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CIRCOLARE 20 dicembre 1996, n. 172.

GU080197

Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo
1996, n. 242


Agli ispettori regionali e provinciali del lavoro
Alle regioni - assessorati alla sanità alle OO.SS. dei datori di lavoro
Alle OO.SS. dei lavoratori
e, per conoscenza:
Al Ministero della Sanità
Al Ministero dell'industria
Al Ministero dell'interno
Al Dipartimento della funzione pubblica e affari regionali
Al Ministero della difesa
Al Ministero dei trasporti


PREMESSA

Con riferimento agli ulteriori quesiti pervenuti in ordine all'applicazione
del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche, si danno di
seguito alcune indicazioni operative al fine di agevolare un adempimento
uniforme della nuova disciplina.

1. Campo di applicazione soggettivo del decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modifiche.

Il decreto legislativo n. 626/1994, modificato dal decreto legislativo n.
242/1996, all'art. 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni in esso
contenute si applicano a tutela dei "lavoratori durante il lavoro" e il
successivo art. 2, comma 1, afferma che per "lavoratore" si deve intendere,
a parte le esclusioni "specificatamente indicate all'art. 1, comma 3":
a) la "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro (..) con rapporto di lavoro subordinato anche speciale";
b) i "soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che
prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi (..)".

Come si evince dall'analisi del testo, l'elemento da cui il legislatore fa
discendere l'applicazione delle norme protettive è l'esistenza di una
prestazione svolta in regime di subordinazione, secondo i canoni previsti
dal codice civile, ossia, di una prestazione svolta in una situazione di
soggezione al potere gerarchico, direttivo e disciplinare di un datore di
lavoro e dei collaboratori di questo da cui gerarchicamente dipende il
lavoratore.

Sulla scorta di questo principio desunto dalla disposizione che delimita il
campo di applicazione soggettivo e fatte salve le sole ipotesi espressamente
equiparate dall'art. 2, è conseguenziale escludere dall'ambito della tutela
prevenzionistica obbligatoria del decreto legislativo in oggetto:
1) i lavoratori autonomi (articoli 2222 del codice civile e seguenti);
2) i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale;
3) gli associati in partecipazione (art. 292 del codice civile);
4) i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino
attività lavorativa.

Pertanto, per i lavoratori autonomi che non abbiano alle loro dipendenze
lavoratori subordinati, le norme del decreto legislativo n. 626/1994, e
successive modifiche, non trovano applicazione; mentre, nell'ipotesi che un
imprenditore affidi loro dei lavori all'interno della sua azienda o
dell'unità produttiva, egli è tenuto all'adempimento dei soli obblighi
stabiliti dall'art. 7 dello stesso decreto.

Con riferimento ai titolari di studi professionali, va detto che il decreto
legislativo n. 626/1994 trova ad essi applicazione solo ed esclusivamente
nell'ipotesi in cui abbiano alle loro dipendenze uno o più lavoratori
subordinati, sia nel caso di un solo professionista titolare dello studio,
sia nel caso di più professionisti contitolari. Se i lavoratori subordinati
sono in numero inferiore ad undici, gli studi professionali rientreranno
nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 11.

2. Case di riposo per anziani.

Le case di riposo per anziani, nell'ipotesi in cui prevedano il ricovero
soltanto di anziani autosufficienti - anche se hanno in loco un servizio
sanitario diretto a prestazioni di emergenza e di carattere prevenzionale -,
non sono ricomprese nel novero delle strutture di ricovero e cura sia
pubblica sia private di cui all'art. 8, comma 5, e pertanto non sono tenute
alla istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.

(Seguono le firme)