                         - tempo di risposta alla

                                           frenatura troppo lungo su una

                                           qualsiasi delle ruote

                                         - fluttuazione eccessiva dello

                                           sforzo di frenatura (dischi

                                           deformati o tamburi

                                           ovalizzati)

                                           

1.2.2. Efficienza                        - coefficiente di frenatura in

                                           relazione alla massa massima

                                           autorizzata o, per i

                                           semirimorchi, alla somma dei

                                           carichi autorizzati per asse,

                                           inferiore ai valori seguenti:

                                           Efficienza minima

                                           Categoria 1: 50% (1)

                                           Categoria 2: 43% (2)

                                           Categoria 3: 40% (3)

                                           Categoria 4: 50%

                                           Categoria 5: 45% (4)

                                           Categoria 6: 50%

                                         - o uno sforzo di frenatura

                                           inferiore ai valori di

                                           riferimento se specificati

                                           dal costruttore del veicolo

                                           per quell'asse (5)



1.3. Prestazioni ed efficienza del

freno di soccorso (se basato su

sistema separato)



1.3.1. Prestazioni                       - freno(i) inoperante(i) su un

                                           lato

                                         - sforzo di frenatura della

                                           ruota meno frenata dell'asse

                                           inferiore al 70% dello sforzo

                                           massimo dell'altra ruota

                                         - frenatura non gradualmente

                                           variabile (blocco)

                                         - sistema di frenatura

                                           automatico non funzionante

                                           nel caso di rimorchi



1.3.2. Efficienza                        - per tutte le categorie di

                                           veicoli, un coefficiente di

                                           frenatura inferiore al 50%

                                           (6) delle prestazioni del

                                           freno di servizio di cui al

                                           punto 1.2.2. in relazione

                                           alla massa massima

                                           autorizzata o, per i

                                           semirimorchi, alla somma dei

                                           carichi autorizzati per asse



1.4. Prestazioni ed efficienza del

freno a mano (di stazionamento)



1.4.1. Prestazioni                       - freno non funzionante su un

                                           lato

                                           

1.4.2. Efficienza                        - per tutte le categorie di

                                           veicoli, un coefficiente di

                                           frenatura inferiore al 16% in

                                           relazione alla massa massima

                                           autorizzata o, per i veicoli

                                           a motore, inferiore al 12% in

                                           relazione alla massa massima

                                           combinata autorizzata del

                                           veicolo, a seconda di quale

                                           sia il valore più alto



1.5. Prestazioni del sistema di          - efficacia non moderabile
 rallentamento o del freno                  (sistema di rallentamento)

sullo scarico                            - difettose




1.6. Sistema antibloccaggio dei          - cattivo funzionamento del

freni                                      dispositivo di sicurezza

                                         - difettoso.


__________

(1) 48% per i veicoli della categoria 1 non muniti di dispositivi antibloccaggio o omologati prima del 1 settembre 1993 (data in cui è entrato in vigore il divieto di immissione in circolazione degli autobus interurbani e da turismo con massa massima maggiore di 12 t non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 88/194/CEE).

(2) 45% per i veicoli la cui omologazione ha avuto luogo dopo il 1 gennaio 1989 (data in cui è entrato in vigore il divieto di omologazione nazionale per i veicoli non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva 85/647/CEE).

(3) 43% per i semirimorchi ed i rimorchi la cui omologazione ha avuto luogo dopo il 1 gennaio 1989 (data in cui è entrato in vigore il divieto di omologazione nazionale per i veicoli non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva 85/647/CEE).

(4) 50% per i veicoli della categoria 5, esclusi i quadricicli, la cui omologazione ha avuto luogo dopo il 1 gennaio 1989 (data in cui è entrato in vigore il divieto di omologazione nazionale per i veicoli non dotati di omologazione CE di componente) (direttiva 71/320/CEE modificata dalla direttiva 85/647/CEE).

(5) Il valore di riferimento per l'asse del veicolo è lo sforzo di frenatura (espresso in Newton) necessario per conseguire la forza di frenatura minima prescritta per il peso del veicolo all'atto della presentazione al controllo.

(6) Per i veicoli delle categorie 2 e 5 le prestazioni minime del freno di soccorso sono di 2,2 m/s2.

VEICOLI DELLE CATEGORIE 1, 2, 3,         VEICOLI DELLE CATEGORIE 4, 5, 6

 

2. Sterzo e volante                      2. Sterzo



2.1. Stato meccanico                     2.1. Stato meccanico

2.2. Volante dello sterzo                2.2. Gioco dello sterzo

2.3. Gioco dello sterzo                  2.3. Fissaggio del sistema di

                                              sterzo

                                         2.4. Cuscinetti della ruota



3. Visibilità                            3. Visibilità



3.1. Campo di visibilità                 3.1. Campo di visibilità 

3.2. Vetri                               3.2. Vetri 

3.3. Retrovisore                         3.3. Retrovisore

3.4. Tergicristallo                      3.4. Tergicristallo

3.5. Lavavetro                           3.5. Lavavetro



4. Luci, riflettori e                    4. Impianto elettrico

circuito elettrico 



4.1. Proiettori abbaglianti e            4.1. Proiettori abbaglianti e

     anabaglianti                             anabbaglianti

4.1.1. Stato di funzionamento            4.1.1. Stato e funzionamento

4.1.2. Orientamento                      4.1.2. Orientamento

4.1.3. Commutazione                      4.1.3. Commutazione

4.1.4. Efficienza visiva



4.2. luci di posizione e luci            4.2. Stato e funzionamento,

d'ingombro                                    stato dei vetri

                                              proiettori, colore ed

                                              efficacia visiva

4.2.1. Stato e funzionamento             4.2.1. Luci di posizione

4.2.2. Colore ed efficacia visiva        4.2.2. Luci di arresto

                                         4.2.3. Indicatori luminosi di

                                                direzione

                                         4.2.4. Proiettori di

                                                retromarcia

                                         4.2.5. Proiettori fendinebbia

                                         4.2.6. Dispositivo di

                                                illuminazione della

                                                targa posteriore

                                         4.2.7. Catarifrangenti

                                         4.2.8. Luci di segnalazione di

                                                veicolo fermo

                                                

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4.3. Luci di arresto



4.3.1. Stato e funzionamento

4.3.2. Colore ed efficacia visiva



4.4. Indicatori luminosi di direzione



4.4.1. Stato e funzionamento

4.4.2. Colore ed efficacia visiva

4.2.3. Commutazione

4.4.4. Frequenza di lampeggiamento



4.5. Proiettori fendinebbia anteriori

     e luce posteriore per nebbia



4.5.1. Posizione

4.5.2. Stato e funzionamento

4.5.3. Colore ed efficacia visiva



4.6. Proiettori di retromarcia



4.6.1. Stato e funzionamento

4.6.2. Colore ed efficacia visiva



4.7. Dispositivo di illuminazione

della targa di immatricolazione

posteriore



4.8. Catarifrangenti - stato e colore



4.9. Spie



4.10. Collegamenti elettrici tra il

      veicolo trainante e il rimorchio

      o il semirimorchio



4.11. Circuito elettrico



5. Assi, ruote, pneumatici e             5. Assi, ruote, pneumatici e

sospensioni                                 e sospensioni



5.1. Assi                                5.1 Assi



5.2. Ruote e pneumatici                  5.2. Ruote e sospensioni



5.3. Sospensioni                         5.3. Sospensioni



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6. Telaio ed elementi fissati            6. Telaio ed elementi fissati

   al telaio                                al telaio

6.1. Telaio o cassone ed elementi        6.1. Telaio o cassone ed

     fissati al telaio                        elementi fissati al telaio

6.1.1. Stato generale

6.1.2. Tubi di scappamento e

       silenziatori

6.1.3. Serbatoi e tubi per carburante

6.1.4. Caratteristiche geometriche e     6.1.4. Supporto della ruota di

       stato del dispositivo posteriore         scorta

       di protezione, autocarri

6.1.5. Supporto della ruota di scorta    6.1.5. Sicurezza del

                                                dispositivo di

                                                accoppiamento (se del

                                                caso)

6.1.6. Dispositivo di accoppiamento

dei veicoli trainati, dei rimorchi

e dei semirimorchi



6.2. Cabina e carrozzeria                6.2. Carrozzeria

6.2.1. Stato generale                    6.2.1. Stato strutturale

6.2.2. Fissaggio                         6.2.2. Porte e serrature

6.2.3. Porte e serrature

6.2.4. Pavimento

6.2.5. Sedile del conducente

6.2.6. Predellini



7 Altri equipaggiamenti                  7. Altri equipaggiamenti

7.1. Cinture di sicurezza                7.1. Fissaggio del sedile del

                                              conducente

7.2. Estintori                           7.2. Fissaggio della batteria

7.3. Serrature e dispositivi             7.3. Segnalatore acustico

                                              antifurto

7.4. Triangolo di segnalazione           7.4. Triangolo di segnalazione

7.5. Cassetta di pronto soccorso         7.5. Cinture di sicurezza

                                         7.5.1. Sicurezza di montaggio

                                         7.5.2. Stato delle cinture

                                         7.5.3. Funzionamento



7.6. Cuneo (i) ferma ruota



7.7. Segnalatore acustico



7.8. Tachimetro



7.9. Tachigrafo (presenza e sigil-

latura)



- se previsto dal regolamento (CEE)

n. 3821/85 (1), controllare l'integrità

della targhetta tachigrafo 

- in caso di dubbio, controllare se la

circonferenza nominale o le dimensioni

del pneumatico corrispondono ai dati

indicati sul tachigrafo

- ove praticabile, controllare che i

sigilli del tachigrafo ed altri

eventuali sistemi di protezione non

siano stati indebitamente manomessi.



7.10. Limitatori di velocità



- ove possibile, controllare la presenza

del limitatore di velocità, se prescritta

dalla direttiva 92/6/CEE (2)

- controllare l'integrità della targhetta

del limitatore di velocità

- ove praticabile, controllare che i

sigilli del limitatore di velocità ed

altri eventuali sistemi di protezione non

siano stati indebitamente manomessi.



8. Effetti nocivi                        8. Effetti nocivi



8.1. Rumori                              8.1. Rumori


(1) Regolamento (CEE n&degree; 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (G.U. n&degree; L.370 del 31.12.1985, pag. 8), Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n&degree; 2479/95 della Commissione (GU n&degree; L 256 del 26.10.1995, pag. 8).

(2) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU n&degree; L 57 del 2.3.1992, pag. 27).

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8.2. Emissioni gas di scarico

8.2.1. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione comandata le cui emissioni non sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda

8.2.1.1. Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stesso stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e dispersioni;

b) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento indispensabile;

c) determinazione del tenore di ossido di carbonio (CO) nel gas di scarico, con il motore al regime minimo in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformitá delle procedure previste al Capo III, punto c1), della circolare 22 maggio 1995 n. 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione (S.O.G.U. n. 129 del 5.6.95).

8.2.1.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.1.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla Appendice X al Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

8.2.1.3. Il valore limite per il tenore di ossido di carbonio misurato con motore disinnestato al regime di minimo è:

a) per i veicoli omologati a partire dall'atto OM 9439 del 4 agosto 1971 o riconosciuti nel tipo a partire dall'atto RT 1902 del 2 agosto 1971 ed immatricolati per la prima volta anteriormente al 1 ottobre 1986: 4,5% vol;

b) per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire dal 10 ottobre 1986: 3,5% vol;

c) per i veicoli omologati antecedentemente all'atto OM 9439 o riconosciuti nel tipo antecedentemente all'atto RT 1902, ed immatricolati anteriormente al 1º ottobre 1986, il limite di ossido di carbonio è quello derivante da un'accurata messa a punto del sistema di alimentazione e del sistema di accensione, secondo le prescrizioni della casa costruttrice, tale da renderlo minimo tra quelli possibili, compatibilmente con le normali prestazioni del motore. Detta messa a punto deve essere eseguita da una delle imprese di autoriparazione, consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, o dall'art. 1 del D.M. 28 febbraio 1994, ed il valore di ossido di carbonio rilevato deve essere da questi certificato.

8.2.1.4. All'atto dell'accertamento deve essere inoltre certificata l'idoneità del veicolo a utilizzare benzina super senza piombo.

8.2.1.5. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-Metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

8.2.2 Autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata le cui emissioni sono governate da un sistema perfezionato di controllo, quale ad esempio un convertitore catalitico a circuito chiuso a tre vie con regolazione a sonda lambda.

8.2.2.1 Devono essere effettuati i seguenti controlli del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni e la completezza di tutte le parti;

b) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;

c) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli mediante misurazione del valore lambda e del tenore di ossido di carbonio nel gas di scarico, in conformità alle procedure proposte dal costruttore ed applicate all'atto dell'approvazione o dell'omologazione del tipo. Oppure, ove la relativa documentazione non sia disponibile da parte dell'utente, in conformità alle procedure previste al Capo III, punto c2), della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

8.2.2.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.2.1c deve essere utilizzato un analizzatore di gas conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dalla Appendice X al Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

8.2.2.3. I valori limite per i parametri di cui al precedente punto 8.2.2.1c sono:

a) Tenore di ossido di carbonio

- misurazione con motore al regime di minimo: 0,5% vol;

- misurazione con motore al regime di 2.000 + 2500 giri al minuto: 0,3% vol.

b) Valore del rapporto lambda

Il valore di lambda, misurato con motore al regime di 2000 + 2500 giri al minuto, deve essere pari a 1 ± 0,03 o conforme alle specifiche del costruttore, se esibite dall'utente.

8.2.2.4. Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-Metano, le verifiche debbono essere effettuate con entrambi i carburanti.

8.2.3. Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea

8.2.3.1. Deve essere effettuato il seguente controllo del veicolo, con motore e carburante nello stato in cui si trovano all'atto dell'accertamento stesso:

a) esame visivo dell'impianto di scarico, volto ad accertare l'assenza di fughe o dispersioni;

b) misurazione dell'opacità delle emissioni allo scarico in accelerazione libera in conformità alle procedure previste al Capo III, punto b) della circolare 88/1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione.

8.2.3.2. Per il controllo previsto al punto 8.2.3.1b deve essere utilizzato un opacimetro conforme a quanto prescritto dall'art. 241 e dall'Appendice X al Titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

8.2.3.3. Il valore limite per livello di opacità delle emissioni allo scarico è quello registrato sulla piastrina conformemente al D.M. 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 72/306/CEE.

Ove tale dato non sia disponibile, non dovranno essere superati i seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:
- per i veicoli dotati di motore ad aspirazione naturale: 2,5 m -1;
- per i veicoli dotati di motore a turbocompressione: 3,0 m -1.
Sono esentati da tali requisiti i veicoli immatricolati per la prima volta in altri Stati della Comunità Europea anteriormente al 10 gennaio 1980.

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8.3. Eliminazione dei disturbi radio



9. Controlli supplementari per i

veicoli adibiti al trasporto

pubblico di persone



9.1. Uscita (e) di sicurezza

(compresi i martelli per infrangere

i cristalli), targhette indicatrici

della (e) uscita (e) di sicurezza



9.2. Riscaldamento



9.3. Sistema di aereazione



9.4. Disposizione dei sedili



9.5. Illuminazione interna



10. Identificazione del veicolo          10. Identificazione del veicolo



10.1. Targa d'immatricolazione           10.1. Targa d'immatricolazione



10.2. Numero del telaio                  10.2. Numero del telaio