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GU020799 Applicazione normativa relativa al «Fondo per l'innovazione degli impianti a fune», art. 8 della legge 11 maggio 1999, n.140. Alle regioni Alle imprese interessate Al Ministero dei trasporti e della navigazione Come è noto, l'art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1999, istituisce presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario. La legge affida la gestione delle agevolazioni alle regioni e prevede che le stesse trasmettano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dall'entrata di entrata in vigore della norma, le domande ai fini dell'emanazione, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, del provvedimento con il quale vengono ripartite le risorse disponibili. Al fine della ripartizione, appare indispensabile provvedere alla individuazione di regole comuni relativamente agli aspetti connessi con la tipologia degli interventi, dei soggetti beneficiari e delle spese ammissibili in maniera tale che si possa ottenere una omogenea ripartizione delle risorse. La concessione delle agevolazioni è tuttavia subordinata all'autorizzazione del regime di aiuto da parte della commissione dell'Unione europea. Pertanto, l'entità delle agevolazioni e l'introduzione di eventuali ulteriori limitazioni, potranno essere determinate soltanto a conclusione della procedura di notifica. A tal fine il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato notificherà nei tempi più brevi possibili il nuovo regime di aiuto. Al fine della ripartizione dei fondi, le regioni trasmettono, entro il 21 agosto 1999 (termine previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 140/1999), al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale del coordinamento degli incentivi alle imprese, le istanze pervenute, con la propria valutazione di ammissibilità e l'indicazione dell'onere finanziano ad esse associato. In attesa di eventuali decisioni comunitarie, in questa fase si assume come onere quello previsto dalla legge (70% del costo del progetto). Il Ministero provvede, di concerto con quello dei trasporti e della navigazione, al riparto delle disponibilità finanziarie alle regioni proporzionalmente all'onere totale delle domande positivamente valutate dalla regione. 1. Aree di applicazione e soggetti beneficiari. 1.1. Le aree interessate agli interventi agevolativi sono costituite da quelle appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario. 1.2. I soggetti beneficiari sono quelli pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune, come individuati dalla legge 23 giugno 1927, n. 1110, modificata dal regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, dai decreti ministeriali 15 marzo 1982, n. 706, 2 gennaio 1985, n. 23, e 4 agosto 1998, n. 400 (funivie bifune con movimento unidirezionale ed a va e vieni - funivie monofune con movimento unidirezionale continuo - fimicolari terrestri con movimento a va e vieni - sciovie in servizio pubblico). Nel caso di impianti dati in gestione, le agevolazioni sono disposte in favore dei soggetti che sopportano gli oneri degli investimenti, a condizione che sussista il consenso del proprietario e del gestore. 1.3. Non possono accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali. 2. Iniziative e spese ammissibili. 2.1. Le iniziative e le spese ammissibili sono quelle rivolte all'acquisizione di beni per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune. 2.2. Le spese ammissibili sono quelle sostenute per l'acquisizione di: a) macchinari ed impianti ed opere edili ad essi correlati; b) attrezzature di controllo relative ai macchinari ed impianti di cui al punto a); c) oneri vari per l'imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo, materiali di consumo ed accessori di prima dotazione. 2.3. Gli investimenti devono possedere il requisito della «nuova fabbricazione». 2.4. Gli investimenti di cui alla lettera c) del punto 2.2 sono considerati ammissibili nel limite massimo del 10% del costo complessivo dei beni cui si riferiscono. La pertinenza delle spese ai macchinari ed agli impianti agevolati deve esplicitamente risultare dalla fattura. I materiali di consumo e gli accessori di prima dotazione ammessi sono quelli che si riferiscono alle esigenze minime per la messa in marcia del macchinario o dell'impianto. 2.5 Sono esclusi dalle agevolazioni i beni e le realizzazioni di tipica pertinenza degli immobili civili, quelli per la ricettività, la ricreazione e la ristorazione nonché degli impianti accessori non indispensabili a garantire la sicurezza in esercizio (ad es.: gli impianti di sorveglianza in stato di fermo o di riposo dell'impianto a fune), fatto salvo il caso delle realizzazioni la cui necessità sia giustificata in relazione alla sicurezza delle persone e beni. Non potendosi stabilire relazione corta tra i beni agevolati ed il sito per il quale è determinata l'agevolazione, sono anche esclusi tutti i veicoli abilitati alla circolazione stradale, i beni mobili nonché i macchinari e gli impianti montati o da montare su di essi. Sono altresì esclusi i macchinari aventi finalità non esclusiva al trasporto mediante l'impianto a fune (quali, ad esempio, i cannoni formatori di neve, i mezzi battipista etc.). 2.6. La domanda di prenotazione può essere presentata esclusivamente per investimenti ancora da eseguire. Si intendono «eseguiti» gli investimenti già fatturati. Le agevolazioni non sono cumulabili con altre, disposte a qualsiasi titolo e da qualsiasi soggetto, per i medesimi investimenti. 2.7. Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori. 2.8. Non è ammesso a riconoscimento, ai fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta. 3. Misura dell'agevolazione. 3.1. Salvo limitazioni che dovessero intervenire in sede di autorizzazione comunitaria dell'aiuto, la misura dell'agevolazione annua è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni, in misura massima pari al 3,5 percento dell'ammontare complessivo della spesa ammessa per venti anni. Qualora le risorse finanziarie assegnate alla regione, sulla base del riparto effettuato con riferimento a tutte le domande trasmesse entro il termine previsto dal comma 2 dell'art. 8 della legge, non fossero sufficienti alla integrale copertura delle istanze presentate in detta regione, le domande saranno accolte, per ciascuna regione, secondo l'ordine cronologico giornaliero di presentazione, riducendo proporzionalmente tutte quelle presentate nel giorno in cui si verifica l'esaurimento dei fondi. 4. Modalità e procedure amministrative. 4.1. Ferma restando la competenza regionale della misura e, quindi della facoltà delle regioni di indicare diverse modalità di compilazione delle domande, per accelerare i tempi di raccolta delle informazioni per il riparto delle risorse, è stato predisposto l'unito schema di domanda, ricavato dalle procedure di prenotazione delle risorse di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 266/1997 (incentivi automatici per le PMI), sulla base del quale le regioni potrebbero rapidamente adottare i provvedimenti ritenuti necessari per l'avvio dei procedimenti amministrativi. 4.2 Si richiama l'attenzione sul fatto che la legge ha definito la priorità in relazione all'ordine cronologico di presentazione delle domande: per cui appare indispensabile che all'atto della presentazione delle stesse, esse vengano opportunamente catalogate seguendo tale ordine e che al presentatore venga rilasciata ricevuta con gli elementi necessari alla ricostruzione del momento della presentazione. Si richiama altresì l'attenzione sul fatto che, qualora la domanda dovesse essere modificata o integrata, relativamente ad elementi sostanziali, successivamente alla presentazione, la data facente fede ai fini dell'inserimento nell'ordine cronologico dovrebbe essere quella dell'avvenuta modifica o integrazione. Il Ministro: BERSANI ALLEGATO PARTE a PARTE b PARTE c PARTE d |
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